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23.039 Messaggio concernente la legge sul servizio nazionale degli indirizzi del 10 maggio 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge sul servizio nazionale degli indirizzi.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 maggio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

2023-1410

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Panoramica La legge sul servizio nazionale degli indirizzi crea la base legale per l'istituzione e la gestione di un servizio nazionale degli indirizzi. Nel quadro di un servizio di base per l'amministrazione digitale, gli uffici amministrativi della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni nonché terzi incaricati di svolgere compiti legali potranno accedere agli indirizzi di domicilio notificati delle persone fisiche in tutta la Svizzera. Ciò permetterà di semplificare i processi e di sbrigare in maniera più efficiente i compiti della pubblica amministrazione.

Situazione iniziale Le autorità federali, cantonali e comunali, le organizzazioni e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato che non appartengono alle amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni, ma che sono incaricate di svolgere compiti amministrativi (terzi incaricati), devono poter identificare in modo univoco le persone fisiche e conoscerne il domicilio per adempiere i loro compiti legali. In molte procedure amministrative, inoltre, è il domicilio di una persona a determinare la competenza di un'autorità. L'indirizzo delle persone domiciliate in Svizzera figura quindi tra i dati di base rilevanti per la maggior parte delle autorità. Attualmente non esiste un servizio di base che consenta ad amministrazioni e terzi con mandato legale di consultare a livello nazionale i necessari dati sugli indirizzi. Ciò comporta un notevole dispendio di tempo e denaro sia per gli organi richiedenti che per le autorità che forniscono le informazioni.

Contenuto del disegno di legge Il disegno punta a facilitare i processi degli enti pubblici e a semplificare l'accesso alle informazioni richieste. In particolare disciplina l'autorità competente per la messa a disposizione e la gestione del servizio d'informazione e i dati in esso contenuti, le loro fonti e chi è autorizzato a consultare i dati disponibili e a quali condizioni.

Inoltre, nell'interesse della trasparenza, specifica la protezione dei dati e regolamenta il finanziamento del servizio nazionale degli indirizzi.

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Indice Panoramica

2

1

5 5 6 7

Situazione iniziale 1.1 Necessità di intervenire e obiettivi 1.2 Varianti esaminate e soluzione scelta 1.3 Casi d'applicazione e benefici del SNI 1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale 1.5 Stralcio di interventi parlamentari

11 12

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione 2.1 Progetto posto in consultazione 2.1.1 Osservazioni generali 2.1.2 Sintesi dei risultati 2.2 Ulteriori accertamenti e modifiche all'AP-LSI

12 12 12 13 14

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

14

4

Punti essenziali del progetto 4.1 La normativa proposta 4.2 Elementi centrali del SNI 4.2.1 Concetti di base e loro delimitazione 4.2.2 Possibilità di consultazione 4.2.3 Dati, nonché loro fonti e qualità 4.2.4 Cerchia di utenti e autorizzazione d'accesso 4.3 Compatibilità tra compiti e finanze 4.4 Questioni relative all'attuazione 4.5 Coordinamento con altri atti normativi

14 14 15 15 16 17 20 21 22 22

5

Commento ai singoli articoli

23

6

Ripercussioni 6.1 Ripercussioni per la Confederazione 6.1.1 Ripercussioni finanziarie 6.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 6.1.3 Fabbisogno complessivo finanziario e di personale 6.1.4 L'Amministrazione federale come utente del SNI 6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 6.2.1 Cantoni 6.2.2 Comuni 6.2.3 Terzi con mandato legale in qualità di utenti 6.3 Ripercussioni sull'economia 6.4 Ripercussioni sulla società

39 39 40 41 42 45 45 45 46 46 47 47

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6.5 6.6

7

8

Ripercussioni sull'ambiente Altre ripercussioni 6.6.1 Struttura informatica dei Cantoni e dei Comuni e di terzi con mandato legale aventi diritto d'accesso 6.6.2 Imprese vicine alla Confederazione 6.6.3 Altre imprese operanti nella ricerca di indirizzi

47 47 47 48 49

Aspetti giuridici 7.1 Costituzionalità 7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 7.3 Forma dell'atto 7.4 Subordinazione al freno alle spese 7.5 Rispetto del principio della sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale 7.6 Conformità alla legge sui sussidi 7.7 Delega di competenze legislative 7.8 Protezione dei dati 7.8.1 Osservazioni generali 7.8.2 Dati sugli indirizzi (caratteristiche) 7.8.3 Scopo del sistema d'informazione 7.8.4 Diritto d'accesso della persona interessata 7.8.5 Esattezza dei dati 7.8.6 Responsabilità 7.8.7 Conservazione e distruzione dei dati

49 49 50 50 50

Prospettive

53

Allegati: 1 Motivi della mutazione 2 Valutazione dei benefici del SNI 3 Potenziali utenti del SNI Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio nazionale degli indirizzi, LSI) (Disegno)

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55 57 59

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di intervenire e obiettivi

Le autorità federali, cantonali e comunali, le organizzazioni e le persone giuridiche di diritto pubblico o privato che non appartengono alle amministrazioni della Confederazione, dei Cantoni o dei Comuni, ma che sono incaricate di svolgere compiti amministrativi (terzi incaricati), devono poter identificare in modo univoco le persone fisiche e conoscerne il domicilio per poter adempiere i loro compiti legali. In molte procedure amministrative, inoltre, è il domicilio di una persona a determinare l'autorità competente. I dati sugli indirizzi delle persone domiciliate in Svizzera figurano quindi tra i dati di base rilevanti per la maggior parte delle autorità.

Attualmente le unità amministrative dispongono solo parzialmente di indirizzi di domicilio aggiornati di persone. La sovranità sui dati degli indirizzi spetta ai Comuni, i cui uffici controllo abitanti dispongono di dati attuali di tutte le persone registrate nel loro Comune. A livello cantonale, la maggior parte dei dati provenienti dai registri comunali degli abitanti sono gestiti su piattaforme e possono essere lì consultati dalle autorità cantonali. All'interno di un Cantone questi dati vengono scambiati tra gli uffici in misura sempre maggiore, sgravando in tal modo gli abitanti da molteplici obblighi di informazione o notifica (principio dello sportello unico).

Non è invece attualmente possibile ottenere il domicilio o l'indirizzo di un abitante di un altro Cantone né stabilire su scala Svizzera dove una persona è o era notificata in un determinato momento. Ne risultano problemi e ritardi per molti processi amministrativi.

Nelle pratiche più disparate, le pubbliche amministrazioni e i terzi con mandato legale (cfr. n. 4.2.4) hanno bisogno o addirittura l'obbligo legale di contattare le persone per scritto. Non disponendo dei mezzi necessari, numerosi servizi non possono aggiornare i loro dati personali, il che può comportare ingenti costi dovuti agli invii postali di ritorno. Laddove diritti, obblighi e competenze sono connessi al domicilio di una persona, è spesso necessario effettuare ricerche presso (altri) Cantoni e Comuni, il che può essere laborioso e complesso, soprattutto quando le autorità non sanno a quale servizio rivolgersi per ottenere le informazioni necessarie.

Questo problema non riguarda soltanto gli organi federali
e terzi con mandato legale, che sono sprovvisti dell'accesso ai registri degli abitanti, ma anche i Cantoni di fronte a persone che traslocano spesso da un Cantone all'altro o che tornano in Svizzera dopo un trasferimento all'estero ed eleggono domicilio in un altro Cantone. Se una persona non è più rintracciabile con un onere ragionevole, possono risultarne perdite di credito evitabili, per esempio nel caso della scadenza dei termini di prescrizione di inadempienze nei pagamenti.

Gli unici strumenti attualmente a disposizione sono gli elenchi di indirizzi pubblici gestiti da aziende private (p. es. il servizio local.ch di Swisscom). Le iscrizioni che figurano in questi elenchi non corrispondono necessariamente a quelle degli uffici 5 / 62

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controllo abitanti e non sono complete in riferimento a tutte le persone notificate in Svizzera. In alternativa, le autorità possono presentare una domanda a tutti i potenziali Comuni di notifica, il che genera costi non indifferenti sia per l'organo che ha bisogno dell'informazione sia per gli uffici controllo abitanti in questione. L'ultima opzione possibile è commissionare la ricerca a una ditta privata, per esempio La Posta Svizzera. Tuttavia questa opzione è a pagamento e offre solo limitate prospettive di successo.

Un servizio nazionale di indirizzi (SNI), come previsto nel presente disegno di legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (legge sul servizio nazionale degli indirizzi, LSI), colma le lacune esistenti consentendo ad autorità e a terzi con un mandato legale di cercare e confrontare gli indirizzi delle persone notificate in Svizzera in tutto il territorio nazionale. Il nuovo servizio indirizzi crea quindi un chiaro valore aggiunto e agevola le attività delle autorità.

L'obiettivo è consentire di adempiere in modo più rapido ed efficiente i compiti legali.

Nel contempo è necessario migliorare la qualità dei dati sugli indirizzi nei sistemi esistenti della pubblica amministrazione, in modo da incrementare la qualità dell'esecuzione dei compiti. Nel caso della corrispondenza scritta, inoltre, è possibile risparmiare sui costi anche riducendo il numero degli invii di ritorno (cfr. n. 1.3).

1.2

Varianti esaminate e soluzione scelta

Il presente disegno trae origine da due interventi parlamentari (iniziativa parlamentare Germann del 29 settembre 20111 e postulato della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 16 agosto 20122). Nel rapporto del 12 novembre 20143 in adempimento del postulato 12.3661, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che la pubblica amministrazione trarrebbe grande vantaggio da una banca dati centrale degli indirizzi. Un gruppo di lavoro sotto la direzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha esaminato le diverse soluzioni abbozzate nel rapporto ed elaborato una proposta. Il rapporto di esperti presentato dal DFGP raccomandava di istituire un'applicazione con i dati già in possesso dell'Ufficio federale di statistica (UST) nel quadro del censimento sulla popolazione basato sui registri (di seguito denominati dati di armonizzazione dei registri) e di configurare la soluzione in modo da poterla ampliare a livello cantonale per consentire una migliore attualità dei dati. Il 12 aprile 2017 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare un progetto di legge da porre in consultazione che creasse le basi legali per l'istituzione di un SNI.

L'avamprogetto elaborato dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) per la nuova legge federale (AP-LSI) designava l'UST come autorità competente per il SNI. Con decreto del Consiglio federale del 14 agosto 2019 il progetto è stato perciò trasmesso al Dipartimento federale dell'interno (DFI). Il DFI (UST) è stato incaricato di svolgere la 1 2 3

Iv. Pa. Germann 11.488 Adeguamento della legge sull'armonizzazione dei registri.

Po CIP-N 12.3661 Scambio di indirizzi tra i registri degli abitanti, la Posta e altri detentori di dati.

Consultabile in tedesco e francese al sito: www.parlament.ch > 12.3661 > Rapport en réponse à l'intervention parlementaire.

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procedura di consultazione sull'AP-LSI (cfr. n. 2.1). Sulla base dei risultati di questa consultazione e degli ulteriori chiarimenti forniti dall'UST in conformità al decreto del Consiglio federale dell'11 dicembre 2020 (cfr. n. 2.2), il presente disegno parte dal presupposto che il SNI metta a disposizione dati sugli indirizzi aggiornati quotidianamente nel suo sistema di informazione non appena sarà operativo.

La fornitura a tale scopo di dati di mutazione aggiornati quotidianamente da parte dei registri degli abitanti è tecnicamente possibile. Al momento attuale due sono le alternative non realizzabili in quanto non sufficientemente supportate a livello tecnico. Si tratta della fornitura regolare al sistema di informazione del SNI del set completo di dati selezionati con una frequenza maggiore rispetto a quella prevista dalla legge del 23 giugno 20064 sull'armonizzazione dei registri (LArRa) e, dall'altro, dell'introduzione del SNI esclusivamente come servizio di intermediazione per consultazioni dei dati direttamente dai registri degli abitanti dei Comuni (con o senza una propria banca dati).

Rispetto all'approccio precedente, il nuovo progetto offre agli utenti il vantaggio di avere a disposizione dati di elevata qualità in tutta la Svizzera, in particolare grazie a quelli aggiornati alla fonte. Le consultazioni retroattive sono pertanto possibili per giorno specifico e non solo su base trimestrale. Questa soluzione tiene conto dell'esigenza di vari gruppi di utenti e di una preoccupazione espressa nel corso della procedura di consultazione (cfr. n. 2.1). Rispetto alla proposta originale comporta un certo onere supplementare per Confederazione e Cantoni (cfr. n. 4.2.3), in quanto il SNI necessita dei dati dei registri pertinenti per aggiornare le informazioni sugli indirizzi esistenti (cfr. sezione 6), ma nel contempo aumenta i benefici del SNI.

1.3

Casi d'applicazione e benefici del SNI

Con il SNI vengono supportati gli organi aventi diritto d'accesso che hanno bisogno di dati sugli indirizzi aggiornati delle persone fisiche per adempiere i loro compiti legali, ma che non possono ottenerli, o solo in parte, dai registri degli abitanti. Da un punto di vista generale, sono possibili i seguenti casi d'applicazione:

4

­

l'indirizzo di domicilio attuale è necessario per il recapito di documenti nell'ambito di una procedura amministrativa (p. es. informazioni delle autorità, atti, estratti dei registri, fatture, solleciti, avvisi di esecuzioni, decisioni, citazioni);

­

l'indirizzo di domicilio attuale è necessario per determinare l'autorità competente all'interno dell'amministrazione al fine di avviare o riaprire una procedura amministrativa (p. es. per l'assistenza in materia di prestazioni alimentari, la riscossione di tasse scolastiche extracantonali, l'invio di citazioni per l'audizione di testimoni, l'invio di domande d'esecuzione da parte dello Stato come creditore o le domande di notifica nel quadro dell'assistenza giudiziaria internazionale);

RS 431.02

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­

il domicilio precedente è necessario per delimitare temporalmente le competenze delle varie autorità nello svolgimento di una pratica (p. es. la riscossione senza interruzione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare oltre i confini cantonali);

­

il domicilio attuale è necessario per chiarire un eventuale diritto a prestazioni statali (p. es. borse di studio);

­

è necessario confrontare i dati sugli indirizzi del SNI con i propri dati sugli indirizzi al fine di aggiornarli e rettificarli (p. es. per migliorare la qualità dei dati esistenti nei diversi registri federali delle persone o nelle banche dati delle casse malati e delle casse di compensazione).

I casi d'applicazione variano a seconda della categoria di utenti. Ciò è dovuto, da un lato, alla molteplicità dei compiti di Confederazione, Cantoni e Comuni e, dall'altro, dal fatto che il fabbisogno di dati sugli indirizzi su scala svizzera e la loro qualità non sono gli stessi ovunque.

Le autorità federali hanno bisogno di informazioni sugli indirizzi di determinate persone nei settori più diversi e tengono dati sugli indirizzi nei loro sistemi in virtù degli obblighi di notifica. Normalmente, però, non possono né consultare i dati sul domicilio e sugli indirizzi a livello nazionale né verificare la validità dei propri dati attraverso un servizio degli indirizzi centrale. Soltanto in singoli settori di attività vi sono interfacce tra i sistemi della Confederazione e i registri cantonali degli abitanti. Si può citare a titolo di esempio la trasmissione di dati, istituita nel 2019, dalle piattaforme cantonali di dati personali al servizio incaricato dalla Confederazione della riscossione del canone radiotelevisivo. Di norma, le informazioni personali di cui la Confederazione ha bisogno per adempiere i suoi compiti riguardano tutta la popolazione. La Confederazione ha quindi potenzialmente bisogno di dati sugli indirizzi di almeno 8,6 milioni di persone.

In molti casi le autorità cantonali hanno già oggi la possibilità di consultare gli indirizzi di domicilio di persone residenti all'interno del Cantone. Per trattare i casi che interessano più Cantoni è tuttavia necessario avere la possibilità di consultare i dati sugli indirizzi su scala svizzera. Non è facile quantificare né il numero di simili casi né la frequenza di particolari accertamenti o l'onere che richiedono. Vi sono tuttavia alcuni indizi: in genere il fabbisogno di informazioni coincide con il trasloco di una persona (intercantonale o internazionale) in concomitanza di una procedura amministrativa non ancora completata o che deve essere riaperta. Ogni anno, circa il 9 per cento della popolazione cambia domicilio5. In circa un quarto dei casi il cambiamento di domicilio è intercantonale o internazionale. Nel 2020 sono stati registrati quasi 155 100 arrivi e partenze intercantonali.

In questi casi può essere necessario effettuare accertamenti nel quadro di una procedura amministrativa, soprattutto in presenza di persone che traslocano
più volte da Cantone a Cantone. Vi sono poi i traslochi da e verso l'estero. Nel 2020 sono stati registrati 163 200 arrivi e 109 400 partenze internazionali. Nel 2020, circa 25 500 per5

Zufferey, Jonathan (2020). Migrazione interna in Svizzera: movimenti e ripercussioni.

In: UST. Panorama della società svizzera 2020: migrazione ­ integrazione ­ partecipazione, pp. 84­95.

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sone traslocate in Svizzera dall'estero avevano la cittadinanza svizzera. Nel caso dei rimpatri queste persone hanno già avuto di regola contatti con le autorità e può darsi che per una parte di esse debba essere riaperta una procedura amministrativa (per tutte le cifre, cfr. allegato 1 tabella 4).

Per i Comuni, che oggi sono la principale autorità di contatto per ogni sorta di accertamenti legati al domicilio e all'indirizzo, il fatto che le richieste di indirizzi vengano effettuate tramite il SNI rappresenterà uno sgravio. Se si parte dal presupposto che un Comune riceve in media da altri servizi amministrativi e terzi richieste relative al 10­ 15 per cento dei suoi abitanti, ne consegue che su scala nazionale i Comuni trattano circa un milione di richieste all'anno, molte volte manualmente. La stima poggia sulle cifre concernenti l'utilizzo del servizio degli indirizzi della Città di Zurigo. Per il presente calcolo dei benefici, le cifre sono state corrette notevolmente verso il basso al fine di tenere conto di eventuali differenze tra la città e la campagna e tra i diversi gradi di sviluppo delle piattaforme cantonali di dati sugli abitanti.

I processi dei Comuni che gestiscono i dati sugli indirizzi nei loro registri degli abitanti riguardano in primo luogo i propri abitanti. Vi sono tuttavia sempre casi che richiedono chiarimenti dall'esterno del Cantone. Secondo gli accertamenti dell'UST e contrariamente alle ipotesi iniziali, anche alcuni Comuni (piccoli e grandi) sono interessati a utilizzare il SNI.

