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22.021 Messaggio concernente la legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale del 26 aprile 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno della legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

26 aprile 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2023-1303

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Compendio La crescita del commercio online ha determinato un aumento del numero di contraffazioni che giungono in Svizzera all'interno di piccoli invii. Per l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini questi casi bagatellari comportano un onere sproporzionato. Il disegno ha l'obiettivo di ridurre questo onere e liberare risorse per l'effettiva attività di controllo dell'autorità doganale, semplificando la procedura e incaricando l'Istituto federale della proprietà intellettuale della procedura amministrativa successiva all'intercettazione di contraffazioni contenute in piccoli invii.

Situazione iniziale Il numero di violazioni di diritti della proprietà intellettuale continua a crescere in tutto il mondo, causando danni notevoli. La crescita esponenziale del commercio online ha inasprito ulteriormente il problema: le contraffazioni sono sempre più spesso acquistate su Internet per poi giungere a destinazione in piccoli invii. Anche in Svizzera la situazione mette in difficoltà le autorità doganali. La procedura in vigore per trattenere e distruggere la merce che si sospetta violi diritti della proprietà intellettuale è molto complessa e spesso non risponde alle esigenze delle Parti interessate. Il problema principale sta nel fatto che i titolari dei diritti devono adottare misure in vista di una procedura giudiziaria ancor prima di sapere se il destinatario della merce si opporrà alla distruzione e chiedere quindi all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) di ottenere campioni, modelli o raffigurazioni della merce o di poterla ispezionare. Ciò comporta un onere amministrativo notevole, considerato che, nella stragrande maggioranza dei casi, chi ha ordinato la merce non si oppone alla distruzione. L'attuale procedura blocca importanti risorse dell'UDSC che potrebbero essere destinate all'attività di controllo e implica costi elevati per i titolari dei diritti che devono adottare misure in vista di un'improbabile procedura giudiziaria.

Contenuto del disegno Il presente disegno introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii che si sospetta violino diritti della proprietà intellettuale. I piccoli invii, che contengono tre oggetti al massimo, rappresentano oggi oltre il 90 per cento delle merci trattenute dall'UDSC. La modifica
prevede che il richiedente sia informato soltanto se l'acquirente della merce si oppone alla distruzione, il che succede in meno del 5 per cento dei casi. Qualora l'acquirente non si opponga espressamente alla distruzione o non si esprima in merito entro il termine fissato, l'autorità competente procede alla distruzione senza ulteriori comunicazioni. Il richiedente è informato sulla quantità e sulla natura della merce distrutta secondo la procedura semplificata nonché sui mittenti in Svizzera o all'estero solo in un secondo tempo con una comunicazione periodica e riassuntiva. Questo approccio riduce sensibilmente l'onere amministrativo dell'autorità competente. Lo stesso vale per i richiedenti che scelgono la procedura semplificata, che sono infatti chiamati ad adottare misure solo nei rari casi in cui l'acquirente si oppone alla distruzione. Il disegno non altera invece i diritti dell'acquirente, che continua ad avere la possibilità di opporsi alla distruzione e di 2 / 24

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esigere un esame giudiziario. Il previsto trasferimento della responsabilità della procedura amministrativa successiva all'intercettazione di piccoli invii all'Istituto federale della proprietà intellettuale sgrava inoltre l'UDSC di compiti che non rientrano nelle sue attività centrali. Ciò migliora l'efficienza e contribuisce all'obiettivo di standardizzare i processi di esecuzione dei disposti di natura non doganale perseguito nel quadro della revisione del diritto doganale.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

Alcuni studi condotti dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dall'Unione europea (UE) evidenziano che le violazioni di diritti della proprietà intellettuale (in particolare marchi e indicazioni di provenienza, brevetti, design e diritti d'autore) causano danni considerevoli. Si parla di calo degli utili per i produttori della merce originale, perdite in termini di imposte e contributi sociali e rischi della salute per i consumatori. Secondo stime dell'OCSE e dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), nel 2019 il commercio di prodotti contraffatti ha generato un fatturato complessivo di 509 miliardi di dollari USA, pari al 3,3 per cento del volume del commercio mondiale. Il 6,8 per cento dei prodotti importati nell'UE violano i diritti della proprietà intellettuale, per un valore complessivo di 121 miliardi di euro. Nella classifica dei Paesi più colpiti la Svizzera si situa al quarto posto1.

Secondo uno studio2 condotto dall'OCSE su mandato dell'IPI, in Svizzera le aziende perdono annualmente 4,5 miliardi di franchi a causa di violazioni dei loro diritti di proprietà intellettuale, il che corrisponde a oltre 10 000 posti di lavoro supplementari persi. Stando allo studio, l'ente pubblico perde annualmente circa 160 milioni di franchi in termini di entrate fiscali e altri introiti.

Nella lotta alla contraffazione e alla pirateria le autorità doganali svolgono un ruolo determinante. Il transito in dogana è spesso l'unica occasione per verificare il contenuto di un invio e trattenerlo qualora vi sia il sospetto di una violazione. Negli ultimi anni il carico di lavoro delle autorità doganali è tuttavia cresciuto notevolmente. In seguito al boom del commercio online e al conseguente aumento di piccoli invii trasportati dai servizi postali o dai corrieri, l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) riesce a controllare solo una piccola parte degli invii.

Per motivi evidenti la Svizzera non è un Paese nel quale sono prodotte grandi quantità di contraffazioni (imitazioni che violano diritti della proprietà intellettuale). I costi di produzione sarebbero così alti da annullare il vantaggio concorrenziale dato dal prezzo ridotto rispetto a quello dell'originale. Tuttavia, anche in Svizzera si acquista merce
contraffatta. Secondo le statistiche dell'UDSC, nel 2021, nel traffico delle merci commerciabili sono stati trattenuti 5959 invii, inclusi quelli postali e di corriere, sospettati di violare diritti di proprietà intellettuale. Nel traffico turistico gli accertamenti sono stati 2880. Le contraffazioni giungono in Svizzera principalmente dall'estero, il che non fa che mettere ancora una volta in luce l'importanza delle autorità doganali.

Un'altra particolarità è che nella stragrande maggioranza dei casi le contraffazioni 1

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Cfr. studio OCSE ed EUIPO (2019): Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods, in particolare pag. 33; consultabile su: www.oecd-ilibrary.org > Browse By Theme > Trade > Book Series > Illicit Trade > 18.03.2019.

OCSE (2021): Counterfeiting, Piracy and the Swiss Economy; consultabile su www.ipi.ch> Proprietà intellettuale > Contraffazione e pirateria > Studi.

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giungono in Svizzera all'interno di piccoli invii che contengono al massimo tre oggetti (secondo indicazioni dell'UDSC, nel 90 % dei casi la merce trattenuta è contenuta in piccoli invii). In Svizzera non vi sono mercatini o venditori ambulanti di merce contraffatta come in altri Paesi. Le contraffazioni sono perlopiù importate in piccole quantità all'interno del bagaglio dei viaggiatori o negli invii postali o di corriere. Il problema è peggiorato drasticamente con l'esplosione del commercio online: su Internet è facile acquistare una contraffazione, scientemente o per il frutto di una valutazione errata, e farsela inviare a domicilio per posta o da un corriere.

