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23.046 Messaggio concernente il conferimento della garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Berna, Appenzello Interno, Grigioni, Argovia, Ticino, Vaud e Neuchâtel del 2 giugno 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale semplice che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Berna, Appenzello Interno, Grigioni, Argovia, Ticino, Vaud e Neuchâtel1.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

2 giugno 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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2023-1667

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Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale propone all'Assemblea federale di conferire, mediante decreto federale semplice, la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Zurigo, Berna, Appenzello Interno, Grigioni, Argovia, Ticino, Vaud e Neuchâtel. Le modifiche costituzionali sono conformi al diritto federale ed è quindi possibile accordare la garanzia federale.

In virtù dell'articolo 51 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), ogni Cantone si dà una costituzione democratica. La costituzione cantonale richiede l'approvazione del Popolo e deve poter essere riveduta qualora la maggioranza del Popolo lo richieda. Secondo il capoverso 2 di detto articolo, le costituzioni cantonali devono ottenere la garanzia federale. La Confederazione conferisce tale garanzia se la costituzione cantonale non contraddice al diritto federale; in caso contrario, la garanzia va negata.

Nella fattispecie, le modifiche costituzionali concernono: nel Cantone di Zurigo: ­

l'utilizzazione parsimoniosa dei materiali e la gestione dei rifiuti;

nel Cantone di Berna: ­

i diritti politici;

nel Cantone di Appenzello Interno: ­

i diritti politici;

nel Cantone dei Grigioni: ­

la riforma della giustizia;

nel Cantone di Argovia: ­

la destituzione dei membri delle autorità;

­

la supplenza dei membri del Gran Consiglio;

nel Cantone Ticino: ­

l'inclusione delle persone con disabilità;

­

la riforma delle autorità di protezione dei minori e degli adulti;

nel Cantone di Vaud: ­

il Consiglio della magistratura;

nel Cantone di Neuchâtel: ­

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la vigilanza sulla gestione e sulle finanze.

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Messaggio 1

Revisioni costituzionali

1.1

Costituzione del Cantone di Zurigo

1.1.1

Votazione popolare cantonale del 25 settembre 2022

Nella votazione popolare cantonale del 25 settembre 2022, gli aventi diritto di voto del Cantone di Zurigo hanno approvato, con 394 534 voti favorevoli e 47 413 voti contrari, il nuovo articolo 106a della Costituzione del 27 febbraio 20052 del Cantone di Zurigo (Cost./ZH) concernente l'utilizzazione parsimoniosa dei materiali e la gestione dei rifiuti. Con lettera del 30 novembre 2022, il presidente del Consiglio di Stato e la cancelliera dello Stato hanno chiesto la garanzia federale in nome del Consiglio di Stato.

1.1.2 Vecchio testo

Utilizzazione parsimoniosa dei materiali e gestione dei rifiuti Nuovo testo Art. 106a

Cicli dei materiali [titolo marginale] 1 Il Cantone e i Comuni creano condizioni favorevoli a un'utilizzazione parsimoniosa delle materie prime, dei materiali e dei prodotti nonché alla chiusura dei cicli dei materiali.

2 Essi prendono provvedimenti per evitare la produzione di rifiuti e per riutilizzare e riciclare i materiali e i prodotti.

Ai sensi dell'articolo 73 della Costituzione federale (Cost.)3, la Confederazione e i Cantoni operano a favore di un rapporto durevolmente equilibrato tra la natura, la sua capacità di rinnovamento e la sua utilizzazione da parte dell'uomo. Il principio della sostenibilità è dunque un obiettivo costituzionale di cui la Confederazione e i Cantoni devono tenere conto4. Ai sensi dell'articolo 74 capoverso 1 Cost., la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell'uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. In virtù di tale mandato, la Confederazione dispone di una competenza legislativa generale, concorrente, dotata di un effetto derogatorio susseguente5.

Alla luce di tale competenza, l'Assemblea federale ha tra l'altro disciplinato agli articoli 30 e seguenti della legge del 7 ottobre 19836 sulla protezione dell'ambiente 2 3 4 5 6

RS 131.211 RS 101 Cfr. Giovanni Biaggini, BV Komm., 2a ed., Zurigo 2017, art. 73 n. 4.

Cfr. Anne-Christine Favre in: Vincent Martenet / Jacques Dubey (ed.), Constitution fédérale, Commentaire romand, Basilea 2021, art. 74 n. 14.

RS 814.01

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(LPAmb) la prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, tali disposizioni non disciplinano tutti gli aspetti relativi al ciclo dei materiali, in particolare per quanto concerne la rispettiva chiusura7. I Cantoni mantengono competenze legislative negli ambiti in cui la Confederazione non sfrutta la sua in maniera esaustiva o nei propri ambiti di competenza quando la loro legislazione può essere di sostegno al diritto federale dell'ambiente, sia completandolo sia rafforzandolo8. Il nuovo articolo 106a Cost./ZH prevede che il Cantone e i Comuni creino condizioni favorevoli a un'utilizzazione parsimoniosa delle materie prime, dei materiali e dei prodotti nonché alla chiusura dei cicli dei materiali. Essi prendono provvedimenti per evitare la produzione di rifiuti e per riutilizzare e riciclare i materiali e i prodotti. Gli obiettivi dell'articolo 106a Cost./ZH corrispondono a quelli della Confederazione. La LPAmb disciplina in particolare la prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti. L'articolo 106a Cost./ZH riguarda inoltre ambiti in cui la Confederazione non sfrutta le sue competenze in maniera esaustiva. Tale modifica è conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata. Le disposizioni esecutive cantonali devono, tuttavia, essere compatibili con il diritto superiore, in particolare con la LPAmb.

