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Convenzione di Strasburgo del 2012 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI 2012) Conclusa a Strasburgo il 27 settembre 2012 Approvata dall'Assemblea federale il ...

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il ...

Entrata in vigore per la Svizzera il ...

Gli Stati Parte a questa Convenzione, riconoscendo l'opportunità di definire in un trattato regole unitarie in materia di limitazione della responsabilità nella navigazione su tutte le vie navigabili interne; considerato che è auspicabile che la Convenzione di Strasburgo del 1988 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna1 sia aggiornata, hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Il diritto di limitazione

Art. 1

Persone aventi diritto di limitare la loro responsabilità, definizioni

1. I proprietari di battelli e gli addetti al recupero, come qui di seguito definiti, possono limitare la loro responsabilità conformemente alle norme della presente Convenzione nei confronti delle rivendicazioni di cui all'articolo 2.

2. Il termine:

1

a)

«proprietario di battello» designa il proprietario, l'affittuario o il noleggiatore a cui è concesso l'uso del battello nonché il gerente di un battello;

b)

«battello» designa un battello di navigazione interna utilizzato in navigazione a fini commerciali e comprende anche gli idroscivolanti, i traghetti e le piccole imbarcazioni utilizzati in navigazione a fini commerciali, ma non gli aliscafi.

Sono equiparati ai battelli le draghe, le gru, gli elevatori e tutti gli altri impianti e attrezzature galleggianti e mobili di natura analoga;

c)

«addetto al recupero» designa ogni persona che fornisce servizi in relazione diretta con le operazioni di assistenza o di salvataggio. Tali operazioni comprendono parimenti quelle di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettere d), e) e f);

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d)

«merci pericolose» designa tutte le merci considerate pericolose ai sensi del capitolo 3.2 del Regolamento allegato all'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN)2 nella sua versione vigente;

e)

«via navigabile» designa ogni tipo di via navigabile interna, inclusi i laghi.

3. Se sono presentate rivendicazioni di cui all'articolo 2 nei confronti di qualsiasi persona la cui azione, negligenza o inadempienza coinvolgono la responsabilità del proprietario o dell'addetto al recupero, tale persona ha il diritto di avvalersi della limitazione di responsabilità prevista nella presente Convenzione.

4. Nella presente Convenzione, la «responsabilità del proprietario del battello» s'intende la responsabilità in una causa intentata contro il battello.

5. L'assicuratore che copre la responsabilità relativa alle rivendicazioni soggette a limitazione conformemente alla presente Convenzione ha diritto di avvalersi di quest'ultima nella stessa misura dell'assicurato.

6. Il fatto d'invocare la limitazione della responsabilità non costituisce un'ammissione di responsabilità.

Art. 2

Rivendicazioni soggette a limitazione

1. Fatti salvi gli articoli 3 e 4, le seguenti rivendicazioni, qualunque sia il fondamento della responsabilità, sono soggette alla limitazione di responsabilità:

2

a)

rivendicazioni per morte, per lesioni corporali, per perdite o danni a qualsiasi bene (compresi i danni causati alle opere portuali, ai bacini, alle vie navigabili, alle chiuse, alle dighe, ai ponti e agli aiuti alla navigazione), che si verifichino a bordo o in relazione diretta con l'esercizio del battello o con operazioni di assistenza e di salvataggio e i conseguenti danni che ne derivino;

b)

rivendicazioni per qualsiasi danno derivante da un ritardo nel trasporto del carico, dei passeggeri o dei loro bagagli;

c)

rivendicazioni per altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali che si verifichino in relazione diretta con l'esercizio del battello o con operazioni di assistenza o di salvataggio;

d)

rivendicazioni per aver recuperato, rimosso, distrutto o reso inoffensivo un battello affondato, naufragato, incagliato o abbandonato, compreso tutto quello che si trovi o sia stato a bordo;

e)

rivendicazioni per aver rimosso, distrutto o reso inoffensivo il carico del battello;

f)

rivendicazioni presentate da una persona diversa da quella responsabile per i provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre un danno per il quale la persona responsabile può limitare la propria responsabilità, conformemente alla

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presente Convenzione, e per i danni ulteriormente causati da tali provvedimenti.

