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Termine di referendum: 5 ottobre 2023

Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (Legge sull'IVA, LIVA) Modifica del 16 giugno 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 settembre 20211, decreta: I La legge del 12 giugno 20092 sull'IVA è modificata come segue: Art. 1 cpv. 2 lett. b 2

La Confederazione riscuote a titolo d'imposta sul valore aggiunto: b.

un'imposta sull'acquisto di prestazioni eseguite sul territorio svizzero da imprese con sede all'estero, nonché sull'acquisto di diritti di emissione e diritti analoghi (imposta sull'acquisto);

Art. 3 lett. l Ai sensi della presente legge si intende per: l.

piattaforma elettronica: interfaccia elettronica che consente interazioni dirette in linea fra più persone in vista di una fornitura o una prestazione di servizi.

Art. 5

Indicizzazione

Il Consiglio federale decide in merito all'adeguamento degli importi espressi in franchi negli articoli 31 capoverso 2 lettera c, 35 capoverso 1bis lettera b, 37 capoverso 1, 38 capoverso 1 e 45 capoverso 2 lettera b allorquando l'indice nazionale dei prezzi al consumo è aumentato di oltre il 30 per cento dall'ultimo adeguamento.

1 2

FF 2021 2363 RS 641.20

2023-1744

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Art. 8 cpv. 2 lett. b e c 2

È considerato luogo della prestazione di servizi: b.

per prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie: il luogo in cui chi gestisce l'agenzia di viaggio ha la sede della sua attività economica o uno stabilimento d'impresa, oppure, in assenza di simili sede o stabilimento, il suo domicilio o il luogo dal quale svolge la sua attività;

c.

per prestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, didattiche, di intrattenimento e analoghe, rese direttamente a persone fisiche presenti in loco, comprese le prestazioni del promotore e le eventuali prestazioni connesse: il luogo in cui tali attività sono effettivamente svolte;

Art. 10 cpv. 2 lett. b, frase introduttiva e n. 1bis, nonché lett. c e d 2

È esentato dall'assoggettamento chi: b.

indipendentemente dalla cifra d'affari esercita un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero che esegue sul territorio svizzero esclusivamente una o più delle seguenti prestazioni: 1bis. prestazioni escluse dall'imposta,

c.

quale associazione sportiva o culturale senza scopo lucrativo e gestita a titolo onorifico o istituzione di utilità pubblica, realizza sul territorio svizzero e all'estero una cifra d'affari inferiore a 250 000 franchi annui proveniente da prestazioni che non sono escluse dall'imposta secondo l'articolo 21 capoverso 2;

d.

esercita un'impresa con sede, domicilio o stabilimento d'impresa sul territorio svizzero la quale esegue sul territorio svizzero esclusivamente prestazioni escluse dall'imposta.

Art. 13 cpv. 1 Se ne fanno richiesta, i soggetti giuridici con sede, domicilio o stabilimento d'impresa in Svizzera che sono legati tra loro dalla direzione unica di un soggetto giuridico possono riunirsi in un unico soggetto fiscale (gruppo d'imposizione). Nel gruppo possono essere inclusi anche soggetti giuridici che non esercitano un'impresa nonché persone fisiche.

1

Art. 15 cpv. 1 lett. g e 4bis 1

Sono solidalmente responsabili con il contribuente: g.

nei casi di cui all'articolo 93 capoverso 1bis: i membri degli organi incaricati della gestione degli affari, sino a concorrenza delle garanzie richieste.

I venditori che eseguono forniture mediante una piattaforma elettronica rispondono sussidiariamente per l'imposta dovuta per queste forniture dalla persona considerata fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a.

4bis

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Art. 18 cpv. 3 Se una collettività pubblica designa espressamente come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari da essa versati, tali mezzi sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico ai sensi del capoverso 2 lettera a.

3

Art. 20a

Attribuzione delle prestazioni in caso di forniture mediante piattaforme elettroniche

È considerato fornitore della prestazione nei confronti dell'acquirente chi facilita l'esecuzione di una fornitura secondo l'articolo 3 lettera d numero 1 attraverso una piattaforma elettronica sulla quale i venditori e gli acquirenti possono concludere un contratto. In tal caso vi è fornitura sia tra questa persona e il venditore, sia tra questa persona e l'acquirente.

1

Non è considerato fornitore della prestazione chi adempie una o più delle seguenti condizioni: 2

a.

non partecipa né direttamente né indirettamente alla procedura di ordinazione;

b.

non realizza una cifra d'affari direttamente connessa alla transazione;

c.

si limita a effettuare il disbrigo del pagamento connesso alla fornitura;

d.

mette a disposizione unicamente lo spazio per gli annunci;

e.

esegue unicamente prestazioni pubblicitarie;

f.

si limita a reindirizzare o a trasferire l'acquirente verso altre piattaforme elettroniche.

