FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Legge federale Disegno sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada (LPTS) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20231, decreta: I La legge federale del 20 marzo 20092 sull'accesso alle professioni di trasportatore su strada è modificata come segue: Titolo Legge federale concernente i trasportatori su strada (LPTS) Titolo prima dell'art. 1

Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1, rubrica e cpv. 1bis Oggetto e diritto applicabile 1bis

Disciplina inoltre il conferimento di incarichi ai trasportatori di merci su strada.

Titolo prima dell'art. 2 Abrogato

1 2

FF 2023 1290 RS 744.10

2023-1469

FF 2023 1291

Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF

Art. 2

FF 2023 1291

Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per: a.

autoveicolo: qualsiasi veicolo ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 19 dicembre 19583 sulla circolazione stradale;

b.

trasporto professionale: qualsiasi trasporto di viaggiatori o di merci per il quale un'impresa di trasporto su strada ottiene in compenso una prestazione economica;

c.

gestore dei trasporti: la persona fisica che dirige effettivamente e continuativamente le attività di trasporto di un'impresa di trasporto su strada.

Titolo prima dell'art. 3

Sezione 2: Accesso alle professioni di trasportatore su strada Art. 3 cpv. 1, 1bis, 1ter e 2, secondo periodo 1

L'esercizio della professione di trasportatore su strada sottostà ad autorizzazione.

Un'autorizzazione è necessaria per i trasportatori su strada che effettuano il trasporto professionale di: 1bis

1ter

2

a.

viaggiatori, mediante servizi offerti al pubblico o a talune categorie di utenti, con autoveicoli atti e destinati, per costruzione e attrezzatura, al trasporto di più di otto persone, non compreso l'autista;

b.

merci, con autofurgoni, autocarri, autoarticolati o combinazioni di veicoli il cui peso totale supera 2,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione.

Un'autorizzazione non è necessaria per le imprese che: a.

effettuano con autoveicoli il trasporto esclusivo di propri impiegati;

b.

effettuano il trasporto professionale di merci esclusivamente con autofurgoni e combinazioni di veicoli il cui peso totale supera 2,5 tonnellate, ma ammonta al massimo a 3,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione, e che impiegano questi veicoli esclusivamente per il trasporto di merci in Svizzera;

c.

impiegano esclusivamente veicoli la cui velocità massima autorizzata è di 40 km/h.

... Ha durata quinquennale; è personale e non trasferibile.

Art. 3a

Trasporto internazionale di viaggiatori e di merci

Il Consiglio federale può, al di fuori del campo d'applicazione dell'Accordo sui trasporti terrestri4 e ad eccezione del cabotaggio all'interno della Svizzera: 1

a.

3 4

2/6

concludere accordi con Stati terzi sul trasporto professionale internazionale di viaggiatori e di merci; RS 741.01 RS 0.740.72

Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF

b.

FF 2023 1291

decidere, in virtù del Protocollo del 17 ottobre 19535 concernente la Conferenza europea dei Ministri dei trasporti, la partecipazione della Svizzera al sistema multilaterale del trasporto internazionale di merci su strada.

In tali accordi e nella decisione il Consiglio federale può stabilire le condizioni definite nella presente legge alle quali le imprese di trasporto su strada estere possono derogare.

2

Può approvare una revisione degli allegati 1, 3 e 4 dell'Accordo sui trasporti terrestri volta a tener conto dell'evoluzione della legislazione dell'Unione europea (UE) in materia di accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori su strada e di trasportatore di merci su strada e ad attuare in forma equivalente i regimi correlati.

3

Art. 4 cpv. 1 lett. d e 6 Per ottenere l'autorizzazione a esercitare la professione di trasportatore su strada, il richiedente deve adempiere le condizioni seguenti: 1

d.

avere una sede effettiva e stabile in Svizzera.

La condizione dell'affidabilità deve essere adempita anche dai responsabili della direzione.

6

Art. 5 cpv. 2 Inoltre, non devono sussistere altri motivi per cui la sua affidabilità possa essere messa seriamente in dubbio.

2

Art. 6 cpv. 1, secondo periodo ... Per il calcolo di questo importo sono determinanti il numero di veicoli e il rispettivo peso totale secondo la licenza di circolazione.

1

Art. 8 cpv. 2 Concerne soltanto il testo tedesco Art. 8a

Conferimento di incarichi a trasportatori di merci su strada

Un'impresa non può conferire a un trasportatore su strada un incarico di trasporto professionale di merci la cui esecuzione violi: a.