2. Le rivendicazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette alla limitazione di responsabilità anche se sono oggetto di un ricorso o indennizzo, in base a un contratto o altrimenti. Tuttavia le rivendicazioni presentate ai sensi del paragrafo 1 lettere d), e) e f) non sono soggette alla limitazione di responsabilità nella misura in cui siano connesse alla rimunerazione in applicazione di un contratto concluso con la persona responsabile.

Art. 3

Rivendicazioni escluse dalla limitazione

Le norme della presente Convenzione non si applicano a: a)

rivendicazioni relative a operazioni di assistenza e salvataggio, incluse, se del caso, rivendicazioni relative a rimunerazioni straordinarie a seguito di operazioni di salvataggio di un battello che per le sue caratteristiche o il suo carico rischiava di provocare danni all'ambiente;

b)

rivendicazioni relative ai contributi per avaria comune;

c)

rivendicazioni soggette a qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che regoli o vieti la limitazione di responsabilità per danni nucleari;

d)

rivendicazioni contro il proprietario di un battello a propulsione nucleare per danni nucleari;

e)

rivendicazioni di persone al servizio del proprietario del battello o dell'addetto al recupero i cui compiti siano connessi al servizio del battello o alle operazioni d'assistenza o di salvataggio, nonché alle rivendicazioni dei loro eredi, successori legittimi o altre persone aventi diritto a presentare tali rivendicazioni se, in base alla legge che regola il contratto d'impiego concluso tra il proprietario del battello o l'addetto al recupero e il personale di servizio, il proprietario del battello o l'addetto al recupero non ha il diritto di limitare la propria responsabilità relativamente a tali rivendicazioni o se, secondo tale legge, gli è permesso solo di limitare la propria responsabilità ad un ammontare superiore a quello previsto nell'articolo 6, o in caso di rivendicazioni ai sensi dell'articolo 7, superiore a quello calcolato secondo tale articolo.

Art. 4

Comportamento che preclude la limitazione

Una persona responsabile non ha il diritto di limitare la propria responsabilità se è provato che il danno risulta dalla sua azione o omissione personali, commesse nell'intento di causare un tale danno, o sconsideratamente e nella consapevolezza che ne sarebbe probabilmente derivato un tale danno.

Art. 5

Compensazione di rivendicazioni

Se una persona avente diritto di limitare la propria responsabilità secondo le norme della presente Convenzione vanta una rivendicazione nei confronti del reclamante

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risultante dallo stesso evento, le loro rispettive rivendicazioni si compensano e le disposizioni della presente Convenzione si applicano soltanto all'eventuale saldo.

Capitolo II Limiti di responsabilità Art. 6

Limiti generali

1. I limiti di responsabilità per rivendicazioni diverse da quelle citate agli articoli 7 e 8, derivanti da uno stesso evento, sono calcolati come segue: a)

per rivendicazioni relative a morte o lesioni corporali: i) per un battello non destinato al trasporto di merci, in particolare un battello per passeggeri, 400 unità di conto per metro cubo di stazzamento del battello in caso di immersione massima autorizzata, maggiorato per i battelli con mezzi di propulsione meccanica di 1400 unità di conto per kW di potenza della propulsione meccanica, ii) per un battello destinato al trasporto di merci, 400 unità di conto per tonnellata di capacità di carico del battello, maggiorato per i battelli con mezzi di propulsione meccanica di 1400 unità di conto per kW di potenza della propulsione meccanica, iii) per un battello di spinta o un rimorchiatore, 1400 unità di conto per kW di potenza della propulsione meccanica, iv) per un battello di spinta che, al momento in cui il danno è stato causato, era accoppiato con barconi formando un convoglio spinto, il limite di responsabilità calcolato conformemente al capoverso iii) è aumentato di 200 unità di conto per tonnellata di capacità di carico dei barconi spinti; tale aumento non è applicabile nella misura in cui sia provato che il battello di spinta ha fornito a uno o più barconi spinti servizi d'assistenza o di salvataggio, v) per un battello con mezzi di propulsione meccanica propria che, al momento in cui il danno è stato causato, assicura la propulsione di altri battelli accoppiati a questo battello, il limite di responsabilità calcolato secondo i capoversi i), ii) o iii) è aumentato di 200 unità di conto per tonnellata di capacità di carico o per metro cubo di stazzamento degli altri battelli; tale aumento non è applicabile nella misura in cui sia provato che tale battello ha fornito a uno o più battelli accoppiati servizi d'assistenza o di salvataggio, vi) per impianti o attrezzature galleggianti e mobili secondo l'articolo 1 paragrafo 2 lettera b) seconda frase, il loro valore al momento dell'evento;

