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Decreto federale concernente gli immobili civili della Confederazione per il 2023
Disegno
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20232, decreta:
Art. 1
Stanziamento di crediti d'impegno
Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: Crediti d'impegno
Mio. fr.
a. Liebefeld, ampliamento del livello di collegamento
21,1
b. Yaoundé, costruzione della cancelleria e della residenza
27,5
c. Zurigo, risanamento e ampliamento dell'area adibita a serra a Reckenholz d. Altri progetti immobiliari 2023 Art. 2
29,5 140,0
Trasferimenti tra crediti d'impegno
L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 1.
1
Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.
2
1 2
RS 101 FF 2023 1355
2023-1472
FF 2023 1356
Immobili civili della Confederazione per il 2023. DF
Art. 3 1
FF 2023 1356
Indici alla base dei crediti d'impegno e previsioni di rincaro
I seguenti crediti d'impegno si basano sugli indici sottoelencati: a.
credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera a: stato dell'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, costruzione di edificio amministrativo, ottobre 2022 (115,6 punti; base ottobre 2020 = 100,0 punti);
b.
credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera b: stato dell'indice Turner & Townsend; Global Construction Market ICMS 2022;
c.
credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera c: stato dell'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Zurigo, edilizia, ottobre 2022 (112,4 punti; base ottobre 2015 = 100,0 punti).
Per il credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera b è calcolata un'evoluzione del rincaro del 7 per cento in tre anni. Per i crediti d'impegno di cui all'articolo 1 lettere a e c l'evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti.
2
I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all'interno dei singoli crediti d'impegno nel quadro dei limiti dell'imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra i crediti d'impegno conformemente all'articolo 2.
Art. 4
Disposizione finale
Il presente decreto non sottostà a referendum.
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