FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Traduzione

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Indonesia concernente la promozione e la protezione reciproca degli investimenti Concluso a Davos il 24 maggio 2022 Approvato dall'Assemblea federale il ...

Entrato in vigore il ...

Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Indonesia, di seguito denominati «Parti» o singolarmente «Parte», animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati; riconoscendo che la creazione di un ambiente favorevole alle imprese contribuirà a stimolare l'iniziativa imprenditoriale al fine di aumentare gli investimenti effettuati dagli investitori di una Parte nel territorio dell'altra Parte; consapevoli dell'importante contributo che gli investimenti possono apportare allo sviluppo sostenibile e intenzionati a promuovere e facilitare gli investimenti nei rispettivi territori delle Parti; riconoscendo che la promozione e la protezione reciproca degli investimenti può stimolare l'iniziativa imprenditoriale, favorire l'afflusso di capitale e tecnologia e accrescere lo sviluppo economico e la prosperità in entrambi gli Stati; convinti che questi obiettivi possono essere raggiunti senza indebolire le norme d'applicazione generale riguardanti la salute, la sicurezza, il lavoro e l'ambiente; affermando la complementarietà delle politiche in materia di investimenti, ambiente e lavoro a questo proposito; riaffermando il loro impegno a favore dei principi e degli obiettivi sanciti dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, compresi la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.975.242.7 2023-1103

FF 2023 1094

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

Capitolo I: Definizioni e campo d'applicazione Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente Accordo: (1) per «valuta liberamente convertibile» si intende qualsiasi valuta ampiamente negoziata sui mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzata per le transazioni internazionali.

(2) Per «CIRDI» si intende il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti.

(3) Per «Regolamento del meccanismo supplementare del CIRDI» si intende il Regolamento che disciplina il Meccanismo supplementare per la gestione dei procedimenti da parte del Segretariato del Centro internazionale per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti, nella sua versione modificata e in vigore il 10 aprile 2006.

(4) Per «Regolamento d'arbitrato del CIRDI» si intende il Regolamento procedurale per i procedimenti arbitrali (Regolamento d'arbitrato), nella sua versione modificata e in vigore il 10 aprile 2006.

(5) Per «Convenzione CIRDI» si intende la Convenzione delle Nazioni Unite per la composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini d'altri Stati, conclusa a Washington il 18 marzo 19651.

(6) Per «investimento» si intende qualunque tipo di attività, di proprietà diretta o indiretta o sotto il controllo diretto o indiretto dell'investitore, che possegga le caratteristiche di un investimento, compresa una certa durata e altre caratteristiche come l'impegno di capitali o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o utili o l'assunzione di un rischio. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui quella di: (a) un'impresa; (b) azioni e altre forme di partecipazione al capitale di un'impresa; (c) obbligazioni, anche non garantite, e altri strumenti di debito e prestito2 3; (d) diritti di proprietà intellettuale; (e) crediti monetari e diritti a una prestazione contrattuale in relazione a un'impresa e aventi un valore finanziario4;

1 2

3 4

RS 0.975.2 Alcune forme di debito, come le obbligazioni, garantite o non garantite, e le cambiali a lungo termine, sono più suscettibili di possedere le caratteristiche di un investimento, mentre altre forme di debito, come i crediti di pagamento derivanti dalla vendita di beni o servizi, lo sono di meno.

Un prestito accordato da una Parte all'altra Parte non è un investimento.

Resta inteso che il termine «investimento» non comprende i crediti liquidi derivanti esclusivamente: (a) da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi, oppure, (b) dalla concessione di crediti in relazione a tali contratti commerciali.

2 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

(f) contratti «chiavi in mano», di costruzione, di gestione, di produzione, di concessione, di condivisione dei proventi e altri contratti simili; (g) licenze, autorizzazioni, permessi e da diritti simili concessi in conformità alle leggi di una Parte5; e (h) altri beni materiali o immateriali, mobili o immobili, e i relativi diritti di proprietà come leasing, ipoteche e pegni.

Il termine «investimento» non comprende le decisioni e le sentenze emesse nel contesto di un'azione giudiziaria o amministrativa né le sentenze arbitrali emesse in procedimenti arbitrali.

Ai fini della suddetta definizione di «investimento», qualsiasi reddito investito è considerato un investimento e nessun cambiamento nella forma in cui gli averi sono investiti o reinvestiti influisce sul loro carattere di investimenti.

(7) Per «investitore» si intende: (a) una persona fisica che, in conformità alla legislazione di una Parte, è un cittadino di tale Parte; o (b) una persona giuridica, comprese le società, le imprese, i partenariati o altre organizzazioni, che è costituita o altrimenti organizzata in conformità alla legislazione di tale Parte e che ha la propria sede, nonché le proprie attività economiche effettive, nel territorio di tale Parte, che ha effettuato un investimento.

(8) Per «impresa stabilita localmente» si intende un'impresa posseduta o controllata, direttamente o indirettamente, da un investitore di una Parte e stabilita nel territorio dell'altra Parte. Un'impresa è: (a) posseduta da persone fisiche o imprese di una Parte se oltre il 50 per cento del suo capitale proprio è di piena proprietà di persone fisiche o imprese di tale Parte; (b) controllata da persone fisiche o imprese di una Parte se tali persone fisiche o imprese hanno la facoltà di nominare la maggioranza dei suoi dirigenti o se sono legalmente abilitate a dirigerne le attività.

(9) Per «Convenzione di New York» si intende la Convenzione delle Nazioni Unite per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, conclusa a New York il 10 giugno 19586.

5

6

Il fatto che un particolare tipo di licenza, autorizzazione, permesso o altro strumento simile (compresa una concessione, nella misura in cui ha la natura di tale strumento) possegga o meno le caratteristiche di un investimento dipende da fattori quali la natura e la portata dei diritti che la legge della Parte conferisce al titolare. Gli strumenti che non posseggono le caratteristiche di un investimento non creano diritti protetti dalla legge della Parte. Resta inteso che quanto precede non pregiudica la questione se gli attivi associati a questi strumenti posseggano le caratteristiche di un investimento.

RS 0.277.12

3 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

(10) Per «redditi» si intendono tutti gli importi prodotti o derivati da un investimento, compresi, ma non limitati a, gli utili, gli interessi, i guadagni in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari.

(11) Per «territorio» si intende il territorio di una Parte come definito dalle leggi della Parte interessata, in conformità al diritto internazionale.

(12) Per «Norme d'arbitrato UNCITRAL» si intendono le norme d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale, approvate dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1976.

Art. 2

Campo d'applicazione dell'Accordo

(1) Il presente Accordo si applica agli investimenti costituiti o acquisiti nel territorio di una Parte e, se del caso, ammessi7 in conformità alle sue leggi e regolamentazioni, da investitori dell'altra Parte, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

(2) Il presente Accordo non si applica ai crediti o alle controversie risultanti da avvenimenti anteriori alla sua entrata in vigore8.

(3) Il presente Accordo non si applica agli appalti pubblici.

(4) L'articolo 5 (Trattamento nazionale) non si applica alle sovvenzioni o ai contributi accordati da una Parte, comprese garanzie, assicurazioni e prestiti governativi, né alle condizioni connesse al ricevimento o al rinnovo di tali sovvenzioni o contributi, a prescindere che tali sovvenzioni o contributi siano offerti esclusivamente agli investitori della Parte o agli investimenti degli investitori della Parte.

Art. 3

Misure fiscali

(1) Fatto salvo il presente articolo, nessuna disposizione del presente Accordo si applica alle misure fiscali.

(2) Il presente Accordo concede diritti o impone obblighi in relazione alle misure fiscali unicamente se tali diritti o obblighi sono previsti: (a) dall'articolo 7 (Espropriazione); oppure (b) dall'articolo 9 (Trasferimenti).

(3) Quando si applica il paragrafo 2 lettere (a) o (b), il capitolo III, sezione uno (Risoluzione delle controversie tra una Parte e un investitore dell'altra Parte) si applica anche alle misure fiscali.