Per consentire all'UDSC di trattenere le contraffazioni in dogana, la legislazione svizzera prevede la possibilità degli interventi nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale. Con un'apposita domanda, i titolari di diritti possono chiedere all'UDSC di trattenere la merce che si sospetta violi i diritti della proprietà intellettuale. In questi casi l'UDSC informa il richiedente (quindi il titolare dei diritti) così come il dichiarante, detentore o proprietario della merce della sua ritenzione. Il richiedente può svincolare la merce se conclude che non si tratta di una contraffazione. Dal canto suo, il dichiarante, detentore o proprietario può opporsi alla distruzione. Se acconsente alla distruzione o se non si esprime in merito entro il termine fissato, l'UDSC distrugge la merce conservandone tuttavia campioni o modelli come mezzo di prova in vista di un'eventuale azione per risarcimento dei danni. Se invece il dichiarante, detentore o proprietario si oppone alla distruzione, il richiedente ha 10 giorni feriali, in casi motivati 20, per rivolgersi a un tribunale e chiedere l'adozione di provvedimenti cautelari, in modo che sia possibile appurare la violazione dei diritti in un'eventuale procedura civile. Se questo non avviene, l'UDSC procede allo svincolo della merce.

Si tratta di una procedura onerosa che comporta un importante onere amministrativo per l'UDSC3, ma non solo, spesso senza soddisfare le esigenze delle Parti interessate.

Il problema principale è posto dal fatto che i termini per la presa di posizione da parte del dichiarante, detentore o proprietario e per l'ottenimento di provvedimenti cautelari da parte del
richiedente iniziano a decorrere dallo stesso momento e hanno la stessa durata: il primo ha a disposizione 10 giorni feriali (in casi motivati 20) a partire dalla comunicazione della ritenzione della merce per opporsi alla sua distruzione; il secondo dispone dello stesso numero di giorni a partire dalla comunicazione per rivolgersi a un tribunale per chiedere, e ottenere, l'adozione di provvedimenti cautelari, quindi di una decisione. Concretamente ciò significa che i richiedenti devono adoperarsi fin da subito se auspicano che si giunga tempestivamente a una decisione in materia di provvedimenti nel caso in cui il dichiarante, detentore o proprietario si opponga alla distruzione della merce. Se attendessero di conoscere la posizione del dichiarante, detentore o proprietario per adottare tali misure, il tempo non sarebbe infatti sufficiente. Per l'UDSC, dal canto suo, informare le Parti sulla ritenzione della merce e contemporaneamente monitorare l'osservanza dei termini è già di per sé oneroso. A questo si aggiunge che i richiedenti si rivolgono regolarmente all'UDSC per ottenere raffigurazioni della merce o campioni o modelli al fine di valutare se si tratti di contraffazioni e se sia il caso di avviare una procedura. Nella stragrande maggio3

Cfr. rapporto del Consiglio federale del 13 Settembre 2019: «Esecuzione di disposti di natura non doganale da parte dell'Amministrazione federale delle dogane. Gestione e definizione delle priorità»; consultabile su: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Comunicati stampa del Consiglio federale > 13.09.2019.

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ranza dei casi, tuttavia, l'operazione si rivela inutile, visto che nessuno si oppone alla distruzione della merce. In oltre il 90 per cento dei casi la merce trattenuta è infatti contenuta in piccoli invii con tre oggetti al massimo e l'acquirente, consapevole di aver comperato una contraffazione, vuole semplicemente risolvere rapidamente la questione e non ha alcun interesse a opporsi alla distruzione. Il dichiarante, detentore o proprietario si oppone alla distruzione della merce in meno del 5 per cento dei casi.

L'onere generato dalla procedura attuale, oltre che impiegare le risorse dell'UDSC, comporta una riduzione del numero di invii controllati e, di conseguenza, un aumento delle importazioni di merce contraffatta in Svizzera. Dopo un'ottimizzazione dei processi avvenuta sulla scia del Programma di stabilizzazione 2017­2019, l'UDSC ha ridotto gli effettivi, tra gli altri, nel settore degli interventi nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale, a fronte di un numero di piccoli invii provenienti dall'Asia quasi sestuplicatosi tra il 2014 e il 2018. Dal 1° gennaio 2017, il numero di accertamenti, in particolare nel traffico delle merci commerciabili inclusi gli invii postali e di corriere, è diminuito considerevolmente (2015: 3621 accertamenti, 2016: 3125 accertamenti, 2017: 1633 accertamenti, 2018: 1686 accertamenti). Dal 2019 il numero di accertamenti è tornato a salire, da 2905 a 4433 nel 2020 e a 5959 nel 2021. Questa evoluzione è riconducibile principalmente all'intensificazione dell'attività di controllo dell'UDSC nel traffico postale in risposta al boom del commercio online agevolato dalla chiusura dei negozi e dal divieto di effettuare viaggi a scopo di acquisti determinati dalla pandemia. Anche se il numero di accertamenti ha subito variazioni anche in passato, la riduzione degli effettivi dell'UDSC ha comportato, alla luce dell'onere legato ai processi, una riduzione delle contraffazioni intercettate. La semplificazione della procedura per i piccoli invii potrebbe agevolare il lavoro dell'UDSC e liberare delle risorse per gli accertamenti, con un impatto positivo sul numero di contraffazioni individuate. D'altronde, con il programma di digitalizzazione e trasformazione DaziT, il nostro Consiglio spera, in termini di organizzazione, che le risorse liberate in tutte le
unità amministrative in risposta a un'accresciuta efficienza siano impiegate, tra le altre cose, per un'ottimizzazione mirata dell'attuazione. Come emerge dallo studio già citato dell'OCSE e dell'EUIPO, negli ultimi anni il mercato delle contraffazioni è cresciuto in modo significativo (2013: 2,5 % del commercio mondiale per un valore complessivo di 461 mia. di dollari USA; 2016: 3,3 % del commercio mondiale per un valore complessivo di 509 mia. di dollari USA). Gli autori dello studio ritengono queste cifre allarmanti.

Nel regolamento (UE) n. 608/2013 del 12 giugno 20134, l'UE ha introdotto una procedura semplificata per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni. Rispetto alla procedura svizzera la principale differenza è che inizialmente solo il dichiarante, detentore o proprietario della merce è informato della ritenzione e dell'imminente distruzione. Solo nel caso in cui questi si opponga alla distruzione viene informato anche il richiedente, che ha, a partire da questo momento, 10 giorni feriali (20 in casi motivati) per ottenere provvedimenti cautelari. Rispetto alla procedura svizzera attuale, questa procedura comporta diversi vantaggi: il richiedente è chiamato ad agire 4

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, GU L 181 del 29 giugno 2013, pag. 15.

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solo se il dichiarante, detentore o proprietario della merce si oppone alla sua distruzione, il che avviene in meno del 5 per cento dei casi. Ciò comporta una riduzione dei costi per i richiedenti, che a volte cercano di addossarli al dichiarante, detentore o proprietario. I dichiaranti, detentori o proprietari dispongono invece di una soluzione che permette loro di risolvere la questione in modo semplice nel caso in cui abbiano effettivamente cercato di importare una contraffazione. Non corrono il rischio di essere, in un secondo tempo, chiamati a rispondere dei danni causati al richiedente. Sono tuttavia completamente liberi di opporsi alla distruzione e costringere il richiedente a chiarire la situazione giuridica ricorrendo alle vie legali. Per le autorità doganali la procedura comporta infine una riduzione dell'onere: dal momento che nella maggior parte dei casi il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone alla distruzione, non è necessario né informare il richiedente né inviare raffigurazioni, campioni o modelli da ispezionare. Ciò consente il disbrigo rapido e semplice di questi casi bagatellari, con vantaggi evidenti per tutte le parti coinvolte e per le autorità doganali.

