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23.038 Rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2022 del 10 maggio 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri vi sottoponiamo il rapporto sui trattati internazionali conclusi nel 2022.

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il nostro Collegio riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici federali.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

10 maggio 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Compendio Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici federali. Il presente rapporto concerne i trattati conclusi nel corso del 2022.

Sono presentati brevemente tutti gli accordi bilaterali o multilaterali che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato o approvato, ai quali essa ha aderito, nonché gli accordi applicabili provvisoriamente nell'anno in rassegna. I trattati sottoposti all'approvazione delle Camere federali non sono interessati dalla disposizione summenzionata e, di conseguenza, non figurano nel presente rapporto.

Alcune categorie comprendono un gran numero di trattati. In tal caso questi ultimi sono enumerati all'interno di una tabella che illustra, in modo succinto e in funzione della base legale, le Parti contraenti, il contenuto dei trattati, la loro data di conclusione e i loro costi. I riassunti di tutti gli altri trattati presentano, come nei rapporti degli anni precedenti, il loro contenuto, i motivi all'origine della loro conclusione, eventuali costi legati alla loro attuazione, la base legale sulla quale si fonda la loro approvazione, nonché le modalità di entrata in vigore e di denuncia. Il presente rapporto menziona inoltre, separatamente e in forma sinottica, le modifiche di trattati apportate durante l'anno in rassegna e le denunce di trattati da parte della Svizzera.

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Elenco delle abbreviazioni AAD

Accordo del 26 ottobre 2004 di associazione a Dublino (RS 0.142.392.68)

AAS

Accordo del 26 ottobre 2004 di associazione a Schengen (RS 0.362.31)

ACNUR

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (United Nations High Commissioner for Refugees)

ASEAN

Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (Association of Southeast Asian Nations)

BERS

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (European Bank for Reconstruction and Development)

BIRS

Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (International Bank for Reconstruction and Development)

BM

Banca Mondiale

CCI

Centro per il commercio internazionale (International Trade Center)

CDNI

Convenzione del 9 settembre 1996 sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna (RS 0.747.224.011)

CE

Comunità europea

CICR

Comitato internazionale della Croce Rossa

DATEC

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

DDPS

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

DEFR

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

DFAE

Dipartimento federale degli affari esteri

DFF

Dipartimento federale delle finanze

DFGP

Dipartimento federale di giustizia e polizia

DFI

Dipartimento federale dell'interno

DPPA

Dipartimento per gli affari politici e il consolidamento della pace delle Nazioni Unite (Department of Political and Peacebuilding Affairs of the United Nations)

DSC

Direzione dello sviluppo e della cooperazione

EDA

Agenzia europea per la difesa

ESA

Agenzia spaziale europea (European Space Agency)

ETIAS

Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi

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FAO

Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Food and Agriculture Organisation of the United Nations)

FICR

Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies)

FISA

Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (International Fund for Agricultural Development)

FMI

Fondo monetario internazionale (International Monetary Fund)

IDA

Associazione internazionale per lo sviluppo (International Development Association)

IDB

Banca interamericana di sviluppo (Inter-American Development Bank)

IGAD

Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Intergovernmental Authority on Development)

LAgr

Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1)

LARE

Legge federale del 16 dicembre 2005 concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, RS 946.10)

LAsi

Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31)

LCStr

Legge federale del 19 dicembre 1958 sulla circolazione stradale (RS 741.01)

LEp

Legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, RS 818.101)

Lferr

Legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (RS 742.101)

LFPr

Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10)

LM

Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (Legge militare, RS 510.10)

LNA

Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0)

LOGA

Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010)

LOTC

Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51)

LPAmb

Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01)

LPSU

Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20)

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LSIn

Legge federale del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni in seno alla Confederazione (Legge sulla sicurezza delle informazioni, RS 128)

LSO

Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, RS 192.12)

LStrI

Legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione (RS 142.20)

LTC

Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10)

LUC

Legge federale del 7 ottobre 1994 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati (RS 360)

NATO

Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (North Atlantic Treaty Organisation)

OCHA

Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)

OCSE

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Organisation for Economic Co-Operation and Development)

OHCHR

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani

OIL

Organizzazione internazionale del lavoro (International Labour Organisation)

OIM

Organizzazione internazionale per le migrazioni (International Organisation for Migration)

OMC

Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organisation)

OMM

Organizzazione meteorologica mondiale (World Meteorological Organisation)

OMS

Organizzazione mondiale della sanità (World Health Organisation)

ONU

Organizzazione delle Nazioni Unite (United Nations Organisation)

ONUSI

Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (United Nations Industrial Development Organisation)

OSCE

Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa

PAM

Programma alimentare mondiale (World Food Programme)

PMI

Piccole e medie imprese

PNUS

Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (United Nations Development Programme)

SECO

Segreteria di Stato dell'economia

SEFRI

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

SFI

Società finanziaria internazionale (International Finance Corporation) 5 / 210

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UE

Unione europea

UFCOM

Ufficio federale delle comunicazioni

UIT

Unione internazionale delle telecomunicazioni (International Telecommunication Union)

UNCTAD Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo UNDESA Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite (United Nations Department of Economic and Social Affairs) UNECE

Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa (United Nations Economic Commission for Europe)

UNEP

Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (United Nations Environment Programme)

UNESCO Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) UNFPA

Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (United Nations Population Fund)

UNICEF

Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (United Nations Children's Fund)

UNIDIR

Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (United Nations Institute for Disarmament Research)

UNITAR

Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca (United Nations Institute for Training and Research)

UNODA

Ufficio delle Nazioni Unite per il disarmo (United Nations Office for Disarmament Affairs)

UNODC

Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (United Nations Office on Drugs and Crime)

UNOG

Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra

UNOPS

Ufficio di servizi ai progetti delle Nazioni Unite (United Nations Office for Project Services)

UNRISD

Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per lo sviluppo sociale (United Nations Research Institute for Social Development)

UNRWA

Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)

VIS

Sistema d'informazione visti Schengen

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Indice Compendio Elenco delle abbreviazioni

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Introduzione

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Dipartimento federale degli affari esteri 2.1 Credito quadro Coesione 2.2 Credito quadro Cooperazione allo sviluppo Est 2.3 Credito quadro Cooperazione allo sviluppo 2.4 Credito quadro Aiuto umanitario 2.5 Credito quadro Pace e sicurezza umana 2.6 Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri 2.6.1 Accordo tra la Svizzera e il Belgio concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 25 gennaio 2022 2.6.2 Accordo tra la Svizzera e la Spagna concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 5 ottobre 2022 2.6.3 Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein sulla rappresentanza degli interessi consolari del Liechtenstein, concluso l'8 aprile 2022 2.6.4 Accordo tra la Svizzera e l'Azerbaigian sull'esercizio di attività remunerate da parte di persone di accompagnamento di membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 3 giugno 2022 2.6.5 Accordo tra la Svizzera e il Benin sull'esercizio di attività remunerate da parte di persone di accompagnamento di membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 15 marzo 2022 2.6.6 Accordo tra la Svizzera e il Messico sull'esercizio di attività remunerate da parte di persone di accompagnamento di membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 9 maggio 2022 2.6.7 Accordo tra la Svizzera e l'Uzbekistan sulle modalità di restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita confiscati in Svizzera a beneficio della popolazione uzbeka, concluso il 16 agosto 2022 2.6.8 Accordo amministrativo standard tra la Svizzera, in qualità di garante dei valori patrimoniali confiscati in Svizzera in nome e a beneficio della popolazione uzbeka, e

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l'Ufficio del fondo fiduciario multidonatori del PNUS, concluso il 16 agosto 2022 Accordo tra la Svizzera e il Segretariato del Trattato sul commercio delle armi (ATT) concernente un contributo al canone di locazione dei locali del Segretariato ATT a Ginevra, concluso il 22 febbraio 2022 Accordo tra la Svizzera e l'OHCHR concernente il finanziamento del mandato della relatrice speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo, concluso il 25 luglio 2022 Accordo tra la Svizzera e l'ufficio del Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) concernente un contributo al canone di locazione dei locali dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2022­2025, concluso il 13 settembre 2022 Accordo tra la Svizzera e l'UIT concernente un contributo al summit globale «AI for Good» 2022­2023, concluso il 4 novembre 2022 Accordo tra la Svizzera e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'istituto nel 2022, concluso il 1° marzo 2022 Accordo tra la Svizzera e l'International Bureau of Education (IBE UNESCO) di Ginevra concernente un contributo al progetto «Digitizing of the IBE Historical Collections», concluso il 9 maggio 2022 Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo al programma «Educazione», concluso il 20 dicembre 2022 Accordo tra la Svizzera e l'ONU concernente un contributo al progetto «Cooperazione digitale», concluso l'11 luglio 2022 Accordo tra la Svizzera e la Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo dell'ONU (CTED) concernente il finanziamento del progetto «Verso una vera assunzione di responsabilità per la violenza sessuale e di genere nel contesto del terrorismo», concluso il 17 agosto 2022 Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel periodo 2022­2023, concluso il 28 novembre 2022 Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR nel periodo 2022­2023, concluso il 6 dicembre 2022

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2.6.20 Accordo tra la Svizzera e la BIRS su un contributo al canone di locazione dell'ufficio della BM a Ginevra per il periodo 2023­2025, concluso il 20 dicembre 2022

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Dipartimento federale dell'interno 3.1 Accordo amministrativo tra la Svizzera e la Tunisia concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale, concluso il 25 marzo 2019

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Dipartimento federale di giustizia e polizia 4.1 Accordo in forma di scambio di note tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente l'accreditamento per la Svizzera dell'addetto di polizia emiratino, concluso il 31 dicembre 2021 4.2 Accordo tra la Svizzera e Capo Verde sulla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 1° marzo 2022 4.3 Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi sulla cooperazione in materia di infrazioni stradali, concluso il 26 ottobre 2022 4.4 Accordo quadro tra la Svizzera e Cipro sull'attuazione del credito quadro «migrazione» del secondo contributo svizzero, concluso il 31 ottobre 2022 4.5 Accordo quadro tra la Svizzera e la Grecia sull'attuazione del credito quadro «migrazione» del secondo contributo svizzero, concluso il 14 ottobre 2022

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Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.1 Cooperazione militare 5.1.1 Accordo programmatico tra la Svizzera, l'Austria, la Repubblica Ceca, la Germania, la Finlandia, l'Italia, l'Irlanda, la Svezia e l'Agenzia europea per la difesa (AED) sull'European Centre for Manual Neutralisation Capabilities (ECMAN), concluso l'11 novembre 2022 5.1.2 Accordo programmatico tra la Svizzera, l'Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Finlandia, la Germania, la Grecia, l'Ungheria, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Slovenia, la Svezia e l'Agenzia europea per la difesa (AED) sull'Helicopter Exercise Programme (HEP), concluso il 18 novembre 2022 5.1.3 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'invio di un meccanico a fini di perfezionamento presso la base aerea di Rochefort (Francia), concluso il 2 febbraio 2022 5.1.4 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'esercitazione multinazionale OCEAN HIT, concluso il 10 giugno 2022

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Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'invio di un pilota militare professionista come istruttore PC-21 a Cognac (Francia), concluso il 25 ottobre 2022 5.1.6 Accordo tra la Svizzera e la Svezia concernente la visita della Scuola piloti delle Forze aeree svizzere presso la base aerea di Malmen, concluso il 13 giugno 2022 5.1.7 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente l'ammissione di un ufficiale di scambio svizzero nello stato maggiore generale delle forze terrestri francesi, concluso il 30 settembre 2022 5.1.8 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Danimarca concernente il sostegno fornito dallo Stato ospite durante l'esercitazione MEXXI 2022, concluso il 24 ottobre 2022 5.1.9 Accordo tra la Svizzera e la Grecia concernente le prestazioni di supporto fornite dalla parte ospitante per l'esercitazione NATO TIGER MEET 2022, concluso il 26 aprile 2022 5.1.10 Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia concernente l'esercitazione ODESCALCHI 2022, concluso il 26 maggio 2022 5.1.11 Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del centro di lotta contro il fuoco di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 24 gennaio 2022 5.1.12 Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la partecipazione all'esercitazione militare Yorknite 2022, concluso il 10 novembre 2022 5.1.13 Accordo tecnico tra la Svizzera e la Slovenia concernente il sostegno fornito dallo Stato ospite durante l'esercitazione ADRIATIC STRIKE 2022, concluso il 24 maggio 2022 5.1.14 Accordo tra la Svizzera e la Slovenia concernente l'utilizzo del simulatore di volo del Super Puma a Emmen, concluso il 20 giugno 2022 5.1.15 Accordo tra la Svizzera e la Svezia concernente l'utilizzo del terreno di prova aereo e spaziale di Vidsel (Svezia), concluso il 16 novembre 2022 Altri accordi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 5.2.1 Accordo tra la Svizzera, la Germania, la Danimarca e il Lussemburgo sul DURO EAGLE Group Europe, concluso l'11 marzo 2022 5.2.2 Secondo accordo di modifica dell'accordo di progetto tra la Svizzera, la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo e la Svezia concernente modelli di previsione volti ad attuare la gestione dello stato delle munizioni

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(PREMIUM), basato sul Framework for Cooperation del 16 marzo 2012 tra la Svizzera e l'Agenzia europea per la difesa (AED), concluso il 14 giugno 2022 5.2.3 Primo accordo di modifica del memorandum of understanding (MoU) del 21 novembre 2016 sulla standardizzazione e l'interoperabilità della difesa terra­aria tra la Svizzera, la Germania, la Finlandia, i Paesi Bassi, la Norvegia, l'Austria, la Polonia, la Svezia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, il Regno Unito, gli Stati Uniti, l'Australia, il Belgio, la Danimarca, l'Estonia, la Grecia, il Canada, la Lettonia, la Lituania, il Portogallo, la Romania e la Spagna, concluso l'11 ottobre 2021 5.2.4 Accordo di progetto tra la Svizzera, il Canada, la Germania, la Norvegia, il Regno Unito e gli Stati Uniti concernente la valutazione della protezione dei depositi di munizioni «CUIRA» contro le esplosioni in base all'Accordo del 14 giugno 2018 sulla protezione della truppa e delle infrastrutture contro l'effetto delle armi, concluso il 24 febbraio 2022 5.2.5 Accordo tra la Svizzera e la Polonia sulla reciproca protezione delle informazioni classificate, concluso il 7 settembre 2022 5.2.6 Accordo di attuazione tra la Svizzera e l'Agenzia europea per la difesa (AED) concernente la protezione delle informazioni classificate, concluso il 23 giugno 2022 5.2.7 Accordo tra la Svizzera e l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'azione contro le mine (UNMAS) concernente la messa a disposizione di specialisti presso la sede dell'ONU a New York, concluso il 24 giugno 2021 5.2.8 Accordo amministrativo tra la Svizzera e la NATO concernente la reciproca protezione delle informazioni classificate, concluso il 13 dicembre 2022 5.2.9 Accordo tecnico tra la Svizzera e la NATO concernente il sostegno dei sistemi integrati di difesa aerea e missilistica per l'esercito svizzero in base al memorandum of understanding del 25 novembre 2020, concluso l'11 aprile 2022 5.2.10 Accordo tra la Svizzera e il Dipartimento di sostegno operativo dell'ONU (DOS) concernente la messa a disposizione di specialisti per il DOS presso la sede dell'ONU a New York, concluso il 23 dicembre 2022 6

Dipartimento federale delle finanze 6.1 Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente la precisazione dell'applicazione del regime relativo ai frontalieri previsto dalla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito

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e sulla sostanza in caso di lavoro a domicilio, concluso il 18 luglio 2022 Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente la procedura di sgravio delle imposte tedesche riscosse mediante ritenuta in virtù della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 19 dicembre 2022 Accordo tra la Svizzera e l'Austria concernente l'applicazione alle rendite dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti dell'articolo 21 della Convenzione del 30 gennaio 1974 tra Svizzera e l'Austria per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 7 aprile 2022 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente i redditi secondo l'articolo 17 paragrafi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, concluso il 18 luglio 2022 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente i redditi secondo l'articolo 17 paragrafo 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, concluso il 22 dicembre 2022 Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente i redditi secondo l'articolo 17 paragrafo 1 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, concluso il 22 dicembre 2022 Accordo tra la Svizzera e l'Islanda che modifica la Convenzione del 10 luglio 2014 tra la Svizzera e l'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio («Convenzione») secondo la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Convenzione multilaterale»), concluso il 15 dicembre 2022 Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'applicazione dell'articolo 25 paragrafo 5 della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali, concluso il 29 settembre 2022

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 109 7.1 Credito quadro Coesione 7.2 Credito quadro Cooperazione allo sviluppo Est

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Credito quadro Cooperazione economica allo sviluppo Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 7.4.1 Protocollo relativo all'Accordo di commercio e di cooperazione economica del 12 maggio 1994 tra la Svizzera e il Kazakistan, concluso il 29 novembre 2021 7.4.2 Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso il 17 novembre 2022 7.4.3 Intesa tra la Svizzera e il Québec sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, conclusa il 14 giugno 2022 7.4.4 Accordo tra la SEFRI e l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli odontotecnici in Svizzera e dei tecnici specializzati in dentiere e apparecchi dentali in Québec, concluso il 14 giugno 2022 7.4.5 Accordo tra la SEFRI e l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli assistenti sociali in Svizzera e dei lavoratori sociali in Québec, concluso il 14 giugno 2022 7.4.6 Accordo tra la SEFRI e l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec concernenti il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali dei tecnici di radiologia medica in Svizzera e dei tecnici di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, dei tecnici di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare e dei tecnici di radio-oncologia in Québec, concluso il 14 giugno 2022 7.4.7 Accordo tra la SEFRI e l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli igienisti dentali, concluso il 14 giugno 2022 7.4.8 Accordo tra la SEFRI e l'Ordre des sages-femmes du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle levatrici della Svizzera e del Québec, concluso il 14 giugno 2022 7.4.9 Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'ESA sul rafforzamento delle relazioni reciproche, concluso il 17 maggio 2022 7.4.10 Accordo tra la Svizzera e Bioversity International su un contributo a sostegno del progetto «Support for the Secre-

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7.4.15 7.4.16 7.4.17 7.4.18 7.4.19 7.4.20

8

tariat for the Agroecology Coalition», concluso il 31 ottobre 2022 Accordo tra la Svizzera, Bioversity International e l'International Center for Tropical Agriculture relativo al progetto di rafforzamento dell'azione collettiva e dell'efficacia dei sistemi alimentari grazie a una collaborazione strategica con la Food Action Alliance, concluso il 7 dicembre 2022 Accordo tra la Svizzera e la FAO su un contributo a sostegno del progetto «Trade and Sustainable Agrifood Systems», concluso l'11 ottobre 2022 Accordo tra la Svizzera e la FAO su un contributo a sostegno delle attività finanziate dal «Direct Regular Programme», concluso il 31 ottobre 2022 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al progetto «Animals in Territories for Agroecology: Contribution of differentiation approaches to sustainable and resilient food systems», concluso il 24 novembre 2022 Accordo tra la Svizzera e la FAO su un contributo a sostegno delle attività del programma «Sustainable Food Systems», concluso il 13 dicembre 2022 Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo alla «Flexible Voluntary Contribution», concluso il 13 dicembre 2022 Decisione ministeriale dell'OMC del 17 giugno 2022 sugli acquisti di derrate alimentari nel quadro del PAM Decisione ministeriale dell'OMC del 17 giugno 2022 sull'Accordo TRIPS Accordo tra la Svizzera e l'OMT concernente l'attuazione della «Students' League» 2022 in Svizzera, concluso il 29 agosto 2022 Accordo tra la Svizzera e l'UNEP su un contributo a sostegno di misure nel campo dei sistemi alimentari che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del «One Planet Network Sustainable Food Systems Programme», concluso il 7 dicembre 2022

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni 8.1 Accordo tra la Svizzera e l'Italia per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle licenze di circolazione collettive, concluso il 17 marzo 2022 8.2 Accordo tra la Svizzera e la Thailandia relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima, concluso il 24 giugno 2022

14 / 210

124

125 126 127

128 129 130 131 132 133

134 135

135 136

FF 2023 1512

8.3 8.4 8.5 8.6 8.7

8.8

8.9

9

1

2

Accordo tra la Svizzera e l'Ucraina relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima, concluso il 4 luglio 2022 Accordo tra la Svizzera e il Marocco relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima, concluso il 7 novembre 2022 Accordo tra la Svizzera e il Malawi relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima, concluso il 16 novembre 2022 Accordo tra la Svizzera e la Gambia sul traffico aereo di linea, concluso il 12 gennaio 2021 Accordo multilaterale M 343 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'Allegato A dell'ADR concernente materie pericolose per l'ambiente del numero ONU 3082 e il requisito di collaudo dell'imballaggio, concluso l'8 febbraio 2022 Accordo multilaterale M 344 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'Allegato A dell'ADR concernente il trasporto di capsule detonanti elettroniche dei numeri ONU 0511, 0512 e 0513, concluso l'8 febbraio 2022 Accordo multilaterale M 347 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'Allegato A dell'ADR concernente il trasporto del virus del vaiolo delle scimmie, concluso il 10 agosto 2022

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac 9.1 Accordi conclusi sulla base dell'articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA 9.2 Accordi conclusi sulla base dell'articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA 9.3 Accordi conclusi sulla base dell'articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI 9.4 Accordi conclusi sulla base dell'articolo 80 capoverso 1 lettera d LEp

137 138 139 140

141

142

143 144 145 146 148 152

Rendiconto 1.1 Dipartimento federale degli affari esteri 1.2 Dipartimento federale dell'interno 1.3 Dipartimento federale di giustizia e polizia 1.4 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 1.5 Dipartimento federale delle finanze 1.6 Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca 1.7 Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

153 153 185 186

Denuncia di trattati da parte della Svizzera

210

188 189 190 207

15 / 210

FF 2023 1512

16 / 210

FF 2023 1512

Rapporto 1

Introduzione

Conformemente all'articolo 48a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19971 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), il Consiglio federale riferisce ogni anno all'Assemblea federale sui trattati che ha concluso e su quelli conclusi dai dipartimenti, dai gruppi o dagli uffici federali. Il presente rapporto menziona gli accordi conclusi nel 2022 che non sottostanno all'approvazione delle Camere e che la Svizzera ha firmato senza riserva di ratifica, ratificato, approvato o ai quali ha aderito. Sono pure inclusi i trattati applicati provvisoriamente.

Il presente rapporto menziona inoltre, separatamente e in forma sinottica, le denunce di trattati da parte della Svizzera e le modifiche dei trattati esistenti concluse durante l'anno in rassegna. Tali modifiche, che possono assumere la forma di protocolli, scambi di note, scambi di lettere o decisioni di organi istituiti dai trattati quali le commissioni miste, devono altresì comparire nel rapporto in virtù dell'articolo 48a capoverso 2 LOGA, sempre che siano state concluse dal Consiglio federale, da un dipartimento, da un gruppo o da un ufficio nella propria competenza.

I numerosi trattati conclusi in ambiti importanti (p. es. cooperazione allo sviluppo) sono classificati per tema e preceduti da un'introduzione che illustra il contesto politico in cui si iscrive l'azione del Consiglio federale nell'ambito in questione. I trattati di cooperazione allo sviluppo sono inoltre classificati in funzione dei messaggi del Consiglio federale su cui si fondano.

Nel presente rapporto figurano inoltre gli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac che il Consiglio federale ha approvato in quanto trattati. Al fine di agevolare la lettura, sono raggruppati in un capitolo specifico (cap. 9).

Per quanto riguarda il contenuto, nella discussione in Parlamento il rapporto del 18 maggio 20222 sui trattati internazionali conclusi nel 2021 ha sollevato solo poche domande.

1 2

RS 172.010 FF 2022 1535

17 / 210

FF 2023 1512

La seguente tabella illustra l'evoluzione quantitativa dei trattati, suddivisi secondo i capitoli del rapporto: Capitolo

2020

2021

2022

2

Trattati del DFAE

2.1

Coesione

2.2

Cooperazione con i Paesi dell'Est

2.3

Cooperazione allo sviluppo

143 (1)

130 (11)5

2.4

Aiuto umanitario

140 (1)

126 (1)

2.5

Promozione civile della pace e sicurezza umana

50 (2)

57 (4)

­

Accordi concernenti la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti

2.6

Altri trattati del DFAE

3

Trattati del DFI

0

3

1 (1)

4

Trattati del DFGP

5 (3)

4

5 (1)

5

Trattati del DDPS

22

19

25 (2)

6

Trattati del DFF

15 (1)

7

Trattati del DEFR

7.1

Coesione

7.2

Cooperazione con i Paesi dell'Est

12 (3)

10 (4)

13 (2)

7.3

Cooperazione con i Paesi del Sud

24 (4)

29 (5)

23 (3)

7.4

Altri trattati del DEFR

12

8

Trattati del DATEC

13 (2)

17

9

9

Schengen e Dublino/Eurodac

22

49

29

518

506

431

Totale

3 4 5

0 45 (3)3

0

15

0 26

0

22 (3)

8

8 22 (1)4 81 (5) 116 (3) 50 2

18

8 1

6

20 (1)

Parentesi: numero di accordi del 2019 che sono conteggiati nelle cifre del 2020 e che non sono considerati nel rapporto del 2019.

Parentesi: numero di accordi del 2021 che sono conteggiati nelle cifre del 2022 e che non sono considerati nel rapporto del 2021.

Parentesi: numero di accordi del 2020 che sono conteggiati nelle cifre del 2021 e che non sono considerati nel rapporto del 2020.

18 / 210

FF 2023 1512

Modifiche di trattati Capitolo

2020

2021

2022

202 (3)

217 (21)

188 (19)

10.1

DFAE

10.2

DFI

10.3 10.4 10.5

DFF

10.6

DEFR

45 (3)

64 (7)

91 (12)

10.7

DATEC

23 (1)

14

13 (1)

Totale

1

1

0

DFGP

14

4

7 (1)

DDPS

4

6

5

9 (1)

298

15

321

4

308

Sulla base del rapporto, il Parlamento può esaminare se ogni trattato concluso, ogni emendamento e ogni denuncia di trattato rientrano effettivamente nella competenza del Consiglio federale. Qualora ritenga che la conclusione di un accordo non rientri nella competenza esclusiva del Consiglio federale ma necessiti dell'approvazione del Parlamento, quest'ultimo può incaricare il Consiglio federale, mediante una mozione, di sottoporgli detto accordo successivamente per esaminarlo secondo la procedura ordinaria. Il Consiglio federale ha pertanto la possibilità di presentare per approvazione il trattato o l'emendamento all'Assemblea federale nell'ambito di un messaggio separato o di denunciarli per la scadenza più vicina, sempre che siano ancora in vigore.

L'approvazione a posteriori di un trattato da parte dell'Assemblea federale non comporta la sospensione della sua applicazione. Il trattato in questione rimane applicabile durante la procedura parlamentare. Nel caso in cui il trattato non sia approvato dal Parlamento, il Consiglio federale deve denunciarlo per la scadenza più vicina.

Il rapporto è articolato in linea di massima in funzione delle competenze materiali di ogni dipartimento e dei suoi uffici o servizi competenti. La parte che illustra i nuovi trattati conclusi è strutturata nel modo seguente: 1)

per le categorie che comprendono un gran numero di trattati: tabelle distinte, ordinate secondo la rispettiva base legale, che menzionano in modo succinto le Parti contraenti, il contenuto, la data di conclusione e i costi dell'accordo;

2)

per le altre categorie, secondo la struttura seguente: A. Contenuto: breve presentazione del contenuto del trattato.

B. Motivi: esposizione dei motivi che hanno portato alla conclusione del trattato.

C. Ripercussioni finanziarie: indicazione dei costi derivanti dall'attuazione del trattato. Per i trattati nel settore della cooperazione allo sviluppo viene precisato se i fondi utilizzati fanno parte dell'aiuto pubblico allo sviluppo.

19 / 210

FF 2023 1512

D.

E.

20 / 210

Base legale: indicazione della base legale su cui si fonda la competenza del Consiglio federale, dell'aggruppamento o dell'ufficio di concludere il trattato.

Entrata in vigore e modalità di denuncia: indicazione dell'entrata in vigore del trattato (che non coincide necessariamente con la data della sua conclusione), eventualmente della durata di validità o delle possibilità di denuncia.

FF 2023 1512

2

Dipartimento federale degli affari esteri

2.1

Credito quadro Coesione6 Introduzione

Il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea (credito quadro Coesione) è volto a ridurre le disparità economiche e sociali nei Paesi che hanno aderito all'UE dal 2004. Costituisce un investimento nella sicurezza, nella stabilità e nella prosperità in Europa. Con questo contributo, la Svizzera rafforza e approfondisce le sue relazioni bilaterali con i Paesi partner e con l'intera UE.

