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Legge federale sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Progetto

(LAFE) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale del 28 marzo 20231; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta: Minoranza (Jauslin, Bäumle, Flach, Paganini, Roduit, Vincenz, Wismer Priska) Non entrare in materia I La legge federale del 16 dicembre 19833 sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero è modificata come segue: Titolo Legge federale sull'acquisto di fondi e infrastrutture strategiche dell'economia energetica da parte di persone all'estero (LAFIE) Ingresso visti gli articoli 54 capoverso 1, 76 capoverso 2, 90, 91, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale4, Sostituzione di un'espressione In tutta la legge «Ufficio federale di giustizia» è sostituito con «UFG».

1 2 3 4

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RS 211.412.41 RS 101

2023-1079

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Acquisto di fondi da parte di persone all'estero. LF

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Art. 1 La presente legge limita l'acquisto da parte di persone all'estero: a.

di fondi, per evitare l'eccessivo dominio straniero del suolo indigeno;

b.

di infrastrutture strategiche dell'economia energetica, per tutelare l'economia svizzera e garantire l'approvvigionamento energetico in Svizzera.

Art. 2 cpv. 1 e 4 Per l'acquisto di fondi o infrastrutture strategiche dell'economia energetica le persone all'estero necessitano di un'autorizzazione dell'autorità competente.

1

La deroga di cui al capoverso 2 non si applica all'acquisto di un fondo che serve alla costruzione, all'esercizio o all'amministrazione di un'infrastruttura strategica dell'economia energetica.

4

Art. 4 cpv. 1 lett. cbis 1

È considerato acquisto di un fondo: cbis. l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su un'azione di una società d'investimento a capitale variabile (SICAV) che investe in immobili (SICAV immobiliare) e le cui azioni non sono negoziate regolarmente sul mercato, oppure su un patrimonio analogo;

Art. 4a

Infrastrutture strategiche dell'economia energetica

Per infrastrutture strategiche dell'economia energetica ai sensi della presente legge s'intende: 1

a.

gli impianti idraulici secondo la legge del 22 dicembre 19165 sulle forze idriche;

b.

gli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti gassosi secondo l'articolo 1 capoverso 2 della legge del 4 ottobre 19636 sugli impianti di trasporto in condotta;

c.

la rete di trasporto e le reti di distribuzione dell'energia elettrica secondo la legge del 23 marzo 20077 sull'approvvigionamento elettrico;

d.

le centrali nucleari secondo la legge federale del 21 marzo 20038 sull'energia nucleare.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per gli impianti idraulici con una potenza installata di meno di 20 MW.

2

5 6 7 8

RS 721.80 RS 746.1 RS 734.7 RS 732.1

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Art. 4b 1

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Acquisto di infrastrutture strategiche dell'economia energetica

Per acquisto di un'infrastruttura strategica dell'economia energetica s'intende:

9 10

a.

l'acquisto della proprietà, di un diritto di superficie o dell'usufrutto sull'infrastruttura;

b.

l'acquisto di un fondo che serve alla costruzione, all'esercizio o all'amministrazione dell'infrastruttura;

c.

l'acquisto di una concessione o di altri diritti per la costruzione o l'esercizio dell'infrastruttura, quali in particolare le approvazioni dei piani e i permessi d'esercizio;

d.

la partecipazione a una società senza personalità giuridica il cui scopo effettivo è l'acquisto, la costruzione, l'esercizio o l'amministrazione dell'infrastruttura;

e.

l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una quota di una persona giuridica il cui scopo effettivo è l'acquisto, la costruzione, l'esercizio o l'amministrazione dell'infrastruttura, compresa la partecipazione alla fondazione o, se l'acquirente rafforza in tal modo la sua posizione, all'aumento di capitale di una simile persona giuridica;

f.

l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su una partecipazione a un fondo che investe in infrastrutture strategiche dell'economia energetica o in diritti di cui alla lettera c (fondo infrastrutturale), oppure su un patrimonio analogo;

g.