Il SNI crea la base per la consultazione di indirizzi anche da parte di terzi con un mandato legale. Il SNI consente di ottimizzare i processi di rettifica dei dati e di ridurre di conseguenza i costi amministrativi. Il settore delle assicurazioni malattie gestisce gli indirizzi di tutta la popolazione nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e ha bisogno di informazioni aggiornate (ai sensi della legge federale del 18 marzo 19946 sull'assicurazione malattie, LAMal).

Il SNI genera un beneficio quantificabile in numerosi settori: ­

riduzione degli invii di ritorno nella corrispondenza cartacea (meno spese postali, meno spese amministrative per il trattamento e il nuovo invio, risparmio di tempo);

­

riduzione dell'onere legato alla ricerca per verificare o accertare un domicilio o l'indirizzo di persone (risparmio di ore di lavoro, minore onere amministrativo);

­

riduzione dell'onere legato agli accertamenti effettuati dagli uffici controllo abitanti (domande non assoggettate a emolumento nel settore dell'assistenza amministrativa);

­

riduzione delle perdite di crediti (meno fatture non recapitabili a persone introvabili);

­

riduzione dell'onere per l'istituzione e la manutenzione di interfacce e la gestione dei dati (rinuncia a nuove interfacce, rettifica dei dati più semplice).

Il numero di richieste di indirizzi da parte dei futuri utenti del SNI non è facilmente prevedibile. Da un modello di calcolo (cfr. allegato 2 tabella 5) emergono tuttavia 6

RS 832.10

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notevoli potenziali vantaggi. Le ipotesi per la modellizzazione dei benefici economici si basano sulle informazioni fornite dai potenziali utenti e su informazioni supplementari. Sono stati condotti colloqui con singole autorità federali e cantonali e sono state ottenute informazioni da alcune delle principali assicurazioni malattia.

I costi sono stati calcolati in funzione dell'onere a carico delle amministrazioni e di terzi con mandato legale per la ricerca di indirizzi e domicili nonché sulla percentuale di invii postali non recapitabili e di ritorno. Inoltre è stato ipotizzato un valore per le perdite di crediti evitabili. Il SNI può aiutare amministrazioni e terzi incaricati a velocizzare i processi e a ottenere notevoli benefici grazie all'aumento dell'efficienza.

Per il calcolo dei benefici sono stati presi in considerazione tre scenari, che si differenziano per il grado di efficienza. Il punto di partenza è uno scenario medio basato su valori empirici e stimato in modo piuttosto conservativo, in cui si prevede per ogni categoria di onere una riduzione pari alla metà (cfr. allegato 2 tabella 5). Ai costi annuali di 1,7 milioni di franchi (esercizio regolare) si contrappone un beneficio stimato di circa 8,7 milioni di franchi all'anno. Nello scenario medio il beneficio economico totale è di 7 milioni di franchi all'anno (cfr. tabella 1). Rispetto allo scenario di partenza, la riduzione dell'onere dovuta al SNI è stata dimezzata nello scenario meno favorevole e raddoppiata in quello più favorevole. Il rapporto costi-benefici del SNI rimane nettamente positivo, anche ipotizzando una riduzione dell'onere meno marcata.

Tabella 1 Stima dei benefici economici complessivi in milioni di franchi Scenari Stima in mio. di fr. all'anno

Valore inferiore

Valore medio

Valore superiore

Valutazione dei benefici (+)

4,3

8,7

13,0

Costi (­)

1,7

1,7

1,7

Benefici economici complessivi

2,6

7,0

11,3

Il SNI crea un valore aggiunto in termini di quantità e di qualità. Ecco i principali benefici: ­

miglioramento della qualità dei dati delle amministrazioni e di terzi con mandato legale necessari per l'adempimento dei loro compiti legali;

­

modernizzazione della gestione dei dati nelle amministrazioni (principio dello sportello unico);

­

possibilità di effettuare consultazioni elettroniche (maggiore flessibilità rispetto agli orari d'apertura);

­

velocizzazione dei processi operativi;

­

miglioramento della qualità dell'esecuzione dei compiti (indirizzi corretti ecc.);

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­

unitarietà della prassi amministrativa (informazioni sugli indirizzi da parte di terzi con mandato legale);

­

maggiore trasparenza dell'utilizzo dei dati da parte delle autorità.

Il risparmio di tempo e di costi per gli utenti derivante dalla consultazione degli indirizzi tramite il SNI dovrebbe essere considerevole. Quest'ultimo contribuisce inoltre a migliorare la qualità dei dati, creando pertanto un valore aggiunto per la loro gestione. Il costo di un'informazione sull'indirizzo nel settore della gestione dei dati non è noto. Un servizio commerciale per il confronto di indirizzi fattura 1,25 franchi per indirizzo aggiornato.

1.4

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 20207 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20208. Tuttavia, l'introduzione di un SNI è in linea con l'obiettivo del nostro Collegio di fornire prestazioni statali in modo efficiente e il più possibile digitale9.

Il presente disegno è quindi direttamente collegato a varie strategie del nostro Consiglio. Occorre menzionare in particolare:

7 8 9 10 11 12

­

la «Strategia Svizzera digitale» aggiornata dal Consiglio federale l'11 settembre 2020, che punta ad approntare moduli di base e l'infrastruttura per estendere l'amministrazione digitale a livello nazionale10;

­

la «Strategia per lo sviluppo della gestione comune dei dati di base della Confederazione» approvata dal Consiglio federale il 18 dicembre 2018, il cui obiettivo è che i dati di base utilizzati più volte siano gestiti congiuntamente e messi a disposizione per essere utilizzati da parte delle amministrazioni di tutti i livelli federali e di altri ambienti autorizzati11;

­

la «Strategia di e-government Svizzera 2020­2023» del 1° gennaio 2020, sottoscritta dal Consiglio federale, dalla Conferenza dei Governi cantonali e dai comitati dell'Unione delle Città svizzere e dell'Associazione dei Comuni svizzeri, che formula anch'essa l'obiettivo di approntare servizi di base nazionali per lo scambio elettronico dei dati fra le autorità12. Il SNI utilizza dati esistenti da registri consolidati (principio dello sportello unico). L'obiettivo di salvare i dati in un unico luogo non è considerato opportuno alla luce delle condizioni tecniche attuali e pertanto non è supportato dal SNI (cfr. n. 1.2);

FF 2020 1565 FF 2020 7365 FF 2020 1565, in particolare 1623 www.digital.swiss > Piano d'azione www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Architettura della Confederazione > Gestione dei dati di base FF 2019 7789

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­

l'incarico del Consiglio federale del 27 dicembre 2019 relativo all'utilizzo multiplo dei dati, e in questo contesto l'attuazione del programma Gestione dei dati a livello nazionale (NaDB)13.

Il progetto è definito come una misura per l'attuazione della Strategia Svizzera digitale, della Strategia di e-government Svizzera 2020­2023 e dell'agenda Amministrazione digitale Svizzera (ADS)14 e in particolare per il loro piano di attuazione 2022­ 202315.

1.5

Stralcio di interventi parlamentari

Il progetto non concerne alcun intervento parlamentare pendente.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Mancando i relativi presupposti non è stata effettuata un'analisi delle conseguenze legali. Il progetto riguarda principalmente l'amministrazione e ha solo effetti limitati sull'economia generale. Gli effetti sulle amministrazioni interessate sono stati chiariti in modo approfondito al termine della procedura di consultazione nell'ambito di un mandato d'esame.

2.1

Progetto posto in consultazione

2.1.1

Osservazioni generali

La procedura di consultazione sull'AP-LSI è durata dal 16 agosto al 22 novembre 2019. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le organizzazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna e il mondo economico, oltre a 25 organizzazioni e altri partecipanti. Un Cantone e un'organizzazione hanno espressamente rinunciato a pronunciarsi. Sono pervenuti complessivamente 55 pareri.

13 14 15

www.bfs.admin.ch > Gestione dei dati a livello nazionale NaDB FF 2021 3030 www.amministrazione-digitale-svizzera.ch > Attuazione > Piano di attuazione della Strategia di e-goverment

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2.1.2

Sintesi dei risultati

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione sostiene l'AP-LSI e il valore aggiunto di un SNI viene confermato nella sua sostanza. Alcuni temi sono stati oggetto di riscontri critici o suggerimenti in parte controversi (cfr. rapporto sui risultati16).

È stato ripetutamente auspicato un servizio con dati per quanto possibile attuali; l'eventualità di prevedere a livello di ordinanza ulteriori fonti di dati e misure supplementari per garantire la qualità è stata valutata in modo controverso. Sono state suggerite anche regole più chiare e ulteriori precisazioni sul dominio sui dati, sulle competenze e sui ruoli di Cantoni e Comuni nel concedere i diritti d'accesso e nel controllare l'utilizzo.

Per quanto riguarda la cerchia degli utenti sono state proposte sia un'estensione alle organizzazioni private sia una limitazione alle amministrazioni pubbliche. L'autorizzazione all'uso sistematico del numero AVS (NAVS) come presupposto di accesso e la consultazione tramite questo numero vengono in parte criticate in quanto limitano l'utilità del SNI.

La consultazione dei dati è stata valutata in modo controverso. Le consultazioni collettive sono state accolte in parte favorevolmente come un'efficace semplificazione; taluni gruppi di utenti le hanno invece considerate problematiche. Lo stesso vale per la consultazione in base a criteri geografici (al posto del NAVS). Anche la portata dei dati consultabili è stata considerata o troppo contenuta o troppo ampia.

La portata dei blocchi di dati cantonali per il SNI è stata valutata in modo controverso, così come la possibilità di inoltrare i dati consultabili presso il SNI.

In merito alla protezione dei dati sono stati tematizzati singoli aspetti, come la verbalizzazione dell'accesso ai dati, l'esercizio del diritto d'accesso, la distruzione dei dati e le disposizioni sulla protezione dei dati ai sensi dell'allora progetto di modifica del 18 dicembre 202017 della legge federale del 20 dicembre 194618 sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS).

Critiche ha suscitato anche il modello di finanziamento proposto che ­ nonostante singoli pareri favorevoli ­ è stato valutato per lo più negativamente. In molti hanno suggerito un'esenzione dagli emolumenti per il gruppo di utenti interessato (p. es. i Cantoni urbani). Alcuni hanno chiesto un
compenso per i fornitori di dati.

Infine singoli partecipanti alla consultazione hanno suggerito un riorientamento del SNI come registro nazionale degli abitanti e hanno messo in discussione la competenza costituzionale della Confederazione a istituire il SNI.

Riguardo alla valutazione dei risultati della procedura di consultazione e ad eventuali punti ancora controversi, si rimanda al numero 2.2.

16

17 18

Il rapporto sui risultati è consultabile all'indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFI > Procedura di consultazione 2019/57.

RU 2021 758 RS 831.10

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2.2

Ulteriori accertamenti e modifiche all'AP-LSI

L'11 dicembre 2020 abbiamo incaricato il DFI di esaminare alcuni aspetti emersi dalla procedura di consultazione. L'UST ha condotto un'indagine presso i servizi federali, cantonali e comunali che tengono i registri, i responsabili dei registri e i loro fornitori di software e ha elaborato varianti per l'attuazione tecnica del SNI. I requisiti di un SNI con dati aggiornati quotidianamente sono stati discussi più dettagliatamente nel corso di colloqui specialistici (cfr. n. 6.2). I risultati di questi accertamenti supplementari sono stati valutati nel rapporto d'esame19.

Rispetto all'AP-LSI, il disegno presenta i seguenti principali adeguamenti: ­

servizio con dati di armonizzazione dei registri e dati di mutazione attuali;

­

obbligo degli uffici amministrativi di fornire dati sancito a livello di legge;

­

possibilità di consultare mediante le caratteristiche di identificazione (invece che mediante il NAVS) in casi eccezionali;

­

nessuna possibilità di effettuare consultazioni geografiche;

­

estensione delle caratteristiche gestite con l'aggiunta di singoli attributi;

­

possibilità di limitare le consultazioni sancita a livello di ordinanza;

­

adeguamento della disposizione relativa ai blocchi di dati cantonali e comunali;

­

adeguamento del modello di finanziamento con fatturazione dei servizi da parte della Confederazione ed esenzione dagli emolumenti per gli uffici controllo abitanti dei Comuni.

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Il SNI è un progetto nazionale svizzero senza riferimento specifico al diritto europeo e all'Unione europea (UE). I dati del SNI sono accessibili solo alle autorità amministrative svizzere e a terzi con mandato legale in Svizzera.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

La LSI ha lo scopo di consentire alla Confederazione di istituire un sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche in Svizzera. Gli uffici amministrativi di Confederazione, Cantoni e Comuni e terzi con mandato legale potranno così consultare gli indirizzi necessari a svolgere i loro compiti. Ciò permetterà di sempli19

Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche (Legge sul servizio degli indirizzi, LSI): Mandato d'esame; Rapporto del 7 ottobre 2022 al Consiglio federale (non pubblicato).

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ficare i processi e di sbrigare in maniera più efficiente i compiti della pubblica amministrazione.

La legge disciplina le competenze a livello federale, definisce le prestazioni offerte a seconda dei gruppi di utenti, i dati necessari per la messa a disposizione del SNI e dove ottenerli. Inoltre regola le condizioni d'utilizzo e il finanziamento del SNI. Il funzionamento del SNI si basa sul principio della trasparenza, che consente alle persone interessate di sapere quali autorità hanno chiesto i loro dati e quando.

4.2

Elementi centrali del SNI

4.2.1

Concetti di base e loro delimitazione

Il SNI si basa su due concetti fondamentali: il domicilio e l'indirizzo. La definizione di «domicilio» varia a seconda del contesto in cui è usato. Pertanto, oltre al domicilio secondo il Codice civile (art. 23­26 CC)20, esiste anche il domicilio principale notificato (residenza) e il domicilio secondario (soggiorno), così come utilizzati nel contesto dell'armonizzazione dei registri e nel settore della notifica21.

Il SNI si basa sui dati dei registri comunali e cantonali degli abitanti e fornisce unicamente informazioni sul domicilio in base alle relazioni di notifica di una persona. Per la maggior parte delle persone, il domicilio principale notificato corrisponde al domicilio ai sensi del diritto civile. Il domicilio secondario invece è il Comune in cui una persona soggiorna per almeno tre mesi consecutivi o per tre mesi nell'arco di un anno senza l'intenzione di stabilirvisi durevolmente. Una persona può quindi avere più domicili secondari in Svizzera, La maggior parte delle persone, tuttavia, ha un solo domicilio in Svizzera e quindi, sotto il profilo del diritto in materia di registri, un'unica relazione di notifica, quella del domicilio principale22.

Sulla base della relazione di notifica, una persona può pertanto avere, ai sensi del diritto in materia di registri, più indirizzi iscritti nel registro degli abitanti, vale a dire l'indirizzo presso il domicilio principale notificato e gli indirizzi dei domicili secondari notificati. Inoltre nel registro degli abitanti viene tenuto se necessario anche l'indirizzo di recapito (ufficiale).

L'indirizzo di domicilio non va confuso con il recapito postale. Quest'ultimo corrisponde alla cassetta delle lettere cui la posta invia lettere e pacchi. Gli invii postali sono recapitati anche a sottoindirizzi o a indirizzi c/o che non corrispondono all'indirizzo notificato.

Per motivi di semplificazione, nel presente messaggio utilizziamo la sigla SNI come abbreviazione generale sia per il sistema di consultazione in quanto tale sia per il servizio che fornisce. Tuttavia, per ragioni di chiarezza il disegno opera una chiara di-

20 21

22

RS 210 Cfr. UST, Armonizzazione dei registri ufficiali di persone. Catalogo ufficiale delle caratteristiche, 2014; consultabile su www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Cataloghi e banche dati > Pubblicazioni > Cerca titolo: Catalogo ufficiale delle caratteristiche.

Ibid., pag. 11.

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stinzione tra il SNI in quanto servizio e il sistema d'informazione in quanto base tecnica che consente di fornirlo.

Inoltre, sia il disegno sia il messaggio fanno regolarmente riferimento semplicemente ai «dati». Grazie al contenuto definito nel SNI, è inequivocabilmente chiaro che si tratta sempre di dati personali.

4.2.2

Possibilità di consultazione

Gli organi aventi diritto d'accesso possono richiedere al SNI gli indirizzi attuali delle persone fisiche domiciliate in Svizzera e, se necessario, confrontarli con i propri dati.

In caso di comprovata necessità è possibile ricercare anche il domicilio precedente di una persona fisica (retroattivamente fino a un massimo di dieci anni, cfr. sezione 5).

Il SNI prevede consultazioni sia individuali sia collettive. Nel caso di una consultazione individuale su una persona di cui si conosce il NAVS, il SNI fornisce le informazioni su domicilio e indirizzo in base al diritto d'accesso. Se il NAVS non è noto è possibile effettuare consultazioni individuali sulla base di caratteristiche identificative (cognome, nome, data di nascita ecc.). Nel caso di una consultazione collettiva su più persone con NAVS noti (e indirizzi di domicilio), il SNI fornisce gli indirizzi disponibili. Il parametro principale per la consultazione è il NAVS (cfr. n. 4.2.3).

Prevediamo che i dati del SNI siano accessibili attraverso più interfacce. La soluzione si orienta a quella scelta per il registro Unique Person Identification (registro UPI)23.

Per alcune amministrazioni è sufficiente effettuare ricerche di indirizzi occasionali tramite una maschera di ricerca i cui requisiti sono unicamente quello di avere un browser e un diritto d'accesso individuale. Per altre, invece, è importante effettuare la consultazione di dati sugli indirizzi partendo da un'applicazione. Tali consultazioni possono essere effettuate in modo sia sincrono che asincrono attraverso la piattaforma per lo scambio di dati della Confederazione (sedex) o un'interfaccia specifica per il SNI. Nella modalità sincrona l'applicazione riceve per ogni singola interrogazione una risposta immediata al sistema richiedente. Quella asincrona permette invece di consultare un importante volume di dati e quindi si presta per il confronto sistematico di dati sugli indirizzi.

Nell'interesse della permanente disponibilità del servizio, il numero e la portata delle consultazioni possono essere limitati tramite le condizioni d'utilizzo. Nell'ottica di un ulteriore sviluppo ­ analogamente agli attuali servizi dei registri della Confederazione ­ il SNI potrebbe eventualmente rendere note automaticamente di volta in volta le mutazioni di determinati dati sugli indirizzi per organi interessati e aventi diritto.

23

Cfr. www.zas.admin.ch > Partner e Istituzioni > Unique Person Identification (UPI).

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4.2.3

Dati, nonché loro fonti e qualità

Dati Lo scopo del SNI è permettere di elaborare determinate caratteristiche di tutte le persone fisiche con domicilio in Svizzera. I set di dati sono a disposizione dell'UST su base trimestrale in conformità alla LArRa e vengono aggiornati mediante notifiche di mutazione provenienti dai registri esistenti.

