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Correzione: sostituisce la pubblicazione nel Foglio federale n. 42 del 2 marzo 2023 (FF 2023 533)

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore dell'infrastruttura di rete Modifica del 17 febbraio 2023 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore dell'infrastruttura di rete, allegato ai decreti del Consiglio federale del 20 agosto 2018, del 12 dicembre 2018, del 26 novembre 2019, del 17 aprile 2020, del 26 aprile 2022 e del 16 dicembre 20221, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Art. 5, 5.2.

(Salario)

5.2. Salario minimo Il salario minimo mensile2,3 è di 4340 franchi (corrisposto in 13 mensilità) per personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore e fino a un'età max. di 25 anni) rispettivamente di 4770 franchi (corrisposti in 13 mensilità) per personale qualificato (almeno CFC o formazione equivalente). L'Appendice 2 fissa gli altri salari minimi e aumenti salariali.

(...)

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FF 2018 4405, 6577; 2019 6745; 2020 3849; 2022 1132, 3105 Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

Per il Cantone di Ginevra, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi sur l'inspection et les relations du travail (LIRT).

2023-1287

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Appendice 2 In applicazione dell'art. 5.2. del CCL settore delle infrastrutture di rete, i seguenti salari di base si intendono per categoria salariale in franchi svizzeri come salario mensile (pagato 13 volte, comprese le ferie e i giorni festivi) o come salario orario (escluse le ferie, i giorni festivi e la tredicesima).

A

Salari minima e categorie salariali

(...)

A 2.1. Collaboratori senza formazione di base specialistica Vale per tutti i rami

Personale non qualificato (fino a 3 anni di esperienza nel settore oppure età max. 25 anni) Fr. 4340.­ / 23.85 Personale non qualificato (più di 3 anni di esperienza nel settore oppure di età superiore a 25 anni)

Fr. 4440.­ / 24.40

Dipendenti senza titolo professionale del settore con funzione di responsabile di squadra

Fr. 5020.­ / 27.58

A 2.2. Personale specializzato con formazione professionale di base Vale per tutti i rami

Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo qualifica professionale oppure specializzazione equivalente

Fr. 4770.­ / 26.21

Elettricista per reti di distribuzione AFC dopo 3 anni di esperienza professionale oppure specializzazione/esperienza professionale equivalente

Fr. 4920.­ / 27.03

A 2.3. Personale specializzato con formazione professionale superiore (con 2 anni di esperienza professionale dopo aver conseguito il diploma superiore)

Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale (APF) ­ Tecnico di rete con funzione operativa esecutiva oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente

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Vale per tutti i rami

Fr. 6020.­ / 33.08

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(con 2 anni di esperienza professionale dopo aver conseguito il diploma superiore)

Vale per tutti i rami

Elettricista per reti di distribuzione AFC con esame professionale superiore (EPS) ­ Maestro elettricista per reti di distribuzione con funzione esecutiva operativa o oppure specializzazione equivalente risp. esperienza professionale equivalente

B

Fr. 6720.­ / 36.92

Adeguamenti salariali

I datori di lavoro aumenteranno i salari dei dipendenti soggetti alla legge per l'anno 2023 mediante un aumento generale dei salari di almeno 140 franchi svizzeri (al mese, pagati 13 volte) e mediante un aumento del 2,8% della massa salariale dei dipendenti assoggettati, che include l'aumento generale dei salari.

I datori di lavoro che hanno concesso un aumento salariale ai dipendenti dal 1° gennaio 2023 possono compensarlo con l'aumento salariale in conformità all'Appendice 2 CCL.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2026.

17 febbraio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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