(4) Se un investitore sostiene che la Parte convenuta abbia violato l'articolo 7 (Espropriazione) o l'articolo 9 (Trasferimenti) attraverso l'adozione o l'applicazione di una misura fiscale, le autorità competenti della Parte convenuta possono chiedere consultazioni con le autorità competenti dell'altra Parte non coinvolta nella controversia non 7 8

Resta inteso che, nel caso dell'Indonesia, «ammessi in conformità alle sue leggi e regolamentazioni» può comprendere il requisito di una specifica approvazione scritta.

Resta inteso che il presente Accordo non vincola una Parte in relazione a un atto o a un fatto che ha avuto luogo o a una situazione che ha cessato di esistere prima della data di entrata in vigore del presente Accordo per tale Parte.

4 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

appena ricevono la notifica dell'investitore di cui all'articolo 19 (Proposizione di un'azione). Le autorità competenti delle Parti si consultano per determinare se la misura fiscale costituisca un'espropriazione secondo l'articolo 7 (Espropriazione) o se l'articolo 9 (Trasferimenti) sia stato violato. Qualsiasi tribunale costituito conformemente al capitolo III, sezione uno (Risoluzione delle controversie tra una Parte e un investitore dell'altra Parte) per esaminare le misure fiscali è vincolato dalla decisione delle autorità competenti in conformità al presente paragrafo.

Se le autorità competenti delle Parti non sono in grado di determinare se l'articolo 9 (Trasferimenti) sia stato violato o se la misura fiscale costituisca un'espropriazione secondo l'articolo 7 (Espropriazione), entro 360 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di consultazioni da parte della Parte estranea alla controversia, l'investitore può sottoporre la propria azione ad arbitrato conformemente all'articolo 19 (Proposizione di un'azione).

(5) Nel determinare se una misura fiscale costituisca un'espropriazione occorre tenere conto delle seguenti considerazioni: (a) l'imposizione di tasse non costituisce generalmente un'espropriazione. La semplice introduzione di nuove misure fiscali o il prelievo di tasse in più di una giurisdizione in relazione a un investimento non costituisce di per sé un'espropriazione; (b) le attività d'esecuzione delle leggi fiscali, compreso il sequestro di proprietà per la riscossione di imposte, non costituiscono generalmente un'espropriazione; (c) le misure fiscali coerenti con le politiche, i principi e le pratiche fiscali internazionalmente accettati non costituiscono generalmente un'espropriazione. In particolare, le misure fiscali volte a prevenire l'evasione o l'elusione fiscale non devono essere considerate espropriative; e (d) le misure fiscali applicate su base non discriminatoria, diversamente da quelle rivolte agli investitori di una particolare nazionalità o a singoli contribuenti specifici, in linea di principio non costituiscono un'espropriazione. Una misura fiscale non costituisce un'espropriazione se vigeva già al momento dell'investimento e se le informazioni a suo riguardo erano già state pubblicate o rese altrimenti accessibili al pubblico.

(6) Nessuna disposizione
del presente Accordo incide sui diritti e sugli obblighi delle Parti derivanti da una convenzione fiscale. In caso di incompatibilità tra il presente Accordo e una tale convenzione fiscale, quest'ultima prevale limitatamente all'incompatibilità. Spetta esclusivamente alle autorità competenti in virtù di tale convenzione determinare se esista un'incompatibilità tra il presente Accordo e detta convenzione.

(7) Ai fini del presente articolo: (a) il termine «convenzione fiscale» di cui al paragrafo 6 designa una convenzione finalizzata a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali in materia fiscale a cui le Parti hanno aderito; e

5 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

(b) il termine «autorità competenti» di cui al paragrafo 4 designa: (i) per l'Indonesia, il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato, (ii) per la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.

Capitolo II: Protezione degli investimenti Art. 4

Trattamento degli investimenti

(1) Ciascuna Parte accorda agli investimenti degli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo nonché piena protezione e sicurezza in conformità al presente articolo.

(2) Le Parti violano l'obbligo del trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 qualora una misura o una serie di misure costituisca: (a) un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi; (b) una violazione fondamentale del principio del giusto processo, in particolare una violazione fondamentale dell'obbligo di trasparenza, nei procedimenti giudiziari e amministrativi; (c) un comportamento manifestamente arbitrario; (d) una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali il genere, la razza o le convinzioni religiose; oppure (e) un trattamento abusivo, come la coercizione, la costrizione e la vessazione.

(3) Su richiesta di una Parte, le Parti riesaminano il tenore dell'obbligo di accordare un trattamento giusto ed equo in base alla procedura di modifica di cui all'articolo 44 (Entrata in vigore, durata e denuncia), valutando in particolare se un trattamento diverso da quelli di cui al paragrafo 2 possa anch'esso costituire una violazione dell'obbligo di trattamento giusto ed equo.

(4) L'espressione «piena protezione e sicurezza» implica che ciascuna Parte adotti le misure ragionevolmente necessarie per garantire la protezione e la sicurezza degli investimenti.

(5) Nell'applicare l'obbligo del trattamento giusto ed equo il tribunale arbitrale può tener conto del fatto che una Parte abbia assunto per scritto un impegno specifico nei confronti di un investitore per indurlo a effettuare un investimento, tale da generare legittime aspettative, successivamente disattese da tale Parte, e sulle quali l'investitore ha fatto affidamento nel decidere se effettuare o mantenere detto investimento.

(6) Il solo fatto che una Parte agisca oppure ometta di agire in maniera che potrebbe essere incompatibile con le aspettative di un investitore non costituisce una violazione del presente articolo, anche se ciò dovesse comportare una perdita o un danno dell'investimento.

6 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

(7) La constatazione di una violazione di un'altra disposizione del presente Accordo o di un altro accordo internazionale non costituisce una violazione del presente articolo.

Art. 5

Trattamento nazionale

(1) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investimenti degli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circostanze simili9, agli investimenti dei propri investitori10.

(2) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circostanze simili, ai propri investitori per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'incremento o l'alienazione dei loro investimenti.

(3) Resta inteso che nel caso di un governo regionale il trattamento che una Parte è tenuta ad accordare conformemente ai paragrafi 1 e 2 è un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che tale governo regionale accorda, in circostanze simili, agli investitori della propria Parte e ai loro investimenti.

Art. 6

Trattamento della nazione più favorita

(1) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investimenti degli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circostanze simili, agli investimenti degli investitori di qualsiasi Stato terzo.

(2) Nel proprio territorio ciascuna Parte accorda agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in circostanze simili, agli investitori di qualsiasi Stato terzo per quanto riguarda la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, l'incremento o l'alienazione dei loro investimenti.

(3) Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 non concerne: (a) gli accordi di investimento bilaterali o regionali esistenti che sono stati firmati o sono entrati in vigore prima dell'entrata in vigore del presente Accordo; (b) gli accordi con una Parte terza della stessa regione geografica volti a promuovere la cooperazione regionale economica, sociale, industriale, monetaria o occupazionale nel contesto di progetti specifici; (c) gli accordi esistenti o futuri che istituiscono una zona di libero scambio, un'unione doganale o un mercato comune e che prevedono che una Parte accordi un trattamento preferenziale agli investitori di Stati terzi; oppure 9

10

Resta inteso che per decidere se il trattamento è accordato in «circostanze simili» ai sensi dell'art. 5 (Trattamento nazionale) o dell'art. 6 (Trattamento della nazione più favorita) occorre considerare l'insieme delle circostanze, compreso il settore economico o commerciale interessato e se il trattamento in questione distingue gli investimenti in base a legittimi obiettivi di benessere pubblico.

Resta inteso che il presente articolo non si applica alle misure relative all'alienazione di un investimento se gli investitori stranieri sono stati informati, al momento o durante la registrazione del loro investimento, che il loro investimento sarà alienato in un momento successivo, in conformità al diritto interno della Parte ospitante.

7 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

(d) gli accordi esistenti o futuri sulla doppia imposizione né altre convenzioni fiscali.

(4) Resta inteso che i paragrafi 1 e 2 non si applicano alle procedure o ai meccanismi di risoluzione delle controversie internazionali previsti da altri accordi internazionali e non devono essere interpretati come una concessione agli investitori di procedure o meccanismi di risoluzione delle controversie diversi da quelli previsti al capitolo III (Risoluzione delle controversie), sezione uno (Risoluzione delle controversie tra una Parte e un investitore dell'altra Parte).