b)

per tutte le altre rivendicazioni, la metà del limite di responsabilità calcolato in conformità della lettera a);

c)

qualora il limite di responsabilità calcolato in conformità della lettera a) sia insufficiente a saldare interamente le rivendicazioni ivi previste, il limite di responsabilità calcolato conformemente alla lettera b) può essere utilizzato per

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saldare la rimanenza non pagata delle rivendicazioni di cui alla lettera a), laddove la rimanenza non pagata è parificata alle rivendicazioni di cui alla lettera b); d)

i limiti di responsabilità non possono in nessun caso essere inferiori a 400 000 unità di conto per le rivendicazioni relative a morte o lesioni corporali e a 200 000 unità di conto per tutte le altre rivendicazioni.

2. Tuttavia, senza pregiudizio per il diritto di rivendicazione per morte o lesioni corporali conformemente al paragrafo 1 lettera c), uno Stato Parte può stabilire nella sua legislazione nazionale che le rivendicazioni per danni alle opere portuali, ai bacini, alle vie navigabili, alle chiuse, alle dighe, ai ponti e agli aiuti alla navigazione hanno la priorità prevista da questa legislazione sulle rivendicazioni di cui al paragrafo 1 lettera b).

3. I limiti di responsabilità di cui al paragrafo 1 lettera d) si applicano pure a ogni addetto al recupero che fornisce servizi d'assistenza o di salvataggio a un battello e che non opera né a partire da un battello di navigazione interna né da un battello di navigazione marittima o a ogni addetto al recupero che opera unicamente a bordo del battello al quale fornisce servizi d'assistenza o di salvataggio.

Art. 7

Limiti di responsabilità per rivendicazioni relative a danni legati al trasporto di merci pericolose

1. I limiti di responsabilità per un battello che trasporta merci pericolose nel caso di rivendicazioni relative a danni provocati direttamente o indirettamente dalla natura pericolosa di tali merci sono calcolati come segue: a)

per rivendicazioni relative a morte o lesioni corporali il doppio del limite di responsabilità calcolato conformemente all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a), ma almeno 10 milioni di unità di conto;

b)

per tutte le altre rivendicazioni il doppio del limite di responsabilità calcolato conformemente all'articolo 6 paragrafo 1 lettera b), ma almeno 10 milioni di unità di conto;

2. Qualora il limite di responsabilità calcolato conformemente al paragrafo 1 lettera a) sia insufficiente a saldare interamente le rivendicazioni ivi previste, il limite di responsabilità calcolato conformemente al paragrafo 1 lettera b) può essere utilizzato per saldare la rimanenza non pagata delle rivendicazioni di cui al paragrafo 1 lettera a), laddove la rimanenza non pagata è parificata alle rivendicazioni di cui al paragrafo 1 lettera b).

Art. 8

Limiti applicabili alle rivendicazioni dei passeggeri

1. Nel caso delle rivendicazioni derivanti dalla morte o da lesioni corporali dei passeggeri di un battello e connesse a uno stesso evento, il limite di responsabilità è fissato a un importo di 100 000 unità di conto moltiplicato per: a)

il numero dei passeggeri che il battello è autorizzato a trasportare in base al certificato del battello; oppure 5 / 14

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b)

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se il numero di passeggeri che il battello è autorizzato a trasportare non è prescritto, il numero di passeggeri effettivamente trasportati dal battello al momento dell'evento.

