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23.044 Messaggio concernente l'impegno di garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un mutuo concesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la resilienza e la sostenibilità del 17 maggio 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale concernente l'impegno di garanzia nei confronti della Banca nazionale svizzera per un mutuo concesso al Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale per la resilienza e la sostenibilità.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

17 maggio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2023-1473

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Compendio Con il presente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito d'impegno di 750 milioni di franchi per la garanzia di un mutuo della Banca nazionale svizzera al Fondo monetario internazionale, che sarà concesso sotto forma di deposito presso il Fondo fiduciario per la resilienza e la sostenibilità.

Situazione iniziale Nell' aprile del 2022 il Consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale (FMI) ha approvato la creazione di un Fondo fiduciario per la resilienza e la sostenibilità (RST). Questo finanziamento speciale consente al FMI di concedere crediti a sostegno di riforme macroeconomiche e misure strutturali a lungo termine, in particolare per la gestione delle conseguenze del cambiamento climatico e la prevenzione e la lotta contro le pandemie. In linea generale, attualmente questi temi sono anche al centro dell'attenzione della cooperazione internazionale.

Il RST si rivolge ai membri più poveri e vulnerabili del FMI. Per il momento, hanno accesso a questo nuovo strumento 143 Paesi, tra cui anche la maggior parte di quelli appartenenti al gruppo di voto diretto dalla Svizzera in seno al FMI e alla Banca mondiale, nonché gli altri Paesi partner della cooperazione internazionale della Svizzera In seno al FMI il nostro Paese ha acconsentito alla creazione del RST.

Il RST è finanziato volontariamente dai Paesi creditori attraverso mutui e contributi a fondo perso ed è amministrato dal FMI in qualità di fiduciario. Di conseguenza, il FMI ha esortato tutti i Paesi creditori rilevanti, compresa la Svizzera, a contribuire al RST.

Contenuto del progetto È previsto che la Banca nazionale svizzera (BNS) metta a disposizione del FMI un mutuo di 500 milioni di diritti speciali di prelievo (DSP, ca. 620 mio. fr.). Il mutuo dovrà essere concesso sotto forma di deposito presso il RST con una durata di 10 anni e, conformemente alla legge del 19 marzo 2004 sull'aiuto monetario (LAMO), necessita di una garanzia della Confederazione. Sarà adottata una procedura analoga a quella prevista per i mutui della BNS garantiti dalla Confederazione concessi al Fondo fiduciario del FMI per la lotta alla povertà e la crescita nel 2011, nel 2017 e nel 2021. Questa procedura è conforme agli articoli 3 e 6 capoverso 2 LAMO.

Con il presente messaggio si chiede lo stanziamento di un credito d'impegno di
750 milioni di franchi per fornire la garanzia per il mutuo della BNS. L'importo include una riserva di circa 130 milioni di franchi per coprire le oscillazioni del tasso di cambio dei DSP per la durata del mutuo. Il Consiglio federale stima che i rischi di tale impegno saranno molto ridotti. Per la Confederazione non risultano ripercussioni finanziarie dirette, purché e fintantoché il FMI rispetti l'Accordo di mutuo con la BNS.

Concentrandosi sugli aspetti macroeconomici del cambiamento climatico e delle pandemie, il RST contribuisce alla futura stabilità e resilienza non solo dei singoli beneficiari dei crediti, ma anche del sistema economico e finanziario globale nel suo com2 / 22

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plesso. In linea con il mandato del FMI, i finanziamenti del RST offrono la possibilità di rafforzare la stabilità futura della bilancia dei pagamenti. Con questo mutuo la Svizzera conferma il suo sostegno al nuovo Fondo fiduciario del FMI e ai suoi obiettivi a livello di contenuto. Quale economia aperta, dotata di una piazza finanziaria importante e una valuta propria, per la Svizzera è di grande interesse la sussistenza di un sistema monetario e finanziario internazionale stabile, ben funzionante e sviluppato al quale partecipino pienamente anche i Paesi emergenti e quelli più poveri.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Problematica e necessità, importanza del progetto

1.1.1

Contesto globale

Da alcuni anni l'economia globale e il sistema finanziario sono soggetti a molteplici tensioni, che hanno posto anche il Fondo monetario internazionale (FMI) di fronte a grandi sfide, in alcuni casi anche del tutto nuove. Con lo scoppio della pandemia di COVID-19 e l'attuazione delle misure restrittive per la tutela della salute, la crescita dell'economia globale ha subito una brusca battuta d'arresto. Allo stesso tempo, a causa delle spese supplementari sostenute durante la pandemia, il debito pubblico è aumentato notevolmente nella maggior parte dei Paesi.

La guerra in Ucraina e le sue conseguenze sull'approvvigionamento energetico e alimentare hanno ulteriormente aggravato gli squilibri e lasciato profonde cicatrici nell'economia globale. I Paesi emergenti e in sviluppo che dipendono dalle importazioni di energia, materie prime e prodotti alimentari o dal turismo internazionale, ad esempio, hanno un fabbisogno di finanziamento esterno molto più elevato. Allo stesso tempo, la politica monetaria più restrittiva a livello mondiale e i relativi movimenti valutari hanno reso nuovamente più onerosi l'ottenimento come pure la rimunerazione dei crediti.

Nel frattempo, la creazione di principi di crescita stabili e durevoli rimane una sfida importante, soprattutto per i Paesi più poveri. L'impatto del cambiamento climatico globale rende tale sfida ancora più ardua, tra l'altro attraverso spese pubbliche supplementari per le misure climatiche. Allo stesso tempo, in tutto il mondo si registra un'elevata domanda di investimenti in impianti di produzione e infrastrutture rispettosi dell'ambiente.

1.1.2

Ruolo del FMI e impegno della Svizzera fino a oggi

Nel contesto del radicale cambiamento economico globale accentuato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina, il FMI si è rivelato ancora una volta un pilastro importante per la stabilità dell'economia mondiale e del sistema finanziario internazionale. Ha concesso crediti di emergenza ai Paesi più poveri per oltre 30 miliardi di dollari americani, per i quali è stato incrementato il collaudato Fondo fiduciario del FMI per la lotta alla povertà e la crescita a favore dei Paesi più poveri («Poverty Reduction and Growth Trust», PRGT). Inoltre, sono stati estinti i debiti correnti dei 29 Paesi più poveri nei confronti del FMI, che ha accompagnato l'attuazione di una moratoria dei debiti limitata nel tempo e coordinata a livello internazionale per i Paesi più poveri.