L'articolo 4 D-LSI permette di elaborare nel SNI un numero di dati superiore a quello che gli utenti possono consultare. Questa differenza trova la sua giustificazione nel fatto che tutte le caratteristiche elaborabili ai sensi dell'articolo 4 D-LSI sono necessarie per garantire un sistema di consultazione ineccepibile. Pertanto occorre distinguere tra i dati elaborati nel sistema d'informazione (art. 4 D-LSI) e i dati «consultabili» (art. 6 D-LSI). L'articolo 4 D-LSI elenca gli identificatori e le caratteristiche fondamentali che possono essere elaborati nel SNI, in particolare il NAVS, il cognome e il nome, l'indirizzo di domicilio (residenza e soggiorno), la data di nascita e il sesso di una persona.

a) Numero del Comune secondo la classificazione dell'UST Il numero del Comune secondo la classificazione dell'UST è un'informazione pubblica e potrebbe quindi essere comunicata anche agli utenti del SNI. Questo elemento, tuttavia, non li interesserà, ragione per cui la caratteristica può essere elaborata dall'UST solo a fini di garanzia della qualità.

b) Identificatore federale dell'edificio (EGID) e identificatore federale dell'abitazione (EWID) L'EGID e l'EWID consentono di effettuare un confronto con il Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) e servono a verificare la correttezza dell'indirizzo.

Sono inoltre utili in qualsiasi processo di rettifica. I dati di armonizzazione dei registri trimestrali vengono verificati anche in riferimento all'EGID e all'EWID e confrontati con il REA. Esistono varie regole di convalida e plausibilità per la fornitura dei dati a fini statistici, che riguardano EGID ed EWID: ­

la persona non è registrata con il domicilio principale, sebbene sia stato fornito l'EGID 999 999 999 (economia domestica amministrativa);

­

la data di trasloco è stata aggiornata, ma la persona ha mantenuto lo stesso EGID/EWID;

­

l'EGID non è valido nel Comune;

­

l'EGID rimanda a un edificio demolito;

­

l'indirizzo di domicilio appartiene a un altro EGID del Comune;

­

il tipo di economia domestica è cambiato, ma l'EGID è rimasto invariato;

­

l'EWID non è valido nell'edificio;

­

non tutte le persone con un numero di economia domestica identico hanno lo stesso EGID.

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Visto che tali convalide, che sono una condizione indispensabile per la corretta funzionalità del servizio, devono essere rese possibili anche nel SNI, va consentita pure l'elaborazione di EGID ed EWID.

c) Tipo di economia domestica In linea di massima il SNI dovrebbe consentire, qualora si fosse a conoscenza del pericolo di una grave violazione della personalità, in particolare di un pericolo per la vita e l'incolumità fisica, di visualizzare l'indirizzo della persona interessata solo in presenza di determinate autorizzazioni (cfr. art. 9 D-LSI). A tal fine il sistema d'informazione deve consentire di trattare il tipo di economia domestica, per permettere di filtrare i dati e garantire ad esempio che non sia comunicato l'indirizzo di una persona ricoverata in una clinica psichiatrica o in carcere a tutti gli aventi diritto d'accesso. La caratteristica «tipo di economia domestica» viene quindi utilizzata a fini di protezione dei dati.

In teoria il SNI potrebbe desumere il tipo di economia domestica sulla base di EWID ed EGID, poiché a un'economia domestica amministrativa sono sempre attribuiti i medesimi numeri EWID ed EGID (999 e 999 999 999). EWID ed EGID, tuttavia, non sono sempre gestiti correttamente (circa lo 0,4 % delle voci per le economie domestiche amministrative sono gestite in modo errato o incompleto), pertanto è utile conoscere anche il tipo di economia domestica. A volte una persona mantiene il domicilio principale nell'economia domestica amministrativa di un Comune, ma di fatto vive nella casa di riposo di un Comune vicino a titolo di domicilio secondario: in simili casi può talvolta essere necessario e giustificato comunicare l'indirizzo della casa di riposo anche agli utenti del SNI che di per sé non avrebbero il diritto di conoscere l'indirizzo del domicilio secondario. L'ordinanza disciplinerà in dettaglio questa situazione qualora necessario. Attualmente in Svizzera circa 50 000 persone vivono in economie domestiche amministrative.

d) Data di nascita e sesso Le istituzioni che utilizzano sistematicamente il NAVS lo fanno (in forma integrale o parziale) collegandolo con dati personali, in particolare cognome, nome, data di nascita e sesso, che raccolgono in forma strutturata (art. 153b LAVS). Sono tenuti a verificare periodicamente l'esattezza del NAVS e dei dati personali
corrispondenti attraverso l'Ufficio centrale di compensazione, mediante una delle procedure di cui all'articolo 134quater capoverso 2 o 4 dell'ordinanza del 31 ottobre 194724 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS) (cfr. art. 134quinquies cpv. 3 OAVS).

Di conseguenza, ciò vale anche per l'UST, che utilizzerà sistematicamente il NAVS per l'esercizio del sistema d'informazione e dovrà quindi verificarlo regolarmente. A tale scopo sono necessari anche la data di nascita e il sesso.

Inoltre, queste caratteristiche aiutano a identificare in modo univoco una persona e a fornire pertanto l'indirizzo corretto. I NAVS non sono esenti da errori e le persone con lo stesso nome possono eventualmente essere identificate in modo univoco in base alla data di nascita o al sesso.

24

RS 831.101

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e) Trasloco (all'interno del Comune): data Questa informazione sarà probabilmente contrassegnata nel prototipo con «data di partenza = data di trasloco 1» e «data di arrivo al nuovo indirizzo = data di trasloco», per cui viene indirettamente comunicata anche all'utente SNI, ma non come data di trasloco, bensì come data di arrivo.

f) Data del decesso Secondo lo standard eCH0020, in caso di morte la data di partenza coincide con la data del decesso. Pertanto, questa caratteristica è in realtà già implicitamente presente nel sistema d'informazione. È importante che il sistema d'informazione indichi che una persona è deceduta (la data esatta è irrilevante), in modo che l'utente SNI possa chiudere la sua pratica.

Agli utenti vengono fornite unicamente le caratteristiche necessarie per l'indirizzamento o la determinazione del domicilio. A seconda dell'autorizzazione d'accesso, gli utenti possono consultare al massimo i seguenti dati del SNI (cfr. art. 6 cpv. 1 D-LSI): cognome ufficiale ed eventualmente altri cognomi di una persona; tutti i nomi nell'ordine corretto; indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo; Comune di residenza o Comune di soggiorno; in caso di partenza: data; in caso di arrivo: data.

Le ricerche degli indirizzi nel SNI avvengono generalmente per mezzo del NAVS. In via eccezionale una ricerca può essere effettuata anche sulla base di altri elementi di identificazione di una persona (cfr. sezione 5, commento all'art. 6 cpv. 4 D-LSI). A seconda dell'autorizzazione d'accesso, il SNI fornisce come risultato della ricerca il nome della persona e l'indirizzo del suo Comune di residenza o di soggiorno oppure un risultato più articolato, che può includere vari indirizzi ed eventualmente la data di arrivo o di partenza. Nel SNI non è invece possibile effettuare richieste di ricerca per filtrare le informazioni sugli indirizzi in base a determinate caratteristiche personali come età, sesso, Comune di residenza o Comune di soggiorno.

Fonti dei dati Il SNI ottiene i suoi dati (cfr. art. 4 D-LSI) su base trimestrale sotto forma di estratto dei dati di armonizzazione dei registri. L'UST crea l'estratto dei dati dopo aver completato il processo di convalida e di rettifica ai sensi alla LArRa, ossia prima che i dati grezzi vengano ulteriormente elaborati a fini
statistici25. Il SNI ottiene dai registri pertinenti anche i dati di mutazione per aggiornare le informazioni consultabili nel SNI (art. 5 D-LSI).

Qualità dei dati I dati che il SNI riceve dall'UST per l'armonizzazione dei registri sono stati sottoposti26 a un processo di convalida e di rettifica e presentano uno standard qualitativo 25 26

Informazioni sulla fornitura di dati a fini statistici sono consultabili su: www.bfs.admin.ch > Registri > Registri delle persone > Armonizzazione dei registri > Invio alla statistica.

Cfr. art. 10 dell'ordinanza del 21 novembre 2007 sull'armonizzazione dei registri (OArRa, RS 431.021).

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uniforme in tutta la Svizzera. Ciò non garantisce tuttavia che tutti i dati siano privi di errori al cento per cento, poiché anche in caso di convalida è ammissibile, sotto il profilo statistico, un certo grado di imprecisione.

Quando l'UST conclude il processo di rettifica dei dati, il giorno di riferimento per la trasmissione trimestrale dei dati dei registri degli abitanti è trascorso da più di un mese; pertanto le mutazioni intervenute nel frattempo nel registro degli abitanti (p. es.

a seguito di cambiamento di domicilio, nascite, decessi o cambiamenti di indirizzo dovuti una fusione di Comuni, a una nuova denominazione di una via o alla costruzione di un nuovo edificio) devono essere incluse in modo da poter aggiornare i dati (cfr. allegato 1 tabella 4). Dalla procedura di consultazione è emerso che, per l'utilizzo pratico del SNI, l'attualità dei dati è di fondamentale importanza. Il disegno contiene pertanto una disposizione separata sull'attualità e il completamento dei dati del SNI (cfr. sezione 5, commento all'art. 5 D-LSI). Per il completamento dei dati vengono incluse, in particolare, mutazioni sotto forma di «nuovi arrivi» (p. es. nascite, arrivi dall'estero), senza che vengano registrate caratteristiche supplementari. Le misure sono elencate in modo esaustivo all'articolo 4 D-LSI.

Dopo la messa in esercizio del SNI, anche le rettifiche degli errori e delle incoerenze identificate possono contribuire a migliorare la qualità dei dati (cfr. art. 6 cpv. 5 della legge federale del 25 settembre 202027 sulla protezione dei dati, che entrerà in vigore il 1° settembre 2023 [LPD]). Se necessario, gli errori importanti possono essere segnalati all'autorità responsabile della fonte di dati corrispondente (p. es. registri degli abitanti), affinché apporti le rettifiche nel registro delle fonti in conformità alle norme cantonali e comunali. La procedura di rettifica viene coordinata28 con i processi esistenti tra i registri delle persone e definiti a livello di ordinanza (cfr. sezione 5, commento all'art. 8).

4.2.4

Cerchia di utenti e autorizzazione d'accesso

Il SNI deve poter essere utilizzato da amministrazioni federali, cantonali e comunali nonché da parte di terzi incaricati di svolgere compiti legali. La condizione è che necessitino di dati sugli indirizzi del SNI consultabili per adempiere i loro compiti legali e che siano autorizzati a utilizzare sistematicamente il NAVS.

Già oggi terzi con mandato legale ricevono informazioni sugli indirizzi dagli uffici controllo abitanti, per esempio nel settore dell'assistenza amministrativa. Le informazioni sugli indirizzi vengono fornite per esempio agli assicuratori nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e alle casse di compensazione, alle casse pensioni e alle assicurazioni contro gli infortuni. Tuttavia, a causa di normative diverse nel diritto cantonale e comunale, non esiste una prassi uniforme. In quest'ottica il SNI può contribuire all'armonizzazione e a un significativo aumento dell'efficienza nella fornitura di informazioni sugli indirizzi in Svizzera.

27 28

RS 235.1, RU 2022 491 Cfr. al riguardo: www.zas.admin.ch > Partner e Istituzioni > Unique Person Identification (UPI) > Correzione dei dati.

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L'accesso ai dati del SNI è legato all'autorizzazione per l'utilizzo sistematico del NAVS ai sensi degli articoli 49b, 71 e 153c LAVS (cfr. sezione 5, commento all'art. 10 D-LSI), il che contribuisce a semplificare la gestione degli accessi e a proteggere i dati. Il diritto d'accesso al SNI viene concesso dall'UST ­ su richiesta dell'organo interessato ­ a condizione che siano soddisfatti i requisiti di legge (cfr.

sezione 5, commento all'art. 10). Tecnicamente ogni utente deve essere in grado di consultare solo i dati del SNI che corrispondono al diritto d'accesso della sua organizzazione e, all'interno dell'organizzazione, alla sua autorizzazione alla consultazione.

In quanto autorità competente dell'esercizio del SNI, è responsabilità dell'UST garantire che il servizio sia utilizzato conformemente alla legge. I dettagli saranno disciplinati nell'ordinanza. Oltre ai controlli formali sulla consultazione dei dati è possibile analizzare anche il comportamento degli utenti al fine di individuare scostamenti atipici dal profilo di utilizzo autorizzato e adottare, se necessario, le misure del caso.

Possono essere presi in considerazione anche controlli a campione di consultazioni avvenute, sul cui uso conforme alle finalità previste la persona interessata nutre dei dubbi. La procedura per la concessione e il ritiro del diritto d'accesso sarà regolata a livello di ordinanza.

4.3

Compatibilità tra compiti e finanze

Il disegno conferisce compiti nuovi all'UST nella sua veste di organo responsabile per l'istituzione del SNI ed eventualmente ad altri organi dell'Amministrazione federale che forniscono servizi per l'aggiornamento dei dati del SNI. L'UST assolverà diversi compiti legati alla gestione dei dati, alla messa a disposizione tecnica e organizzativa del SNI e alla sorveglianza sul suo utilizzo. Questi compiti sono specificati di seguito e servono come punto di partenza per valutare il fabbisogno di personale (cfr.

n. 6.1.2).

Gestione dei dati Il SNI è costituito dai dati dei registri degli abitanti già disponibili presso l'UST sulla base della LArRa. Le mutazioni correnti vengono aggiornate nel SNI collegando i registri esistenti. L'UST si assume il compito di rendere disponibili questi dati tramite il SNI e di implementare le misure tecniche e organizzative necessarie a tal fine. Assicura inoltre il coordinamento con i fornitori di dati, definisce le regole per la gestione di eventuali differenze nei dati e garantisce le misure per la protezione e la sicurezza dei dati durante il loro intero ciclo di vita.

Gestione del servizio In qualità di fornitore del servizio, l'UST si assume la responsabilità amministrativa (ed economica) per il SNI. Mette questo servizio a disposizione degli utenti (prestazione), concede i diritti d'accesso, definisce l'estensione e il tipo delle prestazioni offerte, conclude accordi di utilizzo e assicura il supporto tecnico e il corretto funzionamento del SNI.

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Conformità alle norme (compliance) L'UST veglia al rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni d'utilizzo del SNI.

A tal fine, come menzionato in precedenza, controlla le condizioni alla base della concessione dei diritti d'accesso e il tipo di utilizzo.

Gestione del dominio Lo scambio di dati tra il SNI e i suoi utenti avviene attraverso sedex. L'UST crea un nuovo dominio sedex per il SNI e svolge tutti i compiti connessi, in particolare la conclusione di accordi e il coordinamento tecnico dei partecipanti al sedex e dei partner IT dei domini SNI.

L'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema generano costi. Includono tutti i componenti necessari per la gestione dei dati, lo scambio di dati, la consultazione dei dati, la gestione degli utenti e altri processi legati al servizio (per le risorse necessarie cfr. n. 6.1.1).

Alla luce degli obiettivi perseguiti con il SNI e del fatto che la semplicità di accesso ai dati sugli indirizzi attuali e storici può essere raggiunta solo tramite un nuovo servizio nazionale, le spese associate al SNI sono ragionevolmente proporzionate all'importanza di tale servizio di base per la trasformazione digitale dell'amministrazione.

I costi di gestione del SNI devono essere interamente coperti dai ricavi entro un periodo massimo di tre anni. L'articolo 14 D-LSI fornisce la base legale necessaria. Fino al momento in cui gli emolumenti finanzieranno completamente la gestione del registro (dopo non più di tre anni dalla completa operatività), i costi eccedenti saranno coperti dalla Confederazione.

4.4

Questioni relative all'attuazione

Il disegno disciplina in generale i requisiti e i principi per l'istituzione di un SNI. Per essere attuate, le disposizioni proposte devono essere concretizzate in un'ordinanza del Consiglio federale (cfr. n. 7.7). Stando alle previsioni attuali, la legge dovrebbe entrare in vigore all'incirca nel 2025. Contemporaneamente verranno poste in vigore le rispettive disposizioni a livello di ordinanza.

4.5

Coordinamento con altri atti normativi

Il finanziamento del progetto per l'istituzione del SNI tramite l'agenda Amministrazione digitale Svizzera è stato garantito per l'intera durata del progetto, vale a dire sino a metà del 2025, mediante un accordo di prestazione. Il SNI costituisce inoltre un servizio di base digitale ai sensi dell'articolo 16 della legge federale del 17 marzo 202329 concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità (LMeCA), di cui vi avevamo trasmesso il disegno con il nostro messag-

29

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gio del 4 marzo 202230. Si inserisce pertanto logicamente negli attuali sforzi del legislatore destinati a portare avanti il processo di digitalizzazione nella pubblica amministrazione.

Gli atti normativi di portata trasversale come la LSI di solito necessitano di un coordinamento con altre leggi speciali. Tuttavia, poiché il disegno prevede soltanto la possibilità di consultare l'indirizzo, il SNI non sarà in grado di sostituire completamente l'attuale trasmissione di dati da parte dei registri degli abitanti o di altri registri federali. Sulla base degli accertamenti effettuati non si conoscono atti normativi che prevedano una consultazione dei dati con le stesse caratteristiche. Se le caratteristiche si sovrappongono solo in parte, non è opportuno prevedere due diverse modalità di consultazione (p. es. prevedendo che il servizio di rilevazione per i canoni radiotelevisivi ottenga gli indirizzi dal SNI, ma continui a ricavare il tipo di economia domestica direttamente dal registro degli abitanti).

5

Commento ai singoli articoli

Ingresso L'istituzione del SNI è una competenza federale inerente senza base costituzionale esplicita. Secondo il numero marginale 25 delle Direttive di tecnica legislativa31 in questo caso occorre citare l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)32 a titolo sussidiario (cfr. al riguardo n. 7.1).

Sezione 1: Oggetto e scopo Art. 1 Cpv. 1 Il disegno disciplina i seguenti aspetti: autorità competente, compiti e obblighi; contenuto del sistema d'informazione; aggiornamento e completamento dei dati; dati consultabili (comprese le limitazioni delle consultazioni), nonché fonti e qualità dei dati.

Vengono inoltre regolamentati l'accesso ai dati del SNI, gli obblighi di autorità, organizzazioni e persone con diritto d'accesso, la protezione e la sicurezza dei dati e gli emolumenti e la ripartizione dei costi (finanziamento).