Il limite della responsabilità non può tuttavia essere inferiore a 2 milioni di unità di conto.

2. Ai fini del presente articolo, «rivendicazioni per morte o lesioni corporali dei passeggeri di un battello» significa ogni rivendicazione presentata da una persona trasportata da tale battello o per conto di tale persona: a)

in base a un contratto di trasporto di passeggeri; o

b)

che, con il consenso del trasportatore, accompagna un veicolo o animali vivi oggetto di un contratto di trasporto di merci.

Art. 9

Unità di conto

1. L'unità di conto di cui agli articoli 6­8 e 10 è il Diritto Speciale di Prelievo come definito dal Fondo monetario internazionale. Gli importi citati negli articoli 6­8 e 10 sono convertiti nella valuta nazionale dello Stato in cui la limitazione della responsabilità è richiesta; la conversione è effettuata secondo il valore di tale valuta alla data in cui il fondo è stato costituito, il pagamento è stato effettuato o la garanzia equivalente è stata fornita conformemente alla legislazione di tale Stato.

2. Il valore della valuta nazionale in termini di Diritti Speciali di Prelievo di uno Stato Parte alla presente Convenzione è calcolato con il metodo di valutazione applicato dal Fondo monetario internazionale, alla data in questione, per le sue operazioni e transazioni.

3. Gli Stati Parte alla presente Convenzione possono fissare, sulla base del metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, l'equivalente degli importi citati dagli articoli 6­8 e 10 nella loro valuta nazionale in cifre arrotondate. Se, in seguito a un cambiamento del valore in Diritti Speciali di Prelievo della valuta nazionale, gli importi espressi in tale valuta differiscono di oltre il 10 per cento dal valore reale espresso in Diritti Speciali di Prelievo negli articoli 6­8 e 10, gli importi dovranno essere adeguati al valore reale.

Gli Stati Parte alla presente Convenzione comunicano al depositario le somme espresse in valuta nazionale nonché ogni modifica di tali somme.

Art. 10

Cumulo di rivendicazioni

1. Senza pregiudizio per il paragrafo 2, i limiti di responsabilità calcolati secondo l'articolo 6 si applicano all'insieme di tutte le rivendicazioni derivanti da uno stesso evento nei confronti: a)

della persona o delle persone di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettera a) e di chiunque delle cui azioni, negligenze o inadempienze essa o esse siano responsabili; o

b)

del proprietario di un battello che presta servizi d'assistenza o di salvataggio a partire da questo battello e nei confronti degli addetti al recupero che ope-

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rano a partire da detto battello e di chiunque delle cui azioni, negligenze o inadempienze egli o essi siano responsabili; o c)

degli addetti al recupero o degli addetti al recupero che non operano a partire da un battello di navigazione interna o da una nave marittima o operano unicamente a bordo del battello al quale sono prestati servizi d'assistenza e di salvataggio e di chiunque delle cui azioni, negligenze o inadempienze essi siano responsabili.

2. a)

Se, conformemente all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a) capoverso iv), il limite di responsabilità per un battello di spinta che, al momento del danno, era accoppiato con barconi in convoglio spinto, è maggiorato, relativamente alle rivendicazioni derivate dall'evento, di 200 unità di conto per tonnellata di capacità di carico dei barconi spinti, il limite di responsabilità di ogni barcone è ridotto, per le rivendicazioni derivanti da questo stesso evento, di 200 unità di conto per ogni tonnellata di capacità di carico del barcone spinto.

b)

Se, conformemente all'articolo 6 paragrafo 1 lettera a) capoverso v), il limite di responsabilità per un battello munito di mezzi di propulsione meccanica che, al momento del danno, garantisce la propulsione ad altri battelli accoppiati a quest'ultimo, è maggiorato, per le rivendicazioni derivanti dall'evento, di 200 unità di conto per tonnellata di capacità di carico o per metro cubo di stazzamento dei battelli accoppiati, il limite di responsabilità per ogni battello accoppiato è ridotto, per le rivendicazioni derivanti dallo stesso evento, di 200 unità di conto per ogni tonnellata di capacità di carico o per ogni metro cubo di stazzamento del battello accoppiato.