(5) Resta inteso che gli obblighi sostanziali contenuti in altri accordi internazionali sugli investimenti stipulati da una Parte non equivalgono di per sé al trattamento della nazione più favorita di cui ai paragrafi 1 e 2 e non possono pertanto dar luogo a una violazione del presente articolo, in assenza di misure concrete adottate o mantenute da tale Parte in conformità a tali obblighi.

Art. 7

Espropriazione

(1) Nessuna Parte espropria o nazionalizza un investimento di un investitore dell'altra Parte, direttamente o indirettamente, mediante misure che equivalgono a un'espropriazione o a una nazionalizzazione (qui di seguito denominate «espropriazione»), salvo nel caso in cui tale espropriazione sia effettuata: (a) per motivi d'interesse pubblico; (b) in modo non discriminatorio; (c) previo rapido pagamento di un indennizzo adeguato ed effettivo in conformità ai paragrafi 3 e 4; e (d) secondo il principio del giusto processo.

Il presente paragrafo è interpretato in conformità all'allegato A sull'espropriazione.

(2) Su richiesta di un investitore, la misura di espropriazione o di valutazione è riesaminata da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità indipendente in conformità al procedimento previsto dalla legislazione della Parte che adotta la misura.

(3) L'indennizzo di cui al paragrafo 1 lettera (c): (a) è versato senza indugio11; (b) equivale all'equo valore di mercato12 dell'investimento espropriato immediatamente prima che l'espropriazione venga effettuata o resa pubblica, considerato che è determinante il primo di questi fatti; (c) non tiene conto dell'eventuale cambiamento di valore derivante dal fatto che l'espropriazione proposta era già nota; e

11 12

Le Parti concordano che l'esecuzione di un versamento può essere subordinata al rispetto di eventuali procedure legali o amministrative.

Nel determinare il l'equo valore di mercato dell'investimento espropriato non si considerano i profitti speculativi o a cascata.

8 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

(d) è effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile conformemente all'articolo 9 (Trasferimenti).

(4) L'indennizzo deve comprendere gli interessi dalla data dell'espropriazione alla data del pagamento al tasso di mercato appropriato. I criteri di valutazione per determinare l'equo valore di mercato possono comprendere il valore di avviamento, il valore degli attivi, compreso il valore dei beni materiali dichiarato a fini fiscali, e altri criteri pertinenti a seconda del caso.

(5) Fatti salvi i paragrafi 1, 3 e 4, qualsiasi misura di espropriazione diretta di terreni prevista dalla legislazione della Parte espropriante è eseguita per motivi d'interesse pubblico e dietro pagamento di un indennizzo all'equo valore di mercato, in conformità a tale legislazione.

(6) Il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie concesse in materia di diritti di proprietà intellettuale né alla revoca, alla limitazione o alla creazione di diritti di proprietà intellettuale, nella misura in cui tale rilascio, revoca, limitazione o creazione è conforme all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell'allegato 1C13 dell'Accordo OMC14.

Art. 8

Indennizzo delle perdite

(1) Gli investitori di una Parte i cui investimenti nel territorio dell'altra Parte abbiano subìto perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio di quest'ultima Parte, ottengono da quest'ultima, per quanto riguarda la restituzione, l'indennizzo, il risarcimento o qualsiasi altra forma di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello accordato da tale Parte ai propri investitori o, se più favorevole, agli investitori di qualsiasi Stato terzo.

(2) Fatto salvo il paragrafo 1, gli investitori di una Parte che, in una delle situazioni previste dal paragrafo 1, subiscano perdite nel territorio dell'altra Parte derivanti: (a) dalla requisizione del loro investimento, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra Parte; oppure (b) dalla distruzione del loro investimento, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra Parte, senza che la situazione lo richiedesse, ottengono dall'altra Parte la restituzione dei beni o l'indennizzo delle perdite subite.

Il valore dell'indennizzo non supera quello delle perdite.

13

14

Resta inteso che le Parti hanno riconosciuto ai fini del presente articolo che il termine «revoca» dei diritti di proprietà intellettuale comprende la decadenza o l'annullamento di tali diritti e che il termine «limitazione» dei diritti di proprietà intellettuale comprende le eccezioni a tali diritti.

RS 0.632.20

9 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

Art. 9

FF 2023 1094

Trasferimenti

(1) Nel proprio territorio ciascuna Parte consente che i trasferimenti relativi agli investimenti di un investitore dell'altra Parte siano eseguiti liberamente e senza indugio da e verso il suo territorio. Tali trasferimenti comprendono: (a) conferimenti di capitale, come il capitale iniziale; utili, guadagni in capitale, dividendi, canoni, commissioni di assistenza tecnica, commissioni di gestione e tecniche, interessi e altri redditi provenienti da un investimento; (b) proventi derivanti dalla vendita o liquidazione totale o parziale di un investimento; (c) versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore o dal suo investimento, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo; (d) versamenti secondo gli articoli 7 (Espropriazione) e 8 (Indennizzo delle perdite); (e) redditi e altre remunerazioni del personale impiegato all'estero in relazione a tale investimento; e (f) versamenti derivanti dalla risoluzione di una controversia conformemente al capitolo III (Risoluzione delle controversie).

(2) Salvo diverso accordo con l'investitore, ciascuna Parte consente che tali trasferimenti siano effettuati in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente al momento del trasferimento.

(3) Nessuna disposizione del presente articolo è interpretata nel senso di impedire a una Parte di applicare, in modo equo, non discriminatorio e in buona fede, la propria legislazione in materia di: (a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori; (b) emissione, negoziazione o commercio di titoli, contratti a termine, opzioni o prodotti derivati; (c) reati penali; (d) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria; (e) esecuzione di decisioni e sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi; (f) sicurezza sociale, regimi pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio; (g) indennità di partenza dei dipendenti; oppure (h) fiscalità.

(4) Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i diritti e gli obblighi dei membri del Fondo monetario internazionale in virtù dello Statuto del Fondo monetario internazionale, compresa l'adozione di misure di cambio conformi a tale Statuto.

10 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

(5) Un trasferimento è eseguito «senza indugio» se è stato effettuato entro il termine normalmente richiesto per l'adempimento delle formalità di trasferimento imposte dalla banca centrale e dalle altre autorità competenti di una Parte. Tale termine inizia a decorrere il giorno in cui la domanda di trasferimento è presentata e non può in nessun caso superare i due mesi. Le formalità di trasferimento si applicano senza discriminazioni agli investitori.

Art. 10

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

(1) Se una Parte incorre o rischia di incorrere in gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna o se, in circostanze eccezionali, i pagamenti e i movimenti di capitali causano o minacciano di causare gravi difficoltà di gestione macroeconomica, in particolare per quanto riguarda le politiche monetarie e dei tassi di cambio, essa può adottare o mantenere restrizioni ai pagamenti o ai movimenti di capitali relativi agli investimenti.

(2) Le restrizioni adottate o mantenute conformemente al paragrafo 1: (a) sono conformi allo Statuto del Fondo monetario internazionale; (b) non ledono inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra Parte; (c) non sono superiori a quanto necessario per affrontare le circostanze descritte al paragrafo 1; (d) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1; (e) sono applicate in base al trattamento nazionale; (f) garantiscono che l'altra Parte sia trattata come qualsiasi Stato terzo; (g) non riguardano i pagamenti o i trasferimenti relativi alle operazioni correnti, salvo che l'introduzione di tali misure sia conforme alle procedure previste dallo Statuto del Fondo monetario internazionale.

Art. 11

Surrogazione

(1) Qualora una Parte o un'agenzia, un'istituzione, un ente governativo o una società da essa designata, effettui un pagamento in virtù di una garanzia, di un contratto di assicurazione o di una qualsiasi altra forma indennitaria contro i rischi non commerciali per un investimento di uno dei suoi investitori, l'altra Parte, nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, riconosce la surrogazione o il trasferimento di qualsiasi diritto che l'investitore avrebbe avuto in virtù del presente Accordo in relazione a tale investimento, ma limitatamente alla surrogazione, mentre all'investitore è preclusa la possibilità di esercitare tali diritti nella misura della surrogazione.

(2) I diritti o i crediti surrogati o trasferiti non superano i diritti o i crediti originali di tale investitore.