1.2

Costituzione del Cantone di Berna

1.2.1

Votazione popolare cantonale del 15 maggio 2022

Nella votazione popolare cantonale del 15 maggio 2022 gli aventi diritto di voto del Cantone di Berna hanno approvato, con 212 524 voti favorevoli e 36 374 voti contrari, la modifica dell'articolo 63 della Costituzione del 6 giugno 19939 del Cantone di Berna (Cost./BE) concernente i diritti politici. Con lettera del 17 agosto 2022, la presidente del Consiglio di Stato e il cancelliere dello Stato hanno chiesto la garanzia federale in nome del Consiglio di Stato.

7 8 9

Cfr. Hans W. Stutz, Spielräume für das kantonale Umweltrecht, URP 2020, pagg. 245­ 284, in particolare pag. 263.

Cfr. Anne-Christine Favre in: Vincent Martenet / Jacques Dubey (ed.), Constitution fédérale, Commentaire romand, Basilea 2021, art. 74 n. 15.

RS 131.212

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1.2.2

Diritti politici

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 63 Procedura [titolo marginale] 2 Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo, la proposta subordinata decade.

3 Se il Gran Consiglio non presenta una proposta subordinata, 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio.

Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum.

Art. 63 cpv. 2 e 3 2 Il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Se la votazione popolare ha luogo e non è sottoposto alcun progetto del Popolo secondo il capoverso 3, agli aventi diritto di voto è sottoposta, insieme al progetto principale, anche la proposta subordinata. Se la votazione popolare non ha luogo o se è sottoposto un progetto del Popolo, la proposta subordinata decade.

3 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio. Il progetto del Popolo ha la valenza di un referendum.

Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 Cost., i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La sovranità cantonale ai sensi dell'articolo 3 Cost. comprende anche l'autonomia organizzativa dei Cantoni. La Confederazione salvaguarda tale autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Ai sensi dell'articolo 63 capoverso 2, primo periodo Cost./BE, il quale non è oggetto della modifica costituzionale, il Gran Consiglio può prevedere che un progetto sottostante a votazione popolare sia corredato di una proposta subordinata. Ai sensi del vigente articolo 63 capoverso 3, primo periodo Cost./BE, 10 000 aventi diritto di voto possono proporre un progetto del Popolo entro tre mesi dalla pubblicazione del progetto di legge o del progetto di decisione di principio, ma soltanto se il Gran Consiglio non ha presentato una proposta subordinata. In passato, il Gran Consiglio ha più volte fatto ricorso a una proposta subordinata per ragioni di natura strategica, ovvero al fine di impedire i progetti del Popolo10. Le modifiche all'articolo 63 Cost./BE intendono porre fine a tale impiego tattico del progetto subordinato11. Esse prevedono che qualora un progetto del Popolo venga sottoposto a votazione, la proposta subordinata del Gran Consiglio decada. La modifica riguarda i diritti politici e l'autonomia organizzativa cantonali. È conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata.

10 11

Cfr. la documentazione cantonale relativa alla votazione popolare del 15 maggio 2022.

Cfr. ibid.

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1.3

Costituzione del Cantone di Appenzello Interno

1.3.1

Landsgemeinde del 24 aprile 2022

Nella Landsgemeinde del 24 aprile 2022, gli aventi diritto di voto del Cantone di Appenzello Interno hanno approvato le modifiche degli articoli 15 e 22 della Costituzione del 24 novembre 187212 del Cantone di Appenzello Interno (Cost./AI) e il nuovo articolo 4 delle disposizioni transitorie Cost./AI concernente i diritti politici. Con lettera del 25 ottobre 2022 il cancelliere dello Stato ha chiesto la garanzia federale in nome del landamano e del Consiglio di Stato.

1.3.2

Diritti politici

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 15 1 Il Cantone di Appenzello Interno è suddiviso in sei Distretti: Appenzello, Schlatt-Haslen, Schwende, Gonten, Rüte, Oberegg.

Art. 15 cpv. 1 1 Il Cantone di Appenzello Interno è suddiviso in cinque Distretti: Appenzello, Schwende-Rüte, Schlatt-Haslen, Gonten, Oberegg.

Art. 22 2 A ciascuno dei sei Distretti sono dapprima attribuiti quattro seggi, che sono loro computati in ragione di 4/50 del numero complessivo di abitanti. I restanti 26 seggi sono attribuiti proporzionalmente al numero di abitanti rimanenti, arrotondando le frazioni. I seggi residui sono attribuiti in funzione dell'entità delle frazioni arrotondate; in caso di parità decide la sorte.

Art. 22 cpv. 2 2 A ciascun Distretto sono dapprima attribuiti quattro seggi, che sono loro computati in ragione di 4/50 del numero complessivo di abitanti. I restanti 30 seggi sono attribuiti proporzionalmente al numero di abitanti rimanenti, arrotondando le frazioni. I seggi residui sono attribuiti in funzione dell'entità delle frazioni arrotondate; in caso di parità decide la sorte.

Disposizioni transitorie

Inserire nelle disposizioni transitorie Art. 4 1 La nuova procedura di attribuzione dei seggi in seno al Gran Consiglio secondo l'articolo 22 capoverso 2 si applica a partire dalle elezioni del 2023.

2 Fino ad allora, tutti i Distretti conservano i seggi attuali in seno al Gran Consiglio; il Distretto di Schwende-Rüte riprende i seggi dei Distretti di Schwende e di Rüte.