l'acquisto della proprietà o dell'usufrutto su un'azione di una SICAV che investe in infrastrutture strategiche dell'economia energetica o in diritti di cui alla lettera c (SICAV infrastrutturale), oppure su un patrimonio analogo;

h.

la costituzione e l'esercizio di un diritto di compera, di prelazione o di ricupera: 1. sull'infrastruttura, 2. su un fondo che serve alla costruzione, all'esercizio o all'amministrazione dell'infrastruttura, o 3. su diritti o partecipazioni di cui alle lettere c­g;

i.

l'assunzione dell'infrastruttura o di diritti di cui alla lettera c unitamente a un patrimonio o un'azienda secondo l'articolo 181 del Codice delle obbligazioni (CO)9 oppure mediante fusione, scissione, trasformazione di società o trasferimento di patrimonio in virtù della legge del 3 ottobre 200310 sulla fusione, se ciò porta all'aumento dei diritti dell'acquirente sull'infrastruttura o sui diritti di cui alla lettera c;

j.

l'acquisto di altri diritti che procurano all'acquirente una posizione analoga a quella del proprietario dell'infrastruttura, in particolare: 1. la locazione o l'affitto a lungo termine dell'infrastruttura qualora gli accordi eccedano le relazioni d'affari usuali o commerciali e pongano il RS 220 RS 221.301

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2.

3.

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locatore in un particolare rapporto di dipendenza dal conduttore o dall'affittuario, il finanziamento dell'acquisto, della costruzione o del risanamento dell'infrastruttura qualora gli accordi, l'ammontare dei crediti o la situazione finanziaria del debitore pongano l'acquirente o il committente dell'opera in un particolare rapporto di dipendenza dal creditore, gli accordi che possono limitare in modo importante l'esercizio, la produzione o la potenza dell'infrastruttura.

È considerato acquisto di un'infrastruttura strategica dell'economia energetica anche il mantenimento di diritti su un'infrastruttura strategica dell'economia energetica che non possono essere acquistati senza autorizzazione da parte di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che trasferisce all'estero la sede statutaria o effettiva.

2

Art. 5 cpv. 1 lett. d 1

Sono considerate persone all'estero: d.

le persone fisiche e giuridiche non rientranti nelle lettere a, abis e c nonché le società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che acquistano un fondo o un'infrastruttura strategica dell'economia energetica per conto di persone all'estero.

Art. 6 cpv. 4 e 5, frase introduttiva e lett. c La posizione preponderante di persone all'estero in un fondo immobiliare o in un fondo infrastrutturale è presunta se esso è amministrato da una persona all'estero e se la direzione del fondo è una persona all'estero.

4

La posizione preponderante di persone all'estero in una SICAV immobiliare o in una SICAV infrastrutturale è presunta se essa è amministrata da una persona all'estero e se persone all'estero: 5

c.

mettono a disposizione mezzi finanziari rimborsabili che superano la metà della differenza tra gli attivi del capitale degli investitori della SICAV e i suoi debiti nei confronti di persone non sottostanti all'obbligo dell'autorizzazione.

Art. 7 lett. fbis­h, k ed l Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione: fbis. l'acquirente di un'infrastruttura strategica dell'economia energetica ottenuta in sostituzione di un'altra, sempre che l'alienazione non fosse necessaria in virtù della presente legge; g.

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l'acquirente di un fondo che acquista una superficie esigua in seguito a una rettificazione di confine oppure, qualora trattisi di proprietà per piani, in seguito a un aumento della quota di valore;

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h.

l'acquirente di un fondo, se lo esige l'interesse superiore della Confederazione; la superficie non può però essere superiore a quanto è necessario per lo scopo dell'utilizzazione del fondo;

k.

l'acquisto di un'infrastruttura strategica dell'economia energetica secondo l'articolo 4b capoverso 1 lettere d­g, sempre che nessuna persona all'estero, da sola o insieme ad altre persone all'estero, ottenga o rafforzi una posizione preponderante nella persona giuridica, nella società senza personalità giuridica, nel fondo o nella SICAV;

l.

l'acquisto di un'infrastruttura strategica dell'economia energetica ammissibile sulla base degli impegni internazionali della Svizzera, sempre che non siano applicabili le disposizioni derogatorie dell'accordo applicabile concernenti gravi minacce dell'ordine e della sicurezza pubblici; il Consiglio federale tiene un elenco degli impegni internazionali della Svizzera interessati.

