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Legge federale sul sistema nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche

Disegno

(Legge sul servizio nazionale degli indirizzi, LSI) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1, visto il messaggio del Consiglio federale del 10 maggio 20232, decreta:

Sezione 1: Oggetto e scopo Art. 1 1

1 2

La presente legge disciplina: a.

il servizio nazionale degli indirizzi finalizzato alla consultazione, per l'adempimento di compiti legali, degli indirizzi di persone fisiche domiciliate in Svizzera;

b.

l'autorità competente per il servizio nazionale degli indirizzi nonché i compiti e gli obblighi che le incombono in relazione alla messa a disposizione e all'esercizio di un sistema d'informazione nazionale di consultazione degli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera (sistema d'informazione);

c.

il contenuto del sistema d'informazione, l'aggiornamento e il completamento dei dati, i dati consultabili, le fonti e la qualità dei dati e le limitazioni alla consultazione;

d.

l'accesso ai dati e i relativi obblighi delle autorità, organizzazioni e persone aventi diritto d'accesso (aventi diritto);

e.

la protezione e la sicurezza dei dati;

f.

il finanziamento del servizio nazionale degli indirizzi.

RS 101 FF 2023 1370

2023-1413

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Legge sul servizio nazionale degli indirizzi

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Essa ha lo scopo di semplificare i processi amministrativi relativi alla consultazione di indirizzi e permettere agli aventi diritto di adempiere i loro compiti in modo più efficace.

2

Sezione 2: Autorità competente, compiti e obblighi Art. 2

Autorità competente

L'Ufficio federale di statistica (UST) è competente per il servizio nazionale degli indirizzi nonché per la messa a disposizione e l'esercizio del sistema d'informazione.

Art. 3

Compiti e obblighi dell'autorità competente

L'UST è segnatamente competente per: a.

assicurare il corretto funzionamento del sistema d'informazione;

b.

assicurare la qualità e la rettifica dei dati conformemente all'articolo 8;

c.

assicurare la protezione e la sicurezza dei dati trattati nel sistema d'informazione;

d.

concedere il diritto d'accesso ad autorità, organizzazioni e persone richiedenti;

e.

adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per controllare il rispetto delle condizioni d'utilizzo del sistema d'informazione;

f.

limitare o ritirare i diritti d'accesso se non vengono rispettate le condizioni d'utilizzo.

Sezione 3: Contenuto del sistema d'informazione, aggiornamento e completamento dei dati, dati consultabili, fonti e qualità dei dati e limitazioni alla consultazione Art. 4

Contenuto del sistema d'informazione

L'UST può trattare nel sistema d'informazione i seguenti dati rilevati in virtù della legge del 23 giugno 20063 sull'armonizzazione dei registri: a.

numero AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19464 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);

b.

numero del Comune secondo la classificazione dell'UST e nome ufficiale del Comune;

c.

identificatore dell'edificio in base al Registro federale degli edifici e delle abitazioni (REA) dell'UST;

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RS 431.02 RS 831.10

Legge sul servizio nazionale degli indirizzi

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d.

identificatore dell'abitazione in base al REA e tipo di economia domestica;

e.

cognome ufficiale e gli altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;

f.

tutti i nomi nell'ordine corretto;

g.

indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;

h.

data di nascita;

i.

sesso;

j.

residenza o soggiorno nel Comune;

k.

Comune di residenza o Comune di soggiorno;

l.

in caso di arrivo: data e Comune di provenienza, rispettivamente Stato di provenienza;

m. in caso di partenza: data e Comune di destinazione, rispettivamente Stato di destinazione; n.

in caso di trasloco nel Comune: data;

o.

data del decesso.

Art. 5

Aggiornamento e completamento dei dati

I registri degli abitanti dei Comuni e dei Cantoni e i registri federali forniscono regolarmente all'UST dati supplementari per aggiornare e completare i dati di cui all'articolo 4.

1

Il Consiglio federale definisce i registri federali interessati e disciplina la periodicità e la procedura della fornitura dei dati ai sensi del capoverso 1.

2

Art. 6

Dati consultabili

Dal sistema d'informazione possono essere consultati nell'ambito del rispettivo diritto d'accesso i seguenti dati: 1

a.

cognome ufficiale e altri cognomi attestati nei registri dello stato civile;

b.

tutti i nomi nell'ordine corretto;

c.

indirizzo e recapito, inclusi il numero postale d'avviamento e il luogo;

d.

Comune di residenza o Comune di soggiorno;

e.

in caso di arrivo: data;

f.

in caso partenza: data.

2

Possono essere consultati dati attuali e precedenti.

3

Le ricerche avvengono per mezzo del numero AVS.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della consultazione, segnatamente la procedura, la forma (consultazioni singole o collettive automatizzate), i criteri di consultazione e le eventuali consultazioni senza l'utilizzo del numero AVS.