3 I seggi in seno al Gran Consiglio per la legislatura 2019-2023 sussistono fino alle elezioni del 2023.

12

RS 131.224.2

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Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La sovranità cantonale ai sensi dell'articolo 3 Cost. comprende anche l'autonomia organizzativa dei Cantoni. La Confederazione salvaguarda tale autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Le modifiche della Cost./AI prevedono la fusione dei Distretti di Schwende e di Rüte. Esse disciplinano nello specifico la nuova procedura di attribuzione dei seggi in seno al Gran Consiglio. Tali modifiche riguardano i diritti politici e l'autonomia organizzativa cantonali. Sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata.

1.4

Costituzione del Cantone dei Grigioni

1.4.1

Votazione popolare cantonale del 27 novembre 2022

Nella votazione popolare cantonale del 27 novembre 2022 gli aventi diritto di voto del Cantone dei Grigioni hanno approvato, con 27 014 voti favorevoli e 5312 voti contrari, diverse modifiche della Costituzione del 18 maggio 2003 / 14 settembre 200313 del Cantone dei Grigioni (Cost./GR) concernenti la riforma della giustizia. Con lettera del 22 dicembre 2022, la cancelliera supplente ha chiesto la garanzia federale in nome della Cancelleria dello Stato dei Grigioni.

1.4.2

Riforma della giustizia

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 14 Nullità [titolo marginale] 3 Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo.

Art. 14 cpv. 3 3 Il Gran Consiglio decide in merito alla nullità. Il relativo decreto può essere impugnato dinanzi al Tribunale d'appello.

IV. Autorità e tribunali 1. Disposizioni generali

Titoli prima dell'art. 21 IV. Autorità cantonali 1. Disposizioni generali

Art. 21 Eleggibilità [titolo marginale] 1 Può essere eletto nelle autorità e nei tribunali cantonali nonché nel Consiglio degli Stati chiunque abbia diritto di voto nel Cantone. La legge può prevedere che il requisito di eleggibilità debba essere soddisfatto soltanto al momento dell'assunzione della carica.

2 Altri requisiti di eleggibilità per le autorità e i tribunali cantonali nonché le condizioni di assunzione del personale statale sono disciplinati tramite legge.

Art. 21 cpv. 1, 1bis, 2 e 3 1 Può essere eletto nelle autorità cantonali nonché nel Consiglio degli Stati chiunque abbia diritto di voto nel Cantone. La legge può prevedere che il requisito di eleggibilità debba essere soddisfatto soltanto al momento dell'assunzione della carica.

1bis Nella legge è possibile prescindere dal requisito del domicilio quale requisito di eleggibilità per i membri delle autorità giudiziarie.

2 Altri requisiti di eleggibilità per i membri di autorità cantonali nonché le condizioni di assunzione del personale statale sono disciplinati tramite legge.

13

RS 131.226

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Vecchio testo

Nuovo testo

3

La legge disciplina la sospensione e la destituzione di membri di autorità e tribunali.

3

Art. 22 Incompatibilità [titolo marginale] 1 Nessuno può rivestire una carica in seno alla propria diretta autorità di vigilanza.

3 Una o un giudice non può essere contemporaneamente membro del Governo o di un'altra autorità giudiziaria nel Cantone.

4 I membri del Governo e i membri a tempo pieno di un'autorità giudiziaria non possono essere eletti nell'Assemblea federale o nel Tribunale federale.

Art. 22 cpv. 1, 3 e 4 1 Nessuno può rivestire una carica in seno alla propria autorità di impugnazione cantonale o alla propria autorità di vigilanza diretta. La legge può prevedere delle deroghe.

3 Una o un giudice non può essere membro del Governo.

4 I membri del Governo e i membri delle autorità giudiziarie impiegati a tempo pieno non possono essere eletti nell'Assemblea federale o nel Tribunale federale.

Art. 23

Durata del mandato [titolo marginale] I membri del Gran Consiglio, del Governo, dei tribunali e del Consiglio degli Stati sono eletti per una durata di quattro anni.

Art. 23, capoverso unico I membri del Gran Consiglio e del Governo, i membri ordinari delle autorità giudiziarie nonché i membri del Consiglio degli Stati sono eletti per una durata di quattro anni.

Art. 31 Legiferazione [titolo marginale] 2 Sono considerate importanti in particolare le disposizioni per le quali la Costituzione cantonale prevede l'emanazione di una legge nonché le disposizioni concernenti: 5. i principi relativi all'organizzazione e ai compiti delle autorità e dei tribunali;

Art. 31 cpv. 2 n. 5 2 Sono considerate importanti in particolare le disposizioni per le quali la Costituzione cantonale prevede l'emanazione di una legge nonché le disposizioni concernenti: 5. i principi relativi all'organizzazione e ai compiti delle autorità cantonali;

Art. 33

Vigilanza e alta vigilanza [titolo marginale] 1 Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Governo nonché sul Tribunale cantonale e sul Tribunale amministrativo.

Art. 33 cpv. 1 1 Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Governo nonché sul Tribunale d'appello e sul Tribunale della magistratura.

Art. 36 Elezioni [titolo marginale] Il Gran Consiglio elegge: 3. i membri del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo;

Art. 36 n. 3 Il Gran Consiglio elegge: 3. i membri del Tribunale d'appello e del Tribunale della magistratura;

Art. 50

Art. 50 cpv. 2 2 Devono essere garantite una vigilanza sufficiente, una cooperazione appropriata del Gran Consiglio e la protezione giuridica.

Altri enti che svolgono compiti pubblici [titolo marginale] 2 Devono essere garantiti la vigilanza da parte del Governo, una cooperazione appropriata del Gran Consiglio e l'accesso ai rimedi giuridici.

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La legge disciplina la sospensione e la destituzione di membri di autorità cantonali.

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Vecchio testo

Nuovo testo

4. Tribunali

Titolo prima dell'art. 51 4. Autorità giudiziarie

Art. 51

Indipendenza e imparzialità [titolo marginale] 1 Sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità dei tribunali. Nella loro giurisprudenza i tribunali sono vincolati unicamente al diritto.

