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Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna RS 0.747.224.011; RU 2009 5293

Traduzione

Modifica delle disposizioni generali, delle disposizioni particolari nonché degli obblighi e dei diritti dei partecipanti Approvata dalla Conferenza delle Parti contraenti il 7 giugno 2011, il 22 giugno 2017 e il 18 dicembre 2019.

Entrata in vigore il ...

Art. 1 lett. f), ff), j), nn)­s) Ai fini della presente Convenzione si intendono per: f)

«rifiuti provenienti dal carico»: rifiuti e acque di scarico provenienti dal carico a bordo dell'imbarcazione; non ne fanno parte il carico restante, i vapori e i residui del trasbordo ai sensi della parte B delle disposizioni d'esecuzione;

ff) «vapori»: composti gassosi che evaporano da carichi liquidi (residui gassosi di un carico liquido); j)

«centri di ritiro»: installazioni fisse o mobili autorizzate dalle autorità competenti a ritirare i rifiuti di bordo o i vapori;

nn) «esercente del centro di ritiro»: persona che gestisce professionalmente un centro di ritiro; o)

«esercente dell'impianto di trasbordo»: persona che esercita professionalmente operazioni di carico e scarico delle imbarcazioni;

p)

«noleggiatore»: persona che ha conferito il mandato di trasporto;

q)

Concerne soltanto il testo francese

r)

«destinatario del carico»: persona autorizzata a ricevere la merce del carico;

s)

«rilascio di vapori»: qualsiasi emissione di vapori da una cisterna chiusa che non avvenga contestualmente all'allentamento della cisterna per l'apertura dei boccaporti e per l'esecuzione di misurazioni della concentrazione di vapori né contestualmente all'attivazione delle valvole di sicurezza.

2023-1110

FF 2023 1003

Raccolta, deposito e ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna. Conv.

FF 2023 1003

Art. 3 par. 1 (1) Alle imbarcazioni è fatto divieto di immettere o introdurre rifiuti di bordo o parti di carico nelle vie navigabili di cui all'annesso 1 o di rilasciare vapori nell'atmosfera sulle vie navigabili di cui all'annesso 1.

Art. 8 par. 1a e 2 (1a) Il noleggiatore si assume i costi derivanti dal degassaggio dell'imbarcazione conformemente alla parte B delle disposizioni d'esecuzione.

(2) Se, prima delle operazioni di carico, l'imbarcazione non è stata scaricata secondo le vigenti norme in materia e se il destinatario del carico precedentemente trasportato o il noleggiatore hanno adempito i loro obblighi, il vettore assume i costi per lo scarico dei resti e, a)

in caso di lavaggio, i costi per il lavaggio, o

b)

in caso di degassaggio, i costi per il degassaggio

dell'imbarcazione nonché i costi per il ritiro e l'eliminazione dei rifiuti provenienti dal carico.

Art. 11 Il conduttore, il resto dell'equipaggio e qualsiasi altra persona a bordo, il noleggiatore, il vettore, il destinatario del carico, gli esercenti di impianti di trasbordo e gli esercenti dei centri di ritiro devono applicare la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di prevenire l'inquinamento della via navigabile e dell'atmosfera, di contenere per quanto possibile i quantitativi di rifiuti di bordo e di evitare nel limite del possibile di mescolare diversi tipi di rifiuti.

Art. 12 par. 2 (2) Il conduttore deve rispettare gli obblighi che scaturiscono dalle disposizioni d'esecuzione. In particolare, deve osservare il divieto di immettere o introdurre dall'imbarcazione rifiuti di bordo e parti di carico nella via navigabile oppure di rilasciarli nell'atmosfera, nella misura in cui non siano previste deroghe.

Art. 13

Obblighi del vettore, del noleggiatore e del destinatario del carico nonché dell'esercente di impianti di trasbordo e di centri di ritiro

Il vettore, il noleggiatore, il destinatario del carico nonché gli esercenti di impianti di trasbordo e di centri di ritiro devono adempiere gli obblighi risultanti nei loro confronti dalle disposizioni d'esecuzione. Per l'adempimento dei propri obblighi possono ricorrere ai servizi di terzi.

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