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Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza

Disegno

(Legge sui cartelli, LCart) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20231, decreta: I La legge del 6 ottobre 19952 sui cartelli è modificata come segue: Art. 4 cpv. 1bis Non sono considerati accordi in materia di concorrenza le convenzioni e le pratiche concordate relative ai consorzi che consentono o rafforzano la concorrenza efficace.

1bis

Art. 5 cpv. 1bis Per valutare se la concorrenza è notevolmente intralciata si considerano criteri sia qualitativi, sia quantitativi.

1bis

Art. 9 cpv.1bis, 1ter e 5 1bis

Non devono essere annunciati se:

a.

tutti i mercati reali interessati dal progetto possono essere delimitati a livello territoriale in modo da comprendere la Svizzera e almeno lo Spazio economico europeo; e

b.

il progetto viene valutato dalla Commissione europea.

Le imprese che annunciano alla Commissione europea un progetto secondo il capoverso 1bis sono tenute a fornire alla Commissione della concorrenza una copia completa di tale annuncio entro 10 giorni dalla sua notifica alla Commissione europea.

1ter

5

1 2

Abrogato

FF 2023 1463 RS 251

2023-1573

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Legge sui cartelli

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Art. 10 cpv. 1 e 2 Le concentrazioni soggette all'obbligo di annuncio sono sottoposte a un esame da parte della Commissione della concorrenza sempreché da un esame preliminare (art. 32 cpv. 1) risultino indizi secondo cui esse ostacolano in modo significativo la concorrenza efficace, in particolare in quanto determinano o rafforzano una posizione dominante.

1

La Commissione della concorrenza può vietare la concentrazione o vincolarla a condizioni e oneri, se dall'esame risulta che: 2

a.

ostacola in modo significativo la concorrenza efficace, in particolare in quanto determina o rafforza una posizione dominante; e

b.

non produce, per i richiedenti, nessuno dei guadagni di efficienza specificamente connessi alla concentrazione, addotti dalle imprese annuncianti e verificabili, tali da compensare gli svantaggi dell'ostacolo significativo alla concorrenza.

Art. 12

Azioni per limitazioni illecite della concorrenza

Chiunque sia minacciato o leso nei suoi interessi economici da una limitazione illecita della concorrenza può chiedere: a.

la soppressione o la cessazione della limitazione della concorrenza;

b.

l'accertamento dell'illiceità della limitazione della concorrenza;

c.

il risarcimento del danno e la riparazione morale secondo il Codice delle obbligazioni3;

d.

la consegna dell'utile illecito conformemente alle disposizioni della gestione d'affari senza mandato.

Art. 12a

Prescrizione

Il periodo di prescrizione per le pretese derivanti da limitazioni illecite della concorrenza non inizia a decorrere o, se è già iniziato a decorrere, è sospeso dall'apertura di un'inchiesta su tale limitazione della concorrenza fino al passaggio in giudicato della decisione.

1

Il capoverso 1 si applica per analogia se la Commissione europea avvia una procedura sulla base dell'articolo 11 paragrafo 1 dell'Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

2

Art. 13

Esercizio dell'azione di soppressione e di cessazione

Per garantire il diritto alla soppressione o alla cessazione della limitazione della concorrenza, il giudice può, su richiesta dell'attore, in particolare: a.

3 4

2/8

constatare che i contratti sono in tutto o in parte nulli; RS 220 RS 0.748.127.192.68

Legge sui cartelli

b.

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ordinare al responsabile della limitazione della concorrenza di concludere con l'attore contratti conformi al mercato e alle condizioni usuali del settore economico.

Art. 22 cpv. 1 I membri della Commissione della concorrenza devono ricusarsi qualora sussista uno dei motivi di cui all'articolo 10 della legge federale del 20 dicembre 19685 sulla procedura amministrativa (PA).

1

Art. 27 cpv. 1, secondo periodo e 1bis 1...

Se la Commissione della concorrenza o il DEFR dispongono di indizi di una limitazione illecita della concorrenza, possono incaricare la segreteria di aprire un'inchiesta.

Se esistono indizi di infrazioni lievi, è possibile rinunciare all'apertura di un'inchiesta o sospendere un'inchiesta già aperta.

1bis

Art. 32 cpv. 3 La Commissione della concorrenza può, con il consenso delle imprese annuncianti, prorogare di un mese al massimo il termine se sussistono motivi importanti.