5

le disposizioni sul requisito di un'autorizzazione di accesso alla professione o di un attestato di conducente secondo la presente legge, l'Accordo sui trasporti

RS 0.740.1

3/6

Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF

FF 2023 1291

terrestri6, le prescrizioni emanate sulla base di quest'ultimo o il capitolo II del regolamento (CE) n. 1072/20097; o b.

Art. 9

le prescrizioni sul cabotaggio dell'Accordo sui trasporti terrestri o del capitolo III del regolamento (UE) n. 1072/2009.

Registro delle imprese di trasporto su strada

L'UFT tiene un registro delle imprese di trasporto su strada per la valutazione dell'affidabilità e per la verifica del rispetto delle prescrizioni determinanti per l'accesso alla professione. Il registro si articola in una parte pubblicamente accessibile e una non pubblicamente accessibile.

1

2

La parte pubblicamente accessibile del registro indica: a.

nome e sede dell'impresa;

b.

tipo di autorizzazione;

c.

nome del gestore dei trasporti;

d.

numero di veicoli.

La parte non pubblicamente accessibile del registro contiene le informazioni seguenti: 3

a.

dati necessari all'identificazione delle persone che devono adempiere la condizione dell'affidabilità;

b.

dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali per reati secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera a o b;

c.

motivi per cui l'affidabilità possa essere messa seriamente in dubbio;

d.

constatazioni fatte nel quadro di un esame secondo l'articolo 8 capoverso 1 secondo cui la persona non adempie più la condizione dell'affidabilità;

e.

ritiro o revoca dell'autorizzazione;

f.

numero di persone occupate nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente;

g.

numero di immatricolazione dei veicoli a disposizione dell'impresa.

4

L'UFT distrugge i dati dopo dieci anni.

5

Il Consiglio federale disciplina in particolare: a.

l'esercizio del diritto d'accesso e di rettifica della persona interessata;

b.

le esigenze in materia di sicurezza dei dati;

c.

i dettagli per la cancellazione e la distruzione dei dati.

6 7

4/6

RS 0.740.72 Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l'accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada, GU L 300 del 14.11.2009, pag. 72; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1055, GU L 249 del 31.7.2020, pag. 17.

Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF

Art. 9a

FF 2023 1291

Assistenza amministrativa reciproca e scambio di informazioni

Nel quadro dell'assistenza amministrativa reciproca l'UFT informa, su richiesta, le autorità competenti degli Stati membri dell'UE e di Stati terzi in merito all'adempimento della condizione riguardante la sede effettiva e stabile in Svizzera da parte di un'impresa di trasporto su strada.

1

Lo scambio di informazioni con gli Stati membri dell'UE sui dati di cui all'articolo 9 capoversi 2 e 3 lettere a e d­g avviene mediante il sistema di informazione previsto nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/4808.

2

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti il collegamento a sistemi di informazione per la cooperazione amministrativa transfrontaliera.

Disciplina i dettagli e le competenze per il coordinamento nazionale e i diritti di accesso.

3

Su richiesta di Stati terzi, l'UFT comunica i dati di cui all'articolo 9 capoversi 2 e 3 lettere a e d­g in conformità degli accordi applicabili nel singolo caso. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.

4

Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali concernenti la comunicazione dei dati di cui al capoverso 4. Disciplina le modalità dell'accesso mediante procedura di richiamo.

5

Art. 11 cpv. 3bis È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, viola il divieto di cui all'articolo 8a.

3bis

Art. 12a

Disposizioni transitorie concernenti la modifica del ...

Le autorizzazioni esistenti all'entrata in vigore della modifica del ... rimangono valide secondo il diritto anteriore, sempre che non siano ritirate o revocate secondo il nuovo diritto.

1

I trasportatori su strada di cui all'articolo 3 capoverso 1bis lettera b in possesso di un'autorizzazione rilasciata secondo il diritto anteriore ottengono, per i veicoli il cui peso totale supera 2,5 tonnellate ma ammonta al massimo a 3,5 tonnellate secondo la licenza di circolazione, una nuova autorizzazione per la restante durata di validità dell'autorizzazione esistente.

2

Fino all'entrata in vigore degli accordi necessari per lo scambio di informazioni di cui all'articolo 9a capoverso 2 l'UFT comunica i dati alle autorità competenti degli Stati membri dell'UE su richiesta. Può rendere tali dati accessibili mediante procedura di richiamo.

3

8

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/480 della Commissione, del 1° aprile 2016, che stabilisce norme comuni sull'interconnessione dei registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e che abroga il regolamento (UE) n. 1213/2010, GU L 87 del 2.4.2016, pag. 4; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1440, GU L 206 del 9.8.2017, pag. 3.

5/6

Accesso alle professioni di trasportatore su strada. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

6/6

FF 2023 1291