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Per sostenere la liquidità del sistema finanziario e le riserve dei Paesi membri, nell'agosto del 2021 i membri del FMI hanno approvato in aggiunta l'attribuzione di diritti speciali di prelievo (DSP) per un importo complessivo di 650 miliardi di dollari americani (456 mia. DSP) in base alle quote o ai diritti di voto dei membri. Tale attribuzione di DSP ha aumentato in egual misura gli attivi e i passivi dei bilanci delle banche centrali dei rispettivi Paesi. La Svizzera ha ricevuto 5,53 miliardi di DSP, portando a 8,82 miliardi di DSP (ca. 11,4 mia. fr.) il numero totale di DSP allibrati nel bilancio della BNS da tutte le attribuzioni. Di conseguenza, la maggior parte dei nuovi DSP assegnati è andata ai Paesi industrializzati e ai grandi Paesi emergenti. Nel quadro dell'aumento dei DSP, si è quindi cercato di trovare il modo di consentire a questi Paesi di cedere volontariamente parte dei DSP loro assegnati dal FMI, nel rispetto del carattere di strumento di riserva dei DSP.

La Svizzera ha partecipato in modo determinante alle misure di sostegno nel contesto della pandemia. Ha concesso al PRGT un altro mutuo pari a 500 milioni di DSP. Tale mutuo della Banca nazionale svizzera (BNS), garantito dalla Confederazione, è in vigore da gennaio 20211. Nel quadro del processo di preventivazione, il Parlamento ha approvato anche un versamento della Confederazione di 25 milioni di franchi nel 2021 per estinguere gli attuali debiti dei 29 Paesi più poveri nei confronti del FMI (nel «Catastrophe Containment and Relief Trust») e nel 2022 un contributo al sovvenzionamento degli interessi del PRGT di 50 milioni di franchi per il periodo 2023­2027.

1.2

Fondo fiduciario del FMI per la resilienza e la sostenibilità

1.2.1

Obiettivi

Nell'aprile del 2022 il Consiglio esecutivo del FMI ha deciso di istituire il Fondo fiduciario per la resilienza e la sostenibilità («Resilience and Sustainability Trust», RST) come nuovo fondo per far fronte alle sfide a lungo termine, che riceve contributi in DSP. Con i mezzi del RST, il FMI può concedere crediti ai Paesi membri più poveri e vulnerabili per sostenerli nell'attuazione di misure macroeconomiche e strutturali correlate ai rischi del cambiamento climatico e delle pandemie. I crediti corrispondenti sono concessi all'interno di un programma nell'ambito della facilitazione di credito del RST («Resilience and Sustainability Facility», RSF) (di seguito «programma della RSF» o «credito della RSF»).

Il RST offre ai membri più poveri e vulnerabili del FMI un'opzione di finanziamento a più lungo termine per intraprendere riforme strutturali, essenziali dal punto di vista macroeconomico. Al centro dell'attenzione vi è attualmente la gestione delle conseguenze del cambiamento climatico e la prevenzione e la lotta contro le pandemie.

Si prevede che la riduzione dei rischi e degli impatti negativi nei settori del clima e della salute rafforzerà le finanze pubbliche, le politiche monetarie e dei tassi di cambio nonché i settori finanziari dei Paesi in questione. In linea con il mandato del FMI, il finanziamento accordato dal FMI per mezzo del RST contribuisce a rafforzare la fu1

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tura stabilità della bilancia dei pagamenti dei Paesi membri interessati e a sostenere una crescita durevole. Questo, a sua volta, rende il sistema finanziario globale più resiliente e stabile2. Per ottenere un credito della RSF, le autorità devono presentare un pacchetto di misure che risponda alle finalità del RST. Inoltre, è necessario concludere un programma ordinario del FMI (con le cosiddette condizioni di credito «Upper Credit Tranche Quality»), anche per garantire la sostenibilità del debito e la capacità di rimborso. Il programma approvato nell'ambito della RSF si svolge in parallelo e i versamenti vengono effettuati solo nel corso della durata del programma ordinario.

I crediti della RSF sono quindi complementari agli strumenti di finanziamento esistenti del FMI sotto due aspetti: -

in primo luogo, i crediti della RSF sono possibili solo a complemento di un programma ordinario del FMI e con le relative condizioni di riforma e i corrispondenti meccanismi di verifica. Essi sono coordinati con lo svolgimento del programma ordinario soggiacente, compresi i versamenti.

-

In secondo luogo, i crediti della RSF sono destinati a misure di riforma legate alle sfide della transizione climatica o delle pandemie. Il FMI si occupa degli aspetti rilevanti dal punto di vista macroeconomico e lavora in stretta collaborazione con la Banca mondiale e l'Organizzazione mondiale della sanità sulle questioni relative al clima e alla salute.

1.2.2

Finanziamento

Il RST è finanziato dai Paesi creditori attraverso mutui e contributi a fondo perso e amministrato dal FMI in qualità di fiduciario. La forma giuridica del RST esclude l'assunzione di rischio da parte del FMI, vale a dire che, in caso di mancato pagamento, la responsabilità ricade sui creditori. I contributi dei Paesi creditori servono anche a compensare i costi amministrativi sostenuti dal FMI e a costituire le riserve necessarie.

2

Cfr. dichiarazione congiunta dell'organo ministeriale del FMI del 14 ottobre 2021: «We support establishing a Resilience and Sustainability Trust (RST) at the IMF, to provide affordable long-term financing to support countries undertaking macro-critical reforms to reduce risks to prospective balance of payment stability, including those related to climate change and pandemics. The RST should preserve the reserve asset characteristics of the SDRs», consultabile all'indirizzo: www.imf.org/en/News/Articles/2021/10/14/communique-of-the-forty-fourth-meeting-ofthe-imfc.

