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Decreto federale Disegno che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20232, decreta:

Art. 1 1

La Convenzione del 30 giugno 20053 sugli accordi di scelta del foro è approvata.

Il Consiglio federale è autorizzato a notificare l'adesione della Svizzera alla Convenzione.

2

All'atto dell'adesione il Consiglio federale formula la dichiarazione di cui all'articolo 22 paragrafo 1 della Convenzione.

3

Art. 2 La modifica della legge federale di cui all'allegato è adottata.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

1

Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della modifica della legge federale di cui all'allegato.

2

1 2 3

RS 101 FF 2023 1460 FF 2023 1462

2023-1567

FF 2023 1461

Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione dell'Aia sugli accordi di scelta del foro. DF

FF 2023 1461

Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo La legge federale del 18 dicembre 19874 sul diritto internazionale privato è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1, secondo periodo, 1bis e 3 ... Il patto può essere stipulato per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo. ...

1

Se le parti hanno semplicemente convenuto che il foro è in Svizzera, la competenza dei tribunali svizzeri è determinata dalle disposizioni della presente legge. In assenza di tali disposizioni, è competente il tribunale adito per primo.

1bis

3

Abrogato

Art. 6 V. Costituzione in giudizio del convenuto

4

2/2

RS 291

Nelle controversie patrimoniali, l'incondizionata costituzione in giudizio del convenuto comporta la competenza del tribunale svizzero adito.