3

Art. 33 cpv. 2 e 4 Le imprese partecipanti non sono autorizzate a effettuare la concentrazione durante la procedura di esame. Tuttavia, su richiesta delle imprese annuncianti, la Commissione della concorrenza può eccezionalmente autorizzare l'esecuzione provvisoria della concentrazione.

2

La Commissione della concorrenza può, con il consenso delle imprese annuncianti, prorogare il termine di cui al capoverso 3 di due mesi al massimo per motivi importanti.

4

Art. 34

Effetti giuridici

Fatti salvi il decorso del termine ai sensi dell'articolo 32 capoversi 1 e 3 e l'autorizzazione dell'esecuzione provvisoria, gli effetti di diritto civile di una concentrazione soggetta ad autorizzazione rimangono sospesi.

1

La concentrazione è considerata autorizzata se la Commissione della concorrenza non decide in merito entro il termine di cui all'articolo 33 capoversi 3 e 4, a meno che constati, mediante decisione, che è stata impedita a effettuare l'esame da circostanze imputabili alle imprese partecipanti.

2

5

RS 172.021

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Art. 35 Concerne soltanto il testo francese Art. 39

Principio

Le procedure sono rette dalle disposizioni della PA6, fatte salve le deroghe previste dalla presente legge.

1

La Commissione della concorrenza ha il diritto di interporre ricorso contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale.

2

Art. 39a 1

Principio inquisitorio

Le autorità della concorrenza accertano i fatti d'ufficio.

In particolare, accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per la valutazione della pratica contestata a un'impresa.

2

3

Esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.

Art. 40, secondo periodo ... Il diritto di non fornire informazioni è disciplinato dagli articoli 16 e 17 PA7.

Art. 42 cpv. 2 e 3 Le autorità in materia di concorrenza possono effettuare perquisizioni domiciliari e perquisizioni di persone e oggetti nonché sequestrare e confiscare mezzi di prova. A questi provvedimenti coattivi si applicano per analogia gli articoli 45­50 della legge federale del 22 marzo 19748 sul diritto penale amministrativo (DPA). Sono ordinati da un membro della presidenza su domanda della segreteria.

2

Gli articoli 26 capoverso 1 e 28 DPA garantiscono il rimedio giuridico ai provvedimenti di cui al capoverso 2. La Commissione della concorrenza ha il diritto di interporre ricorso contro le decisioni del Tribunale penale federale.

3

Art. 42a

Inchieste nelle procedure secondo l'Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e l'Unione europea

La Commissione della concorrenza è l'autorità svizzera competente per la cooperazione con gli organi della Comunità europea secondo l'articolo 11 dell'Accordo del 21 giugno 19999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

1

Un'impresa che si oppone alla verifica effettuata nell'ambito di una procedura basata sull'articolo 11 dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea 2

6 7 8 9

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RS 172.021 RS 172.021 RS 313.0 RS 0.748.127.192.68

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sul trasporto aereo può essere sottoposta, su richiesta della Commissione europea, a provvedimenti di inchiesta secondo l'articolo 42.

Art. 43 cpv. 2, secondo periodo .... Può in ogni caso limitare la partecipazione a un'audizione; sono fatti salvi i diritti di parte secondo la PA10.

2

Inserire prima del titolo della sezione 5 Art. 44a 1

2

Termini ordinatori

Valgono i seguenti termini: a.

per le inchieste preliminari di cui all'articolo 26: 12 mesi dal loro inizio al loro completamento;

b.

per le inchieste di cui all'articolo 27: 30 mesi dal loro inizio alla decisione della Commissione della concorrenza;

c.

per i ricorsi contro una decisione della Commissione della concorrenza: 18 mesi dalla presentazione del ricorso alla decisione del Tribunale amministrativo federale; per le decisioni procedurali il termine è di quattro mesi;

d.

per i ricorsi contro una decisione della Commissione della concorrenza relativa a una concentrazione di imprese: tre mesi dalla presentazione del ricorso alla decisione del Tribunale amministrativo federale;

e.

per i ricorsi contro una decisione del Tribunale amministrativo federale: 12 mesi dalla presentazione del ricorso alla decisione del Tribunale federale; per le decisioni procedurali il termine è di quattro mesi.

In caso di rinvio all'autorità inferiore, quest'ultima deciderà entro 12 mesi.

In caso di prolungamenti della procedura imputabili ai partecipanti, in particolare per i ricorsi contro le decisioni incidentali e apposizioni di sigilli secondo l'articolo 50 capoverso 3 DPA11, i termini di cui ai capoversi 1 e 2 si estendono di conseguenza.