I fondi vengono utilizzati per programmi e progetti concreti e non sono trasferiti direttamente nei bilanci dei Paesi partner o all'UE. L'attuazione deve concludersi entro il 2029 e sottostà alla responsabilità congiunta della SECO e della DSC. La DSC sostiene progetti e programmi nelle seguenti aree tematiche: ricerca, formazione professionale, migrazione, sicurezza, salute, inclusione sociale, impegno civico e biodiversità. I Paesi partner della DSC sono la Bulgaria, la Croazia, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria e Cipro.

L'attuazione del primo contributo svizzero è stata in gran parte completata. Solo il programma di cooperazione con la Croazia andrà avanti ancora fino al 20247.

6 7

FF 2018 5617 FF 2014 3525

21 / 210

FF 2023 1512

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 della legge federale del 30 settembre 20168 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

N.

Parte contraente Oggetto

1.

Bulgaria

Accordo nell'ambito del secondo contri- 20.09.2022 buto svizzero concernente l'attuazione del programma di cooperazione destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione Europea allargata9

92,5 milioni di franchi

2.

Cipro

Accordo nell'ambito del secondo contri- 12.12.2022 buto svizzero concernente l'attuazione del programma di cooperazione destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione Europea allargata10

5,2 milioni di franchi

3.

Croazia

Accordo nell'ambito del secondo contri- 18.10.2022 buto svizzero concernente l'attuazione del programma di cooperazione destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione Europea allargata11

45,7 milioni di franchi

4.

Estonia

Accordo nell'ambito del secondo contri- 21.11.2022 buto svizzero concernente l'attuazione del programma di cooperazione destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione Europea allargata12

26 milioni di franchi

5.

Ungheria

Accordo nell'ambito del secondo contri- 08.11.2022 buto svizzero concernente l'attuazione del programma di cooperazione destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione Europea allargata13

87,6 milioni di franchi

6.

Malta

Accordo nell'ambito del secondo contri- 18.11.2022 buto svizzero concernente l'attuazione del programma di cooperazione destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione Europea allargata14

3,56 milioni di franchi

8 9 10 11 12 13 14

RS 974.1 RS 0.973.221.42 RS 0.973.225.82 RS 0.973.229.12 RS 0.973.233.42 RS 0.973.241.82 RS 0.973.254.52

22 / 210

FF 2023 1512

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

N.

Parte contraente Oggetto

7.

Polonia

Accordo nell'ambito del secondo contri- 05.12.2022 buto svizzero concernente l'attuazione del programma di cooperazione destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione Europea allargata15

320,1 milioni di franchi

8.

Romania

Accordo nell'ambito del secondo contri- 12.12.2022 buto svizzero concernente l'attuazione del programma di cooperazione destinato a ridurre le disparità economiche e sociali all'interno dell'Unione Europea allargata16

221,5 milioni di franchi

15 16

RS 0.973.264.93 RS 0.973.266.32

23 / 210

FF 2023 1512

2.2

Credito quadro Cooperazione allo sviluppo Est17 Introduzione

Il mandato della cooperazione internazionale della Svizzera è incentrato sull'aiuto alle popolazioni nel bisogno, sulla riduzione della povertà nel mondo e sullo sviluppo sostenibile. La cooperazione allo sviluppo Est, messa in atto dalla DSC e dalla SECO, sostiene i Paesi dell'Europa dell'Est nel loro processo di transizione verso sistemi democratici imperniati sullo Stato di diritto e sull'economia di mercato. Tra i Paesi prioritari della DSC vi sono l'Albania, la Bosnia ed Erzegovina, il Kosovo, la Macedonia del Nord, la Serbia, l'Ucraina, la Moldova, le regioni dell'Asia centrale (Kirghizistan, Tagikistan e Uzbekistan) e il Caucaso meridionale (Armenia, Azerbaigian e Georgia). La cooperazione tiene conto del fatto che, nonostante i progressi compiuti, i Paesi ex comunisti dell'Europa dell'Est necessitano ancora di riforme e sono sempre più spesso chiamati ad affrontare nuove sfide, come le crescenti disparità o gli effetti dei cambiamenti climatici. Inoltre, molti Paesi soffrono delle conseguenze di conflitti armati del passato o si trovano attualmente in situazioni di conflitto.

Le priorità della cooperazione allo sviluppo Est, definite nella Strategia di cooperazione internazionale 2021­2024, sono le seguenti: 1) sviluppo economico con il rafforzamento del settore finanziario, la creazione di posti di lavoro, il miglioramento dei servizi di base e l'approvvigionamento energetico delle città (DSC e SECO); 2) buongoverno, compresi il rafforzamento delle istituzioni nazionali e locali e i servizi pubblici di base, l'inclusione e la lotta contro la corruzione; 3) mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai loro effetti, protezione dell'ambiente e riduzione dei rischi di catastrofe. La promozione della parità dei sessi e del buongoverno viene sistematicamente presa in considerazione in tutti i programmi. Viene inoltre incentivata la cooperazione con il settore privato e, nella misura del possibile, si tiene conto delle sfide legate alla migrazione.

17

FF 2020 2313

24 / 210

FF 2023 1512

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 della legge federale del 30 settembre 201618 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

Assistenza tecnica nell'ambito del secondo contributo svizzero

21.12.2022

349 000 franchi

Kirghizistan

Gestione efficace e prevenzione delle malattie non trasmissibili, fase 2

19.07.2022

5,07 milioni di franchi

3.

Kosovo

Promozione dell'occupazione nel settore privato

30.03.2022

5,55 milioni di franchi

4.

Moldova

Creazione di valore aggiunto per gli altri: 17.02.2022 formazione professionale di base offerta da istituti di formazione e perfezionamento, fase 1

450 904 franchi

5.

Moldova

Contributo al fondo d'intervento del Governo per un conto speciale a sostegno dei profughi ucraini

27.04.2022

3,2 milioni di dollari americani

6.

Uzbekistan

Contributo alle riforme nel settore della formazione professionale, fase 1

23.09.2022

4,94 milioni di franchi

7.

Serbia

Condizioni quadro per l'attuazione del programma «From Education to Employment (E2E)»

13.04.2022

­

8.

Serbia

Sostegno alla riforma del sistema di for- 02.12.2022 mazione professionale duale e del quadro nazionale delle qualifiche in Serbia nell'ambito dell'apprendimento permanente

1,85 milioni di franchi

9.

Svezia

Cooperazione delegata relativa al cofi07.07.2022 nanziamento di un programma per rafforzare le associazioni comunali e cittadine in Bosnia ed Erzegovina, fase 2

1,47 milioni di franchi

10. FAO

Aumento della sicurezza alimentare e 23.02.2022 della competitività nel settore zootecnico migliorando il sistema nazionale di identificazione, registrazione e tracciabilità degli animali in Georgia, fase 2

3,17 milioni di dollari americani

11. UNFPA

Fondo internazionale per l'empowerment 15.11.2022 dei giovani in Moldova

1,6 milioni di dollari americani

12. OIM

Sostegno all'avvio del centro di accoglienza temporaneo a Lipa, in Bosnia ed Erzegovina

300 000 franchi

N.

Parte contraente Oggetto

1.

Ungheria

2.

18

11.11.2021

RS 974.1

25 / 210

FF 2023 1512

N.

Parte contraente Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

13. OMS

Contributo al rafforzamento delle capacità nei centri di pronto soccorso ospedaliero in vista di un forte aumento dei ricoveri dovuti a un maggiore afflusso di profughi in Moldova

11.10.2022

1,67 milioni di dollari americani

14. PAM

Sostegno alla resilienza e alla ripresa economica dei comuni di confine in Armenia nel 2022­2023

28.03.2022

960 000 franchi

15. PAM

Contributo al risultato n. 3 del Piano strategico nazionale 2018­2022 per il Kirghizistan: miglioramento dei sistemi istituzionali, delle prassi e delle conoscenze nell'ambito dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della prevenzione delle catastrofi, con ripercussioni positive sulla lotta alla povertà e sulla sicurezza alimentare, fase 1

28.06.2022

2,2 milioni di dollari americani

16. PNUS

Progetto per la promozione della competenza operativa dei consigli comunali nella Macedonia del Nord

31.03.2022

4 milioni di dollari americani

17. PNUS

Progetto «Green Agenda» in Serbia

12.08.2022

4,9 milioni di dollari americani

18. PNUS

Modernizzazione del sistema di formazione professionale agricola in Georgia, fase 3

26.08.2022

4,44 milioni di dollari americani

19. PNUS

Promozione dei giovani nei settori 31.10.2022 dell'economia digitale e dell'imprenditoria digitale in Uzbekistan

1 milione di dollari americani

20. PNUS

Promozione di un mercato del lavoro stabile e inclusivo in Moldova

23.11.2022

4 milioni di dollari americani

21. UNICEF

Contributo a un'analisi di cluster di indicatori 2023 in Kirghizistan

16.08.2022

54 000 dollari americani

22. UNOPS

Progetto di governance locale per la popolazione e la natura in Serbia

16.12.2022

9,47 milioni di dollari americani

26 / 210

FF 2023 1512

2.3

Credito quadro Cooperazione allo sviluppo19 Introduzione

Con la sua cooperazione internazionale la Svizzera contribuisce alla lotta contro la povertà e allo sviluppo sostenibile. La cooperazione allo sviluppo della DSC concentra i propri sforzi nelle regioni più povere del mondo, ossia in Asia, Europa dell'Est, Africa subsahariana, Africa del Nord e Medio Oriente. Sostiene gli sforzi dei Paesi poveri e fragili e delle loro popolazioni nel superare i problemi di povertà e di sviluppo. La Svizzera si avvale a tal fine in maniera complementare dei propri strumenti di politica estera (Whole of Government Approach). I programmi di sviluppo realizzati dalla DSC si concentrano sui quattro temi seguenti: A) crescita economica sostenibile, B) lotta contro i cambiamenti climatici e i loro effetti, C) fornitura di servizi di base di qualità ­ nello specifico formazione e sanità ­ e riduzione delle cause della migrazione irregolare e dello sfollamento forzato, D) promozione della pace, dello Stato di diritto e dell'uguaglianza di genere. Con programmi globali tematici si intende contribuire in modo mirato a ridurre i rischi globali. La Svizzera partecipa inoltre al finanziamento di organizzazioni multilaterali per lo sviluppo e intrattiene il dialogo politico con queste organizzazioni ponendo l'accento sulla fragilità, sull'uguaglianza di genere, sulla promozione del settore privato, sulla lotta contro la corruzione nonché sull'orientamento ai risultati e sulla riforma del sistema di sviluppo dell'ONU sul piano operativo. Nel 2022 il numero di accordi con organizzazioni internazionali è diminuito a causa di contributi finanziari pluriennali. Ciò è in parte la conseguenza dei molti contributi di base concessi nel 2021, anche nell'ambito della crisi della sicurezza alimentare e della pandemia di COVID-19.

19

FF 2020 2313

27 / 210

FF 2023 1512

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197620 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

N.

Parte contraente

Oggetto

1.

Benin

Programma a sostegno di un'alfabetizza- 12.05.2022 8,15 milioni di zione organizzata in modo decentrato, franchi fase 2

2.

Cambogia

Formazione nel campo della gestione degli archivi

20.07.2022 32 571 dollari americani

3.

Cuba

Partecipazione locale alla ricostruzione del centro storico dell'Avana, fase 3

13.10.2022 1 milione di franchi

4.

Honduras

Programma di Prawanka per lo sviluppo economico e territoriale della regione Mosquitia, fase 2, 2021­2024

15.02.2022 ­

5.

Laos

Contributo al Servizio nazionale di consulenza per le aree montane, fase 3, 2021­2024

27.04.2022 5 milioni di franchi

6.

Moldova

Approvvigionamento di acqua potabile e al trattamento delle acque reflue

21.07.2022 6,22 milioni di dollari americani

7.

Mongolia

Donazione di quattro apparecchi radiolo- 08.09.2021 140 722 franchi gici mobili

8.

Mongolia

Contributo alla lotta contro la pandemia di COVID-19

9.

Mongolia

Rafforzamento delle capacità dell'ufficio 01.03.2022 200 000 franchi presidenziale

30.11.2021 196 358 franchi

10. Mongolia

Progetto artistico «A journey through vulnerability»

07.03.2022 44 679 franchi

11. Mozambico

Finanziamento di attività per realizzare il progetto di promozione della salute nella provincia di Cabo Delgado, fase 3

24.08.2022 6,5 milioni di dollari americani

12. Mozambico

Finanziamento di attività per sostenere 26.07.2022 6,3 milioni di l'attuazione del programma di goverdollari nance, approvvigionamento idrico, forniamericani tura di servizi igienico-sanitari e promozione della salute nella provincia di Niassa, fase 3

13. Mozambico

Sostegno al settore sanitario riguardo al meccanismo di finanziamento comune, fase 8

20

RS 974.0

28 / 210

04.11.2022 2,17 milioni di dollari americani

FF 2023 1512

Oggetto

Data di conclusione

14. Nepal

Progetto per il reinserimento dei lavoratori migranti rimpatriati

08.06.2022 6,8 milioni di franchi

15. Nepal

Progetto per un'istruzione e una formazione tecnica e professionale di qualità per i giovani

03.08.2022 7,47 milioni di franchi

16. Niger

Programma per la promozione dell'imprenditoria locale, fase 1

25.05.2022 5,3 milioni di franchi

17. Niger

Programma di sostegno all'irrigazione su piccola scala, fase 2

08.12.2022 1,84 milioni di franchi

18. Niger

Programma di sostegno alle collettività territoriali, fase 2

09.12.2022 7 milioni di franchi

19. Tunisia

Contributo alla formazione professionale 20.05.2022 9,895 milioni (programma Takween) di franchi

20. ASEAN

Attuazione dell'iniziativa per l'istruzione 29.08.2022 4 milioni di e la formazione tecnica e professionale dollari americani

21. OCHA

Contributo al Fondo umanitario per l'Ucraina 2022

22. OCHA

Contributo al Fondo fiduciario per l'assi- 28.06.2022 2 milioni di stenza in caso di catastrofe, a sostegno franchi del Fondo umanitario per il Myanmar

23. OCHA

Contributo al Fondo fiduciario per l'assi- 05.07.2022 2 milioni di stenza in caso di catastrofe, a sostegno franchi del Fondo umanitario internazionale per la Siria 2022­2023

24. BIRS

Contributo al fondo fiduciario di adattamento

28.02.2022 10 milioni di franchi

25. BIRS

Iniziativa della BM per il recupero di valori patrimoniali rubati

24.05.2022 800 000 dollari americani

N.

Parte contraente

Ripercussioni finanziarie

25.02.2022 500 000 franchi

Progetto volto ad adattare l'agricoltura ai 31.10.2022 2 milioni di 26. Centro per l'agricoltura cambiamenti climatici attraverso la racdollari tropicale, colta e l'utilizzo dell'acqua in Nicaragua americani la ricerca e l'insegnamento 27. Centro di ricerca internazionale per l'agrosilvicoltura

Iniziativa di scienza partecipativa (citizen science) a sostegno delle transizioni agroecologiche, 2022­2024

28. Centro internazionale per lo sviluppo integrato delle montagne

Contributo di base e contributo vincolato 13.12.2022 5 milioni di all'attuazione del piano d'azione a medio franchi termine, 2023­2026

10.06.2022 450 000 franchi

29 / 210

FF 2023 1512

Oggetto

Data di conclusione

29. Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale

Programma regionale a sostegno delle associazioni contadine e delle organizzazioni professionali agricole nell'attuazione della politica agricola regionale, fase 3

04.08.2022 9,6 milioni di franchi

30. UNECE

Contributo al fondo fiduciario multidonatori della Convenzione sull'acqua volto a sensibilizzare sulla Convenzione e a rafforzare la cooperazione in materia di acque transfrontaliere tramite la partecipazione al 9° Forum mondiale dell'acqua

11.02.2022 202 000 dollari americani

31. UNECE

Sostegno alla cooperazione transfrontaliera nel settore idrico sulla base del programma di lavoro 2022­2024 della Convenzione sull'acqua

08.12.2022 1,8 milioni di dollari americani

32. Coalizione internazionale per l'accesso alla terra / FISA

Contributo di base per l'attuazione del piano d'azione triennale 2022­2024 e stanziamento di fondi vincolati per la «Land Matrix Initiative»

29.07.2022 3 milioni di franchi

33. Commissione ONU per il diritto commerciale internazionale

Sostegno finanziario all'adempimento del mandato del gruppo di lavoro per la riforma della composizione delle controversie tra investitori e Stato

18.05.2022 15 010 euro

34. Consiglio d'Europa

Lotta alla tratta di esseri umani in Tunisia

27.10.2022 35 000 euro

35. FAO

Promozione di investimenti orientati al mercato e innovazioni per uno sviluppo sostenibile dei sistemi agricoli e alimentari

06.12.2022 4,115 milioni di franchi

36. UNFPA

Contributo generale per gli anni 2022­ 2024

15.08.2022 48 milioni di franchi

N.

Parte contraente

Ripercussioni finanziarie

37. Fondo Sfruttamento delle soluzioni digitali dell'ONU per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale

27.12.2021 207 249 dollari americani

Contributo generale per gli anni 2022­ 38. Fondo dell'ONU per il 2024 finanziamento dell'attrezzatura-capitale

14.09.2022 9 milioni di franchi

39. OHCHR

30 / 210

Promozione e protezione dei diritti 15.12.2021 1,5 milioni di umani nel Territorio palestinese occupato franchi

FF 2023 1512

Oggetto

Data di conclusione

40. OHCHR

Rafforzamento delle capacità della Commissione nazionale per i diritti umani e delle organizzazioni civili in Ruanda

08.08.2022 900 000 dollari americani

41. ACNUR

Sostegno alla ricerca di soluzioni nel campo della formazione e dei mezzi di sostentamento per i profughi afghani in Pakistan

26.07.2022 5,76 milioni di franchi

42. ACNUR

Sostegno ai profughi e ai richiedenti l'asilo in Tunisia

01.12.2022 100 000 franchi

43. OIM

Programma sulla migrazione della manodopera nell'Asia centrale

01.06.2022 6,78 milioni di franchi

44. OIM

Contributo alle attività post-alluvione in Pakistan nel 2022

21.09.2022 2 milioni di franchi

45. OIL

Contributo al programma integrato per un reclutamento equo, fase 3

29.07.2022 2,8 milioni di dollari americani

46. OIL

Contributo a un progetto volto a rafforzare i centri di collocamento in Nepal

29.11.2022 1,2 milioni di dollari americani

47. OMM

Rafforzamento della capacità regionale di adattamento e di resilienza di fronte alle variazioni e ai cambiamenti del clima in settori a rischio delle Ande

02.11.2022 5,8 milioni di franchi

48. OMS

Contributo al Piano strategico 2020­ 2025 dell'Organizzazione panamericana della salute in Colombia

01.04.2022 200 000 dollari americani

49. ONU

Sostegno all'Ufficio per la valutazione 18.10.2022 300 000 franchi sistemica e al conseguente rafforzamento della riforma dell'ONU attraverso l'apprendimento e l'obbligo di rendiconto a livello di sistema

50. ONU

Contributo di base a un quadro unitario, comprendente bilancio, risultati e obbligo di rendiconto, relativo al programma congiunto dell'ONU per l'HIV/Aids, 2022­2024

08.11.2022 30 milioni di franchi

51. UNDESA

Sostegno al rafforzamento del monitoraggio e della rendicontazione della revisione politica quadriennale globale 2022­2024

19.04.2022 100 000 franchi

52. UN Women

Contributo generale per gli anni 2022­ 2024

14.09.2022 48 milioni di franchi

N.

Parte contraente

Ripercussioni finanziarie

31 / 210

FF 2023 1512

Oggetto

Data di conclusione

53. UN Women

Progetto per la ricostruzione del movimento femminile tramite il finanziamento di organizzazioni della società civile in Afghanistan

23.11.2022 5 milioni di franchi

54. UN-Habitat

Programma a sostegno dei gruppi di popolazione vulnerabili nell'area C della Cisgiordania

05.06.2022 500 000 dollari americani

55. PAM

Contributo all'appello per l'aiuto alle vittime delle inondazioni in Malawi

08.04.2022 1 milione di dollari americani

56. PAM

Contributo al rafforzamento della resilienza alle catastrofi naturali ricorrenti in Sri Lanka

10.11.2022 800 000 franchi

57. PNUS

Accordo sulla ripartizione dei costi con terzi per rafforzare le capacità del Ministero pubblico nella lotta contro l'impunità in Guatemala

04.05.2021 1,25 milioni di dollari americani

58. PNUS

Contributo allo stipendio e ai costi aggiuntivi di un posto di capoconsulente sul nexus aiuto umanitario-sviluppo in Myanmar

19.03.2022 216 054 dollari americani

59. PNUS

Contributo al miglioramento della struttura di coordinamento del sostegno tramite un'unità per la gestione delle informazioni in Myanmar

13.05.2022 220 000 dollari americani

60. PNUS

Contributo a favore del team di supporto congiunto del Partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo

10.08.2022 202 000 dollari americani

61. PNUS

Accordo di ripartizione dei costi tra terzi, Burundi

11.08.2022 163 500 dollari americani

62. PNUS

Forum africano su economia e diritti umani 2022 in Ghana

12.10.2022 130 000 dollari americani

63. PNUS

Ruanda: revisione del quadro di valutazione della prestazione dei donatori

20.10.2022 23 535 dollari americani

64. PNUS

Contributo ai fondi ordinari 2022­2024

21.10.2022 147,83 milioni di franchi

65. PNUS

Contributo a uno studio sulla sicurezza climatica ad Haiti

23.10.2022 20 000 dollari americani

66. PNUS

Ripartizione dei costi con una parte terza 24.10.2022 3,85 milioni di per attuare la cooperazione di transizione dollari in Ciad americani

N.

Parte contraente

32 / 210

Ripercussioni finanziarie

FF 2023 1512

Oggetto

Data di conclusione

67. PNUS

Contributo al fondo del gruppo dell'ONU per lo sviluppo sostenibile mirato al costante monitoraggio dei diritti umani, con particolare accento sulla consulenza in questo ambito

08.11.2022 270 000 dollari americani

68. PNUS

Contributo all'Ufficio del coordinatore residente dell'ONU per lo sviluppo nelle aree aride e semiaride in Kenya, fase 1

10.11.2022 666 666 dollari americani

69. PNUS

Contributo per promuovere il buongoverno, la pace e la resilienza

21.12.2022 3,7 milioni di dollari americani

70. UNEP

Contributo alla Coalizione per il clima e l'aria pulita per ridurre gli inquinanti climatici di breve durata

07.03.2022 8 milioni di franchi

N.

Parte contraente

Ripercussioni finanziarie

71. Organizzazione Contributo alla Commissione interameri- 11.10.2022 1,7 milioni di degli Stati cana per i diritti umani per rafforzare dollari americani il buongoverno e la protezione dei diritti americani umani nelle comunità vulnerabili in Guatemala, Honduras e El Salvador 72. UNESCO

Contributo alle attività principali dell'Istituto internazionale di pianificazione dell'educazione

23.06.2022 1 milione di franchi

73. UNESCO

Contributo istituzionale alle attività dell'Ufficio internazionale dell'educazione

10.08.2022 4 milioni di franchi

74. UNESCO

Costi di programma per il Rapporto mondiale sull'educazione

22.12.2022 900 000 franchi

75. UNICEF

Sviluppo di infrastrutture e servizi idrici e igienico-sanitari in scuole dell'Abcasia in Georgia

28.01.2022 2,44 milioni di dollari americani

76. UNICEF

Contributo ai fondi ordinari 2022­2024

23.08.2022 63 milioni di franchi

77. UNICEF

Analisi di cluster di indicatori 2023 in Nicaragua

23.11.2022 414 504 dollari americani

78. UNOPS

Programma di rete urbana per lottare contro la povertà e promuovere le città nel contesto dello sviluppo sostenibile

19.10.2022 7,53 milioni di dollari americani

79. UNOPS

Attuazione dell'accordo di pace di Maputo, fase 2

20.10.2022 5 milioni di franchi

80. Volontari ONU Finanziamento del distacco (12 mesi) di uno specialista internazionale in Laos

11.02.2022 53 947 dollari americani

81. Volontari ONU Contributo generale per gli anni 2022­ 2024

02.11.2022 2,4 milioni di franchi

33 / 210

FF 2023 1512

2.4

Credito quadro Aiuto umanitario21 Introduzione

L'aiuto umanitario svizzero contribuisce a salvare vite e ad alleviare le sofferenze subite dalle persone a causa di crisi, conflitti e catastrofi. Pone la dignità degli individui al centro del suo impegno. È neutro, indipendente e imparziale. Rispecchia una Svizzera che, solidale verso le persone bisognose, porta avanti la sua lunga tradizione umanitaria. L'aiuto umanitario fornisce un aiuto d'emergenza, rapido, globale e adattato ai bisogni che si manifestano in un determinato contesto. Pone l'accento sull'assistenza e sulla protezione dei gruppi più vulnerabili della popolazione e sul rafforzamento della resilienza a livello locale. Oltre all'aiuto d'emergenza, si concentra anche sulle misure di prevenzione, sulla riduzione dei rischi di catastrofi e sulla ricostruzione. Si impegna tramite contributi alle organizzazioni umanitarie partner, come il movimento della Croce rossa e della Mezzaluna rossa, le organizzazioni umanitarie dell'ONU e le organizzazioni non governative svizzere, locali e internazionali. Il suo impegno è completato dal dispiegamento di specialisti del Corpo svizzero di aiuto umanitario nell'ambito di interventi d'urgenza e della realizzazione di progetti umanitari, attuati direttamente dalla Svizzera. Questi esperti vengono altresì messi a disposizione delle organizzazioni multilaterali. L'aiuto umanitario destina circa un terzo delle sue risorse a programmi bilaterali, attuati mediante interventi propri realizzati autonomamente o congiuntamente ad opere assistenziali svizzere, internazionali e locali. Un altro terzo è impiegato per la cooperazione con gli organismi dell'ONU, soprattutto il PAM, l'ACNUR, l'OCHA e l'UNICEF. L'ultimo terzo è assegnato al CICR.

21

FF 2020 2313

34 / 210

FF 2023 1512

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197622 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

15.11.2022

9,5 milioni di franchi

Benin

Programma di sostegno della governance 21.12.2022 locale e di rafforzamento dell'attrattività territoriale, fase 1

13 milioni di franchi

3.

Benin

Programma di formazione professionale 21.12.2022 e di rafforzamento delle competenze operative per promuovere l'occupazione, fase 1

9,7 milioni di franchi

4.

Iraq

Contributo «Blue Peace» alla seconda conferenza internazionale sull'acqua a Bagdad

60 000 dollari americani

5.

Laos

Accordo quadro concernente l'assistenza 04.08.2021 tecnica, la cooperazione finanziaria e l'assistenza umanitaria23

­

6.

Tanzania

Accordo sussidiario 2022­2023 sul trasferimento di mezzi finanziari dal fondo sanitario al livello subnazionale per la creazione di centri sanitari

27.10.2022

­

7.

Tonga

Donazione di mascherine chirurgiche (prevenzione dalla COVID-19)

04.08.2022

7241 franchi

8.

OCHA

Contributo specifico 2022 alle attività sul campo nel Sudan del Sud

02.03.2022

3,5 milioni di franchi

9.

OCHA

Contributo alla conferenza di alto livello 14.03.2022 2022 per lo stanziamento di mezzi finanziari in risposta alla crisi umanitaria nello Yemen

10 977 dollari americani

10. OCHA

Contributo a un progetto per rafforzare la capacità di protezione attraverso lo sviluppo di due moduli di formazione per il 2021 e il 2022

07.04.2022

39 946 franchi

11. OCHA

Contributo 2022 al Fondo centrale di risposta alle emergenze

03.05.2022

5 milioni di franchi

N.

Parte contraente Oggetto

1.

Benin

Programma di sostegno all'istruzione e alla formazione di bambini esclusi dal sistema educativo, fase 3

2.

22 23

23.02.2022

RS 974.0 RS 0.974.248.1

35 / 210

FF 2023 1512

N.

