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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per le professioni di piastrellista Modifica del 20 marzo 2023 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per le professioni di piastrellista, allegato ai decreti del Consiglio federale del 24 febbraio 2022 e del 20 aprile 20221, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Allegato 1
1.0 Adeguamento dei salari effettivi 1.0.1 ..., i salari effettivi dei lavoratori assoggettati ... nelle categorie salariali A, B, C1, C2, D1, D2 e D3 vengono aumentati dell'1.5% ....
1.0.2 Per gli aumenti salariali individuali, viene utilizzato lo 0.7 % del totale della massa salariale SUVA dei lavoratori assoggettati .... Il datore di lavoro decide della distribuzione.
1.0.3 L'aumento salariale generale e individuale si applica fino a un salario lordo di 7000 franchi.
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FF 2022 579; 2022 1123
2023-1300
FF 2023 1097
FF 2023 1097
1.1 Salari minimi (ai sensi dell'art. 7.1.2 CCNL) Salari minimi
Fr.
Categoria A
5'270.
Categoria B
4'770.
Categoria C1
4'295.
Categoria C2
4'295.
Categoria D 1, 85% di A
4'480.
Categoria D 2, 87% di A
4'585.
Categoria D 3, 94% di A
4'954.
Categoria E
Salario solo previa approvazione della CPPR
Categoria F
v. art. 7.1.2
La restante parte dell'allegato rimane invariata.
II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2023, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'allegato 1 del CCNL.
III Il presente decreto entra in vigore il 1° maggio 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2023.
20 marzo 2023
In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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