3. Per i limiti di responsabilità calcolati secondo l'articolo 7 si applicano per analogia i paragrafi 1 e 2. Il paragrafo 2 va tuttavia applicato tenendo presente che la base di calcolo deve essere di 400 unità di conto e non di 200 unità di conto.

4. Il limite di responsabilità calcolato secondo l'articolo 8 si applica all'insieme delle rivendicazioni derivanti da uno stesso evento nei riguardi della persona o delle persone di cui all'articolo 1 paragrafo 2 lettera a), rispetto al battello menzionato nell'articolo 8 e di chiunque delle cui azioni, negligenze o inadempienze essa o esse siano responsabili.

Art. 11

Limitazione della responsabilità senza costituzione di un fondo di limitazione

1. La limitazione della responsabilità può essere chiesta anche se non è stato costituito il fondo di limitazione di cui all'articolo 12. Tuttavia, uno Stato che è Parte alla Convenzione può stabilire nella propria legislazione nazionale che, qualora un'azione sia intentata dinanzi ai propri tribunali per ottenere il pagamento di una rivendicazione soggetta alla limitazione, una persona responsabile può invocare il diritto di limitare la propria responsabilità soltanto se è stato costituito un fondo di limitazione conformemente alle disposizioni della presente Convenzione o se è costituito nel momento in cui si fa valere il diritto di limitare la responsabilità.

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2. Se la limitazione della responsabilità è fatta valere senza costituzione di un fondo di limitazione, le disposizioni dell'articolo 13 sono applicabili.

Capitolo III Il fondo di limitazione Art. 12

Costituzione del fondo

1. Ogni persona la cui responsabilità è messa in causa può costituire uno o più fondi presso il tribunale o un'altra autorità competente in qualsiasi Stato Parte in cui è promossa un'azione relativa a una rivendicazione soggetta a limitazione o, se nessuna azione è promossa, presso il tribunale o un'altra autorità competente in qualsiasi Stato Parte in cui un'azione può essere promossa per una rivendicazione soggetta a limitazione. L'ammontare del fondo o dei fondi è determinato dal limite di responsabilità calcolato secondo le disposizioni degli articoli 6­8 e 10 applicabili alle rivendicazioni di cui la persona che costituisce il fondo possa essere responsabile; a questo limite di responsabilità si aggiungono i relativi interessi maturati a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla responsabilità fino alla data della costituzione del fondo. Ogni fondo così costituito è disponibile solo per il pagamento delle rivendicazioni per le quali può essere fatta valere la limitazione della responsabilità.

2. Si può costituire un fondo con il deposito della somma o fornendo una garanzia accettabile ai sensi della legislazione dello Stato Parte ove è costituito il fondo e considerata adeguata dal Tribunale o da un'altra autorità competente.

3. Un fondo costituito da una delle persone di cui all'articolo 10 paragrafo 1 lettere a), b) o c) o paragrafo 4 o dal suo assicuratore è ritenuto costituito da tutte le persone di cui al paragrafo 1 lettere a), b) o c) o paragrafo 4 dell'articolo 10.

Art. 13

Ripartizione del fondo

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 6 paragrafi 1 e 2 nonché degli articoli 7, 8 e 10 il fondo è ripartito tra i reclamanti in proporzione all'importo delle loro rivendicazioni riconosciute nei confronti del fondo.

2. Se, prima della ripartizione del fondo, la persona responsabile, o il suo assicuratore, ha pagato una rivendicazione nei confronti del fondo, tale persona acquista per surrogazione, e per l'importo che essa ha pagato, i diritti di cui la persona così risarcita avrebbe goduto ai sensi della presente Convenzione.

3. Il diritto di surrogazione di cui al paragrafo 2 può anche essere esercitato da persone diverse da quelle ivi menzionate rispetto a qualsiasi importo di risarcimento che possano aver pagato, ma solo nella misura in cui tale surrogazione sia permessa ai sensi della legislazione nazionale applicabile.