Parte contraente Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

11.05.2022

8,49 milioni di franchi

12. OCHA

Contributo 2022­2023 a programmi e progetti, eventi per i quadri e formazioni per rafforzare il coordinamento umanitario sul campo

13. OCHA

Contributo al Fondo fiduciario per l'assi- 29.07.2022 stenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario internazionale per lo Yemen 2022

3,7 milioni di franchi

14. OCHA

Contributo specifico al finanziamento di missioni di accertamento svolte da esperti svizzeri in situazioni di emergenza e di catastrofe

50 000 franchi

15. OCHA

Contributo al Fondo fiduciario per l'assi- 19.10.2022 stenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario internazionale per il Libano

4 milioni di franchi

16. OCHA

Contributo specifico 2022­2024 all'Uffi- 20.12.2022 cio del consigliere speciale del segretario generale dell'ONU per trovare soluzioni a beneficio degli sfollati interni

400 000 franchi

17. OCHA

Contributo aggiuntivo 2022 al Fondo centrale di risposta alle emergenze

22.12.2022

860 000 franchi

18. BIRS/IDA

Istruzione delle ragazze, empowerment femminile e rafforzamento dei mezzi di sostentamento delle donne in Zambia

24.11.2022

2 milioni di franchi

19. BM

Fondo multidonatori per l'aiuto d'emergenza, la ricostruzione e le riforme in Ucraina

16.12.2022

44 milioni di franchi

20. ASEAN

Contributo al rafforzamento istituzionale e allo sviluppo delle capacità nella gestione delle catastrofi, fase 2

21.07.2022

1,08 milioni di franchi

21. CICR

Contributo specifico 2022­2023 al nuovo Fondo di transizione per il clima e l'ambiente per promuovere misure di protezione del clima nell'ambito dei programmi umanitari

14.01.2022

2 milioni di franchi

22. CICR

Contributo al bilancio di sede relativo al 2022

10.03.2022

80 milioni di franchi

23. CICR

Contributo specifico 2022 alle attività sul campo in Iraq, Giordania e Libano

10.03.2022

10 milioni di franchi

24. CICR

Contributo specifico 2022 alle attività sul campo in Etiopia, Somalia, Sudan e Sudan del Sud

10.03.2022

9,5 milioni di franchi

36 / 210

19.09.2022

FF 2023 1512

N.

Parte contraente Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

25. CICR

Contributo specifico 2022 alle attività sul 10.03.2022 campo in Burkina Faso, Mali, Niger e Nigeria

9 milioni di franchi

26. CICR

Contributo specifico 2022 alle attività sul 10.03.2022 campo nel Territorio palestinese occupato e in Siria

8 milioni di franchi

27. CICR

Contributo specifico 2022 alle attività sul 10.03.2022 campo in Afghanistan e Myanmar

6 milioni di franchi

28. CICR

Contributo specifico 2022 alle attività sul 10.03.2022 campo nell'America centrale, in Colombia, Venezuela e ad Haiti

5,5 milioni di franchi

29. CICR

Contributo specifico 2022 alle attività sul 10.03.2022 campo in Camerun, Repubblica centrafricana e Ciad

5 milioni di franchi

30. CICR

Contributo specifico 2022 alle attività sul 10.03.2022 campo in Burundi e nella Repubblica democratica del Congo

5 milioni di franchi

31. CICR

Contributo specifico 2022 alle attività sul 10.03.2022 campo in Egitto, Libia, Tunisia e Yemen

5 milioni di franchi

32. CICR

Contributo specifico 2022 alle attività sul 10.03.2022 campo in Armenia, Azerbaigian e Ucraina

1,5 milioni di franchi

33. CICR

Contributo aggiuntivo 2022 alle attività sul campo in Ucraina

2,5 milioni di franchi

34. CICR

Contributo specifico 2022 al progetto 01.04.2022 per una migliore protezione del personale medico e delle strutture sanitarie nelle zone di conflitto in relazione al vertice mondiale sulla salute nel maggio del 2022

40 000 franchi

35. CICR

Contributo aggiuntivo 2022 alle attività sul campo in Somalia

23.05.2022

2 milioni di franchi

36. CICR

Contributo aggiuntivo 2022 alle attività sul campo in Afghanistan

11.07.2022

2 milioni di franchi

37. CICR

Contributo aggiuntivo 2022 alle attività sul campo in Ucraina

11.08.2022

7,5 milioni di franchi

38. FAO

Fertilizzanti per il Tigray in Etiopia

19.08.2022

450 000 franchi

39. FAO

Aiuto d'emergenza per la sicurezza 26.10.2022 alimentare e il sostentamento della popolazione colpita dal conflitto nel Nord-Est della Nigeria, fase 2

855 000 franchi

17.03.2022

37 / 210

FF 2023 1512

N.

Parte contraente Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

40. FICR

Messa a disposizione di un esperto nel 20.01.2022 settore dell'aiuto in contanti per assistere l'ufficio regionale a Budapest

110 000 franchi

41. FICR

Messa a disposizione di un esperto nel 21.07.2022 settore dell'aiuto in contanti per assistere l'ufficio regionale a Budapest

60 000 franchi

42. FICR

Contributo annuale 2022­2024 al Segretariato di Ginevra

31.05.2022

9 milioni di franchi

43. FICR

Contributo 2022­2024 al Fondo per l'aiuto d'emergenza in caso di catastrofe

31.05.2022

9 milioni di franchi

44. FICR

Contributo all'appello di emergenza a sostegno della popolazione colpita dal conflitto in Ucraina

03.08.2022

4 milioni di franchi

45. FICR

Contributo all'appello d'emergenza a sostegno della popolazione colpita dal terremoto in Afghanistan

03.08.2022

800 000 franchi

46. FICR

Contributo 2022­2024 per sostenere le attività umanitarie della Mezzaluna Rossa palestinese

23.11.2022

1,25 milioni di franchi

47. FICR

Contributo all'appello di emergenza a sostegno della popolazione della Nigeria colpita dalle inondazioni

01.12.2022

750 000 franchi

48. UNFPA

Progetto volto a promuovere i servizi psicologici e psicosociali comunitari e integrati a Cox's Bazar in Bangladesh

26.07.2022

1,14 milioni di dollari americani

49. UNFPA

Rafforzamento delle capacità del personale locale nella gestione della violenza sessuale e di genere

15.08.2022

469 918 franchi

50. ACNUR

Contributo 2022 alle operazioni di emergenza in Ucraina e nei Paesi limitrofi

17.03.2022

2 milioni di franchi

51. ACNUR

Contributo aggiuntivo 2022 per l'aiuto d'emergenza in Ucraina e nei Paesi limitrofi

21.07.2022

3 milioni di franchi

52. ACNUR

Contributo specifico 2022­2024 volto a finanziare il Premio Nansen per i rifugiati, conferito ogni anno dalla Svizzera e dalla Norvegia per riconoscere un impegno straordinario nella protezione dei rifugiati

05.10.2022

600 000 franchi

53. ACNUR

Aiuti umanitari salvavita per la popolazione colpita dalle gravi inondazioni in Ciad

02.11.2022

300 000 franchi

54. OHCHR

Sostegno al mandato del relatore speciale 22.02.2022 sul diritto all'alimentazione

653 828 dollari americani

38 / 210

FF 2023 1512

N.

Parte contraente Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

55. OIM

Elaborazione di un piano d'azione per 29.09.2022 attuare la politica nazionale della Nigeria in materia di sfollati interni

80 000 dollari americani

56. OIM

Riduzione della vulnerabilità dei profughi e dei cittadini di Stati terzi in Moldova

05.12.2022

900 000 franchi

57. OIM/FAO/ UN-Habitat

Programma congiunto per rafforzare la resilienza delle popolazioni vittime di catastrofi grazie a soluzioni durature in Etiopia (regione di Oromia e regione dei Somali)

31.10.2022

9 milioni di franchi

58. OMS

Contributo al Piano strategico 2020­ 2025 dell'Organizzazione panamericana della salute in Venezuela

28.12.2021

862 000 dollari americani

59. OMS

Contributo 2022 alle operazioni di emergenza in Ucraina

31.03.2022

1 milione di franchi

60. OMS

Donazione nell'ambito dell'aiuto umanitario a favore della lotta contro la pandemia di COVID-19

19.05.2022

197 000 franchi

61. OMS

Contributo aggiuntivo 2022 all'aiuto d'emergenza in Ucraina

25.08.2022

1,5 milioni di franchi

62. ONU

Attuazione del Quadro di Sendai per rafforzare la gestione del rischio di catastrofi con un approccio che coinvolga l'intera società

03.08.2022

1,1 milioni di franchi

63. ONU

Contributo al Fondo per il finanziamento 06.12.2022 dell'attrezzatura-capitale a favore dei Paesi meno avanzati per facilitare la creazione di posti di lavoro, garantire mezzi di sostentamento ai gruppi vulnerabili e svantaggiati e gestire le risorse naturali in modo sostenibile

10 milioni di dollari americani

64. ONU

Contributo alla ripartizione dei costi tra 06.12.2022 terzi per l'assistenza tecnica al Fondo per il finanziamento dell'attrezzaturacapitale a favore dei Paesi meno avanzati

1,1 milioni di dollari americani

65. ONU

Contributo di base al funzionamento 06.12.2022 generale dell'iniziativa multistakeholder del Fondo generale delle Nazioni Unite a Ginevra per l'attuazione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile

2,9 milioni di dollari americani

66. UN Women

Finanziamento dell'attuazione di un progetto volto a promuovere l'uguaglianza di genere in Burundi

40 000 dollari americani

11.11.2021

39 / 210

FF 2023 1512

N.

Parte contraente Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

67. UN Women

Contributo al rafforzamento della resilienza e delle capacità direttive delle donne in situazioni di crisi grazie a iniziative su base comunitaria in Moldova

29.11.2022

804 020 dollari americani

68. PAM

Contributo aggiuntivo 2022 alle attività sul campo in Madagascar

15.03.2022

500 000 franchi

69. PAM

Contributo 2022 al Fondo d'intervento d'emergenza

23.03.2022

7 milioni di franchi

70. PAM

Contributo specifico 2022 alle attività sul campo in Afghanistan, Bangladesh e Myanmar

23.03.2022

7 milioni di franchi

71. PAM

Contributo specifico 2022 alle attività sul campo nella Repubblica democratica del Congo, in Sudan e nel Sudan del Sud

23.03.2022

6 milioni di franchi

72. PAM

Contributo specifico 2022 alle attività sul campo in Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Colombia, Venezuela e ad Haiti

23.03.2022

5,8 milioni di franchi

73. PAM

Contributo specifico 2022 alle attività 23.03.2022 sul campo in Giordania, Libano e Yemen

5 milioni di franchi

74. PAM

Contributo specifico 2022 alle attività sul campo in Burkina Faso, Mali, Niger e Nigeria

23.03.2022

4,5 milioni di franchi

75. PAM

Contributo specifico 2022 alle attività sul campo in Etiopia e Somalia

23.03.2022

4 milioni di franchi

76. PAM

Contributo specifico 2022 alle attività sul campo in Camerun, Ciad e Repubblica centrafricana

23.03.2022

3,5 milioni di franchi

77. PAM

Contributo specifico 2022 alle attività sul campo nel Territorio palestinese occupato e in Siria

23.03.2022

2,5 milioni di franchi

78. PAM

Contributo specifico 2022 alle attività sul campo in Algeria e Libia

23.03.2022

2,3 milioni di franchi

79. PAM

Contributo al finanziamento del Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite ad Haiti, realizzato dal PAM

23.05.2022

200 000 franchi

80. PAM

Contributo aggiuntivo 2022 alle attività sul campo in Etiopia e Somalia

26.05.2022

4 milioni di franchi

81. PAM

Contributo aggiuntivo 2022 alle attività sul campo in Burkina Faso, Nigeria, Sudan e Sudan del Sud

15.06.2022

2,1 milioni di franchi

40 / 210

FF 2023 1512

N.

Parte contraente Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

82. PAM

Contributo aggiuntivo al budget 2022 nell'ambito del Piano strategico nazionale 2019­2022 per lo Yemen

16.06.2022

1,5 milioni di franchi

83. PAM

Contributo 2022 alle attività sul campo in Ucraina

03.08.2022

10 milioni di franchi

84. PAM

Contributo aggiuntivo 2022 alle attività sul campo nella Repubblica democratica del Congo

03.08.2022

1 milione di franchi

85. PAM

Contributo aggiuntivo al budget 2022 nell'ambito del Piano strategico nazionale 2018­2022 per il Territorio palestinese occupato

05.09.2022

1 milione di franchi

86. PAM

Contributo aggiuntivo 2022 alle attività sul campo in Ciad

05.10.2022

500 000 franchi

87. PAM

Sostegno al rafforzamento delle competenze delle istituzioni nazionali in Perù per la prevenzione e la gestione delle catastrofi

14.11.2022

627 000 dollari americani

88. PAM

Rafforzamento del processo di sovranità alimentare e dell'autonomia della popolazione Nasa in Colombia

14.11.2022

550 000 dollari americani

89. PAM

Contributo aggiuntivo 2022 alle attività sul campo in Etiopia

06.12.2022

1,8 milioni di franchi

90. PAM

Sostegno a progetti riguardanti il piano d'azione dell'ONU per soddisfare le esigenze della popolazione colpita dall'uragano Ian a Cuba

13.12.2022

500 000 franchi

91. PAM

Contributo aggiuntivo 2022 al Fondo di risposta alle emergenze

23.12.2022

13 milioni di franchi

92. PAM

Contributo specifico 2022­2023 per finanziare il trasporto e la distribuzione di cereali dall'Ucraina ai Paesi colpiti da crisi alimentari acute

23.12.2022

1,5 milioni di franchi

93. PAM

Contributo aggiuntivo 2022 alle attività sul campo nella Repubblica democratica del Congo

30.12.2022

1,06 milioni di franchi

94. PNUS

Sostegno a un fondo umanitario istituito 18.02.2022 da vari donatori a favore del Fondo umanitario per il Sudan del Sud

2 milioni di franchi

95. PNUS

Sostegno a un fondo umanitario istituito 05.04.2022 da vari donatori a favore del Fondo umanitario per la Somalia

2,22 milioni di dollari americani

41 / 210

FF 2023 1512

N.

Parte contraente Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

96. PNUS

Contributo alla ripartizione dei costi tra terzi per sostenere i profughi ucraini nella regione della Transnistria

10.05.2022

37 800 dollari americani

97. PNUS

Sostegno a un fondo umanitario istituito da vari donatori a favore del Fondo umanitario per il Sudan

17.05.2022

800 000 franchi

98. PNUS

Miglioramento del coordinamento e della 26.07.2022 gestione delle informazioni nel contesto dell'assistenza in caso di catastrofe nell'America centrale

1,194 milioni di franchi

99. PNUS

Sostegno alla 27a edizione della Conferenza delle Parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

26.09.2022

198 019 franchi

100. PNUS

Contributo al fondo per diffondere la conoscenza dei diritti umani (gruppo di lavoro dell'ONU per lo sviluppo sostenibile), mirato alla consulenza sui diritti umani

08.11.2022

270 000 dollari americani

101. PNUS

Contributo all'attuazione del quadro strategico per facilitare la promozione della pace e le operazioni di messa in sicurezza della petroliera «Safer»

17.11.2022

300 000 franchi

102. PNUS

Contributo al Fondo per la riduzione 13.12.2022 della vulnerabilità energetica in Moldova

6,67 milioni di dollari americani

103. UNICEF

Contributo 2022 al piano d'azione per l'Ucraina

22.03.2022

1 milione di franchi

104. UNICEF

Contributo 2022­2023 ai programmi di 26.04.2022 aiuto d'emergenza dell'Ufficio a Ginevra

4 milioni di franchi

105. UNICEF

Assistenza tecnica in materia di penuria d'acqua

06.09.2022

32 400 dollari americani

106. UNICEF

Messa a disposizione di un'esperta nell'ambito del fondo «Education Cannot Wait» per garantire l'accesso all'istruzione ai bambini di Paesi colpiti da guerre e crisi

06.09.2022

150 000 franchi

107. UNICEF

Prevenzione e adozione di misure per proteggere i minori dalla violenza di genere in situazioni di emergenza (campi di sfollati interni e comuni nella regione degli Afar) in Etiopia

23.09.2022

555 555 dollari americani

108. UNICEF

Miglioramento dell'accesso a servizi di reinserimento di qualità per bambini e adolescenti precedentemente associati a gruppi armati non statali nel Nord della Nigeria, fase 2

13.10.2022

1,2 milioni di franchi

42 / 210

FF 2023 1512

N.

Parte contraente Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

109. UNICEF

Contributo 2022 al piano d'azione per lo Sri Lanka

21.10.2022

500 000 franchi

110. UNICEF

Protezione e sviluppo di bambini, adolescenti e giovani adulti a rischio di lavoro minorile, migrazione e insicurezza nelle regioni del cacao e nel Nord della Costa d'Avorio, fase 1

10.11.2022

5,95 milioni di dollari americani

111. UNICEF

Contributo al Fondo delle Nazioni Unite per l'istruzione in situazioni di emergenza

15.11.2022

25 milioni di franchi

112. UNICEF

Progetto per rafforzare il meccanismo di vigilanza e reporting al fine di prevenire e perseguire gravi violazioni dei diritti dei minori nello Yemen

15.11.2022

1,07 milioni di dollari americani

113. UNICEF

Programma congiunto per la sicurezza sociale in Zambia

21.11.2022

2 milioni di dollari americani

114. UNICEF

Programma nazionale per il Mozambico 2022­2026 nel campo dell'acqua e dei servizi igienico-sanitari

05.12.2022

200 000 dollari americani

115. UNRWA

Analisi delle condizioni di vita dei profughi palestinesi

20.05.2022

110 110 dollari americani

116. UNRWA

Contributo all'appello di aiuto 2022 per il Libano

15.06.2022

1 milione di franchi

43 / 210

FF 2023 1512

2.5

Credito quadro Pace e sicurezza umana24 Introduzione

La promozione della pace, dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale umanitario è uno degli obiettivi centrali della politica estera della Svizzera. Grazie a interventi concreti in tali settori, il Consiglio federale intende contribuire alla soluzione di problemi globali evidenziando nel contempo le priorità di politica estera della Svizzera.

I fondi del credito quadro sono destinati al rafforzamento degli strumenti che permettono di realizzare i seguenti obiettivi della Svizzera: offrire buoni uffici ed esercitare un ruolo attivo di mediazione nei processi di pace; svolgere programmi efficaci di gestione civile dei conflitti; fornire consulenza sui diritti umani ad alcuni Paesi scelti; sostenere missioni multilaterali di pace e programmi bilaterali con l'impiego di esperti; portare sul tavolo della discussione in seno all'ONU e ad altre organizzazioni internazionali questioni rilevanti mediante iniziative diplomatiche; sviluppare una rete di partenariati con organizzazioni internazionali, Paesi che condividono gli stessi ideali e organismi scientifici, economici e della società civile.

24

FF 2020 2313

44 / 210

FF 2023 1512

Accordi conclusi sulla base dell'articolo della legge federale del 19 dicembre 200325 su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo Aiuto pubblico allo sviluppo Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

N.

Parte contraente

Oggetto

1.

Kosovo

Sostegno finanziario ad attività di sensibi- 10.02.2022 147 000 euro lizzazione con attori regionali rilevanti, in particolare con le Camere speciali in Kosovo

2.

Accademia internazionale anticorruzione

Progetto di formazione «Power of the Pen» 17.06.2022 24 814 euro per l'Africa, 01.05.2022­30.04.2023

3.

Ufficio dell'Alto rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina

Invio di un sostituto dell'Alto rappresentante a capo della divisione politica e fiscalità

4.

Ufficio dell'Alto rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina

Contributo di base alle spese d'esercizio 07.12.2022 64 464 euro generali dell'Ufficio per il budget relativo al periodo 01.07.2022­30.06.2023

5.

CICR

Contributo al Centro di competenza per 23.11.2022 209 450 i negoziati umanitari: vertice mondiale sui franchi negoziati umanitari in prima linea

6.

CICR

Contributo all'Alleanza mondiale a favore 06.12.2022 320 000 delle persone scomparse franchi

7.

Commissione nazionale indipendente per i diritti umani in Burundi

Contributo al rafforzamento istituzionale della Commissione

8.

Comunità dell'Africa orientale

Contributo alla campagna di solidarietà 22.07.2022 47 984 dollari a favore dei giovani per elezioni pacifiche americani in Kenya nel 2022

9.

Consiglio d'Europa

Invio di una responsabile per l'osservazione elettorale

31.08.2022 2022: 50 000 franchi. 2023: 180 000 franchi

Progetto «Piattaforma per la sicurezza dei giornalisti»

10.10.2022 200 000 euro

10. Consiglio d'Europa

25

16.06.2022 2022: 180 000 franchi; poi 325 000 franchi/anno

23.09.2022 194 157 dollari americani

RS 193.9

45 / 210

FF 2023 1512

Oggetto

Data di conclusione

11. Corte penale internazionale

Invio di esperti svizzeri

23.11.2022 2023: 584 000 franchi; poi 690 000 franchi/anno

12. DPPA

Sostegno all'attuazione del mandato 08.03.2022 490 000 dollari dell'inviato speciale del segretario generale americani per il Mozambico

13. DPPA

Contributo alle attività legate al sostegno ai media e alla mediazione nonché all'assistenza elettorale nell'ambito dell'appello pluriennale 2022

14. Forza multinazionale e osservatori

Contributo all'unità degli osservatori civili 30.06.2022 120 000 dollari per l'ampliamento della collaborazione e americani la creazione della fiducia per la stabilizzazione del Sinai, 01.10.2021­30.09.2022

15. OHCHR

Progetto per sfruttare il potenziale digitale 05.01.2022 1,25 milioni di a vantaggio dei diritti umani dollari americani

16. OHCHR

Progetto per rafforzare il ruolo delle istituzioni nazionali per i diritti umani e della società civile nel monitorare il rispetto dei diritti umani dei migranti ai confini nazionali con il Marocco e le altre regioni del Medio Oriente e dell'Africa del Nord

05.05.2022 149 160 dollari americani

17. OHCHR

Contributo al mandato in Colombia 2022

23.05.2022 150 000 franchi

18. OHCHR

Contributo di base al funzionamento generale e al programma 2022­2023

28.09.2022 6 milioni di dollari americani

19. OHCHR

Progetto per rafforzare il rispetto, la 24.11.2022 54 563 dollari protezione e l'affermazione dei diritti americani umani dei migranti in Tunisia, 01.10.2022­ 30.09.2023

20. OHCHR

Contributo al Fondo volontario per le vittime della tortura nel 2022

21. IGAD

Sostegno all'integrazione dell'Alleanza 06.06.2022 300 000 dollari dei movimenti di opposizione del Sudan americani del Sud nel meccanismo di monitoraggio e di verifica del cessate il fuoco e del rispetto delle disposizioni transitorie in materia di sicurezza

22. IGAD

Contributo alla Commissione congiunta ricostituita di monitoraggio e valutazione per il Sudan del Sud, 2022­2023

N.

Parte contraente

46 / 210

Ripercussioni finanziarie

15.08.2022 300 000 dollari americani

07.12.2022 300 000 dollari americani

26.10.2022 409 412 dollari americani

FF 2023 1512

Oggetto

Data di conclusione

23. IGAD

Sostegno all'Ufficio dell'incaricato speciale per il Sudan del Sud

23.12.2022 220 000 dollari americani

24. Meccanismo internazionale, imparziale e indipendente (IIIM)

Sostegno alle indagini contro i responsabili 19.12.2022 400 000 delle più gravi violazioni del diritto interfranchi nazionale commesse in Siria dal marzo del 2011 e relativo perseguimento penale

25. OIM

Supporto logistico al gruppo svizzero di osservatori elettorali nell'ambito della missione di osservazione UE delle elezioni generali in Libano

30.05.2022 25 701 euro

26. OIM

Progetto «Rapporto sulle migrazioni in Africa 2023»

20.09.2022 300 000 dollari americani

27. OIM

Progetto di un portale globale di dati sulla 11.11.2022 458 282 dollari migrazione per migliorare la gestione americani delle conoscenze, dei dati regionali, delle tendenze e delle analisi, fase 5

28. OIM

Sostegno a istituzioni e comunità nella 23.12.2022 305 272 creazione di una società aperta e inclusiva franchi in Kosovo, 01.11.2022­31.03.2025

29. ONU

Specialista in pianificazione strategica per 05.09.2022 2023: 100 000 la missione di stabilizzazione nella Repubfranchi.

blica democratica del Congo poi 200 000 franchi/anno

30. ONU

Sostegno alla parte politica del processo 06.12.2022 250 000 dollari di Nairobi, guidato dalla Comunità americani dell'Africa orientale, per la pace e la sicurezza nella regione dei Grandi Laghi

31. ONU

Contributo al ritiro della cellula operativa del gruppo di contatto e di coordinamento volto a elaborare una strategia per il disarmo volontario delle forze negative, senza condizioni politiche, nella regione dei Grandi Laghi

06.12.2022 59 478 dollari americani

32. UNODC

Contributo a un progetto per valutare rapidamente e documentare la tratta di esseri umani e il traffico di migranti nel contesto della guerra russo-ucraina

12.08.2022 219 000 dollari americani

33. UN Women

Sostegno ad attività della rete dei Punti di contatto nazionali dell'agenda «Donne, pace e sicurezza» in Libano, fase 2

07.04.2022 274 744 dollari americani

34. UN Women

Sostegno ad attività della rete dei Punti di contatto nazionali dell'agenda «Donne, pace e sicurezza», fase 2

21.11.2022 200 000 dollari americani

35. UN Women

Lotta alla violenza contro le donne e le ragazze in Abcasia

23.12.2022 200 205 dollari americani

N.

Parte contraente

Ripercussioni finanziarie

47 / 210

FF 2023 1512

N.

Parte contraente

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

36. Volontari ONU

Finanziamento di dieci posti di formazione 09.08.2022 517 473 dollari per giovani volontari svizzeri, volée 2023 americani

37. Organizzazione degli Stati americani

Promozione del processo di pace in Colombia

09.12.2022 480 928 dollari americani

38. OSCE

Promozione dell'integrazione di vari gruppi sociali in Georgia 2022­2024

04.01.2022 248 000 euro

39. OSCE

Diplomazia dell'acqua e prevenzione dei conflitti, fase 1

08.03.2022 30 000 euro

40. OSCE

Programma di e-learning 2022 nell'ambito 05.05.2022 30 000 euro del Foro di cooperazione per la sicurezza

41. OSCE

Miglioramento della qualità degli eventi 09.11.2022 30 000 euro relativi alla dimensione umana dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani

42. OSCE

Prevenzione ed eliminazione della tratta di esseri umani nella crisi umanitaria provocata dalla guerra russo-ucraina

08.12.2022 200 000 euro

43. OSCE

Programma di sostegno all'Ucraina

19.12.2022 181 818 euro

44. PNUS

Progetto dal titolo «Elaborazione del passato, ricordi per il futuro» in Libano, fase 2

18.07.2022 424 999 dollari americani

45. PNUS

Creazione di forum e meccanismi per garantire alla società venezuelana di partecipare effettivamente al dialogo sociale

12.10.2022 150 028 dollari americani

46. PNUS

Cooperazione tecnica e sviluppo di capacità per promuovere e proteggere i diritti umani nelle Filippine

30.11.2022 400 000 franchi

47. UNIDIR

Programma per la sicurezza e la tecnologia, 01.01.2022­31.12.2023

04.04.2022 200 000 dollari americani

48. UNIDIR

Programma di cooperazione con gli Stati membri e gli attori multilaterali per integrare le questioni di genere nel controllo degli armamenti e nel disarmo

27.10.2022 106 000 dollari americani

49. UNODA

Sostegno agli sforzi internazionali volti a migliorare la gestione delle munizioni durante il loro ciclo di vita e a rafforzare il programma SaferGuard

09.02.2022 250 000 dollari americani

50. UNOPS

Progetto volto a sostenere la cooperazione 14.12.2022 75 000 dollari nell'Asia nordorientale, fase 3 americani

48 / 210

FF 2023 1512

2.6

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale degli affari esteri

2.6.1

Accordo tra la Svizzera e il Belgio concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 25 gennaio 2022

A.

L'accordo prevede che la Svizzera e il Belgio si rappresentino reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti Schengen.

B.

Il Codice dei visti Schengen permette agli Stati membri di rappresentarsi reciprocamente in tale procedura. Le modalità di questa rappresentanza sono definite mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri. In virtù di un accordo concluso con il Belgio mediante uno scambio di note e concernente varie rappresentanze Schengen, dal 1° marzo 2022 la Svizzera rappresenta gli interessi del Belgio in materia di visti ad Accra (Ghana), Pristina (Kosovo) e Colombo (per lo Sri Lanka e le Maldive). In contropartita il Belgio rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Ouagadougou (Burkina Faso), Bujumbura (Burundi) e Kigali (Ruanda). A partire da tale data, i richiedenti degli Stati summenzionati possono presentare domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Belgio o in Svizzera presso la rispettiva rappresentanza svizzera o belga all'estero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2022 e ha una durata indeterminata.

Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

49 / 210

FF 2023 1512

2.6.2

Accordo tra la Svizzera e la Spagna concernente la rappresentanza nella procedura di rilascio dei visti, concluso il 5 ottobre 2022

A.

L'accordo prevede che la Svizzera e la Spagna si rappresentino reciprocamente nella procedura di rilascio dei visti Schengen.

B.

