FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine per la raccolta delle firme: 13 dicembre 2024

Iniziativa popolare federale «Per un'alimentazione sicura ­ mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull'alimentazione)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per un'alimentazione sicura ­ mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull'alimentazione)», presentata il 19 maggio 2023; dopo che il 16 maggio 2023 il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Per un'alimentazione sicura ­ mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull'alimentazione)», presentata il 19 maggio 2023, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Hartmann Daniel, Zielackerstrasse 29, 8304 Wallisellen 2. Herren Franziska, Oeleweg 8, 4537 Wiedlisbach 3. Kuhn Ruth, Pfaffenwiesenstrasse 54, 8404 Winterthur 4. Kummer Walter, Gummenweg 6, 4539 Rumisberg 5. Le Vaillant Ariane, Behmenstrasse 10, 5036 Oberentfelden 6. Meier Herrmann, Behmenstrasse 10, 5036 Oberentfelden 7. Steiner Regina, Rue des Tertres 446, 2074 Marin-Epagnier

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Per un'alimentazione sicura ­ mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull'alimentazione)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Verein «Sauberes Wasser für alle», c/o Franziska Herren, Oeleweg 8, 4537 Wiedlisbach e pubblicata nel Foglio federale del 13 giugno 2023.

30 maggio 2023

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «Per un'alimentazione sicura ­ mediante il rafforzamento di una produzione nazionale sostenibile, più derrate alimentari vegetali e acqua potabile pulita (Iniziativa sull'alimentazione)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 74a5

Conservazione degli ecosistemi e della biodiversità

Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni provvedono alla conservazione degli ecosistemi e della biodiversità.

1

La Confederazione non ammette più in particolare il superamento dei valori massimi per i composti azotati e il fosforo, il cui rispetto è essenziale per la qualità dell'acqua, la fertilità del suolo e la biodiversità e che sono stati definiti nel 2008 dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'Ufficio federale dell'ambiente come obiettivi ambientali per l'agricoltura.

2

Art. 104a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, abis e c, nonché cpv. 2 e 3 Al fine di garantire l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari, acqua potabile pulita compresa, la Confederazione crea presupposti per: 1

a.

preservare le basi della produzione agricola, in particolare le terre coltive, la biodiversità e la fertilità del suolo nonché promuovere le sementi e il materiale vegetale naturali e riproducibili;

abis. preservare le risorse delle falde freatiche per la captazione sostenibile di acqua potabile; c.

un'agricoltura e una filiera alimentare orientate verso il mercato e al contempo sostenibili e rispettose del clima;

La Confederazione si adopera affinché il grado di autoapprovvigionamento netto sia di almeno il 70 per cento. A tale scopo adotta in particolare misure per promuovere un'alimentazione maggiormente basata su derrate alimentari di origine vegetale e un'agricoltura e una filiera alimentare orientate in tal senso.

2

La Confederazione e i Cantoni impostano le loro sovvenzioni, la promozione della ricerca, la consulenza e la formazione nonché altri incentivi statali in modo che non contraddicano le disposizioni ai capoversi 1 e 2.

3

4 5

RS 101 La numerazione definitiva del presente articolo sarà stabilita dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare; questa la coordinerà con le altre disposizioni vigenti della Costituzione federale e la adeguerà in tutto il testo dell'iniziativa.

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Art. 197 n. 156 15. Disposizione transitoria degli art. 74a e 104a cpv. 1, frase introduttiva e lett. a, abis e c, nonché cpv. 2 e 3 La Confederazione e i Cantoni emanano le loro disposizioni d'esecuzione degli articoli 74a e 104a capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, abis e c, nonché capoversi 2 e 3 entro cinque anni dall'accettazione di tali articoli da parte del Popolo e dei Cantoni.

1

La legislazione d'esecuzione della Confederazione disciplina in particolare gli strumenti che consentono di adempiere le nuove prescrizioni di cui agli articoli 74a e 104a capoverso 1, frase introduttiva e lettere a, abis e c, nonché capoversi 2 e 3 entro 10 anni dalla loro adozione. La legge stabilisce degli obiettivi intermedi in vista del raggiungimento del grado di autoapprovvigionamento netto.

2

Gli adeguamenti necessari alla produzione agricola sono concepiti in modo da essere socialmente accettabili e sono sostenuti finanziariamente dalla Confederazione.

3

6

4/4

Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.