4. Qualora la persona responsabile o qualsiasi altra persona stabilisca che potrebbe essere costretta a pagare, in una data successiva, un tale importo di risarcimento per il quale tale persona avrebbe goduto di un diritto di surrogazione in applicazione dei paragrafi 2 e 3, se il risarcimento fosse stato pagato prima della ripartizione del fondo, il tribunale o un'altra autorità competente dello Stato ove il fondo è costituito può 8 / 14

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ordinare che una somma sufficiente sia provvisoriamente accantonata per permettere a tale persona di far valere le sue rivendicazioni nei confronti del fondo in una data successiva.

Art. 14

Conseguenze della costituzione di un fondo

1. Se è stato costituito un fondo in conformità all'articolo 12, a qualsiasi persona che possa presentare una rivendicazione nei confronti del fondo è precluso l'esercizio di ogni diritto relativo a tale rivendicazione nei confronti di ogni altro bene di una persona che ha costituito, o in nome della quale è stato costituito, tale fondo.

2. Dopo che è stato costituito un fondo conformemente all'articolo 12, qualsiasi battello o altro bene, appartenente a una persona a beneficio della quale il fondo è stato costituito, che sia stato sequestrato o pignorato entro la giurisdizione di uno Stato Parte per una rivendicazione che possa essere presentata nei confronti del fondo, o ogni garanzia fornita, devono essere oggetto di revoca per ordine del tribunale o di un'altra autorità competente di tale Stato.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 sono applicabili soltanto se il reclamante può presentare una rivendicazione contro il fondo dinanzi al tribunale che amministra tale fondo e se il fondo è realmente disponibile e liberamente trasferibile in relazione a tale rivendicazione.

Capitolo IV Campo d'applicazione Art. 15 1. La presente Convenzione si applica alla limitazione della responsabilità del proprietario di un battello o di un addetto al recupero qualora al momento dell'evento che ha dato luogo alle rivendicazioni: a)

il battello abbia navigato su una delle vie d'acqua comprese nella giurisdizione di uno Stato Parte alla Convenzione;

b)

siano stati forniti servizi d'assistenza o di salvataggio lungo una delle suddette vie d'acqua a un battello trovatosi in pericolo, o al carico di tale battello; oppure

c)

un battello affondato, naufragato, incagliato o abbandonato lungo una delle suddette vie d'acqua o il carico di un tale battello siano stati recuperati, rimossi, distrutti o resi inoffensivi.

La presente Convenzione si applica pure alla limitazione della responsabilità di un addetto al recupero che fornisce servizi d'assistenza da un battello di navigazione interna a una nave marittima in pericolo lungo una delle suddette vie d'acqua o al carico di una tale nave.

2. Ogni Stato Parte può al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione o in qualsiasi momento successivo escludere,

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mediante una dichiarazione notificata al depositario, l'applicazione della presente Convenzione a una delle vie d'acqua menzionate al paragrafo 1 purché: a)

sia situata sul territorio di tale Stato; e

b)

non sia elencata nell'allegato I dell'Accordo europeo sulle grandi idrovie d'importanza nazionale (AGN)3.

La via navigabile esclusa deve essere indicata in maniera chiara e univoca nella dichiarazione.

3. Al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione ogni Stato Parte può escludere, mediante una dichiarazione notificata al depositario, dall'applicazione della presente Convenzione per al massimo otto anni dopo la sua entrata in vigore le piccole imbarcazioni utilizzate esclusivamente nel traffico nazionale. Una piccola imbarcazione di cui alla frase 1 è un battello il cui scafo, senza timone e bompresso, non supera i 20 metri di lunghezza; fanno eccezione: a)

i traghetti;

b)

i barconi spinti;

c)

i battelli che possono trainare, spingere o guidare dopo esservi stati accoppiati altri battelli che non rientrano tra le piccole imbarcazioni; oppure

d)

i battelli autorizzati a trasportare più di 12 passeggeri.

