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Ordinanza dell'Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità dei parlamentari
Progetto
del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 marzo 19881 sulle indennità parlamentari; visto il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 17 maggio 20232, decreta: I Articolo unico Le retribuzioni e le indennità menzionate qui di seguito, previste dalla legge del 18 marzo 1988 sulle indennità parlamentari (LI) e dall'ordinanza dell'Assemblea federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parlamentari, sono adeguate al rincaro come segue:
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a.
la retribuzione annua (art. 2 LI) è aumentata di 650 franchi e sale a 26 650 franchi;
b.
l'indennità annua (art. 3a LI) è aumentata di 850 franchi e sale a 33 850 franchi;
c.
la diaria (art. 3 cpv. 1 LI) è aumentata di 10 franchi e sale a 450 franchi;
d.
l'indennità per il vitto (art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari) è aumentata di 3 franchi e sale a 118 franchi;
e.
l'indennità di pernottamento (art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari) è aumentata di 5 franchi e sale a 185 franchi;
RS 171.21 FF 2023 1383 RS 171.211
2023-1558
FF 2023 1384
Compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità dei parlamentari. O dell'AF
FF 2023 1384
f.
l'indennità per vitto e pernottamento all'estero (art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari) è aumentata di 10 franchi e sale a 405 franchi;
g.
l'indennità di percorso (art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari) è aumentata di 0,5 franchi e sale a 23 franchi;
h.
l'assegno di presidenza (art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari) è aumentato di 1000 franchi e sale a 45 000 franchi;
i.
l'assegno di vicepresidenza (art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari) è aumentato di 300 franchi e sale a 11 300 franchi;
j.
per quanto riguarda i contributi ai gruppi parlamentari (art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari), il contributo di base è aumentato di 3500 franchi e sale a 148 000 franchi e il contributo per membro è aumentato di 700 franchi e sale a 27 500 franchi.
II La Conferenza di coordinamento determina l'entrata in vigore.
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