FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna RS 0.747.224.011; RU 2009 5293

Traduzione

Modifica dell'annesso 1, dei capitoli II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX dell'annesso 2 nonché degli allegati I, II, III, IIIa e IV dell'annesso 2 Approvata dalla Conferenza delle Parti contraenti il 7 giugno 2011, 28 giugno 2012, 12 dicembre 2013, 30 giugno 2015, 17 dicembre 2015, 28 giugno 2016, 15 dicembre 2016, 22 giugno 2017, 15 dicembre 2017, 21 giugno 2018, 13 dicembre 2018, 18 dicembre 2019, 1° luglio 2020, 15 dicembre 2020, 22 giugno 2021 nonché 22 giugno 2022.

Entrata in vigore il 1° gennaio 2012, 1° settembre 2011, 1° luglio 2012, 1° gennaio 2013, 1° gennaio 2014, 1° luglio 2014, 1° gennaio 2016, 1° luglio 2016, 1° luglio 2017, 1° gennaio 2018, 21 giugno 2018, 1° dicembre 2019, 13 dicembre 2018, 18 dicembre 2019, 1° gennaio 2021, 28 giugno 2021, 1° giugno 2022, 1° gennaio 2022, 1° gennaio 2023 nonché 22 giugno 2022.

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Annesso 1

Vie navigabili di cui all'articolo 2 Punto relativo alla Germania Germania: L'insieme delle vie navigabili interne destinate al traffico generale, con l'esclusione delle acque tedesche del lago di Costanza e del tratto di Reno a monte di Rheinfelden.

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Annesso 2

Disposizione esecutiva Art. 2.02 par. 1 e 2 (1) L'acqua di sentina di cui all'articolo 1 lettera d) proveniente dai settori dell'imbarcazione menzionati è considerata acqua di sentina solo se l'acqua oleosa è stata prodotta durante l'esercizio e la manutenzione dell'imbarcazione e non è contaminata da sostanze diverse dall'olio. L'acqua di sentina contaminata in altro modo rientra tra gli altri rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 8.01 lettera e).

Il conduttore deve garantire che a bordo i rifiuti oleosi e grassi prodotti nell'esercizio dell'imbarcazione siano raccolti separatamente in appositi recipienti e che l'acqua di sentina sia raccolta nelle sentine della zona macchine.

I recipienti vanno sistemati a bordo in modo che ogni fuoriuscita di materiale possa essere riconosciuta e impedita con facilità e prontezza.

(2) È vietato: a)

utilizzare recipienti stivati sul ponte quali recipienti di raccolta degli oli usati;

b)

bruciare rifiuti a bordo;

c)

immettere nelle sentine della zona macchine detergenti che sciolgono oli e grassi o che agiscono da emulsionanti. Fanno eccezione i detergenti che non ostacolano la depurazione dell'acqua di sentina da parte dei centri di ritiro.

Art. 3.03 par. 1 e 8 (1) La tassa di eliminazione è di 10 euro (più IVA) per 1000 l di gasolio forniti. Il volume del gasolio venduto corrisponde al volume a 15 °C.

(8) Per le transazioni che rientrano nei casi illustrati alle lettere b) e c) del paragrafo 6, l'esercente dell'imbarcazione deve coprire le spese amministrative dell'ente nazionale avente diritto. L'ammontare di tali spese è determinato unitariamente per tutti i contraenti dall'ufficio internazionale dei regolamenti finanziari e di coordinamento.

Art 5.01 lett. a, aa e m­o Ai fini della presente parte si intende per: a)

«trasporti esclusivi»: trasporti per i quali è possibile documentare che, per più viaggi in successione, nella stiva o nella cisterna dell'imbarcazione viene trasportato un carico il cui trasporto non rende necessario un lavaggio o un degassaggio preliminare della stiva o della cisterna;

aa) «trasporti compatibili»: trasporti per i quali è possibile documentare che, per più viaggi in successione, nella stiva o nella cisterna dell'imbarcazione viene

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trasportato un carico il cui trasporto non rende necessario un lavaggio o un degassaggio preliminare della stiva o della cisterna; m) «degassaggio»: rimozione di vapori ai sensi dell'appendice IIIa da una cisterna prosciugata presso un centro di ritiro con l'impiego di procedure e tecniche appropriate; n)

«spurgo»: rilascio diretto dei vapori dalla cisterna nell'atmosfera;

o)

«cisterna degassata o spurgata»: cisterna svuotata dei vapori secondo le norme di degassaggio di cui all'appendice IIIa.