Art. 21 cpv. 2 n. 1, 2, 3bis, 8, 11 lett. a, 12, 14bis, 19 lett. g, 28 lett. c e 31 2

Sono esclusi dall'imposta: 1.

il trasporto di lettere che sottostà al servizio riservato secondo l'articolo 18 della legge del 17 dicembre 20103 sulle poste;

2.

le cure ospedaliere e le cure mediche in ospedali nell'ambito della medicina umana, comprese le prestazioni a esse strettamente connesse, eseguite da ospedali, da centri medici e diagnostici, nonché da ambulatori e cliniche diurne. La fornitura di protesi e di apparecchi ortopedici fabbricati in proprio o acquistati è considerata fornitura imponibile;

3bis. le prestazioni di coordinamento delle cure inerenti a trattamenti medici; 8.

le prestazioni delle istituzioni di aiuto e di sicurezza sociali, delle organizzazioni di cure ai malati e di aiuto a domicilio (Spitex) e delle case per anziani, case di riposo e case di cura;

11. le seguenti prestazioni nell'ambito dell'educazione e della formazione: a. le prestazioni nell'ambito dell'educazione dell'infanzia e della gioventù, dell'insegnamento, della formazione, della formazione continua e della 3

RS 783.0

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riqualificazione professionale, compreso l'insegnamento impartito da insegnanti privati e scuole private, 12. la messa a disposizione di personale da parte di istituzioni senza scopo lucrativo, per la cura dei malati, l'aiuto e la sicurezza sociali, l'assistenza all'infanzia e alla gioventù, l'educazione e l'istruzione, nonché per il culto, la beneficenza e scopi di utilità pubblica; 14bis le controprestazioni richieste (p. es. la tassa d'iscrizione) per prendere parte a manifestazioni culturali, comprese le prestazioni accessorie; 19. le seguenti operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali: g. l'offerta di gruppi d'investimento di fondazioni d'investimento ai sensi della legge del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) e la gestione di gruppi d'investimento ai sensi della LPP da parte di persone che li gestiscono o li custodiscono, nonché da parte delle banche depositarie e dei loro mandatari; si considerano mandatari tutte le persone fisiche o giuridiche alle quali le fondazioni d'investimento possono delegare compiti; 28. le prestazioni effettuate: c. tra gli istituti o le fondazioni i cui fondatori o responsabili sono esclusivamente collettività pubbliche e queste collettività pubbliche o le loro unità organizzative; 31. le prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie.

Art. 23 cpv. 2 n. 12 e 13, nonché cpv. 5, secondo periodo 2

Sono esenti dall'imposta: 12. le operazioni con oro e leghe d'oro nelle forme seguenti: a. monete d'oro coniate dagli Stati designate nelle voci di tariffa doganale 7118.9010, 9705.3100 e 9705.39005, b. oro a scopi di investimento con un titolo minimo di 995 millesimi, sotto forma di: ­ lingotti fusi, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, o ­ lamelle ritagliate, con menzione del titolo e del marchio proveniente da un saggiatore-fonditore riconosciuto, oppure di un marchio d'artefice registrato in Svizzera, c. oro in forma di granuli con un titolo minimo di 995 millesimi, imballati e sigillati da un fonditore-saggiatore riconosciuto, d. oro greggio o semilavorato destinato alla raffinazione o al recupero, nonché oro in forma di cascami e rottami,

4 5

RS 831.40 RS 632.10 all.

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e.

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leghe d'oro secondo la lettera d contenenti, in peso, il 2 per cento o più di oro o, in presenza di platino, contenenti più oro che platino;

13. la fornitura di beni da parte di un venditore attraverso una piattaforma elettronica, se la persona che ha reso possibile tale fornitura è considerata fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a ed è iscritta nel registro dei contribuenti.

5

... È possibile fornire le prove in forma elettronica.

Art. 24 cpv. 5bis Il valore della controprestazione per la fornitura facilitata da chi è considerato fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a corrisponde al valore che egli ha comunicato all'acquirente del bene fornito.

5bis

Art. 25 cpv. 2 lett. a n. 10 2

L'imposta ammonta al 2,5 per cento (aliquota ridotta): a.

sulla fornitura dei beni seguenti: 10. prodotti per l'igiene mestruale;

Art. 29 cpv. 1ter Per le prestazioni di viaggio rivendute da agenzie di viaggio e le prestazioni di servizi connesse di tali agenzie eseguite all'estero o il cui godimento avviene all'estero, la deduzione dell'imposta precedente è ammessa.