2 Riservata la competenza del Gran Consiglio, l'amministrazione della giustizia compete ai tribunali.

3 Le ed i giudici non possono rappresentare dinanzi alla propria autorità le parti coinvolte in procedure contenziose.

4 Ai membri di un'autorità giudiziaria impiegati a tempo pieno è vietato esercitare un'attività accessoria. La legge può prevedere delle deroghe.

Art. 51 cpv. 1-4 1 Sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità delle autorità giudiziarie. Nella loro giurisprudenza le autorità giudiziarie sono vincolate unicamente al diritto.

2 Fatte salve le competenze del Gran Consiglio, l'amministrazione della giustizia compete alle autorità giudiziarie.

3 e 4 Abrogati

Art. 51a

Art. 51a cpv. 1, 1bis, 2 e 3 1 Il Tribunale d'appello sottopone al Gran Consiglio per approvazione il progetto di preventivo, nonché il conto annuale e il rapporto di gestione.

1bis Esso può rivolgersi al Gran Consiglio per proporre modifiche della Costituzione e di leggi concernenti l'amministrazione della giustizia.

2 La o il presidente del Tribunale d'appello prende parte alle sedute del Gran Consiglio sul preventivo, sul conto annuale e sul rapporto di gestione nonché su progetti normativi proposti dal Tribunale d'appello. La o il presidente ha voto consultivo e può presentare proposte.

3 Qualora non sia prescritta la forma di legge, i tribunali possono emanare ordinanze nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, se sono espressamente autorizzati dalla legge a farlo.

Finanze, cooperazione in Gran Consiglio e legislazione [titolo marginale] 1 Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo sottopongono al Gran Consiglio per approvazione il progetto di preventivo, nonché il conto annuale e il rapporto annuale.

2 Le e i presidenti prendono parte alle sedute del Gran Consiglio sul preventivo, sul conto annuale e sui rapporti annuali dei tribunali.

Essi hanno voto consultivo e possono presentare proposte.

3 Qualora non sia prescritta la forma di legge, il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo possono emanare ordinanze nell'ambito dell'amministrazione della giustizia e della vigilanza sulla giustizia, se sono espressamente autorizzati dalla legge a farlo.

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Nuovo testo

Art. 52

Vigilanza sulla giustizia [titolo marginale] 1 Il Tribunale cantonale esercita la vigilanza su tutti i settori della giustizia civile e penale.

2 Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Tribunale cantonale, sul Tribunale amministrativo come pure l'alta vigilanza sugli altri settori della giustizia.

3 La vigilanza e l'alta vigilanza si limitano alla gestione delle pratiche e all'amministrazione della giustizia.

Art. 52 cpv. 1-3 1 Il Tribunale d'appello esercita la vigilanza sulla giustizia civile, sulla giustizia penale e sulla giustizia amministrativa, nella misura in cui queste competano alle autorità giudiziarie.

La legge può attribuire ulteriori compiti di vigilanza al Tribunale d'appello.

2 Il Gran Consiglio esercita la vigilanza sul Tribunale d'appello e sul Tribunale della magistratura nonché l'alta vigilanza sulle autorità soggette alla vigilanza del Tribunale d'appello.

3 La vigilanza e l'alta vigilanza sulle autorità giudiziarie si limitano all'amministrazione della giustizia.

Art. 54

Giurisdizione civile e penale [titolo marginale] La giurisdizione civile e penale è esercitata: 1. dal Tribunale cantonale; 2. dai tribunali regionali quali tribunali cantonali inferiori.

Art. 54 n. 1, 2, segno di interpunzione, 4 e 5 La giurisdizione civile e penale è esercitata: 1. dal Tribunale d'appello; 2. dai tribunali regionali quali tribunali cantonali inferiori; 4. dal giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi; 5. dalle autorità di conciliazione.

Art. 55

Art. 55 cpv. 1 e 2, frase introduttiva 1 La giurisdizione amministrativa viene esercitata: 1. dal Tribunale d'appello; 2. dal Tribunale della magistratura; 3. da altri tribunali amministrativi speciali.

2 In veste di corte costituzionale, il Tribunale d'appello giudica:

Giurisdizione costituzionale e amministrativa [titolo marginale] 1 Il giudizio in ultima istanza di controversie di diritto pubblico spetta al Tribunale amministrativo, per quanto la legge non disponga altrimenti.

2 In veste di corte costituzionale, il Tribunale amministrativo giudica:

Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Ai sensi degli articoli 122 capoverso 2 e 123 capoverso 2 Cost. l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile e penale competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

Inoltre la sovranità cantonale ai sensi dell'articolo 3 Cost. si estende anche all'autonomia organizzativa dei Cantoni. La Confederazione salvaguarda tale autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Le modifiche della Cost./GR riguardano la revisione dell'organizzazione delle autorità giudiziarie. Nella fattispecie, esse prevedono che il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo siano riuniti in un'unica autorità, ovvero il Tribunale d'appello. Il Tribunale d'appello può rivolgersi al Gran Consiglio per proporre modifiche di leggi concernenti l'amministrazione della giustizia. Le incompatibilità per tutte le autorità cantonali sono ora disciplinate nell'articolo 22 Cost./GR, ciò

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che consente di abrogare i capoversi 3 e 4 dell'articolo 51 Cost./GR14. La revisione conferisce infine al legislatore la facoltà di prevedere alcune agevolazioni per i membri delle autorità giudiziarie per quanto riguarda l'obbligo di domicilio. Le presenti modifiche riguardano i diritti politici e l'autonomia organizzativa cantonali. Sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata.

