FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decisione concernente la chiusura di un conto nel Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni (art. 36 lett. a, legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).

del 31 maggio 2023

L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) constata che ­

Environmental Markets Services Ltd è titolare del conto CH-100-2238-0 del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni;

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sul conto menzionato non sono contabilizzati diritti di emissione, certificati di riduzione delle emissioni o attestati;

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il conto non è stato utilizzato per almeno un anno (Art. 64 cpv. 2 lett. a ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2; RS 641.711));

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il titolare del conto o i suoi utenti registrati hanno violato per almeno un anno le disposizioni del registro dello scambio di quote di emissioni (Art. 64 cpv. 2 lett. b ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2 (Ordinanza sul CO2; RS 641.711));

e decide: 1.

2023-1436

in base all'articolo 64 capoverso 2 lettere a e b dell'ordinanza sul CO2, il conto CH-100-2238-0 del Registro svizzero dello scambio di quote di emissioni viene chiuso il 30 giugno 2023.

FF 2023 1262

FF 2023 1262

Rimedi giuridici Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica della decisione stessa. Tale termine decorre dal giorno successivo alla notifica.

L'atto di ricorso deve essere depositato in due esemplari. Esso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.

31 maggio 2023

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM): Divisione Clima Reto Burkard Capodivisione

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