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Decreto federale concernente gli immobili civili della Confederazione per il 2023

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 maggio 20232, decreta:

Art. 1

Stanziamento di crediti d'impegno

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno: Crediti d'impegno

Mio. fr.

a. Liebefeld, ampliamento del livello di collegamento

21,1

b. Yaoundé, costruzione della cancelleria e della residenza

27,5

c. Zurigo, risanamento e ampliamento dell'area adibita a serra a Reckenholz d. Altri progetti immobiliari 2023 Art. 2

29,5 140,0

Trasferimenti tra crediti d'impegno

L'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica è autorizzato a effettuare trasferimenti tra i crediti d'impegno di cui all'articolo 1.

1

Mediante trasferimenti di credito, i singoli crediti d'impegno possono essere aumentati del 10 per cento al massimo.

2

1 2

RS 101 FF 2023 1355

2023-1472

FF 2023 1356

Immobili civili della Confederazione per il 2023. DF

Art. 3 1

FF 2023 1356

Indici alla base dei crediti d'impegno e previsioni di rincaro

I seguenti crediti d'impegno si basano sugli indici sottoelencati: a.

credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera a: stato dell'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Espace Mittelland, costruzione di edificio amministrativo, ottobre 2022 (115,6 punti; base ottobre 2020 = 100,0 punti);

b.

credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera b: stato dell'indice Turner & Townsend; Global Construction Market ICMS 2022;

c.

credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera c: stato dell'indice svizzero dei prezzi delle costruzioni, Zurigo, edilizia, ottobre 2022 (112,4 punti; base ottobre 2015 = 100,0 punti).

Per il credito d'impegno di cui all'articolo 1 lettera b è calcolata un'evoluzione del rincaro del 7 per cento in tre anni. Per i crediti d'impegno di cui all'articolo 1 lettere a e c l'evoluzione del rincaro non è presa in considerazione nei costi di progetto esposti.

2

I costi supplementari dovuti al rincaro sono di norma compensati con la gestione dei costi all'interno dei singoli crediti d'impegno nel quadro dei limiti dell'imprecisione dei costi preventivata e degli eventuali trasferimenti di credito tra i crediti d'impegno conformemente all'articolo 2.

Art. 4

Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

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