1.5

Costituzione del Cantone di Argovia

1.5.1

Votazione popolare cantonale del 15 maggio 2022

Nella votazione popolare cantonale del 15 maggio 2022 gli aventi diritto di voto del Cantone di Argovia hanno approvato, con 131 696 voti favorevoli e 24 494 voti contrari, il nuovo § 69 capoverso 6 della Costituzione cantonale del 25 giugno 198015 del Cantone di Argovia (Cost./AG) concernente la destituzione dei membri delle autorità.

Con lettera del 13 ottobre 2022 il segretario generale della Cancelleria, su mandato del Consiglio di Stato, ha chiesto la garanzia federale.

1.5.2

Destituzione dei membri delle autorità

Vecchio testo

Nuovo testo

§ 69

§ 69, titolo e capoverso 6 Eleggibilità, incompatibilità, astensione e destituzione 6 La legge disciplina la sospensione e la destituzione dei membri delle autorità.

Eleggibilità, incompatibilità e astensione

Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 Cost., i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La sovranità cantonale ai sensi dell'articolo 3 Cost. comprende anche l'autonomia dei Cantoni in ambito organizzativo. La Confederazione salvaguarda tale autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Secondo il nuovo § 69 capoverso 6 Cost./AG, la legge disciplina la sospensione e la destituzione dei membri delle autorità. La modifica riguarda i diritti politici e l'autonomia organizzativa cantonali. È conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata16.

14 15 16

Cfr. messaggio del Governo del Cantone dei Grigioni all'attenzione del Gran Consiglio, quaderno n. 14 / 2021­2022, pagg. 867-1507, in particolare pag. 959.

RS 131.227 Cfr. norma analoga contenuta nell'articolo 50a della Costituzione del 24 settembre 2000 della Repubblica e Cantone di Neuchâtel (RS 131.233), alla quale l'Assemblea federale ha accordato la garanzia federale il 16 marzo 2022 (FF 2022 780).

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1.5.3

Votazione popolare cantonale del 25 settembre 2022

Nella votazione popolare cantonale del 25 settembre 2022 gli aventi diritto di voto del Cantone di Argovia hanno approvato, con 121 361 voti favorevoli e 66 696 voti contrari, il nuovo § 76 capoverso 3 Cost./AG concernente la supplenza dei membri del Gran Consiglio. Con lettera del 6 ottobre 2022 il segretario generale della Cancelleria, su mandato del Consiglio di Stato, ha chiesto la garanzia federale.

1.5.4

Supplenza dei membri del Gran Consiglio

Vecchio testo

Nuovo testo

§ 76

§ 76, titolo e capoverso 3 1. Statuto, composizione e supplenza 3 La legge disciplina la supplenza dei membri impediti a lungo termine.

1. Statuto e composizione

Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. La sovranità cantonale ai sensi dell'articolo 3 Cost. comprende anche l'autonomia dei Cantoni in ambito organizzativo. La Confederazione salvaguarda tale autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Il nuovo § 76 capoverso 3 Cost./AG prevede che la legge disciplini la supplenza dei membri impediti a lungo termine. La modifica riguarda i diritti politici e l'autonomia organizzativa cantonali.

È conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata.

1.6

Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino

1.6.1

Votazione popolare cantonale del 30 ottobre 2022

Nella votazione popolare cantonale del 30 ottobre 2022 gli aventi diritto di voto del Canton Ticino hanno approvato, con 65 565 voti favorevoli e 10 476 voti contrari, il nuovo articolo 13a della Costituzione cantonale del 14 dicembre 199717 (Cost./TI) della Repubblica e Cantone Ticino concernente l'inclusione delle persone con disabilità. Gli aventi diritto di voto hanno inoltre approvato, con 57 202 voti favorevoli e 16 567 voti contrari le modifiche degli articoli 36, 75 e 76 Cost./TI concernenti la riforma delle autorità di protezione dei minori e degli adulti. Con lettera del 21 dicembre 2022 il presidente del Consiglio di Stato e il cancelliere hanno chiesto la garanzia federale in nome del Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

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RS 131.229

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1.6.2 Vecchio testo

Inclusione delle persone con disabilità Nuovo testo Art. 13a

Inclusione delle persone con disabilità e riconoscimento della lingua dei segni italiana [titolo marginale] 1 Il Cantone e i Comuni tengono conto dei bisogni specifici delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

2 Essi adottano le necessarie misure per assicurare la loro autonomia e per favorire la loro inclusione sociale, formativa, professionale, politica, sportiva e culturale, come pure il loro sviluppo in seno alla famiglia.

3 Nel rapporto con il Cantone, con i Comuni e con le altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico le persone con disabilità hanno il diritto di ottenere informazioni e di comunicare in una forma adatta ai loro bisogni e alle loro capacità.

4 Le persone con disabilità uditiva, sordocieche o con disturbi di linguaggio hanno diritto a ricorrere alla lingua dei segni italiana nel rapporto con le amministrazioni e con i servizi del Cantone, dei Comuni e delle altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico.

5 La lingua dei segni italiana è riconosciuta.

In virtù dell'articolo 8 capoverso 4 Cost., la legge prevede provvedimenti per eliminare svantaggi esistenti nei confronti dei disabili. Tale mandato legislativo non conferisce di per sé alcuna competenza alla Confederazione18. Quest'ultima, i Cantoni e i Comuni sono chiamati, ciascuno in funzione delle proprie competenze, ad attuare tale mandato19. Sul piano legislativo, l'articolo 8 capoverso 4 Cost. trova applicazione nella legge del 13 dicembre 200220 sui disabili (LDis)21. Poiché riguarda anche ambiti di competenza dei Cantoni, l'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili dipende anche dall'adozione di provvedimenti a livello cantonale o comunale22.

