FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Termine di referendum: 5 ottobre 2023

Legge federale concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist) Modifica del 16 giugno 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 2 dicembre 20221, decreta: I La legge dell'8 ottobre 19992 sui lavoratori distaccati è modificata come segue: Art. 8 cpv. 2, secondo periodo ... A tale scopo possono utilizzare la piattaforma per la comunicazione elettronica di cui all'articolo 8a.

2

Art. 8a

Piattaforma per la comunicazione elettronica

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) mette a disposizione una piattaforma per la comunicazione elettronica mediante la quale gli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1 possono comunicare informazioni secondo l'articolo 8 capoverso 2.

1

La SECO può conservare i dati di persone fisiche e giuridiche comunicati mediante la piattaforma, compresi i dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali. Inoltre, può eseguire i lavori necessari per la manutenzione della piattaforma.

2

La piattaforma fornisce un'interfaccia per il collegamento di applicazioni specifiche.

La comunicazione delle informazioni avviene in forma criptata.

3

1 2

FF 2022 3190 RS 823.20

2023-1749

FF 2023 1526

Legge sui lavoratori distaccati

FF 2023 1526

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative alla sicurezza dei dati; in particolare, stabilisce i requisiti tecnici per la piattaforma e l'interfaccia. Disciplina inoltre l'accesso ai dati da parte degli organi di controllo di cui all'articolo 7 capoverso 1, nonché la durata di conservazione dei dati sulla piattaforma.

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Art. 9 cpv. 3, primo periodo L'autorità che pronuncia una sanzione notifica una copia della sua decisione alla SECO e all'organo di controllo paritetico competente ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera a. ...

3

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2023

Consiglio nazionale, 16 giugno 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 giugno 2023 Termine di referendum: 5 ottobre 2023

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