Cpv. 2 Il SNI permetterà alle autorità di Confederazione, Cantoni e Comuni nonché alle organizzazioni e persone giuridiche di diritto pubblico o privato non appartenenti alle amministrazioni, ma incaricate di compiti amministrativi (qui di seguito: terzi incari30

31 32

www.dff.admin.ch > Il DFF > Comunicati stampa > Il Consiglio federale licenzia il messaggio sulla legge federale concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità.

www.bk.admin.ch > Documentazione > Accompagnamento legislativo > Direttive di tecnica legislativa DTL RS 101

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cati) di consultare gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera nella misura in cui l'adempimento dei loro compiti legali lo richieda. In genere si tratterà di persone giuridiche, ma in linea di massima potrebbero essere anche imprese individuali. Il SNI intende aiutare le amministrazioni, le organizzazioni e le persone aventi diritto a svolgere i loro compiti in modo più efficiente, mettendo a disposizione un sistema di consultazione centrale e affidabile per la verifica degli indirizzi e semplificando così i loro iter procedurali.

Sezione 2: Autorità competente, compiti e obblighi Art. 2

Autorità competente

Gli organi federali possono trattare i dati personali e comunicarli a terzi solo se dispongono di una base legale corrispondente33. L'articolo 2 D-LSI dichiara l'UST competente della gestione del SNI nonché della sua istituzione e del suo funzionamento, creando così la necessaria base legale.

In base all'articolo 1 capoverso 1 lettera a D-LSI il SNI include un sistema d'informazione con i dati necessari. Per chiarezza, l'articolo 2 D-LSI stabilisce espressamente che la competenza dell'UST comprende anche l'istituzione e il funzionamento di questo sistema d'informazione. L'articolo 3 D-LSI precisa i compiti e gli obblighi dell'UST legati all'istituzione e al funzionamento del SNI. La LSI non tange gli attuali compiti dell'UST basati sulla legislazione sulla statistica federale. L'UST emanerà un regolamento organizzativo che delimiterà con chiarezza i suoi compiti statistici da quelli amministrativi del SNI.

Art. 3

Compiti e obblighi dell'autorità competente

Lett. a L'esercizio del SNI richiede un sistema d'informazione tecnicamente corretto e dotato dei dati (sugli indirizzi) necessari. L'UST assicura l'istituzione di questo sistema d'informazione e ne garantisce il funzionamento in conformità con il suo scopo. Ai servizi autorizzati sono concessi i diritti d'accesso ai dati consultabili ai sensi dell'articolo 6 D-LSI. Il sistema deve essere in grado di elaborare vari tipi di consultazione e mettere a disposizione le interfacce necessarie a tale scopo. L'UST tratta i problemi generali degli utenti e adotta immediatamente le misure necessarie in caso di eventi speciali che hanno un impatto diretto sulle consultazioni degli indirizzi.

Lett. b L'UST assicura che la qualità dei dati del SNI sia almeno equivalente a quella dei dati di armonizzazione dei registri. I dati errati o incompleti devono essere rettificati ai sensi dell'articolo 8 D-LSI (cfr. il relativo commento).

33

Cfr. art. 34 cpv. 1 e 36 cpv. 1 LPD.

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Lett. c I dati del SNI di cui agli articoli 4 e 5 D-LSI e i dati consultabili di cui all'articolo 6 D-LSI costituiscono dati personali nella misura in cui possono essere attribuiti a una persona identificabile. Il SNI non contiene tuttavia dati personali degni di particolare protezione o profilazioni ai sensi dell'articolo 5 lettere c e g LPD. Tali fattispecie sarebbero soddisfatte solo in casi del tutto eccezionali, per esempio se in base alla finalità di un edificio o di un istituto fosse possibile dedurre dal suo indirizzo dati degni di particolare protezione sulle persone che vi risiedono (p. es. malattie tumorali, reati).

Ciò dovrebbe tuttavia accadere solo molto raramente, poiché i pazienti o le persone detenute hanno solitamente un indirizzo o un recapito diversi da quello dell'edificio o dell'istituto in questione.

Lett. d L'UST esamina le domande riguardanti il diritto d'accesso al SNI presentate dagli organi interessati e concede tale diritto a condizione che siano soddisfatti i requisiti legali (cfr. commento all'art. 10 D-LSI).

Lett. e L'UST adotta le misure tecniche e organizzative per garantire che gli organi aventi diritto d'accesso al SNI ne rispettino le condizioni d'utilizzo. Il fatto che le consultazioni nel SNI siano sempre effettuate sulla base di un NAVS previene l'abuso (cfr.

commento all'art. 6 D-LSI). Inoltre, sulla base dei verbali è possibile effettuare vari controlli (quantitativi e qualitativi) (cfr. commento all'art. 12 D-LSI), come il controllo del numero di consultazioni per periodo e avente diritto o la definizione di modelli di utilizzo finalizzati a fare un confronto con il compito amministrativo da svolgere per legge.

È infine possibile effettuare controlli sull'utilizzo per individuare un eventuale abuso del diritto di accesso. Per esempio nel caso in cui gli aventi diritto d'accesso utilizzino il SNI per scopi che travalicano l'adempimento dei loro compiti legali.

Lett. f Se constata che un organo avente diritto d'accesso non rispetta le condizioni d'utilizzo del SNI, l'UST può limitare o ritirare temporaneamente o definitivamente il suo diritto d'accesso, per esempio nel caso in cui qualcuno ripeta la stessa richiesta più volte in un breve periodo di tempo senza apparente motivo, correndo così il rischio di causare malfunzionamenti del sistema
d'informazione. In questi e in casi analoghi, l'UST interverrà presso l'avente diritto d'accesso e lo inviterà ad adottare immediatamente le misure necessarie per porre rimedio al problema. Se il problema non viene risolto entro un periodo di tempo ragionevole, l'UST può limitare il diritto d'accesso al SNI.

In caso di gravi abusi, l'UST può, se necessario, ritirare tale diritto.

Su richiesta individuale, gli organi federali possono comunicare direttamente a terzi incaricati il cognome e il nome nonché l'indirizzo e la data di nascita di una persona sulla base dell'articolo 36 capoverso 4 LPD, poiché si tratta di informazioni fonda-

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mentali per l'identificazione di una persona e comunque più o meno note34. Sebbene il SNI non tratti in linea di principio dati sensibili, è in ogni caso necessario regolamentare espressamente la responsabilità per la protezione dei dati, anche in quanto i dati del SNI possono essere consultati pure da terzi.

Il SNI si basa su un sistema d'informazione centrale che consente alle autorità federali, cantonali e comunali nonché a terzi con mandato legale di consultare gli indirizzi di persone fisiche residenti in Svizzera. Questi dati provengono principalmente dai registri degli abitanti comunali e cantonali in conformità con la LArRa e sono trasferiti nel SNI dall'UST.

Ai fini dell'aggiornamento possono essere consultati dati provenienti da altre fonti (registri federali) ai sensi dell'articolo 5 D-LSI. Gli aventi diritto d'accesso utilizzano e trattano i dati richiesti per adempiere i loro obblighi legali. Il trattamento di questi dati da parte degli organi federali è soggetto alla LPD; il trattamento da parte delle autorità cantonali e comunali è invece disciplinato dalle norme cantonali e comunali sulla protezione dei dati. Se queste ultime non garantiscono una protezione adeguata, alcune disposizioni della LPD si applicano al trattamento dei dati da parte degli organi cantonali in sede di esecuzione del diritto federale (art. 37 LPD).

Nell'interesse della certezza del diritto, il disegno chiarisce che l'UST è responsabile della protezione dei dati trattati nel sistema d'informazione, compresi i dati comunicati tramite interfacce, in conformità con lo stato della tecnica più recente. In qualità di autorità responsabile, l'UST deve garantire che il sistema d'informazione soddisfi i requisiti della LPD, in particolare quelli relativi alla sicurezza dei dati35.

Sezione 3: Contenuto del sistema d'informazione, aggiornamento e completamento dei dati, dati consultabili, fonti e qualità dei dati e limitazioni delle consultazioni Art. 4

Contenuto del sistema d'informazione

Questa disposizione crea la base legale per tutti i dati che il SNI può registrare ed elaborare. È possibile che singoli dati non siano necessari al momento della messa in esercizio del SNI e vadano elaborati solo successivamente. La necessità di alcune caratteristiche supplementari (p. es. lo Stato di destinazione di una persona che si trasferisce all'estero) per assicurare il futuro funzionamento e la prevista qualità dei dati del SNI dipende da ulteriori circostanze. Le caratteristiche che possono essere gestite ed elaborate nel SNI dall'UST già a partire dall'entrata in vigore della LSI e della relativa ordinanza saranno elencate singolarmente nell'ordinanza. Le caratteristiche ai sensi della LArRa possono anche essere limitate a livello di ordinanza a singole sottocaratteristiche in base al catalogo ufficiale delle caratteristiche (p. es. solo il cognome ufficiale).

34

35

Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 5939, in particolare 6069.

Cfr. l'ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni della Confederazione (RS 510.411) e la legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni (RS 128).

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In linea di massima, il SNI può registrare ed elaborare i seguenti dati (caratteristiche): il NAVS (lett. a), il numero e il nome del Comune (lett. b), l'EGID (lett. c), l'EWID con tipo di economia domestica (lett. d), i cognomi ufficiali e gli altri cognomi (lett. e) e tutti i nomi (lett. f) di una persona, l'indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo (lett. g), la data di nascita (lett. h),il sesso (lett. i), il luogo e il Comune di residenza o di soggiorno (lett. j e k), la data e il Comune di provenienza (o lo Stato di provenienza) in caso di arrivo (lett. l), la data e il Comune di destinazione (o lo Stato di destinazione) in caso di partenza (lett. m), la data del trasloco all'interno del Comune (lett. n) e la data del decesso (lett. o).

Ciò significa che, in aggiunta a quanto previsto dall'AP-LSI, nel SNI possono essere gestiti anche il «tipo di economia domestica» (art. 6 lett. d LArRa), il «Comune di provenienza rispettivamente lo Stato di provenienza» (art. 6 lett. q LArRa), il «Comune di destinazione rispettivamente lo Stato di destinazione» (art. 6 lett. r LArRa) e la «data del decesso» (art. 6 lett. u LArRa). Il luogo di provenienza e di destinazione in caso di trasloco sono necessari in particolare per garantire il corretto trattamento dei dati provenienti da più fonti. Lo stesso vale per la data del decesso di una persona.

Il «tipo di economia domestica» è necessario per poter limitare la consultazione dei dati, qualora necessario a garantirne la protezione.

Art. 5

Aggiornamento e completamento dei dati

Cpv. 1 Il SNI riceve i dati riportati (in modo esaustivo) all'articolo 4 D-LSI dall'UST, che li ricava su base trimestrale dai registri degli abitanti cantonali e comunali ai sensi della LArRa36. Questa periodicità significa che i dati del SNI consultabili non corrispondono allo stato attuale del registro degli abitanti cantonale e comunale, ma riflettono uno stato del registro che può risalire a oltre tre mesi prima, a seconda della data della consultazione.

Nel corso della procedura di consultazione è stato sottolineato che l'attualità dei dati è un criterio essenziale per i benefici pratici del SNI ed è stato criticato il fatto che l'articolo 4 capoverso 2 AP-LSI prevedeva di regolamentare questo aspetto per via d'ordinanza, lasciandolo quindi alla discrezionalità del Consiglio federale. Nel presente disegno abbiamo tenuto conto di questa critica, disciplinando l'aggiornamento e il completamento dei dati del SNI in una disposizione separata (art. 5 D-LSI). Per il completamento dei dati vengono incluse, in particolare, mutazioni sotto forma di «nuovi arrivi» (p. es. nascite, arrivi dall'estero), senza che vengano registrate caratteristiche supplementari. Le misure sono elencate in modo esaustivo all'articolo 4 DLSI.

L'articolo 5 D-LSI chiarisce due punti: in primo luogo, l'aggiornamento e il completamento dei dati sono limitati ai dati (caratteristiche) elencati in modo esaustivo all'articolo 4 D-LSI. In secondo luogo è possibile utilizzare come fonti di dati solo i registri degli abitanti cantonali e comunali e i registri federali (p. es. ZEMIS, Ordipro, UPI, REA, elenchi ufficiali), che dispongono di dati più aggiornati rispetto ai dati di armonizzazione dei registri rilevati su base trimestrale dall'UST. In tal modo il legislatore 36

Cfr. art. 6 e 14 LArRa e art. 8 cpv. 1 OArRa.

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limita opportunamente l'obbligo di fornire dati aggiornati e delega al Consiglio federale solo la competenza di determinare le fonti interessate in modo trasparente a livello federale nell'ordinanza e disciplinare la periodicità e la procedura per l'accesso ai dati supplementari.

L'obbligo di fornire informazioni è necessario per evitare che singole fonti di dati (in particolare il registro degli abitanti), pur non fornendo dati di mutazione aggiornati, beneficino comunque, in quanto utenti del SNI, dei dati di mutazione aggiornati di altre fonti di dati. Un simile atteggiamento «opportunistico» sarebbe in contraddizione con i principi di equità, solidarietà e reciprocità e potrebbe impedire al SNI di adempiere sufficientemente il suo scopo legale. Da qui la necessità di una disponibilità alla cooperazione da parte di tutti i pertinenti fornitori di dati, cui l'obbligo legale conferisce il necessario rilievo.

Cpv. 2 Nell'ambito dei requisiti di cui al capoverso 1, gli ulteriori dettagli relativi all'aggiornamento e al completamento dei dati devono essere disciplinati dal Consiglio federale nell'ordinanza. In particolare devono essere definiti i registri federali interessati, la periodicità e la forma di aggiornamento nonché, eventualmente, le interfacce con i registri federali (p. es. fornitura dei dati tramite sedex o procedura di richiamo da parte dell'UST direttamente alla fonte). In linea di massima la periodicità deve essere definita in funzione dell'accesso ai dati specifici per giorno. Qualora ciò non sia attualmente possibile per motivi tecnici o di risorse, il Consiglio federale può definire una soluzione adeguata nell'ordinanza.

Stando alle previsioni attuali, la messa a disposizione capillare di dati del SNI specifici per giorno dovrebbe essere possibile già al momento della messa in esercizio del SNI, attualmente prevista per il 1° luglio 2025. Ciò presuppone tuttavia l'avvio tempestivo dei preparativi tecnici, che dovrebbero essere effettuati parallelamente all'elaborazione dell'ordinanza. In caso contrario sarà necessario un periodo di transizione per adottare le misure tecniche e organizzative necessarie affinché il SNI possa disporre a livello nazionale di dati attuali specifici per giorno, in linea con le finalità della sua istituzione. Per meglio tener conto della necessaria flessibilità in termini di periodicità e procedura, questo aspetto dovrebbe essere disciplinato dal Consiglio federale a livello di ordinanza.

Art. 6

Dati consultabili

Cpv. 1 Gli aventi diritto non possono accedere a tutti i dati conservati nel SNI, ma ­ in base allo scopo legale del SNI (art. 1 cpv. 1 lett. a D-LSI)37 ­ solo agli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera. Poiché il termine indirizzo non è definito o interpretato in modo uniforme, l'articolo 6 capoverso 1 D-LSI elenca individualmente le informazioni che il SNI mette a disposizione dei suoi utenti, nella misura in cui questi ultimi ne hanno bisogno per adempiere i loro compiti legali. Nell'ambito del concreto diritto d'accesso degli utenti del SNI possono essere richieste le seguenti informa37

Cfr. anche art. 6 cpv. 3 e 4 LPD.

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zioni: cognomi ufficiali e altri cognomi (lett. a), tutti i nomi (lett. b), indirizzo e recapito (lett. c; questa funzione sarà disponibile solo quando sarà gestita in modo uniforme nel registro degli abitanti), il Comune di residenza o il Comune di soggiorno (lett. d) e la data di arrivo (lett. e) o di partenza (lett. f) in caso di cambiamento di domicilio in un altro Comune.

Cpv. 2 Mentre il capoverso 1 descrive i dati (caratteristiche) che gli aventi diritto d'accesso possono consultare nel SNI, il capoverso 2 contiene alcune precisazioni sul tipo di consultazione dell'indirizzo: gli utenti del SNI possono utilizzare il NAVS per consultare un indirizzo attuale a loro sconosciuto o per verificare la validità di un indirizzo loro noto confrontandolo con quello della persona corrispondente registrato come attualmente valido nel sistema di informazione del SNI. Questo confronto consente di evitare l'invio di posta a indirizzi non più validi e il conseguente ritorno al mittente di lettere e pacchi.

È altresì possibile consultare l'indirizzo precedente (domicilio) di una determinata persona nel SNI, se gli aventi diritto d'accesso ne hanno bisogno in un momento specifico o per un periodo specifico (p. es. per conteggi intercantonali pro rata temporis) al fine di adempiere i loro compiti legali. Questa possibilità di consultazione non è a disposizione di tutti gli utenti con diritto d'accesso, bensì unicamente di coloro che dimostrano un interesse concreto e legittimo nell'ambito della procedura di verifica per la concessione dell'accesso al SNI.

Cpv. 3 Infine, nell'interesse della protezione dei dati, il capoverso 3 specifica che le ricerche di indirizzi attuali e precedenti avvengono in linea di massima per mezzo del NAVS.

È stata invece stralciata la possibilità prevista nell'AP-LSI (art. 7 cpv. 1 lett. b APLSI) di ricercare gli indirizzi delle persone in base a un criterio geografico (p. es. numero della via, EGID o EWID, coordinate). È emerso infatti che non vi sono né una necessità concreta né un interesse pubblico che giustifichino queste consultazioni.

Cpv. 4 Ulteriori dettagli sulla consultazione dei dati del SNI saranno disciplinati nell'ordinanza, in particolare la procedura e la forma della consultazione (p. es. consultazioni individuali, consultazioni collettive automatizzate) e i
pertinenti criteri di ricerca.

L'ordinanza deve inoltre specificare se e in che misura gli organi aventi diritto d'accesso che in base alla modifica della LAVS del 18 dicembre 2020 sono autorizzati a utilizzare sistematicamente il NAVS, ma che finora non l'hanno fatto per mancanza di esigenze pratiche, possano consultare indirizzi nel SNI senza utilizzare il NAVS.

Un'esigenza in tal senso potrebbe sussistere in parte, ma dovrebbe consentire la ricerca di indirizzi senza il NAVS solo in casi eccezionali. A favore di un'eccezione depone il fatto che dal punto di vista della protezione dei dati non sarebbe auspicabile che il SNI creasse un obbligo di fatto di utilizzare il NAVS per gli utenti che finora hanno potuto farne a meno. Il capoverso 4 crea la base legale per poter disciplinare opportunamente questo aspetto nell'ordinanza.