Il nuovo articolo 13a Cost./TI prevede che il Cantone e i Comuni tengano conto dei bisogni specifici delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Essi adottano le necessarie misure per assicurare la loro autonomia e per favorire la loro inclusione sociale, formativa, professionale, politica, sportiva e culturale, come pure il loro sviluppo in seno alla famiglia. Nel rapporto con il Cantone, con i Comuni e con le altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico le persone con disabilità hanno il diritto di ottenere informazioni e di comunicare in una forma adatta ai loro bisogni e alle loro 18 19 20 21 22

Cfr. Vincent Martenet / Jacques Dubey (ed.), Constitution fédérale, Commentaire romand, Basilea 2021, art. 8 n. 134.

Cfr. ibid.

RS 151.3 Cfr. op. cit., art. 8 n. 136.

Cfr. op. cit., art. 8 n. 137.

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capacità. Le persone con disabilità uditiva, sordocieche o con disturbi di linguaggio hanno diritto a ricorrere alla lingua dei segni italiana nel rapporto con le amministrazioni e con i servizi del Cantone, dei Comuni e delle altre corporazioni e istituzioni di diritto pubblico. Infine, la lingua dei segni italiana è ora riconosciuta.

L'articolo 13a Cost./TI, inserito nel titolo III (diritti e obiettivi sociali), concerne i diritti delle persone con disabilità e i compiti del Cantone e dei Comuni in relazione a questa categoria di persone. La modifica prevede in particolare provvedimenti a livello cantonale e comunale negli ambiti di competenza dei Cantoni, tra cui ad esempio l'educazione pubblica o l'amministrazione cantonale23. È conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata. Le disposizioni esecutive cantonali devono tuttavia essere compatibili con il diritto superiore, in particolare con la LDis.

1.6.3

Riforma delle autorità di protezione dei minori e degli adulti

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 36

Elezioni di competenza del Gran Consiglio [titolo marginale] 1 Sono eletti dal Gran Consiglio: b. il Presidente dei Giudici dell'istruzione e dell'arresto e i Giudici dell'istruzione e dell'arresto; d. i Pretori; e. i Presidenti e i membri dei Tribunali delle espropriazioni; f. il Magistrato dei minorenni;

Art. 36 cpv. 1 lett. b, d, e ed f 1 Sono eletti dal Gran Consiglio: b. il Presidente dell'Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi e i giudici dei provvedimenti coercitivi; d. i Pretori e i Pretori aggiunti; i Pretori di protezione, i Pretori di protezione aggiunti e i membri specialisti; e. il Presidente, i Supplenti e i periti del Tribunale di espropriazione; f. il Magistrato dei minorenni e il Sostituto Magistrato dei Minorenni;

Art. 75 Tribunali civili [titolo marginale] 1 La giurisdizione civile è esercitata: a. dai Giudici di pace; b. dai Pretori;

Art. 75 cpv. 1 lett. a e b 1 La giurisdizione civile è esercitata: a. dalle Giudicature di pace; b. dalle Preture e dalle Preture di protezione;

Art. 76 Tribunali penali [titolo marginale] 1 La giurisdizione penale è esercitata: c. dal Magistrato dei minorenni.

Art. 76 cpv. 1 lett. c 1 La giurisdizione penale è esercitata: c. dalla Magistratura dei minorenni.

Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Ai sensi degli articoli 122 capoverso 2 e 123 capoverso 2 Cost. l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile e penale competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

Inoltre la sovranità cantonale ai sensi dell'articolo 3 Cost. si estende anche alla loro autonomia organizzativa. La Confederazione salvaguarda tale autonomia (art. 47 23

Cfr. art. 62 cpv. 1 e 47 cpv. 2 Cost.

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cpv. 2 Cost.). Nello specifico, le modifiche della Cost./TI prevedono che le Autorità regionali di protezione dei minori e degli adulti siano sostituite dai Tribunali cantonali, ovvero dalle Preture di protezione24. Le modifiche riguardano i diritti politici cantonali e comunali nonché l'autonomia organizzativa cantonale. Sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata.

1.7

Costituzione del Cantone di Vaud

1.7.1

Votazione popolare cantonale del 25 settembre 2022

Nella votazione popolare del 25 settembre 2022, gli aventi diritto di voto del Cantone di Vaud hanno approvato con 148 225 voti favorevoli e 60 215 voti contrari diverse modifiche della Costituzione del 14 aprile 200325 del Cantone di Vaud (Cost./VD) concernenti il Consiglio della magistratura. Con lettera del 16 novembre 2022, la presidente del Consiglio di Stato e il cancelliere hanno chiesto la garanzia federale in nome del Consiglio di Stato del Cantone di Vaud.

1.7.2

Consiglio della magistratura

Vecchio testo

Nuovo testo

Art. 90 Incompatibilità [titolo marginale] 1 Le funzioni di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, di un'autorità giudiziaria e della Corte dei conti, nonché di mediatore sono incompatibili. La legge può prevedere eccezioni per i membri non permanenti di un'autorità giudiziaria.

Art. 90 cpv. 1 1 Le funzioni di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato, di un'autorità giudiziaria, del Pubblico ministero e della Corte dei conti, nonché di mediatore sono incompatibili.

La legge può prevedere eccezioni per i membri non permanenti di un'autorità giudiziaria.

Art. 106 Elezioni [titolo marginale] 1 Il Gran Consiglio elegge: e. il procuratore generale.

Art. 106 cpv. 1 lett. e ed f 1 Il Gran Consiglio elegge: e. il procuratore generale e i vice procuratori generali; f. i membri del Consiglio della magistratura.

