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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nel ramo svizzero della tecnica della costruzione Modifica del 11 maggio 2023 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) nel ramo svizzero della tecnica della costruzione, allegato ai decreti del Consiglio federale del 16 dicembre 2013, del 20 febbraio 2014, del 30 gennaio 2015, del 28 marzo 2017, del 7 giugno 2018, del 20 dicembre 2018, del 19 marzo 2019, del 24 marzo 2020 e del 16 agosto 20221, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 8 1. Durata del lavoro (art. 25) In virtù dell'articolo 25.2 CCL, per il 2023 la durata annuale lorda del lavoro (tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi, ma senza sabati e domeniche) ammonta a 2080 ore.

2. Adeguamenti salariali (art. 41) Tutte le imprese sottomesse ... concedono a tutti i dipendenti assoggettati ..., con giorno di riferimento 1 gennaio 2023, un aumento salariale generale di 100 franchi al mese dall'entrata in vigore del conferimento d'obbligatorietà generale. Inoltre, l'1 % del salario totale AVS dei dipendenti assoggettati ... per il 2022 (data di riferimento 31 dicembre 2022) sarà utilizzato per gli adeguamenti salariali individuali dall'entrata in vigore del conferimento d'obbligatorietà generale. Fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui sopra, gli adeguamenti delle scale salariali minime sono considerati come un aumento salariale.

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FF 2014 679, 2127; 2015 1499; 2017 2817; 2018 2951, 985; 2019 2503; 2020 2304; 2022 2113 Per il Cantone di Neuchâtel, i salari minimi previsti qui di seguito sono applicabili, purché siano superiori al salario minimo previsto dalla Loi cantonale neuchâteloise sur l'emploi et l'assurance-chômage (LEmpl).

2023-1408

FF 2023 1201

FF 2023 1201

Questo non si applica ai dipendenti assunti dal 1 octobre 2022. Gli aumenti salariali concessi dal 1 octobre 2022 saranno conteggiati ai fini del calcolo.

La restante parte dell'allegato rimane invariata.

II Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2023 e ha effetto fino al 30 giugno 2024.

11 maggio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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