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Il RST viene finanziato attraverso tre conti: Conto per la concessione dei crediti ai membri («Loan Account»)

Conto per l'ottenimento di proventi derivanti da investimenti a favore del Fondo fiduciario («Deposit Account»)

Conto per il pagamento dei costi amministrativi e per la costituzione delle riserve del Fondo fiduciario («Reserve Account»)

In questo conto confluiscono i mutui concessi a questo scopo al RST dai creditori.

Questo conto è alimentato dai mutui limitati nel tempo concessi dai creditori al RST sotto forma di depositi.

I proventi del conto contribuiscono alla costituzione della riserva e il saldo del conto funge anche da copertura («backstop») per il conto riserve.

In questo conto confluiscono i contributi a fondo perso dei creditori. Il saldo del conto viene utilizzato anche per generare proventi derivanti da investimenti per costituire le riserve. Il conto copre i rischi di credito e di liquidità.

La durata di tali mutui è equivalente alla durata totale, fino a 25 anni, di un programma nell'ambito della facilitazione del RST.

La durata di tale deposito è di 10 anni.

Per garantire sin dall'inizio la solidità finanziaria del RST e, in primo luogo, un livello minimo di riserve, sono state presentate ai creditori le seguenti opzioni: se i mutui vengono versati sul conto di credito, è obbligatorio che una percentuale di questi venga versata anche sugli altri due conti (il 20 % come deposito sul conto degli investimenti e il 2 % come pagamento a fondo perso sul conto riserve); se invece non viene versato alcun contributo sul conto di credito, sono possibili e ben accetti anche versamenti di contributi separati sugli altri conti.

Altre caratteristiche specifiche del RST Per il momento, hanno accesso ai crediti della RSF 143 Paesi. Questo gruppo comprende tutti i Paesi che hanno accesso al PRGT, tutti i piccoli Stati (con meno di 1,5 mio. di abitanti) a basso reddito e i Paesi a medio reddito (cfr. all. 1).

I crediti della RSF sono a lungo termine. La durata del programma è di 18 mesi fino a un massimo di 5 anni. Tuttavia, l'ammortamento dell'importo del credito non inizia prima di 10 anni e mezzo dalla fine del programma («Grace Period») e viene effettuato in rate semestrali sull'arco di 10 anni.

Si applica un limite massimo di accesso alla RSF pari al 150 per cento della quota per Paese o a un massimo di 1 miliardo di DSP. Il tasso di interesse corrisponde a quello del DSP più una maggiorazione. Le maggiorazioni e le spese sono differenziate in tre categorie in base al livello di reddito dei debitori (maggiorazioni sul tasso di interesse dei DSP di 55, 75 e 95 punti base; spese di 0, 25 e 50 punti base su ogni prelievo di credito).

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I crediti della RSF dovrebbero inoltre beneficiare dello status di creditore privilegiato («Preferred Creditor Status») del FMI.

Le richieste di crediti della RSF vengono approvate dal Consiglio esecutivo del FMI, così come gli adeguamenti del Fondo fiduciario e dello strumento di credito (compresi quelli della struttura dei tassi di interesse). Le modifiche fondamentali della normativa richiedono l'approvazione dei creditori del RST.

1.2.3

Fabbisogno di mezzi e contributo della Svizzera

Nell'aprile del 2022 la Svizzera ha approvato in seno al Consiglio esecutivo del FMI la creazione del RST. Ha evidenziato che lo scopo principale del Fondo fiduciario è quello di affrontare le sfide poste dal cambiamento climatico e che la solidità finanziaria del RST deve essere garantita. Per la Svizzera è inoltre fondamentale che, nonostante i termini di rimborso più lunghi, la qualità dei programmi del FMI concessi nell'ambito della facilitazione di credito del RST venga mantenuta e che vengano richieste le consuete garanzie per i crediti. Questo, a sua volta, soddisfa il requisito di garantire il carattere di strumento di riserva dei DSP prestati al RST.

Il RST deve essere finanziato da parte dei Paesi creditori. Il fabbisogno di mezzi iniziale totale è stimato sui 33 miliardi di DSP (ca. 44 mia. di dollari americani). La raccolta di fondi lanciata dal FMI nella primavera del 2022 mira a una ripartizione degli oneri più ampia possibile tra i Paesi più prosperi. Con lettere del 21 aprile e del 26 settembre 2022, il FMI ha esortato i Paesi creditori rilevanti, e quindi anche la Svizzera, a fornire il proprio contributo.

Il RST ha iniziato la sua attività creditizia a novembre 2022. I seguenti Paesi hanno assunto impegni per tutti i conti del RST per un totale di 30,5 miliardi di DSP: Australia, Canada, Cina, Corea, Estonia, Francia, Germania, Giappone, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Oman, Paesi Bassi, Regno Unito, Singapore e Spagna (dati del FMI aggiornati a marzo 2023). Il volume del credito effettivamente disponibile ammonterà a circa 16 miliardi di DSP. I creditori del RST contribuiscono prevalentemente in DSP in tutti e tre i conti del RST; la Germania ha concesso un deposito in euro di 5,1 miliardi di DSP (nel conto degli investimenti). Alla fine, i Paesi creditori dovrebbero essere circa 20. La base dei creditori del RST è quindi geograficamente e finanziariamente ampia. I primi crediti nell'ambito della facilitazione di credito del RST sono stati erogati nel 2022 a Costa Rica, Barbados e Ruanda.

Il nostro Collegio è favorevole a un contributo della Svizzera a questa iniziativa concertata a livello internazionale del FMI. È previsto che la BNS metta a disposizione del FMI un mutuo di 500 milioni di DSP (ca. 620 mio. fr.). Il mutuo dovrà essere concesso sotto forma di deposito
presso il RST con una durata di 10 anni e sarà adottata una procedura analoga a quella prevista per i mutui della BNS garantiti dalla Confederazione concessi al PRGT nel 2011, nel 2017 e nel 2021. Questa procedura è conforme agli articoli 3 e 6 capoverso 2 della legge del 19 marzo 20043 sull'aiuto monetario (LAMO). Il mutuo sarà versato in euro, salvo diverso accordo tra la BNS 3

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e il FMI. Le questioni relative all'utilizzo dei DSP da parte della Svizzera che si pongono nel più ampio contesto degli sviluppi internazionali non sono oggetto del presente progetto.