Minoranza (Munz, Clivaz Christophe, Egger Kurt, Feri Yvonne, Girod, Masshardt, Schneider Schüttel, Suter) Art. 7 lett. k Stralciare Art. 8, rubrica Motivi generali d'autorizzazione in caso di acquisto di fondi Art. 11a

Motivi generali d'autorizzazione in caso di acquisto di infrastrutture strategiche dell'economia energetica

L'acquisto di un'infrastruttura strategica dell'economia energetica è autorizzato soltanto se ne risultano rafforzati gli interessi pubblici della Svizzera in materia economica o di politica dell'approvvigionamento e se non vi si oppongono interessi superiori dello Stato.

1

A un erede, che sottostà all'obbligo dell'autorizzazione e non può far valere motivi per la medesima, l'acquisto è autorizzato con l'onere che l'infrastruttura strategica dell'economia energetica venga nuovamente alienata entro due anni dall'acquisto.

2

Art. 12 lett. a L'autorizzazione è negata in ogni caso se: a.

il fondo o l'infrastruttura strategica dell'economia energetica serve a un collocamento di capitali non ammesso dalla presente legge;

Art. 14 cpv. 1, 2, 4, 6, 7 e 8 L'autorizzazione per l'acquisto di un fondo è subordinata a condizioni e oneri per garantire un'utilizzazione del fondo conforme allo scopo fatto valere dall'acquirente.

1

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L'autorizzazione per l'acquisto di un'infrastruttura strategica dell'economia energetica è subordinata a condizioni e oneri per garantire in particolare un esercizio dell'infrastruttura permanentemente conforme allo scopo fatto valere dall'acquirente.

2

Possono essere revocati del tutto o parzialmente, su proposta dell'acquirente, per motivi imperiosi. Per motivo imperioso s'intende un cambiamento delle circostanze per l'acquirente che fa sì che l'adempimento dell'onere non sia possibile o ragionevolmente esigibile.

4

L'autorizzazione per l'acquisto di un'infrastruttura strategica dell'economia energetica decade dopo tre anni se entro tale termine l'utilizzazione e l'esercizio dell'infrastruttura non sono conformi allo scopo fatto valere dall'acquirente. Il Consiglio federale può prorogare eccezionalmente il termine, per motivi gravi, se l'acquirente ne fa domanda prima della scadenza del termine.

6

Il Consiglio federale determina le condizioni e gli oneri minimi e, per i fondi, la decadenza delle autorizzazioni.

7

Verifica il rispetto degli oneri in caso di acquisto di infrastrutture strategiche dell'economia energetica.

8

Titolo prima dell'art. 15

Capitolo 4: Autorità e procedura in caso di acquisto di fondi Art. 15 cpv. 1, frase introduttiva, e 2bis 1

Ogni Cantone designa per l'acquisto di fondi:

Per l'acquisto di un fondo secondo l'articolo 4 che serve alla costruzione, all'esercizio o all'amministrazione di un'infrastruttura strategica dell'economia energetica l'autorità competente e la procedura sono definite conformemente al capitolo 4a.

2bis

Art. 16 cpv. 4 Negli altri casi la competenza spetta al Dipartimento federale di giustizia e polizia e, nella misura in cui la presente legge lo preveda, all'Ufficio federale di giustizia (UFG).

4

Art. 17 cpv. 1 Il più tardi immediatamente dopo la conclusione del negozio giuridico, oppure, in mancanza di negozio giuridico, dopo l'acquisto, l'acquirente il cui obbligo dell'autorizzazione non può essere escluso a priori deve chiedere l'autorizzazione o far accertare ch'egli non sottostà a tale obbligo.