Art. 107 Alta vigilanza [titolo marginale] 1 Il Gran Consiglio esercita l'alta vigilanza sull'attività del Consiglio di Stato e sulla gestione del Tribunale cantonale. È fatta salva l'autonomia della giurisprudenza.

Art. 107 cpv. 1 1 Il Gran Consiglio esercita l'alta vigilanza sull'attività del Consiglio di Stato, su quella del Consiglio della magistratura, nonché per il tramite di quest'ultimo, sulla gestione del Tribunale cantonale e del Pubblico ministero. È fatta salva l'autonomia della giurisprudenza.

24 25

Cfr. opuscolo informativo relativo alla votazione cantonale del 30 ottobre 2022, pag. 9.

RS 131.231

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Nuovo testo

Sezione V

Titolo prima dell'art. 125a Abrogato

Pubblico ministero

Art. 125a Pubblico ministero [titolo marginale] 1 Il Pubblico ministero è l'autorità incaricata di svolgere l'istruttoria e di sostenere l'accusa.

2 Esso fruisce di totale indipendenza nell'espletamento dei suoi compiti legali.

3 Sotto il profilo amministrativo, è aggregato al Consiglio di Stato.

4 La legge ne disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le competenze.

Art. 125a Abrogato

Capitolo IV Tribunali Sezione I Principi generali

Titoli prima dell'art. 126 Capitolo IV Tribunali e Pubblico ministero Sezione I Principi generali

Art. 126

Indipendenza e imparzialità [titolo marginale] 1 L'indipendenza dei tribunali è garantita.

2 I giudici esercitano le funzioni giudiziarie in modo indipendente e imparziale.

Art. 126 cpv. 1 e 2 1 L'indipendenza dei tribunali e del Pubblico ministero è garantita.

2 I giudici e i magistrati del Pubblico ministero esercitano le funzioni giudiziarie in modo indipendente e imparziale.

Art. 127

Organizzazione giudiziaria, divieto dei tribunali d'eccezione [titolo marginale] 1 La legge determina il numero, l'organizzazione e le competenze dei tribunali.

2 Non possono essere istituiti tribunali d'eccezione, indipendentemente dalla loro denominazione.

Art. 127

Art. 128

Art. 128, capoverso unico Il Gran Consiglio accorda alle autorità giudiziarie e al Pubblico ministero mezzi sufficienti per garantire la celerità e la qualità della giustizia.

Celerità e qualità della giustizia [titolo marginale] Il Gran Consiglio accorda alle autorità giudiziarie mezzi sufficienti per garantire la celerità e la qualità della giustizia.

Organizzazione giudiziaria, divieto delle giurisdizioni d'eccezione [titolo marginale] 1 La legge determina il numero, l'organizzazione e le competenze dei tribunali e del Pubblico ministero.

2 Non possono essere istituite giurisdizioni d'eccezione, indipendentemente dalla loro denominazione.

Inserire prima del titolo della sezione II (Tribunale cantonale) Art. 129a Alta vigilanza [titolo marginale] 1 Fatta salva l'autonomia giudiziaria, il Tribunale cantonale e il Pubblico ministero sono sottoposti all'alta vigilanza del Gran Consiglio.

2 L'alta vigilanza è esercitata per il tramite del Consiglio della magistratura.

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Art. 131

Composizione, elezione dei giudici [titolo marginale] 1 I giudici e i giudici supplenti del Tribunale cantonale sono eletti dal Gran Consiglio per un quinquennio a contare dal 1° gennaio dell'anno che segue il rinnovo del Gran Consiglio, su preavviso di una commissione di nomina.

2 La commissione di nomina è designata dal Gran Consiglio. È composta di deputati e di esperti indipendenti.

Art. 131 cpv. 1, 2 e 5 1 I giudici e i giudici supplenti del Tribunale cantonale sono eletti dal Gran Consiglio, su preavviso del Consiglio della magistratura e di una commissione di nomina.

2 La commissione di nomina è designata dal Gran Consiglio. È composta di deputati.

5 I giudici e i giudici supplenti del Tribunale cantonale sono eletti per un quinquennio a contare dal 1° gennaio del terzo anno che segue il rinnovo del Gran Consiglio.

Art. 132

Organizzazione e autonomia [titolo marginale] 2 Ogni anno, per il tramite del Consiglio di Stato, il Tribunale cantonale sottopone al Gran Consiglio il suo bilancio di previsione, la sua gestione e i suoi conti.

Art. 132 cpv. 2 2 Ogni anno, per il tramite del Consiglio di Stato, il Tribunale cantonale sottopone al Gran Consiglio il suo bilancio di previsione e i suoi conti.

Art. 135 Alta vigilanza [titolo marginale] Fatta salva l'autonomia della giurisprudenza, il Tribunale cantonale è sottoposto all'alta vigilanza del Gran Consiglio.

Art. 135 Abrogato

Titolo prima dell'art. 136a Sezione IV Pubblico ministero Inserire prima del titolo VI Art. 136a Competenze [titolo marginale] 1 Il Pubblico ministero è l'autorità incaricata di svolgere l'istruttoria e di sostenere l'accusa.

2 Esso fruisce di totale indipendenza nell'espletamento dei suoi compiti legali.

Inserire prima del titolo VI Art. 136b Organizzazione e autonomia [titolo marginale] 1 Il Pubblico ministero è autonomo in materia di organizzazione, amministrazione e finanze nei limiti del bilancio di previsione adottato dal Gran Consiglio.

2 Ogni anno, per il tramite del Consiglio di Stato, il Pubblico ministero sottopone al Gran Consiglio il suo bilancio di previsione e i suoi conti.