Art 5.02 Gli Stati parte si impegnano a creare o a fare creare, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente convenzione, le premesse infrastrutturali e di altro tipo necessarie al deposito e al ritiro dei carichi restanti, dei residui del trasbordo, dei residui di carico, dell'acqua di lavaggio e dei vapori.

Art 5.03 La presente parte B non si applica né al carico né allo scarico di imbarcazioni marittime ormeggiate: a)

nei porti di mare situati sulle vie navigabili marittime;

b)

nei porti interni soggetti alla direttiva europea 2019/883/UE1.

Inserire prima del titolo del capitolo VI Art 5.04

Applicazione della parte B ai vapori

(1) La parte B è applicata senza pregiudizio: a)

delle disposizioni dell'Accordo europeo del 26 maggio 20002 sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN) in combinato disposto con la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose; e

b)

della direttiva 94/63/CE modificata del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio,

nella loro versione di volta in volta in vigore.

1

2

Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pagg. 116­142).

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(2) Le disposizioni dell'appendice IIIa sono complementari alle disposizioni della direttiva di cui al paragrafo 1 lettera b).

Le imbarcazioni per le quali è possibile dimostrare con documenti scritti che sono state degassate conformemente alla normativa, al di fuori della zona di validità della CDNI, sono da considerare come navi degassate ai sensi del presente regolamento purché i valori dell'appendice IIIa siano rispettati. La Conferenza delle Parti contraenti indica i regolamenti che, oltre alla direttiva 94/63/CE e all'ADN, identifica come equivalenti per quanto concerne le disposizioni di degassaggio.

Art. 6.01 par. 1­5 (1) È vietato introdurre o immettere dalle imbarcazioni nella via navigabile parti del carico e rifiuti provenienti dal carico o rilasciare vapori nell'atmosfera.

(2) Sono esclusi dal divieto ai sensi del paragrafo 1: a)

l'acqua di lavaggio con residui di carico di merci la cui immissione nella via navigabile è esplicitamente autorizzata giusta l'appendice III;

b)

i vapori il cui rilascio nell'atmosfera mediante spurgo è esplicitamente autorizzato giusta l'appendice IIIa, qualora siano rispettate le disposizioni di queste stesse appendici.

(3) Se: a)

i materiali per i quali nell'appendice III è prescritto esclusivamente un deposito per il trattamento speciale; o

b)

i vapori per i quali nell'appendice IIIa è prescritto un degassaggio,

sono fuoriusciti o rischiano di fuoriuscire, il conduttore deve immediatamente informarne le più vicine autorità competenti.

Nel farlo, deve indicare nel modo più preciso possibile il luogo dell'accaduto, il quantitativo e il tipo di materiale o di vapore fuoriuscito.

(4) L'autorità nazionale competente valuta se i rifiuti provenienti dal carico di merci che non figurano nella lista delle merci di cui all'appendice III possono essere immessi o introdotti nella via navigabile. Essa fissa una norma di immissione provvisoria.

La Conferenza delle Parti contraenti esamina questa proposta e completa, se del caso, la lista delle merci.

(5) In deroga al divieto di cui al paragrafo 1, possono essere rilasciati vapori se ciò si rende necessario a seguito di una permanenza inattesa in cantiere o di una riparazione imprevista sul posto ad opera di un cantiere o di altra ditta specializzata e i vapori non possono essere portati a un centro di ritiro. A tal fine vanno osservate le disposizioni dell'appendice IIIa A 4 e della sottosezione 7.2.3.7 dell'ADN3.

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Art. 6.02 Abrogato Art. 6.03 par. 1, 1b, 2 e 6­8 (1) Ogni imbarcazione scaricata nella zona di validità della presente Convenzione deve avere a bordo un certificato di scarico valido, che dev'essere emesso secondo il modello dell'appendice IV.