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Titolo prima dell'art. 24a

Capitolo 4a: Autorità e procedura in caso di acquisto di infrastrutture strategiche dell'economia energetica Art. 24a

Autorità competente

In caso di acquisto di un'infrastruttura strategica dell'economia energetica il Consiglio federale decide, dopo aver sentito il Cantone in cui è ubicata l'infrastruttura, in merito all'obbligo dell'autorizzazione, all'autorizzazione stessa e alla revoca di un'autorizzazione o di un onere.

1

2

Le decisioni del Consiglio federale sono definitive.

Art. 24b

Procedura d'autorizzazione

Il più tardi immediatamente dopo la conclusione del negozio giuridico, oppure, in mancanza di negozio giuridico, il più tardi sei mesi dopo l'acquisto, l'acquirente di un'infrastruttura strategica dell'economia energetica il cui obbligo dell'autorizzazione non può essere escluso a priori deve chiedere al Consiglio federale l'autorizzazione o fargli accertare ch'egli non sottostà a tale obbligo.

1

2

Per il rimanente il Consiglio federale avvia una procedura d'autorizzazione se: a.

vi è motivo di ritenere che vi sia un'infrazione alla presente legge;

b.

ne fa richiesta il giudice civile, il giudice penale o un'altra autorità.

Il Consiglio federale notifica le sue decisioni, per scritto e motivandole, alle parti e, gratuitamente, al Cantone in cui è ubicata l'infrastruttura.

3

Art. 24c

Procedura davanti ad altre autorità

Se nell'ambito di una procedura davanti a un'autorità non si può escludere a priori l'obbligo dell'autorizzazione, l'autorità sospende la procedura e assegna all'acquirente dell'infrastruttura un termine di 30 giorni per chiedere al Consiglio federale l'autorizzazione o fargli accertare ch'egli non sottostà a tale obbligo: 1

a.

in caso di domanda di rilascio o trasferimento di una concessione o di altri diritti per la costruzione o l'esercizio dell'infrastruttura, davanti all'autorità competente;

b.

in caso di domanda di iscrizione nel registro fondiario, da parte dell'ufficiale del registro fondiario;

c.

in caso di domanda di iscrizione nel registro di commercio, da parte dell'ufficiale del registro di commercio.

L'ufficiale del registro di commercio rinvia in tutti i casi al Consiglio federale, prima della cancellazione, la persona giuridica o la società senza personalità giuridica ma con capacità patrimoniale che ha acquistato un'infrastruttura e che trasferisce la sede dalla Svizzera all'estero.

2

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L'autorità competente respinge una domanda di cui al capoverso 1 che non sia stata presentata al Consiglio federale nel termine prescritto.

3

Agli obblighi secondo il presente articolo sottostà per analogia anche la società nazionale di rete.

4

Art. 24d

Incanto nell'esecuzione forzata

Per l'aggiudicazione di un'infrastruttura strategica dell'economia energetica in un incanto nell'esecuzione forzata si applica per analogia l'articolo 19.

1

Se l'incanto nell'esecuzione forzata riguarda fondi o diritti d'acqua iscritti nel registro fondiario, per le comunicazioni dell'autorità dell'incanto all'ufficiale del registro fondiario si applica per analogia l'articolo 19 capoversi 2 e 3.

2

Art. 24e

Ricorso

Sono impugnabili mediante ricorso al Consiglio federale le decisioni dell'ufficiale del registro fondiario, dell'ufficiale del registro di commercio e dell'autorità dell'incanto.

1

2

Le decisioni del Consiglio federale sono definitive.

Per il rimanente il ricorso è retto dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

3

Art. 24f

Assunzione delle prove

Per l'accertamento dei fatti e l'assunzione delle prove da parte del Consiglio federale si applica per analogia l'articolo 22.

1

Sono considerati libri commerciali ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 anche il libro delle azioni (art. 686 CO11), il libro delle quote (art. 790 CO) e l'elenco dei soci (art. 837 CO).

2

3

Il Consiglio federale può chiedere il parere di altre autorità federali o cantonali.

Art. 24g

Provvedimenti cautelari

Il Consiglio federale può ordinare provvedimenti cautelari per mantenere immutato uno stato di diritto o di fatto.