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Nuovo testo Inserire prima del titolo VI Art. 136c Elezione del procuratore generale e dei vice procuratori generali [titolo marginale] L'articolo 131 si applica per analogia all'elezione del procuratore generale e dei vice procuratori generali.

Titolo prima dell'art. 136d Sezione V Consiglio della magistratura Inserire prima del titolo VI Art. 136d Consiglio della magistratura [titolo marginale] 1 Il Consiglio della magistratura esercita la vigilanza sul Tribunale cantonale e sul Pubblico ministero nonché sui suoi magistrati, nel rispetto della loro indipendenza giudiziaria e della loro autonomia.

2 Il Consiglio della magistratura riferisce al Gran Consiglio sulla sua attività.

3 Per il resto la legge stabilisce la sua composizione, la sua organizzazione e le sue competenze.

4 La legge può conferire funzioni del Consiglio della magistratura a un'autorità intercantonale.

Art 179a

Disposizione transitoria della revisione parziale del 25 settembre 2022 [titolo marginale] La durata del mandato dei giudici cantonali e del procuratore generale è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Ai sensi dell'articolo 39 capoverso 1 Cost. i Cantoni disciplinano l'esercizio dei diritti politici in materia cantonale e comunale. Ai sensi degli articoli 122 capoverso 2 e 123 capoverso 2 Cost. l'organizzazione dei tribunali e l'amministrazione della giustizia in materia civile e penale competono ai Cantoni, salvo diversa disposizione della legge.

Inoltre la sovranità cantonale ai sensi dell'articolo 3 Cost. si estende anche all'autonomia organizzativa dei Cantoni. La Confederazione salvaguarda tale autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Le modifiche della Cost./VD prevedono nello specifico l'istituzione di un Consiglio della magistratura. I suoi compiti principali sono l'esercizio della vigilanza amministrativa sul Tribunale cantonale e sul Pubblico ministero, nonché la vigilanza disciplinare su tutti i magistrati26. Elabora i preavvisi all'attenzione del Gran Consiglio dopo aver ascoltato i candidati ai posti di giudice cantonale, di procuratore generale e di vice procuratore generale27. L'introduzione del Consiglio 26 27

Cfr. opuscolo informativo relativo alla votazione cantonale del 25 novembre 2022, pag. 4.

Cfr. ibid.

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della magistratura ha lo scopo di assicurare in modo più efficace la separazione dei poteri e l'indipendenza giudiziaria, nonché di attenuare la dimensione politica dell'elezione dei magistrati attraverso un esame preliminare delle candidature da parte del Consiglio della magistratura28. Le modifiche riguardano i diritti politici e l'autonomia organizzativa cantonali. Sono conformi al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata.

1.8

Costituzione della Repubblica e Cantone di Neuchâtel

1.8.1

Votazione popolare cantonale del 15 maggio 2022

Nella votazione popolare cantonale del 15 maggio 2022 gli aventi diritto di voto del Cantone di Neuchâtel hanno approvato, con 25 999 voti favorevoli e 12 105 voti contrari, il nuovo articolo 6a della Costituzione del 24 settembre 200029 della Repubblica e del Cantone di Neuchâtel (Cost./NE) concernente la vigilanza sulla gestione e sulle finanze. Con lettera del 30 settembre 2022, il consigliere di Stato a capo del Dipartimento delle finanze e della salute del Cantone di Neuchâtel ha chiesto la garanzia federale.

1.8.2

Vigilanza sulla gestione e sulle finanze

Vecchio testo

Nuovo testo Art. 6a

Vigilanza sulla gestione e sulle finanze [titolo marginale] 1 Un organo indipendente è incaricato di vigilare sulla gestione da parte delle autorità e dell'amministrazione, nonché sulla gestione delle finanze.

2 La legge ne disciplina l'organizzazione, le competenze e il funzionamento. La legge può estendere le competenze di tale organo al controllo di altre entità create dallo Stato o con le quali quest'ultimo collabora, nonché ai Comuni.

Ai sensi dell'articolo 50 capoverso 1 Cost. l'autonomia comunale è garantita nella misura prevista dal diritto cantonale. La sovranità cantonale ai sensi dell'articolo 3 Cost. comprende anche l'autonomia dei Cantoni in ambito organizzativo. La Confederazione salvaguarda tale autonomia (art. 47 cpv. 2 Cost.). Il nuovo articolo 6a Cost./NE sancisce che un organo indipendente sia incaricato di vigilare sulla gestione da parte delle autorità e dell'amministrazione nonché sulla gestione delle finanze. La legge ne disciplina l'organizzazione, le competenze e il funzionamento. La legge può estendere le competenze di tale organo al controllo di altre entità create dallo Stato o 28 29

Cfr. op. cit., pag. 6.

RS 131.233

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con le quali quest'ultimo collabora nonché ai Comuni. La modifica riguarda l'autonomia organizzativa cantonale e l'autonomia comunale. È conforme al diritto federale e la garanzia può pertanto essere accordata.

2

Aspetti giuridici

2.1

Conformità con il diritto federale

Dall'esame risulta che le modifiche alle costituzioni dei Cantoni di Zurigo, Berna, Appenzello Interno, Grigioni, Argovia, Ticino, Vaud e Neuchâtel adempiono le condizioni poste dall'articolo 51 Cost. Le modifiche costituzionali possono pertanto ottenere la garanzia federale.

2.2

Competenza dell'Assemblea federale

Secondo gli articoli 51 capoverso 2 e 172 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale conferire la garanzia alle costituzioni cantonali.

2.3

Forma dell'atto

Poiché né la Costituzione federale né una legge prevedono il referendum, la garanzia è conferita mediante decreto federale semplice (cfr. art. 141 cpv. 1 lett. c in combinato disposto con l'art. 163 cpv. 2 Cost.).

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