Il certificato di scarico va conservato a bordo per almeno sei mesi dopo l'emissione.

Nel caso di imbarcazioni senza timoneria e alloggio, il certificato può essere conservato dal vettore anche in altro luogo che non sia a bordo.

(1b) Può essere utilizzato un certificato di scarico in formato elettronico a condizione che: a)

sia garantita la protezione dei dati conformemente al regolamento (UE) 2016/6794 (regolamento generale sulla protezione dei dati) nella versione di volta in volta in vigore o alle prescrizioni nazionali paragonabili della Confederazione Svizzera;

b)

sia prevista una firma a prova di falsificazione conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014 (eIDAS)5 nella versione di volta in volta in vigore o alle prescrizioni nazionali paragonabili della Confederazione Svizzera;

c)

sia garantita la sicurezza dei dati mediante l'attuazione di disposizioni delle prescrizioni menzionate alla lettera a), in modo da bloccare in modo sicuro anche l'accesso non autorizzato;

d)

sia garantita la verificabilità del certificato di scarico a bordo o nei registri dell'esercente dell'imbarcazione;

e)

sia garantita la verificabilità, nei registri, dell'identità della persona che ha rilasciato il certificato di scarico e dell'esercente del centro di ritiro.

Su richiesta, il certificato di scarico deve essere presentato agli agenti delle autorità competenti. Il certificato di scarico può essere messo a disposizione in un formato elettronico leggibile.

(2) Nel caso dello scarico di resti, del deposito e del ritiro di rifiuti provenienti dal carico, vanno applicate: a)

4

5

per il lavaggio, le norme di scarico e le prescrizioni di deposito e di ritiro dell'appendice III;

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

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b)

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per il degassaggio, le prescrizioni e le norme di degassaggio dell'appendice IIIa.

(6) Se le stive o le cisterne: a)

vengono lavate e se l'acqua di lavaggio non può essere immessa nelle acque giusta le norme di scarico e le prescrizioni di deposito e di ritiro dell'appendice III, l'imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore conferma nel certificato di scarico che l'acqua di lavaggio è stata ripresa o che gli è stato assegnato un centro di ritiro;

b)

vengono degassate conformemente alle norme di degassaggio dell'appendice IIIa, l'imbarcazione può proseguire il viaggio solo se il conduttore conferma nel certificato di scarico che le cisterne sono state degassate o che gli è stato assegnato un centro di ritiro per il degassaggio.

(7) I paragrafi 1 e 4 non si applicano alle navi che, per tipologia e sistema di costruzione, sono idonee e vengono utilizzate per: a)

il trasporto di container;

b)

il trasporto di carichi mobili (ro-ro), di collettame, di carichi pesanti o apparecchi ingombranti;

c)

la fornitura di carburanti, acqua potabile e provviste di bordo a imbarcazioni marittime e a imbarcazioni per la navigazione interna (navi di rifornimento);

d)

la raccolta di rifiuti oleosi o grassi delle imbarcazioni marittime o per la navigazione interna;

e)

il trasporto di gas liquefatti (ADN tipo G);

f)

il trasporto di zolfo liquido (a 180 °C), polvere cementizia, ceneri leggere e merci equiparabili, trasportate come merci sfuse o carico pompabile, a condizione che a bordo si faccia uso di un sistema adatto esclusivamente alle classi merceologiche interessate per il carico, lo scarico e l'immagazzinaggio;

g)

il trasporto di sabbia, ghiaia o materiale di dragaggio dal luogo di escavazione al punto di scarico, se la nave interessata è stata costruita e allestita esclusivamente per questo tipo di trasporto,

purché la nave in questione trasporti anche effettivamente le merci o i carichi menzionati e li abbia trasportati come ultimo carico.

La presente disposizione non si applica al trasporto di carichi misti con questo genere di imbarcazioni.

In casi specifici l'autorità competente può, in presenza di condizioni equivalenti, esonerare un'imbarcazione dall'applicazione dei paragrafi 1 e 4 nell'ambito dell'effettuazione di trasporti eccezionali. La prova di questo esonero deve essere conservata a bordo dell'imbarcazione.