Art. 24h

Assistenza giudiziaria e amministrativa

Per l'assistenza giudiziaria e amministrativa si applica per analogia l'articolo 24 capoversi 1 e 2. Le denunce di cui all'articolo 24 capoverso 2 vanno sporte all'autorità competente per il procedimento penale o al Consiglio federale.

11

RS 220

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Art. 24i

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Obbligo di notifica

I proprietari e i gestori di un'infrastruttura strategica dell'economia energetica e i titolari dei diritti di cui all'articolo 4b capoverso 1 lettera c notificano all'Ufficio federale dell'energia (UFE), almeno una volta all'anno e spontaneamente, gli attuali rapporti di partecipazione e finanziamento dell'infrastruttura in questione.

1

L'UFE può verificare in ogni momento i rapporti di partecipazione e finanziamento.

I proprietari e i gestori dell'infrastruttura e i titolari dei diritti di cui all'articolo 4b capoverso 1 lettera c devono informare l'UFE, su richiesta, in merito a tutti i fatti rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione o per l'autorizzazione stessa e consentire l'esame dei libri commerciali, della corrispondenza o dei documenti giustificativi e produrli.

2

Se la notifica di cui al capoverso 1 non è stata fatta o uno stato illecito accertato deve essere rimosso, l'UFE fissa un termine adeguato per farlo. Se entro tale termine la notifica non è stata fatta o lo stato illecito non è stato rimosso, l'UFE ne informa il Consiglio federale.

3

Art. 25 cpv. 1bis L'obbligo dell'autorizzazione è accertato successivamente d'ufficio se l'acquirente ha fornito all'autorità competente secondo l'articolo 24c capoverso 1 o 4 indicazioni inesatte o incomplete su fatti rilevanti per l'obbligo dell'autorizzazione.

1bis

Art. 26 cpv. 2 lett. c e 4 lett. c 2

Diventano nulli se: c.

4

l'autorità competente secondo l'articolo 24c capoverso 1 respinge la domanda, senza che l'autorità di prima istanza abbia previamente negato l'autorizzazione;

Hanno la conseguenza che: c.

per rimuovere lo stato illecito l'azione è proposta d'ufficio o i provvedimenti adeguati sono disposti d'ufficio.

Art. 27, rubrica Rimozione dello stato illecito in caso di acquisto di fondi Art. 27a

Rimozione dello stato illecito in caso di acquisto di infrastrutture strategiche dell'economia energetica

Se un'infrastruttura strategica dell'economia energetica è acquistata sulla base di un negozio giuridico nullo per mancanza d'autorizzazione, l'acquirente deve adottare tutti i provvedimenti necessari per ripristinare lo stato anteriore oppure, se ciò è inopportuno o impossibile, per rimuovere in altro modo lo stato illecito.

1

Entro un termine adeguato, l'acquirente deve presentare al Consiglio federale proposte su come intende rimuovere lo stato illecito.

2

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Se accetta le proposte, il Consiglio federale decide in che modo e entro quale termine l'acquirente deve eseguire i provvedimenti proposti.

3

Se l'acquirente non presenta proposte o queste non sono accettate, il Consiglio federale dispone i provvedimenti adeguati per rimuovere lo stato illecito, in particolare: 4

a.

la vendita dell'infrastruttura a una persona non soggetta alla presente legge;

b.

l'esternalizzazione temporanea o illimitata dell'esercizio dell'infrastruttura a una persona non soggetta alla presente legge.

Nel disporre i provvedimenti il Consiglio federale tiene adeguatamente conto di situazioni particolari, in particolare nel caso di centrali partner.

5

In caso di vendita l'acquirente può esigere soltanto il rimborso delle sue spese d'acquisizione; un'eccedenza eventuale e i ricavi dell'esternalizzazione temporanea dell'esercizio dell'infrastruttura spettano alla Confederazione e ai Cantoni.

6

Art. 35 cpv. 1, 2 e 4 1

Il procedimento penale in caso di acquisto di fondi incombe ai Cantoni.