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Art. 7

Informazioni su attualità e qualità dei dati consultabili

La consultazione e gli ulteriori accertamenti hanno dimostrato che per l'utilizzabilità pratica del SNI è necessario che l'UST fornisca agli utenti del SNI alcune informazioni supplementari sui dati del SNI, in particolare sull'attualità e la qualità dei dati sugli indirizzi, in modo che siano consapevoli di questa situazione e possano effettuare se necessario ulteriori accertamenti. Questo caso può verificarsi se il SNI dispone di dati non uniformi su una persona provenienti da fonti diverse e sussiste un'incoerenza.

Informazioni supplementari potrebbero essere necessarie anche qualora vengano consultati nel SNI indirizzi soggetti a determinate limitazioni nella comunicazione a livello cantonale o comunale (cfr. commento all'art. 9 D-LSI). Viene presa in considerazione anche la possibilità che il sistema visualizzi il NAVS anche nei casi in cui l'indirizzo non è stato ricercato per mezzo di tale numero, a condizione che il rispettivo utente del SNI sia autorizzato a utilizzare sistematicamente il NAVS e garantisca le necessarie misure tecniche e organizzative (cfr. art. 153d LAVS).

L'articolo 7 D-LSI crea quindi la base legale per comunicare tali informazioni supplementari agli aventi diritto d'accesso: al Consiglio federale spetta il compito di disciplinare i dettagli necessari (p. es. la forma delle informazioni) nell'ordinanza.

Art. 8

Qualità e rettifica dei dati

Cpv. 1 Secondo l'articolo 4 D-LSI, il SNI registra ed elabora principalmente i dati che l'UST ottiene dai registri degli abitanti cantonali e comunali su base trimestrale, conformemente alla LArRa38. La qualità di questi dati corrisponde alla qualità dei dati statistici dell'UST in base all'armonizzazione dei registri. Secondo l'articolo 10 OArRa, i dati di armonizzazione dei registri sono soggetti a una procedura di convalida che ne garantisce la qualità statisticamente richiesta (p. es. completezza, correttezza, plausibilità). Inoltre, il SNI ottiene dati aggiornati dai registri degli abitanti cantonali e comunali, che devono essere attuali e corretti ai sensi dell'articolo 5 LArRa, nonché dai registri federali (art. 5 cpv. 1 D-LSI), la cui qualità dipende dalla legislazione applicabile.

Alla luce di queste diverse fonti di dati, l'articolo 8 capoverso 1 stabilisce che in linea di massima il SNI mette i dati a disposizione degli aventi diritto d'accesso conformemente alla qualità della rispettiva fonte di dati, ma può adottare misure proprie per migliorare ulteriormente la qualità dei dati nella misura in cui ciò sia possibile, necessario e sostenibile in termini di oneri.

Cpv. 2 In quanto sistema d'informazione della Confederazione, il SNI è soggetto alla LPD. I requisiti di correttezza e l'eventuale rettifica dei dati del SNI si basano quindi fondamentalmente sull'articolo 6 capoverso 5 LPD. Chi constata che i suoi dati nel SNI sono errati o incompleti può chiederne la rettifica ai sensi dell'articolo 32 capoverso 1 LPD. La rettifica viene eseguita alla fonte di riferimento pertinente. In linea di princi38

Cfr. art. 6 e 14 LArRa e art. 8 cpv. 1 OArRa.

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pio, l'UST rinvia la persona interessata all'ufficio competente per i dati sugli indirizzi, in particolare al registro delle fonti, e per i dati personali all'ufficio centrale di compensazione.

Cpv. 3 L'UST deve inoltre adoperarsi di propria iniziativa per garantire la correttezza dei dati del SNI (art. 6 cpv. 5 LPD). Si tenga presente che il SNI non è la fonte di riferimento determinante per la correttezza formale e di contenuto dei dati in esso registrati. Eventuali correzioni devono quindi essere effettuate in primo luogo nel rispettivo registro delle fonti (in particolare nel registro degli abitanti comunale) da cui provengono i dati del SNI errati. Ciò presuppone la necessità di informare l'autorità che tiene il registro. Il SNI prevede pertanto che l'UST informi l'autorità responsabile del registro perché corregga gli errori presenti nei dati. Spetta quindi a quest'ultima rettificarli.

Art. 9

Limitazioni alla consultazione

Osservazione preliminare L'articolo 9 si ricollega all'articolo 8 capoverso 2 dell'AP-LSI, che sulla base della procedura di consultazione e di ulteriori accertamenti si è rivelato inopportuno.

La nuova disposizione si basa su due riflessioni di fondo: secondo l'articolo 1 capoverso 2, il SNI vuole facilitare l'accesso agli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera, in modo che gli organi aventi diritto d'accesso possano semplificare i loro processi e adempiere i loro compiti legali in modo più efficiente. Questo obiettivo comporta che i dati del SNI di interesse pubblico siano per quanto possibile facilmente accessibili in tutta la Svizzera agli aventi diritto d'accesso.

Inoltre il disegno regolamenta autonomamente l'accesso ai dati del SNI nell'ambito del suo campo di applicazione e, in quanto disposizione di legge speciale del diritto federale, prevale su eventuali disposizioni federali o cantonali contrarie, qualora queste prevedano altre condizioni per le informazioni sugli indirizzi. A titolo di esempio si possono citare i seguenti atti normativi: l'articolo 32 della legge federale del 6 ottobre 200039 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (assistenza giudiziaria gratuita su richiesta scritta motivata nel singolo caso); articolo 36 capoverso 4 LPD (comunicazione senza condizioni su richiesta nel singolo caso); dal canto suo, l'articolo 49 Cost. sancisce la prevalenza del diritto federale su quello cantonale contrario. Tuttavia, nella misura in cui ciò risulti compatibile con il suo scopo legale, il SNI tiene conto, per quanto possibile, delle legittime limitazioni delle informazioni sulle persone interessate.

Cpv. 1 In qualità di piattaforma di dati della Confederazione, il SNI è soggetto alla LPD.

Pertanto, per motivi di chiarezza, il capoverso 1 D-LSI fa riferimento al diritto federale e quindi materialmente all'articolo 37 LPD per qualsiasi blocco dell'accesso ai dati del SNI. Ai sensi del capoverso 1 di questa disposizione, la persona interessata può opporsi alla comunicazione di determinati dati personali da parte dell'organo fe39

RS 830.1

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derale competente. Secondo il capoverso 2 della medesima disposizione l'organo federale respinge l'opposizione se è obbligato per legge a comunicare i dati o se il blocco dei dati comprometterebbe il regolare adempimento del suo compito legale.

Il blocco dei dati riveste quindi un'importanza pratica soprattutto per la comunicazione di dati a privati e all'estero. Negli scambi fra le autorità a livello nazionale, invece, l'adempimento dei compiti legali da parte dell'organo federale responsabile esclude generalmente il blocco dei dati.

Nella fattispecie, ai sensi dell'articolo 10 D-LSI, l'UST concede alle autorità, alle organizzazioni e alle persone che possono utilizzare sistematicamente il NAVS e che necessitano degli indirizzi delle persone fisiche per adempiere i loro compiti legali, il diritto d'accesso ai dati consultabili nel SNI. L'UST è pertanto soggetto all'obbligo legale di comunicare i dati agli aventi diritto d'accesso, motivo per cui non sussistono le condizioni per opporsi alla comunicazione di dati del SNI ai sensi dell'articolo 37 LPD. In altre parole, lo scambio di informazioni previsto dalla legge nell'interesse pubblico prevale su qualsiasi interesse individuale contrario dei privati.

Cpv. 2 Anche il diritto cantonale o comunale prevede, in alcuni casi, limitazioni alla consultazione. In alcuni Cantoni il richiedente deve dimostrare di avere un interesse degno di protezione al blocco dei dati, ma in altri tale requisito non è previsto. Anche a livello cantonale e comunale, i blocchi dei dati sono rilevanti in particolare per impedire la comunicazione di dati personali a privati; lo scambio di dati fra autorità per l'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla legge rimane invece garantito (nonostante il blocco dei dati). Anche qui l'interesse pubblico all'adempimento dei compiti legali da parte dell'amministrazione prevale sugli interessi privati di protezione dei dati.

In caso di inoltro di dati cantonali alle autorità, spesso viene inclusa una notifica di blocco, in modo che l'autorità che riceve i dati sia informata. Tuttavia, non esiste una prassi cantonale uniforme. Anche la comunicazione degli indirizzi VIP viene gestita in modo diverso, a seconda delle circostanze locali. Il SNI non è in grado di replicare questi casi speciali in tutta la Svizzera in sede
di consultazione degli indirizzi. Se possibile, tuttavia, dovrebbe segnalare, a titolo di informazione supplementare ai sensi dell'articolo 7, la presenza di un blocco di dati all'autorità che li riceve . Gli accertamenti hanno mostrato che le informazioni non sono sempre gestite in modo standardizzato (in conformità con lo standard eCH-0021) e pertanto non possono essere facilmente trasmesse per via elettronica.

Il capoverso 2 crea la base legale che consente all'UST di rifiutare la consultazione dei dati sugli indirizzi, nonostante l'obbligo legale di fornire informazioni agli organi aventi diritto d'accesso, se è a conoscenza del pericolo di una grave violazione della personalità, in particolare di un pericolo per la vita e l'incolumità fisica di una persona (p. es. atti persecutori presso il luogo di domicilio da parte di una persona che ha accesso (illegalmente) agli indirizzi del SNI al posto di lavoro, oppure casi di soggiorno presso una setta religiosa). Se necessario, il Consiglio federale può disciplinare i dettagli nell'ordinanza.

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Sezione 4: Diritto d'accesso al sistema d'informazione e obblighi degli aventi diritto Art. 10

Diritto d'accesso

Cpv. 1 Questo capoverso stabilisce che le autorità, le organizzazioni e le persone che desiderano ottenere l'accesso ai dati del SNI devono presentare relativa domanda all'UST.

Chi è autorizzato a utilizzare sistematicamente il NAVS ai sensi della LAVS non ha automaticamente accesso al sistema d'informazione del SNI; l'UST deve prima verificare se i requisiti di cui al capoverso 2 sono soddisfatti.

Cpv. 2 Il disegno si rifà all'attuale evoluzione che registra un crescente utilizzo del NAVS.

Dall'introduzione del nuovo NAVS nel 2008, la digitalizzazione delle attività amministrative è aumentata e con essa la necessità di un uso sistematico del NAVS al di fuori dell'ambito AVS. Già nel 2014 la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze aveva suggerito di utilizzare il NAVS come identificatore personale per realizzare i progetti di Governo elettronico . Un identificatore univoco promuove l'efficienza dell'amministrazione e contribuisce a migliorare la qualità delle banche dati, riducendo al minimo il rischio di confusione tra le persone e contribuendo di conseguenza all'armonizzazione qualitativa delle banche dati interessate.

Con la revisione della LAVS del 18 dicembre 2020 in relazione all'utilizzo sistematico del NAVS da parte delle autorità, il legislatore federale ha confermato questa evoluzione e con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni il 1° gennaio 2022, l'utilizzo sistematico del NAVS è stato esteso.

Al di fuori del settore delle assicurazioni sociali,40 il diritto di utilizzare sistematicamente il NAVS è ora disciplinato dall'articolo 153c LAVS come segue: «1 Soltanto le seguenti autorità, organizzazioni e persone sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS:

40

a.

nella misura in cui è necessario per l'adempimento dei loro compiti legali: 1. i dipartimenti federali e la Cancelleria federale, 2. le unità decentrate dell'Amministrazione federale, 3. le unità delle amministrazioni cantonali e comunali, 4. le organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato che non appartengono alle amministrazioni di cui ai numeri 1­3 e alle quali sono conferiti compiti amministrativi sulla base del diritto federale, cantonale o comunale oppure di un contratto, purché il diritto applicabile preveda l'utilizzazione sistematica del numero AVS, 5. le istituzioni di formazione;

b.

le imprese di assicurazione private nei casi di cui all'articolo 47a della legge del 2 aprile 1908 sul contratto d'assicurazione;

Cfr. art. 49b e 71 LAVS.

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c.

gli organi incaricati dell'esecuzione dei controlli previsti da un contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale.

Esse non possono utilizzare sistematicamente il numero AVS negli ambiti in cui il diritto applicabile lo esclude espressamente.» 2

Per essere valida, una domanda di accesso al SNI presuppone che il richiedente innanzitutto sia autorizzato a utilizzare sistematicamente il NAVS ai sensi degli articoli 49b, 71 o 153c LAVS (cpv. 2 lett. a) e in secondo luogo necessiti degli indirizzi di persone domiciliate in Svizzera per adempiere i propri compiti legali (cpv. 2 lett. b).

Limitando la possibilità di richiedere l'accesso ai servizi che devono adempiere un compito amministrativo (di diritto pubblico) previsto dalla legge, è possibile escludere gli utenti privati e stranieri e facilitare e si può accelerare la procedura di concessione dell'accesso, in quanto una prima identificazione delle autorità, delle organizzazioni e delle persone che possono utilizzare sistematicamente il NAVS è già stata effettuata dall'ufficio centrale di compensazione.

Cpv. 3 Nell'interesse della trasparenza, il capoverso 3 prevede che l'UST pubblichi annualmente un elenco di autorità, organizzazioni e terzi incaricati a cui è stato concesso il diritto d'accesso al SNI.

Cpv. 4 Le caratteristiche che in linea di massima sono consultabili nel SNI sono elencate in modo esaustivo all'articolo 6 capoverso 1. Il Consiglio federale ha la competenza di regolamentare l'estensione del diritto d'accesso. Ogni diritto d'accesso dipende dal compito legale che il richiedente deve svolgere ed è limitato ai dati necessari al suo concreto adempimento. Di conseguenza vengono definite categorie di utenti con diritti d'accesso differenti.

L'ordinanza disciplinerà i dettagli della procedura di concessione, sospensione e ritiro del diritto d'accesso al sistema di informazione del SNI, in particolare il contenuto della domanda e le singole fasi della procedura per il suo trattamento. Inoltre, il Consiglio federale specificherà i casi in cui il diritto d'accesso può essere sospeso o ritirato.

Art. 11

Obblighi degli aventi diritto

Gli organi a cui è stato concesso il diritto d'accesso ai dati del SNI ai sensi dell'articolo 10 D-LSI sono soggetti a determinati obblighi indicati nel presente articolo.

Cpv. 1 Lett. a Questa lettera si ricollega allo scopo del SNI di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a, secondo cui gli organi aventi diritto d'accesso possono «consultare, nell'ambito dei loro compiti legali, gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera». Questa

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finalità rappresenta nel contempo un vincolo41. Gli aventi diritto d'accesso sono pertanto tenuti a limitare la consultazione e il trattamento dei dati del SNI all'adempimento del loro compito amministrativo previsto dalla legge. Qualsiasi altro utilizzo dei dati del SNI (p. es. per scopi privati, come la ricerca di un ex compagno di scuola o di studi) sarebbe inammissibile.

Lett. b Il vincolo summenzionato comporta anche che i dati ottenuti dagli utenti consultando il SNI non possono in linea di massima essere comunicati a terzi, fatti salvi gli obblighi federali, cantonali o comunali di comunicare i dati consultati, nella misura in cui ciò sia necessario.

Cpv. 2 Questa disposizione è principalmente di natura declaratoria, in quanto gli articoli 7 e 8 LPD prevedono già requisiti per la sicurezza dei dati. Trattandosi di un obbligo di diligenza rilevante per gli organi aventi diritto d'accesso ai sensi dell'articolo 10, appare opportuno ribadirlo nel D-LSI per sottolinearne l'importanza. Anche perché, vista la diversità organizzativa degli aventi diritto d'accesso, il disegno rinuncia a specificare nel dettaglio le misure pertinenti. Sarà compito di ogni avente diritto d'accesso adottare le misure di sicurezza necessarie nel proprio settore di attività. In questo contesto si fa riferimento agli obblighi degli utenti sistematici del NAVS ai sensi degli articoli 153d e 153 f, nonché 134ter e 134quinquies LAVS.

Cpv. 3 Questo capoverso si ricollega alla competenza del Consiglio federale sancita dall'articolo 3 capoverso 2 lettera a di definire le condizioni d'utilizzo del SNI e stabilisce che le stesse sono vincolanti per gli utenti del SNI e fanno parte dei loro obblighi.

Sezione 5: Protezione dei dati Art. 12

Verbalizzazione e diritto d'accesso

Questa disposizione, che ha fondamentalmente carattere declaratorio, è volta a concretizzare i requisiti dell'articolo 25 capoverso 1 LPD per il SNI.

Cpv. 1 La verbalizzazione è una misura tecnica che assicura la tracciabilità e la trasparenza del trattamento dei dati. In caso di una verifica deve consentire di controllare retroattivamente se i dati sono stati trattati conformemente alla loro finalità. Questo aspetto è ancora più rilevante quanto maggiore è il numero di utenti che hanno accesso ai dati registrati in un sistema d'informazione e sono contemporaneamente collegati ad altre raccolte di dati.

41

Cfr. art. 6 cpv. 3 LPD.

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Per gli organi federali, la verbalizzazione è attualmente prevista dall'articolo 10 capoverso 1 in combinato disposto con l'articolo 20 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 giugno 199342 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) nel caso di trattamento automatizzato di dati particolarmente sensibili e di profili della personalità. Nell'articolo 4 capoverso 2 della nuova ordinanza del 31 agosto 202243 sulla protezione dei dati (OPDa), che entrerà in vigore il 1° settembre 2023, l'obbligo di verbalizzazione viene esteso in generale al trattamento automatizzato dei dati personali e comprende almeno il salvataggio, la modifica, la lettura, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione dei dati.

Il presente capoverso del disegno applica l'estensione dell'obbligo di verbalizzazione (estendendolo anche a elaborazioni non automatizzate) e costituisce la base per disciplinare nell'ordinanza gli ulteriori dettagli per il SNI, importanti dal punto di vista del controllo dell'utilizzo.

Cpv. 2 Secondo l'articolo 4 capoverso 5 OPDa, i verbali devono essere conservati per un anno (separatamente dal sistema) e sono accessibili solo agli organi e alle persone incaricate di controllare le disposizioni sulla protezione dei dati o di ripristinare la confidenzialità, l'integrità, la disponibilità o la tracciabilità dei dati. Poiché il SNI è un sistema d'informazione a livello nazionale, in base al presente capoverso le persone interessate hanno diritto a essere informate non solo sui loro dati personali (consultabili nel SNI), ma anche sui dati dei verbali delle consultazioni che li riguardano (in particolare la data della consultazione, il servizio richiedente), nella misura in cui sussista un interesse legittimo. Questo approccio è finalizzato alla trasparenza e dovrebbe rafforzare la fiducia della popolazione nel SNI.

Il Consiglio federale disciplina le disposizioni d'esecuzione delle modalità di verbalizzazione e comunicazione delle informazioni derivanti dalle consultazioni dei dati nel SNI nell'ordinanza concernente il servizio degli indirizzi.

