FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 16 novembre 2024

Iniziativa popolare federale «Conferma dei membri del Consiglio federale da parte del Popolo e dei Cantoni» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Conferma dei membri del Consiglio federale da parte del Popolo e dei Cantoni», presentata il 27 aprile 2023; dopo che il 20 aprile 2023 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Conferma dei membri del Consiglio federale da parte del Popolo e dei Cantoni», presentata il 27 aprile 2023, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Koller Richard, Gartenstrasse 5, 8617 Mönchaltorf 2. Wehrli Matthias, Freiestrasse 21, 8610 Uster 3. Resta Donato L., Balmerstrasse 12, 79807 Lottstetten, Deutschland 4. Aufiero Jasmin, Kaltenbrunnenstrasse 10, 79807 Lottstetten, Deutschland 5. Di Ninno-Enggist Andrea Sabina, Via delle Scuole 2c, 6532 Castione 6. Rudin Bertha, Bärglistrasse 3, 3858 Hofstetten 7. Dreyer Petra, Sonnenhofweg 3, 3600 Thun 8. Klein Michael, Dorfstrasse 17, 9300 Wittenbach 9. Jenicek Petr, Wallisellenstrasse 43, 8600 Dübendorf 10. Graf Thomas, Haltenrebenstrasse 178, 8408 Winterthur 11. Schmidt Heidy, Brackenweg 9, 5200 Brugg 12. Aregger Susanne, Rheinhaldenweg 1, 8462 Rheinau 13. Lüthi Ursula, Heiselstrasse 57c, 8155 Niederhasli 14. Neukom Bruno, Am Rain 4, 8964 Rudolfstetten 15. Bolzli Doris, Langweidstrasse 3a, 8912 Obfelden 16. Bolzli Martin, Langweidstrasse 3a, 8912 Obfelden 17. Küttel Reto, Huoben 4, 6023 Rothenburg

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Conferma dei membri del Consiglio federale da parte del Popolo e dei Cantoni» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Freiheitliche Bewegung Schweiz, Postfach 1236, 3072 Ostermundigen 1 e pubblicata nel Foglio federale del 16 maggio 2023.

2 maggio 2023

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Conferma dei membri del Consiglio federale da parte del Popolo e dei Cantoni» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 145, rubrica e cpv. 2­4 Durata del mandato e voto confermativo Il mandato dei membri del Consiglio federale deve essere confermato dal Popolo e dai Cantoni ogni due anni mediante un voto confermativo. La conferma richiede la maggioranza del Popolo e dei Cantoni.

2

Il voto confermativo si tiene nel mese di settembre del secondo anno che segue l'elezione del Consiglio federale da parte dell'Assemblea federale e nel mese di settembre del secondo anno che segue l'ultimo voto confermativo.

3

Il mandato dei membri del Consiglio federale che non ottengono la maggioranza del Popolo e dei Cantoni termina il giorno dell'elezione dei loro successori. L'Assemblea federale elegge i successori al più tardi il 31 dicembre dell'anno in cui si è tenuto il voto confermativo.

4

Art. 197 n. 155 15. Disposizione transitoria dell'art. 145 cpv. 2­4 (Durata del mandato e voto confermativo) L'Assemblea federale emana le disposizioni d'esecuzione dell'articolo 145 capoversi 2­4 entro tre mesi dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni. Se le disposizioni d'esecuzione non entrano in vigore entro tale termine, il Consiglio federale le emana mediante ordinanza. Questa ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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