Il Codice dei visti Schengen permette agli Stati membri di rappresentarsi reciprocamente in tale procedura. Le modalità di questa rappresentanza sono definite mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri. In virtù di un accordo concluso con la Spagna mediante uno scambio di note e concernente varie rappresentanze Schengen, dal 5 ottobre 2022 la Svizzera rappresenta gli interessi della Spagna in materia di visti a Vancouver (Canada). In contropartita la Spagna rappresenta gli interessi della Svizzera in materia di visti a Port-auPrince (Haiti), Niamey (Niger), La Paz e Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Kingston (Giamaica), Andorra nonché Malabo (Guinea Equatoriale). A partire da tale data, i richiedenti degli Stati e territori summenzionati possono presentare domanda di visto per un soggiorno di breve durata in Spagna o in Svizzera presso la rispettiva rappresentanza svizzera o spagnola all'estero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 5 ottobre 2022 e ha una durata indeterminata.

Può essere denunciato con un preavviso di 90 giorni.

50 / 210

FF 2023 1512

2.6.3

Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein sulla rappresentanza degli interessi consolari del Liechtenstein, concluso l'8 aprile 2022

A.

L'accordo prevede che la Svizzera rappresenti gli interessi consolari del Liechtenstein.

B.

Sulla base di uno scambio di lettere del 24 ottobre 1919 tra la Svizzera e il Liechtenstein, la Svizzera tutela gli interessi consolari e, su richiesta, anche diplomatici del Liechtenstein se quest'ultimo non dispone di proprie rappresentanze in loco. Il nuovo accordo amplia ulteriormente questa cooperazione: dal 1° maggio 2022, su richiesta del Liechtenstein la Svizzera lo rappresenta in ambito consolare anche negli Stati Uniti d'America, in Belgio e in Germania ­ dove pur disponendo di un'ambasciata o missione il Liechtenstein non ha una propria divisione consolare ­ e in misura limitata anche tramite l'Ambasciata di Svizzera a Vienna.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2022 e ha una durata indeterminata.

51 / 210

FF 2023 1512

2.6.4

Accordo tra la Svizzera e l'Azerbaigian sull'esercizio di attività remunerate da parte di persone di accompagnamento di membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 3 giugno 2022

A.

L'accordo riguarda l'esercizio di attività remunerate da parte di persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato all'estero.

B.

L'obiettivo dell'accordo è permettere l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato in Azerbaigian.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 novembre 2022. Ha una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

52 / 210

FF 2023 1512

2.6.5

Accordo tra la Svizzera e il Benin sull'esercizio di attività remunerate da parte di persone di accompagnamento di membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 15 marzo 2022

A.

L'accordo riguarda l'esercizio di attività remunerate da parte di persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato all'estero.

B.

L'obiettivo dell'accordo è permettere l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato in Benin.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2022. Ha una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

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2.6.6

Accordo tra la Svizzera e il Messico sull'esercizio di attività remunerate da parte di persone di accompagnamento di membri delle missioni diplomatiche, dei posti consolari e delle missioni permanenti, concluso il 9 maggio 2022

A.

L'accordo riguarda l'esercizio di attività remunerate da parte di persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato all'estero.

B.

L'obiettivo dell'accordo è permettere l'accesso al mercato del lavoro alle persone che accompagnano il personale della Confederazione impiegato in Messico.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera a LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 27 maggio 2022. Ha una durata indeterminata e può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

54 / 210

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2.6.7

Accordo tra la Svizzera e l'Uzbekistan sulle modalità di restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita confiscati in Svizzera a beneficio della popolazione uzbeka, concluso il 16 agosto 2022

A.

L'accordo disciplina la restituzione all'Uzbekistan dei valori patrimoniali di provenienza illecita confiscati in Svizzera nell'ambito dei procedimenti penali relativi a Gulnara Karimova. Tali valori, restituiti alla popolazione uzbeka attraverso un fondo fiduciario delle Nazioni Unite, contribuiranno ad attuare l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile. Oltre che per i 131 milioni di dollari americani disponibili al momento della firma dell'accordo, il fondo sarà impiegato anche per i valori che potrebbero essere confiscati definitivamente in futuro nell'ambito dei procedimenti penali in corso. La relazione tra la Svizzera e le Nazioni Unite è disciplinata nell'accordo amministrativo standard tra la Svizzera, in qualità di garante dei valori patrimoniali confiscati in Svizzera in nome e a beneficio della popolazione uzbeka, e l'Ufficio del Fondo fiduciario multidonatori del PNUS.

B.

Dal 2012 il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato procedimenti penali relativi a Gulnara Karimova. Nel 2018 il Consiglio federale ha deciso in via preliminare di restituire all'Uzbekistan l'importo complessivo dei valori patrimoniali confiscati definitivamente (dedotte le spese di procedura e le pene pecuniarie). Ha inoltre dichiarato che le modalità di restituzione sarebbero state negoziate con l'Uzbekistan. I negoziati sono sfociati nella conclusione dell'accordo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2022. Previe consultazioni tra le Parti, può essere denunciato da entrambe le Parti con un preavviso scritto di 35 giorni.

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2.6.8

Accordo amministrativo standard tra la Svizzera, in qualità di garante dei valori patrimoniali confiscati in Svizzera in nome e a beneficio della popolazione uzbeka, e l'Ufficio del fondo fiduciario multidonatori del PNUS, concluso il 16 agosto 2022

A.

Con l'accordo, la Svizzera s'impegna a versare i valori patrimoniali confiscati definitivamente nell'ambito dei procedimenti penali relativi a Gulnara Karimova in un fondo fiduciario multidonatori delle Nazioni Unite, istituito appositamente per consentire la restituzione di tali valori a beneficio della popolazione uzbeka. Il fondo contribuirà ad attuare l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.

B.

Dal 2012 il Ministero pubblico della Confederazione ha avviato procedimenti penali relativi a Gulnara Karimova. Nel 2018 il Consiglio federale ha deciso in via preliminare di restituire all'Uzbekistan l'importo complessivo dei valori patrimoniali confiscati (dedotte le spese di procedura e le pene pecuniarie).

Ha inoltre dichiarato che le modalità di restituzione sarebbero state negoziate con l'Uzbekistan. Nell'ambito di tali negoziati, la Svizzera e l'Uzbekistan hanno convenuto di istituire un fondo fiduciario multidonatori delle Nazioni Unite. Il presente accordo disciplina la relazione tra la Svizzera e le Nazioni Unite. La relazione tra la Svizzera e l'Uzbekistan è disciplinata nell'accordo tra la Svizzera e l'Uzbekistan sulle modalità di restituzione dei valori patrimoniali di provenienza illecita confiscati in Svizzera a beneficio della popolazione uzbeka.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 agosto 2022. Può essere denunciato da una delle Parti con un preavviso scritto di 30 giorni.

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2.6.9

Accordo tra la Svizzera e il Segretariato del Trattato sul commercio delle armi (ATT) concernente un contributo al canone di locazione dei locali del Segretariato ATT a Ginevra, concluso il 22 febbraio 2022

A.

L'accordo disciplina le condizioni del contributo della Svizzera al canone di locazione del Segretariato ATT a Ginevra.

B.

Il Segretariato ATT è un'organizzazione internazionale con sede a Ginevra dal 2016. Originariamente ospitato nell'edificio dell'OMM in Avenue de la Paix 7bis, a metà marzo del 2020 aveva dovuto lasciare i locali a causa della disdetta del contratto di locazione da parte dell'OMM e si era trasferito nell'edificio della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) in Avenue de France 23. Dopo il trasferimento, il Segretariato ATT aveva chiesto alla Svizzera un sostegno finanziario per le spese di locazione dei nuovi uffici. Tale sostegno viene ora rinnovato.

C.

154 416 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 22 febbraio 2022 e ha effetto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Non sono previste modalità di denuncia.

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2.6.10

Accordo tra la Svizzera e l'OHCHR concernente il finanziamento del mandato della relatrice speciale per la promozione e la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nella lotta contro il terrorismo, concluso il 25 luglio 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità di collaborazione e le transazioni con l'OHCHR nonché gli obblighi dei beneficiari per l'impiego dei fondi e i relativi rapporti.

B.

Il credito è utilizzato per sostenere il mandato della relatrice speciale, in particolare mediante assunzione di due consulenti, di cui uno di livello P2 per sei mesi e uno di livello P3 per due mesi. I consulenti sono incaricati in particolare di coadiuvare la relatrice speciale nelle sue missioni d'indagine e collaborano sia all'allestimento dei rapporti annuali per il Consiglio dei diritti umani e l'Assemblea generale sia al monitoraggio dell'attuazione delle decisioni adottate dagli organi decisionali.

C.

50 034 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 luglio 2022 e ha effetto dal 1° agosto 2022 al 31 luglio 2023. Se l'OHCHR non rispetta le disposizioni convenute, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

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2.6.11

Accordo tra la Svizzera e l'ufficio del Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERF) concernente un contributo al canone di locazione dei locali dell'organizzazione a Ginevra per il periodo 2022­2025, concluso il 13 settembre 2022

A.

L'accordo definisce le modalità di impiego del sostegno finanziario della Svizzera al GCERF.

B.

Questa prestazione di sostegno è intesa a garantire una presenza permanente del GCERF a Ginevra e a consolidare le sinergie con altri attori della Ginevra internazionale.

C.

720 000 franchi (240 000 fr. all'anno).

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 settembre 2022 e ha effetto dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025. Non sono previste modalità di denuncia.

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2.6.12

Accordo tra la Svizzera e l'UIT concernente un contributo al summit globale «AI for Good» 2022­ 2023, concluso il 4 novembre 2022

A.

L'accordo definisce le modalità di impiego del sostegno finanziario della Svizzera al summit globale «AI for Good» 2022­2023, che si tiene nel corso dei due anni.

B.

Il summit è organizzato dall'UIT a Ginevra dal 2017. È l'unica piattaforma onusiana multilaterale di discussione e scambio sul tema dell'intelligenza artificiale (IA). L'obiettivo per il 2022­2023 è consolidare la piattaforma «AI for Good» per i contenuti digitali e creare una rete di prim'ordine che riunisca tutti i portatori d'interessi per sfruttare il potenziale dell'IA, soprattutto in vista degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Nel settembre del 2019, l'UIT aveva manifestato all'UFCOM l'auspicio che la Svizzera ospitasse ufficialmente l'edizione 2020 del summit come pure quelle successive. Per gli anni 2022 e 2023 la Svizzera si è impegnata a concedere un importo complessivo di 520 000 franchi (DFAE: 200 000 fr. e UFCOM 320 000 fr.).

C.

520 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 4 novembre 2022 e ha effetto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Non sono previste modalità di denuncia.

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2.6.13

Accordo tra la Svizzera e l'UNRISD concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'istituto nel 2022, concluso il 1° marzo 2022

A.

L'accordo definisce l'entità e le modalità del finanziamento di base concesso all'UNRISD.

B.

L'UNRISD, con sede a Ginevra, conduce ricerche indipendenti nel settore dello sviluppo sociale. Il lavoro svolto dall'istituto, di elevata qualità e unanimemente riconosciuto, costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera. Inoltre, l'UNRISD rafforza la posizione di Ginevra come centro globale di condivisione del sapere e buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'istituto consente a quest'ultimo di mantenere la sua offerta.

C.

100 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 2 LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2022 e ha effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

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2.6.14

Accordo tra la Svizzera e l'International Bureau of Education (IBE UNESCO) di Ginevra concernente un contributo al progetto «Digitizing of the IBE Historical Collections», concluso il 9 maggio 2022

A.

L'accordo stabilisce le modalità di pagamento del contributo finanziario concesso all'IBE per il progetto «Digitizing of the IBE Historical Collections».

B.

Negli ultimi anni, il tema della digitalizzazione ha assunto grande slancio e la Svizzera e il DFAE sono molto attivi in questo settore. La Divisione ONU partecipa finanziariamente al progetto poiché la parte della fase 2 oggetto dell'accordo mira ad approfondire le relazioni con la Ginevra internazionale.

C.

900 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 9 maggio 2022 e ha effetto dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2024. Prevede che il donatore possa in qualsiasi momento denunciare l'accordo e chiedere il rimborso, integrale o parziale, del contributo se la controparte non adempie agli obblighi ivi fissati.

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2.6.15

Accordo tra la Svizzera e l'UNESCO concernente un contributo al programma «Educazione», concluso il 20 dicembre 2022

A.

L'accordo definisce le modalità di collaborazione e di utilizzo del contributo finanziario della Svizzera al programma «Educazione» dell'UNESCO. Il finanziamento svizzero è versato su un conto speciale creato dall'UNESCO per sostenere le attività di questo programma.

B.

L'accordo è inteso a sostenere le attività del sottoprogramma UNITWIN/ Cattedre UNESCO.

C.

95 600 franchi.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2022 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025. Se l'UNESCO non rispetta gli impegni assunti, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso, integrale o parziale, del contributo.

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2.6.16

Accordo tra la Svizzera e l'ONU concernente un contributo al progetto «Cooperazione digitale», concluso l'11 luglio 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera al progetto «Cooperazione digitale» da luglio 2022 a dicembre 2023.

B.

Il Segretario generale dell'ONU ha incaricato l'Ufficio dell'inviato speciale per la tecnologia di coordinare informalmente i lavori preliminari per il patto digitale globale, tra cui la cooperazione interistituzionale e lo sviluppo all'interno del sistema delle Nazioni Unite nonché la creazione di uno spazio aperto e inclusivo in cui presentare idee, opinioni e contributi informativi sul patto digitale globale. Il progetto sosterrà le iniziative e le misure dell'Ufficio che promuovono in modo aperto e inclusivo l'impegno multistakeholder e la partecipazione al patto digitale globale di tutti i portatori d'interessi pertinenti, compresi gli Stati membri, il settore privato, la società civile, gli specialisti tecnici e il mondo accademico. Contribuirà così a elaborare documenti consolidati, che confluiranno nel patto. Al contempo promuoverà una maggiore coerenza e una migliore cooperazione tra le organizzazioni dell'ONU, in particolare attraverso lo sfruttamento dei processi, dei quadri e delle iniziative esistenti e attraverso sinergie con gli sforzi dell'intero sistema dell'ONU nel settore delle tecnologie digitali, segnatamente per favorire il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Il progetto sosterrà i lavori preparatori per il patto digitale globale legati a Ginevra, sfruttandone il ruolo di polo internazionale della diplomazia e delle attività digitali.

C.

200 000 dollari americani.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 luglio 2022 e ha effetto dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.

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2.6.17

Accordo tra la Svizzera e la Direzione esecutiva del Comitato antiterrorismo dell'ONU (CTED) concernente il finanziamento del progetto «Verso una vera assunzione di responsabilità per la violenza sessuale e di genere nel contesto del terrorismo», concluso il 17 agosto 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità di collaborazione con il CTED per quando concerne le transazioni nonché gli obblighi dei beneficiari per l'impiego dei fondi e i relativi rapporti.

B.

Il credito è utilizzato per elaborare uno studio sulla promozione dell'assunzione di responsabilità per la violenza sessuale e di genere commessa nel contesto del terrorismo. Lo studio contiene raccomandazioni concrete, indirizzate al Comitato antiterrorismo dell'ONU, al Consiglio di sicurezza dell'ONU e ai suoi membri, su come includere aspetti legati alla violenza sessuale e di genere nella valutazione dei Paesi.

C.

40 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 agosto 2022 e ha effetto dal 1° settembre 2022 al 30 giugno 2023. Se il CTED non rispetta le disposizioni convenute, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso (parziale) del contributo.

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2.6.18

Accordo tra la Svizzera e l'UNIDIR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNIDIR nel periodo 2022­2023, concluso il 28 novembre 2022

A.

L'accordo definisce l'entità e le modalità del finanziamento di base concesso dalla Svizzera all'UNIDIR.

B.

L'UNIDIR, con sede a Ginevra, conduce ricerche indipendenti nel settore della politica di sicurezza e del disarmo. L'istituto fornisce alla comunità internazionale dati dettagliati ed esaustivi sulla sicurezza nel mondo, sulla corsa agli armamenti e sul disarmo. Il suo obiettivo è promuovere la sicurezza internazionale e lo sviluppo economico e sociale di tutti i popoli mediante negoziati. Le prestazioni di buona qualità fornite dall'UNIDIR sono unanimemente riconosciute e anche la Svizzera ne trae beneficio. Inoltre, l'istituto rafforza Ginevra come polo del disarmo. La concessione del finanziamento di base a favore del funzionamento generale consente all'UNIDIR di continuare il proprio lavoro.

C.

160 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 2 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 28 novembre 2022 e ha effetto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Non sono previste modalità di denuncia.

66 / 210

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2.6.19

Accordo tra la Svizzera e l'UNITAR concernente la concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'UNITAR nel periodo 2022­2023, concluso il 6 dicembre 2022

A.

L'accordo definisce l'entità e le modalità del finanziamento di base concesso all'UNITAR.

B.

L'UNITAR, con sede a Ginevra, organizza corsi di formazione e perfezionamento nell'ambito della diplomazia multilaterale e della cooperazione internazionale destinati a diplomatici e funzionari amministrativi internazionali. Il lavoro svolto dall'istituto, di elevata qualità e unanimemente riconosciuto, costituisce un valore aggiunto sia per il sistema onusiano sia per la Svizzera.

Inoltre, l'UNITAR rafforza la posizione di Ginevra come centro globale di condivisione del sapere e buongoverno. La concessione di un finanziamento di base a favore del funzionamento generale dell'istituto consente a quest'ultimo di mantenere la sua offerta.

C.

200 000 dollari americani.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 dicembre 2022 e ha effetto dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023. Non sono previste modalità di denuncia.

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2.6.20

Accordo tra la Svizzera e la BIRS su un contributo al canone di locazione dell'ufficio della BM a Ginevra per il periodo 2023­2025, concluso il 20 dicembre 2022

A.

L'accordo definisce le modalità del contributo al canone di locazione che la Svizzera ha accordato all'ufficio della BM a Ginevra.

B.

Il sostegno a favore dell'ufficio della BM a Ginevra rientra nella strategia volta a rafforzare la politica di Stato ospite della Svizzera. L'ufficio regionale della BM è un elemento fondamentale della Ginevra internazionale.

C.

156 000 franchi.

D.

Articolo 26 capoverso 2 lettera d LSO.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 dicembre 2022 e ha effetto dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Può essere denunciato dalla Svizzera in caso di mancato rispetto da parte della BM degli obblighi che ne derivano.

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3

Dipartimento federale dell'interno

3.1

Accordo amministrativo tra la Svizzera e la Tunisia concernente l'applicazione della Convenzione di sicurezza sociale, concluso il 25 marzo 2019

26

A.

L'accordo definisce le prescrizioni di applicazione della Convenzione di sicurezza sociale del 25 marzo 201926 tra la Svizzera e la Tunisia. Designa gli organismi di collegamento e le istituzioni competenti e stabilisce le procedure amministrative.

B.

Secondo l'articolo 23 paragrafo 1 lettera a della Convenzione, le autorità competenti concludono un accordo amministrativo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 23 paragrafo 1 lettera a della Convenzione.

E.

L'accordo amministrativo è entrato in vigore il 1° ottobre 2022, in concomitanza con la Convenzione, e ha effetto finché è in vigore la Convenzione.

RS 0.831.109.758.1

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4

Dipartimento federale di giustizia e polizia

4.1

Accordo in forma di scambio di note tra la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti concernente l'accreditamento per la Svizzera dell'addetto di polizia emiratino, concluso il 31 dicembre 2021

A.

L'accordo autorizza gli Emirati Arabi Uniti ad accreditare un addetto di polizia per la Svizzera.

B.

L'accordo stabilisce le modalità di accreditamento dell'addetto al fine di promuovere e accelerare la cooperazione di polizia, segnatamente nell'ambito dell'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 5 capoverso 4 LUC.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 dicembre 2021. Non sono previste modalità di denuncia.

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4.2

Accordo tra la Svizzera e Capo Verde sulla riammissione di persone in situazione irregolare, concluso il 1° marzo 2022

A.

L'accordo prevede l'obbligo per una Parte contraente di riammettere i propri cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni richieste per l'ingresso o il soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente. Stabilisce anche le condizioni per la procedura di riammissione.

B.

L'accordo è stato concluso alla luce della problematica generale relativa al controllo dei flussi migratori verso l'Europa. Costituisce un elemento importante della cooperazione svizzera con altri Stati europei.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 100 capoverso 2 lettera b LStrI.

E.

L'accordo è stato notificato dalla Svizzera il 17 marzo 2022. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda notifica. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

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4.3

27

Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi sulla cooperazione in materia di infrazioni stradali, concluso il 26 ottobre 2022

A.

L'obiettivo prioritario dell'accordo è migliorare la sicurezza della circolazione stradale al fine di ridurre il numero di morti, feriti e danni materiali in seguito a incidenti su entrambi i territori. L'accordo consente di punire le infrazioni al codice della strada nell'altro Paese: una multa emessa in Svizzera può ad esempio essere eseguita nei Paesi Bassi dalle autorità olandesi e viceversa. L'accordo disciplina anche lo scambio automatico dei dati dei detentori dei veicoli: se in Svizzera viene commessa un'infrazione alla legge sulla circolazione stradale con un'auto olandese, l'autorità svizzera competente può richiedere alle autorità olandesi i dati del detentore e inviare la multa direttamente alla persona interessata.

B.

Tra i Paesi Bassi e la Svizzera, uno scambio di note del 199527 disciplina la notifica di documenti e di domande di informazioni sui detentori di veicoli che hanno infranto le norme della circolazione stradale. Esso non consente tuttavia lo scambio automatico dei dati dei detentori. Al fine di migliorare la sicurezza della circolazione stradale ed evitare una discriminazione dei residenti, è importante che le infrazioni stradali commesse in Svizzera da conducenti domiciliati all'estero siano perseguite sistematicamente. Il presente accordo consente lo scambio automatico dei dati dei veicoli e dei detentori con i Paesi Bassi tramite EUCARIS.

C.

150 000 franchi. Le spese di esercizio annue sono comprese tra 30 000 e 80 000 franchi.

D.

Articolo 106a capoverso 3 LCStr.

E.

L'Accordo è stato notificato dalla Svizzera il 30 novembre 2022. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla ricezione della seconda notifica. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

RS 0.741.531.963.62

72 / 210

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4.4

Accordo quadro tra la Svizzera e Cipro sull'attuazione del credito quadro «migrazione» del secondo contributo svizzero, concluso il 31 ottobre 2022

A.

Il secondo contributo svizzero è stato approvato dal Parlamento con due decreti federali (crediti quadro «coesione» e «migrazione») il 3 dicembre 2019 e sbloccato il 30 settembre 2021. Ammonta complessivamente a 1302 milioni di franchi, ripartiti su dieci anni, e comprende un ulteriore credito quadro «coesione» (1046,9 mio. fr.), un primo credito quadro «migrazione» (190 mio. fr.) nonché le spese proprie dell'Amministrazione federale (65,1 mio. fr.).

B.

Il credito quadro «migrazione» del secondo contributo svizzero a determinati Stati membri dell'Unione europea (UE) serve in particolare a finanziare progetti e programmi in Paesi esposti a una forte pressione migratoria. Il contributo destinato a Cipro ammonta a 10 milioni di franchi e sarà attuato dalle autorità cipriote e da organizzazioni che operano nel campo della migrazione in due settori tematici del credito quadro «migrazione» (asilo, infrastrutture, integrazione nonché rimpatrio volontario e reintegrazione).

C.

10 milioni di franchi.

D.

Articolo 114 LAsi.

E.

L'accordo quadro è entrato in vigore con la firma il 31 ottobre 2022.

73 / 210

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4.5

Accordo quadro tra la Svizzera e la Grecia sull'attuazione del credito quadro «migrazione» del secondo contributo svizzero, concluso il 14 ottobre 2022

A.

Il secondo contributo svizzero è stato approvato dal Parlamento con due decreti federali (crediti quadro «coesione» e «migrazione») il 3 dicembre 2019 e sbloccato il 30 settembre 2021. Ammonta complessivamente a 1302 milioni di franchi, ripartiti su dieci anni, e comprende un ulteriore credito quadro «coesione» (1046,9 mio. fr.), un primo credito quadro «migrazione» (190 mio. fr.) nonché le spese proprie dell'Amministrazione federale (65,1 mio. fr.).

B.

Il credito quadro «migrazione» del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'UE serve in particolare a finanziare progetti e programmi in Paesi esposti a una forte pressione migratoria. Il contributo destinato alla Grecia ammonta a 40 milioni di franchi e sarà attuato dalle autorità greche e da organizzazioni che operano nel campo della migrazione nei quattro settori tematici del credito quadro «migrazione» (asilo, infrastrutture, integrazione nonché rimpatrio volontario e reintegrazione).

C.

40 milioni di franchi.

D.

Articolo 114 LAsi.

E.

L'accordo quadro è entrato in vigore con la firma il 14 ottobre 2022.

74 / 210

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5

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.1

Cooperazione militare in materia di istruzione Introduzione

La cooperazione nell'ambito dell'istruzione militare si prefigge, da un lato, di concretizzare e assicurare costantemente la prontezza d'impiego militare e lo sviluppo delle forze armate e, dall'altro, di migliorare la capacità di cooperazione al fine di accrescere la libertà d'azione strategica.

75 / 210

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5.1.1

Accordo programmatico tra la Svizzera, l'Austria, la Repubblica Ceca, la Germania, la Finlandia, l'Italia, l'Irlanda, la Svezia e l'Agenzia europea per la difesa (AED) sull'European Centre for Manual Neutralisation Capabilities (ECMAN), concluso l'11 novembre 2022

A.

L'accordo programmatico disciplina le modalità di partecipazione della Svizzera all'ECMAN.

B.

L'ECMAN è un programma dell'AED, attuato dal 2017, a cui partecipano gli Stati menzionati nel titolo. La partecipazione svizzera all'ECMAN offre l'accesso a competenze certificate in materia di «Manual Neutralisation Techniques», come cicli di formazione di base, la verifica e la ricertificazione delle abilitazioni, l'accesso ad analisi tecniche e procedure collaudate nonché informazioni corrispondenti.

C.

73 900 franchi.

D.

Articoli 48a e 150a LM.

E.

L'accordo programmatico è entrato in vigore l'11 novembre 2022. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

76 / 210

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5.1.2

Accordo programmatico tra la Svizzera, l'Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Finlandia, la Germania, la Grecia, l'Ungheria, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, il Portogallo, la Slovenia, la Svezia e l'Agenzia europea per la difesa (AED) sull'Helicopter Exercise Programme (HEP), concluso il 18 novembre 2022

A.

L'accordo programmatico disciplina la partecipazione della Svizzera al programma di istruzione per gli equipaggi degli elicotteri dell'AED. Si tratta di un accordo quadro che consente di stipulare accordi d'esecuzione specifici per esercitazioni concrete. Il Consiglio federale ha approvato la partecipazione della Svizzera all'HEP l'11 dicembre 2020.

B.

Con la partecipazione al programma, le Forze aeree svizzere possono partecipare a esercitazioni multilaterali con gli elicotteri e ampliare le loro conoscenze in materia di standard internazionali e procedure tattiche nonché intensificare la cooperazione con altri Stati europei.

C.

91 250 euro.

D.

Articoli 48a e 150a LM.

E.

L'accordo programmatico è entrato in vigore il 18 novembre 2022 e ha effetto fino al 31 dicembre 2023.

77 / 210

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5.1.3

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'invio di un meccanico a fini di perfezionamento presso la base aerea di Rochefort (Francia), concluso il 2 febbraio 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità dell'ammissione di un meccanico svizzero presso le forze aeree francesi, in particolare l'entità del perfezionamento e gli aspetti finanziari.

B.

L'invio del meccanico svizzero in Francia serve ad ampliare le sue capacità professionali.

C.

12 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 febbraio 2022 e ha effetto per la durata del perfezionamento, ossia dal 28 febbraio 2022 al 31 marzo 2023. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

78 / 210

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5.1.4

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'esercitazione multinazionale OCEAN HIT, concluso il 10 giugno 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità di partecipazione delle Forze aeree svizzere a un'esercitazione multinazionale in Francia, in particolare le prestazioni di supporto fornite dalla Francia, lo statuto del personale partecipante, le regole d'impiego applicabili nonché gli aspetti finanziari della partecipazione.

B.

L'esercitazione serve a migliorare la cooperazione tra diverse nazioni partner nell'ambito dell'impiego congiunto di aeromobili militari.

C.

338 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 giugno 2022 e ha effetto per la durata dell'esercitazione, ossia dal 13 al 24 giugno 2022.

79 / 210

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5.1.5

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente l'invio di un pilota militare professionista come istruttore PC-21 a Cognac (Francia), concluso il 25 ottobre 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità del soggiorno del pilota svizzero inviato nel quadro del programma di scambio come istruttore PC-21, in particolare lo statuto, la messa a disposizione dell'equipaggiamento da pilota e l'accesso a dati classificati.