1ter

Art. 35 cpv. 1 e 1bis All'interno del periodo fiscale, il periodo di rendiconto dell'imposta è il trimestre civile. In caso di allestimento del rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo (art. 37 cpv. 1 e 2), il periodo di rendiconto è il semestre civile.

1

1bis

Su richiesta del contribuente il periodo di rendiconto è:

a.

in caso di regolare eccedenza dell'imposta precedente, il mese civile;

b.

in caso di cifra d'affari non superiore a 5 005 000 franchi annui proveniente da prestazioni imponibili, l'anno civile.

Inserire prima del titolo della sezione 2 Art. 35a

Rendiconto annuale

L'AFC può negare o revocare l'autorizzazione ad applicare il rendiconto annuale ai contribuenti che non adempiono gli obblighi di rendiconto e di pagamento o li adempiono soltanto in parte.

1

2

Il rendiconto annuale deve essere applicato almeno per un intero periodo fiscale.

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Chi passa dal rendiconto annuale al rendiconto mensile, trimestrale o semestrale può passare nuovamente al rendiconto annuale al più presto dopo tre periodi fiscali.

3

4

La modifica della periodicità è applicata all'inizio di un periodo fiscale.

Art. 40 cpv. 3 Per l'imposta sull'acquisto, il diritto alla deduzione dell'imposta precedente sorge al momento del rendiconto di tale imposta (art. 48).

3

Art. 45 cpv. 1 lett. e 1

Soggiacciono all'imposta sull'acquisto: e.

il trasferimento, da parte di imprese con sede, domicilio o stabilimento d'impresa all'estero o sul territorio svizzero, di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell'elettricità e di diritti, attestati e certificati analoghi, sempre che tale trasferimento non sia escluso dall'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero secondo l'articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e.

Art. 53 cpv. 1 lett. m 1

È esente da imposta l'importazione di: m. oro e leghe d'oro secondo l'articolo 23 capoverso 2 numero 12.

Art. 63 cpv. 1 I seguenti contribuenti possono dichiarare l'imposta dovuta sull'importazione di beni nel rendiconto d'imposta periodico che trasmettono all'AFC anziché versarla all'UDSC (procedura di riporto del pagamento): 1

a.

gli importatori registrati presso l'AFC che allestiscono il rendiconto secondo il metodo effettivo, purché importino ed esportino regolarmente beni e da ciò risultino regolarmente importanti eccedenze di imposta precedente;

b.

i fornitori di prestazioni secondo l'articolo 20a iscritti nel registro dei contribuenti, se non è stata ordinata nei loro confronti alcuna misura amministrativa di cui all'articolo 79a.

Art. 67 cpv. 1 e 1bis I contribuenti senza domicilio o sede sociale sul territorio svizzero devono designare, per l'adempimento dei loro obblighi procedurali, un rappresentante con domicilio o sede sociale in Svizzera.

1

L'AFC può rinunciare a richiedere la designazione di un rappresentante secondo il capoverso 1 se l'adempimento degli obblighi procedurali da parte del contribuente e la rapida esecuzione della presente legge sono comunque garantiti; sono fatte salve le disposizioni di leggi speciali.

1bis

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Art. 73 cpv. 2 lett. e 2

Sono terzi tenuti a fornire informazioni coloro che: e.

attraverso una piattaforma elettronica mettono in contatto fornitori e destinatari di prestazioni.

Art. 74 cpv. 2 lett. e 2

L'obbligo del segreto non è dato: e.

nel caso delle misure di cui all'articolo 79a.

Art. 79a

Misure amministrative

L'AFC può disporre misure amministrative nei confronti di un contribuente che esegue forniture sul territorio svizzero secondo l'articolo 7 capoverso 3 lettera b, se questi: 1

a.

non si fa iscrivere nel registro dei contribuenti; o

b.

non adempie o adempie soltanto in parte gli obblighi di dichiarazione e di pagamento.

Prima di disporre una misura amministrativa, l'AFC sente il contribuente. I destinatari della prestazione non vengono sentiti.

2

L'AFC può irrogare un divieto di importazione sui beni che, a causa dell'ammontare d'imposta irrilevante, sono esenti dall'imposta sull'importazione secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera a. Se, nonostante il divieto di importazione, il contribuente continua a non adempiere i suoi obblighi, l'AFC può ordinare la distruzione, senza indennità, dei beni.

3

4

Le misure sono eseguite dall'UDSC.