Gli interventi dell'UDSC a tutela dei diritti di proprietà intellettuale rappresentano un compito di esecuzione dei disposti di natura non doganale (dall'entrata in vigore della legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC5: «atti normativi di natura non fiscale»).

Nel quadro del programma di digitalizzazione e trasformazione DaziT e con la relativa revisione del diritto doganale il nostro Consiglio persegue l'obiettivo di armonizzare l'esecuzione di tali disposti al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia in questo ambito6. Si iscrive in questo contesto la proposta di incaricare l'IPI, in veste di autorità competente in materia di proprietà intellettuale, della procedura amministrativa successiva all'intercettazione di piccoli invii, sgravando l'UDSC di compiti che non rientrano nelle sue competenze centrali e migliorando ulteriormente l'efficienza. Il presente disegno persegue quindi l'obiettivo di snellire il disbrigo dei casi bagatellari e ridurre il carico di lavoro dell'UDSC, semplificando la procedura di distruzione delle merci contenute in piccoli invii e incaricando un'altra autorità di questi casi. L'UDSC avrà più tempo a disposizione per i controlli con un conseguente aumento delle intercettazioni di contraffazioni in dogana.

1.2

Alternative esaminate e opzione scelta

Il problema principale della procedura attuale è posto dal fatto che i termini per la presa di posizione da parte del dichiarante, detentore o proprietario e per l'ottenimento di provvedimenti cautelari da parte del richiedente iniziano a decorrere dallo stesso momento e hanno la stessa durata. Questo genera, sia per il richiedente sia per l'UDSC, un onere elevato, che nella maggioranza dei casi si rivela inutile poiché il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone alla distruzione.

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Disegno del Consiglio federale: FF 2022 2725.

Cfr. Messaggio del 24 agosto 2022 concernente la legge federale sulla parte generale della riscossione dei tributi e sul controllo del traffico transfrontaliero di merci e persone da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini nonché la revisione totale della legge sulle dogane verso la nuova legge sui tributi doganali, FF 2022 2724 pag. 53.

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Inizialmente si sono quindi cercate opzioni di semplificazione possibili in virtù del diritto in vigore. Si è presa in considerazione la possibilità di fare decorrere uno dopo l'altro i termini previsti nella procedura attuale per la comunicazione al dichiarante, detentore o proprietario e per l'informazione del richiedente; ossia di informare il richiedente e avviare le ulteriori fasi della procedura solo se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione. La legislazione vigente prevede tuttavia che la comunicazione avvenga contemporaneamente (cfr. il tenore dell'art. 72 della legge del 28 agosto 19927 sulla protezione dei marchi; LPM); questa soluzione imporrebbe quindi una modifica di legge. Inoltre il testo vigente risulta dall'attuazione delle disposizioni dell'accordo del 15 aprile 19948 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (Accordo TRIPS), il cui articolo 54 prevede l'informazione simultanea del richiedente e del dichiarante, detentore o proprietario. I Paesi membri possono tuttavia escludere dall'applicazione (e quindi prevedere una deroga nel diritto nazionale) i piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori o spedite in piccoli invii.

Sempre in vista di una semplificazione si sono valutate diverse misure tese a ridurre l'onere amministrativo, come, ad esempio, affidare la custodia delle merci trattenute a terzi, inviare le comunicazioni tramite e-mail anziché per posta (raccomandata), inviare contemporaneamente la comunicazione sull'invio trattenuto e le fotografie richieste al titolare o emettere fatture ricapitolative anziché una fattura per ogni invio trattenuto. L'UDSC ritiene tuttavia nullo o irrilevante il potenziale di risparmio di queste misure.

Sono stati passati al vaglio anche altri due approcci che richiederebbero una modifica di legge: da un lato la distruzione immediata e sul posto delle merci trattenute nei casi evidenti con semplice comunicazione (senza possibilità di opposizione) al dichiarante, detentore o proprietario, dall'altro la consegna delle merci sospette trattenute al richiedente (una partita di orologi sarebbe p. es. consegnata alla federazione dell'industria orologiera Svizzera FH), che dovrebbe poi occuparsi delle fasi
successive. Entrambi gli approcci sono problematici sotto il profilo dello Stato di diritto. Effettivamente competono tra loro due diritti assoluti protetti costituzionalmente dalla garanzia della proprietà: la proprietà materiale delle merci e la proprietà intellettuale del diritto immateriale in esse incorporato. Ad esempio nel caso delle derrate alimentari, le autorità doganali possono facilmente determinare se l'importazione costituisce una violazione della legge (violazione costituita dall'importazione delle merci da un Paese in un altro). Quando invece il bene è immateriale, accertare la violazione non è sempre evidente. Nel primo scenario la questione giuridica sarebbe risolta definitivamente dall'autorità doganale (senza possibilità di adire un tribunale). Questa soluzione sarebbe problematica e, per quanto ne sappiamo, è inaudita negli ordinamenti giuridici comparabili. Verosimilmente violerebbe anche l'Accordo TRIPS, poiché il proprietario delle merci sospette non avrebbe alcuna possibilità di rivolgersi a un tribunale per chiedere l'esame della violazione di diritti di proprietà intellettuale. Anche il secondo approccio solleva qualche dubbio, poiché le merci sospette non sarebbero consegnate

7 8

RS 232.11 RS 0.632.20 Allegato 1.C

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a un'autorità neutrale ma alla controparte prima ancora che il dichiarante, detentore o proprietario abbia avuto la possibilità di esprimersi.

Per semplificare la procedura conseguendo i risparmi auspicati e rispettando i principi dello Stato di diritto, la procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii adottata dall'UE sembra quindi essere l'unica soluzione percorribile.

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20209 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202010 sul programma di legislatura 2019­2023.

Nel quadro del programma di digitalizzazione e trasformazione DaziT, l'UDSC intende armonizzare e semplificare i suoi processi per diventare più efficiente e accrescere la sicurezza all'interno dei confini nazionali11. Il diritto doganale sarà oggetto di una revisione totale e la legge del 18 marzo 200512 sulle dogane (LD) sarà sostituita dalla legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC e dalla nuova legge sui tributi doganali. L'obiettivo della revisione del diritto doganale13 è dunque in linea con quello del presente disegno: si tratta di semplificare le procedure con lo scopo di ridurre l'onere amministrativo. L'UDSC prevede infatti di introdurre una procedura per la distruzione semplificata di merci in piccole quantità e di valore insignificante. Ciò è necessario per gestire l'importante volume di merce, al giorno d'oggi spesso illegale, acquistata online e importata in piccoli invii. Il presente disegno è armonizzato con l'UDSC e con la regolamentazione, prevista nella nuova legislazione doganale, della procedura semplificata applicabile alle merci in piccole quantità e di valore insignificante. Nel diritto della proprietà intellettuale è tuttavia necessario introdurre disposizioni specifiche oltre a quelle previste dal diritto doganale: contrariamente a quanto avviene negli altri ambiti, nei casi di sospetta violazione di un diritto della proprietà intellettuale in genere sono coinvolte due parti (da un lato, il proprietario o detentore reale della merce; dall'altro, il titolare del diritto immateriale). È quindi necessario tenere conto degli interessi di entrambe le parti. Le merci sospettate di violare il diritto della proprietà intellettuale possono essere distrutte senza una relativa decisione del tribunale competente unicamente se il proprietario o detentore reale non si oppone. Quest'ultimo deve quindi sempre avere la possibilità di chiedere un esame giudiziario. In aggiunta, diversamente da quanto avviene negli altri ambiti, nel diritto della proprietà intellettuale l'intervento dell'UDSC è soggetto al pagamento di un emolumento. Il richiedente è chiamato a farsi carico dell'onere amministrativo
sostenuto dalle autorità doganali e a pagare un emolumento per il disbrigo della domanda di intervento e per eventuali richieste specifiche come il prelievo di campioni o modelli. Effettivamente l'intervento dell'UDSC è già disciplinato nelle diverse leggi in materia di diritto della 9 10 11 12 13

FF 2020 1565 FF 2020 7365 Cfr. www.bazg.admin.ch > Temi > Programma di trasformazione DaziT.