B.

L'invio del pilota svizzero a Cognac rafforza le relazioni bilaterali tra la Svizzera e la Francia nell'ambito dell'istruzione militare bilaterale. Lo scambio consente inoltre al pilota svizzero di sviluppare ulteriormente le sue capacità professionali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 25 ottobre 2022 e ha effetto per la durata del soggiorno, ossia dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2024. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 30 giorni.

80 / 210

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5.1.6

Accordo tra la Svizzera e la Svezia concernente la visita della Scuola piloti delle Forze aeree svizzere presso la base aerea di Malmen, concluso il 13 giugno 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità della visita della Scuola piloti delle Forze aeree svizzere in Svezia, in particolare le prestazioni di supporto logistico fornite dalle forze aeree svedesi, le regole operative, lo statuto e la responsabilità civile nonché gli impegni finanziari.

B.

L'accordo consente agli allievi della Scuola piloti di esercitarsi in voli di navigazione in zone sconosciute e di eseguire voli di allenamento congiunti con la scuola piloti svedese.

C.

35 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 giugno 2022 e ha effetto per la durata dell'esercitazione, ossia dal 14 al 23 giugno 2022.

81 / 210

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5.1.7

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Francia concernente l'ammissione di un ufficiale di scambio svizzero nello stato maggiore generale delle forze terrestri francesi, concluso il 30 settembre 2022

A.

L'accordo disciplina in particolare lo statuto dell'ufficiale svizzero e il supporto logistico fornitogli nel corso del suo stage a Lille.

B.

L'accordo consente a un ufficiale svizzero che ha concluso il suo anno presso l'École de Guerre di frequentare uno stage della durata di tre anni presso lo stato maggiore generale delle forze terrestri francesi a Lille.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 30 settembre 2022 e ha effetto dal 1° agosto 2022 al 1° agosto 2025. Può essere denunciato con un preavviso di tre mesi.

82 / 210

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5.1.8

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Danimarca concernente il sostegno fornito dallo Stato ospite durante l'esercitazione MEXXI 2022, concluso il 24 ottobre 2022

A.

L'accordo disciplina lo statuto delle truppe partecipanti, l'accoglienza delle truppe svizzere in Danimarca e il supporto logistico fornito dallo Stato ospite.

B.

L'esercitazione MEXXI 2022 serve a validare determinate capacità del comando forze speciali all'estero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 ottobre 2022 e ha effetto fino alla fine dell'esercitazione, ossia fino al 7 novembre 2022, o fino al momento in cui l'ultimo membro del contingente avrà lasciato la Danimarca. Non sono previste modalità di denuncia.

83 / 210

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5.1.9

Accordo tra la Svizzera e la Grecia concernente le prestazioni di supporto fornite dalla parte ospitante per l'esercitazione NATO TIGER MEET 2022, concluso il 26 aprile 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità della partecipazione delle Forze aeree svizzere all'esercitazione multinazionale TIGER MEET, in particolare le prestazioni di supporto fornite dalla Grecia, lo statuto del personale partecipante, le regole d'impiego applicabili nonché gli aspetti finanziari della partecipazione.

B.

L'esercitazione militare in cooperazione con più nazioni serve all'istruzione tattica approfondita dei piloti militari svizzeri di professione nell'ambito della difesa aerea.

C.

180 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 aprile 2022 e ha effetto per la durata dell'esercitazione, ossia dal 9 al 20 maggio 2022.

84 / 210

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5.1.10

Accordo tecnico tra la Svizzera e l'Italia concernente l'esercitazione ODESCALCHI 2022, concluso il 26 maggio 2022

A.

L'accordo disciplina lo statuto delle truppe partecipanti, l'accoglienza delle truppe e il supporto logistico fornito dai due Paesi.

B.

Si tratta di un'esercitazione congiunta nell'ambito dell'aiuto in caso di catastrofe, che si svolge nel Cantone Ticino e in Italia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 maggio 2022 e ha effetto fino alla fine dell'esercitazione, ossia fino al 18 giugno 2022, o fino al momento in cui l'ultimo membro del contingente avrà lasciato l'altro Paese. Non sono previste modalità di denuncia.

85 / 210

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5.1.11

Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'utilizzazione del centro di lotta contro il fuoco di Woensdrecht da parte del personale delle Forze aeree svizzere, concluso il 24 gennaio 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità di utilizzazione, da parte del personale delle Forze aeree svizzere, di un impianto di lotta contro il fuoco moderno e rispettoso dell'ambiente a Woensdrecht, in particolare le prestazioni di supporto logistico fornite dai Paesi Bassi a beneficio delle Forze aeree svizzere e gli aspetti finanziari.

B.

L'accordo consente al personale delle Forze aeree svizzere di esercitarsi nello spegnimento di aeromobili in fiamme e nel salvataggio di equipaggi di volo.

C.

26 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 gennaio 2022 e ha effetto per la durata dell'istruzione, ossia dal 3 al 9 aprile 2022 e dal 18 al 24 settembre 2022.

86 / 210

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5.1.12

Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito concernente la partecipazione all'esercitazione militare Yorknite 2022, concluso il 10 novembre 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità della partecipazione delle Forze aeree svizzere a un'esercitazione di volo di quattro settimane nel Regno Unito, in particolare i punti essenziali dell'esercitazione, il soggiorno del personale delle Forze aeree svizzere, le prestazioni di supporto nonché gli aspetti finanziari.

B.

L'esercitazione consente ai piloti militari svizzeri di professione di allenarsi di notte e in condizioni difficili nonché di effettuare esercitazioni di difesa aerea congiunte con le forze aeree britanniche.

C.

701 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 10 novembre 2022 e ha effetto per la durata del soggiorno, ossia dal 14 novembre al 9 dicembre 2022.

87 / 210

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5.1.13

Accordo tecnico tra la Svizzera e la Slovenia concernente il sostegno fornito dallo Stato ospite durante l'esercitazione ADRIATIC STRIKE 2022, concluso il 24 maggio 2022

A.

L'accordo disciplina lo statuto delle truppe partecipanti, l'accoglienza delle truppe svizzere in Slovenia e il supporto logistico fornito dallo Stato ospite.

B.

L'obiettivo è allenare, a livello tecnico-tattico, le segnalazioni agli elicotteri e ai velivoli da trasporto in caso di evacuazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 maggio 2022 e ha effetto fino alla fine dell'esercitazione, ossia fino al 5 giugno 2022, o fino al momento in cui l'ultimo membro del contingente avrà lasciato la Slovenia. Non sono previste modalità di denuncia.

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5.1.14

Accordo tra la Svizzera e la Slovenia concernente l'utilizzo del simulatore di volo del Super Puma a Emmen, concluso il 20 giugno 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità dell'utilizzo del simulatore di volo del Super Puma da parte delle forze armate slovene, in particolare l'istruzione degli istruttori sloveni, il numero di giorni d'istruzione per il personale di volo delle forze aeree slovene, lo statuto e la responsabilità civile nonché gli aspetti finanziari.

B.

L'utilizzo del simulatore di volo del Super Puma consente alle forze armate slovene di esercitarsi nelle procedure di volo in un ambiente di simulazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 20 giugno 2022 e ha effetto per le sequenze d'istruzione dal 20 giugno al 31 dicembre 2022.

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5.1.15

Accordo tra la Svizzera e la Svezia concernente l'utilizzo del terreno di prova aereo e spaziale di Vidsel (Svezia), concluso il 16 novembre 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità dell'utilizzo del terreno di prova degli elicotteri Cougar delle Forze aeree svizzere a Vidsel, in particolare le prestazioni di supporto e gli aspetti finanziari.

B.

L'esercitazione serve all'istruzione realistica e tattica dei piloti di elicottero, combinata ad allenamenti del volo notturno nonché all'allenamento di dislocazioni su lunghe distanze.

C.

857 000 franchi.

D.

Articolo 48a LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 16 novembre 2022 e ha effetto per la durata del soggiorno, ossia dal 28 novembre all'11 dicembre 2022.

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5.2

Altri accordi del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

5.2.1

Accordo tra la Svizzera, la Germania, la Danimarca e il Lussemburgo sul DURO EAGLE Group Europe, concluso l'11 marzo 2022

A.

L'accordo disciplina lo scambio reciproco di informazioni sull'acquisto e l'impiego dei veicoli DURO e EAGLE. Oltre a ottimizzare e a perfezionare l'esercizio dei veicoli sono previste sinergie per garantire una manutenzione efficiente ed economica.

B.

L'accordo consentirà alla Svizzera di professionalizzare l'esercizio e la manutenzione dei veicoli DURO e EAGLE nonché di beneficiare dello scambio di informazioni con le parti contraenti e delle loro esperienze. In qualità di presidente del gruppo, la Svizzera potrà fornire impulsi importanti e consolidare ulteriormente le sue relazioni con Stati con cui ha tradizionalmente intensi contatti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b, c, d ed e LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 marzo 2022. Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

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5.2.2

Secondo accordo di modifica dell'accordo di progetto tra la Svizzera, la Germania, l'Italia, i Paesi Bassi, la Polonia, il Portogallo e la Svezia concernente modelli di previsione volti ad attuare la gestione dello stato delle munizioni (PREMIUM), basato sul Framework for Cooperation del 16 marzo 2012 tra la Svizzera e l'Agenzia europea per la difesa (AED), concluso il 14 giugno 2022

A.

Il secondo accordo di modifica disciplina l'ammissione e la partecipazione della Svizzera al progetto «PREMIUM» (modelli di previsione volti ad attuare la gestione dello stato delle munizioni). L'accordo di progetto disciplina gli obiettivi, l'organizzazione nonché le modalità finanziarie e contrattuali.

B.

L'obiettivo del progetto «PREMIUM» è elaborare uno strumento efficiente per la manutenzione delle munizioni e dei missili basata sulle loro condizioni.

Sarà migliorata la gestione delle munizioni basata su sistemi di sorveglianza dello stato e dell'impiego mediante lo sviluppo di modelli volti a stimare la durata di vita residua e lo stato.

C.

213 840 euro.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b, c ed e LM.

E.

Il secondo accordo di modifica è entrato in vigore il 14 giugno 2022 e scadrà 12 mesi dopo l'approvazione del rapporto finale della vigilanza sul progetto (circa quattro anni). Può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

92 / 210

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5.2.3

Primo accordo di modifica del memorandum of understanding (MoU) del 21 novembre 2016 sulla standardizzazione e l'interoperabilità della difesa terra­aria tra la Svizzera, la Germania, la Finlandia, i Paesi Bassi, la Norvegia, l'Austria, la Polonia, la Svezia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, il Regno Unito, gli Stati Uniti, l'Australia, il Belgio, la Danimarca, l'Estonia, la Grecia, il Canada, la Lettonia, la Lituania, il Portogallo, la Romania e la Spagna, concluso l'11 ottobre 2021

A.

Il primo accordo di modifica del MoU consente alla Svizzera di partecipare al gruppo dei gestori al fine di beneficiare delle esperienze nell'ambito dell'introduzione e dell'esercizio dei sistemi di difesa terra­aria. Il MoU, che mira a migliorare l'interoperabilità degli elementi di condotta dei sistemi di difesa terra­aria attraverso la cooperazione internazionale, comprende la standardizzazione, lo sviluppo e il collaudo delle interfacce tecniche. Si tratta inoltre di determinare la necessità di modificare l'hardware o il software in vista dell'ulteriore sviluppo dei sistemi al fine di migliorare l'interoperabilità. Sono infine possibili sperimentazioni, test di laboratorio ed esercitazioni sul campo al fine di verificare e validare i progetti.

B.

Con la sua partecipazione, la Svizzera può assicurarsi che i nuovi sistemi di difesa terra­aria acquistati siano interoperabili sin dall'inizio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b, c ed e LM.

E.

Il primo accordo di modifica del MoU è entrato in vigore l'11 ottobre 2021 e ha effetto fino al 21 novembre 2031. Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

93 / 210

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5.2.4

Accordo di progetto tra la Svizzera, il Canada, la Germania, la Norvegia, il Regno Unito e gli Stati Uniti concernente la valutazione della protezione dei depositi di munizioni «CUIRA» contro le esplosioni in base all'Accordo del 14 giugno 2018 sulla protezione della truppa e delle infrastrutture contro l'effetto delle armi, concluso il 24 febbraio 2022

A.

L'accordo disciplina la pianificazione, lo sviluppo e lo svolgimento di test di esplosioni sperimentali nei depositi di munizioni al fine di migliorarne la protezione.

B.

Con l'accordo, la Svizzera potrà ampliare le sue capacità tecniche nel campo dei test sugli effetti esplosivi dei depositi di munizioni, che contribuiranno a proteggere le forze armate.

C.

1,76 milioni di franchi.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b, c ed e LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 febbraio 2022 e ha effetto per quattro anni.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di 90 giorni.

94 / 210

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5.2.5

Accordo tra la Svizzera e la Polonia sulla reciproca protezione delle informazioni classificate, concluso il 7 settembre 2022

A.

L'accordo disciplina lo scambio e la protezione delle informazioni classificate in ambito militare e civile. Vi rientrano ad esempio le informazioni classificate sui sistemi tecnici, i beni di armamento o le esercitazioni e le operazioni militari nonché sui programmi e i progetti nel settore spaziale.

B.

Questa collaborazione è ora estesa all'aggiudicazione di contratti contenenti informazioni classificate, non limitatamente alla parte militare. L'accordo consentirà una cooperazione a tutto campo, anche se interesserà prioritariamente il settore ciber.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 87 LSIn.

E.

L'accordo è stato notificato dalla Svizzera il 20 ottobre 2022. Entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica della Polonia. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

95 / 210

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5.2.6

28

Accordo di attuazione tra la Svizzera e l'Agenzia europea per la difesa (AED) concernente la protezione delle informazioni classificate, concluso il 23 giugno 202228

A.

L'accordo disciplina lo scambio e la protezione delle informazioni classificate in ambito militare e in settori importanti per la difesa. Vi rientrano ad esempio lo scambio di informazioni classificate su progetti tecnici, la cooperazione in programmi di ricerca e sviluppo nell'ambito degli appalti pubblici nonché esercitazioni pratiche con contenuti militari classificati.

B.

Il 16 marzo 2012 la Svizzera aveva concluso con l'AED un accordo quadro di cooperazione non giuridicamente vincolante, che consente alla Svizzera una cooperazione multilaterale in tutti i settori di attività dell'AED, come la ricerca, lo sviluppo e gli armamenti nonché l'istruzione e l'allenamento.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 150 capoverso 4 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 giugno 2022 e ha una durata indeterminata.

Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

RS 0.514.126.812.1

96 / 210

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5.2.7

Accordo tra la Svizzera e l'Agenzia delle Nazioni Unite per l'azione contro le mine (UNMAS) concernente la messa a disposizione di specialisti presso la sede dell'ONU a New York, concluso il 24 giugno 2021

A.

L'accordo definisce i diritti e gli obblighi delle parti connessi all'invio di esperti svizzeri presso la sede centrale dell'ONU a New York (assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di spazi a uso ufficio ecc.). Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri e questioni di responsabilità civile.

B.

L'accordo si basa sulla decisione del Consiglio federale di sostenere missioni di promovimento della pace della sede dell'ONU a New York con un distaccamento di nove militari al massimo.

C.

330 000 franchi.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 26 agosto 2022 e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

97 / 210

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5.2.8

Accordo amministrativo tra la Svizzera e la NATO concernente la reciproca protezione delle informazioni classificate, concluso il 13 dicembre 2022

A.

L'accordo disciplina lo scambio e la protezione delle informazioni classificate in ambito militare e in settori importanti per la difesa. L'accordo costituisce la base per lo scambio di informazioni ed esperienze tra la Svizzera e la NATO nei casi in cui sono interessati ambiti o tematiche rilevanti sotto il profilo della sicurezza. Vi rientrano ad esempio l'ambito ciber e la sicurezza delle comunicazioni.

B.

Nel 1997 la Svizzera e la NATO avevano stipulato un accordo concernente la sicurezza delle informazioni, che rappresenta la base per la partecipazione della Svizzera alle operazioni di promovimento della pace della KFOR in Kosovo. La crescente digitalizzazione dello scambio di informazioni con la NATO comporta la necessità di precisare in un accordo amministrativo le modalità dello scambio e della protezione reciproca di informazioni classificate.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 150 capoverso 4 LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2022 e ha una durata indeterminata.

98 / 210

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5.2.9

Accordo tecnico tra la Svizzera e la NATO concernente il sostegno dei sistemi integrati di difesa aerea e missilistica per l'esercito svizzero in base al memorandum of understanding del 25 novembre 2020, concluso l'11 aprile 2022

A.

L'accordo disciplina i servizi forniti dalla NATO all'esercito svizzero nell'ambito dei sistemi integrati di difesa aerea e missilistica.

B.

Con questo accordo, la NATO fornisce alla Svizzera prestazioni di supporto tecnico al fine di garantire una migliore interoperabilità del sistema di sorveglianza dello spazio aereo e condotta dell'esercito svizzero.

C.

83 000 euro.

D.

Articolo 109b capoverso 2 lettere b e c LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 aprile 2022 e ha effetto fino al termine della fornitura di prestazioni (circa sette mesi). Non sono previste modalità di denuncia.

99 / 210

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5.2.10

Accordo tra la Svizzera e il Dipartimento di sostegno operativo dell'ONU (DOS) concernente la messa a disposizione di specialisti per il DOS presso la sede dell'ONU a New York, concluso il 23 dicembre 2022

A.

L'accordo definisce i diritti e gli obblighi delle parti connessi all'invio di esperti svizzeri presso la sede centrale dell'ONU a New York (assunzione delle spese di viaggio, messa a disposizione di spazi a uso ufficio ecc.). Inoltre, disciplina lo statuto degli esperti svizzeri e questioni di responsabilità civile.

B.

L'accordo si basa sulla decisione del Consiglio federale di sostenere missioni di promovimento della pace della sede dell'ONU a New York con un distaccamento di nove militari al massimo.

C.

330 000 franchi.

D.

Articolo 66b LM.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2022 e può essere denunciato con un preavviso scritto di tre mesi.

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6

Dipartimento federale delle finanze

6.1

Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente la precisazione dell'applicazione del regime relativo ai frontalieri previsto dalla Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza in caso di lavoro a domicilio, concluso il 18 luglio 2022

29

A.

L'accordo precisa l'applicazione del regime relativo ai frontalieri di cui all'articolo 15a della Convenzione29 in caso di lavoro svolto a domicilio.

B.

Vista la crescente diffusione del lavoro a domicilio, i datori di lavoro e i lavoratori avevano bisogno di precisazioni quanto agli effetti sull'applicazione del regime relativo ai frontalieri. Nell'accordo, le autorità svizzere e tedesche competenti hanno pertanto confermato la prassi attuale.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 18 luglio 2022. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.913.62

101 / 210

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6.2

30

Accordo tra la Svizzera e la Germania concernente la procedura di sgravio delle imposte tedesche riscosse mediante ritenuta in virtù della Convenzione dell'11 agosto 1971 tra la Svizzera e la Germania per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 19 dicembre 2022

A.

L'accordo disciplina la procedura di sgravio delle imposte tedesche riscosse mediante ritenuta in virtù della Convenzione30 per le persone residenti in Svizzera.

B.

La Germania intende rivedere la procedura di sgravio delle imposte riscosse mediante ritenuta sui dividendi, gli interessi e i diritti di licenza. L'accordo stabilisce determinate modalità della procedura prevista per le persone residenti in Svizzera.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 26 paragrafo 3 e articolo 28 paragrafo 5 della Convenzione.

E.

L'accordo entrerà in vigore il 1° dicembre 2023. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.913.62

102 / 210

FF 2023 1512

6.3

31

Accordo tra la Svizzera e l'Austria concernente l'applicazione alle rendite dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti dell'articolo 21 della Convenzione del 30 gennaio 1974 tra Svizzera e l'Austria per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza, concluso il 7 aprile 2022

A.

L'accordo conferma l'applicazione dell'articolo 21 della Convenzione31 alle rendite dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.

B.

Siccome l'Austria aveva una prassi amministrativa differente, al fine di escludere conflitti di qualificazione l'accordo conferma che l'articolo 21 della Convenzione è applicabile alle rendite dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 aprile 2022 e si applica a tutti i casi correnti.

Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.916.31

103 / 210

FF 2023 1512

6.4

32

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente i redditi secondo l'articolo 17 paragrafi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, concluso il 18 luglio 2022

A.

L'accordo disciplina l'applicazione della Convenzione32 ai redditi percepiti in corrispettivo di un'attività dipendente da persone residenti in uno degli Stati contraenti e impiegate abitualmente nell'altro Stato contraente, che tuttavia esercitano l'attività sotto forma di lavoro a domicilio.

B.

In linea di principio, i redditi da attività lucrativa dipendente sono imponibili nello Stato contraente in cui è effettivamente esercitata l'attività. In ottemperanza alle raccomandazioni e alle direttive emanate dalle autorità svizzere e francesi per contenere la pandemia di COVID-19, molte persone sono state indotte a rimanere nel luogo di residenza. Per assicurare la certezza del diritto e la praticabilità, l'accordo prevede che l'assenza di passaggi di frontiera durante la pandemia non pregiudica il regime fiscale applicabile ai redditi da attività lucrativa dipendente. Nella primavera del 2022, in Svizzera e in Francia si sono levate diverse voci che hanno chiesto un rinnovo della soluzione convenuta durante la pandemia, malgrado la revoca dei provvedimenti volti a contenerla. La Svizzera e la Francia hanno avviato negoziati su una nuova soluzione duratura per l'imposizione del lavoro a domicilio oltre frontiera.

L'accordo del 18 luglio 2022 disciplina la situazione durante i negoziati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 19 luglio 2022. Ha effetto dal 1° luglio al 31 ottobre 2022.

RS 0.672.934.91

104 / 210

FF 2023 1512

6.5

33

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente i redditi secondo l'articolo 17 paragrafo 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, concluso il 22 dicembre 2022

A.

L'accordo precisa la nozione di lavoratore frontaliero ai sensi dell'Accordo dell'11 aprile 1983 tra il Consiglio federale svizzero, per conto dei Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura, e la Francia relativo all'imposizione delle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, che è parte integrante della Convenzione33. Prevede che, fino al 40 per cento del tempo di lavoro, l'esercizio dell'attività sotto forma di lavoro a domicilio da parte di un lavoratore frontaliero nel suo Stato di residenza per un datore di lavoro nell'altro Stato non pregiudica lo statuto di lavoratore frontaliero né l'imposizione nello Stato di residenza. Il lavoro a domicilio fino al limite menzionato del 40 per cento del tempo di lavoro non pregiudica inoltre l'entità dell'importo compensativo versato dallo Stato di residenza del lavoratore frontaliero allo Stato del datore di lavoro.

B.

L'accordo del 1983 contiene una deroga alla regola generale, secondo cui i redditi da attività lucrativa dipendente sono imponibili nello Stato contraente in cui è effettivamente esercitata l'attività: prevede infatti che i redditi da attività lucrativa dei lavoratori frontalieri siano imponibili solo nello Stato di residenza, che versa all'altro Stato una compensazione dell'ordine del 4,5 per cento dei redditi lordi annui. In ottemperanza alle raccomandazioni e alle direttive emanate dalle autorità svizzere e francesi per contenere la pandemia di COVID-19, molte persone sono state indotte a rimanere nel luogo di residenza. Per assicurare la certezza del diritto e la praticabilità, l'accordo prevede che l'assenza di passaggi di frontiera durante la pandemia non pregiudica il regime fiscale applicabile ai redditi da attività lucrativa dipendente. Nella primavera del 2022, in Svizzera e in Francia si sono levate diverse voci che hanno chiesto un rinnovo della soluzione convenuta durante la pandemia, malgrado la revoca dei provvedimenti volti a contenerla. La Svizzera e la Francia hanno avviato negoziati su una nuova soluzione duratura per l'imposizione del lavoro a domicilio oltre frontiera. Alla fine del 2022, i negoziati sono sfociati in un'intesa su un nuovo regime fiscale applicabile al lavoro a domicilio. L'accordo amichevole del 22 dicembre 2022 precisa la nozione di lavoratore frontaliero ai sensi dell'accordo del 1983 nel contesto del lavoro a domicilio.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2022 e ha effetto dal 1° gennaio 2023. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile.

RS 0.672.934.91

105 / 210

FF 2023 1512

6.6

34

Accordo tra la Svizzera e la Francia concernente i redditi secondo l'articolo 17 paragrafo 1 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, concluso il 22 dicembre 2022

A.

L'accordo disciplina l'applicazione della Convenzione34 ai redditi percepiti in corrispettivo di un'attività dipendente da persone residenti in uno degli Stati contraenti e impiegate abitualmente nell'altro Stato contraente, che tuttavia esercitano l'attività sotto forma di lavoro a domicilio. L'accordo prevede il mantenimento dell'imposizione nello Stato del datore di lavoro se il lavoro a domicilio svolto nello Stato di residenza non supera il 40 per cento del tempo di lavoro.

B.

In linea di principio, i redditi da attività lucrativa dipendente sono imponibili nello Stato contraente in cui è effettivamente esercitata l'attività. Le raccomandazioni e le istruzioni delle autorità svizzere e francesi per contrastare la diffusione della pandemia di COVID-19 hanno indotto molte persone a rimanere nel luogo di residenza. Per assicurare la certezza del diritto e la praticabilità, l'accordo prevede che l'assenza di passaggi di frontiera durante la pandemia non pregiudica il regime fiscale applicabile ai redditi da attività lucrativa dipendente. Nella primavera del 2022, in Svizzera e in Francia si sono levate diverse voci che hanno chiesto un rinnovo della soluzione convenuta durante la pandemia, malgrado la revoca dei provvedimenti volti a contenerla. La Svizzera e la Francia hanno avviato negoziati su una nuova soluzione duratura per l'imposizione del lavoro a domicilio oltre frontiera. Alla fine del 2022 i negoziati sono sfociati nella parafatura di una bozza di accordo aggiuntivo alla Convenzione contenente norme per l'imposizione del lavoro a domicilio. L'accordo del 22 dicembre 2022 disciplina la situazione durante la procedura di approvazione dell'accordo aggiuntivo.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 27 paragrafo 3 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 dicembre 2022 ed è applicabile dal 1° gennaio 2023. Se la bozza dell'accordo aggiuntivo verrà firmata prima del 30 giugno 2023, l'accordo rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2024. Se invece tale bozza non verrà firmata prima del 30 giugno 2023, dal 1° luglio 2023 l'accordo non sarà più applicabile.

RS 0.672.934.91

106 / 210

FF 2023 1512

6.7

35 36

Accordo tra la Svizzera e l'Islanda che modifica la Convenzione del 10 luglio 2014 tra la Svizzera e l'Islanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio («Convenzione») secondo la Convenzione multilaterale per l'attuazione di misure relative alle convenzioni fiscali finalizzate a prevenire l'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili («Convenzione multilaterale»), concluso il 15 dicembre 2022

A.

L'accordo constata le ripercussioni della Convenzione multilaterale35 sul testo della Convenzione36.

B.

L'accordo assicura la chiarezza e la leggibilità della Convenzione, in modo da evitare difficoltà e dubbi nell'ambito dell'interpretazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 3 della Convenzione e articolo 32 paragrafo 1 della Convenzione multilaterale.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 dicembre 2022. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.671.1 RS 0.672.944.51

107 / 210

FF 2023 1512

6.8

37

Accordo tra la Svizzera e i Paesi Bassi concernente l'applicazione dell'articolo 25 paragrafo 5 della Convenzione del 26 febbraio 2010 tra la Svizzera e i Paesi Bassi per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione e l'elusione fiscali, concluso il 29 settembre 2022

A.

L'accordo disciplina l'esecuzione di procedure d'arbitrato ai sensi dell'articolo 25 paragrafo 5 della Convenzione37.

B.

La Convenzione non definisce le norme procedurali applicabili alla procedura d'arbitrato prevista al suo articolo 25 paragrafo 5. La stessa disposizione prevede pertanto che tali norme devono essere definite per via amichevole.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 25 paragrafo 5 della Convenzione.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 settembre 2022. Non sono previste modalità di denuncia.

RS 0.672.963.61

108 / 210

FF 2023 1512

7

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.1

Credito quadro Coesione38 Introduzione

Il secondo contributo svizzero ad alcuni Stati membri dell'Unione europea (credito quadro Coesione) è volto a ridurre le disparità economiche e sociali nei Paesi che hanno aderito all'UE dal 2004. Costituisce un investimento nella sicurezza, nella stabilità e nella prosperità in Europa. Con questo contributo, la Svizzera rafforza e approfondisce le sue relazioni bilaterali con i Paesi partner e con l'intera UE.