4. L'esclusione ha effetto dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi seguenti il ricevimento della notifica della dichiarazione di cui al paragrafo 2 o, se in quel momento la presente Convenzione non è ancora entrata in vigore, dalla sua entrata in vigore. Se il battello al momento dell'evento che ha dato luogo alle rivendicazioni stava navigando su una via navigabile interessata dall'esclusione, non si applica la presente Convenzione. La seconda frase non si applica se il momento dell'evento è precedente a quello in cui entra in vigore l'esclusione.

5. Uno Stato che ha fatto una dichiarazione in virtù del paragrafo 2 può ritirarla in qualsiasi momento mediante una dichiarazione di ritiro notificata al depositario. Il ritiro ha effetto tre mesi dopo la notifica della dichiarazione di ritiro o in una data successiva specificata nella dichiarazione. Il ritiro non ha effetto sulla limitazione di responsabilità per rivendicazioni legate a eventi accaduti prima che esso diventasse efficace.

Capitolo V

Disposizioni finali

Art. 16

Firma, ratifica e adesione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati dal 27 settembre 2012 al 26 settembre 2014 presso la sede della Commissione centrale per la navigazione sul Reno a Strasburgo.

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2. Ogni Stato può esprimere il proprio accordo a essere vincolato da questa Convenzione: a)

sottoscrivendo senza alcuna riserva la ratifica, l'accettazione o l'approvazione;

b)

sottoscrivendo con riserva la ratifica, l'accettazione o l'approvazione e in seguito procedendo alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione; oppure

c)

aderendovi.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate mediante il deposito di uno strumento formale a tale effetto presso il Segretario generale della Commissione centrale per la navigazione sul Reno.

Art. 17

Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un anno dalla data in cui quattro Stati avranno depositato lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o, se posteriore, il giorno in cui la Convenzione di Strasburgo del 1988 sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (CLNI) non sarà più in vigore.

2. Per uno Stato che depositi uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo che i requisiti per l'entrata in vigore della presente Convenzione siano stati soddisfatti, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento. In deroga alla prima frase, la presente Convenzione entra in vigore per questo Stato il giorno dell'entrata in vigore della Convenzione stessa secondo il paragrafo 1 se lo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione è stato depositato almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore della Convenzione secondo il paragrafo 1.

Art. 18

Riserve

1. Ogni Stato può, al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione nonché in ogni momento successivo, riservarsi il diritto di escludere l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione completamente o parzialmente: a)

alle rivendicazioni per danni dovuti al cambiamento della natura fisica, chimica o biologica dell'acqua;

b)

alle rivendicazioni ai sensi dell'articolo 7 nella misura in cui tali rivendicazioni siano disciplinate da una convenzione internazionale o una norma nazionale che esclude la limitazione della responsabilità o fissa limiti di responsabilità più alti di quelli previsti nella presente Convenzione;

c)

alle rivendicazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 lettere d) ed e);

d)

agli alleggi usati esclusivamente nei porti per il trasbordo.

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2. Uno Stato che fa uso della possibilità prevista al paragrafo 1 lettera b) deve comunicare al depositario i limiti di responsabilità stabiliti o informarlo del fatto che non esistono tali limiti.

3. Le riserve formulate al momento della firma devono essere confermate al momento della ratifica, accettazione o approvazione.

4. Ogni Stato che abbia formulato una riserva alla presente Convenzione può ritirarla in ogni momento mediante una notifica indirizzata al depositario. Il ritiro ha effetto alla data in cui la notifica è ricevuta o a una data successiva specificata nella notifica.

5. Non sono ammesse altre riserve non specificate nella presente Convenzione.

Art. 19

Denuncia

1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno Stato Parte alla Convenzione mediante notifica indirizzata al depositario in qualsiasi momento, dopo un anno dalla data in cui la Convenzione è entrata in vigore per tale Parte.

2. Senza pregiudizio per l'articolo 20 paragrafo 3 la denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data in cui la notifica è ricevuta o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo che potrebbe essere specificato nella notifica.