Art. 13

Conservazione e distruzione dei dati

Cpv. 1 La registrazione dei dati nel SNI avviene a partire dalla sua messa in esercizio. Non vengono ripresi dati storici relativi al periodo antecedente la messa in esercizio. Di conseguenza sono consultabili come «precedenti» ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 solo i dati registrati nel SNI in origine in quanto dati attuali, ma che in seguito a un successivo aggiornamento sono considerati superati.

Cpv. 2 Il SNI registra i dati attuali (caratteristiche), ai sensi dell'articolo 4, di tutte le persone fisiche domiciliate in Svizzera. In conformità al principio di proporzionalità (art. 6 cpv. 2 LPD), questi dati non vengono conservati a tempo indeterminato, ma distrutti

42 43

RS 235.11 RS 235.11; RU 2022 568

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non appena non più necessari. I dati sugli indirizzi attuali di una persona sono necessari almeno finché questa è in vita.

Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 D-LSI anche i dati non più attuali possono essere consultati se necessario per adempiere un compito legale (p. es. per i conteggi intercantonali pro rata temporis in base al domicilio nei Cantoni interessati o per le questioni ereditarie). Tuttavia, tali dati perdono importanza pratica nel tempo e devono essere cancellati nel SNI dopo dieci anni. Le mutazioni cronologiche di dati possono pertanto essere tracciate retroattivamente nel sistema di informazione del SNI (dopo un periodo di esercizio di oltre dieci anni, cfr. cpv. 3) per un periodo massimo di dieci anni.

Cpv. 3 Ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 OLPD, i verbali sul trattamento (automatizzato) dei dati vanno conservati per un anno. La nuova ordinanza sulla protezione dei dati ha (in ultima analisi) mantenuto questo periodo di conservazione (art. 4 cpv. 5 OPDa), che quindi si applicherà anche ai verbali sul trattamento dei dati consultabili nel SNI.

Il Consiglio federale disciplinerà le disposizioni d'esecuzione sulla conservazione e la distruzione dei dati nel SNI nell'ordinanza concernente il servizio nazionale degli indirizzi. La distruzione dei dati garantisce che i dati non siano più disponibili e accessibili una volta scaduto il periodo di conservazione. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 26 giugno 199844 sull'archiviazione. Qualora fossero ritenuti degni di essere archiviati e pertanto considerati documenti della Confederazione di valore giuridico, politico, economico, storico, sociale o culturale, i dati degli indirizzi devono essere consegnati all'Archivio federale per l'archiviazione.

Sezione 6: Finanziamento del servizio nazionale degli indirizzi Art. 14 Osservazione preliminare Dagli accertamenti eseguiti su nostro mandato è emerso che il modello di finanziamento dell'AP-LSI, basato sulla riscossione selettiva di un emolumento di base e di un emolumento d'utilizzo, determinava per il SNI problemi di parità di trattamento e comportava difficoltà pratiche di attuazione. In merito alla parità di trattamento ci si chiesti in particolare se fosse legittimo esentare dagli emolumenti le Città-Cantoni analogamente ai Comuni.

Inoltre, la situazione di partenza
dell'UST è cambiata. A partire dal 1° gennaio 2023 l'Ufficio opera infatti come fornitore di prestazioni all'interno dell'Amministrazione federale, il che consente di orientare maggiormente il finanziamento dell'esercizio del SNI al principio di causalità.

Il disegno prevede pertanto un modello di finanziamento modificato rispetto all'avamprogetto, partendo dall'idea che tramite il SNI l'UST fornisca una prestazione destinata a semplificare e a rendere più efficiente l'adempimento dei compiti pubblici e 44

RS 152.1

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crei così un valore aggiunto per i suoi utenti. Il SNI genera costi per l'esercizio corrente, compresa la creazione dell'accesso al sistema, la manutenzione del sistema d'informazione e l'effettiva fornitura di dati sugli indirizzi come prestazione (cfr.

n. 6.1). I potenziali utenti del SNI sono le autorità amministrative di Confederazione, Cantoni e Comuni nonché terzi incaricati di svolgere compiti legali, nella misura in cui necessitano di dati sugli indirizzi per adempiere compiti pubblici. Gli attori orientati al settore privato non hanno accesso al SNI.

In questo contesto è opportuno che l'utilizzo del SNI sia compensato da un emolumento adeguato conformemente al principio di causalità.

Cpv. 1 Questo capoverso stabilisce il principio secondo cui l'utilizzo del SNI è a pagamento e gli utenti devono pertanto versare un emolumento. Questo è determinato principalmente dall'entità della prestazione e dal tipo di prestazione ricevuto.

Cpv. 2 Il capoverso 2 delega la competenza di regolamentare gli emolumenti specifici al Consiglio federale, che deve tenere conto da un lato dei limiti previsti dall'articolo 46a della legge del 21 marzo 199745 sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione e dall'altro dei criteri definiti dal presente disegno, cioè: a.

il SNI deve essere finanziariamente autosufficiente nel medio termine (al massimo dopo tre anni). Ciò significa che l'esercizio deve essere interamente finanziato dagli emolumenti versati. Rientrano nell'esercizio anche la manutenzione e l'ulteriore sviluppo del sistema d'informazione, che deve sempre corrispondere allo stato attuale della tecnica, nonché l'effettiva fornitura dei dati sugli indirizzi agli utenti.

b.

L'obbligo di versare un emolumento a livello comunale non sarà assoluto in quanto gli uffici controllo abitanti dei Comuni ne saranno esonerati: essendo responsabili di aggiornare continuamente i dati sugli indirizzi nell'ambito dei processi di notifica forniscono infatti già un importante contributo al SNI.

Non ne saranno invece esentate le unità amministrative dei Comuni che non fanno parte degli uffici controllo abitanti, se necessitano di dati sugli indirizzi extracantonali. A differenza degli uffici controllo abitanti, queste unità amministrative non forniscono un contributo regolare al funzionamento del SNI nell'ambito della loro attività, ma è probabile che abbiano esigenze molto diverse in materia di dati attuali, a seconda delle loro dimensioni e dei loro compiti.

c.

45 46

Agli utenti del SNI incaricati di svolgere una mansione di diritto pubblico ma non appartenenti alle amministrazioni di Confederazione, Cantoni o Comuni possono essere addebitati emolumenti più elevati per le prestazioni del SNI, in funzione del tornaconto e dell'interesse che il SNI riveste per gli utenti interessati (cfr. art. 5 dell'ordinanza generale dell'8 settembre 200446 sugli emoRS 172.010 RS 172.041.1

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lumenti). La Confederazione e i Cantoni stanno già fornendo un sostegno finanziario alla creazione del SNI (fase di progetto), a differenza di altre organizzazioni e agenzie esterne all'amministrazione. Inoltre erogano regolarmente servizi nell'ambito del SNI, dovendo fornire i dati (art. 4 e 5 D-LSI).

Nella misura in cui ai benefici per le organizzazioni e le persone al di fuori dell'amministrazione non fanno riscontro costi per i servizi forniti al SNI, il vantaggio per queste organizzazioni e persone può risultare più elevato rispetto a quello che ne traggono le amministrazioni, giustificando quindi una differenziazione delle aliquote degli emolumenti.

All'interno dell'Amministrazione federale centrale, l'indennizzo va conteggiato tramite il computo delle prestazioni con effetto compensativo sui crediti, mentre agli altri utenti del SNI è fatturato sotto forma di emolumento.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 15

Esecuzione

Le disposizioni di esecuzione saranno emanate dal Consiglio federale nell'ordinanza di esecuzione.

Art. 16

Referendum ed entrata in vigore

In quanto legge federale, la LSI sottostà a referendum facoltativo. Il Consiglio federale ne stabilisce l'entrata in vigore.

Modifiche di altre leggi Gli atti normativi di portata trasversale come la LSI di solito necessitano di un coordinamento con altre leggi speciali. Tuttavia, poiché il disegno prevede soltanto la possibilità di consultare l'indirizzo, il SNI non sarà in grado di sostituire completamente l'attuale trasmissione di dati da parte dei registri degli abitanti o di altri registri federali. Sulla base degli accertamenti effettuati non si conoscono atti normativi che prevedano una consultazione dei dati con le stesse caratteristiche. Se le caratteristiche si sovrappongono solo in parte, non è opportuno prevedere due diverse modalità di consultazione (p. es. prevedendo che il servizio di rilevazione per i canoni radiotelevisivi ottenga gli indirizzi dal SNI, ma continui a ricavare il tipo di economia domestica direttamente dai registri degli abitanti).

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

L'adozione della LSI avrà conseguenze finanziarie e di personale legate alla messa a disposizione del SNI.

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6.1.1

Ripercussioni finanziarie

L'UST si assume la responsabilità globale per l'istituzione del SNI (cfr. n. 4.3). Lo sviluppo e l'esercizio del sistema richiedono un onere di ordine tecnico supplementare.

Sviluppo del sistema Per istituire il SNI sono necessarie diverse componenti. Il sistema richiede l'infrastruttura di una banca dati adeguata al previsto esteso utilizzo. Le interfacce per ottenere i dati di mutazione e accedere al SNI devono essere sviluppate e implementate (servizi web, interfacce per gli utenti ecc.). Il futuro dominio sedex comporta costi per lo scambio di dati. L'identificazione e l'autenticazione degli utenti devono essere implementate tecnicamente e va realizzato un sistema di gestione dei diritti d'accesso. La verbalizzazione e l'attuazione del diritto delle persone interessate di accedere alle informazioni concernenti l'utilizzo dei loro dati devono essere sviluppate e la fatturazione supportata tecnicamente.

I costi di investimento per lo sviluppo del sistema SNI ammonteranno a circa 9,8 milioni di franchi. La presente valutazione dei costi si basa su una specifica approssimativa del sistema complessivo e corrisponde a una stima relativa dell'onere di sviluppo.

L'implementazione sarà effettuata in collaborazione con l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione.

Lo studio di fattibilità del 2016 contiene già una stima dei costi per l'istituzione e la gestione del SNI. Questa prima stima è stata considerata troppo ottimistica, come riportato nei commenti all'AP-LSI del 2019. Nel rapporto concernente l'avamprogetto sono state riprese le stime concernenti i costi di sviluppo, rettificando unicamente i costi in singoli settori. Rispetto a queste ipotesi iniziali, nella stima dei costi attuale sono state incluse ulteriori funzionalità, orientate a un servizio con dati attuali basato su un sistema di nuova concezione47.

Secondo l'attuale valutazione, per istituire il SNI ci vorranno probabilmente due anni.

Non è possibile prevedere in modo totalmente affidabile l'evoluzione dei costi dei prodotti informatici (programmi e hardware) e dei servizi informatici sul lungo termine. I fondi saranno assegnati secondo le modalità dell'Amministrazione digitale Svizzera (cfr. n. 6.1.3).

Esercizio del SNI I costi di esercizio previsti ammontano a 1,7 milioni di franchi all'anno e consistono in
costi di gestione tecnica, manutenzione del software del sistema sviluppato e del personale (cfr. n. 6.1.2); sono correlati alla portata dei compiti e alle funzionalità dell'applicazione. I costi di gestione tecnica dipendono da vari fattori e vengono misurati, tra l'altro, sulla base dei costi di sviluppo. Il tipo e l'intensità di utilizzo in-

47

Lo studio di fattibilità può essere consultato all'indirizzo Internet: www.ejpd.admin.ch > DFGP > Attualità > News > 2017 > Registro nazionale degli indirizzi per gli enti pubblici. Il rapporto esplicativo può essere consultato all'indirizzo Internet: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2019 > DFI > Procedura di consultazione 2019/57.

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fluenzano la progettazione dell'infrastruttura necessaria, i costi per i certificati e i costi per lo scambio di dati.

Il fabbisogno effettivo per l'esercizio del SNI andrà ancora riesaminato criticamente in occasione dell'approvazione delle disposizioni d'esecuzione. Il Consiglio federale deciderà l'assegnazione definitiva dei fondi in base alla valutazione complessiva delle risorse nel settore IT. Entro un periodo di tre anni, il servizio dovrà essere completamente finanziato attraverso i ricavi, essere cioè autosufficiente.

6.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

In quanto responsabile del SNI, l'UST è chiamato ad assolvere nuovi compiti che richiedono risorse supplementari (cfr. n. 4.3).

Nel campo della gestione dei servizi e dei fornitori occorre assicurare che gli utenti possano utilizzare il SNI in maniera efficace, conformemente alle loro esigenze. A tal fine vengono conclusi contratti con i fornitori di servizi e istituito un sistema di gestione continua dei requisiti e delle modifiche. Il supporto operativo, professionale e tecnico deve essere garantito.

Anche al settore della gestione dei dati incomberanno nuovi compiti. Dato che il sistema di informazione del SNI è attuato per mezzo di sedex, è necessario un dominio specifico che assicuri il coordinamento con le amministrazioni e i terzi con mandato legale in qualità di utenti nonché con i loro partner informatici. Nel campo della gestione finanziaria i compiti verteranno sull'allestimento del preventivo, sulla fatturazione e sul rendiconto finanziario. Nell'ambito della conformità alle norme occorrerà assicurare che accedano al SNI soltanto gli organi aventi diritto e garantire il controllo delle condizioni d'utilizzo. A tal fine, il SNI conclude accordi sulle condizioni d'utilizzo. Anche la gestione dei diritti d'accesso genererà costi supplementari, visto che il SNI permetterà non soltanto di confrontare i dati con sedex, ma anche di effettuare singole consultazioni in linea48.

Secondo le prime stime, per mettere il SNI a disposizione degli utenti a livello tecnico e amministrativo e assicurare il controllo del suo utilizzo l'UST avrà bisogno di circa sette posti a tempo pieno.

Il fabbisogno di risorse dipende da diversi fattori. I compiti legati alla responsabilità globale e alla gestione dei servizi e dei fornitori sono essenziali per la messa a disposizione e lo sviluppo del SNI e generano spese di base. A seconda del settore d'attività, le spese di personale variano anche in funzione del numero di utenti, per esempio per quanto riguarda le risorse necessarie alla gestione dell'utenza o al supporto. L'onere amministrativo nell'ambito della gestione del dominio dipende inoltre dall'organizzazione dei diversi gruppi di utenti, un aspetto particolarmente rilevante nell'ambito della fatturazione o della conclusione di accordi.

Anche il numero di utenti individuali di un organo con diritto d'accesso può influire sull'entità dell'onere, ad esempio nell'ambito della gestione dei diritti d'accesso o del 48

In base all'architettura API della Confederazione: www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Architettura della Confederazione > Interfacce / API.

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supporto. Si presume che il numero di utenti aumenterà nel tempo e successivamente si stabilizzerà. Si stima che all'inizio le spese generate da attività quali il controllo dei diritti d'accesso, la prima stipula di contratti o la configurazione tecnica degli utenti sarà maggiore, mentre le richieste di supporto cresceranno solo con l'aumentare del numero di utenti.

6.1.3

Fabbisogno complessivo finanziario e di personale

Secondo le stime attuali, il fabbisogno complessivo per lo sviluppo del SNI previsto nel disegno ammonta a un importo una tantum di circa 9,8 milioni di franchi per lo sviluppo della base legale e la concezione, attuazione e messa in esercizio del sistema.

I costi per l'istituzione del servizio e la gestione del sistema sono stimati in circa 1,7 milioni di franchi all'anno. A questi si aggiungeranno con il tempo ulteriori costi di sviluppo del sistema, che dovranno tuttavia essere finanziati dall'esercizio corrente.

Il grafico seguente mostra una panoramica del fabbisogno finanziario e di personale del SNI: Tabella 2 Ipotesi dei costi di sviluppo e di esercizio del SNI Fase

Progetto

Finanziamento49

E-government Svizzera Terminato e prefinanziato da Confederazione e Cantoni 2018­2022

Stato

Periodo

Esercizio

Confederazione / 50 % / 50 % Cantoni

Agenda Amministrazione digitale Svizzera Fase I Fase II Finanziamento Finanziamento accordato pianificato50

Confederazione / Ricavi Dalla messa in esercizio

2022­2023

2024­2025

A partire dal 2025

100 % / 0 %

Bozza dell'accordo in fase di elaborazione Progetto Esercizio (finanziamento unico) (finanziamento annuale)

Esigenza

Legislazione Gestione del progetto, comunicazione Istituzione del sistema

49

50

585 000

30 000 485 000

10 000 515 000

­ ­

865 000

2 725 000

5 337 500

­

Non esiste una correlazione diretta tra il finanziamento iniziale del SNI da parte di e-government Svizzera e il finanziamento del progetto da parte di Agenda Amministrazione digitale Svizzera.

Cfr. LMeCA

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Progetto Esercizio (finanziamento unico) (finanziamento annuale)

Esigenza

Gestione del sistema

0

0

0

Personale SNI

0

0

0

1 450 000

3 240 000

5 862 500

Totale

(a seconda dell'utilizzo) da 370 000 a 440 000 (sino a 7 posti a tempo pieno) 1 260 000 massimale 1 700 000

Finanziamento del progetto I costi per l'istituzione del SNI saranno finanziati principalmente tramite l'agenda «Infrastrutture e servizi di base nazionali dell'Amministrazione digitale Svizzera ADS». Il progetto è stato finanziato in una prima fase da e-government Svizzera e integrato nelle nuove strutture dell'Amministrazione digitale Svizzera come progetto strategico nel 2022. L'Amministrazione digitale Svizzera finanzia in base ai valori pianificati sino al 2025 l'elaborazione delle disposizioni d'esecuzione, la gestione del progetto e la comunicazione, lo sviluppo del sistema e la gestione dell'infrastruttura necessaria per i test.

Il finanziamento del progetto per l'istituzione del SNI tramite l'agenda Amministrazione digitale Svizzera è stato così approvato per l'intera durata del progetto mediante un accordo di prestazione. Questi valori pianificati fino al 2025 richiedono ancora l'approvazione del relativo bilancio e l'approvazione da parte degli organismi dell'Amministrazione digitale Svizzera. Inoltre, il finanziamento dei costi del progetto per il SNI a partire dal 2024 richiede ulteriori decisioni prima che i fondi possano essere definitivamente assegnati al SNI.

Finanziamento dell'esercizio I costi di esercizio del SNI devono essere coperti a medio termine dagli emolumenti e, all'interno dell'Amministrazione federale, dal computo interno delle prestazioni.

Finanziamento con emolumenti e computo delle prestazioni I costi di esercizio del SNI devono essere coperti con un orizzonte temporale di tre anni dopo la messa in esercizio tramite emolumenti e, all'interno dell'Amministrazione federale, tramite il computo delle prestazioni. L'articolo 14 D-LSI fornisce la base legale necessaria.