(8) I paragrafi 1 e 4 non si applicano neanche ai trasporti per i quali lo scarico è effettuato su un'imbarcazione marittima. Il conduttore deve dimostrare l'avvenuto scarico per mezzo degli appositi documenti di trasporto ed esibire su richiesta i documenti alle autorità di controllo.

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Art. 7.01 par. 1­3 (1) Nel certificato di scarico di cui all'articolo 6.03, il destinatario del carico certifica all'imbarcazione che le merci, compresi i resti, sono state scaricate e che, nella misura in cui ne sia responsabile, le stive o le cisterne sono state lavate oppure le cisterne sono state degassate e i rifiuti provenienti dal carico sono stati ritirati o, se del caso, è stato designato un centro di ritiro. Il destinatario del carico deve conservare per almeno sei mesi dall'emissione una copia del certificato di scarico compilato e sottoscritto da sé stesso e dal conduttore.

(2) Se il destinatario del carico non ritira direttamente le acque di lavaggio che non possono essere immesse nelle vie navigabili, l'esercente del centro di ritiro certifica all'imbarcazione il ritiro delle acque di lavaggio. L'esercente del centro di ritiro deve conservare per almeno sei mesi dall'emissione una copia del certificato di scarico compilato e sottoscritto da sé stesso, dal destinatario del carico e dal conduttore.

(3) Se all'imbarcazione è stato assegnato un centro di ritiro per il degassaggio, l'esercente del centro attesta nel certificato di scarico il degassaggio dell'imbarcazione.

L'esercente deve conservare per almeno sei mesi dall'emissione una copia del certificato di scarico compilato e sottoscritto da lui stesso e dal conduttore.

Art. 7.02 par. 2 e 3 (2) È possibile accordarsi preliminarmente, per scritto, su norme di scarico più esigenti, sul lavaggio o sul degassaggio. Una copia di questo accordo deve essere conservata a bordo dell'imbarcazione almeno fino alla compilazione del certificato di scarico, una volta effettuato lo scarico e la pulizia della medesima.

(3) Concerne soltanto la versione francese Art. 7.03 par. 1 (1) Il carico e lo scarico di un'imbarcazione contemplano anche le misure necessarie allo scarico dei resti e, a)

in caso di lavaggio, al lavaggio, o

b)

in caso di degassaggio, al degassaggio,

previste dalle disposizioni della presente parte B. Il carico restante deve, nella misura del possibile, essere aggiunto al carico.

Art. 7.041 inserire una nota a piè di pagina, par. 2­4 1

Cfr. decisione CDNI 2016-I-4.

(2) Nel caso di: a)

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merci secche, al destinatario del carico incombe l'obbligo di restituire la stiva lavata se l'imbarcazione ha trasportato merci i cui residui di carico mischiati alle acque di lavaggio non possono essere immessi nei corsi d'acqua in virtù delle norme di scarico e delle prescrizioni di deposito e di ritiro di cui all'appendice III;

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b)

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carico liquido, al noleggiatore incombe l'obbligo di restituire: aa) la cisterna lavata se l'imbarcazione ha trasportato merci i cui residui di carico mischiati alle acque di lavaggio non possono essere immessi nei corsi d'acqua in virtù delle norme di scarico e delle prescrizioni di deposito e di ritiro di cui all'appendice III, bb) la cisterna degassata se l'imbarcazione ha trasportato merci i cui vapori non possono essere spurgati nell'atmosfera in virtù delle norme di degassaggio e delle prescrizioni di deposito e di ritiro di cui all'appendice IIIa.

Inoltre i responsabili di cui al primo periodo sono tenuti a garantire che la stiva sia lavata o la cisterna sia lavata e/o degassata se prima del caricamento la stiva o la cisterna era stata lavata o degassata secondo un accordo ai sensi dell'articolo 7.02 paragrafo 2.

(3) Per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 vigono le seguenti eccezioni: a)

i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle stive e alle cisterne delle imbarcazioni che effettuano trasporti esclusivi, purché in un carico successivo i vapori ai sensi dell'appendice IIIa siano catturati dall'impianto di trasbordo e non siano rilasciati nell'atmosfera. Il vettore deve poterlo dimostrare per scritto;

b)

il paragrafo 2 non si applica alle stive e alle cisterne delle imbarcazioni che effettuano trasporti compatibili, purché in un carico successivo i vapori ai sensi dell'appendice IIIa siano catturati dall'impianto di trasbordo e non siano rilasciati nell'atmosfera. Il vettore deve poterlo dimostrare per iscritto; In questo caso, nel certificato di scarico deve essere apposta una crocetta nel campo 6b). Il documento deve essere conservato a bordo fino allo scarico del successivo trasporto compatibile;

c)

se al momento dello scarico il carico successivo non è ancora noto, ma presumibilmente si tratterà di un carico compatibile, l'applicazione del paragrafo 2 può essere rimandata. Il noleggiatore (per un carico liquido) o il destinatario del carico (per le merci secche) deve designare provvisoriamente un centro di ritiro per l'acqua di lavaggio o per un degassaggio, che va registrato nel certificato di scarico. Inoltre nel certificato di scarico deve essere apposta una crocetta nel campo 6c). Non occorre indicare la quantità al numero 9.

Se, prima che il vettore faccia rotta verso il centro di ritiro indicato nel certificato di scarico, è comprovato che il carico successivo è compatibile, occorre darne riscontro nel campo 13 del certificato di scarico. In questo caso non è necessario lavare né degassare. In caso contrario si applicano pienamente le disposizioni sul lavaggio o sul degassaggio.

La prova riguardante la compatibilità del carico successivo deve essere conservata a bordo fino allo scarico del carico successivo compatibile.

(4) Concerne soltanto la versione francese

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Art 7.05 par. 2a (2a) Nel contratto di trasporto, il noleggiatore di un carico liquido da cui si producono vapori che rendono necessario un degassaggio conformemente all'articolo 7.04 paragrafo 2 è tenuto a indicare al vettore dell'imbarcazione un centro di ritiro presso il quale l'imbarcazione deve essere degassata dopo lo scarico (comprensivo dello scarico di resti e della rimozione dei residui del trasbordo).

Art 7.06 par. 2 e 3 (2) Per carichi liquidi, il noleggiatore sostiene le spese causate dallo scarico dei resti e: a)

in caso di lavaggio, le spese: aa) del lavaggio delle cisterne conformemente all'articolo 7.04 paragrafo 2, nonché bb) del ritiro delle acque di lavaggio conformemente all'articolo 7.05 paragrafo 2;

b)

in caso di degassaggio, le spese del degassaggio delle cisterne conformemente all'articolo 7.04 paragrafo 2 in combinato disposto con l'articolo 7.05 paragrafo 2a,

comprese eventuali spese di attesa e di deviazione.

(3) Sono a carico del vettore dell'imbarcazione le spese causate dal deposito delle acque di lavaggio provenienti da stive e da cisterne o le spese per il degassaggio delle cisterne non conformi alle norme prescritte.

Art. 8.02 par. 3 (3) Conformemente alle disposizioni dell'articolo 4 paragrafo 1 della presente Convenzione, gli Stati parte si impegnano a installare o a far installare centri di ritiro per acque di scarico domestiche presso determinati punti d'attracco utilizzati quali aree di sosta abituale o aree di sosta notturna.

I centri di ritiro presso i punti d'attracco delle imbarcazioni di cui all'articolo 9.01 paragrafo 3 devono essere installati entro la data indicata all'articolo 9.01 paragrafo 3.

Art. 9.01 par. 3 e 4 (3) L'immissione di acque di scarico domestiche è vietata alle imbarcazioni passeggeri con oltre 12 passeggeri e alle imbarcazioni cabinate con oltre 12 posti letto. Per le imbarcazioni cabinate con meno di 50 posti letto e per le imbarcazioni passeggeri omologate per il trasporto di meno di 50 passeggeri, il divieto entra in vigore il 1° gennaio 2025.

(4) Questo divieto non si applica alle imbarcazioni passeggeri che: ­

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non sono soggette alle prescrizioni tecniche sull'obbligo di equipaggiamento con cisterne di raccolta delle acque di scarico domestiche o impianti di depurazione a bordo, o

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beneficiano di un'esenzione individuale da tale obbligo,

conformemente alle disposizioni applicabili del regolamento per l'ispezione dei battelli del Reno o della direttiva (UE) 2016/16296.

Art. 9.022 Inserire una nota a piè di pagina 2

Cfr. decisione CDNI 2013-II-5.

Art. 9.03 par. 1­5 (1) Il conduttore deve garantire che i rifiuti menzionati all'articolo 9.01 paragrafo 1 siano raccolti e depositati separatamente. Se possibile, le immondizie domestiche vanno consegnate separando la carta, il vetro, le materie plastiche dure, i rifiuti di imballaggio (plastica, metallo e cartoni per bevande), i rifiuti residuali e gli altri rifiuti.

(2) È vietato bruciare a bordo i rifiuti menzionati nell'articolo 9.01 paragrafo 1.

(3) Gli esercenti di imbarcazioni passeggeri munite di impianti di depurazione a bordo giusta l'appendice V devono provvedere essi stessi in maniera adeguata al deposito regolamentare dei fanghi di depurazione contro certificato, in base alle disposizioni nazionali.

(4) Il conduttore di un'imbarcazione passeggeri soggetta al divieto di immissione di acque di scarico domestiche ai sensi dell'articolo 9.01 paragrafo 3 deve garantire che le acque di scarico domestiche a bordo dell'imbarcazione siano raccolte in modo adeguato e depositate presso un centro o impianto di ritiro di cui all'articolo 8.02 paragrafo 3, se l'imbarcazione passeggeri non dispone di un impianto di depurazione a bordo giusta l'articolo 9.01 paragrafo 4.

(5) I rifiuti raccolti di cui al paragrafo 1 vanno sistemati a bordo in recipienti di raccolta appropriati muniti dei pittogrammi corrispondenti.

Titolo dopo l'art. 10.01

Parte D Disposizioni transitorie e deroghe Capitolo XI Disposizioni transitorie e deroghe Art. 11.01

Disposizioni transitorie

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente annesso a seguito degli emendamenti apportati alla Convenzione per integrare il divieto di rilascio di vapori nell'atmosfera, valgono le seguenti disposizioni transitorie:

6

Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.

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a)

per i vapori delle merci elencate alla tabella I dell'appendice IIIa il divieto vige dal termine stabilito all'articolo 19 paragrafo 4 della Convenzione per l'entrata in vigore degli emendamenti;

b)

per i vapori delle merci elencate alla tabella II dell'appendice IIIa il divieto vige a partire dallo scadere di un periodo di due anni dal momento di cui alla lettera a);

c)

per i vapori delle merci elencate alla tabella III dell'appendice IIIa il divieto vige a partire dallo scadere di un periodo di tre anni dal momento di cui alla lettera a)7.

Art. 11.02

Deroghe

Gli Stati parte possono, in casi specifici, concordare deroghe alle disposizioni del presente annesso purché possano essere considerate equivalenti. Le deroghe devono essere approvate dalla Conferenza delle Parti contraenti e possono essere autorizzate dalle autorità competenti con effetto immediato per il campo d'applicazione definito e alle condizioni stabilite.

7

Purché una valutazione condotta a partire dal termine di cui alla lettera a giunga alla conclusione che non vi è alcun problema. In caso contrario, il divieto si applica allo scadere di un periodo di quattro anni dal momento di cui alla lettera a.

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Allegati8

8

Il contenuto degli allegati I­V è pubblicato nella RU e nella RS soltanto mediante rimando. Può essere consultato all'indirizzo: https://fedlex.data.admin.ch/eli/fga/2023/1004 > Informazioni generali > Portata della pubblicazione > Pubblicazione di una parte di testo mediante rimando. È possibile ordinarli presso la CDNI, Palais du Rhin, 2 place de la République, F-67082 Strasbourg cedex oppure consultarli al seguente indirizzo Internet: www.cdni-iwt.org > Documents > La Convention CDNI -> Convention consolidée.

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