11 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

Art. 12

FF 2023 1094

Diritto di legiferare

(1) Ai fini del presente Accordo, le Parti riaffermano il loro diritto di legiferare nei rispettivi territori per conseguire legittimi obiettivi politici, tra cui la tutela della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente o la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

(2) Resta inteso che il semplice fatto che una Parte legiferi, anche modificando la propria legislazione, in modo tale da incidere negativamente su un investimento o da interferire nelle aspettative di un investitore, comprese le sue aspettative di profitto, non costituisce una violazione di un obbligo previsto dal presente Accordo.

Art. 13

Responsabilità sociale d'impresa

Ciascuna Parte incoraggia le persone giuridiche operanti nel proprio territorio o soggette alla propria giurisdizione a integrare volontariamente nelle rispettive politiche interne le norme, le linee guida e i principi internazionali riconosciuti in materia di responsabilità sociale d'impresa, sostenuti o approvati da tale Parte.

Art. 14

Misure anticorruzione

(1) Prima o dopo la realizzazione di un investimento nel territorio di una Parte gli investitori dell'altra Parte e i loro investimenti non offrono, promettono né concedono, direttamente o tramite intermediari, qualsiasi indebito beneficio pecuniario o di altra natura, direttamente o tramite intermediari, a un pubblico ufficiale, per lui o per un terzo, affinché l'ufficiale o il terzo compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d'ufficio, per conseguire un qualsiasi favore in relazione a un investimento.

(2) Un investitore di una Parte e i suoi investimenti non si rendono complici, nel territorio dell'altra Parte, di un atto di cui al paragrafo 1, in particolare per istigazione o assistenza.

Capitolo III: Risoluzione delle controversie Sezione 1: Risoluzione delle controversie tra una Parte e un investitore dell'altra Parte Art. 15

Campo d'applicazione

(1) La presente sezione si applica alle controversie tra una Parte e un investitore dell'altra Parte («parti della controversia») concernenti una presunta violazione di una disposizione del presente Accordo ad opera della prima che comporta una perdita o un danno per l'investitore (di seguito «controversia relativa a un investimento»).

(2) La presente sezione non si applica alle controversie relative a un investimento sorte prima della data di entrata in vigore del presente Accordo.

12 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

(3) Una persona fisica di nazionalità o cittadinanza di una Parte non può proporre un'azione contro tale Parte in virtù della presente sezione.

(4) Una persona giuridica di una Parte e le sue filiali non possono proporre un'azione contro l'altra Parte in virtù della presente sezione se tale persona giuridica è di proprietà o è controllata da un investitore di uno Stato terzo con il quale l'altra Parte non intrattiene relazioni diplomatiche.

Art. 16

Trasparenza del procedimento arbitrale

(1) Fatto salvo il paragrafo 2, la Parte convenuta rende pubblicamente accessibili tutte le decisioni e sentenze del tribunale arbitrale.

(2) Ogni informazione esplicitamente designata come confidenziale trasmessa al tribunale arbitrale o alle parti della controversia è protetta contro la divulgazione.

(3) La parti della controversia che intendono utilizzare informazioni confidenziali in un'udienza ne devono informare il tribunale arbitrale. Quest'ultimo adotta le misure necessarie per impedirne la divulgazione.

(4) Le udienze del tribunale arbitrale si svolgono a porte chiuse quando le discussioni vertono su informazioni confidenziali. Altrimenti le udienze sono aperte al pubblico, salvo se diversamente convenuto dalle parti della controversia.

(5) Il tribunale arbitrale non può imporre a una parte della controversia di rivelare informazioni commerciali confidenziali o altre informazioni confidenziali la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe comunque contraria agli interessi di sicurezza della Parte convenuta o pregiudicherebbe i legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private.

Art. 17

Consultazioni

(1) In presenza di una controversia relativa a un investimento, le parti della controversia si sforzano inizialmente di risolverla amichevolmente mediante consultazioni.

Tali consultazioni sono avviate attraverso una notifica scritta rivolta dall'investitore ricorrente alla Parte convenuta.

(2) Al fine di risolvere la controversia mediante consultazioni, la notifica scritta è corredata di informazioni sulla base giuridica e fattuale della controversia relativa a un investimento, compresi il nome e l'indirizzo del ricorrente, le disposizioni del presente Accordo che quest'ultimo ritiene violate, il rimedio richiesto, la stima dei danni subiti e le prove che il ricorrente è un investitore dell'altra Parte e possiede o controlla l'investimento in questione.

Art. 18

Mediazione

(1) Se la controversia relativa a un investimento non può essere risolta mediante consultazioni, una parte della controversia può proporre all'altra di ricorrere a un procedimento non vincolante che preveda il coinvolgimento di terzi, come i buoni uffici, la conciliazione o la mediazione. Questo procedimento è avviato con una notifica scritta

13 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

che una parte della controversia trasmette all'altra e necessita del consenso di entrambe le parti della controversia.

(2) Il procedimento descritto nel presente articolo può essere avviato da una parte della controversia soltanto entro 6 mesi dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta scritta di consultazioni.

(3) Le spese del procedimento descritto nel presente articolo sono sostenute dalle parti della controversia in ugual misura. Ciascuna di esse sostiene le spese risultanti dalla sua partecipazione al procedimento.

Art. 19

Proposizione di un'azione

(1) Se una controversia relativa a un investimento non può essere risolta entro 12 mesi dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta scritta di consultazioni, l'investitore ricorrente può, salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia, sottoporre la controversia, per conto proprio o per conto della sua impresa stabilita localmente15, ai tribunali o ai tribunali amministrativi della Parte interessata o ad arbitrato internazionale. In quest'ultimo caso l'investitore può scegliere tra: (a) la Convenzione CIRDI e il Regolamento d'arbitrato del CIRDI, a condizione che la Parte convenuta e la Parte dell'investitore ricorrente abbiano aderito alla Convenzione CIRDI; (b) il Meccanismo supplementare del CIRDI, a condizione che la Parte convenuta e la Parte dell'investitore ricorrente abbiano aderito alla Convenzione CIRDI; (c) le Norme d'arbitrato UNCITRAL; oppure (d) qualsiasi altra istituzione arbitrale o regolamento d'arbitrato, se le parti della controversia così convengono.

(2) In caso di incompatibilità tra le disposizioni del presente Accordo e le disposizioni del regolamento d'arbitrato applicabile, prevalgono le disposizioni del presente Accordo limitatamente all'incompatibilità.

(3) Ciascuna Parte acconsente a sottoporre ad arbitrato le controversie di cui al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni della presente sezione, purché i requisiti per tale sottoposizione siano definiti nel presente articolo.

(4) Il consenso di cui al paragrafo 3 e la sottoposizione di un'azione ad arbitrato conformemente alla presente sezione devono soddisfare i requisiti: (a) del capitolo II della Convenzione CIRDI (Della competenza dell'Ufficio) e del Meccanismo supplementare del CIRDI riguardanti il consenso scritto dalle parti della controversia; (b) dell'articolo II della Convenzione di New York relativamente all'esistenza di un «accordo scritto».

(5) L'investitore ricorrente può sottoporre la propria azione ad arbitrato a condizione che, cumulativamente: 15

Resta inteso che un'impresa non può proporre un'azione contro la Parte in cui è stabilita.

14 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

(a) rivolga una richiesta scritta alla Parte convenuta informandola della sua intenzione di sottoporre la controversia ad arbitrato almeno 90 giorni prima della proposizione dell'azione, che contenga informazioni sulla base legale e fattuale della controversia relativa a un investimento specificate dall'investitore ricorrente nella sua richiesta di consultazioni e qualsiasi modifica alle informazioni ivi contenute; (b) comunichi alla Parte convenuta, al momento della proposizione dell'azione, il suo consenso a sottoporre la controversia ad arbitrato in conformità alle procedure definite nella presente sezione; (c) non indichi nella sua azione misure diverse da quelle indicate nella richiesta di consultazioni; (d) ritiri o sospenda qualsiasi procedimento corrente dinanzi a un organo giudiziario avviato conformemente al diritto interno o internazionale in relazione a una misura che si presume costituisca una violazione e che forma oggetto della sua azione; e (e) rinunci al suo diritto di proporre azione o di avviare un procedimento dinanzi a un organo giudiziario avviato conformemente al diritto interno o internazionale in relazione a una misura che si presume costituisca una violazione e che forma oggetto della sua azione.

