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23.404 Iniziativa parlamentare Indennità di rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità dei parlamentari Rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 17 maggio 2023

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo un progetto di ordinanza dell'Assemblea federale concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità dei parlamentari.

Con 4 voti contro 2, l'Ufficio del Consiglio degli Stati vi propone di approvare il progetto allegato.

Una minoranza (Salzmann, Caroni) propone di non compensare il rincaro.

5 maggio 2023

In nome dell'Ufficio: La presidente, Brigitte Häberli-Koller

2023-1557

FF 2023 1383

FF 2023 1383

Rapporto 1

Genesi del progetto

L'articolo 14 capoverso 2 della legge del 18 marzo 19881 sulle indennità parlamentari (LI) dispone che all'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale è versata un'adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi. La legge prevede questo adeguamento periodico al rincaro per evitare che i parlamentari subiscano perdite di guadagno oppure che le spese non siano più rimborsate in modo adeguato a seguito del rincaro. Le retribuzioni, le indennità e i contributi non sono stati adeguati al rincaro almeno dal 2012 (vedi tabella al capitolo 3).

In vista dell'imminente cambio di legislatura, la Delegazione amministrativa ha proposto all'Ufficio del Consiglio degli Stati di depositare un'iniziativa commissionale e di presentare le opportune modifiche all'Assemblea federale.

Il 27 febbraio 2023, con 5 voti contro 1, l'Ufficio del Consiglio degli Stati ha deciso di depositare un'iniziativa parlamentare dal tenore seguente: «Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 della legge sulle indennità parlamentari, un progetto di ordinanza è sottoposto all'Assemblea federale al fine di adeguare opportunamente al rincaro le retribuzioni, le indennità e i contributi corrisposti ai parlamentari».

Il 2 marzo 2023, con 10 voti contro 3 e 0 astensioni, l'Ufficio del Consiglio nazionale si è dichiarato favorevole alla proposta di elaborazione di un progetto.

Il 5 maggio 2023 la maggioranza dell'Ufficio si è espressa a favore dell'adozione del presente progetto. La minoranza propone di rinunciare alla compensazione del rincaro poiché il Parlamento dovrebbe dare l'esempio a fronte dell'attuale situazione politicofinanziaria e non dovrebbe generare ulteriori uscite a suo favore.

La maggioranza è favorevole perché la LI dispone che all'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale sia adeguata la compensazione del rincaro. Si tratta pertanto di un obbligo legale volto a evitare che i parlamentari subiscano, a causa del rincaro, una riduzione delle indennità per il lavoro effettuato nel quadro del loro mandato. Rinunciando sulla base dell'attuale situazione delle finanze federali si invierebbe un falso segnale per i salari in Svizzera. Il lavoro dei parlamentari nel quadro del loro mandato non deve essere considerato meno meritevole di indennizzo rispetto ad
altre attività remunerate o alle rendite di vecchiaia. Per esprimere tale parità di trattamento, la maggioranza propone quindi per i parlamentari di non compensare totalmente il rincaro del 3,2 per cento maturato dal 2012, ma di applicare la stessa compensazione del rincaro accordata agli impiegati federali e ai beneficiari di rendite AVS e AI nel 2023, ovvero il 2,5 per cento.

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Punti essenziali del progetto

Il progetto di ordinanza concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità dei parlamentari prevede di adeguare opportunamente al rincaro le retribuzioni, le indennità e i contributi corrisposti ai parlamentari. Per il calcolo dell'adeguamento si è considerata un'indennità di rincaro del 2,5 per cento, sulla base del rincaro applicato per il 2023 alle rendite AVS e AI nonché agli stipendi del personale federale.

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Commento

Dal 2012 non sono state adeguate al rincaro le seguenti retribuzioni e indennità: retribuzione annua, indennità annua, diaria, indennità per il pernottamento, indennità per il vitto, indennità di percorso, indennità per vitto e pernottamento all'estero, assegno di presidenza e assegno di vicepresidenza. I contributi ai gruppi parlamentari non sono stati adeguati al rincaro dal 2010.

Dall'ultima modifica fino a dicembre 2022, l'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo è stato rispettivamente del 3,2 per cento e del 3,1 per cento.

La seguente panoramica mostra le singole retribuzioni e indennità con la rispettiva evoluzione al rincaro del 2,5 per cento e l'adeguamento proposto incluso nel progetto di ordinanza.

Tipo di indennità

Ultimo adeguamento

Valore attuale CHF

Rincaro in %

Rincaro nominale CHF

Valore Aumento corretto CHF CHF

Proposta CHF

Retribuzione annua (art. 2 LI)

2012

26 000 2,50 %

650,00

26 650

650

26 650

Indennità annua (art. 3a LI)

2012

33 000 2,50 %

825,00

33 825

850

33 850

Diaria (art. 3 cpv 1 LI)

2012

440 2,50 %

11,00

451

10

450

Indennità di pernottamento (art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)

2012

180 2,50 %

4,50

185

5

185

Indennità per il vitto (art. 3 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)

2012

115 2,50 %

2,88

118

3

118

Indennità per vitto e pernottamento all'estero (art. 3 cpv. 3 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)

2012

395 2,50 %

9,88

405

10

405

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Tipo di indennità

Ultimo adeguamento

Valore attuale CHF

Rincaro in %

Rincaro nominale CHF

Valore Aumento corretto CHF CHF

Proposta CHF

22,50 2,50 %

0,56

23,06

0,5

23,00

Indennità di percorso (art. 6 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)

2012

Assegno di presidenza (art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)

2012

44 000 2,50 % 1100,00

45 100

1000

45 000

Assegno di vicepresidenza (art. 9 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)

2012

11 000 2,50 %

11 275

300

11 300

Contributi ai gruppi parlamentari, contributo di base (art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)

2010 144 500 2,50 % 3612,50 148 113

Contributi ai gruppi parlamentari, contributo per membro (art. 10 cpv. 1 dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari)

2010

26 800 2,50 %

275,00

670,00

27 470

3500 148 000

700

27 500

Il seguente elenco fornisce, a titolo comparativo, una panoramica sulla compensazione del rincaro concessa alle rendite AVS e agli stipendi del personale federale nello stesso periodo: Anno

Compensazione del rincaro concessa Rendite AVS

2012 2013

Stipendi del personale federale

0,4 % 0,9 %

2014 2015

0,4 %

0,1 %

2016 2017 2018 2019

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0,6 % 0,8 %

0,9 %

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Anno

Compensazione del rincaro concessa Rendite AVS

Stipendi del personale federale

2020 2021

0,5 % 0,8 %

2022 2023

4

0,5 % 2,5 %

2,5 %

Ripercussioni finanziarie

La compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità dei parlamentari comporta spese supplementari annue di circa 1,3 milioni di franchi.

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Basi giuridiche

L'ordinanza concernente la compensazione del rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità dei parlamentari si fonda sull'articolo 14 capoverso 2 LI.

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