Nel caso di procedimenti penali secondo il capoverso 1, ogni apertura di procedimento penale, come anche le dichiarazioni di non doversi procedere, i decreti penali e le sentenze penali vanno comunicati, senza indugio e gratuitamente, al Ministero pubblico della Confederazione; quest'ultimo può ognora chiedere informazioni sullo stato di un procedimento penale pendente.

2

Il procedimento penale in caso di acquisto di infrastrutture strategiche dell'economia energetica incombe alla giurisdizione federale.

4

Art. 36 cpv. 1 Il Consiglio federale e, nel caso dell'acquisto di fondi, i Cantoni emanano le necessarie disposizioni esecutive.

1

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra III)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 196812 sulla procedura amministrativa Art. 72 lett. c Il ricorso al Consiglio federale è ammissibile contro: c.

le decisioni sul rifiuto di domande di iscrizione nel registro fondiario o nel registro di commercio in caso di acquisto di infrastrutture strategiche dell'economia energetica da parte di persone all'estero.

Art. 73 lett. d Il ricorso al Consiglio federale è inoltre ammissibile contro le decisioni: d.

degli ufficiali del registro fondiario, degli ufficiali del registro di commercio e delle autorità dell'incanto secondo la legge federale del 16 dicembre 198313 sull'acquisto di fondi e infrastrutture strategiche dell'economia energetica da parte di persone all'estero.

2. Legge del 17 giugno 200514 sul Tribunale amministrativo federale Art. 32 cpv. 1 lett. k 1

Il ricorso è inammissibile contro: k.

12 13 14

le decisioni in materia di acquisto di infrastrutture strategiche dell'economia energetica da parte di persone all'estero.

RS 172.021 RS 211.412.41 RS 173.32

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3. Legge del 22 dicembre 191615 sulle forze idriche Art. 40 cpv. 2 Il rilascio di una concessione a una persona all'estero sottostà a un obbligo dell'autorizzazione in conformità della legge federale del 16 dicembre 198316 sull'acquisto di fondi e infrastrutture strategiche dell'economia energetica da parte di persone all'estero.

2

4. Legge federale del 21 marzo 200317 sull'energia nucleare Art. 106 cpv. 3, terzo periodo ... Il trasferimento a una persona all'estero sottostà inoltre a un obbligo dell'autorizzazione in conformità della legge federale del 16 dicembre 198318 sull'acquisto di fondi e infrastrutture strategiche dell'economia energetica da parte di persone all'estero.

3

5. Legge del 24 giugno 190219 sugli impianti elettrici Art. 16a cpv. 3 Se si tratta di una persona all'estero, si applicano inoltre le disposizioni della legge federale del 16 dicembre 198320 sull'acquisto di fondi e infrastrutture strategiche dell'economia energetica da parte di persone all'estero.

3

6. Legge del 23 marzo 200721 sull'approvvigionamento elettrico Art. 8 cpv. 6 L'acquisto di una rete da parte di una persona all'estero sottostà a un obbligo dell'autorizzazione in conformità della legge federale del 16 dicembre 198322 sull'acquisto di fondi e infrastrutture strategiche dell'economia energetica da parte di persone all'estero.

6

15 16 17 18 19 20 21 22

RS 721.80 RS 211.412.41 RS 732.1 RS 211.412.41 RS 734.0 RS 211.412.41 RS 734.7 RS 211.412.41

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7. Legge del 4 ottobre 196323 sugli impianti di trasporto in condotta Art. 4 cpv. 2 L'acquisto, la costruzione e l'esercizio di un impianto sottostanno a un obbligo dell'autorizzazione in conformità della legge federale del 16 dicembre 198324 sull'acquisto di fondi e infrastrutture strategiche dell'economia energetica da parte di persone all'estero (LAFIE).

2

Art. 30 cpv. 2 lett. d 2

L'autorizzazione d'esercizio è rilasciata se: d.

23 24 25

l'impresa dispone, se necessario, di un'autorizzazione d'acquisto secondo l'articolo 11a LAFIE25.

RS 746.1 RS 211.412.41 RS 211.412.41

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