Le lettere (d) ed (e) precedenti non si applicano ai rimedi giuridici ingiuntivi, dichiarativi o non pecuniari a condizione che l'azione sia intentata al solo scopo di preservare i diritti e gli interessi dell'investitore ricorrente o dell'impresa durante il procedimento arbitrale.

(6) Un'azione può essere sottoposta ad arbitrato conformemente al presente capitolo purché non sia già stata emessa una sentenza definitiva riguardante la stessa misura che si presume sia incompatibile con le disposizioni del capitolo II (Protezione degli investimenti) in una controversia sottoposta dall'investitore ricorrente a un altro tribunale arbitrale istituito conformemente alla presente sezione o di qualsiasi altro accordo contenente disposizioni sulla protezione degli investimenti.

(7) Se l'investitore non sottopone la controversia ad arbitrato internazionale conformemente al paragrafo 1 entro 24 mesi dalla data in cui la Parte convenuta riceve la richiesta scritta di consultazioni, si ritiene che abbia ritirato la sua richiesta di consultazioni, nel qual caso non può più sottoporre la stessa
controversia ad arbitrato internazionale conformemente al paragrafo 1. Questo periodo può essere prorogato se prima della sua scadenza le parti della controversia così convengono per scritto.

(8) Il consenso delle Parti di sottoporre una controversia ad arbitrato conformemente al paragrafo 1, conformemente alle disposizioni della presente sezione, è subordinato alla condizione che la controversia relativa a un investimento sia sottoposta entro 5 anni dalla data in cui l'investitore ricorrente è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente venire a conoscenza, della violazione di una disposizione del presente Accordo la quale comporta una perdita o un danno per l'investitore ricorrente o per il suo investimento. Questo periodo può essere prorogato se prima della sua scadenza le parti della controversia così convengono per scritto.

15 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

Art. 20

FF 2023 1094

Finanziamento ad opera di un terzo

(1) Le parti della controversia che beneficiano di un finanziamento ad opera di un terzo notificano al tribunale arbitrale il nome e l'indirizzo di questo terzo.

(2) Tale notifica è effettuata al momento in cui l'azione è proposta oppure, senza indugio, non appena il finanziamento ad opera del terzo è concordato, donato o concesso, a seconda dei casi.

(3) Se le parti della controversia non rivelano un eventuale finanziamento ad opera di un terzo conformemente al presente articolo, il tribunale arbitrale può tenere conto di questo loro comportamento come fattore per la determinazione delle spese oppure disporre la sospensione o chiusura del procedimento.

Art. 21

Costituzione di un tribunale arbitrale

(1) Salvo se diversamente convenuto dalle parti della controversia, il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri che non siano cittadini né residenti permanenti di nessuna delle due Parti. Ciascuna parte della controversia nomina un arbitro. Gli arbitri così nominati nominano un terzo arbitro, che sarà il presidente del tribunale arbitrale.

Quest'ultimo deve essere cittadino di uno Stato terzo che intrattenga relazioni diplomatiche con entrambe le Parti.

(2) Se entro 90 giorni dalla data in cui l'azione è stato sottoposto ad arbitrato il tribunale arbitrale non è stato costituito perché una parte della controversia non ha nominato un arbitro o perché gli arbitri nominati non si sono accordati sulla scelta del presidente, il segretario generale del CIRDI, su richiesta di una parte della controversia, nominerà a sua discrezione l'arbitro o gli arbitri che non sono ancora stati nominati.

Se il segretario generale è cittadino o residente permanente di una delle Parti o è altrimenti impossibilitato a svolgere tale funzione, il segretario generale aggiunto del CIRDI, che non è cittadino o residente permanente di una delle Parti, può essere invitato a effettuare le nomine necessarie.

(3) Gli arbitri dispongono di esperienza e conoscenze approfondite del diritto internazionale pubblico, del diritto internazionale degli investimenti e della risoluzione delle controversie in conformità al diritto internazionale degli investimenti. Sono indipendenti dalle Parti e dall'investitore ricorrente e non intrattengono relazioni né ricevono istruzioni da nessuno di essi.

(4) Se un arbitro nominato conformemente al presente articolo si dimette o non è più in grado di svolgere la sua funzione, un successore è nominato allo stesso modo in cui è stato nominato l'arbitro originale. Il successore ha gli stessi poteri e diritti dell'arbitro uscente.

(5) Gli arbitri nominati conformemente alla presente sezione si conformano al Codice di condotta degli arbitri di cui all'allegato B del presente Accordo.

Art. 22

Diritto applicabile e interpretazione comune

(1) Il tribunale arbitrale costituito conformemente all'articolo 21 (Costituzione del tribunale arbitrale) statuisce sulle questioni controverse fondandosi sulle disposizioni 16 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

del presente Accordo, interpretate secondo le norme applicabili del diritto internazionale. Può applicare altre regole di diritto internazionale e di diritto interno a seconda delle questioni sottopostegli.

(2) In caso di problemi d'interpretazione di una disposizione dell'Accordo, le Parti possono adottare un'interpretazione comune. Questa è vincolante per qualsiasi tribunale arbitrale costituito conformemente al capitolo III del presente Accordo. Le Parti possono convenire che l'interpretazione comune sia vincolante a partire da una specifica data.

Art. 23

Sede dell'arbitrato

Salvo diversamente convenuto dalle parti della controversia, il tribunale arbitrale stabilisce la sede dell'arbitrato in conformità al regolamento arbitrale applicabile, purché tale sede sia situata nel territorio di uno Stato che è parte della Convenzione di New York.

Art. 24

Procedimento arbitrale

(1) Se sono sollevate obiezioni preliminari su questioni di giurisdizione o di ammissibilità, il tribunale arbitrale le risolve prima di entrare nel merito della controversia.

(2) La Parte convenuta può, entro e non oltre 45 giorni dalla costituzione del tribunale arbitrale, sollevare un'obiezione preliminare per l'esclusione di un'azione conformemente all'articolo 15 (Campo d'applicazione). Può anche obiettare che l'azione è altrimenti al di fuori della giurisdizione o della competenza del tribunale arbitrale, o sollevare qualsiasi altra obiezione, ad esempio che l'azione sia futile o manifestamente infondata, anche se i fatti addotti sono considerati veri. La Parte convenuta espone nel modo più preciso possibile i motivi dell'obiezione che solleva. Quanto precede non pregiudica il diritto della Parte convenuta di sollevare una tale obiezione in una fase successiva del procedimento.

(3) Il tribunale arbitrale esamina tali obiezioni in via preliminare, separatamente dal merito dell'azione. Alle parti della controversia sono accordate ragionevoli opportunità di presentare al tribunale arbitrale i loro punti di vista e le loro osservazioni. Se il tribunale arbitrale statuisce che l'azione è esclusa secondo l'articolo 15 (Campo d'applicazione) o che esula della sua giurisdizione o competenza o in presenza di qualsiasi altra obiezione, esso emette una decisione o sentenza corrispondente.

(4) Il tribunale arbitrale statuisce con procedura accelerata su qualsiasi obiezione preliminare sollevata conformemente al presente articolo. Sospende tutti i procedimenti di merito ed emette una decisione o sentenza motivata sull'obiezione entro 150 giorni dalla data della richiesta. Se una parte della controversia richiede un'udienza, il tribunale arbitrale può tuttavia disporre di altri 30 giorni per emettere la sua decisione o sentenza. A prescindere dal fatto che l'udienza sia stata richiesta, il tribunale arbitrale può, in presenza di circostanze straordinarie accertate, rinviare la sua decisione o sentenza per un breve periodo di tempo supplementare, che non può superare i 30 giorni.

17 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

Art. 25

FF 2023 1094

Protezione diplomatica

Nessuna Parte concede protezione diplomatica o propone un'azione internazionale in relazione a una controversia che uno dei suoi investitori e l'altra Parte hanno concordato di sottoporre o hanno sottoposto ad arbitrato conformemente alla presente sezione, salvo che l'altra Parte non si conformi alla sentenza emessa in relazione alla controversia. Ai fini del presente articolo, la protezione diplomatica non comprende gli scambi diplomatici informali destinati unicamente a facilitare la composizione della controversia.

Art. 26

Sentenze

(1) Se emette una sentenza definitiva sfavorevole alla Parte convenuta, il tribunale arbitrale può accordare unicamente, in forma separata o congiunta: (a) un risarcimento finanziario e ogni interesse applicabile; e (b) la restituzione dei beni, nel qual caso la sentenza autorizza la Parte convenuta a versare un risarcimento finanziario che rappresenti l'equo valore di mercato del bene al momento immediatamente precedente l'espropriazione o prima del momento in cui questa divenisse nota, se anteriore, al posto della restituzione, e ogni interesse applicabile.

(2) Il tribunale arbitrale può anche assegnare le spese procedurali nonché le spese di rappresentanza e di assistenza legale conformemente alla presente sezione e alle regole d'arbitrato applicabili.

(3) Il tribunale arbitrale non riconosce risarcimenti di carattere punitivo.

(4) La sentenza è vincolante e non può essere oggetto di un meccanismo di revisione diverso da quelli previsti dalla Convenzione CIRDI o da qualsiasi altro regolamento arbitrale applicabile su cui è basato il procedimento arbitrale scelto dall'investitore.

(5) L'investitore ricorrente può chiedere l'esecuzione della sentenza finale soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni: (a) nel caso di una sentenza definitiva emessa in conformità alla Convenzione CIRDI, vale a dire se: (i) sono trascorsi 120 giorni dalla data di emissione della sentenza senza che una parte della controversia ne abbia chiesto la revisione o l'annullamento, oppure (ii) il procedimento di revisione o annullamento è stato completato; (b) nel caso di una sentenza definitiva emessa in conformità al Regolamento del meccanismo supplementare del CIRDI, delle Norme d'arbitrato UNCITRAL o delle regole d'arbitrato scelte in applicazione del paragrafo 1 lettera (d) dell'articolo 19 (Proposizione di un'azione): (i) sono trascorsi 90 giorni dalla data di emissione della sentenza senza che una parte della controversia abbia avviato un procedimento di revisione, revoca o annullamento della sentenza, oppure

18 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

(ii) un tribunale ha respinto o accettato un'istanza di revisione, revoca, o annullamento della sentenza e non c'è un ulteriore rimedio giuridico.

(6) Fatto salvo il paragrafo 5 e i rimedi giuridici applicabili, le parti della controversia si attengono e si conformano senza indugio alla sentenza.

Art. 27

Spese

(1) Il tribunale arbitrale può disporre che la parte soccombente si assuma le spese procedurali. In casi eccezionali può ripartirle tra le parti della controversia qualora ritenga che una tale ripartizione sia giustificata dalle circostanze del caso. Le altre spese ragionevoli, comprese le spese di rappresentanza e di assistenza legale, sono sostenute dalla parte soccombente, salvo che il tribunale ritenga che una simile assunzione delle spese sia ingiustificata dalle circostanze del caso. Qualora l'azione sia stata accolta soltanto parzialmente, la decisione relativa alle spese prevede una ripartizione proporzionale al numero o alla portata degli elementi che sono stati accolti.

(2) Il tribunale arbitrale garantisce che le decisioni relative alle spese siano motivate e inserite nella sentenza.

Art. 28

Garanzia per le spese

(1) Su richiesta di una parte della controversia, il tribunale arbitrale può disporre che qualsiasi parte della controversia che presenti un'azione o una domanda riconvenzionale fornisca una garanzia per le spese.

(2) Nel decidere se imporre a una parte della controversia il requisito della garanzia per le spese, il tribunale arbitrale considera tutte le circostanze rilevanti, comprese: (a) la capacità di tale parte di conformarsi a una decisione sulle spese sfavorevole; (b) la disponibilità di tale parte di conformarsi a una decisione sulle spese sfavorevole; (c) l'impatto che la garanzia per le spese può avere sulla capacità di tale parte di presentare un'azione o una domanda riconvenzionale; e (d) la condotta delle parti della controversia.

(3) Il tribunale arbitrale specifica tutti i requisiti rilevanti per fornire una garanzia per le spese e fissa un termine massimo per conformarsi all'ordine.

(4) Se una parte della controversia non si conforma all'ordine di fornire una garanzia per le spese entro 30 giorni dalla decisione del tribunale arbitrale o entro qualsiasi termine da esso fissato, quest'ultimo può sospendere il procedimento. Se il procedimento rimane sospeso per oltre 90 giorni, il tribunale arbitrale ne può disporre la chiusura, previa consultazione delle parti della controversia.

(5) La parte della controversia interessata segnala tempestivamente qualsiasi cambiamento sostanziale delle circostanze in base alle quali il tribunale arbitrale le ha ordinato di fornire una garanzia per le spese.

19 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

(6) Di propria iniziativa o su richiesta di una parte della controversia, il tribunale arbitrale può in qualsiasi momento modificare o revocare il suo ordine di fornire una garanzia per le spese.

Art. 29

Raggruppamento dei procedimenti

Qualora due o più azioni proposte separatamente conformemente all'articolo 19 (Proposizione di un'azione) abbiano in comune una questione di fatto o di diritto e siano motivate dagli stessi eventi o circostanze, le parti della controversia possono convenire di raggrupparle.

Art. 30

Abbandono del procedimento

Se dopo la proposizione di un'azione conformemente alla presente sezione l'investitore ricorrente non compie ulteriori atti nell'ambito del procedimento per 180 giorni consecutivi o per un altro periodo eventualmente concordato dalle parti della controversia, si ritiene che l'investitore abbia ritirato l'azione e abbia abbandonato il procedimento. Su richiesta della parte della controversia e dopo aver informato le parti della controversia, il tribunale arbitrale emette una decisione con la quale prende atto di tale abbandono. Una volta emessa la decisione, l'autorità del tribunale cessa.

Art. 31

Notificazione di documenti

(1) Le comunicazioni e gli altri documenti relativi alle controversie conformemente alla presente sezione sono trasmessi all'Indonesia al seguente recapito: Director General for Legal Affairs and International Treaties Ministry of Foreign Affairs Jl. Taman Pejambon No. 6 Jakarta 10110 INDONESIA (2) Le comunicazioni e gli altri documenti relativi alle controversie conformemente alla presente sezione sono trasmessi alla Svizzera al seguente recapito: Segreteria di Stato dell'economia SECO Holzikofenweg 36 3003 Berna SVIZZERA

Sezione 2: Risoluzione delle controversie tra le Parti Art. 32

Campo d'applicazione

La presente sezione si applica alla risoluzione delle controversie tra le Parti risultanti dall'interpretazione o dall'applicazione delle disposizioni del presente Accordo.

20 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

Art. 33

FF 2023 1094

Consultazioni

(1) Ciascuna Parte può richiedere per scritto consultazioni sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo. Per quanto possibile, le controversie tra le Parti sull'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo sono risolte amichevolmente mediante consultazioni.

(2) Salvo diversamente convenuto dalle Parti, se una controversia non è risolta amichevolmente entro 6 mesi dalla data in cui le consultazioni sono state richieste per scritto, ciascuna Parte può sottoporla a un tribunale arbitrale costituito conformemente alla presente sezione o, previo accordo tra le Parti, a qualsiasi altro tribunale arbitrale internazionale.

Art. 34

Costituzione di un tribunale arbitrale

(1) Il procedimento arbitrale è avviato su notifica scritta rivolta da una Parte (di seguito denominata «Parte attrice») all'altra Parte (di seguito denominata «Parte convenuta») attraverso i canali diplomatici. La notifica indica la misura specifica e fornisce dettagli sulla base fattuale e giuridica dell'azione (comprese le disposizioni del presente Accordo da sottoporre al tribunale arbitrale) sufficienti a illustrare chiaramente il problema.

(2) Ciascuna Parte nomina un arbitro. Gli arbitri così nominati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo che intrattenga relazioni diplomatiche con entrambe le Parti. Se una Parte omette di farlo e se entro due mesi dalla richiesta d'arbitrato non dà seguito all'invito di procedere rivoltole dall'altra Parte, l'arbitro è nominato, su richiesta di quest'ultima Parte, dal segretario generale del CIRDI. Se entro due mesi dalla loro nomina gli arbitri non si accordano sulla scelta del presidente, quest'ultimo è nominato, su richiesta di una delle Parti, dal segretario generale del CIRDI.

(3) Se il segretario generale del CIRDI è impossibilitato a svolgere tale funzione o è cittadino di una delle Parti, il presidente della Corte internazionale di giustizia agisce in qualità di autorità con potere di nomina. Se il presidente della Corte internazionale di giustizia è impossibilitato a svolgere tale funzione o è cittadino di una delle Parti, le nomine sono effettuate dal vicepresidente, e se quest'ultimo è impossibilitato o è cittadino di una delle Parti, dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino di una delle Parti.

(4) Gli arbitri dispongono di esperienza e conoscenze approfondite del diritto internazionale pubblico, del diritto internazionale degli investimenti e della risoluzione delle controversie in conformità al diritto internazionale degli investimenti. Sono indipendenti dalle Parti e non intrattengono relazioni né ricevono istruzioni da nessuna di esse.

(5) Se un arbitro nominato conformemente al presente articolo si dimette o non è più in grado di svolgere la sua funzione, un successore è nominato allo stesso modo in cui è stato nominato l'arbitro originale. Il successore ha gli stessi poteri e diritti dell'arbitro uscente.

21 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

(6) Ciascuna Parte sostiene le spese dell'arbitro che ha nominato nonché della propria rappresentanza legale nel procedimento. Le spese del presidente del tribunale arbitrale e le altre spese associate allo svolgimento dell'arbitrato sono sostenute dalle Parti in ugual misura, salvo diversamente disposto dal tribunale arbitrale.

Art. 35

Sede dell'arbitrato

Salvo diversamente convenuto dalle Parti, la sede dell'arbitrato è stabilita dal tribunale arbitrale.

Art. 36

Procedimento arbitrale

(1) Il tribunale arbitrale costituito conformemente alla presente sezione statuisce su tutte le questioni sottopostegli dalla Parte attrice e, salvo diversamente convenuto dalle Parti, stabilisce la propria procedura. Può proporre alle Parti di risolvere la controversia amichevolmente in qualsiasi fase del procedimento.

(2) Il tribunale arbitrale costituito conformemente all'articolo 34 (Costituzione di un tribunale arbitrale) statuisce sulle questioni controverse conformemente alle disposizioni del presente Accordo, interpretate secondo le norme applicabili del diritto internazionale. Può applicare altre regole di diritto internazionale e di diritto interno a seconda delle controversie sottopostegli.

(3) La sentenza è emessa per scritto e contiene le conclusioni di fatto e di diritto applicabili. È definitiva e vincolante per le Parti e per ogni tribunale arbitrale costituito conformemente al presente Accordo.

Capitolo IV: Disposizioni generali, eccezioni e disposizioni finali Art. 37

Condizioni più favorevoli

Se la legislazione di una Parte o gli obblighi internazionali vigenti o assunti dalle Parti in aggiunta al presente Accordo conferiscono agli investimenti degli investitori dell'altra Parte una posizione più favorevole di quella prevista dal presente Accordo, tale posizione non è influenzata dal presente Accordo.

Art. 38

Rifiuto di accordare benefici

(1) Una Parte può negare i benefici del presente Accordo a un investitore dell'altra Parte che è una persona giuridica di quest'altra Parte e ai suoi investimenti se tale persona giuridica è posseduta o controllata da un investitore di uno Stato terzo o della Parte che nega i benefici del presente Accordo e non svolge attività commerciali sostanziali nel territorio di quest'altra Parte.

(2) Una Parte può negare i benefici del presente Accordo a un investitore dell'altra Parte che è una persona giuridica di quest'altra Parte e ai suoi investimenti se tale persona giuridica è posseduta o controllata da persone di uno Stato terzo e se la Parte che nega i benefici del presente Accordo adotta o mantiene, nei confronti dello Stato 22 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

terzo o di una persona di questo, misure di salvaguardia della pace e della sicurezza internazionale che vietano le transazioni con tale persona giuridica o che risulterebbero violate o aggirate se i benefici del presente Accordo fossero accordati a tale persona giuridica o ai suoi investimenti.

Art. 39

Trasparenza

(1) Ciascuna Parte pubblica senza indugio o rende altrimenti accessibili al pubblico le proprie leggi, regolamenti e accordi internazionali che possono influire sugli investimenti degli investitori dell'altra Parte.

(2) Ciascuna Parte è tenuta, su richiesta dell'altra Parte ed entro un termine ragionevole, a rispondere alle domande specifiche formulate dall'altra Parte e a fornirle le informazioni richieste in merito alle questioni di cui al paragrafo 1.

Art. 40

Pubblicazione di informazioni

(1) Fatto salvo l'articolo 5 (Trattamento nazionale), una Parte può chiedere a un investitore dell'altra Parte, o al suo investimento, di fornirle informazioni relative a tale investimento a fini unicamente informativi o statistici. La Parte tutela le informazioni riservate o protette da qualsiasi divulgazione che possa pregiudicare la posizione competitiva dell'investitore o del suo investimento. Nessuna disposizione del presente paragrafo è interpretata in modo da impedire a una Parte di ottenere o divulgare in altro modo informazioni in relazione all'applicazione equa e in buona fede della propria legislazione.

(2) Nessuna disposizione del presente Accordo costringe le Parti a fornire informazioni confidenziali la cui divulgazione potrebbe ostacolare l'applicazione della legge o essere altrimenti contraria all'interesse pubblico o pregiudicare gli interessi commerciali legittimi di singole imprese, pubbliche o private.

Art. 41

Eccezioni generali

Fermo restando che tali misure non siano applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile nei confronti dell'altra Parte o dei suoi investitori in condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata agli investimenti degli investitori dell'altra Parte nel territorio di una Parte, nessuna disposizione del presente Accordo è interpretata nel senso di impedire alle Parti di adottare o di applicare misure: (a) volte a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico16; (b) volte a tutelare la vita o la salute umana, degli animali o delle piante;

16

L'eccezione in materia di ordine pubblico può essere invocata esclusivamente qualora uno degli interessi fondamentali della società sia esposto a un rischio reale e sufficientemente grave.

23 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

(c) volte a garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente Accordo, comprese quelle relative alla: (i) prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale, (ii) tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali, nonché alla protezione della riservatezza dei registri e documenti contabili delle persone fisiche, (iii) sicurezza; (d) imposte per tutelare il patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico; oppure (e) relative alla conservazione di risorse naturali esauribili, se tali misure sono rese efficaci in combinazione con restrizioni alla produzione o al consumo interno.

Art. 42

Misure prudenziali

(1) Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare o mantenere misure non discriminatorie in materia di servizi finanziari per motivi prudenziali17, tra cui: (a) la tutela degli investitori, dei depositanti, di coloro che detengono o richiedono polizze, dei partecipanti ai mercati finanziari e delle persone nei confronti delle quali un'istituzione finanziaria ha un obbligo fiduciario; (b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario delle Parti.

(2) Le misure adottate da una Parte conformemente al paragrafo 1 non possono essere utilizzate come mezzo per aggirare gli impegni o gli obblighi della Parte assunti conformemente al presente Accordo.

Art. 43

Promozione e facilitazione degli investimenti

(1) Nel rispetto delle proprie leggi e regolamentazioni, ciascuna Parte si impegna a cooperare per facilitare gli investimenti tra le Parti, anche: (a) creando le condizioni quadro necessarie per ogni forma di investimento; (b) semplificando le procedure per le domande e approvazioni di investimento; (c) promuovendo la divulgazione di informazioni sugli investimenti, comprese le norme, i regolamenti, le politiche e le procedure di investimento; e

17

Le Parti convengono che l'espressione «motivi prudenziali» comprende la salvaguardia della sicurezza, della solidità, dell'integrità o della responsabilità finanziaria dei prestatori di servizi finanziari nonché la sicurezza e l'integrità finanziaria e operativa dei sistemi di pagamento e di compensazione.

24 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

(d) stabilendo un meccanismo per quanto possibile adeguato per fornire assistenza e servizi di consulenza agli investitori, compresa la semplificazione di licenze e permessi operativi.

(2) Nel rispetto delle proprie leggi e regolamentazioni, le attività di cooperazione di cui al paragrafo 1 lettera (d) possono essere basate su accordi o intese preesistenti in materia di cooperazione economica.