Un contributo a fondo perso o un mutuo a lungo termine per la concessione di crediti, invece, al momento non possono essere accordati. Questo perché il deposito è destinato a fornire un finanziamento iniziale al RST con un rischio limitato (cfr. n. 3.1.2).

1.3

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Poiché il RST è stato istituito appena nell'aprile del 2022 e la richiesta di contributo finanziario del FMI è pervenuta solo successivamente, il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20204 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20205 sul programma di legislatura 2019­2023.

Tuttavia, il progetto serve a raggiungere le finalità contenute nel programma di legislatura 2019­2023, segnatamente l'obiettivo 4 («La Svizzera contribuisce a un solido ordinamento economico mondiale e garantisce all'economia svizzera l'accesso ai mercati internazionali e al mercato interno dell'UE») e l'obiettivo 11 («La Svizzera si impegna per porre in atto riforme volte a rafforzare la cooperazione multilaterale, intensifica in modo mirato il proprio impegno nella collaborazione internazionale e si adopera a favore di condizioni generali ottimali quale Stato ospitante di organizzazioni internazionali»).

L'impegno contribuisce inoltre all'attuazione della strategia di cooperazione internazionale 2021­2024 della Svizzera6. Il miglioramento della stabilità macroeconomica e l'aumento della resilienza sono importanti presupposti per una crescita durevole e la lotta alla povertà. Nell'ambito della cooperazione allo sviluppo economico, ad esempio, la Segreteria di Stato dell'economia appoggia il sostegno tecnico del FMI nei settori della pianificazione del bilancio «verde» e dell'integrazione delle statistiche ambientali e climatiche come base per la politica finanziaria e macroeconomica.

Ciò favorisce un utilizzo più efficace ed efficiente dei mezzi del RST nei Paesi prioritari della cooperazione internazionale della Svizzera e nei Paesi appartenenti al suo gruppo di voto.

Il progetto non è incluso nel piano finanziario della Confederazione. Per la Confederazione non risultano ripercussioni finanziarie dirette, purché e fintantoché il FMI rispetti l'Accordo di mutuo con la BNS (cfr. n. 4.1).

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2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Fondandosi sull'articolo 6 capoverso 2 LAMO, il 5 aprile 2023 il nostro Collegio ha deciso di chiedere alla BNS di concedere un mutuo al FMI in qualità di fiduciario del RST. Il 6 aprile 2023 la BNS ha dato seguito a questa richiesta.

Poiché il mutuo concesso dalla BNS al FMI tramite il RST non comporta ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione e visto che si tratta di una partecipazione a carattere ricorrente della Svizzera a fondi speciali amministrati dal FMI in qualità di fiduciario, che il nostro Paese versa come membro del FMI, si è rinunciato a svolgere una procedura di consultazione per progetti di ampia portata finanziaria prevista dall'articolo 3 capoverso 1 lettera d della legge del 18 marzo 20057 sulla consultazione.

3

Contenuto del decreto federale: impegno di garanzia nei confronti della BNS

3.1

Proposta del Consiglio federale e motivazione

3.1.1

Proposta

È previsto che la BNS metta a disposizione del FMI un mutuo di 500 milioni di DSP (ca. 620 mio. fr.) sotto forma di deposito sul conto degli investimenti del RST. La BNS e il FMI stipulano un accordo concernente questo mutuo (cfr. progetto di accordo nell'allegato 2), che viene concesso per un periodo fisso di 10 anni. L'importo del deposito è remunerato alla BNS dal FMI alle condizioni di mercato. Secondo l'articolo 6 capoverso 3 LAMO la Confederazione garantisce l'ammortamento e la remunerazione tempestivi del mutuo.

Per questo mutuo il nostro Collegio chiede una prestazione di garanzia della Confederazione pari a 750 milioni di franchi. Questo importo è calcolato in base al corso di cambio tra franco svizzero e DSP, pari a 1,24 franchi (stato: gennaio 2023), e comprende una riserva di 130 milioni di franchi per coprire le oscillazioni del tasso di cambio. Per tale riserva si ipotizza che le future oscillazioni non supereranno gli 1,5 franchi per DSP (maggiorazione del 20 % ca. rispetto al valore attuale).

Secondo l'articolo 8 capoverso 2 LAMO, per ogni partecipazione ai sensi dell'articolo 3 LAMO dev'essere richiesto un credito d'impegno particolare. Dopo aver ottenuto il credito, la Confederazione può confermare la garanzia del mutuo alla BNS.

3.1.2

Motivazione

Concentrandosi sugli aspetti macroeconomici del cambiamento climatico, il RST contribuisce alla stabilità e alla resilienza non solo dei singoli beneficiari dei crediti, ma anche del sistema economico e finanziario globale nel suo complesso. Allo stesso 7

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tempo, la riduzione dei rischi climatici dovrebbe contribuire a diminuire il futuro fabbisogno di finanziamenti esterni. Quale economia aperta, dotata di una piazza finanziaria importante e una valuta propria, per la Svizzera è di grande interesse la sussistenza di un sistema monetario e finanziario internazionale stabile, ben funzionante e sviluppato, al quale partecipino pienamente anche i Paesi emergenti e quelli più poveri. L'importanza economica di questi Paesi a livello internazionale continuerà ad aumentare in considerazione del loro potenziale di crescita, e con esso il potenziale di investimento per le imprese svizzere, tra gli altri (cfr. anche n. 4).

Con un programma approvato nell'ambito della RSF, il FMI e le autorità concordano misure chiaramente attinenti al clima e alla pandemia, a complemento delle riforme di politica economica convenute nell'ambito del programma ordinario del FMI. Tali misure sono solitamente di natura strutturale e spesso richiedono molto tempo per essere attuate, il che spiega i termini di rimborso piuttosto lunghi di un credito della RSF. Esse devono essere sostenute con condizioni di credito relativamente favorevoli.

La situazione conflittuale tra la durata massima del programma di cinque anni e la natura a lungo termine del credito comporta alcuni rischi concreti per quanto riguarda l'attuazione delle misure concordate. Questo aspetto deve essere monitorato attentamente e in modo critico nei programmi della RSF in corso e nella verifica periodica del RST. Le incertezze legate all'attuazione vengono affrontate anche fissando un limite massimo del credito della RSF pari al 150 per cento della rispettiva quota di capitale (quota per Paese) o 1 miliardo di DSP.

Il ruolo a lungo termine del RST nella struttura degli strumenti di concessione di crediti del FMI è ancora incerto, ma il RST potrebbe fornire un importante impulso alle misure macroeconomiche per affrontare il cambiamento climatico. Il nostro Consiglio prevede pertanto un finanziamento iniziale del RST da parte della Svizzera sotto forma di deposito. I proventi del deposito confluiscono nelle riserve del RST. La durata di 10 anni è circa la metà della durata di un credito nell'ambito della facilitazione del RST. Per la Svizzera, i rischi del suo contributo al RST sono quindi chiaramente limitati e
molto ridotti.

Contribuendo al nuovo RST, la Svizzera adempie alla sua responsabilità di attore rilevante e partner affidabile nella cooperazione finanziaria internazionale. La disponibilità a partecipare finanziariamente conferma la posizione della Svizzera nel sistema finanziario internazionale. Alla luce della crescente importanza dei Paesi emergenti e in sviluppo, la rappresentanza della Svizzera nei consigli esecutivi e negli organi ministeriali del FMI e della Banca mondiale, nonché l'assunzione della direzione di un gruppo di voto, sono estremamente significative. Inoltre, la continua partecipazione al settore finanziario del G20, il cosiddetto «Finance Track», offre alla Svizzera importanti opportunità di collaborazione. Il nostro Paese può continuare a far valere in modo credibile ed efficace il suo parere in materia di politica economica e finanziaria in questi organismi.

Il RST è aperto alla maggior parte dei Paesi appartenenti al gruppo di voto della Svizzera e agli altri Paesi partner della cooperazione internazionale svizzera. In questo modo, il RST può contribuire alla resistenza economica agli shock climatici e alle minacce per la salute, nonché alla trasformazione economica durevole nei Paesi appartenenti al gruppo di voto, in particolare in Asia centrale.

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3.2

Previsioni per il rincaro

L'obbligo di garanzia della Confederazione comprende un valore nominale fisso in franchi. Tale valore non aumenta di pari passo con il rincaro in Svizzera per i 10 anni di durata del mutuo, motivo per cui non sono necessarie misure di lotta contro il rincaro.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

La Confederazione garantisce alla BNS l'ammortamento del mutuo entro i termini, inclusi gli interessi maturati. Ciò non comporta ripercussioni finanziarie dirette per la Confederazione, purché e fintantoché il FMI rispetti l'Accordo di mutuo con la BNS.

Finora il FMI ha sempre adempiuto i propri obblighi nei confronti dei creditori del suo Fondo fiduciario.

Il mutuo della BNS viene versato sotto forma di deposito sul conto degli investimenti del RST e non viene utilizzato per la concessione di crediti nell'ambito della facilitazione del RST. I proventi di tale conto contribuiscono alla costituzione di riserve nel conto riserve. Eventuali inadempienze derivanti dall'attività creditizia verrebbero addebitate al conto riserve. Al momento della creazione del RST, si è fatto in modo che anche i creditori effettuassero dei versamenti sul conto riserve. In questo modo è garantito il grado di copertura delle riserve. La garanzia della Confederazione verrebbe impiegata soltanto nel caso in cui si dovesse ricorrere al conto degli investimenti del RST nonostante i meccanismi di vigilanza e di protezione del FMI e dopo l'addebito sul conto riserve. Il rischio di un mancato pagamento del FMI nei confronti della BNS è quindi molto ridotto.

La concessione della garanzia non ha ripercussioni sull'effettivo del personale della Confederazione.

4.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La concessione della garanzia non ha ripercussioni per i Cantoni e i Comuni.

4.3

Ripercussioni sull'economia

Come illustrato al numero 3.1.2, un sistema monetario e finanziario globale stabile, ben funzionante e sviluppato è essenziale per il dinamismo dell'economia svizzera, che è fortemente legata al commercio e all'attività finanziaria a livello internazionale.

Il RST contribuisce a ridurre gli squilibri della bilancia dei pagamenti dei Paesi membri del FMI interessati, sostenendo così la stabilità e la resilienza dell'economia globale. I crediti concessi attraverso il RST integrano gli strumenti finanziari esistenti del FMI, inserendosi in parallelo a un programma ordinario del FMI e concentrandosi su 12 / 22

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misure per gestire le conseguenze della transizione climatica e per la lotta e la prevenzione delle pandemie. Il RST sostiene quindi le riforme strutturali che migliorano la resistenza e la sostenibilità macroeconomica dei Paesi più poveri e vulnerabili. Ciò renderà il contesto globale meno volatile e più prevedibile anche per l'economia svizzera.

Questi contributi consolidano la posizione della Svizzera nel sistema finanziario internazionale e le consentono di continuare a sostenere in modo credibile ed efficace il suo punto di vista in materia di politica economica e finanziaria negli organismi internazionali.

4.4

Ripercussioni sulla società

Il contributo al RST integra l'impegno della Svizzera nella cooperazione internazionale a sostegno di un ordine economico mondiale sostenibile (cfr. n. 1.3). Il RST sostiene le riforme nei Paesi più poveri e vulnerabili che migliorano la loro resilienza e sostenibilità macroeconomica. Quando si attinge ai mezzi del RST, i membri convengono con il FMI l'attuazione di misure strutturali. In particolare, la condizione della contemporanea conclusione di un programma ordinario del FMI garantisce che tali misure siano in grado di gettare le basi per una crescita economica duratura. Allo stesso tempo, il quadro macroeconomico fornito da un programma del FMI favorisce l'impegno a lungo termine degli investitori privati, dei partner multilaterali (come la Banca mondiale e le banche regionali di sviluppo) e dei donatori bilaterali.

4.5

Ripercussioni sull'ambiente

I programmi della RSF mirano a sostenere l'orientamento della politica economica adattato ai cambiamenti climatici nei Paesi emergenti e in quelli più poveri. La Svizzera si impegna a far sì che tali programmi includano misure di riforma che servano in particolare ad affrontare il cambiamento climatico (ad es. un prezzo adeguato delle emissioni di CO2). Negli ultimi anni, il FMI ha incluso sempre più spesso le questioni climatiche nel suo lavoro di base in materia di politica monetaria, valutaria, fiscale e dei mercati finanziari e ha sviluppato corrispondenti competenze specifiche per fornire consulenza ai suoi membri. Il RST accompagnerà ora le riforme macroeconomiche orientate al clima anche attraverso i programmi di credito del FMI.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

I contributi svizzeri al RST sono versati a titolo di partecipazioni a fondi speciali di cui all'articolo 3 LAMO e si basano su questa disposizione8. L'articolo 8 capoverso 2 8

Cfr. messaggio del 21 maggio 2003 relativo alla legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario), FF 2003 4144, in particolare 4784 e 4791.

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LAMO prevede che per tali partecipazioni si debba richiedere un credito d'impegno conformemente all'articolo 21 della legge federale del 7 ottobre 20059 sulle finanze della Confederazione. La LAMO, a sua volta, si fonda sugli articoli 54 capoverso 1 e 99 della Costituzione federale (Cost.)10. La competenza dell'Assemblea federale per il presente decreto deriva dall'articolo 167 Cost.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il contributo della Svizzera al RST sotto forma di mutuo è un contributo volontario a un'iniziativa internazionale nel quadro della sua partecipazione in qualità di membro del FMI ed è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera.

5.3

Forma dell'atto

Il disegno di decreto oggetto del presente messaggio è un decreto finanziario ai sensi dell'articolo 167 Cost. Poiché l'atto non contiene norme di diritto, conformemente all'articolo 163 capoverso 2 Cost. e all'articolo 25 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200211 sul Parlamento è prevista la forma del decreto federale semplice, non sottoposto a referendum.

5.4

Subordinazione al freno alle spese

Con il decreto federale presentato si chiede lo stanziamento di un credito d'impegno di 750 milioni di franchi per l'assunzione di un impegno di garanzia nei confronti della BNS. Conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., il decreto federale sottostà al freno alle spese e necessita del consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera.

5.5

Conformità alla legge sui sussidi

Per il decreto di finanziamento presentato nel quadro del presente messaggio si applicano le disposizioni della legge del 5 ottobre 199012 sui sussidi (LSu). Secondo l'articolo 5 LSu il Consiglio federale riesamina periodicamente gli aiuti finanziari e le indennità concessi dalla Confederazione. Nel rapporto 200813 del Consiglio federale concernente i sussidi è stato stabilito che i sussidi i cui decreti di finanziamento sono

9 10 11 12 13

RS 611.0 RS 101 RS 171.10 RS 616.1 FF 2008 5409, in particolare 5411 e 5495

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sottoposti periodicamente al Parlamento nell'ambito di messaggi speciali devono essere riesaminati nel quadro del relativo messaggio.

5.5.1

Importanza dei sussidi per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione

La garanzia del mutuo della BNS al FMI permette alla Svizzera di continuare a impegnarsi in modo efficace per un sistema monetario e finanziario internazionale stabile.

La Svizzera può contribuire a rafforzare le capacità dei Paesi più poveri e vulnerabili di far fronte ai cambiamenti climatici e alla prevenzione delle pandemie senza che ciò comporti impegni finanziari diretti per la Confederazione. In questo modo, la Svizzera consolida il suo ruolo di partner affidabile nell'ambito delle istituzioni finanziarie internazionali. La garanzia contribuisce inoltre a confermare la posizione del nostro Paese nel sistema finanziario internazionale,

5.5.2

Controllo materiale e finanziario dei sussidi

Le attività del FMI legate alla concessione di crediti sono sorvegliate dal Consiglio esecutivo. Esso ha un ruolo importante nella consulenza e nel determinare le fasi delle riforme. La Svizzera, in qualità di membro del Consiglio esecutivo, ha la possibilità di prendere regolarmente posizione in merito ai programmi del FMI. Nel contempo quest'ultimo si impegna a far sì che gli aiuti finanziari siano impiegati nel modo più mirato ed efficace possibile.

5.5.3

Procedura per la concessione dei contributi

Non appena il credito d'impegno sarà stato stanziato dalle Camere, il nostro Consiglio potrà confermare per scritto alla BNS la garanzia del mutuo conformemente all'articolo 6 capoverso 3 LAMO.

5.5.4

Tipo e quadro temporale degli aiuti finanziari

Oggetto e scadenze sono stabiliti nell'Accordo tra la BNS e il FMI (cfr. progetto di accordo nell'allegato 2).

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Allegato 1

Elenco dei Paesi aventi diritto ai crediti del RST (stato: marzo 2023) Afghanistan Albania Algeria Angola Antigua e Barbuda Argentina Armenia Azerbaigian Bahamas Bangladesh Barbados Belize Benin Bhutan Bielorussia Bolivia Bosnia ed Erzegovina Botswana Brasile Bulgaria Burkina Faso Burundi Cambogia Camerun Capo Verde Ciad Cina Cipro Colombia Comore Costa d'Avorio Costa Rica Dominica Ecuador

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Egitto El Salvador Eritrea Estonia Eswatini Etiopia Figi Filippine Gabon Gambia Georgia Ghana Giamaica Gibuti Giordania Grenada Guatemala Guinea Guinea Equatoriale Guinea-Bissau Guyana Haiti Honduras India Indonesia Iran Iraq Isole Marshall Isole Salomone Kazakistan Kenya Kirghizistan Kiribati Kosovo

Laos Lesotho Libano Liberia Libia Macedonia del Nord Madagascar Malawi Maldive Malesia Mali Malta Marocco Mauritania Mauritius Messico Micronesia Moldova Mongolia Montenegro Mozambico Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Niger Nigeria Pakistan Palau Panama Papua Nuova Guinea Paraguay Perù

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Repubblica Centrafricana Repubblica del Congo Repubblica Democratica del Congo Repubblica Dominicana Ruanda Russia Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Vincent e Grenadine Samoa São Tomé e Príncipe Senegal Serbia Seychelles

Sierra Leone Siria Somalia

Trinidad e Tobago Tunisia Turchia

Sri Lanka Sudafrica Sudan Sudan del Sud Suriname Tagikistan Tanzania Thailandia Timor Est Togo Tonga

Turkmenistan Tuvalu Ucraina Uganda Uzbekistan Vanuatu Vietnam Yemen Zambia Zimbabwe

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Allegato 2 Progetto di accordo [traduzione dal testo originale inglese]

Accordo di deposito tra la Banca nazionale svizzera e il Fondo monetario internazionale in qualità di fiduciario del Fondo fiduciario per la resilienza e la sostenibilità Considerando che il Fondo monetario internazionale («Fondo monetario») ha istituito il Fondo fiduciario per la resilienza e la sostenibilità (Resilience and Sustainability Trust o RST ­ «Fondo fiduciario») per sostenere il Fondo monetario nell'adempimento dei suoi scopi attraverso la concessione di crediti nell'ambito della facilitazione di credito (Resilience and Sustainability Facility ­ «RSF») del RST ai Paesi membri aventi diritto del Fondo monetario per rafforzarne la loro resilienza e la sostenibilità economica; Considerando che la Svizzera si è impegnata, in conformità alle disposizioni degli strumenti con i quali si istituisce il Fondo fiduciario per la resilienza e la sostenibilità («Strumento RST») a versare contributi sul conto di deposito (Deposit Account ­ «conto di deposito») del Fondo fiduciario; Considerando che al fine di adempiere all'obbligo della Svizzera, la Banca nazionale svizzera (il «mutuante») e il Fondo monetario in qualità di fiduciario («fiduciario») del Fondo fiduciario hanno concordato un accordo di deposito («Accordo di deposito»); il mutuante e il Fondo monetario, in qualità di fiduciario del Fondo fiduciario, hanno concordato le seguenti condizioni per il presente Accordo di deposito:

I.

1.

Accordo di deposito Importo del deposito

Il mutuante effettuerà un deposito («deposito») di 500 milioni di DSP sul conto di deposito del Fondo fiduciario («importo originario del deposito»).

2.

Denominazione e mezzo

(a)

Il deposito è denominato in DSP.

(b)

Salvo diverso accordo tra il mutuante e il fiduciario, il deposito dovrà essere versato in euro.

(c)

Il deposito sarà prontamente versato alla data di entrata in vigore del presente Accordo di deposito o successivamente.

3.

Scadenza

Il deposito scadrà dieci anni dopo la data della firma del presente Accordo da parte del mutuante e del Fondo monetario («data di scadenza»).

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4.

Strategia di investimento e indicazione del rischio

(a)

I mezzi del deposito saranno investiti dal fiduciario in conformità alle linee guida approvate dal fiduciario ai sensi della sezione VI numero 4 lettera a dello Strumento RST.

(b)

Gli elementi patrimoniali del conto di deposito sono esposti a rischi di mercato e di credito, che possono comportare potenziali perdite sull'importo originario del deposito.

5.

Valore nominale del deposito

Ai fini descritti nei numeri 6, 7, 8 e 9 del presente Accordo di deposito, il fiduciario calcolerà il valore nominale del deposito sulla base dell'importo originario del deposito e di eventuali proventi o perdite da investimenti successivamente attribuiti e, se del caso, interessi al mutuante ai sensi del numero 6 del presente Accordo di deposito e trasferimenti ai sensi dei numeri 8, 9, 10 o 11 del presente Accordo di deposito o ai sensi della sezione VI numero 1 lettera c e del numero 4 lettera b cifra 2 dello Strumento RST («valore nominale»).

6.

Interessi

(a)

Il fiduciario pagherà al mutuante gli interessi sull'importo originario del deposito meno gli eventuali importi rimborsati al mutuante ai sensi del numero 8 o 9 o trasferiti dal mutuante in conformità al numero 11 del presente Accordo di deposito al tasso d'interesse dei DSP stabilito dal Fondo monetario conformemente all'articolo XX sezione 3 dello statuto del FMI. Gli interessi saranno calcolati al giorno e saranno pagati dal fiduciario trimestralmente, prontamente dopo il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre di ogni anno.

Tutti i pagamenti degli interessi sono limitati al valore nominale del deposito.

(b)

A seguito di un rimborso integrale del deposito in conformità ai numeri 7 e 9 del presente Accordo di deposito, eventuali pagamenti degli interessi residui ai sensi del numero 6 lettera a di cui sopra saranno effettuati al mutuante alla fine del trimestre finanziario del Fondo monetario in cui è stato effettuato il rimborso.

7.

Rimborso alla scadenza

Quanto prima possibile dopo la data di scadenza, il fiduciario rimborsa il deposito al mutuante. L'importo del rimborso corrisponde all'importo minore tra: (a) l'importo originario del deposito meno eventuali importi rimborsati al mutuante ai sensi del numero 8 o 9 o trasferiti dal mutuante in conformità al numero 11 del presente Accordo di deposito e (b) il valore nominale del deposito. Se, ai sensi della sezione VI numero 1 lettera c dello Strumento RST, si ricevono trasferimenti sul conto di deposito dopo la data di scadenza, il fiduciario restituirà prontamente al mutuante qualsiasi importo ricevuto e imputabile al deposito.

8.

Confisca

Ai sensi della sezione VI numero 5 lettera e dello Strumento RST, il mutuante ha il diritto di richiedere il rimborso anticipato di tutto o parte del deposito (il «deposito 19 / 22

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confiscato») se il mutuante dichiara che la posizione della bilancia dei pagamenti e delle riserve della Svizzera giustifica il rimborso anticipato prima della data di scadenza e il fiduciario accetta in buona fede tale dichiarazione. Il deposito confiscato non può superare il minore tra l'importo originario del deposito meno eventuali importi rimborsati al mutuante ai sensi del presente numero o del numero 9 o trasferiti dal mutuante in conformità al numero 11 del presente Accordo di deposito e il valore nominale del deposito. Il mutuante si dichiara disposto a ridepositare sul conto di deposito un importo pari al deposito confiscato non appena ciò sarà possibile alla luce degli sviluppi favorevoli della posizione della bilancia dei pagamenti e delle riserve della Svizzera, come dimostrato dall'inclusione della valuta svizzera nel piano delle transazioni finanziarie del FMI.

9.

Rimborso anticipato

(a)

Il fiduciario può rimborsare il deposito, completamente o in parte, in qualsiasi momento prima della data di scadenza, a condizione che l'importo di tale rimborso non superi il minore tra l'importo originario del deposito meno eventuali importi rimborsati al mutuante ai sensi del presente numero o del numero 8 o trasferiti dal mutuante in conformità al numero 11 del presente Accordo di deposito e il valore nominale del deposito; il fiduciario dovrà inoltre darne comunicazione al mutuante almeno cinque (5) giorni lavorativi del Fondo monetario prima di qualsiasi rimborso anticipato.

(b)

Se la Svizzera non accetta una modifica prevista dello Strumento RST ai sensi della sezione X numero 2 lettera a dello Strumento RST, il mutuante può richiedere il rimborso di una parte del minore tra l'importo originario del deposito meno eventuali importi rimborsati al mutuante in conformità al presente numero o al numero 8 o trasferiti dal mutuante conformemente al numero 11 del presente Accordo di deposito e il valore nominale del deposito secondo la sezione X cifra 2 lettera C dello Strumento RST.

10.

Liquidazione

Se il fiduciario decide di liquidare gli affari del Fondo fiduciario, il Fondo fiduciario rimborserà al mutuante il deposito nella misura del minore tra l'importo originario del deposito meno eventuali importi rimborsati al mutuante ai sensi del numero 8 o 9 o trasferiti dal mutuante in conformità al numero 11 del presente Accordo di deposito e il valore nominale del deposito e conformemente alle procedure di liquidazione dello Strumento RST, a condizione che il fiduciario informi il mutuante prima di tale rimborso. Il pagamento sarà effettuato su un conto specificato dal mutuante, che può anche essere un conto o un Fondo fiduciario amministrato dal Fondo monetario.

11.

Trasmissione di crediti

(a)

Il mutuante è autorizzato a trasferire in ogni momento tutto o una parte di credito sul conto degli investimenti a un Paese membro del Fondo monetario, alla banca centrale o a un'altra agenzia fiscale designata da tale Stato membro conformemente all'articolo V sezione 1 dello statuto del FMI, oppure a qualsiasi altro organismo ufficiale che in virtù dell'articolo XVII sezione 3 dello statuto del FMI è stato autorizzato a detenere DSP.

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(b)

Il beneficiario acquisisce tutti i diritti del mutuante ai sensi del presente Accordo di deposito relativi al pagamento degli ammortamenti e degli interessi sul credito trasferito, ad eccezione del fatto che il beneficiario acquisisce il diritto di richiedere il rimborso anticipato ai sensi del numero 8 del presente Accordo di deposito solo se si tratta di un Paese membro o della banca centrale o di un'altra agenzia fiscale di uno Stato membro e se la posizione della bilancia dei pagamenti e delle riserve del Paese membro al momento del trasferimento è stata considerata dal Fondo monetario sufficientemente solida per l'utilizzo della sua valuta nei trasferimenti nell'ambito del piano delle transazioni finanziarie del FMI.

12.

Modalità di pagamento degli interessi e di rimborso del deposito

(a)

Salvo diverso accordo tra il mutuante e il fiduciario, i pagamenti degli interessi saranno effettuati in DSP e il rimborso del deposito sarà effettuato in euro.

(b)

Il pagamento degli interessi è effettuato con un accredito dell'importo dovuto sul conto di deposito della Svizzera presso il Dipartimento dei DSP. Se la data di scadenza non è un giorno lavorativo del Fondo monetario, il pagamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo a quello che è considerato tale per il Fondo monetario.

(c)

Il rimborso del deposito da parte del fiduciario in valuta sarà effettuato su un conto concordato tra il fiduciario e il mutuante. Se la data di scadenza non è un giorno lavorativo per il Fondo monetario o il sistema target e i mercati interni delle altre valute diverse dall'euro contenute nel paniere dei DSP, il pagamento sarà effettuato il giorno lavorativo successivo a quello che è considerato come tale per il Fondo monetario, il sistema target e i mercati interni delle altre valute diverse dall'euro contenute nel paniere dei DSP.

13.

Tassi di cambio

Salvo diverso accordo tra il mutuante e il fiduciario, tutte le transazioni di trasferimento, cambio o ammortamento relative al deposito ai sensi del presente Accordo di deposito saranno effettuate ai tassi di cambio dei DSP delle valute interessate determinati dal Fondo monetario conformemente all'articolo XIX sezione 7 lettera a dello statuto del FMI e alle norme e regolamentazioni del Fondo monetario, per il secondo giorno lavorativo (del Fondo monetario) precedente la data di valuta della transazione di trasferimento, cambio o ammortamento.

14.

Paniere dei DSP

Se il Fondo monetario modifica la composizione delle valute o le quote di valute del paniere dei DSP, tutte le transazioni di trasferimento, cambio nonché di pagamento degli interessi e di ammortamento relative al deposito effettuate almeno due o più giorni lavorativi (del Fondo monetario) dopo la data effettiva di modifica sono calcolate sulla base del nuovo paniere dei DSP.

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II.

1.

Disposizioni finali Risoluzione delle controversie

Qualsiasi questione sorta nell'ambito del presente Accordo di deposito è risolta di comune accordo tra il mutuante e il fiduciario.

2.

Esemplari

Il presente Accordo di deposito può essere redatto in uno o più esemplari, ciascuno dei quali è considerato originale; tutti gli esemplari costituiscono uno stesso e unico accordo.

3.

Entrata in vigore

Il presente Accordo di deposito entra in vigore all'ultima data indicata qui sotto.

In fede di che, la Banca nazionale svizzera e il Fondo monetario internazionale in qualità di fiduciario del Fondo fiduciario per la resilienza e la sostenibilità hanno redatto il presente Accordo.

Per la Banca nazionale svizzera: [Nome]

Data

[Ruolo] [Nome]

Data

[Ruolo] Per il Fondo monetario internazionale in qualità di fiduciario: Kristalina Georgieva Direttrice generale

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Data