3

Se non prende alcuna decisione entro i termini di cui ai capoversi 1 e 2, l'autorità competente è tenuta a informare i partecipanti dei motivi del mancato rispetto del termine.

4

Art. 49a cpv. 3 lett. a, 4 e 5 3

Non vi è sanzione se: a.

Abrogata

Non vi è sanzione nemmeno se l'impresa annuncia una pratica prima di attuarla.

L'impresa è invece sanzionata per il periodo a decorrere dall'apertura di un'inchiesta 4

10 11

RS 172.021 RS 313.0

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secondo l'articolo 27 se persiste in tale pratica benché, entro due mesi dall'annuncio, sia stata aperta un'inchiesta secondo l'articolo 27.

Se un'impresa fornisce volontariamente prestazioni secondo l'articolo 12 lettere c e d, la Commissione della concorrenza o l'autorità di ricorso possono, su richiesta di tale impresa, ridurre la sanzione in misura adeguata o provvedere al rimborso di una parte adeguata.

5

Art. 53 cpv. 3 e 4 Un'impresa è presunta innocente di un'infrazione secondo gli articoli 49a­52 fino a quando non sia provato il contrario da una decisione passata in giudicato.

3

L'onere di provare l'esistenza degli elementi di fatto di una pratica contestata spetta alle autorità, salvo diversa disposizione della legge.

4

Titolo prima dell'art. 53a

Sezione 7: Emolumenti e spese ripetibili Art. 53a, rubrica, cpv. 1­1ter e 3 Emolumenti 1

Le autorità in materia di concorrenza riscuotono emolumenti per: a.

le procedure secondo gli articoli 26­30 e 53;

b.

l'esame delle concentrazioni di imprese secondo gli articoli 32­38;

c.

le consulenze, le perizie, l'esame di annunci secondo l'articolo 49a capoverso 4 e servizi analoghi.

È tenuto a pagare un emolumento chiunque occasiona procedure amministrative o richiede servizi secondo il capoverso 1.

1bis

1ter

Non sono tenuti a pagare emolumenti: a.

i terzi in base alla cui denuncia è effettuata una procedura secondo gli articoli 26­30 e 49­57;

b.

le imprese partecipanti che hanno occasionato un'inchiesta preliminare, se dalla stessa non risultano indizi di una limitazione illecita della concorrenza;

c.

le imprese partecipanti che hanno occasionato un'inchiesta, se i primi indizi di una limitazione illecita della concorrenza non sono confermati.

Il Consiglio federale stabilisce il tasso degli emolumenti e ne disciplina la riscossione.

3

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Inserire prima del titolo del capitolo 5 Art. 53b

Spese ripetibili

Se un'inchiesta secondo l'articolo 27 è sospesa senza conseguenze, alle parti oggetto dell'inchiesta possono essere accordate spese ripetibili, d'ufficio o su richiesta, a condizione che non abbiano determinato per loro colpa l'apertura dell'inchiesta o non abbiano con temerarietà intralciato o prolungato la procedura. L'articolo 64 capoversi 1, 2 e 5 PA12 si applica per analogia.

Art. 57 cpv. 1 1

Il procedimento e il giudizio per un reato sono retti dalla DPA13.

Art. 59a Il Consiglio federale provvede affinché la presente legge sia sottoposta periodicamente a una valutazione.

1

Al termine della valutazione, sottopone un rapporto al Parlamento e formula proposte per il seguito.

2

Art. 62

Disposizioni transitorie della modifica del ...

I progetti di concentrazione sono valutati secondo la legge vigente al momento dell'annuncio.

1

Gli articoli 44a e 53b si applicano alle procedure aperte dopo l'entrata in vigore della modifica del ....

2

Se al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... è pendente una procedura a seguito di un annuncio secondo l'articolo 49a capoverso 3 del diritto anteriore, resta valido il termine di cinque mesi del diritto anteriore.

3

Se le pretese derivanti da limitazioni illecite della concorrenza per le quali è stata aperta un'inchiesta prima dell'entrata in vigore della modifica del ... non sono prescritte al momento dell'entrata in vigore della modifica del ..., si applica l'articolo 12a a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del ... . I termini di prescrizione sospesi a seguito dell'entrata in vigore della modifica del ... riprendono a decorrere non appena la decisione sull'inchiesta passa in giudicato.

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

12 13

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