L'AFC pubblica i nomi dei contribuenti nei confronti dei quali sono state disposte misure di cui al capoverso 3 con decisione passata in giudicato.

5

Art. 86 cpv. 10 10

I capoversi 1­9 si applicano a prescindere dal periodo di rendiconto scelto.

Art. 86a

Riscossione provvisoria dell'imposta in caso di rendiconto annuale

In caso di rendiconto annuale (art. 35a), l'imposta è riscossa provvisoriamente mediante acconti stabiliti e fatturati dall'AFC.

1

Gli acconti sono stabiliti basandosi sul credito fiscale dell'ultimo periodo fiscale. Se non è ancora noto, il credito fiscale viene stimato dall'AFC. Per i nuovi contribuenti è determinante il credito fiscale previsto alla fine del primo periodo fiscale.

2

In caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo (art. 36) o del metodo delle aliquote forfettarie (art. 37 cpv. 5), un acconto ammonta a un quarto del credito fiscale; in caso di rendiconto secondo le aliquote saldo (art. 37 cpv. 1­4), un acconto ammonta alla metà del credito fiscale secondo il capoverso 2.

3

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Gli importi esigui non sono fatturati.

Se ritiene che gli acconti siano troppo o non abbastanza elevati, il contribuente può chiedere all'AFC di adeguarne l'importo.

5

6

Gli acconti devono essere saldati: a.

in caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo e del metodo delle aliquote forfetarie, entro 150, 240 e 330 giorni dall'inizio del periodo fiscale;

b.

in caso di rendiconto secondo le aliquote saldo, entro 240 giorni dall'inizio del periodo fiscale.

Gli acconti versati sono imputati al credito fiscale risultante dal rendiconto annuale presentato.

7

Art. 87 cpv. 1bis Nell'ambito della riscossione provvisoria dell'imposta in caso di rendiconto annuale è dovuto senza diffida un interesse moratorio se il contribuente versa gli acconti dopo lo scadere del termine o non li versa per intero.

1bis

Art. 88 cpv. 1 Se dal rendiconto d'imposta o dall'imputazione degli acconti al credito fiscale risulta un'eccedenza a favore del contribuente, quest'ultima gli viene versata.

1

Art. 93 cpv. 1bis L'AFC può esigere che un membro dell'organo incaricato della gestione degli affari di una persona giuridica presti garanzie per le imposte, gli interessi e le spese che sono dovute o saranno presumibilmente dovute da tale persona giuridica, se: 1bis

a.

il membro in questione apparteneva all'organo incaricato della gestione degli affari di almeno altre due persone giuridiche delle quali è stato dichiarato il fallimento in un breve arco di tempo; e

b.

vi sono indizi che fanno supporre che il membro in questione abbia avuto un comportamento punibile in relazione a tali fallimenti.

Art. 93a

Garanzie in caso di esportazione nel traffico turistico

Se l'acquirente utilizza una procedura elettronica per l'esportazione nel traffico turistico, all'atto dell'acquisto può essergli richiesta una garanzia pari all'ammontare della relativa imposta.

1

La garanzia viene restituita se la prova d'esportazione è fornita entro il termine prescritto.

2

Art. 94 cpv. 1, frase introduttiva Un'eccedenza a favore del contribuente risultante dal rendiconto d'imposta o dall'imputazione degli acconti al credito fiscale può essere: 1

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Art. 107 cpv. 2 Abrogato Art. 108 lett. d Il DFF: d.

stabilisce, in caso di riscossione provvisoria dell'imposta, l'entità dell'importo esiguo da non fatturare.

Inserire prima del titolo del capitolo 4 Art. 115b

Disposizione transitoria della modifica del 16 giugno 2023

I contribuenti che, nell'anno dell'entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2023, desiderano allestire il rendiconto annuale secondo l'articolo 35a devono farne richiesta all'AFC entro 60 giorni dall'entrata in vigore.

1

In caso di fornitura in territorio svizzero di beni provenienti dall'estero che secondo l'articolo 53 capoverso 1 lettera a sono esenti dall'imposta sull'importazione a causa dell'ammontare d'imposta irrilevante, l'assoggettamento del fornitore della prestazione ha inizio all'entrata in vigore della presente modifica se: 2

a.

questi è considerato fornitore della prestazione secondo l'articolo 20a;

b.

nei 12 mesi precedenti ha realizzato con tali forniture una cifra d'affari di almeno 100 000 franchi; e

c.

vi è motivo di ritenere che eseguirà forniture simili anche nei 12 mesi successivi all'entrata in vigore della presente modifica.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2023

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2023

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 27 giugno 2023 Termine di referendum: 5 ottobre 2023

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