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Traduzione

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti che modifica la Convenzione del 6 ottobre 2011 tra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito Concluso il 5 novembre 2022 Approvato dall'Assemblea federale il/l'...1 Entrato in vigore il/l'...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione del 6 ottobre 20112 tra la Confederazione Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito firmata a Dubaï (di seguito «Convezione»), hanno convenuto quanto segue:

Art. I Il preambolo della Convenzione è sostituito dal preambolo seguente: «Il Consiglio federale svizzero e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, desiderosi di concludere una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito; desiderosi di sviluppare ulteriormente le loro relazioni economiche e di migliorare la cooperazione in materia fiscale; nell'intento di eliminare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, senza creare opportunità di non imposizione o di ridotta imposizione attraverso l'evasione o l'elusione fiscale (incluse le strategie di abuso dei trattati fiscali [«treaty-shopping»]

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RS 0.672.932.51

2023-1464

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Doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Conv. con gli Emirati Arabi Uniti

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finalizzate a ottenere i benefici previsti dalla presente Convenzione a beneficio indiretto di residenti in Stati o Giurisdizioni terzi), hanno convenuto quanto segue:»

Art. II 1. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3 (Definizioni generali) del testo italiano della Convezione vengono uniti e diventano il paragrafo 1.

2. Il paragrafo 3 dell'articolo 3 (Definizioni generali) del testo italiano della Convenzione diventa il paragrafo 2.

3. Il numero (i) della lettera f) del paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è sostituito dalla disposizione seguente: «(i) per quanto concerne la Svizzera, il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato,» Art. III 1. L'attuale paragrafo 7 dell'articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione diventa il paragrafo 8.

2. Il seguente paragrafo 7 è aggiunto all'articolo 7 (Utili delle imprese) della Convenzione: «7. Uno Stato contraente non può eseguire una rettifica degli utili attribuibili a una stabile organizzazione di un'impresa di uno Stato contraente decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati attribuibili alla stabile organizzazione. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.» Art. IV 1. Il paragrafo 2 dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente: «2. Quando uno Stato contraente include negli utili di un'impresa di questo Stato, e tassa di conseguenza, utili sui quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata tassata in questo altro Stato e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati conseguiti dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state fissate tra imprese indipendenti, l'altro Stato procede a una rettifica appropriata dell'ammontare d'imposta prelevato su questi utili. Per determinare la rettifica occorre tener conto delle altre disposizioni della presente Convenzione; se necessario, le autorità competenti degli Stati contraenti si consultano.» 2. Il paragrafo 3 dell'articolo 9 (Imprese associate) della Convenzione è abrogato e sostituito dal paragrafo seguente:

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«3. Uno Stato contraente non può includere negli utili di un'impresa, e tassare di conseguenza, utili che sarebbero stati conseguiti da detta impresa ma che non lo sono stati a motivo delle condizioni indicate nel paragrafo 1 decorsi cinque anni dalla fine dell'anno fiscale in cui gli utili sarebbero stati conseguiti dall'impresa. Le disposizioni del presente paragrafo non sono applicabili in caso di frode, negligenza grave od omissione volontaria.» Art. V La seguente lettera e) è aggiunta al paragrafo 1 dell'articolo 22 (Eliminazione della doppia imposizione) della Convenzione: «e) Le disposizioni della lettera e) non sono applicabili ai redditi di un residente di Svizzera se gli Emirati Arabi Uniti applicano le disposizioni della presente Convenzione per esentare questi redditi dall'imposta oppure applica a questi redditi le disposizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 10.» Art. VI Il primo periodo del paragrafo 1 dell'articolo 24 (Procedura amichevole) della Convenzione è abrogato e sostituito dal periodo seguente: «Quando ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, questa persona può, indipendentemente dai mezzi giuridici previsti dalla legislazione nazionale di tali Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente di uno dei due Stati contraenti.» Art. VII Alla Convenzione è aggiunto il seguente nuovo articolo 26A (Diritto ai benefici): «Art. 26A

Diritto ai benefici

Nonostante le altre disposizioni della presente Convenzione, un beneficio ai sensi della presente Convenzione non è concesso in relazione a un elemento di reddito, se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi accordo, strumento o transazione che ha portato direttamente o indirettamente a tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni della presente Convenzione.» Art. VIII 1. I due Stati contraenti si notificheranno per via diplomatica l'adempimento dei presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo.

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2. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di queste notifiche e le sue disposizioni si applicano: a)

con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o accreditati il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data;

b)

con riferimento alle altre imposte, agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo, o dopo tale data.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, le modifiche previste al paragrafo 1 dell'articolo IV e all'articolo VI del presente Protocollo saranno applicabili dalla data dell'entrata in vigore del presente Protocollo senza tenere conto del periodo fiscale considerato.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto ad Abu Dhabi, il 5 novembre 2022, in due esemplari in lingua francese, araba e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. In caso di divergenza d'interpretazione fra i testi francese, arabo e inglese, farà stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo degli Emirati Arabi Uniti:

Ignazio Cassis

Adulla Bin Zayed al Nahyan

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