RS 631.0 Disegno del Consiglio federale: FF 2022 2725; numero del Parlamento 22.058.

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proprietà intellettuale. Il contesto particolare giustifica l'esigenza di ancorare la procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale e non nel nuovo diritto doganale.

1.4

Stralcio di interventi parlamentari

La mozione Bühler del 16 marzo 2018 (18.3315 «Vendite per corrispondenza on line.

Procedure di controllo efficienti presso l'AFD»), ancora pendente, chiede al Consiglio federale di inasprire le disposizioni di controllo e procedurali nonché di adottare le misure necessarie per una loro adeguata attuazione al fine di rispondere alle sfide di natura doganale e non doganale poste dalla continua crescita del commercio per corrispondenza online. Il programma DaziT ha l'obiettivo di digitalizzare completamente le formalità doganali e di semplificare e standardizzare i processi. Si adempie così al mandato di semplificazione e standardizzazione dei processi della mozione Bühler accolta dal Parlamento. La mozione sarà pertanto liquidata con la revisione della legge sulle dogane.

2

Procedura di consultazione

2.1

Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

La consultazione è stata avviata il 15 gennaio 2020 e si è conclusa il 30 aprile 2020.

Complessivamente sono pervenuti 50 pareri: alla consultazione hanno partecipato 26 Cantoni, il Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale, tre partiti politici, quattro associazioni mantello attive a livello svizzero e 15 organizzazioni interessate. In generale la proposta è accolta con favore. Numerosi partecipanti confermano l'aumento del traffico di merci trasportate in piccoli invii riconducibile alla crescita del commercio online. In generale ritengono le misure previste per contrastare il traffico di contraffazioni nei piccoli invii idonee a minimizzare i rischi connessi e ridurre l'onere amministrativo dell'UDSC e dei titolari di diritti. Apprezzano la possibilità di scegliere tra la procedura attuale e la nuova procedura. Un Cantone auspica una delimitazione dell'attuazione delle leggi sulla proprietà intellettuale da quella della legge sugli agenti terapeutici. Diversi partecipanti chiedono che la comunicazione riassuntiva destinata al richiedente contenga altre informazioni oltre a quelle sulla natura e sulla quantità della merce. Mentre i consumatori sono favorevoli alla proposta di negare ai titolari di diritti la possibilità di rivalersi sugli acquirenti in caso di distruzione della merce secondo la procedura semplificata, diversi titolari di diritti denunciano un'ineguaglianza di trattamento, adducendo che il titolare dei diritti è responsabile nei confronti dell'acquirente per i danni cagionati in caso di distruzione ingiustificata della merce anche qualora l'acquirente non si opponga alla distruzione.

C'è inoltre chi chiede che, contestualmente all'introduzione della nuova procedura, sia modificata anche la procedura esistente, e che, per la definizione di «piccoli invii», che la proposta delega al Consiglio federale, si faccia riferimento agli atti dell'Unione postale universale.

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I pareri espressi sono riassunti in modo più completo nel rapporto sui risultati della procedura di consultazione14.

2.2

Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

I partecipanti che si sono espressi hanno accolto la proposta con favore e nessuna delle osservazioni e delle domande pervenute ne mette in dubbio l'essenza. I pareri espressi dai partecipanti nel quadro della procedura di consultazione hanno determinato alcune modifiche dell'avamprogetto. La nuova proposta prevede ad esempio che il richiedente non sia periodicamente informato solo sulla natura e sulla quantità della merce distrutta secondo la procedura semplificata, ma anche sui mittenti in Svizzera e all'estero. Per evitare i possibili danni cagionati da una distruzione che successivamente si rivela ingiustificata, prevede inoltre che la merce sia distrutta al più presto tre mesi dopo la comunicazione relativa alla ritenzione della merce. Quando gli interessi del dichiarante, detentore o proprietario e quelli del richiedente contrastano tra di loro, la nuova procedura deve assicurare un buon equilibrio tra proprietà materiale e proprietà intellettuale. Deve inoltre ridurre l'onere amministrativo, rimanendo interessante per il richiedente.

Nell'avamprogetto si era volutamente rinunciato a definire l'autorità incaricata del seguito della procedura dopo l'intercettazione da parte dell'UDSC. Sulla scorta di alcuni approfondimenti, il presente progetto prevede invece che l'UDSC possa incaricare l'IPI, competente in questo ambito giuridico, di occuparsi delle ulteriori fasi della procedura.

Importare merce che viola il diritto della proprietà intellettuale rimane un atto esente da pena; l'obiettivo non è criminalizzare l'acquirente. Per quel che concerne i piccoli invii, la proposta esclude infatti qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente se l'acquirente acconsente alla distruzione o non si esprime in merito.

In linea con la soluzione europea, in questi casi il richiedente non è informato sull'identità dell'acquirente. È invece possibile condividere altre informazioni raccolte dall'UDSC nel quadro della comunicazione trimestrale al richiedente. In questo modo si tiene conto di diverse esigenze senza generare un onere supplementare eccessivo (e compromettere così l'auspicato aumento di efficienza).

Il presente progetto non influisce in alcun modo sui rapporti con la legge del 15 dicembre 200015 sugli agenti terapeutici (LATer): i due ambiti tutelano beni giuridici diversi
e l'importazione di un invio ammesso dalla LATer può quindi essere vietata per ragioni di protezione della proprietà intellettuale.

La Convenzione dell'Unione postale universale non definisce esplicitamente i piccoli invii. La definizione proposta nel disegno, che riprende quella europea ed è compatibile con la legislazione doganale, delimita il campo di applicazione della nuova procedura senza violare le disposizioni della Convenzione.

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www.fedlex.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione> Procedure di consultazione concluse> 2020 > DFGP RS 812.21

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Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Nel regolamento (UE) n. 608/201316, entrato in vigore il 1° gennaio 2014, l'UE introduce una procedura semplificata per la distruzione di merci oggetto di piccole spedizioni sospettate di violare taluni diritti della proprietà intellettuale. Come illustrato al numero 1.1, l'obiettivo è quello di ridurre al minimo i costi e gli oneri amministrativi aumentati vertiginosamente a seguito della forte crescita del commercio online. Secondo stime dell'UE, la procedura ha dato i frutti sperati comportando un aumento degli accertamenti17.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

Il presente disegno è un atto mantello che introduce una procedura semplificata per la distruzione dei piccoli invii nelle disposizioni relative all'intervento dell'autorità doganale nel diritto della proprietà intellettuale. La modifica interessa la legge del 9 ottobre 199218 sul diritto d'autore (LDA), la LPM, la legge del 5 ottobre 200119 sul design e la legge del 25 giugno 195420 sui brevetti (LBI). La legge del 9 ottobre 199221 sulle topografie (LTo) e la legge del 21 giugno 201322 sulla protezione degli stemmi (LPSt) non contengono disposizioni specifiche sull'intervento dell'autorità doganale, ma rimandano alle relative disposizioni della legge sulla protezione dei marchi e della legge sul diritto d'autore (cfr. art. 12 LTo e art. 32 LPSt).