I fondi vengono utilizzati per programmi e progetti concreti e non vengono trasferiti direttamente nei bilanci dei Paesi partner o all'UE. L'attuazione deve concludersi entro il 2029 e sottostà alla responsabilità congiunta della SECO e della DSC. La SECO si concentra sulle tematiche dell'ambiente e della protezione del clima (in particolare sull'edilizia efficiente dal punto di vista energetico, sull'utilizzo di energie rinnovabili, sul potenziamento dei trasporti pubblici, sull'approvvigionamento di acqua potabile, sul trattamento delle acque reflue e sul turismo sostenibile) e sulla possibilità per le PMI di accedere a finanziamenti. I Paesi partner della SECO sono la Bulgaria, la Croazia, la Lettonia, la Polonia, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la Repubblica Ceca e l'Ungheria.

L'attuazione del primo contributo svizzero è stata per gran parte completata. Solo il programma di cooperazione con la Croazia andrà avanti ancora fino al 2024.39 Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 della legge federale del 30 settembre 201640 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo Data di conclusione

N.

Parte contraente

Oggetto

1.

Croazia

Accordo sull'assistenza tecnica per la 28.12.2022 preparazione e l'attuazione di progetti relativi al secondo contributo svizzero

Ripercussioni finanziarie

1,58 milioni di franchi

Cfr. anche capitolo 2.1.

38 39 40

FF 2018 5617 FF 2014 3525 RS 974.1

109 / 210

FF 2023 1512

7.2

Credito quadro Cooperazione allo sviluppo Est41 Introduzione

Il mandato della cooperazione internazionale della Svizzera è incentrato sull'aiuto alle popolazioni nel bisogno, sulla riduzione della povertà nel mondo e sullo sviluppo sostenibile. Nell'implementare la cooperazione economica allo sviluppo dei paesi dell'Est, la SECO si basa su questo mandato e fornisce assistenza nella realizzazione di cambiamenti strutturali, nello sviluppo del settore privato e nell'integrazione nell'economia globale. Le sue attività si concentrano sulla promozione di condizioni quadro affidabili in materia di politica economica e sul sostegno a iniziative innovative del settore privato. Questo approccio facilita l'accesso delle persone e delle imprese ai mercati e alle opportunità e crea prospettive di lavoro dignitose. In questo modo la Svizzera contribuisce alla crescita economica sostenibile e a una prosperità duratura. La promozione della parità di genere, l'efficienza climatica e un utilizzo razionale delle risorse sono presupposti importanti per la sostenibilità della crescita economica e la prosperità, motivo per cui sono sistematicamente considerati nelle attività della SECO. Fra i Paesi partner della cooperazione bilaterale figurano l'Albania, Kirghizistan, Serbia, Tagikistan e Ucraina. Misure complementari vengono attuate nei Balcani occidentali, nel Caucaso meridionale e in Asia centrale. Oltre alle misure bilaterali, la SECO è attiva attraverso programmi regionali e globali e misure multilaterali. Per l'attuazione della cooperazione economica è anche fondamentale una stretta collaborazione con organizzazioni specializzate come gli organismi dell'ONU operanti nel settore commerciale, l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo. L'aiuto finanziario multilaterale è fornito quale compito congiunto con la DSC.

41

FF 2020 2313

110 / 210

FF 2023 1512

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 12 della legge federale del 30 settembre 201642 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est Aiuto pubblico allo sviluppo Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

Progetto «Smart Energy Municipalities» del Comune di Korça

21.04.2022

560 000 franchi

Albania

Progetto «Smart Energy Municipalities» del Comune di Permët

22.04.2022

430 000 franchi

3.

Albania

Progetto «Smart Energy Municipalities» del Comune di Shkodra

27.04.2022

580 000 franchi

4.

Albania

Progetto «Smart Energy Municipalities» del Comune di Berat

29.04.2022

530 000 franchi

5.

BERS

Contributo al conto multidonatori per la 05.07.2022 stabilizzazione e la crescita sostenibile in Ucraina

3 milioni di franchi

6.

BERS

Contributo al fondo per le piccole e medie imprese in Ucraina

10.12.2021

4,5 milioni di euro

7.

BERS

Contributo al fondo per le piccole e medie imprese in Ucraina

05.07.2022

7 milioni di franchi

8.

BIRS

Progetto volto a modernizzare e a rendere sostenibile il settore dell'elettricità nell'ambito del fondo fiduciario a donatore unico del Kirghizistan

26.08.2022

12 milioni di franchi

9.

PNUS

Attuazione del progetto «Green Agenda» 20.12.2022 in Serbia

2,2 milioni di dollari americani

10. SFI

Programma globale per l'infrastruttura finanziaria, allocazione n. 9

13.10.2022

6,17 milioni di dollari americani

11. SFI

Miglioramento del clima imprenditoriale e degli investimenti nei Paesi partner, fase 2, allegato 6

27.12.2021

3 milioni di dollari americani

12. CCI

Promozione commerciale Est: Paesi 01.12.2022 dei Balcani e dell'Asia centrale (Albania, Serbia, Tagikistan e Uzbekistan)

5 milioni di franchi

13. BM

Fondo fiduciario multidonatori per rafforzare le capacità amministrative in Ucraina

10 milioni di franchi

N.

Parte contraente Oggetto

1.

Albania

2.

42

05.07.2022

RS 974.1

111 / 210

FF 2023 1512

7.3

Credito quadro Cooperazione economica allo sviluppo43 Introduzione

Il mandato della cooperazione internazionale della Svizzera è incentrato sull'aiuto alle popolazioni nel bisogno, sulla riduzione della povertà nel mondo e sullo sviluppo sostenibile. Nell'implementare la cooperazione economica allo sviluppo della Svizzera, la SECO si basa su questo mandato e fornisce assistenza a Paesi in sviluppo nella realizzazione di cambiamenti strutturali, nello sviluppo del settore privato e nell'integrazione nell'economia globale. Le sue attività si concentrano sulla promozione di condizioni quadro affidabili in materia di politica economica e sul sostegno a iniziative innovative del settore privato. Questo approccio facilita l'accesso delle persone e delle imprese ai mercati e alle opportunità e crea prospettive di lavoro dignitose. In questo modo la Svizzera contribuisce alla crescita economica sostenibile e a una prosperità duratura. La promozione della parità di genere, l'efficienza climatica e un utilizzo razionale delle risorse sono presupposti importanti per la sostenibilità della crescita economica e la prosperità, motivo per cui sono sistematicamente considerati nelle attività della SECO. Dal punto di vista geografico, la SECO coopera segnatamente con i Paesi in sviluppo più progrediti (Paesi a medio reddito, MIC). Fra i Paesi partner della cooperazione bilaterale figurano la Colombia, l'Egitto, il Ghana, l'Indonesia, il Perù, il Sudafrica, la Tunisia e il Vietnam. La SECO è attiva sia sul piano bilaterale che multilaterale attraverso la partecipazione a programmi regionali e globali. Per l'attuazione della cooperazione economica è anche fondamentale una stretta collaborazione con organizzazioni specializzate come gli organismi dell'ONU operanti nel settore commerciale, l'OIL e le banche multilaterali di sviluppo. L'aiuto finanziario multilaterale è fornito quale compito congiunto con la DSC.

43

FF 2020 2313

112 / 210

FF 2023 1512

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 10 della legge federale del 19 marzo 197644 su la cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali Aiuto pubblico allo sviluppo Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

N.

Parte contraente Oggetto

1.

Bolivia

Programma «Swiss Better Gold Initiative 07.04.2022 for Artisanal and Small Scale Mining», fase 3

740 000 franchi

2.

Colombia

Programma «Swiss Better Gold Initiative 29.07.2022 for Artisanal and Small Scale Mining», fase 3

1,74 milioni di franchi

3.

Ghana

Accordo concernente il progetto ghaniano di net metering basato sul fotovoltaico nell'ambito del progetto «Ghana Mini-Grid and Solar PV Net Metering»

14 milioni di dollari americani

4.

Mongolia

Progetto di pianificazione e gestione ma- 27.06.2022 croeconomiche

330 000 franchi

5.

Mozambico, FMI

Sostegno istituzionale al Ministero dell'economia e delle finanze

25.11.2021

­

6.

OIL

Rafforzamento delle condizioni quadro per un settore finanziario inclusivo a vantaggio delle PMI in Indonesia, fase 2

17.11.2021

4,788 milioni di dollari americani

7.

UNICEF

Contributo alla segreteria dell'«Education Outcomes Fund» per un progetto sull'occupazione in Tunisia

17.05.2022

250 144 dollari americani

8.

SFI

Miglioramento del clima imprenditoriale e degli investimenti nei Paesi partner, «Multi-Country Investment Climate Program», fase 2, allegato 6

27.12.2021

9.

Tunisia

Programma di sviluppo urbano integrato di Susa e del suo agglomerato, fase 2

25.03.2022

4,5 milioni di franchi

10. IDB

Fondo per la bioeconomia e la silvicoltura dell'Amazzonia

26.10.2022

8 milioni di franchi

11. BIRS

Fondo fiduciario multidonatori per un meccanismo di consulenza sulle infrastrutture pubblico-private

27.04.2022

843 101 dollari americani

12. BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori sul tema dei rischi finanziari

01.06.2022

8 milioni di franchi

13. BIRS/IDA

Programma di rafforzamento del settore finanziario mondiale, fondo fiduciario multidonatori

03.06.2022

6 milioni di franchi

44

25.05.2022

RS 974.0

113 / 210

FF 2023 1512

N.

Parte contraente Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

14. BIRS/IDA

Programma di rafforzamento del settore finanziario dei Paesi prioritari, fondo fiduciario a donatore unico

03.06.2022

9 milioni di franchi

15. BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori sul tema della gestione finanziaria

14.10.2022

4 milioni di franchi

16. BIRS/IDA

Accordo concernente il fondo fiduciario a donatore unico associato alla gestione finanziaria della SECO

18.10.2022

3 milioni di dollari americani

17. BIRS/IDA

Accordo concernente il fondo fiduciario 30.11.2022 multidonatori per l'urbanizzazione sostenibile in Indonesia, fase 2

9,03 milioni di dollari americani

18. BIRS/IDA

Accordo concernente il fondo fiduciario a donatore unico associato alla gestione finanziaria della SECO

18.10.2022

3 milioni di dollari americani

19. BIRS/IDA

Accordo concernente il fondo fiduciario 30.11.2022 multidonatori per l'urbanizzazione sostenibile in Indonesia, fase 2

9,03 milioni di dollari americani

20. BIRS/IDA

Fondo fiduciario multidonatori sul tema della gestione finanziaria

14.10.2022

4 milioni di franchi

21. SFI

Programma globale per l'infrastruttura finanziaria, allocazione n. 9

13.10.2022

13,83 milioni di dollari americani

22. SFI

Miglioramento del clima imprenditoriale e degli investimenti nei Paesi partner, allocazione n. 8

13.10.2022

10 milioni di dollari americani

23. ONUSI

Programma per rafforzare le norme e la metrologia e aumentare la competitività internazionale delle PMI dei Paesi partner orientate all'esportazione, fase 2

16.09.2022

14 milioni di franchi

114 / 210

FF 2023 1512

7.4

Altri trattati internazionali del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

7.4.1

Protocollo relativo all'Accordo di commercio e di cooperazione economica del 12 maggio 1994 tra la Svizzera e il Kazakistan, concluso il 29 novembre 2021

A.

Il protocollo promuove pratiche regolatorie collaudate creando condizioni quadro chiare e trasparenti per gli scambi di servizi e mitigando eventuali conseguenze restrittive del commercio dovute a misure disciplinatorie relative a requisiti e procedure di qualificazione o di autorizzazione.

B.

I costi generati dagli scambi di servizi sono circa il doppio di quelli generati dagli scambi di merci. Una parte consistente di questi costi riguarda la concessione di licenze e autorizzazioni ai fornitori di servizi, ambito spesso caratterizzato da prescrizioni e procedure nebulose e complesse. Il protocollo migliora l'accesso al mercato per i fornitori di servizi svizzeri in Kazakistan introducendo procedure chiare e trasparenti di autorizzazione e qualificazione e riducendo i costi.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 LOGA.

E.

Il protocollo è entrato in vigore il 1° agosto 2022. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi. Se le parti contraenti non dispongono altrimenti, la cessazione dell'Accordo di commercio e di cooperazione economica del 12 maggio 1994 comporta automaticamente la cessazione del protocollo.

115 / 210

FF 2023 1512

7.4.2

45 46

Accordo tra la Svizzera e il Regno Unito sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, concluso il 17 novembre 2022

A.

L'accordo disciplina il reciproco riconoscimento delle valutazioni di conformità effettuate di una delle parti contraenti conformemente al diritto della controparte.

B.

Da quando il Regno Unito ha lasciato l'Unione europea (UE), l'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (Mutual Recognition Agreement, MRA)45 ­ che contempla 20 categorie di prodotti ­ non è più vigore nel Paese. Per tre di queste 20 categorie, il reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità era già stato regolamentato nell'ambito dell'accordo commerciale sottoscritto dalla Svizzera e dal Regno Unito nel febbraio del 201946.

Il presente accordo aggiuntivo copre cinque ulteriori categorie di prodotti: apparecchi a pressione portatili, apparecchiature radio, materiale elettrico e compatibilità elettromagnetica (EMC), apparecchi che emettono rumori destinati a funzionare all'aperto e strumenti di misurazione.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 14 capoverso 1 lettera b LOTC.

E.

L'accordo è entrato in vigore provvisoriamente il 1° gennaio 2023. L'applicazione temporanea termina il giorno dell'entrata in vigore dell'accordo, ma al più tardi il 28 febbraio 2023. L'accordo può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

RS 0.946.526.81 RS 0.946.293.671

116 / 210

FF 2023 1512

7.4.3

Intesa tra la Svizzera e il Québec sul reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali, conclusa il 14 giugno 2022

A.

L'intesa illustra gli obiettivi comuni, e segnatamente quello di agevolare l'attività professionale in Svizzera e nel Québec e di promuovere in maniera generale la mobilità del personale qualificato. Essa riguarda professioni regolamentate in Québec o in Svizzera. Questo accordo quadro definisce le modalità applicabili al riconoscimento delle qualifiche professionali e l'accesso all'esercizio della professione regolamentata. Esso precisa le modalità di attuazione che gli accordi di reciproco riconoscimento devono disciplinare, designa le autorità competenti, istituisce un comitato congiunto e contempla anche le consuete disposizioni sul periodo di validità e sulla modifica dell'intesa, sulla sua entrata in vigore, sulla sua denuncia e sui diritti acquisiti.

B.

La promozione del riconoscimento internazionale dei diplomi svizzeri di formazione professionale è uno degli obiettivi della strategia internazionale del Consiglio federale nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione. Per raggiungere questo obiettivo occorre in particolare concludere ulteriori accordi sul reciproco riconoscimento di diplomi professionali con Paesi che possiedono sistemi di formazione simili a quello svizzero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 68 capoverso 2 LFPr e articolo 66 capoverso 1 lettera a LPSU.

E.

L'intesa è entrata in vigore il 14 giugno 2022 a tempo indeterminato. Può essere denunciata con un preavviso di sei mesi.

117 / 210

FF 2023 1512

7.4.4

Accordo tra la SEFRI e l'Ordre professionnel des technologues en prothèses et appareils dentaires du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli odontotecnici in Svizzera e dei tecnici specializzati in dentiere e apparecchi dentali in Québec, concluso il 14 giugno 2022

A.

Questo accordo sul riconoscimento reciproco consente ai futuri odontotecnici di conoscere in anticipo, in linea di massima sin dall'inizio della formazione, le condizioni alle quali potranno vedere riconosciuto il loro diploma. Esso precisa le eventuali misure di compensazione da adottare, l'autorità competente per le domande, la documentazione da produrre e l'effetto del riconoscimento. Inoltre, introduce un obbligo di cooperazione amministrativa.

B.

La promozione del riconoscimento internazionale dei diplomi svizzeri di formazione professionale è uno degli obiettivi della strategia internazionale del Consiglio federale nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione. Per raggiungere questo obiettivo occorre in particolare concludere ulteriori accordi sul reciproco riconoscimento di diplomi professionali con Paesi che possiedono sistemi di formazione simili a quello svizzero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 68 capoverso 2 LFPr e articolo 66 capoverso 1 lettera a LPSU.

E.

L'accordo è stato notificato dalla Svizzera il 27 settembre 2022. Entrerà in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

118 / 210

FF 2023 1512

7.4.5

Accordo tra la SEFRI e l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli assistenti sociali in Svizzera e dei lavoratori sociali in Québec, concluso il 14 giugno 2022

A.

Questo accordo sul riconoscimento reciproco consente ai futuri operatori sociali di conoscere in anticipo, in linea di massima sin dall'inizio della formazione, le condizioni alle quali potranno vedere riconosciuto il loro diploma.

Esso precisa le misure di compensazione da adottare, l'autorità competente per le domande, la documentazione da produrre e l'effetto del riconoscimento.

Inoltre, introduce un obbligo di cooperazione amministrativa.

B.

La promozione del riconoscimento internazionale dei diplomi svizzeri di formazione professionale è uno degli obiettivi della strategia internazionale del Consiglio federale nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione. Per raggiungere questo obiettivo occorre in particolare concludere ulteriori accordi sul reciproco riconoscimento di diplomi professionali con Paesi che possiedono sistemi di formazione simili a quello svizzero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 68 capoverso 2 LFPr e articolo 66 capoverso 1 lettera a LPSU.

E.

L'accordo è stato notificato dalla Svizzera il 27 settembre 2022. Entrerà in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

119 / 210

FF 2023 1512

7.4.6

Accordo tra la SEFRI e l'Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec concernenti il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali dei tecnici di radiologia medica in Svizzera e dei tecnici di diagnostica per immagini nel settore della radiologia, dei tecnici di diagnostica per immagini nel settore della medicina nucleare e dei tecnici di radio-oncologia in Québec, concluso il 14 giugno 2022

A.

Questo accordo sul riconoscimento reciproco consente ai futuri tecnici di radiologia medica di conoscere in anticipo, in linea di massima sin dall'inizio della formazione, le condizioni alle quali potranno vedere riconosciuto il loro diploma. Esso precisa le misure di compensazione da adottare, l'autorità competente per le domande, la documentazione da produrre e l'effetto del riconoscimento. Inoltre, introduce un obbligo di cooperazione amministrativa.

B.

La promozione del riconoscimento internazionale dei diplomi svizzeri di formazione professionale è uno degli obiettivi della strategia internazionale del Consiglio federale nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione. Per raggiungere questo obiettivo occorre in particolare concludere ulteriori accordi sul reciproco riconoscimento di diplomi professionali con Paesi che possiedono sistemi di formazione simili a quello svizzero.

C.

Nessuna

D.

Articolo 68 capoverso 2 LFPr e articolo 66 capoverso 1 lettera a LPSU.

E.

L'accordo è stata notificato dalla Svizzera il 27 settembre 2022. Entrerà in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

120 / 210

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7.4.7

Accordo tra la SEFRI e l'Ordre des hygiénistes dentaires du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali degli igienisti dentali, concluso il 14 giugno 2022

A.

Questo accordo sul riconoscimento reciproco consente ai futuri igienisti dentali di conoscere in anticipo, in linea di massima sin dall'inizio della formazione, le condizioni alle quali potranno vedere riconosciuto il loro diploma.

Esso precisa le eventuali misure di compensazione da adottare, l'autorità competente per le domande, la documentazione da produrre e l'effetto del riconoscimento. Inoltre, introduce un obbligo di cooperazione amministrativa.

B.

La promozione del riconoscimento internazionale dei diplomi svizzeri di formazione professionale è uno degli obiettivi della strategia internazionale del Consiglio federale nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione. Per raggiungere questo obiettivo occorre in particolare concludere ulteriori accordi sul reciproco riconoscimento di diplomi con Paesi che possiedono sistemi di formazione simili a quello svizzero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 68 capoverso 2 LFPr e articolo 66 capoverso 1 lettera a LPSU.

E.

L'accordo è stato notificato dalla Svizzera il 27 settembre 2022. Entrerà in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

121 / 210

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7.4.8

Accordo tra la SEFRI e l'Ordre des sages-femmes du Québec concernente il reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali delle levatrici della Svizzera e del Québec, concluso il 14 giugno 2022

A.

Questo accordo sul riconoscimento reciproco consente alle future levatrici di conoscere in anticipo, in linea di massima sin dall'inizio della formazione, le condizioni alle quali potranno vedere riconosciuto il loro diploma. Esso precisa le eventuali misure di compensazione da adottare, l'autorità competente per le domande, la documentazione da produrre e l'effetto del riconoscimento.

Inoltre, introduce un obbligo di cooperazione amministrativa.

B.

La promozione del riconoscimento internazionale dei diplomi svizzeri di formazione professionale è uno degli obiettivi della strategia internazionale del Consiglio federale nel settore della formazione, della ricerca e dell'innovazione. Per raggiungere questo obiettivo occorre in particolare concludere ulteriori accordi sul reciproco riconoscimento di diplomi professionali con Paesi che possiedono sistemi di formazione simili a quello svizzero.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 68 capoverso 2 LFPr e articolo 66 capoverso 1 lettera a LPSU.

E.

L'accordo è stato notificato dalla Svizzera il 27 settembre 2022. Entrerà in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica. Può essere denunciato con un preavviso di sei mesi.

122 / 210

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7.4.9

Accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'ESA sul rafforzamento delle relazioni reciproche, concluso il 17 maggio 2022

A.

L'accordo disciplina le condizioni quadro per la creazione di un centro di competenza comune da parte della Svizzera e dell'ESA. Il centro di competenza sarà realizzato nell'ambito di un programma dell'ESA e con la partecipazione del settore dei Politecnici federali.

B.

Lo European Space Deep-Tech Innovation Centre consentirà di accelerare la disponibilità di tecnologie per i programmi e le missioni dell'ESA e per il settore spaziale svizzero. Inoltre, l'accordo favorisce il rafforzamento della futura cooperazione tra la Svizzera e l'ESA.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 2 LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 17 maggio 2022 e ha effetto fino al 16 maggio 2026. Può essere denunciato con un preavviso scritto di sei mesi.

123 / 210

FF 2023 1512

7.4.10

Accordo tra la Svizzera e Bioversity International su un contributo a sostegno del progetto «Support for the Secretariat for the Agroecology Coalition», concluso il 31 ottobre 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera a sostegno delle attività svolte nell'ambito del progetto. L'alleanza promuove l'agroecologia come strumento per accelerare la trasformazione del sistema alimentare e per gestire le numerose sfide connesse agli Obiettivi di sviluppo sostenibile. In quanto partenariato multistakeholder, l'alleanza invita i governi e tutti gli attori coinvolti nella trasformazione del sistema alimentare a unire le forze e a catalizzare la collaborazione attorno alle strutture, agli strumenti e alle iniziative di rilievo esistenti per intensificare l'impiego pratico dell'agroecologia.

Le parti firmatarie definiscono e attuano un piano di lavoro congiunto.

B.

L'alleanza riunisce diversi Paesi e vari tipi di organizzazioni. Nel luglio del 2022 contava tra i suoi membri 34 Paesi e 68 organizzazioni. Essa ha costituito un gruppo di gestione strategica integrativo composto da alcuni dei suoi membri, incaricato di presentare rapporto a tutti i membri e presieduto a turno da una co-presidenza formata da un rappresentante di un Paese e uno di un altro gruppo di attori. Le varie regioni e categorie designano i delegati che li rappresentano nel gruppo di coordinamento. Il gruppo di coordinamento, costituito per facilitare il lavoro dell'alleanza, si compone di quattro Paesi membri (uno per continente) e di un membro per ciascun gruppo di attori. Esso contribuisce a coordinare il lavoro dell'alleanza tra gli incontri dei membri e fornisce il proprio appoggio al segretariato.

C.

100 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2022 e ha effetto fino al 31 dicembre 2023. In caso di inadempimento da parte di Bioversity degli obblighi da esso previsti, la Svizzera può denunciare l'accordo e chiedere il rimborso totale o parziale del suo contributo. In caso di denuncia, Bioversity non è tenuta a restituire il denaro impiegato presso terzi prima della data di ricezione della notifica di denuncia.

124 / 210

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7.4.11

Accordo tra la Svizzera, Bioversity International e l'International Center for Tropical Agriculture relativo al progetto di rafforzamento dell'azione collettiva e dell'efficacia dei sistemi alimentari grazie a una collaborazione strategica con la Food Action Alliance, concluso il 7 dicembre 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera a sostegno delle attività svolte nell'ambito del progetto. La collaborazione si concentrerà su tre obiettivi: 1) approfondire la collaborazione con l'alleanza per evidenziare i progressi, condividere conoscenze, elaborare norme e interventi con il programma e accelerare i tempi per la conferenza globale; 2) fornire supporto alla piattaforma regionale dell'alleanza per l'America latina e i Caraibi; 3) sostenere il portafoglio tematico dell'alleanza per una produzione ecocompatibile e climacompatibile e per la produzione di proteine sostenibili, in particolare nell'ottica di un allevamento animale sostenibile.

B.

La Food Action Alliance è una piattaforma multistakeholder fondata sull'idea di creare sistemi alimentari sostenibili. Per concretizzare questa idea, occorre che gli attori del mondo intero si mobilitino e agiscano. La Food Action Alliance, in quanto principale piattaforma multistakeholder, ha il compito di promuovere l'innovazione e l'efficacia dei sistemi alimentari favorendo l'azione collettiva, i partenariati e gli investimenti in strategie nazionali per i sistemi alimentari nonché iniziative pionieristiche al fine di allargare i confini delle possibilità di trasformazione di questi sistemi. Illustrando le possibilità e i modelli replicabili di partenariati innovativi, l'alleanza funge da fonte di ispirazione nel campo dei sistemi alimentari al fine di raggiungere tutti gli obiettivi per gli esseri umani, il pianeta e il benessere in linea con l'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile.

C.

250 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore nel dicembre del 2022 e ha effetto fino al dicembre del 2024; decadrà non appena saranno adempiuti tutti gli obblighi reciproci.

125 / 210

FF 2023 1512

7.4.12

Accordo tra la Svizzera e la FAO su un contributo a sostegno del progetto «Trade and Sustainable Agrifood Systems», concluso l'11 ottobre 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera a sostegno delle attività svolte nell'ambito del progetto. Tali attività sono intese a procurare le conoscenze mancanti i) sul contributo fornito dalle norme di tutela ambientale previste negli accordi regionali sugli scambi commerciali alla sostenibilità dei sistemi alimentari e ii) sul ruolo svolto dagli scambi commerciali internazionali e dalla politica commerciale nella formazione delle abitudini alimentari e negli esiti rilevanti per la nutrizione.

B.

Le analisi effettuate nell'ambito di questo progetto contribuiranno a fornire maggiori certezze per la determinazione del ruolo del commercio nella strutturazione delle diete alimentari e della nutrizione nonché per l'efficacia delle norme di tutela ambientale previste dagli accordi regionali sugli scambi commerciali riguardo alla promozione di sistemi agroalimentari sostenibili. I risultati analitici del progetto contribuiranno dunque al raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, e in particolare al raggiungimento dell'obiettivo 12.

C.

128 872 dollari americani.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore l'11 ottobre 2022 e ha effetto fino al 30 settembre 2023. Può essere denunciato con un preavviso di un mese.

126 / 210

FF 2023 1512

7.4.13

Accordo tra la Svizzera e la FAO su un contributo a sostegno delle attività finanziate dal «Direct Regular Programme», concluso il 31 ottobre 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera a sostegno delle attività regolari svolte dalla FAO nell'ambito del suo programma ordinario.

Le attività svolte sono intese a sviluppare una soluzione semplificata e di nuova concezione per misurare i progressi e renderne conto sulla base dei dati disponibili, tra cui le statistiche nazionali, a sviluppare e pubblicare uno standard comune per i dati e a creare un consorzio di istituzioni promotrici e garantire il finanziamento internazionale per l'integrazione dei risultati della fase 2 del progetto in un'attività di progetto più ampia attuata in modo specifico a seconda del Paese.

B.

Il progetto mira in particolare a sviluppare una metodologia per la valutazione della sostenibilità dell'agricoltura a livello globale, al fine di migliorare la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura, della silvicoltura e della pesca.

L'obiettivo è iscritto nell'Agenda 2030 per uno sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda il quadro concettuale dell'obiettivo 2.4.1.

C.

199 695 dollari americani.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 31 ottobre 2022 e ha effetto fino al 31 dicembre 2022.