Il modello di finanziamento prevede che gli utenti contribuiscano ai costi di attuazione, esercizio e sviluppo del sistema d'informazione. I costi per la concessione e la configurazione dell'accesso al SNI devono poter essere addebitati agli organi aventi diritto d'accesso. Questi ultimi devono inoltre sostenere costi in proporzione alla portata delle prestazioni di cui fruiscono annualmente. Si tiene così conto del principio di causalità nell'ambito di un approccio orientato alle prestazioni, poiché i costi dell'infrastruttura possono variare a seconda del tipo di servizi offerti.

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L'entità della rimunerazione per gruppi di utenti è disciplinata a livello di ordinanza.

Una tariffa differenziata consente per esempio di chiedere ai gruppi di utenti non coinvolti nella produzione dei dati di rimborsare una parte dell'onere causato da tale produzione. Si prevede di far utilizzare gratuitamente il SNI agli uffici controllo abitanti dei Comuni che gestiscono i dati sugli indirizzi nel registro degli abitanti.

Le modalità concrete del calcolo degli emolumenti e della fatturazione saranno precisate nell'ordinanza badando a che l'onere amministrativo resti contenuto. La tabella 3 indica la forma di rimunerazione per gruppo di utenti.

Tabella 3 Ripartizione dei costi in base alle unità partecipanti Unità di misura

Finanziamento di base

Indennità per l'utilizzo

Ufficio federale di statistica Amministrazione federale centrale52 Amministrazione federale decentralizzata53 Cantoni

PICF51

Amministrazione comunale in generale Amministrazione comunale, uffici controllo abitanti Terzi incaricati

­

PICF entrate SNI Computo delle prestazioni per coprire i costi Emolumento per la copertura dei costi Emolumento per la copertura dei costi Emolumento per la copertura dei costi Esonerati dall'emolumento

­ ­ ­

­ ­

costi SNI

Emolumento per la copertura dei costi, al netto di un importo supplementare

Fino al momento in cui gli emolumenti finanzieranno completamente la gestione del registro, i costi in eccesso saranno coperti dalla Confederazione. La copertura dei costi dipende dall'evoluzione del numero di utenti e dall'entità del rimborso, che deve ancora essere definito.

Per un servizio di base messo a disposizione di un gran numero di utenti eterogenei, il numero complessivo di futuri utenti non può naturalmente essere previsto in dettaglio. In genere, il numero di utenti aumenta nel tempo. I possibili utenti del SNI sono le unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale e decentralizzata, le unità amministrative dei Cantoni, gli uffici controllo abitanti e altre unità amministrative di città e Comuni, le assicurazioni malattia, le assicurazioni contro gli infortuni, le casse di compensazione AVS, le casse pensioni e altri terzi con mandato legale (cfr. allegato 3 tabella 6).

Secondo le ipotesi del modello, la copertura dei costi può essere raggiunta in un orizzonte temporale di circa tre anni. Non appena sarà possibile garantire la copertura dei 51 52 53

Preventivo con piano integrato dei compiti e delle finanze PICF (cfr. anche n. 1.4).

Cfr. Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA, RS 172.010.1).

Cfr. OLOGA

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costi con gli emolumenti, questi ultimi saranno ridotti proporzionalmente in modo da garantire che le entrate del registro non superino i costi.

6.1.4

L'Amministrazione federale come utente del SNI

Come già illustrato al numero 6.1.3, la Confederazione assume una parte dei costi generati dall'esercizio del SNI. Le spese supplementari si limiteranno agli adeguamenti delle soluzioni informatiche al fine di soddisfare le condizioni per lo scambio di dati con il SNI (cfr. n. 6.6.1).

6.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il progetto LSI non ha ripercussioni specifiche per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. L'impatto su Cantoni e Comuni è illustrato di seguito.

6.2.1

Cantoni

I Cantoni fanno parte del gruppo di utenti del SNI e contribuiscono ai costi secondo il modello di finanziamento illustrato al numero 6.1.3. Sono previsti oneri supplementari per l'adeguamento dell'informatica in relazione alla messa a disposizione di dati di mutazione per l'aggiornamento dei dati del SNI (cfr. sezione 5, commento all'art. 5). In questo contesto i Cantoni sono partner importanti del SNI.

Secondo l'articolo 4 D-LSI, il SNI utilizza i dati già a disposizione dell'UST su base trimestrale provenienti dai registri degli abitanti cantonali e comunali conformemente alla LArRa. Per migliorare tuttavia l'attualità e l'utilizzabilità del SNI, l'UST ottiene in più dai registri degli abitanti, in base all'articolo 5 D-LSI, dati di mutazione attuali, il che comporta un certo onere supplementare per i Cantoni.

Secondo una ricerca presso i Cantoni (cfr. n. 2.2) questo onere dovrebbe risultare relativamente modesto per la maggior parte dei registri degli abitanti cantonali, in quanto essi forniscono già attualmente dati specifici con aggiornamento quotidiano ad altri uffici. L'onere richiesto per apportare le necessarie modifiche ai registri dei Cantoni può variare a seconda delle condizioni tecniche e organizzative esistenti (cfr.

n. 6.6.1). I Cantoni dovrebbero pertanto includere in tempo utile la messa a disposizione di dati di mutazione specifici per giorno nella pianificazione dello sviluppo della loro infrastruttura informatica.

In un'ottica legislativa l'introduzione del SNI richiederà probabilmente l'adeguamento delle basi legali vigenti soltanto in alcuni Cantoni. Nel 2018, l'UFG ha condotto un sondaggio in materia presso i Cantoni. Sui sedici Cantoni che hanno risposto, due dovranno adeguare le pertinenti basi legali. Non è possibile quantificare i corrispondenti costi, ma si stima che saranno contenuti.

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6.2.2

Comuni

Sebbene i registri degli abitanti dei Comuni rappresentino le fonti di dati originarie per le caratteristiche contenute nel SNI, quest'ultimo riceve i dati ai sensi dell'articolo 4 D-LSI dall'UST, che ne dispone già grazie all'armonizzazione dei registri. In tal senso i Comuni non devono far fronte a un onere supplementare, eccezion fatta per quello che potrebbe derivare dall'aggiornamento tempestivo dei dati del SNI ai sensi dell'articolo 5 D-LSI. In primo luogo va considerato l'onere generato da un eventuale adeguamento dell'infrastruttura informatica per la messa a disposizione di dati di mutazione attuali a beneficio del SNI (cfr. sezione 5, commento all'art. 5). Secondo la presente proposta di soluzione, tuttavia, si prevede di ottenere i dati di aggiornamento dai Cantoni.

Un ulteriore onere potrebbe risultare dalla rettifica dei dati sugli indirizzi nel registro degli abitanti qualora il SNI scoprisse errori nei suoi dati. La loro correzione nel registro degli abitanti rientra comunque nei compiti dei Comuni ed è principalmente nel loro interesse.

Anche se a volte i Comuni riscuotono emolumenti per le informazioni sugli indirizzi provenienti dal registro degli abitanti, la fornitura di informazioni a unità amministrative e a terzi con mandato legale nel quadro dell'assistenza amministrativa è gratuita.

Gli utenti del SNI soddisfano questo criterio e quindi l'ottenimento di dati sugli indirizzi tramite il SNI non avrà ripercussioni sul sistema degli emolumenti esistente. Il Comune, pertanto, non registra minori entrate. Le richieste di informazioni presso gli uffici controllo abitanti sono destinate a diminuire e di conseguenza anche i costi annessi.

La prassi relativa alla comunicazione di informazioni sugli indirizzi (p. es. a terzi) può variare da Comune a Comune. Nell'ottica degli utenti il SNI crea la base per un trattamento uniforme di queste richieste.

I Comuni fanno parte della cerchia degli utenti del SNI. Per loro, che rappresentano oggi lo sportello per ogni sorta di informazione su domicili e indirizzi, il SNI rappresenta uno sgravio, in quanto evita loro di elaborare determinate richieste standard.

Secondo il modello di finanziamento illustrato al numero 6.1.3, gli uffici controllo abitanti dei Comuni non parteciperanno ai costi. Un compenso ai registri degli abitanti dei
Comuni per l'elaborazione delle richieste di informazioni sugli indirizzi non è giustificato, poiché il SNI lavorerà con dati sugli indirizzi specifici aggiornati quotidianamente, come richiesto dai Comuni nel corso della procedura di consultazione.

6.2.3

Terzi con mandato legale in qualità di utenti

I terzi con mandato legale devono contribuire ai costi del SNI secondo il modello di finanziamento proposto al numero 6.1.3. Diversamente dal caso delle informazioni fornite dagli uffici controllo abitanti dei Comuni, la consultazione di indirizzi contenuti nel SNI è a pagamento per terzi con mandato legale, ma l'utilizzo del servizio è facoltativo. Secondo ricerche condotte presso questo gruppo di utenti, i benefici del SNI sono superiori ai costi da sostenere. Per poter effettuare consultazioni strutturate, 46 / 62

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le organizzazioni aventi diritto d'accesso devono soddisfare le condizioni per lo scambio di informazioni tramite il SNI, il che implica costi corrispondenti (cfr. n. 6.6.1).

6.3

Ripercussioni sull'economia

Poiché il SNI è destinato esclusivamente all'adempimento di compiti di diritto pubblico, non ne è previsto l'utilizzo per attività private. Dal miglioramento dello scambio elettronico dei dati tra le autorità ci si attendono effetti positivi per il settore pubblico: maggiore efficienza, risparmi di costi nel quadro dell'adempimento dei compiti pubblici, ripercussioni positive sui conti della Confederazione e dei Cantoni nonché prevista riduzione delle spese amministrative nel campo della previdenza sanitaria e professionale.

L'attuazione della strategia di governo elettronico contribuisce a rendere generalmente più interessante e competitiva la piazza economica svizzera. Le infrastrutture digitali svolgono un ruolo importante in questo contesto, in particolare in vista dell'istituzione e dell'estensione del mercato unico digitale dell'UE e quindi della crescente necessità per la Confederazione di fornire i suoi servizi su scala internazionale.

Visto che non sono attese ripercussioni negative sull'economia, si rinuncia a un'analisi formale delle ripercussioni del disciplinamento.

6.4

Ripercussioni sulla società

Il progetto non ha un impatto specifico su aspetti sociali come la salute, l'istruzione o l'uguaglianza. In sostanza, il SNI è uno strumento che offre alla popolazione una maggiore trasparenza sull'utilizzo dei dati da parte delle autorità.

6.5

Ripercussioni sull'ambiente

Il progetto non ha ripercussioni dirette sull'ambiente. La crescente digitalizzazione delle transazioni dovrebbe permettere di risparmiare risorse e quindi avere conseguenze positive per l'ambiente.

6.6

Altre ripercussioni

6.6.1

Struttura informatica dei Cantoni e dei Comuni e di terzi con mandato legale aventi diritto d'accesso

Utilizzo del SNI Il Consiglio federale definirà le condizioni legali, organizzative e tecniche che i terzi con mandato legale aventi diritto d'accesso devono soddisfare per ottenere informazioni dal SNI attraverso la propria applicazione specifica. Il corrispondente onere informatico dipende dai requisiti posti alla governance del nuovo dominio sedex SNI, 47 / 62

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concretamente dalla misura in cui per lo scambio di messaggi con sedex sarà necessario installare un adattatore specifico per lo scambio con SNI o si potranno utilizzare quelli attuali. A ciò si aggiungono le spese legate ai tipi di configurazione SNI e alla programmazione di una nuova interfaccia per la consultazione del SNI nella propria applicazione specifica.

Messa a disposizione dei dati per il SNI Secondo l'articolo 4 D-LSI, il SNI ottiene inizialmente i suoi dati da quelli che l'UST rileva su base trimestrale nell'ambito dell'armonizzazione dei registri. Ciò non comporta per i registri cantonali e comunali degli abitanti alcun onere supplementare rilevante. Poiché i benefici pratici del SNI aumentano significativamente con dati aggiornati con una frequenza maggiore di tre mesi, l'articolo 5 D-LSI prevede che l'UST possa ottenere dati più recenti dai registri degli abitanti, il che comporta un certo onere supplementare per questi ultimi in relazione allo sviluppo e alla gestione di nuove interfacce.

Secondo una ricerca dell'UST, questo onere dovrebbe essere relativamente contenuto per circa due terzi dei registri, che già oggi gestiscono dati aggiornati quotidianamente. 18 Cantoni utilizzano la stessa soluzione software, che consentirebbe di trasferire i dati di mutazione tramite sedex o un altro servizio web. L'onere stimato per realizzare e collaudare questa interfaccia con il SNI è approssimativamente di 10­ 15 giorni lavorativi o di circa 15 000­23 000 franchi (per tutte le cifre cfr. allegato 3 tabella 8).

Per gli altri registri l'onere è maggiore in base alle condizioni tecniche e organizzative esistenti, motivo per cui la messa a disposizione di dati aggiornati quotidianamente deve essere inclusa in tempo utile nella pianificazione dello sviluppo dell'infrastruttura informatica. Per gli otto Cantoni che utilizzano una soluzione diversa, la spesa è stimata tra 5000 e 25 000 franchi svizzeri. La stima più elevata equivale a un investimento di circa 225 000 franchi per l'insieme dei Cantoni.

6.6.2

Imprese vicine alla Confederazione

La Posta Svizzera propone vari servizi degli indirizzi, tra cui un servizio di verifica in linea gratuito54. Offre anche un servizio di trattamento degli indirizzi e un servizio di ricerca degli indirizzi per gli uffici controllo abitanti, che sono a pagamento in caso di esito positivo della ricerca. Visto che l'efficacia del SNI potrebbe essere superiore a quella del servizio ricerche della Posta per gli uffici controllo abitanti, il numero di clienti di quest'ultimo potrebbe subire un calo.

54

Ulteriori informazioni sui servizi di gestione degli indirizzi della Posta sono disponibili su Internet all'indirizzo: www.post.ch > Soluzioni commerciali > Indirizzi > Gestione degli indirizzi.

48 / 62

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6.6.3

Altre imprese operanti nella ricerca di indirizzi

Il SNI potrebbe entrare in concorrenza anche con altre imprese che offrono informazioni sui domicili e sugli indirizzi. Non fornendo informazioni a privati, il SNI non tange tuttavia concretamente il loro modello aziendale.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

La Cost. non contiene alcuna disposizione esplicita sulla rilevazione, l'utilizzo e la messa a disposizione dei dati sugli indirizzi. I dati raccolti, elaborati e messi a disposizione nel SNI servono a garantire l'esecuzione del diritto federale. La competenza della Confederazione a legiferare in questo ambito deriva pertanto a titolo sussidiario dalle basi costituzionali relative allo svolgimento dei rispettivi compiti federali. Per le competenze federali non espressamente menzionate nella Cost., l'articolo 173 capoverso 2 Cost. è citato come fondamento costituzionale in virtù della prassi consolidata in materia di tecnica legislativa.

Secondo l'articolo 46 Cost., l'esecuzione del diritto federale spetta ai Cantoni. Nell'ambito delle sue competenze, la Confederazione può prescrivere ai Cantoni le modalità di adempimento dei loro compiti di esecuzione. Tuttavia, può anche fornire loro strumenti che consentano di espletarli in modo affidabile. È il caso del SNI, in quanto i Cantoni ricevono dati costantemente aggiornati ed elaborati in modo uniforme per tutta la Svizzera, necessari per contattare i privati e corrispondere con loro. Per mettere lo SNI in condizione di rendere più semplice l'affidabile espletamento del diritto federale occorre introdurre l'obbligo di aggiornamento dei dati del SNI.

Laddove la Confederazione mette a disposizione dei Cantoni uno strumento per l'esecuzione del diritto federale, è compatibile con i requisiti costituzionali che i Cantoni lo utilizzino anche per svolgere i loro compiti, soprattutto perché ciò non richiede risorse aggiuntive e li agevola in questo ruolo. La Confederazione e i Cantoni possono così collaborare e aiutarsi reciprocamente nell'adempimento dei loro compiti (art. 44 cpv. 1 Cost.).

Il disegno tiene conto della protezione costituzionale della personalità, in particolare della protezione contro l'impiego abusivo dei dati personali (art. 13 cpv. 2 Cost.), in quanto il suo scopo è chiaramente e strettamente limitato alla consultazione di indirizzi di persone fisiche necessaria per l'adempimento di un compito legale da parte dell'organo avente diritto d'accesso. Inoltre il servizio consente di consultare solo un numero strettamente limitato di caratteristiche, che sono comunque più o meno note e che, in singoli casi, possono anche essere comunicate a privati senza una base legale ai sensi dell'articolo 36 capoverso 4 LPD.

49 / 62

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7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

La Svizzera non ha assunto alcun impegno di diritto internazionale contrario all'esercizio del SNI.

7.3

Forma dell'atto

Ai sensi dell'articolo 164 capoverso 1 Cost., il presente atto normativo deve essere emanato sotto forma di legge federale, in quanto disciplina in particolare le competenze ufficiali, l'organizzazione, le fonti di dati, i diritti e i doveri degli utenti nonché le tariffe e la ripartizione dei costi del SNI.

7.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non prevede nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa che comportino spese uniche superiori a 20 milioni di franchi e non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

7.5

Rispetto del principio della sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

La ripartizione e l'adempimento dei compiti previsti in relazione al SNI non tangono né il principio di sussidiarietà né quello dell'equivalenza fiscale. Le ripercussioni finanziarie per la Confederazione e i Cantoni sono inferiori ai 10 milioni di franchi.

7.6

Conformità alla legge sui sussidi

Il disegno non prevede aiuti finanziari o indennità. L'esenzione dagli emolumenti degli uffici controllo abitanti è giustificata dal fatto che essi devono fornire i dati gratuitamente e non costituisce pertanto un sussidio. Si può quindi rinunciare a ulteriori spiegazioni.

7.7

Delega di competenze legislative

Aggiornamento e completamento dei dati del SNI (art. 5 cpv. 2) L'attualità dei dati è essenziale per l'utilizzabilità pratica del SNI. Il disegno conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare nell'ordinanza di esecuzione in modo più dettagliato l'aggiornamento dei dati, in particolare di definire i registri delle fonti pertinenti a livello di Confederazione, la periodicità, la forma e la procedura per la fornitura di dati in tempi brevi. Le rispettive regole possono essere formulate a 50 / 62

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livello di ordinanza in modo appropriato e con la necessaria flessibilità, tenendo conto delle circostanze locali.

Estensione dei diritti d'accesso e dettagli della procedura di concessione, limitazione e ritiro dei diritti d'accesso al sistema d'informazione (art. 10 cpv. 4) Il disegno conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare l'estensione dei diritti d'accesso nonché i dettagli della procedura di concessione, limitazione e ritiro dei medesimi. Poiché gli obblighi degli organi aventi diritto d'accesso sono contemplati dall'articolo 11 D-LSI, è opportuno disciplinare le conseguenze dell'inosservanza di tali obblighi nell'ordinanza.