Il nuovo ordinamento delle competenze per la procedura semplificata per la distruzione dei piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale impone inoltre una modifica della legge del 24 marzo 199523 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (LIPI).

In virtù della nuova procedura di distruzione semplificata, se la merce trattenuta dall'autorità doganale è oggetto di un piccolo invio il richiedente ha due opzioni: contestualmente alla domanda di intervento, chiedere all'UDSC che la merce sia distrutta secondo la procedura applicata finora oppure secondo la procedura semplificata. Entrambe le opzioni comportano vantaggi e svantaggi: nel quadro della procedura attuale, il richiedente dispone di un margine di intervento più ampio e di più informazioni sulla merce trattenuta, mentre nell'ambito della procedura semplificata si riducono oneri e costi. Entrambe le procedure conferiscono al dichiarante, detentore 16 17

18 19 20 21 22 23

Cfr. nota a piè di pagina al n. 1.1.

European Commission: EU customs action to tackle the infringement of intellectual property right ­ Frequently Asked Questions, Factsheet del 27 ottobre 2015; https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/memo_15_5921.

RS 231.1 RS 232.12 RS 232.14 RS 231.2 RS 231.21 RS 172.010.31

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o proprietario della merce il diritto illimitato di opporsi alla sua distruzione e di costringere il richiedente ad adire le vie legali. Se tuttavia il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone alla distruzione, la procedura semplificata riduce per lui il rischio che il richiedente gli faccia causa per i danni legati alla ritenzione e alla distruzione. Anche il regolamento (UE) n. 608/201324 prevede entrambe le procedure.

La procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii presuppone che il titolare dei diritti presenti una domanda specifica. Una volta presentata la domanda, la procedura si svolge come segue: ­

se l'UDSC sospetta che della merce destinata all'introduzione nel territorio doganale o all'asportazione dal territorio doganale in un piccolo invio violi diritti di proprietà intellettuale, trattiene la merce;

­

l'UDSC può incaricare l'IPI delle ulteriori fasi della procedura;

­

l'autorità competente informa il dichiarante, detentore o proprietario della ritenzione, comunicandogli che se non si oppone espressamente alla distruzione entro 10 giorni feriali dalla comunicazione, la merce sarà distrutta;

­

qualora il dichiarante, detentore o proprietario si opponga alla distruzione entro il termine indicato, l'autorità competente lo comunica al richiedente, che ha a disposizione 10, in casi motivati 20, giorni feriali per ottenere provvedimenti cautelari;

­

qualora il dichiarante, detentore o proprietario non si opponga espressamente alla distruzione entro il termine indicato, la merce è distrutta a spese del richiedente. È esplicitamente esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

La distruzione della merce avviene al più presto tre mesi dopo la scadenza del termine. Si ovvia così al rischio, seppur remoto, che, a causa dell'inosservanza del termine, della merce sia distrutta ingiustificatamente e il richiedente sia confrontato con una pretesa di risarcimento dei danni;

­

il richiedente è periodicamente informato sulla quantità, sulla natura e sul mittente della merce distrutta secondo la procedura semplificata.

Essenzialmente la nuova procedura si distingue da quella attuale per gli aspetti seguenti:

24

­

il richiedente è informato della ritenzione della merce unicamente se il dichiarante, detentore o proprietario si è espressamente opposto alla sua distruzione;

­

se il dichiarante, detentore o proprietario non si oppone espressamente alla distruzione della merce, qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei suoi confronti (p. es. per i costi della distruzione) è esplicitamente esclusa;

­

solo in un secondo tempo il richiedente riceve una comunicazione riassuntiva che lo informa periodicamente sulla quantità, sulla natura e sul mittente della merce distrutta secondo la procedura semplificata.

Cfr. nota a piè di pagina al n. 1.1.

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Il presente disegno prevede inoltre la possibilità che l'UDSC incarichi l'IPI, quale autorità competente in materia, delle fasi della procedura amministrativa successive all'intercettazione dei piccoli invii. Si contribuisce così all'obiettivo definito dal nostro Collegio nel quadro del programma di digitalizzazione e trasformazione DaziT, di standardizzare i processi nell'ambito dell'esecuzione dei cosiddetti atti non doganali (tra cui anche le leggi in materia di proprietà intellettuale). Il disegno prevede pertanto che l'UDSC possa incaricare l'IPI dello svolgimento della procedura. Una delega di compiti analoga è ad esempio prevista nell'ambito della legislazione sui medicamenti nell'articolo 66 capoverso 5 LATer. In quel contesto la procedura successiva all'intercettazione dei piccoli invii è svolta dall'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici Swissmedic.

4.2

Compatibilità tra compiti e finanze

All'intervento dell'UDSC nell'ambito della proprietà intellettuale si applica già oggi il principio di causalità: per fruire delle prestazioni dell'autorità doganale i richiedenti devono pagare gli emolumenti previsti. Il presente disegno non modifica questa situazione. Con il trasferimento all'IPI della responsabilità della procedura amministrativa successiva all'intercettazione di un piccolo invio, sarà l'IPI stesso a riscuotere le eventuali tasse in virtù dell'articolo 13 LIPI modificato in tal senso.

4.3

Attuazione

L'attuazione al confine delle misure di protezione della proprietà intellettuale è oggi compito dell'UDSC. L'introduzione di una procedura semplificata per la distruzione dei piccoli invii ridurrà l'onere di esecuzione per le autorità interessate. La possibilità di trasferire la responsabilità della procedura amministrativa successiva all'intercettazione di un piccolo invio all'IPI sgrava l'UDSC di compiti che non rientrano nelle sue attività principali e può quindi comportare un ulteriore miglioramento in termini di efficienza. Si contribuisce inoltre all'obiettivo del programma di digitalizzazione e trasformazione DaziT di standardizzare i processi nell'ambito dell'esecuzione di disposti di natura non doganale. Le modalità della procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii saranno concretizzate nelle ordinanze.

5

Commento ai singoli articoli

5.1

In generale

Al fine di uniformare il diritto della proprietà intellettuale e quello doganale, in tutte le lingue si è proceduto a determinati adeguamenti terminologici. Contestualmente il termine «UDSC» e il pronome personale che lo sostituisce sono utilizzati in modo uniforme in tutte le lingue. Nei testi tedeschi della LDA, della LPM e della LBI il termine «Werktage» è sostituito con «Arbeitstage» (termine già utilizzato nella LDes); si riprende così la terminologia dell'Accordo TRIPS. Nei testi italiani e fran14 / 24

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cesi i termini «campioni» ed «échantillons» sono sostituiti con «campioni o modelli» e «spécimens ou échantillons» a fini di coerenza con i testi tedeschi.