(3) Nessuna disposizione del presente articolo è interpretata nel senso di pregiudicare un obbligo sancito dalle disposizioni del capitolo II (Protezione degli investimenti) né essere soggetta a o altrimenti influenzare un procedimento di risoluzione delle controversie secondo il presente Accordo.

Art. 44

Entrata in vigore, durata e denuncia

(1) Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricevimento, per via diplomatica, della seconda notifica che conferma che entrambe le Parti hanno soddisfatto i requisiti legali per l'entrata in vigore di accordi internazionali.

(2) Fatto salvo l'articolo 2 (Campo d'applicazione dell'Accordo), un'azione può essere proposta conformemente alle disposizioni dell'Accordo del 6 febbraio 197418 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica Indonesiana concernente l'incoraggiamento e la reciproca protezione degli investimenti, la cui risoluzione è avvenuta l'8 aprile 2016 (di seguito denominato «Accordo precedente»), in conformità alle norme e alle procedure stabilite nell'Accordo precedente e a condizione che non sia trascorso più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

(3) Il presente Accordo può essere modificato per scritto di comune intesa tra le Parti.

Le eventuali modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura giuridica di cui al paragrafo 1.

(4) Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di 10 (dieci) anni e continua a restarlo, salvo che, in qualsiasi momento successivo alla scadenza del periodo iniziale di 10 (dieci) anni, una delle Parti notifichi per scritto all'altra Parte di volerlo denunciare. La notifica di denuncia diviene effettiva un anno dopo essere stata ricevuta dall'altra Parte.

(5) Per quanto riguarda gli investimenti effettuati prima della data in cui la notifica scritta di denuncia del presente Accordo diviene effettiva, le disposizioni del presente Accordo continuano a valere per un periodo di altri 10 (dieci) anni.

18

[RU 1976 1954; RU 2016 1043]

25 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai propri Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice copia a Davos, il 24 maggio 2022, in tre esemplari nelle lingue indonesiana, francese e inglese, ciascuno dei quali facente ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, prevale il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero

Per il Governo della Repubblica di Indonesia

...

...

26 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

Allegato A

Espropriazione Le Parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui: (1) Un'azione o una serie di azioni di una Parte non costituisce un'espropriazione se non interferisce con un diritto di proprietà materiale o immateriale o con un interesse di proprietà in un investimento.

(2) Il paragrafo 1 dell'articolo 7 (Espropriazione) contempla due situazioni: la prima è l'espropriazione diretta, che si verifica quando un investimento è nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o la vera e propria confisca.

(3) La seconda situazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 7 (Espropriazione) è l'espropriazione indiretta, che si verifica quando un'azione o una serie di azioni di una Parte ha un effetto equivalente all'espropriazione diretta anche senza il trasferimento formale del titolo di proprietà o la vera e propria confisca.

(a) Per stabilire se un'azione o una serie di azioni adottate da una Parte in una determinata situazione di fatto costituisce un'espropriazione indiretta è necessaria un'indagine fattuale, caso per caso, che tenga conto, tra l'altro: (i) dell'impatto economico dell'azione governativa, anche se la sola constatazione che un'azione o una serie di azioni adottate da una Parte incida negativamente sul valore economico di un investimento non basta di per sé a comprovare la fattispecie dell'espropriazione indiretta; (ii) dalla durata dell'azione o della serie di azioni adottate da una Parte; (iii) dal grado d'impatto dell'azione governativa sulle aspettative d'investimento distinte e ragionevoli19; e (iv) dal carattere dell'azione governativa, in particolare dal suo obiettivo e se l'azione è sproporzionata rispetto agli obiettivi pubblici perseguiti.

(b) Salvo le rare circostanze in cui l'impatto di un'azione o di una serie di azioni sia talmente grave da farle apparire manifestamente eccessive rispetto all'obiettivo perseguito, le misure non discriminatorie di una Parte, concepite e applicate per tutelare interessi pubblici legittimi come la salute pubblica, la sicurezza e l'ambiente, non costituiscono espropriazioni indirette.

19

Resta inteso che la ragionevolezza delle aspettative d'investimento dipende, per quanto rilevante, da fattori quali l'esistenza di garanzie governative scritte vincolanti nonché dalla natura e dalla portata della regolamentazione governativa o dal potenziale di regolamentazione governativa nel settore pertinente.

27 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

Allegato B

Codice di condotta degli arbitri Obblighi nell'ambito del procedimento (1) Gli arbitri evitano qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del processo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri rispettano gli obblighi di cui ai paragrafi 17, 18 e 20.

Obbligo di dichiarazione (2) Prima di essere nominato arbitro secondo le disposizioni del presente Accordo, ciascun candidato dichiara ogni interesse, relazione e fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o ragionevolmente dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A questo scopo il candidato deve compiere tutti gli sforzi ragionevoli per venire a conoscenza dell'esistenza di eventuali interessi, relazioni e fatti.

(3) In seguito alla nomina, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli eventuali interessi, relazioni o fatti di cui al paragrafo 2 e li dichiara per scritto alle parti della controversia. L'obbligo di dichiarazione è un dovere permanente che impone all'arbitro di dichiarare ogni interesse, relazione e fatto suscettibile di sorgere in qualsiasi fase del procedimento.

Rispetto degli obblighi degli arbitri (4) Gli arbitri si conformano alle disposizioni del capitolo III (Risoluzione delle controversie) e alle regole di procedura applicabili.

(5) Una volta nominati, gli arbitri espletano interamente e sollecitamente i propri compiti nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.

(6) Nessun arbitro può rifiutare ad altri arbitri la possibilità di partecipare a tutti gli aspetti del procedimento.

(7) Gli arbitri non oltrepassano le richieste delle parti della controversia né delegano a terzi i loro obblighi decisionali.

(8) Gli arbitri adottano tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che i loro assistenti e il loro personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3, 18, 19 e 20 e che le rispettino.

(9) Una volta costituito il tribunale arbitrale, gli arbitri non intrattengono contatti ex parte relativi al procedimento.

(10) Gli arbitri non comunicano questioni riguardanti violazioni reali o potenziali da parte di un altro arbitro, salvo che la comunicazione non sia rivolta ad entrambe le 28 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

FF 2023 1094

parti della controversia o sia necessaria per accertare se tale arbitro abbia violato o possa violare le disposizioni di cui al presente allegato.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri (11) Gli arbitri sono indipendenti e imparziali. Agiscono con equità ed evitano di alimentare sospetti di irregolarità o parzialità.

(12) Gli arbitri non sono influenzati da interessi personali, pressioni esterne, considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.

(13) Gli arbitri non contraggono obblighi, direttamente o indirettamente, né accettano vantaggi che potrebbero ostacolare o sembrare di ostacolo al corretto svolgimento delle loro funzioni.

(14) Gli arbitri non abusano della loro posizione nel tribunale arbitrale per promuovere interessi personali o privati. Evitano di creare l'impressione che altre persone si trovino in una posizione tale da poterli influenzare. Si adoperano per impedire o dissuadere altre persone dal pretendersi in una tale posizione.

(15) Gli arbitri provvedono affinché il loro comportamento o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità, passate o presenti, di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

(16) Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro indipendenza o dare ragionevolmente adito a sospetti di irregolarità o di parzialità.

Obblighi in determinate situazioni (17) Gli arbitri o ex arbitri evitano di alimentare il sospetto di essere o essere stati parziali nello svolgimento dei loro compiti o che possano beneficiare della decisione o della sentenza del tribunale arbitrale.

Obblighi di riservatezza (18) Gli arbitri o ex arbitri non divulgano né utilizzano in alcun momento informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, salvo ai fini del procedimento stesso e se così previsto da disposizioni legali o costituzionali, e in nessun caso divulgano o utilizzano tali informazioni a vantaggio proprio o altrui o per ledere interessi di terzi.

(19) Gli arbitri non divulgano le sentenze del tribunale arbitrale prima della loro pubblicazione né interamente né parzialmente.

(20) Gli arbitri o ex arbitri non divulgano, in nessun momento, le discussioni intercorse in un tribunale arbitrale o l'opinione di un arbitro, salvo contrarie disposizioni legali o costituzionali.

29 / 30

Promozione e la protezione reciproca degli investimenti.

Acc. con l'Indonesia

30 / 30

FF 2023 1094