Ammontare degli emolumenti e procedura di riscossione (art. 14 cpv. 2) L'articolo 14 capoverso 1 D-LSI prevede l'obbligo del pagamento di un emolumento per l'utilizzo del SNI e ne definisce i criteri pertinenti per garantire la copertura dei costi. Il capoverso 2 delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare l'entità e la procedura di riscossione dell'emolumento, che, oltre alla consegna di una fattura per gli emolumenti, comprende anche il computo delle prestazioni con effetto compensativo all'interno dell'Amministrazione federale centrale. Questi aspetti organizzativi saranno disciplinati nell'ordinanza.

7.8

Protezione dei dati

7.8.1

Osservazioni generali

Il sistema di informazione del SNI contiene una collezione di dati (banca dati) della Confederazione, per la cui creazione e gestione l'UST, in quanto organo federale, è competente e responsabile (art. 2 D-LSI). Questa collezione di dati e il loro trattamento da parte degli organi federali55 sono soggetti alla LPD. Il trattamento dei dati dei registri degli abitanti (p. es. le rettifiche dei dati nel registro degli abitanti) da parte delle autorità cantonali e comunali è soggetto invece al diritto cantonale e comunale sulla protezione dei dati. Nell'interesse della trasparenza del SNI, il disegno specifica alcuni requisiti della LPD e, se necessario, li estende.

55

Cfr. art. 5 lett. i LPD.

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7.8.2

Dati sugli indirizzi (caratteristiche)

I dati gestiti dal SNI ai sensi dell'articolo 4 D-LSI e che possono essere consultati ai sensi dell'articolo 6 D-LSI sono dati personali ai sensi della LPD56. In linea di massima il SNI non tratta dati che richiedono una protezione particolare, né esegue profilazioni57. Inoltre, il nome, il cognome, l'indirizzo e la data di nascita di una persona possono già essere resi noti su richiesta dagli organi federali sulla base della LPD58, anche se non sono soddisfatti i requisiti dell'articolo 36 capoversi 1 e 2 LPD (esistenza di una base legale).

7.8.3

Scopo del sistema d'informazione

Lo scopo del SNI59 è definito all'articolo 1 capoverso 2 D-LSI: consentire alle persone autorizzate di consultare gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera per adempiere i loro compiti di legge.

7.8.4

Diritto d'accesso della persona interessata

Ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1 LPD, ogni persona (fisica) i cui dati sono trattati ha il diritto (cui non può rinunciare preventivamente) di essere informata sui parametri più importanti di questo trattamento dei dati. L'articolo 12 D-LSI specifica in modo trasparente per il SNI che questo diritto d'accesso comprende anche l'accesso alla verbalizzazione delle consultazioni. Di conseguenza, ogni interessato non solo riceve informazioni sui propri dati registrati nel SNI, ma anche sulle informazioni per lui pertinenti generate dalle consultazioni effettuate nel SNI e dal trattamento dei dati ivi registrati (cfr. sezione 5, commento all'art. 12).

7.8.5

Esattezza dei dati

In qualità di organo federale responsabile della gestione del SNI, l'UST è tenuto a garantire l'esattezza dei dati del SNI nell'ambito dei requisiti di protezione dei dati di cui all'articolo 6 capoverso 5 LPD. Tuttavia, se nel SNI si riscontrano dati errati o incompleti non è opportuno effettuare le rettifiche direttamente nel SNI, poiché i dati provengono dai registri degli abitanti, motivo per cui è opportuno che le correzioni vengano effettuate anche alla fonte dagli organi cantonali e comunali competenti.

Di conseguenza, l'articolo 8 capoverso 4 D-LSI conferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare nell'ordinanza gli ulteriori dettagli della procedura di notifica (p. es. il modulo di domanda di rettifica) e la rettifica dei dati del SNI errati. La rettifica alla fonte viene quindi effettuata dagli organi competenti in conformità alle 56 57 58 59

Cfr. art. 5 lett. a LPD.

Cfr. art. 5 lett. c, f e g LPD. ­ Cfr. sezione 5, commento all'art. 9 cpv. 2 D-LSI.

Cfr. art. 36 cpv. 4 LPD.

Cfr. art. 6 cpv. 3 LPD.

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disposizioni cantonali e comunali in materia di protezione dei dati (cfr. sezione 5, commento all'art. 8).

7.8.6

Responsabilità

Secondo l'articolo 2 D-LSI, l'UST è responsabile dell'istituzione e dell'esercizio del SNI. I compiti e gli obblighi più importanti dell'UST sono elencati all'articolo 3 D-LSI. Includono naturalmente la protezione dei dati, esplicitamente prevista dall'articolo 3 lettera c D-LSI. Nell'interesse della trasparenza del funzionamento del SNI, la verbalizzazione e il diritto d'accesso ai sensi del disegno sono estesi al di là dei requisiti della LPD (cfr. sezione 5, commento all'art. 12).

7.8.7

Conservazione e distruzione dei dati

In conformità al principio di proporzionalità (art. 6 cpv. 2 LPD), il SNI conserva i dati solo per il tempo necessario all'adempimento conforme dei suoi compiti. L'indirizzo aggiornato di una persona deve essere a disposizione delle autorità durante la sua vita.

I dati sugli indirizzi precedenti vengono tenuti a disposizione per dieci anni dalla mutazione e successivamente cancellati (art. 13 cpv. 1 D-LSI). Nell'ambito delle attività amministrative ordinarie non si può ritenere che vi sia un interesse sufficiente a ricercare dati risalenti a più di dieci anni addietro. Ricerche storiche di più ampia portata non rientrano più tra gli scopi di legge del SNI. I dati generati dalle consultazioni nel SNI e dall'elaborazione di quelli registrati nel SNI vengono distrutti dopo un anno (art. 13 cpv. 2 D-LSI) (cfr. sezione 5, commento all'art. 13).

8

Prospettive

L'introduzione del SNI e l'adozione della legge che vi proponiamo con il presente messaggio sono in linea con il moderno obiettivo di sviluppo volto a rendere i dati di base di imprese e persone utilizzabili in modo per quanto possibile efficiente, contribuendo così con costi contenuti alla creazione di valore nell'amministrazione e nell'economia.

Mentre a livello di dati di base delle imprese si è già registrato un importante progresso con la revisione dell'ordinanza del 30 giugno 199360 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti, entrata in vigore il 1° aprile 2022, più complessa è la situazione iniziale per i dati di base delle persone fisiche, in quanto attualmente non esiste una base legale (né a livello costituzionale né a livello di legge) per un registro federale dei dati di base delle persone.

60

RS 431.903

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Con il SNI sarà possibile compiere un primo passo per poter utilizzare i dati sugli indirizzi in modo più efficiente ­ nel rispetto dei principi della legislazione sulla protezione dei dati ­ e fare in modo che autorità e terzi con mandato legale siano in grado di adempiere compiti legali.

Se in futuro la necessità di uno scambio semplice ed efficiente di dati in base al principio di un utilizzo multiplo dovesse essere confermata anche per altri dati di base delle persone e se venissero create le basi costituzionali eventualmente necessarie, si dovrà verificare se la LSI possa essere rivista nell'ottica di una legge sui dati di base delle persone, onde evitare che coesistano leggi parallele con uno scopo e un campo di applicazione simili.

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Allegato 1

Motivi della mutazione La tabella seguente indica gli eventi che causano la modifica dei dati pertinenti per il SNI e la loro frequenza.

Tabella 4 Motivi della mutazione dei dati pertinenti per il SNI, 2020* /mese

Anno

Valori assoluti

Popolazione domiciliata Migrazioni interne Arrivi e partenze intercantonali Immigrazione

2020

8 670 300 100,00

%

Fonte: UST

Ultimo aggiornamento

Popolazione61

2020

2020

533 817

6,20 44 485 Migrazioni interne62

2020

2020

155 071

2020

2020

163 180

Di cui di nazionalità svizzera

2020

25 495

Emigrazione

2020

109 376

Nati vivi

2020

85 914

1,80 12 923 Migrazione in base alla tipologia (px.web)63 1,90 13 598 Migrazioni internazionali64 Migrazione in base alla cittadinanza e alla tipologia di migrazione (px.web)65 1,30 9 115 Migrazioni internazionali66 1,00 7 160 Nascite e decessi67

Decessi

2020

76 195

0,90

6 350 Nascite e decessi68

2020

Ritorno dal 2011

2020

43 240

23,00

3 603 Percorsi migratori69

2020

Con nazionalità svizzera

2020

50,00

Percorsi migratori70

2020

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

2020 2020

2020 2020

www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Migrazione e integrazione > Migrazione interna www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/it/px-x-0103010200_121/-/px-x-0103010200_121.px/ www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Migrazione e integrazione > Migrazione internazionale www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/it/px-x-0103010200_121/-/px-x-0103010200_121.px/ www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Migrazione e integrazione > Migrazione internazionale www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Nascite e decessi www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Nascite e decessi www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Migrazione e integrazione > Migrazione internazionale > Percorsi migratori www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Migrazione e integrazione > Migrazione internazionale > Percorsi migratori

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Anno

Valori assoluti

/mese

%

Matrimoni

2020

35 160

50,00

Scelta di un nuovo cognome

2020

25 060

35,60

Comuni

2020

Notifiche di muta-2020 zioni

2202

100,00 32

Edifici

2020

Mutazioni di indirizzi Nuovi edifici

2020

28 970

2019

11 126

1,45

1 765 551 100,00 1,64

Fonte: UST

Ultimo aggiornamento

2020 2 088 Statistica sulla scelta del nome71

2020

Comuni della Svizzera72 Notifiche di mutazioni Comuni73

2022

Edifici74

2020

2 414 Consultazione mutazioni di indirizzi75 927 Costruzioni e abitazioni76

Permanente

Permanente Permanente

* A causa della pandemia del 2020, questi dati saranno, se necessario, verificati sulla base di quelli del 2023.

71 72 73 74 75 76

www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Popolazione > Matrimoni, unioni domestiche registrate e divorzi > Matrimoni www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Cataloghi e banche dati > Carte www.agvchapp.bfs.admin.ch > Notifiche di mutazioni www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Costruzioni e abitazioni > Edifici www.housing-stat.ch > Query tools > Mutazioni degli indirizzi del REA www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Costruzioni e abitazioni

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Allegato 2

Valutazione dei benefici del SNI La tabella seguente indica i valori medi del calcolo del beneficio economico totale riportato al numero 1.3(cfr. tabella 1). Per ogni rubrica della riduzione degli oneri si formulano ipotesi diverse. I costi per ogni nuovo invio (spese di porto e materiale) sono stimati in 4 franchi. Il costo per la ricerca di un indirizzo si basa sui prezzi dei fornitori commerciali e sugli emolumenti comunali riscossi per fornire informazioni sugli indirizzi ai privati. Il modello di calcolo parte da una media di 7 franchi per singola ricerca (dieci min. a 42 fr./ora). Sono state inoltre prese in considerazione con un valore del 2 % le perdite evitate o ridotte in relazione alla riscossione della tassa d'esenzione dall'obbligo militare e dell'anticipo sugli alimenti dovute all'impossibilità di localizzare la persona in questione.

Tabella 5 Valutazione dei benefici del SNI (valore medio) Ipotesi

Confederazione Cantoni

Problema principale

Nessun accesso diretto ai registri degli abitanti

Comuni

Nessun ­ accesso ai registri degli abitanti di altri Cantoni

Terzi con mandato legale

Valore d'uso (fr.)

Traslochi non notificati

Riduzione spese spedizioni postali in fr.

Base di calcolo

Cantoni: informazioni sull'esenzione dall'obbligo militare (1 mio.), cifre settore esecuzioni (0,6 mio. ingiunzioni di pagamento) Terzi con mandato legale: dati delle casse malati più importanti (differenze dovute alle diverse strategie) Costi: spese di porto, materiale Volume degli Limitato/ Ipotesi Nessuna Ipotesi invii postali puntuale 3 mio.

ipotesi 150 mio.

% Invii di ritorno ­ 1 %­4 % ­ 1 ­1 %
1,5 %
4 N. di invii di ritorno ­ 45 000 600 000 Costo nuovi invii ­ 4 fr 4 fr.

Costi ­ 180 000 2 400 000 Riduzione grazie al SNI ­ 50 % 50 % 90 000 1 200 000 1 290 000 Benefici del SNI ­

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Ipotesi

Confederazione Cantoni

Comuni

Terzi con mandato legale

Valore d'uso (fr.)

Riduzione spese ricerche in fr. per anno Base di calcolo

Numero di persone cercate dopo il ritorno dell'invio Numero di altre richieste Costo delle ricerche Costi totali per le ricerche Riduzione dei costi grazie al SNI Benefici del SNI

Confederazione: stima delle autorizzazioni fedpol, cifre notificazioni dell'UFG, ipotesi per altri ambiti Cantoni: informazioni sull'esenzione dall'obbligo militare, autorità penali, ipotesi per altri ambiti Terzi con mandato legale: dati delle casse malati più importanti Costi: 10 min. di ricerca per caso a una tariffa oraria di 42 fr.

­

45 000

600 000

10 000 7 fr./caso

300 000 7 fr./caso

7 fr./caso

70 000

2 415 000

4 200 000

50 % 35 000

50 % 1 207 500

50 % 2 100 000 3 342 500

Riduzione spese per informazioni in fr. per anno Base di calcolo

Comuni: cifre sull'utilizzo del servizio esistente (corrette verso il basso) Costi per richiesta di informazioni: 5 min.per richiesta a una tariffa oraria di 40 fr.

Numero delle domande ­ ­ 1 000 000 ­ Costi per informazione ­ ­ 4 fr.

­ Costi totali per ­ ­ 4 000 000 ­ le informazioni Riduzione grazie al SNI ­ ­ 50 % ­ ­ ­ 2 000 000 ­ 2 000 000 Benefici del SNI Perdite evitate in fr. per anno Base di calcolo Pagamenti dovuti Quota di costi a carico della Confederazione Riduzione grazie al SNI Benefici del SNI Benefici totali del SNI in fr.

58 / 62

Confederazione e Cantoni: informazioni sull'esenzione dall'obbligo militare; Comuni: anticipo degli alimenti 4 500 000 98 000 000 (80 % Confederazione, 20 % Cantoni) 3 600 000 2 % dei casi 72 000 107 000

900 000 1 960 000 2 % dei casi 2 % dei casi 18 000 1 960 000 1 315 500

3 960 000

2 050 000 3 300 000 8 682 500

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Allegato 3

Potenziali utenti del SNI Tabella 6 Panoramica gruppi di utenti Gruppo di utenti

Autorità/Organi

Confederazione

Amministrazione federale centrale Amministrazione federale decentralizzata Tutti Uffici controllo abitanti Città

Cantoni Comuni

Altri

Fonte, derivazione, ipotesi

Ultimo aggiornamento

58

OLOGA

2022

31

OLOGA

2022

Numero

1 400 2 136 350

1069

Assicuratori malattie

Autorizzati in base alla LAMal

51

Casse di compensazione AVS

Cantonali

26

Altre

64

LAINF

24

Assicuratori infortuni Casse pensioni

77 78 79 80 81 82

1 434

Ipotesi: 54 per Cantone UST: Comuni della Svizzera77 Ipotesi: 1 per Comune UST / Unione delle Città svizzere: Statistica delle città svizzere78 > 10 000 abitanti: 10 Ipotesi: 35 per città Ipotesi: 1 ogni 2 Comuni (senza città) Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): Elenchi degli assicuratori malattie e dei riassicuratori autorizzati79 Ufficio informazioni AVS/AI Casse di compensazione cantonali80 Ufficio informazioni AVS/AI Casse di compensazione professionali UFSP Assicuratori e vigilanza81 UST: istituti di previdenza82

2022 2021

2022

2022

2022 2020

www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Cataloghi e banche dati > Carte > (nella pagina in tedesco) Suche in Titelei: Die 2136 Gemeinden der Schweiz am 1.1.2023 www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > Cataloghi e banche dati > Pubblicazioni > (nella pagina in tedesco) Suche in Titelei: Statistik der Schweizer Städte 2021 www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Elenchi degli assicuratori malattie e dei riassicuratori autorizzati www.ahv-iv.ch > Contatti > Casse cantonali di compensazione www.bag.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Elenchi degli assicuratori malattie e dei riassicuratori autorizzati www.bfs.admin.ch > Trovare statistiche > 13 Sicurezza sociale > Previdenza professionale > Istituti di previdenza e assicurati attivi

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Gruppo di utenti

Autorità/Organi

Numero

Fonte, derivazione, ipotesi

Ultimo aggiornamento

8 118 12 700

UST: Sedex directories83 FF 2019 6043

Permanente 2019

Valori di comparazione Sedex N. AVS

Id Sedex Utenti registrati

Tabella 7 Stima utilizzo potenziale del SNI Il numero degli utenti potenziali è raffigurato in tre scenari. Stimare in che misura quale scenario possa verificarsi in un orizzonte temporale è difficile, poiché il numero di utenti aumenta nel tempo.

Scenari (Ipotesi di numero di utenti effettivi)

Gruppo di utenti

Amministrazione

Terzi con mandato legale

83

Confederazione (centrale) Confederazione (decentrale) Cantoni Città/Comuni Servizi abitanti Assicuratori malattie AVS/AI LAINF Casse pensioni Varia

Totale dei potenziali utenti

Basso

Medio

Elevato

58

10

30

40

31

5

15

20

1400 1419 2148 51 90 24 1434 +n 6655

70 20 50 10 20 0 10 20 215

500 250 500 20 40 15 30 210 1610

800 500 1500 50 60 25 50 400 3445

www.sedex.ch, www.delimo.bfs.admin.ch/delimo/sedextv/indexp.php

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Tabella 8 Ipotesi costi infrastrutturali Possibili partner

Numero Carico di lavoro stimato

Cantoni 18 (stesso software)

Cantoni (altri software)

8

Totale software

9

84 85

Fonte, base per la deduzione, ipotesi

Ultimo aggiornamento

10­15 giorni lavorativi La stima dei costi è stata 2021 o da 15 000 a 23 000 fr. determinata d'intesa con i servizi cantonali sulla base di valori empirici esistenti 5000­ Analogamente al compenso 2018 25 000 fr.

per l'onere nell'ambito dell'introduzione della legge federale del 24 marzo 200684 sulla radiotelevisione85 225 000 fr.

25 000 fr. per soluzione software utilizzata.

RS 784.40 www.bakom.admin.ch > Media elettronici > Canone radiotelevisivo > Archivi: Canone di ricezione > Il sistema dei canoni e i suoi adeguamenti > Il nuovo canone radiotelevisivo dal 2019 > Trasmissione dati.

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