Queste sostituzioni terminologiche sono menzionate nel commento che segue, mentre non lo è la sostituzione nei testi tedeschi ­ tranne che nei titoli e nelle rubriche ­ del termine «Waren» con la sua forma singolare «Ware». Anche nei testi italiani il termine «merci» è sostituito con la sua forma singolare «merce», con alcune eccezioni. I testi francesi non sono interessati da questa modifica.

5.2

Legge sul diritto d'autore

Titolo prima dell'art. 75 Il nuovo titolo sostituisce quello attuale («Intervento dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini») per mettere in primo piano l'azione che determina l'intervento, ossia l'introduzione di merce nel territorio doganale o l'asportazione di merce dal territorio doganale.

Art. 75

Denuncia di merci sospette

Nel capoverso 1 la modifica è di natura prettamente terminologica e «importazione, esportazione o transito» è sostituito con «introduzione nel territorio doganale o asportazione dal territorio doganale».

Nel capoverso 2 il soggetto della frase («UDSC») è sottinteso. Nel testo tedesco il termine «Werktage» è sostituito con il termine «Arbeitstage» (conformemente all'Accordo TRIPS). La modifica è di natura terminologica.

Nel contesto della revisione della legge sulle dogane25 in corso si sono ridefiniti alcuni termini (p. es. «importazione» ed «esportazione») e se ne sono aggiunti altri (p. es.

«traffico transfrontaliero delle merci»). Non appena la legge sui compiti d'esecuzione dell'UDSC sarà entrata in vigore tali termini andranno ripresi nelle presenti leggi tramite disposizioni di coordinamento. Questo vale per tutti gli articoli interessati in tutte le leggi modificate con il presente atto.

Art. 76

Domanda d'intervento

L'articolo 76 subisce una revisione totale e i capoversi sono rinumerati. Il termine «territorio doganale» è definito nell'articolo 3 LD e sostituisce qui il termine «territorio doganale svizzero».

Come finora, per ottenere la ritenzione di merce sospettata di violare diritti della proprietà intellettuale, il titolare dei diritti deve presentare una domanda di intervento.

Anche il presente disegno prevede la possibilità di chiedere la distruzione della merce secondo la procedura ordinaria, definita nella legge vigente. Il contenuto dell'articolo 77c capoverso 1 in vigore è ripreso nel capoverso 2 lettera a del presente articolo.

Se si tratta di un piccolo invio, il nuovo capoverso 2 lettera b prevede inoltre la possi25

Disegno del Consiglio federale: FF 2022 2725; numero del Parlamento 22.058.

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bilità di chiedere la distruzione della merce secondo la procedura semplificata in virtù dell'articolo 77hbis. Ai sensi del presente disegno, per i piccoli invii i titolari di diritti avranno quindi la possibilità di scegliere la procedura che meglio risponde alle loro esigenze: nel settore degli orologi di lusso c'è ad esempio chi adotta la strategia di trattare ogni caso individualmente e chi invece preferisce limitare l'onere amministrativo e le spese.

In virtù del capoverso 3, contestualmente alla domanda di distruzione, il richiedente può chiedere che la merce gli sia consegnata, a prescindere dalla procedura scelta. Se la richiesta è accolta, è lo stesso richiedente a occuparsi in un secondo tempo della distruzione della merce. Si dà così la possibilità al richiedente di utilizzare la merce contraffatta a fini informativi o formativi prima di distruggerla.

Il nuovo capoverso 4 riprende il tenore del capoverso 3 dell'articolo 77c vigente secondo cui i termini per ottenere provvedimenti cautelari rimangono invariati se è chiesta la distruzione secondo la procedura ordinaria.

Il termine «piccoli invii» non è definito a livello di legge per evitare di complicare l'adeguamento a eventuali sviluppi futuri. Nel regolamento (UE) N. 608/201326, l'UE definisce i piccoli invii (nel regolamento «piccole spedizioni») come segue: «una spedizione postale o una spedizione a mezzo di corriere espresso che comporta al massimo tre unità ovvero ha un peso lordo inferiore a 2 chilogrammi». È verosimile che in Svizzera saranno utilizzati parametri diversi. Nel capoverso 5 la definizione del termine è pertanto delegata al nostro Consiglio, il quale nel definire cosa si intende per piccolo invio dovrà tenere conto in particolare del numero di unità contenute in un invio.

Il capoverso 6 subisce modifiche di natura puramente redazionale tese ad armonizzare il testo nelle diverse leggi in materia di proprietà intellettuale. Nel testo tedesco il femminile «Antragstellerin» è introdotto a fini di coerenza intratestuale. Nei testi italiano e francese è introdotta la formulazione «di cui dispone» e «dont il dispose» in linea con il tenore del testo tedesco e degli altri atti.

Il tenore del capoverso 3 in vigore è ripreso invariato nel capoverso 7.

Art. 77

Ritenzione della merce

L'articolo 77 subisce una revisione totale e i capoversi sono rinumerati. Il testo francese subisce una modifica di natura puramente redazionale. Nel capoverso 1 sono soppressi i termini «fondati» e «svizzero» (analogamente all'art. 76). Anche in questo caso la modifica è di natura redazionale.

Se, in seguito a una domanda d'intervento ai sensi dell'articolo 76 capoverso 1, ha motivo di sospettare che l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale della merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini, l'UDSC trattiene la merce ­ come in virtù della legislazione vigente (cpv. 1 lett. a) ­ e lo comunica al richiedente (ossia il titolare di diritti d'autore o di diritti di protezione affini o il titolare di una licenza legittimato ad agire o una società di gestione autorizzata) nonché al dichiarante, detentore o pro26

Cfr. nota a piè di pagina al n. 1.1.

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prietario della merce (cpv. 1 lett. b). È questa una delle differenze decisive tra la procedura di distruzione ordinaria e quella semplificata: se in virtù dell'articolo 76 capoverso 2 lettera b è chiesta la procedura semplificata, questa è retta esclusivamente dall'articolo 77hbis (cpv. 2). In questo caso il richiedente non è informato subito ma solo in un secondo tempo (cfr. art. 77hbis cpv. 6).

Oltre ad alcune modifiche di natura redazionale, il capoverso 3 (cpv. 2 vigente) subisce una modifica finalizzata all'armonizzazione con il nuovo articolo 77hbis capoverso 2: il termine per la ritenzione della merce è calcolato a partire dalla ricezione della comunicazione da parte del titolare dei diritti e non a partire dal momento della comunicazione. Nel testo tedesco, nei capoversi 3 e 4 (cpv. 2 e 3 vigenti) il termine «Werktagen» è sostituito con il termine «Arbeitstagen» (come nell'art. 75 cpv. 2).

Secondo il nuovo capoverso 5 l'UDSC può incaricare l'IPI della procedura amministrativa per i piccoli invii: in questo caso la responsabilità della comunicazione secondo il capoverso 1 lettera b e delle ulteriori fasi della procedura è attribuita all'IPI.

Art. 77a

Campioni o modelli

Nei testi italiano e francese i termini «campioni» ed «échantillons» sono sostituiti con «campioni o modelli» e «spécimens ou échantillons» a fini di coerenza con il testo tedesco.

Art. 77b

Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari

Nei testi italiano e francese i capoversi 1 e 3 subiscono una modifica terminologica analogamente all'articolo 77a. Nel capoverso 1 nel testo francese è inoltre introdotta una virgola mancante.