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Legge sul servizio nazionale degli indirizzi

Art. 7

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Informazioni su attualità e qualità dei dati consultabili

In relazione alla consultazione dei dati, l'UST può fornire agli aventi diritto informazioni supplementari, in particolare sull'attualità e la qualità dei dati, segnatamente in caso di mutazioni dei dati di cui all'articolo 6 e di dati diversi provenienti da più fonti.

Art. 8

Qualità e rettifica dei dati

L'UST gestisce i dati nel sistema d'informazione nella qualità corrispondente a quella con cui vengono forniti dalle fonti menzionate negli articoli 4 e 5. Può adottare misure supplementari per migliorare la qualità dei dati.

1

La rettifica dei dati inesatti o incompleti è retta dall'articolo 6 capoverso 5 della legge federale del 25 settembre 20205 sulla protezione dei dati (LPD).

2

Se constata lacune importanti nei dati, l'UST ne informa l'autorità competente della rispettiva fonte.

3

Art. 9

Limitazioni alla consultazione

Le richieste delle persone interessate di limitare l'accesso ai loro dati nel sistema d'informazione sono rette dall'articolo 37 LPD6.

1

Se necessario per proteggere la persona interessata da gravi violazioni della personalità, l'UST non rende accessibili i dati soggetti a limitazioni di accesso cantonali o comunali.

2

Sezione 4: Diritto d'accesso al sistema d'informazione e obblighi degli aventi diritto Art. 10

Diritto d'accesso

Chi intende ottenere il diritto d'accesso al sistema d'informazione presenta una domanda all'UST.

1

2

Hanno diritto d'accesso le autorità, organizzazioni e persone che: a.

sono autorizzate a utilizzare sistematicamente il numero AVS in virtù degli articoli 49b, 71 e 153c LAVS7; e

b.

necessitano gli indirizzi delle persone fisiche domiciliate in Svizzera nell'ambito dei loro compiti legali.

Se i requisiti sono soddisfatti, l'UST concede il diritto d'accesso; pubblica un elenco degli aventi diritto.

3

Il Consiglio federale disciplina l'estensione dei diritti d'accesso e i dettagli della procedura di concessione, limitazione e revoca dei diritti d'accesso.

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RS 235.1 RS 235.1 RS 831.10

Legge sul servizio nazionale degli indirizzi

Art. 11 1

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Obblighi degli aventi diritto

Gli aventi diritto: a.

possono consultare i dati del sistema d'informazione soltanto per adempiere i loro compiti legali;

b.

possono comunicare a terzi i dati consultati in virtù dell'articolo 6 soltanto se previsto e necessario secondo il diritto federale, cantonale o comunale.

Sono tenuti ad adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la sicurezza e la protezione dei dati.

2

Nel loro ambito di attività assicurano il rispetto delle condizioni di utilizzo del servizio d'informazione.

3

Sezione 5: Protezione dei dati Art. 12 1

Verbalizzazione e diritto d'accesso

Il sistema d'informazione verbalizza le consultazioni dei dati di cui all'articolo 6.

Nell'ambito delle richieste volte a far valere il diritto d'accesso secondo l'articolo 25 LPD8, l'UST fornisce alla persona interessata in particolare informazioni sulle consultazioni da parte degli aventi diritto.

2

Art. 13

Conservazione e distruzione dei dati

I dati di cui agli articoli 4 e 5 sono registrati nel sistema d'informazione a partire dall'entrata in vigore della presente legge; i dati anteriori all'entrata in vigore non sono registrati.

1

2

Sono conservati per dieci anni nel sistema d'informazione e poi distrutti.

3

I dati di cui all'articolo 12 capoverso 1 sono conservati per un anno e poi distrutti.

Sezione 6: Finanziamento del servizio nazionale degli indirizzi Art. 14 L'UST riscuote emolumenti dagli utenti del servizio nazionale degli indirizzi in base all'entità e al tipo delle prestazioni richieste.

1

Il Consiglio federale disciplina gli emolumenti conformemente all'articolo 46a della legge del 21 marzo 19979 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione; si attiene ai principi seguenti: 2

a.

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fissa gli importi degli emolumenti in modo da coprire i costi di esercizio del sistema d'informazione; RS 235.1 RS 172.010

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Legge sul servizio nazionale degli indirizzi

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b.

gli uffici controllo degli abitanti dei Comuni sono esentati dall'obbligo di emolumento;

c.

per gli aventi diritto che non appartengono all'Amministrazione federale o alle amministrazioni cantonali e comunali, l'emolumento può essere più elevato rispetto a quello previsto per le autorità dell'Amministrazione federale e delle amministrazioni cantonali e comunali, a seconda dell'interesse e del vantaggio tratto.

Sezione 7: Disposizioni finali Art. 15

Esecuzione

1

Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2

Emana le disposizioni d'esecuzione.

Art. 16

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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