127 / 210

FF 2023 1512

7.4.14

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo al progetto «Animals in Territories for Agroecology: Contribution of differentiation approaches to sustainable and resilient food systems», concluso il 24 novembre 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo svizzero al progetto. In base alle esperienze e allo strumento di valutazione della FAO, questo studio proporrà un adeguamento pratico di detto strumento al fine di analizzare l'impatto delle pratiche di diversificazione sulla sostenibilità dei sistemi alimentari territoriali. Lo strumento sarà sperimentato in una serie di Paesi con l'ausilio di una casistica incentrata sui sistemi di produzione animale e sul loro impatto sulla biodiversità in quanto aspetto della sostenibilità generale. Il lavoro teorico per l'adeguamento dello strumento e i risultati dei vari studi contribuiranno a colmare la lacuna esistente tra i lavori avviati dalla FAO e le varie pratiche di diversificazione, e aiuteranno la FAO e vari esperti esterni a trovare un punto d'incontro su questo stesso tema (p. es. Mountain Partnership, indicazioni geografiche).

B.

Considerata la necessità di adeguare i sistemi agricoli alla crisi ambientale e climatica, i contadini chiedono che sia riconosciuto il loro ruolo nella preservazione delle risorse naturali e culturali su cui poggiano i sistemi alimentari territoriali. La sostenibilità ecologica e sociale è indissociabile da un'equa retribuzione dei beni e servizi ecosistemici forniti dai contadini. Da questo punto di vista, l'applicazione di pratiche di diversificazione agli attori locali desta un crescente interesse nel mondo intero. Queste pratiche comprendono la certificazione o l'etichettatura, le denominazioni di origine e i prodotti che, per tutelare e promuovere la loro identità, vengono smerciati in base a determinate caratteristiche legate al territorio di produzione. Per il passaggio a sistemi agricoli e alimentari sostenibili, assume particolare rilievo l'allevamento di animali, il quale solleva interrogativi specifici riguardanti l'impatto ambientale, ma svolge anche un ruolo essenziale nella lotta contro la denutrizione e la povertà.

C.

274 051 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 24 novembre 2022 e ha effetto fino al 1° giugno 2026. Può essere denunciato con un preavviso di un mese.

128 / 210

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7.4.15

Accordo tra la Svizzera e la FAO su un contributo a sostegno delle attività del programma «Sustainable Food Systems», concluso il 13 dicembre 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera a sostegno delle attività svolte nell'ambito del progetto. Le attività in questione sono intese a promuovere la collaborazione multistakeholder e i partenariati rilevanti e a sostenere l'attuazione, le alleanze e l'ufficio di coordinamento del programma per sistemi alimentari sostenibili.

B.

Nel contesto di detto programma, questo progetto si propone di accelerare la trasformazione dei sistemi alimentari in sistemi sostenibili e inclusivi per contribuire all'attuazione della nuova strategia globale per un consumo e una produzione sostenibili. Da questo progetto ci si aspetta un rafforzamento del contesto e l'acquisizione delle capacità umane e istituzionali necessarie per realizzare la trasformazione dei sistemi alimentari.

C.

900 000 dollari americani.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2022 e ha effetto fino al 15 dicembre 2025. Può essere denunciato con un preavviso di un mese.

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7.4.16

Accordo tra la Svizzera e la FAO concernente un contributo alla «Flexible Voluntary Contribution», concluso il 13 dicembre 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo fornito dalla Svizzera nell'ambito della «Flexible Voluntary Contributions», il principale meccanismo di finanziamento raggruppato della FAO che versa contributi flessibili, volontari e pluriennali per l'ottenimento di risultati nell'ambito del Quadro Strategico della FAO e per la realizzazione di effetti catalitici. I mezzi concentrati di diversi partner fornitori di risorse vengono trasferiti in maniera flessibile ai più importanti programmi/sottoprogrammi prioritari ai fini dell'attuazione del Piano a medio termine della FAO. Queste risorse possono avere un importante effetto catalitico e di leva mobilizzando ulteriori risorse ed esercitando così un effetto moltiplicatore.

B.

Questo progetto si propone di accelerare la trasformazione dei sistemi alimentari in sistemi sostenibili e inclusivi e di contribuire all'attuazione della nuova strategia globale per un consumo e una produzione sostenibili. Da questo progetto ci si aspetta un rafforzamento del contesto e l'acquisizione delle capacità umane e istituzionali necessarie per realizzare la trasformazione dei sistemi alimentari.

C.

130 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 13 dicembre 2022 e ha effetto fino al 15 dicembre 2025. Può essere denunciato con un preavviso di un mese.

130 / 210

FF 2023 1512

7.4.17

47

Decisione ministeriale dell'OMC del 17 giugno 2022 sugli acquisti di derrate alimentari nel quadro del PAM

A.

La decisione vieta le restrizioni alle esportazioni per le forniture non commerciali di carattere umanitario destinate al PAM.

B.

Alcuni esportatori netti di derrate alimentari hanno emanato restrizioni commerciali e divieti di esportazione per garantire le loro riserve. Queste disposizioni limitano ulteriormente l'offerta mondiale di derrate alimentari, in un momento in cui la fame nel mondo è fortemente aumentata. In questo contesto, la decisione sostiene le attività umanitarie del PAM. Essa rispetta i principi fondamentali del PAM, secondo cui in particolare non bisogna arrecare danno a un membro fornitore e occorre promuovere l'approvvigionamento locale e regionale di derrate alimentari.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

La decisione è entrata in vigore il 17 giugno 2022. Essa è parte integrante dei trattati OMC e quindi non disciplina le modalità di denuncia. La denuncia di questo accordo comporterebbe anche la denuncia dell'adesione all'OMC, per la quale è previsto un preavviso di sei mesi (art. XV dell'Accordo del 15 aprile 199447 che istituisce l'OMC).

RS 0.632.20

131 / 210

FF 2023 1512

7.4.18

48

Decisione ministeriale dell'OMC del 17 giugno 2022 sull'Accordo TRIPS

A.

La decisione contiene precisazioni e semplifica la procedura riguardante alcuni aspetti commerciali dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS, corrisponde all'allegato 1C dell'Accordo del 15 aprile 199448 che istituisce l'OMC) per le previste licenze obbligatorie in favore dei Paesi in sviluppo per la produzione e l'esportazione di vaccini contro la COVID-19. Essa dispone anche che i membri decideranno al più tardi entro sei mesi dalla data di adozione della decisione in merito alla sua possibile estensione alla produzione e alla fornitura di mezzi diagnostici e terapeutici contro la COVID-19.

B.

La decisione fa riferimento alle circostanze straordinarie create dalla pandemia di COVID-19 ed è parte integrante della risposta dell'OMC alla pandemia.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA.

E.

La decisione è entrata in vigore il 17 giugno 2022 e prevede che i membri legittimati la possono applicare per cinque anni. Il Consiglio generale dell'OMC verifica annualmente la sua applicazione.

RS 0.632.20

132 / 210

FF 2023 1512

7.4.19

Accordo tra la Svizzera e l'OMT concernente l'attuazione della «Students' League» 2022 in Svizzera, concluso il 29 agosto 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera all'attuazione della «Student's League» 2022 dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) in Svizzera, e in particolare la preparazione e il coordinamento della «Students' League».

B.

La strategia del turismo della Confederazione affronta le sfide con cui è confrontato il mercato del lavoro in Svizzera nel settore del turismo. Per lo sviluppo di approcci risolutivi sono necessarie idee innovative e creative. Al tempo stesso, tra le priorità strategiche della OMT vi è anche la promozione dei talenti. La «Students' League» 2022 offre agli studenti del comparto turistico, alberghiero e della ristorazione un contesto ispiratore, abilitante e motivante che propone esperienze in tempo reale per l'elaborazione e la presentazione di soluzioni innovative e sostenibili per le sfide con cui il settore è confrontato.

C.

25 000 euro.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 29 agosto 2022 e cessa due settimane dopo la finale mondiale della «Students' League» 2022, prevista nella primavera del 2023. L'accordo può essere denunciato a determinate condizioni con un preavviso scritto di 30 giorni.

133 / 210

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7.4.20

Accordo tra la Svizzera e l'UNEP su un contributo a sostegno di misure nel campo dei sistemi alimentari che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del «One Planet Network Sustainable Food Systems Programme», concluso il 7 dicembre 2022

A.

L'accordo disciplina le modalità del contributo della Svizzera a sostegno delle attività svolte nell'ambito delle misure nel campo dei sistemi alimentari che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi del «One Planet Network Sustainable Food Systems Programme». Questo progetto è incentrato su tre campi di intervento in favore di sistemi alimentari che aiuteranno gli attori del settore pubblico a livello nazionale e urbano e del settore privato a rafforzare la loro capacità di adottare un approccio sostenibile per i sistemi alimentari. I tre campi di intervento riguardano: 1) lo spreco alimentare: misurazione e riduzione, 2) le città e il consumo di derrate alimentari: promozione di un'alimentazione sana grazie a sistemi alimentari sostenibili (urbani), 3) ambienti abilitanti: approccio integrato e multistakeholder per i sistemi alimentari, la politica e il buongoverno.

B.

Questo progetto sostiene l'attuazione del programma per sistemi alimentari sostenibili del «One Planet Network» e sfrutta le conoscenze disponibili sui sistemi alimentari, le cooperazioni e le iniziative per aumentare le capacità degli attori pubblici (a livello nazionale ma anche a livello di regioni urbane) e privati di adottare questo approccio in favore di sistemi alimentari sostenibili.

C.

900 000 franchi.

D.

Articolo 177a LAgr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 7 dicembre 2022 e ha effetto fino al 30 giugno 2025. L'accordo decade 30 giorni dopo la data alla quale una delle parti ha comunicato per iscritto alla controparte la sua volontà di denunciarlo.

134 / 210

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8

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

8.1

Accordo tra la Svizzera e l'Italia per il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni alla circolazione di prova e delle licenze di circolazione collettive, concluso il 17 marzo 202249

49

A.

Questo accordo tra la Svizzera e l'Italia disciplina il riconoscimento reciproco di autorizzazioni italiane alla circolazione di prova e di licenze di circolazione collettive svizzere, nonché l'uso delle relative targhe di immatricolazione (targhe professionali). L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2022 e da allora i veicoli con targhe professionali svizzere possono circolare in territorio italiano. La regola vale anche per i veicoli con targhe professionali italiane, le quali possono ora circolare in territorio svizzero. Gli scopi delle corse con targhe professionali sono enumerati esaustivamente nell'accordo.

B.

L'accordo facilita il lavoro del settore automobilistico nelle regioni di confine, permettendo per esempio le prove tecniche o le dimostrazioni nel territorio dell'altra parte contraente.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 1 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 agosto 2022. Può essere denunciato con un preavviso di 180 giorni.

RS 0.741.531.945.41

135 / 210

FF 2023 1512

8.2

50

Accordo tra la Svizzera e la Thailandia relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima, concluso il 24 giugno 202250

A.

L'accordo disciplina il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e il loro utilizzo.

B.

Per raggiungere il suo obiettivo climatico 2021­2030, la Svizzera utilizzerà in parte riduzioni delle emissioni estere. Al fine di attuare le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Parigi sul clima, a partire dal 2021 saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 23 agosto 2022 e ha una durata indeterminata.

Può essere denunciato per scritto al più presto il 1° gennaio 2035.

RS 0.814.012.174.5

136 / 210

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8.3

51

Accordo tra la Svizzera e l'Ucraina relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima, concluso il 4 luglio 202251

A.

L'accordo disciplina il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e il loro utilizzo.

B.

Per raggiungere il suo obiettivo climatico 2021­2030, la Svizzera utilizzerà in parte riduzioni delle emissioni estere. Al fine di attuare le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Parigi sul clima, a partire dal 2021 saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 2 settembre 2022 e ha una durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto al più presto alla fine del 2034.

RS 0.814.012.176.7

137 / 210

FF 2023 1512

8.4

52

Accordo tra la Svizzera e il Marocco relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima, concluso il 7 novembre 202252

A.

L'accordo disciplina il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e il loro utilizzo.

B.

Per raggiungere il suo obiettivo climatico 2021­2030, la Svizzera utilizzerà in parte riduzioni delle emissioni estere. Al fine di attuare le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Parigi sul clima, a partire dal 2021 saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 6 gennaio 2023 e ha una durata indeterminata.

Può essere denunciato per scritto al più presto alla fine del 2034.

RS 0.814.012.154.9

138 / 210

FF 2023 1512

8.5

53

Accordo tra la Svizzera e il Malawi relativo all'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima, concluso il 16 novembre 202253

A.

L'accordo disciplina il trasferimento internazionale delle riduzioni di emissioni di gas a effetto serra e il loro utilizzo.

B.

Per raggiungere il suo obiettivo climatico 2021­2030, la Svizzera utilizzerà in parte riduzioni delle emissioni estere. Al fine di attuare le disposizioni pertinenti dell'Accordo di Parigi sul clima, a partire dal 2021 saranno necessari accordi bilaterali o multilaterali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA.

E.

L'accordo è entrato in vigore il 15 gennaio 2023 e ha una durata indeterminata. Può essere denunciato per scritto al più presto alla fine del 2034.

RS 0.814.012.153.2

139 / 210

FF 2023 1512

8.6

Accordo tra la Svizzera e la Gambia sul traffico aereo di linea, concluso il 12 gennaio 2021

A.

L'accordo disciplina le relazioni tra i due Stati per quanto riguarda collegamenti aerei regolari.

B.

Il nuovo accordo è conforme alla posizione della Svizzera sul traffico aereo definita dal Parlamento e dal Governo. La politica del traffico aereo prevede anche una maggiore liberalizzazione a livello bilaterale nel caso in cui non fossero possibili soluzioni multilaterali regionali o globali.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 3a capoverso 1 LNA.

E.

La Svizzera ha notificato l'accordo il 22 aprile 2021. Entrerà in vigore alla data di notifica da parte della Gambia. Può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi per la fine del periodo d'orario in corso.

140 / 210

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8.7

54

Accordo multilaterale M 343 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'Allegato A dell'ADR concernente materie pericolose per l'ambiente del numero ONU 3082 e il requisito di collaudo dell'imballaggio, concluso l'8 febbraio 2022

A.

L'accordo autorizza il trasporto in determinati imballaggi che non soddisfano i requisiti dell'Accordo del 30 settembre 195754 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR).

B.

In seguito all'assoggettamento di determinati adesivi, pitture e materie simili alle pitture, inchiostri da stampa e materie simili e resine al diritto in materia di merci pericolose, si è creata una carenza di imballaggi adatti, oppure la necessità di reimballare prodotti già imballati.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera l'8 febbraio 2022 e ha effetto fino al 30 giugno 2023. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

RS 0.741.621

141 / 210

FF 2023 1512

8.8

55

Accordo multilaterale M 344 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'Allegato A dell'ADR concernente il trasporto di capsule detonanti elettroniche dei numeri ONU 0511, 0512 e 0513, concluso l'8 febbraio 2022

A.

In deroga alle disposizioni dell'Accordo del 30 settembre 195755 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), per gli oggetti che corrispondono alla definizione di «CAPSULE DETONANTI ELETTRONICHE» possono ancora essere utilizzate le rubriche per «CAPSULE DETONANTI ELETTRICHE».

B.

Lo stato degli stock o i canali di approvvigionamento impongono tempi lunghi per la riclassificazione di questi oggetti.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera l'8 febbraio 2022 e ha effetto fino al 31 dicembre 2022. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

RS 0.741.621

142 / 210

FF 2023 1512

8.9

56

Accordo multilaterale M 347 in conformità con la sezione 1.5.1 dell'Allegato A dell'ADR concernente il trasporto del virus del vaiolo delle scimmie, concluso il 10 agosto 2022

A.

In deroga alle disposizioni dell'Accordo del 30 settembre 195756 relativo al trasporto internazionale su strada delle merci pericolose (ADR), viene autorizzato il trasporto di sostanze infettive che contengono il virus del vaiolo delle scimmie, ad eccezione delle colture del virus.

B.

In assenza di restrizioni di sicurezza, le sostanze infettive menzionate possono essere trasportate a condizioni agevolate.

C.

Nessuna.

D.

Articolo 106a capoverso 2 LCStr.

E.

L'accordo è entrato in vigore per la Svizzera il 10 agosto 2022 e ha effetto fino al 31 dicembre 2025. Può essere denunciato in qualsiasi momento.

RS 0.741.621

143 / 210

FF 2023 1512

9

Trattati internazionali concernenti il recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac Introduzione

Con l'Accordo di associazione a Schengen (AAS)57 e l'Accordo di associazione a Dublino (AAD)58 la Svizzera si è impegnata a recepire tutti gli atti e i provvedimenti che sviluppano l'acquis di Schengen e di Dublino/Eurodac e, se necessario, a trasporli nel diritto interno (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS; art. 1 par. 3 e art. 4 AAD).

Il recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac segue una procedura particolare: l'UE è tenuta a notificare immediatamente alla Svizzera l'adozione di uno sviluppo; la Svizzera, dal canto suo, deve informare l'UE entro un termine di 30 giorni dall'adozione dell'atto se e entro quando intende recepirlo (art. 7 par. 2 lett. a AAS; art. 4 par. 2 AAD). Il mancato recepimento di uno sviluppo dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac può portare alla cessazione degli Accordi di associazione (art. 7 par. 4 AAS; art. 4 par. 6 AAD).

Alcuni sviluppi che non creano né diritti né obblighi giuridici (informazioni amministrative, raccomandazioni, rapporti) non rientrano nella categoria dei trattati ed è sufficiente che la Svizzera ne prenda atto in una nota diplomatica indirizzata all'UE. Tuttavia, se uno sviluppo è vincolante per la Svizzera viene recepito mediante uno scambio di note che per la Svizzera ha valore di trattato internazionale. Deve essere approvato, secondo quanto prevedono le disposizioni costituzionali, o dal Consiglio federale (se una legge federale lo autorizza a farlo o se si tratta di un trattato di portata limitata conformemente all'articolo 7a capoversi 2­4 LOGA) o dal Parlamento e, in caso di referendum, dal Popolo. In quest'ultimo caso, non appena il decreto federale è stato accettato alle urne, la Svizzera deve informare l'UE che i suoi requisiti costituzionali interni sono stati adempiuti e che non vi sono più ostacoli all'entrata in vigore del trattato in questione; la Svizzera dispone poi di un termine massimo di due anni a decorrere dalla notifica da parte dell'UE per recepire e trasporre lo sviluppo nel diritto interno (art. 7 par. 2 lett. b AAS; art. 4 par. 3 AAD).

Gli scambi di note relativi al recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac possono essere denunciati alle condizioni di cui agli articoli 7 paragrafo 4 e 17 AAS e agli articoli 4 paragrafo 6 e 16 AAD. La denuncia comporta l'avvio
delle succitate procedure di cessazione degli Accordi secondo gli articoli 7 AAS e 6 AAD.

Gli scambi di note relativi al recepimento degli sviluppi dell'acquis di Schengen o di Dublino/Eurodac di competenza del Consiglio federale sono esposti separatamente nel seguente capitolo in ragione del loro carattere particolare. A causa del loro gran numero, che nel 2021 è stato particolarmente elevato59, gli scambi di note sono ora presentati in una tabella.

57 58 59

RS 0.362.31 RS 0.142.392.68 Cfr. FF 2022 1535, pag. 143 segg.

144 / 210

FF 2023 1512

9.1 N.

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 7a capoverso 3 lettera b LOGA Titolo

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

9.1.1 Recepimento della decisione di esecuzione (UE) C(2022) 46 def. che stabilisce le specifiche per le soluzioni tecniche per gestire le richieste di accesso dell'utente ai fini dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/817 e per agevolare la raccolta delle informazioni ai fini dell'elaborazione delle relazioni e delle statistiche

Precisazione del regolamento 17.02.2022 ­ (UE) 2019/817 che istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (nel settore delle frontiere e dei visti) ai fini della gestione degli accessi da parte delle autorità di perseguimento penale.

9.1.2 Recepimento della decisione di esecuzione (UE) C(2022) 51 def. che stabilisce le specifiche per le soluzioni tecniche per gestire le richieste di accesso dell'utente ai fini dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2019/818 e per agevolare la raccolta delle informazioni ai fini dell'elaborazione delle relazioni e delle statistiche

Precisazione del regolamento 17.02.2022 ­ (UE) 2019/818 che istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione) ai fini della gestione degli accessi da parte delle autorità di perseguimento penale.

9.1.3 Recepimento della decisione (UE) 2022/2451 sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen in Croazia, RS 0.362.381.013

Fissazione della data d'inizio 21.12.2022 ­ della piena operatività della cooperazione Schengen con la Croazia; in particolare, abolizione dei controlli alle frontiere interne con la Croazia dal 1° gennaio 2023 o dal 26 marzo 2023 (cambiamento del regime di frontiera negli aeroporti).

145 / 210

FF 2023 1512

9.2 N.

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 7a capoverso 3 lettera c LOGA Titolo

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

9.2.1 Recepimento del regolamento delegato (UE) 2021/2222 che integra il regolamento (UE) 2019/818 con le modalità di funzionamento dell'archivio centrale di relazioni e statistiche

Precisazione del regolamento (UE) 18.01.2022 ­ 2019/818 che istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, dell'asilo e della migrazione) ai fini della gestione dell'archivio centrale di relazioni e statistiche. Il regolamento delegato disciplina l'utilizzo dei dati dell'archivio centrale per fini statistici, l'estrazione di questi dati in forma anonima e l'accesso all'archivio centrale.

9.2.2 Recepimento del regolamento delegato (UE) 2021/2223 che integra il regolamento (UE) 2019/817 con le modalità di funzionamento dell'archivio centrale di relazioni e statistiche

Precisazione del regolamento 18.01.2022 ­ (UE) 2019/817 che istituisce un quadro per garantire l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE (frontiere e visti) ai fini della gestione dell'archivio centrale di relazioni e statistiche. Il regolamento delegato disciplina l'utilizzo dei dati dell'archivio centrale per fini statistici, l'estrazione di questi dati in forma anonima e l'accesso all'archivio centrale.

9.2.3 Recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2224 che stabilisce i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità per conservare i dati

Questo regolamento di esecuzione 18.01.2022 ­ stabilisce, per il campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/818 (IOP polizia), le procedure e i meccanismi di controllo della qualità dei dati, gli indicatori comuni della qualità dei dati e le norme minime di qualità per conservare i dati nelle banche dati dell'UE toccate dall'interoperabilità.

9.2.4 Recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2225 che stabilisce i dettagli delle procedure e dei meccanismi automatizzati di controllo della qualità dei dati, degli indicatori comuni della qualità dei dati e delle norme minime di qualità per conservare i dati

Questo regolamento di esecuzione 18.01.2022 ­ stabilisce, per il campo di applicazione del regolamento (UE) 2019/817 (IOP frontiere), le procedure e i meccanismi di controllo della qualità dei dati, gli indicatori comuni della qualità dei dati e le norme minime di qualità per conservare i dati nelle banche dati dell'UE toccate dall'interoperabilità.

146 / 210

FF 2023 1512

N.

Titolo

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

9.2.5 Recepimento del regolamento (UE) 2022/585 che modifica il regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, RS 0.362.381.006

Con il regolamento, il periodo di at- 19.05.2022 ­ tuazione di vari fondi europei, tra cui il Fondo sicurezza interna (ISFFrontiere) rilevante per Schengen, è prorogato fino alla fine di giugno del 2024. La proroga servirà agli Stati Schengen a gestire meglio le conseguenze della guerra in Ucraina, facilitando l'accesso alle risorse finanziarie dei fondi in questione rimasti inutilizzati nel periodo di pianificazione 2014­2020, e in particolare dell'ISF-Frontiere.

9.2.6 Recepimento della decisione di esecuzione C(2022) 8229 def. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1861 per quanto riguarda i requisiti tecnici dell'infrastruttura di comunicazione del SIS nel settore delle verifiche di frontiera

Precisazione del regolamento (UE) 22.12.2022 ­ 2018/1861 (regolamento «SIS frontiere») volta a definire le specifiche e i requisiti tecnici dell'infrastruttura di comunicazione tra il SIS centrale e i vari sistemi nazionali per quanto riguarda la disponibilità e la stabilità del sistema, il mantenimento in funzione, i servizi di trasporto in rete nonché la sorveglianza e la risposta agli incidenti nel settore delle verifiche di frontiera.

9.2.7 Recepimento della decisione di esecuzione C(2022) 8225 def.

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1862 per quanto riguarda i requisiti tecnici dell'infrastruttura di comunicazione del SIS nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale

Precisazione del regolamento (UE) 22.12.2022 ­ 2018/1862 (regolamento «SIS polizia») volta a definire le specifiche e i requisiti tecnici dell'infrastruttura di comunicazione tra il SIS centrale e i vari sistemi nazionali per quanto riguarda la disponibilità e la stabilità del sistema, il mantenimento in funzione, i servizi di trasporto in rete nonché la sorveglianza e la risposta agli incidenti nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale.

9.2.8 Recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2022/2206 che stabilisce il modello per le relazioni annuali degli Stati membri al comitato europeo per la protezione dei dati sull'esercizio dei diritti degli interessati in relazione al sistema d'informazione Schengen (SIS)

Precisazione dei regolamenti (UE) 22.12.2022 ­ 2018/1862 (regolamento «SIS polizia») e (UE) 2018/1861 (regolamento «SIS frontiere») per stabilire un modello per le relazioni annuali degli Stati membri al comitato europeo per la protezione dei dati sull'esercizio dei diritti delle persone segnalate nel SIS.

147 / 210

FF 2023 1512

9.3

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 100 capoverso 2 lettera a LStrI Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

N.

Titolo

Oggetto

9.3.1

Recepimento della decisione di esecuzione C(2022) 16 def. che stabilisce norme adattate per il rilascio di visti per ingressi multipli ai richiedenti di visti per soggiorni di breve durata in Algeria

La decisione di esecuzione 28.01.2022 ­ contempla disposizioni specifiche per il rilascio di visti per ingressi multipli per soggiorni di breve durata alle persone residenti in Algeria. Essa deroga dunque alle norme generali del Codice dei visti.

9.3.2

Recepimento della decisione di esecuzione C(2022) 29 def. che stabilisce norme adattate per il rilascio di visti per ingressi multipli ai cittadini iraniani residenti in Iran che presentano, in Iran, domanda di visto per soggiorni di breve durata

La decisione di esecuzione 31.01.2022 ­ contempla disposizioni specifiche per il rilascio di visti per ingressi multipli per soggiorni di breve durata ai cittadini iraniani residenti in Iran. Essa deroga dunque alle norme generali del Codice dei visti.

9.3.3

Recepimento della decisione di esecuzione C(2022) 27 def. che stabilisce norme adattate per il rilascio di visti per ingressi multipli ai cittadini qatariani residenti in Qatar che presentano, in Qatar, domanda di visto per soggiorni di breve durata

La decisione di esecuzione contempla disposizioni specifiche per il rilascio di visti per ingressi multipli per soggiorni di breve durata ai cittadini qatariani residenti in Qatar. Essa deroga dunque alle norme generali del Codice dei visti.

9.3.4

Recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2022/102 che stabilisce i moduli per il rifiuto, l'annullamento o la revoca di un'autorizzazione ai viaggi

La decisione di esecuzione stabili- 23.02.2022 ­ sce i moduli per il rifiuto, l'annullamento o la revoca di un'autorizzazione ai viaggi. I moduli si basano sui modelli di cui negli allegati I, II o III.

9.3.5

Recepimento della decisione di esecuzione C(2021) 4980 def. che specifica i rischi per la sicurezza, i rischi di immigrazione illegale e gli alti rischi epidemici

La decisione di esecuzione speci- 22.03.2022 ­ fica i rischi per la sicurezza, i rischi di immigrazione illegale e gli alti rischi epidemici su cui si basano gli indicatori di rischio specifici definiti dall'unità centrale ETIAS.

148 / 210

31.01.2022 ­

FF 2023 1512

N.

Titolo

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

9.3.6

Recepimento della decisione delegata C(2021) 4981 def. che definisce ulteriormente i rischi per la sicurezza, i rischi di immigrazione illegale e gli alti rischi epidemici

La decisione delegata definisce ulteriormente i rischi per la sicurezza, i rischi di immigrazione illegale e gli alti rischi epidemici sulla base di dati statistici dettagliati e di informazioni fornite dal sistema di ingressi e uscite EES e da ETIAS o dagli Stati.

22.03.2022 ­

9.3.7

Recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2022/693 sulla sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di Vanuatu, RS 0.362.381.007

Il regolamento di esecuzione 10.06.2022 ­ disciplina la sospensione temporanea dell'esenzione dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti ordinari rilasciati da Vanuatu a partire dal 25 maggio 2015.

La temporanea reintroduzione dell'obbligo del visto vige dal 4 maggio 2022 al 3 febbraio 2023.

9.3.8

Recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2022/1337 che stabilisce il modello per fornire informazioni ai cittadini di Paesi terzi sul trattamento dei dati personali nel sistema di ingressi/uscite

La decisione di esecuzione definisce le informazioni da fornire ai cittadini di Paesi terzi e il modello.