Art. 77c

Comunicazione concernente la domanda di distruzione della merce

I capoversi 1 e 3 di questa disposizione sono abrogati e il loro contenuto è ripreso nei capoversi 2 e 3 dell'articolo 76. La rubrica è modificata di conseguenza.

Nel testo italiano il capoverso 2 subisce una modifica di natura redazionale.

Art. 77e

Mezzi probatori

Nei testi italiano e francese la disposizione subisce una modifica terminologica analogamente all'articolo 77a.

Art. 77f

Risarcimento

Il capoverso 2 del testo francese subisce una modifica di natura puramente redazionale.

Art. 77g

Spese

Nei testi italiano e francese la disposizione subisce una modifica terminologica analogamente all'articolo 77a.

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Art. 77h

Dichiarazione di responsabilità e risarcimento

Nei testi italiano e francese il capoverso 2 subisce una modifica terminologica analogamente all'articolo 77a.

Art. 77hbis

Procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii

La presente disposizione disciplina la procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii. Si ricorre alla procedura semplificata se sono soddisfatte le condizioni seguenti: ­

il richiedente ha presentato una domanda di intervento secondo l'articolo 76 capoverso 1 e una domanda di distruzione di piccoli invii (art. 76 cpv. 2 lett. b);

­

l'UDSC ha motivo di sospettare che l'introduzione nel territorio doganale o l'asportazione dal territorio doganale della merce violi la legislazione in vigore in Svizzera in materia di diritto d'autore o diritti di protezione affini;

­

l'UDSC constata che si tratta di un piccolo invio.

Se queste condizioni sono soddisfatte gli articoli 77­77h non si applicano in un primo tempo e la procedura è retta dall'articolo 77hbis (cfr. art. 77 cpv. 2). La merce è trattenuta in virtù del capoverso 1 e il dichiarante, detentore o proprietario ne è informato.

Il capoverso 2 prevede che l'UDSC possa incaricare l'IPI delle ulteriori fasi della procedura. In questo caso l'IPI si occupa del seguito della procedura amministrativa secondo i capoversi 3­6 e adotta le misure necessarie.

Il capoverso 3 prevede che, contestualmente alla comunicazione sulla ritenzione della merce, l'autorità competente informi il dichiarante, detentore o proprietario che la merce sarà distrutta qualora non si opponga espressamente alla distruzione entro 10 giorni feriali dalla ricezione della comunicazione.

Nel capoverso 4 è regolata la procedura qualora il dichiarante, detentore o proprietario si opponga espressamente alla distruzione entro il termine stabilito. In questo caso viene anzitutto informato il richiedente. L'ulteriore procedura corrisponde al diritto vigente. La comunicazione al richiedente fa scattare il termine di 10 giorni feriali (20 in casi motivati) durante il quale il richiedente può ottenere provvedimenti cautelari (art. 77 cpv. 3 e 4). Questi ha inoltre la possibilità di chiedere che gli siano consegnati campioni o modelli oppure di ispezionare la merce ritenuta (art. 77a). Il dichiarante, detentore o proprietario della merce è informato della consegna di campioni o modelli e della possibilità di ispezionarli (art. 77b cpv. 1). Se lo desidera può così essere presente durante l'ispezione al fine di tutelare i propri segreti di fabbricazione o d'affari (art. 77b cpv. 2) oppure ottenere, con una richiesta motivata, che la consegna di campioni o modelli sia rifiutata. Se vi è da temere un danno dovuto alla ritenzione della merce, l'autorità competente può subordinare la ritenzione della merce a una dichiarazione di responsabilità da parte del richiedente (art. 77h cpv. 1). Secondo il capoverso 2, se non ottiene provvedimenti cautelari o se i provvedimenti presi si rivelano infondati, il richiedente deve risarcire il danno causato dalla ritenzione della merce e dal prelievo dei campioni o modelli.

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Nel capoverso 5 è disciplinato il seguito della procedura qualora il dichiarante, detentore o proprietario acconsenta alla distruzione o non si esprima in merito entro il termine di cui al capoverso 3. In questo caso l'autorità competente distrugge la merce a spese del richiedente o, se ha accolto la richiesta di cui nell'articolo 76 capoverso 3, gliela consegna. La distruzione avviene al più presto tre mesi dopo la comunicazione al dichiarante, detentore o proprietario. Si vuole in questo modo evitare che una reazione ritardata alla comunicazione determini la distruzione ingiustificata di merce e i conseguenti danni. Per evitare che i titolari di diritti addossino i costi della distruzione ed eventuali altri costi legati alla procedura semplificata di distruzione agli acquirenti, è esclusa qualsiasi pretesa di risarcimento dei danni da parte del richiedente nei confronti del dichiarante, detentore o proprietario.

Il capoverso 6 prevede che l'autorità competente informi il richiedente trimestralmente sulla quantità e sulla natura nonché sui mittenti in Svizzera e all'estero della merce distrutta secondo la procedura semplificata. L'invio di una comunicazione riassuntiva e regolare consente di informare il titolare sulla merce trattenuta e distrutta che viola i suoi diritti e di sgravare l'autorità del compito di informare su ogni caso singolarmente.

L'introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii non limita in alcun modo i diritti del dichiarante, detentore o proprietario. La semplificazione implica unicamente che il richiedente è informato di una ritenzione solo se il dichiarante, detentore o proprietario si oppone espressamente alla distruzione. Poiché questo succede in meno del 5 per cento dei casi, la riduzione dell'onere per l'autorità competente e il richiedente è notevole.

5.3 Art. 12

Legge sulle topografie Intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale

Come negli altri atti normativi in materia di diritto di proprietà intellettuale la rubrica («Intervento dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini») è modificata. Il rinvio alle disposizioni della legge sul diritto d'autore applicabili è ampliato per includere la disposizione sulla procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii. Nel testo francese la formulazione passiva è sostituita con una formulazione attiva, analogamente alla legge sulla protezione degli stemmi.

5.4

Legge sulla protezione dei marchi

Titolo prima dell'art. 70 nonché art. 70­72i Il nuovo tenore del titolo del capitolo e degli articoli 70­72i sull'intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale corrisponde alla nuova regolamentazione prevista negli articoli 75­77hbis LDA. Si rimanda pertanto al commento di tali disposizioni (cfr. n. 5.2). Nel testo ita-

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liano, dove non è ancora stato fatto, «Amministrazione delle dogane» è sostituito con «UDSC» (art. 71­72c, 72e e 72h).

Art. 70

Denuncia di merci sospette

Con la sostituzione di «un'associazione professionale o economica legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56» con «una parte legittimata ad agire in virtù dell'articolo 56» si corregge un'imprecisione di natura redazionale, uniformando il testo con il capoverso 1 e l'articolo 71 capoverso 1. Nel testo francese il capoverso 2 subisce una modifica di natura redazionale con la sostituzione di «conformément» con «au sens de» a fini di coerenza con gli altri atti.

Art. 72a

Campioni o modelli

A fini di coerenza con gli altri atti normativi in materia di proprietà intellettuale il capoverso 2 del testo francese subisce una modifica di natura redazionale.

5.5

Legge sul design

Titolo prima dell'art. 46 nonché art. 46­49a Il nuovo tenore del titolo della sezione e degli articoli 46­49a sull'intervento in caso di introduzione di oggetti nel territorio doganale o di asportazione di oggetti dal territorio doganale corrisponde alla nuova regolamentazione prevista negli articoli 75­77hbis LDA. Si rimanda pertanto al commento di tali disposizioni (cfr. n. 5.2).

