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Legge federale sui prodotti del tabacco e sulle sigarette elettroniche

Disegno

(Legge sui prodotti del tabacco, LPTab) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 maggio 20231, decreta: I La legge del 1° ottobre 20212 sui prodotti del tabacco è modificata come segue: Art. 18

Restrizioni della pubblicità

La pubblicità nonché le indicazioni di una promozione o di una sponsorizzazione a favore di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco sono vietate: 1

1 2

a.

nelle pubblicazioni della stampa scritta, salvo se sono destinate principalmente al mercato estero o esclusivamente alle persone professionalmente attive nel settore del tabacco;

b.

su Internet, sulle applicazioni e sugli altri media elettronici se la pubblicità o le indicazioni si rivolgono al mercato svizzero; il Consiglio federale disciplina i criteri che permettono di stabilire se una pubblicità oppure l'indicazione di una promozione o di una sponsorizzazione si rivolge al mercato svizzero; il divieto non si applica se un sistema di controllo dell'età garantisce che la pubblicità o le indicazioni non possono raggiungere minorenni;

c.

nei cinema;

d.

sui supporti pubblicitari con cui possono raggiungere minorenni, segnatamente: 1. su qualsiasi forma di affissione esposta su suolo pubblico o privato visibile da chi si trova sul suolo pubblico, 2. negli invii postali pubblicitari, salvo se sono indirizzati direttamente ad adulti in plico neutro;

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Legge sui prodotti del tabacco

e.

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nei luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni.

La pubblicità nonché le indicazioni di una promozione o di una sponsorizzazione a favore di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco sono vietate se sono praticate mediante confronti di prezzi o promesse di accessori in omaggio.

2

L'utilizzazione di un marchio oppure di uno o più elementi distintivi di un marchio di prodotti del tabacco o di sigarette elettroniche per merci che non hanno alcun rapporto con tali prodotti non è considerata pubblicità se lo scopo non è promuovere i prodotti del tabacco o le sigarette elettroniche.

3

La pubblicità radiotelevisiva è disciplinata dalla legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione.

4

Art. 19

Restrizioni della promozione

Le seguenti forme di promozione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e oggetti che costituiscono un'unità funzionale con un prodotto del tabacco sono vietate: 1

2

a.

la distribuzione gratuita di questi prodotti e oggetti;

b.

la distribuzione di omaggi o premi;

c.

la vendita attraverso personale di vendita mobile nei luoghi accessibili al pubblico che possono essere frequentati da minorenni.

Il divieto non si applica: a.

alla promozione destinata esclusivamente alle persone attive professionalmente nel settore del tabacco;

b.

alla promozione diretta e personale di sigari e cigarillos mediante degustazioni e promozioni destinate ai clienti nei luoghi non accessibili ai minorenni.

Art. 20 cpv. 1 lett. b 1

La sponsorizzazione di manifestazioni in Svizzera è vietata se queste: b.

possono essere frequentate da minorenni.

Art. 23 cpv. 3 Abrogato Art. 23a 1

Sistema di controllo dell'età

Deve istituire un sistema di controllo dell'età chiunque: a.

3

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consegna prodotti del tabacco o sigarette elettroniche per mezzo di distributori automatici o su Internet, sulle applicazioni o sugli altri media elettronici;

RS 784.40

Legge sui prodotti del tabacco

b.

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pubblicizza prodotti del tabacco o sigarette elettroniche su Internet, sulle applicazioni o sugli altri media elettronici.

I dati rilevati nel quadro del controllo dell'età possono essere utilizzati esclusivamente a tal fine.

2

3

Il Consiglio federale disciplina i requisiti applicabili al sistema di controllo dell'età.

Art. 27a

Notifica delle spese per la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione

Chi fabbrica o importa prodotti del tabacco o sigarette elettroniche è tenuto a notificare ogni anno all'UFSP l'importo delle spese sostenute in Svizzera per la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione a favore di tali prodotti.

1

È ammessa la notifica congiunta da parte di più imprese o delle loro associazioni di categoria dell'importo complessivo delle spese da esse sostenute.

2

3

Il Consiglio federale disciplina le modalità della notifica.

Art. 30 cpv. 4 e 5 4

L'UFSP verifica su Internet, sulle applicazioni e sugli altri media elettronici: a.

il rispetto delle restrizioni della pubblicità;

b.

la conformità ai requisiti da parte del sistema di controllo dell'età previsto per la pubblicità e la consegna di prodotti del tabacco e di sigarette elettroniche.

5 Se

l'impresa controllata ha sede in Svizzera, l'UFSP può incaricare l'autorità cantonale competente di adottare le misure atte a eliminare una situazione illegale e, se del caso, di denunciare la fattispecie all'autorità di perseguimento penale.

Art. 45 cpv. 1 lett. ebis e f 1

È punito con una multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: ebis. contravviene alle disposizioni della presente legge riguardanti il sistema di controllo dell'età (art. 23a); f.

contravviene alle disposizioni della presente legge riguardanti gli obblighi dell'impresa e le limitazioni dell'importazione (art. 25­27a e 29);

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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