Art. 20

Procedura semplificata per la revisione dei limiti di responsabilità

1. Il depositario verifica ogni cinque anni gli importi fissati agli articoli 6­8 e 10; la prima verifica è prevista per il 31 dicembre 2017. Per la verifica si applica un coefficiente per l'inflazione corrispondente al tasso cumulativo di inflazione a partire dalla notifica, avvenuta conformemente al paragrafo 2, dei risultati della precedente verifica che ha portato a una modifica dei limiti di responsabilità o, la prima volta, al tasso cumulativo di inflazione dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione. Il tasso di inflazione da utilizzare per la determinazione di questo coefficiente è il valore medio ponderato dei tassi annui di aumento o diminuzione degli indici dei prezzi al consumo degli Stati le cui valute costituiscono il Diritto Speciale di Prelievo di cui all'articolo 9 paragrafo 1.

2. Se dalla verifica di cui al paragrafo 1 emerge un coefficiente per l'inflazione superiore al 10 per cento, il depositario notifica agli Stati Parte i limiti di responsabilità modificati in base a questo coefficiente. L'emendamento è ritenuto accettato allo scadere del termine di un anno dalla data della notifica a meno che, entro questo termine, un terzo degli Stati Parte non abbia notificato al depositario il rifiuto di tale emendamento.

3. Un emendamento reputato accettato conformemente al paragrafo 2 entra in vigore, nove mesi dopo l'accettazione, per ogni Stato che in quel momento è Parte alla presente Convenzione, a meno che esso non denunci la presente Convenzione, conformemente all'articolo 19 paragrafo 1, almeno tre mesi prima dell'entrata in vigore di tale emendamento. La denuncia ha effetto al momento in cui detto emendamento entra in vigore. L'emendamento vincola ogni Stato che diventa Parte alla presente Convenzione dopo l'accettazione dell'emendamento.

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Conv. di Strasburgo del 2012

FF 2023 1001

4. Senza pregiudizio per il paragrafo 1 la procedura descritta al paragrafo 2 è applicabile in ogni momento su richiesta di un terzo degli Stati Parte se il coefficiente per l'inflazione di cui al paragrafo 1, dalla data della precedente verifica o, nel caso in cui non fosse ancora stata effettuata alcuna verifica, dall'entrata in vigore della Convenzione, ha superato il 5 per cento. Ulteriori verifiche secondo la procedura descritta al paragrafo 1 sono effettuate ogni cinque anni; la prima volta alla fine del quinto anno successivo a una verifica effettuata secondo il presente paragrafo.

Art. 21

Depositario

1. La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale della Commissione centrale per la navigazione sul Reno; il Segretario generale è il depositario della Convenzione.

2. Il depositario: a)

trasmette copie certificate e conformi della presente Convenzione a tutti i firmatari e a tutti gli altri Stati che aderiscono alla presente Convenzione;

b)

informa tutti gli Stati che hanno firmato o aderito alla presente Convenzione in merito a: i) ogni nuova firma, ogni deposito di uno strumento e ogni dichiarazione e riserva formulata e le relative date, ii) la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, iii) ogni denuncia della presente Convenzione e la data in cui ha effetto, iv) la data di entrata in vigore di ogni emendamento secondo l'articolo 20 paragrafo 3, v) ogni dichiarazione richiesta ai sensi di una qualsiasi delle disposizioni della presente Convenzione.

Art. 22

Lingue

La presente Convenzione è fatta in un unico originale nelle lingue tedesca, inglese, francese e olandese, ogni testo facente egualmente fede.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

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Conv. di Strasburgo del 2012

Fatto a Strasburgo il 27 settembre 2012.

FF 2023 1001

Per la Repubblica federale di Germania Per la Repubblica d'Austria Per il Regno del Belgio Per la Repubblica di Bulgaria Per la Repubblica francese Per il Granducato del Lussemburgo Per il Regno dei Paesi Bassi Per la Repubblica di Polonia Per la Repubblica della Serbia Per la Repubblica slovacca Per la Confederazione Svizzera

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