Art. 46

Denuncia di oggetti sospetti

Nel testo francese il capoverso 2 subisce una modifica di natura redazionale con la sostituzione di «en vertu de» con «au sens de» a fini di coerenza con gli altri atti.

Art. 48b cpv. 1, Tutela dei segreti di fabbricazione e d'affari Nel capoverso 1 nel testo francese è introdotta una virgola mancante.

Art. 48e

Mezzi probatori

Nel testo francese «produits» è sostituito con «objets» a fini di coerenza intratestuale.

Art. 48f cpv. 2, Risarcimento Nel testo italiano «della merce» è sostituto con «degli oggetti» a fini di coerenza intratestuale.

Art. 48g cpv. 2, Spese Nel testo francese «juge» è sostituito con «tribunal» a fini di coerenza intratestuale.

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5.6

Legge sui brevetti

Art. 40e cpv. 1 Nel primo periodo del capoverso 1 del testo tedesco «Werktage» è sostituito con «Arbeitstage» (come nella LDA e nella LPM).

Titolo prima dell'art. 86a nonché art. 86a­86l Il nuovo tenore del titolo del capo e degli articoli 86a­86l sull'intervento in caso di introduzione di merce nel territorio doganale o di asportazione di merce dal territorio doganale corrisponde alla nuova regolamentazione prevista negli articoli 75­77hbis LDA. Si rimanda pertanto al commento di tali disposizioni (cfr. n. 5.2).

5.7

Legge sulla protezione degli stemmi

Art. 32 Come negli altri atti normativi in materia di diritto di proprietà intellettuale la rubrica («Intervento dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini») è modificata. Il rinvio alle disposizioni della legge sulla protezione dei marchi applicabili è ampliato per includere la disposizione sulla procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii. Nel capoverso 2 del testo francese è corretto un errore grammaticale.

5.8 Art. 13

Legge sullo statuto e sui compiti dell'IPI Tasse per attività in virtù della sovranità

La base legale che autorizza l'IPI alla riscossione di tasse è completata con una disposizione che gli conferisce il diritto di riscuotere le tasse per l'esecuzione di altre misure previste dalla legislazione in materia di proprietà intellettuale derivanti dal trasferimento di competenze dall'UDSC all'IPI proposto nel presente disegno.

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

Per la Confederazione l'introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii comporta una riduzione dell'onere amministrativo in particolare per le autorità incaricate dell'attuazione dell'intervento nell'ambito del diritto della proprietà intellettuale, ossia l'UDSC e l'IPI. Questo ultimo sarà incaricato della procedura successiva all'intercettazione dei piccoli invii. Attualmente, oltre il 90 per cento delle ritenzioni riguarda piccoli invii con meno di tre oggetti. Un miglioramento concreto in termini di efficienza dipenderà dall'entità del ricorso alla procedura semplificata da parte dei richiedenti. La nuova procedura comporterà in ogni caso una riduzione dell'onere dell'UDSC, che potrà investire maggiori risorse nell'attività di 21 / 24

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controllo. Il presente disegno non avrà dunque ripercussioni sull'effettivo del personale.

6.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Non ci saranno ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

6.3

Ripercussioni sull'economia

Quanto alle ripercussioni sull'economia, la semplificazione della procedura di distruzione proposta comporterà anzitutto benefici in termini di efficienza per l'UDSC, che avrà a disposizione più risorse per svolgere l'attività di controllo, grazie alla possibilità di trasferire alcune competenze all'IPI. La prevista riduzione dell'onere amministrativo dell'UDSC consentirà alle autorità doganali di controllare un numero maggiore di invii e di trattenere la merce sospettata di violare diritti della proprietà intellettuale. I diritti dei titolari saranno così meglio tutelati. Dal momento che, nella maggioranza dei casi, il dichiarante, detentore o proprietario della merce non si oppone espressamente alla sua distruzione, i titolari di diritti non saranno inoltre chiamati ad adottare misure specifiche, con una conseguente riduzione dell'onere. Potranno tuttavia continuare a scegliere la procedura in vigore.

6.4

Ripercussioni sulla società

Non sono previste ripercussioni sulla società.

6.5

Ripercussioni sull'ambiente

Non ci saranno ripercussioni sull'ambiente.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Il presente disegno si fonda sull'articolo 122 della Costituzione federale (Cost.)27.

27

RS 101

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7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il disegno è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. In qualità di membro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), la Svizzera è tenuta a prevedere misure di intervento doganale almeno nell'ambito del diritto dei marchi e del diritto d'autore (art. 51­60 segg. dell'Accordo TRIPS). L'obbligo dei membri dell'OMPI di prevedere misure di intervento doganale in virtù dell'Accordo TRIPS non si estende tuttavia ai piccoli quantitativi di merci a carattere non commerciale contenute nel bagaglio personale dei viaggiatori o inviate in piccole spedizioni (art. 60 dell'Accordo TRIPS). Tutte le modifiche e le aggiunte proposte sono inoltre compatibili con gli accordi bilaterali con l'UE.

7.3

Forma dell'atto

L'introduzione di una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii tocca diversi diritti di proprietà intellettuale. Le disposizioni sull'intervento dell'autorità doganale sono pressoché identiche nei singoli atti, che sono leggi federali in senso formale. La legge federale che introduce una procedura semplificata per la distruzione di piccoli invii nel diritto della proprietà intellettuale modifica queste disposizioni. Il disegno è un atto mantello.

7.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

7.5

Delega di competenze legislative

Il presente disegno di legge prevede di trasferire al Consiglio federale la competenza di definire cosa si intende per «piccoli invii». Nel disegno i parametri indicati per definire il termine sono esemplificativi e non esaustivi. Una simile delega di competenze legislative è giustificata dal particolare dinamismo del commercio online: permette di adeguare più facilmente i parametri per definire la nozione di «piccolo invio» alla luce di eventuali sviluppi. Va ribadito che i diritti del dichiarante, detentore o proprietario rimangono invariati a prescindere dal fatto che un invio sia definito piccolo oppure no.

7.6

Protezione dei dati

L'elaborazione dei dati personali è retta dalla legge sulle dogane (art. 110­113 LD).

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Elenco delle abbreviazioni Accordo TRIPS

Accordo del 15 aprile 1994 sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio; RS 0.632.20, Allegato 1C

DaziT

Programma di digitalizzazione e trasformazione dell'UDSC

EUIPO

Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (European Union Intellectual Property Office)

FH

Federazione dell'industria orologiera svizzera (Fédération de l'industrie horlogère suisse)

IPI

Istituto federale della proprietà intellettuale

LATer

Legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici; RS 812.21

LBI

Legge del 25 giugno 1954 sui brevetti; RS 232.14

LD

Legge del 18 marzo 2005 sulle dogane; RS 631.0

LDA

Legge del 9 ottobre 1992 sul diritto d'autore; RS 231.1

LDes

Legge del 5 ottobre 2001 sul design; RS 232.12

LIPI

Legge federale del 24 marzo 1995 sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale, RS 172.010.31

LPM

Legge del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi; RS 232.11

LPSt

Legge del 21 giugno 2013 sulla protezione degli stemmi; RS 232.21

LTo

Legge del 9 ottobre 1992 sulle topografie; RS 231.2

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico

OMC

Organizzazione mondiale del commercio

Swissmedic Istituto svizzero per gli agenti terapeutici UDSC

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Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini