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Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il ramo svizzero elettrico Modifica dell'8 giugno 2023 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il ramo svizzero elettrico, allegato ai decreti del Consiglio federale del 15 settembre 2020 e del 9 maggio 20221, sono dichiarate d'obbligatorietà generale: Appendice 5b Adeguamento dei salari effettivi 1.

I salari effettivi di tutti i lavoratori assoggettati alla CCL registrano un aumento generale dei salari AVS dello 2 %.

2.

Inoltre, i datori di lavoro distribuiscono tra i lavoratori assoggettati alla CCL lo 0,5 % della massa salariale AVS dell'azienda (data di riferimento: 31.12.2022) a titolo di aumento salariale individuale.

Per il resto, l'appendice 5b (salari minimi ai sensi dell'articolo 17 CCL) rimane invariata.

II I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° ottobre 2022, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'appendice 5b del CCL.

1

FF 2020 6489; 2022 1169

2023-1721

FF 2023 1459

FF 2023 1459

III Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2023.

8 giugno 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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