9.3.9

Recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1380 che stabilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica, RS 0.362.381.010

Il regolamento di esecuzione sta- 08.09.2022 ­ bilisce le norme e le condizioni per le interrogazioni di verifica da parte dei vettori, disposizioni sulla protezione dei dati e la sicurezza per il metodo di autenticazione dei vettori e procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica.

Esso sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1217.

26.08.2022 ­

149 / 210

FF 2023 1512

N.

Titolo

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

9.3.10 Recepimento del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1409 relativo alle norme dettagliate concernenti le condizioni per il funzionamento del servizio web e alle norme per la protezione dei dati e la sicurezza applicabili al servizio web, nonché alle misure per lo sviluppo e la realizzazione tecnica del servizio web, RS 0.362.381.011

Il regolamento di esecuzione sta- 07.10.2022 ­ bilisce le norme necessarie per lo sviluppo e il funzionamento sul piano tecnico di questo servizio web, comprese le disposizioni specifiche sulla protezione dei dati quando tali dati sono forniti da o ai vettori. Esso sostituisce il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1224.

9.3.11 Recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2022/1462 relativa ai requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video per il colloquio

La decisione di esecuzione defini- 07.10.2022 ­ sce i requisiti dei mezzi di comunicazione audio e video, anche per quanto riguarda la protezione dei dati, la sicurezza e la confidenzialità, nonché le norme applicabili al collaudo, alla scelta e all'impiego di tool appropriati.

9.3.12 Recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2022/1620 che stabilisce misure di emergenza tipo per i casi di impossibilità tecnica di accedere ai dati alle frontiere esterne, comprese le procedure sostitutive che devono essere seguite dalle autorità di frontiera

La decisione di esecuzione 27.10.2022 ­ disciplina le misure di emergenza, comprese le procedure sostitutive che devono essere seguite dalle autorità di frontiera alle frontiere esterne nelle situazioni in cui dette autorità non dovessero essere in grado di effettuare una simile ricerca nel sistema centrale ETIAS.

9.3.13 Recepimento della decisione delegata (UE) 2022/1612 che specifica il contenuto e il formato dell'elenco predefinito di opzioni da utilizzare ai fini della richiesta di informazioni o documenti aggiuntivi

La decisione delegata definisce il 27.10.2022 ­ contenuto e il formato dell'elenco predefinito che le unità nazionali ETIAS utilizzano per chiedere informazioni o documenti aggiuntivi ai richiedenti. Il contenuto dell'elenco è definito nell'allegato.

150 / 210

FF 2023 1512

N.

Titolo

Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

9.3.14 Recepimento della decisione di esecuzione C(2022) 8007 def.

che stabilisce norme adattate per il rilascio di visti per ingressi multipli ai cittadini sauditi, bahreiniti, kuwaitiani, omaniti e qatariani residenti in Arabia Saudita che presentano, in Arabia Saudita, domanda di visto per soggiorni di breve durata

Questo sviluppo di Schengen in 20.12.2022 ­ materia di visti definisce norme derogatorie per il rilascio di visti per ingressi multipli in Arabia Saudita. Esso deroga dunque alle norme generali del Codice dei visti.

9.3.15 Recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2022/2366 che stabilisce le specifiche per una soluzione tecnica volta ad agevolare la raccolta di dati da parte degli Stati membri e di Europol ai fini della produzione di statistiche sull'accesso ai dati del VIS a fini di contrasto

Le specifiche per una soluzione 21.12.2022 ­ tecnica che consenta di allestire statistiche con i dati registrati nel sistema d'informazione visti sono messe a disposizione degli Stati Schengen.

9.3.16 Recepimento della decisione di esecuzione (UE) 2022/2413 relativa al meccanismo e alle procedure per svolgere i controlli di qualità e ai requisiti appropriati relativi alla conformità qualitativa dei dati, nonché alle specifiche delle norme di qualità

La decisione di esecuzione defini- 22.12.2022 ­ sce le procedure e i meccanismi per garantire una qualità elevata dei dati registrati nel sistema d'informazione visti.

151 / 210

FF 2023 1512

9.4

Accordi conclusi sulla base dell'articolo 80 capoverso 1 lettera d LEp Oggetto

Data di conclusione

Ripercussioni finanziarie

9.4.1 Recepimento del regolamento (UE) 2022/1035 che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19, RS 0.362.381.009

Il regolamento (UE) 2022/1035 estende il campo di applicazione del regolamento (UE) 2022/1034 ai cittadini di Stati terzi che non godono della libera circolazione ma che dispongono, in virtù dell'acquis di Schengen, di un diritto di viaggio di durata limitata all'interno dello spazio Schengen. La principale modifica di questo regolamento riguarda la proroga del periodo di validità della vigente base legale [regolamento (UE) 2021/954] fino al 30 giugno 2023.

07.07.2022

­

9.4.2 Recepimento del regolamento (UE) 2022/1034 che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, RS 0.362.381.008

Il recepimento del regola07.07.2022 mento è stato necessario poiché il regolamento (UE) 2022/1035 rinvia integralmente alle sue disposizioni.

Concretamente si tratta di modifiche alle vigenti norme sul certificato COVID digitale dell'UE (regolamento [UE] 2021/953). Inoltre, il periodo di validità della base legale per il certificato COVID digitale dell'UE è prorogato di un ulteriore anno fino al 30 giugno 2023.

­

N.

Titolo

152 / 210

FF 2023 1512

10

Rendiconto delle modifiche di trattati per dipartimento

10.1

Dipartimento federale degli affari esteri

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

10.1.1

Bosnia ed Erzegovina Rafforzamento dell'apparato giudiziario tramite l'assistenza ai pubblici ministeri nel sistema giudiziario penale, 27 dicembre 2019

30.12.2022

Art. 12 della legge federale del Terzo complemento: precisazione 30 settembre 2016 sulla coope- del contenuto.

razione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

10.1.2

Croazia Accelerazione del processo di sminamento e miglioramento del reinserimento sociale delle vittime delle mine, 30 maggio 2017

22.07.2022

Art. 12, RS 974.1

Secondo complemento: aumento del contributo.

100 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.3

Croazia Fondo tecnico per sostenere le autorità croate nell'attuazione del contributo svizzero all'allargamento, 30 maggio 2017

22.07.2022

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: riduzione del contributo.

­100 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.4

Svezia Rafforzamento delle associazioni locali e cittadine in Bosnia ed Erzegovina, 12 febbraio 2018

11.04.2022

Art. 12, RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 30.06.2022.

­

10.1.5

BM Progetto di gestione delle risorse idriche nazionali in Kirghizistan, 28 novembre 2013

23.12.2022

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: proroga fino allo 01.10.2024.

­

10.1.6

BM Progetto di gestione delle risorse idriche nazionali in Kirghizistan, 28 novembre 2013

23.12.2022

Art. 12, RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.10.2024.

­

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

­

153 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.7

FAO Gestione sostenibile delle risorse genetiche nella viticoltura in Abcasia, Georgia, 30 novembre 2021

20.04.2022

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: adeguamento del piano di pagamento.

­

10.1.8

OHCHR Missione di osservazione ONU del rispetto dei diritti umani in Ucraina, 1° dicembre 2020

16.05.2022

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: aumento del contributo.

1,5 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.9

OMS 22.04.2022 Programma statale per la tutela della salute pubblica e lo sviluppo del sistema sanitario «Persone sane ­ un Paese prospero, 2019­2030» in Kirghizistan, 2 dicembre 2019

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2023.

­

10.1.10

UN Women Promozione di strategie e budget sensibili al genere: verso un buongoverno trasparente, inclusivo e responsabile nella Macedonia del Nord, 8 ottobre 2018

12.05.2022

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2023.

­

10.1.11

PAM Aiuto d'emergenza a fronte della pandemia di COVID-19 in Kirghizistan, 7 dicembre 2020

07.12.2022

Art. 12, RS 974.1

Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2023.

­

10.1.12

PNUS Programma di sostegno alle elezioni in Kirghizistan, 1° maggio 2020

19.12.2021

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2022.

­

154 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.13

PNUS Miglioramento della formazione professionale agricola in Georgia, 11 settembre 2018

08.04.2022

Art. 12, RS 974.1

Quarto complemento: aumento del contributo.

256 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.14

PNUS Rafforzamento del ruolo delle comunità locali in Bosnia ed Erzegovina, 29 aprile 2020

04.08.2022

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: adeguamento delle attività di progetto e dell'utilizzo del budget.

­

10.1.15

PNUS Promozione dell'accesso al sistema giudiziario in Tagikistan, fase 3, 6 agosto 2021

14.11.2022

Art. 12, RS 974.1

Secondo complemento: modifica delle disposizioni particolari dell'accordo e del piano di pagamento.

­

10.1.16

PNUS Riforma del registro dello stato civile in Tagikistan, fase 2, 20 dicembre 2019

23.11.2022

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: aumento del contributo.

700 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.17

PNUS 14.12.2022 Creazione di opportunità occupazionali per tutti, 3 dicembre 2018

Art. 12, RS 974.1

Primo complemento: proroga fino al 31.01.2023.

­

10.1.18

UNOPS Promozione del buongoverno e dell'inclusione sociale per lo sviluppo comunale in Serbia, 12 dicembre 2017

31.03.2022

Art. 12, RS 974.1

Terzo complemento: proroga fino al 30.09.2022.

­

10.1.19

UNOPS Promozione del buongoverno e dell'inclusione sociale per lo sviluppo comunale in Serbia, 12 dicembre 2017

26.09.2022

Art. 12, RS 974.1

Quarto complemento: proroga fino al 30.11.2022.

­

155 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.20

Bolivia Rafforzamento delle capacità comunali per lo sviluppo locale, 4 settembre 2017

26.01.2021

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Primo complemento: aumento del contributo.

250 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.21

Bolivia Rafforzamento delle capacità comunali per lo sviluppo locale, 4 settembre 2017

01.06.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.07.2024.

2 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.22

Bolivia Rafforzamento delle capacità comunali per lo sviluppo locale, 4 settembre 2017

03.10.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2024.

10.1.23

Bolivia Accordo quadro nel campo della certificazione e della formazione professionale per gli anni 2018­2022, 8 novembre 2018

30.05.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: revisione della descrizione del progetto e del budget.

­

10.1.24

Burkina Faso 13.07.2022 Programma di sostegno alla formazione professionale e all'apprendistato, 27 aprile 2017

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2023 e modifica degli articoli «Scopo», «Impegno del Burkina Faso», «Impegno della Svizzera», «Follow-up e valutazione del programma» e «Allegato».

­

10.1.25

Burkina Faso Promozione dell'imprenditorialità nell'agricoltura, fase 1, 21 febbraio 2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

2,98 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

156 / 210

14.12.2022

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.26

Burkina Faso Rafforzamento della resilienza delle economie domestiche che vivono della pastorizia, dell'agricoltura e dell'allevamento e che sono esposte alle crisi climatiche e all'insicurezza, fase 1, 14 maggio 2021

14.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

2,2 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.27

Cuba 11.11.2021 Modello di gestione partecipativa locale attraverso l'Ufficio dello Storico dell'Avana e la rete degli uffici degli storici e dei curatori delle capitali culturali cubane, fase 2, 4 giugno 2018

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2022.

­

10.1.28

Cuba 28.02.2022 Modello di gestione partecipativa locale attraverso l'Ufficio dello Storico dell'Avana e la rete degli uffici degli storici e dei curatori delle capitali culturali cubane, fase 2, 4 giugno 2018

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.03.2022.

­

10.1.29

Lussemburgo Promozione delle competenze generali nel settore del turismo in Laos con particolare attenzione ai giovani svantaggiati, 3 agosto 2016

02.11.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.04.2022.

­

10.1.30

Lussemburgo Promozione delle competenze generali nel settore del turismo in Laos con particolare attenzione ai giovani svantaggiati, 3 agosto 2016

19.04.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

157 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.31

Mongolia Progetto «Educazione allo sviluppo sostenibile», 5 maggio 2020

29.06.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2023.

­

10.1.32

Mongolia Progetto «Educazione allo sviluppo sostenibile», 5 maggio 2020

26.09.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

35 668 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.33

Mozambico Progetto di promozione della salute nella provincia di Cabo Delgado, 28 agosto 2017

22.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.04.2022.

­

10.1.34

Mozambico Programma di buongoverno, approvvigionamento idrico e fornitura di servizi igienicosanitari nonché di promozione della salute nella provincia di Niassa, 30 novembre 2017

29.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 30.04.2022.

­

10.1.35

Mozambico Programma di buongoverno, approvvigionamento idrico e fornitura di servizi igienicosanitari nonché di promozione della salute nella provincia di Niassa, 30 novembre 2017

28.03.2022

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: aumento del contributo e proroga fino al 30.06.2022.

164 400 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.36

Mozambico Progetto di promozione della salute nella provincia di Cabo Delgado, 28 agosto 2017

25.04.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 30.06.2022 e aumento del contributo.

250 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

158 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.37

Mozambico Contributo al fondo internazionale per il programma nazionale di approvvigionamento idrico e di fornitura di servizi igienico-sanitari nelle zone rurali, 28 novembre 2019

11.08.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2023.

­

10.1.38

Nepal Infrastrutture rurali decentrate e mezzi di sostentamento, 25 aprile 2016

17.01.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.07.2024.

­

10.1.39

Nepal Progetto per una migrazione più sicura, fase 3, 5 settembre 2018

28.04.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 15.07.2024 e aumento del contributo.

3,4 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.40

Nepal Promozione della formazione professionale per accrescere le competenze in vista di un impiego stabile e meglio retribuito, 20 gennaio 2016

29.06.2022

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 15.07.2023.

­

10.1.41

Niger Programma di sostegno alla formazione professionale nelle zone rurali, 7 giugno 2017

15.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 30.06.2023.

1,16 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.42

Niger Programma di formazione alternativo per i giovani, fase 2, 14 novembre 2019

15.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.12.2023.

2,37 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

159 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.43

Tanzania Contributo al fondo d'azione sociale per permettere ai gruppi di popolazione vulnerabili ed emarginati di migliorare le loro condizioni di vita, 6 ottobre 2020

07.09.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

720 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.44

IDA Fondo fiduciario multidonatori per la ricostruzione di alloggi antisismici dopo il terremoto in Nepal, 17 dicembre 2015

07.07.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.12.2024.

­

10.1.45

Banca asiatica di sviluppo 11.02.2022 Contributi a sostegno del Pakistan: fondo nazionale per la gestione del rischio di catastrofi, 16 luglio 2018

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.05.2023.

­

10.1.46

IDB Contributo ad hoc per il programma sull'acqua potabile e sui servizi igienico-sanitari nella provincia di La Guajira, 13 novembre 2019

13.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: adeguamento del piano di pagamento (sezione 3).

­

10.1.47

BM Fondo multidonatori per la ricostruzione in Zimbabwe, 1° marzo 2015

27.01.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.48

BM Fondo multidonatori per la ricostruzione in Zimbabwe, 1° marzo 2015

01.07.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2023.

­

10.1.49

OCHA 03.05.2022 Contributo al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario per l'Etiopia 2019­2022, 13 agosto 2019

Art. 10, RS 974.0

Quinto complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

160 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.50

OCHA Palestina: contributo al Fondo umanitario del Territorio palestinese occupato 2021­2023, 16 febbraio 2021

26.09.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.51

OCHA 17.11.2022 Contributo al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario internazionale per la Siria 2022­2023, 5 luglio 2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.52

OCHA Contributo al Fondo fiduciario per l'assistenza in caso di catastrofe, a sostegno del Fondo umanitario per il Myanmar, 28 giugno 2022

18.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.53

OCHA Contributo al Fondo umanitario di risposta alle emergenze per il Venezuela 2020­2022, 12 ottobre 2020

15.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

500 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.54

«Bioversity International»: ricerca per lo sviluppo dell'agricoltura e della biologia degli alberi Miglioramento dei sistemi di sementi per aumentare la sicurezza alimentare dei piccoli agricoltori, 5 ottobre 2017

08.09.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

161 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.55

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

BIRS 22.03.2022 Elaborazione di un vasto programma di riforma delle condizioni di investimento per sostenere la ripresa del settore privato e la creazione di posti di lavoro dopo la pandemia di COVID-19, 21 ottobre 2020

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 20.10.2023.

­

10.1.56

BIRS Programma della BM per la sicurezza idrica e un partenariato per le acque reflue a livello globale, 1° dicembre 2017

30.06.2022

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 30.06.2026 e aumento del contributo.

8,22 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.57

BIRS Sostegno ai centri di ricerca internazionali del Gruppo consultivo per la ricerca agricola internazionale, 31 maggio 2017

14.07.2022

Art. 10, RS 974.0

Quinto complemento: contributo 2022.

18 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.58

BIRS Contributo al fondo per i rischi climatici e i sistemi di allerta precoce, 19 novembre 2018

15.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.59

Centro internazionale di agricoltura tropicale Contributo all'Alleanza panafricana per la ricerca in materia di fagioli, 22 dicembre 2014

28.07.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2022 e aumento del contributo.

57 054 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.60

Centro internazionale per lo sviluppo delle politiche migratorie Migrazione tra città nel Mediterraneo, 15 gennaio 2019

11.01.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2022 e aumento del contributo.

300 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

162 / 210

Data di conclusione

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.61

Centro per la ricerca forestale internazionale Iniziativa di citizen science a sostegno della transizione agroecologica, 26 ottobre 2021

21.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2023.

­

10.1.62

CICR Contributo specifico 2021­2022 per migliorare l'approvvigionamento idrico a Goma, 6 ottobre 2021

11.07.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.63

FAO Riforma del fondo fiduciario multidonatori e sviluppo di mercati, catene di creazione di valore e organizzazioni di produttori, 7 luglio 2017

17.03.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.64

FAO Progetto per ridurre la perdita di generi alimentari migliorando la gestione post-raccolta in Etiopia, fase 2, 31 agosto 2018

25.10.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 29.02.2024.

­

10.1.65

FAO Rafforzamento della preparazione delle comunità a rischio di shock climatici e catastrofi naturali nel Sudan del Sud, 24 agosto 2020

27.10.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

250 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.66

Federazione internazionale per la pianificazione familiare Contributo di base per il funzionamento generale dell'organizzazione e per l'ufficio a Ginevra per gli anni 2020­2022, 12 maggio 2020

23.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

200 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

163 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.67

FICR Contributo specifico 2020­2022 al progetto per migliorare l'analisi dei rischi e le previsioni in relazione ai cambiamenti climatici, 31 agosto 2020

07.06.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.68

FISA Progetto per la fornitura di sostegno finanziario al processo del Forum degli agricoltori 2018­ 2022, 3 settembre 2018

23.05.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.05.2023.

­

10.1.69

FISA Contributo al fondo a favore della popolazione povera nelle zone rurali, 14 dicembre 2020

17.10.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2023.

­

10.1.70

UNFPA Programma di sostegno al servizio di consulenza mobile in materia di assistenza in contanti o in buoni d'acquisto e di lotta alla violenza di genere, 30 novembre 2020

09.02.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.09.2022.

­

10.1.71

UNFPA Prevenzione e risposta alla violenza di genere e a pratiche dannose in Tanzania durante l'epidemia di COVID-19 e nella fase di recupero, 6 luglio 2020

04.04.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2022.

­

10.1.72

UNFPA 25.04.2022 Programma congiunto volto a offrire protezione e servizi alle popolazioni vulnerabili, ai migranti e ai giovani di Savannakhet e Champassak in Laos, 23 dicembre 2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.09.2022.

­

164 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.73

UNFPA Contributo al censimento 2021 della popolazione e degli alloggi in Nepal, 30 giugno 2021

18.05.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2023.

­

10.1.74

UNFPA Contributo al censimento 2021 della popolazione e degli alloggi in Nepal, 30 giugno 2021

16.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

164 673 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.75

Fondo dell'ONU per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale Contributo al fondo fiduciario «Last Mile Finance», 15 luglio 2019

25.07.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2023.

­

10.1.76

Fondo dell'ONU per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale Sfruttamento delle soluzioni digitali a favore di micro, piccole e medie imprese in Nepal, 27 dicembre 2021

16.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2023.

­

10.1.77

Fondo dell'ONU per il finanziamento dell'attrezzatura-capitale Promozione dell'innovazione nelle rimesse transfrontaliere e nell'ottimizzazione dell'impatto della migrazione sullo sviluppo, 22 novembre 2019

20.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

763 560 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.78

ACNUR Sostegno alla creazione del Geneva Technical Hub, 11 giugno 2021

27.09.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2024 e aumento del contributo.

230 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

165 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.79

IGAD/FAO Programma di partenariato sul rafforzamento della resilienza delle comunità di allevatori nomadi, 15 agosto 2018

28.03.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al ­ 30.06.2022.

10.1.80

IGAD/FAO Programma di partenariato sul rafforzamento della resilienza delle comunità di allevatori nomadi, 15 agosto 2018

20.09.2022

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.81

Istituto internazionale per la democrazia e l'assistenza elettorale Contributo alla contestualizzazione del quadro generale per l'uguaglianza di genere e l'inclusione sociale nel sistema federale nepalese, 23 dicembre 2020

21.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.05.2022.

­

10.1.82

Istituto internazionale di ricerca sul riso Progetto per l'ottimizzazione sostenibile dei sistemi di coltura del riso in Asia, fase 3, 5 maggio 2021

22.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2023.

­

10.1.83

OCSE Studio dell'OCSE sulla migrazione di manodopera nei Balcani occidentali (sviluppo di modelli, sfide e vantaggi), 2 dicembre 2020

07.07.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.09.2022.

­

10.1.84

OCSE Miglioramento del sistema penale minorile egiziano per garantire la protezione dei minori secondo gli standard internazionali, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e la Strategia nazionale per l'infanzia, 2 dicembre 2020

08.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

550 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

166 / 210

Ripercussioni finanziarie

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.85

Organizzazione intergovernativa per la promozione dello Stato di diritto Programma globale per lo sviluppo di capacità in ambito normativo e fiscale, 31 gennaio 2019

04.03.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2022.

­

10.1.86

OIM 08.02.2022 Piano strategico per un migliore accesso ai vaccini contro la COVID-19 per i gruppi vulnerabili, in particolare per le persone in fuga, 23 luglio 2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2022.

­

10.1.87

OIM 22.02.2022 Sostegno per garantire la continuità degli interventi nel settore dell'acqua, degli impianti sanitari e dell'igiene nonché gli alloggi per i profughi rohingya in Bangladesh colpiti dall'incendio del marzo del 2021, 15 giugno 2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: gli articoli dell'accordo sono sostituiti dall'allegato rivisto.

­

10.1.88

OIM Progetto concernente l'aiuto e la migrazione nella crisi del Tigray nell'Est del Sudan, 8 luglio 2021

17.04.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.04.2022.

­

10.1.89

OIM Rafforzamento della resilienza delle comunità in Myanmar: miglioramento delle infrastrutture comunali e della coesione sociale nella parte centrale dello Stato di Rakhine, 30 giugno 2020

29.06.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: adeguamento ­ delle modalità del progetto. Conversione del budget all'interno del budget esistente.

10.1.90

OIM Contributo alle attività post-alluvione in Pakistan nel 2022, 21 settembre 2022

14.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

800 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

167 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.91

OIL Programma integrato per un reclutamento equo, fase 2, 8 novembre 2018

10.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2022 e aumento del contributo.

350 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.92

OIL 14.12.2021 Migrazione della manodopera e sviluppo economico nell'Africa occidentale, 9 ottobre 2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: adeguamento del piano di pagamento.

­

10.1.93

OIL Promozione della resilienza di microimprese e PMI in relazione alla pandemia di COVID-19 in Laos, 30 novembre 2020

07.04.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.07.2022.

­

10.1.94

OIL Diritti dei migranti e lavoro dignitoso, Nepal, 26 settembre 2018

23.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 30.06.2023.

­

10.1.95

OMM Rafforzamento della capacità regionale di adattamento e di resistenza alle variazioni e ai cambiamenti del clima in settori a rischio delle Ande, 26 agosto 2021

10.02.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.05.2022.

­

10.1.96

OMM Rafforzamento della capacità regionale di adattamento e di resistenza alle variazioni e ai cambiamenti del clima in settori a rischio delle Ande, 26 agosto 2021

23.05.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2022.

­

168 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.97

OMS Progetto speciale ampliato per l'eliminazione delle malattie tropicali neglette, 25 luglio 2019

01.02.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: riduzione del contributo e proroga fino al 31.07.2025.

­850 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.98

OMS Salute mentale per un'assistenza sanitaria universale, 7 dicembre 2020

27.06.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

513 875 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.99

OMS Piano strategico di preparazione e intervento in risposta alla pandemia di COVID-19, 19 novembre 2021

11.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 28.02.2023.

­

10.1.100 ONU Contributo al Global Forest Financing Facilitation Network, 9 gennaio 2019

05.04.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2023.

­

10.1.101 UN Women Progetto volto a promuovere l'uguaglianza di genere in Burundi, 11 novembre 2021

15.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2023.

­

10.1.102 Organizzazione panamericana della salute Piano strategico 2020-2025 per il Venezuela, 28 dicembre 2021

01.09.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.08.2023.

­

10.1.103 PAM Aumento delle capacità di test COVID-19 per gli operatori umanitari di Rakhine, Myanmar, 1° novembre 2021

29.03.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.04.2022.

­

169 / 210

FF 2023 1512

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.104 PAM Programma per rafforzare la sicurezza alimentare e la resilienza nelle zone urbane, 3 novembre 2020

28.06.2022

Art 10 SR 974.0

Primo complemento: modifica del calendario per la rendicontazione.

­

10.1.105 PAM Contributo al progetto del PAM per l'aiuto in contanti destinato a scopi multipli a Gaza, 5 novembre 2020

05.08.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: riduzione del contributo.

­3 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.106 PAM Sostegno al Servizio aereo umanitario delle Nazioni Unite in Burkina Faso, 20 ottobre 2020

16.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

2,45 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.107 PAM / African Risk Capacity Agency Contributo alla rete di monitoraggio dei rischi per l'Africa, 13 dicembre 2019

22.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2023.

­

10.1.108 PNUS Soluzioni sostenibili per gli sfollati in Somalia, 3 dicembre 2019

16.02.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 30.06.2022.

­

10.1.109 PNUS 21.03.2022 Lancio del progetto per una pianificazione strategica in Somalia, (01.06.2021­30.07.2022), 20 maggio 2021

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.12.2022.

250 484 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.110 PNUS Rafforzamento delle capacità locali, regionali e nazionali per la gestione della crisi legata alla pandemia di COVID-19 in Tunisia, 7 agosto 2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

N.

170 / 210

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

27.04.2022

FF 2023 1512

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

05.05.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 30.09.2022.

­

10.1.112 PNUS 31.05.2022 Sostegno al piano di preparazione e d'intervento per contrastare la pandemia di COVID-19, 20 maggio 2020

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.10.2022.

­

10.1.113 PNUS Accordo amministrativo standard dell'Ufficio del fondo fiduciario multidonatori per il Fondo umanitario per la Somalia, 3 maggio 2021

16.06.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

555 555 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.114 PNUS Contributo al Fondo umanitario per l'Afghanistan come parte dell'aiuto umanitario in Afghanistan nell'ambito del piano d'intervento umanitario, 17 dicembre 2018

28.06.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: aumento del contributo.

2,22 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.115 PNUS Progetto per un buongoverno democratico a livello locale in Myanmar, 29 settembre 2017

30.06.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.116 PNUS Progetto «Dialogo globale sulla finanza digitale», 10 marzo 2020

19.07.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: proroga fino al 31.08.2022.

­

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.111 PNUS Verso la ripresa economica: progetto per la creazione di posti di lavoro dignitosi nella Striscia di Gaza, 2019­2021, 20 giugno 2019

171 / 210

FF 2023 1512

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

25.08.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: aumento del contributo.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.118 PNUS 18.10.2022 Contributo al fondo per l'attuazione delle misure previste dall'Agenda 2030 per il raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile, 16 novembre 2017

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.12.2024.

8 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.119 PNUS Programma «Capitolo 12 ­ Commissioni», fase di avvio, 25 novembre 2021

04.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 31.05.2023.

­

10.1.120 PNUS Miglioramento della struttura di coordinamento del sostegno tramite un'unità per la gestione delle informazioni in Myanmar, 13 maggio 2022

10.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: nuovo piano dei pagamenti e dei rendiconti.

­

10.1.121 PNUS Buongoverno locale e servizi decentrati 2021 (01.11.2021­31.12.2022), 11 novembre 2021

10.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.10.2023.

900 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.122 PNUS Progetto per un buongoverno democratico a livello locale in Myanmar, 29 settembre 2017

23.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: aumento del contributo.

1,1 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.117 PNUS Sostegno a un fondo umanitario istituito da vari donatori a favore del Fondo umanitario per la Repubblica centrafricana 2020­2022, 8 maggio 2020

172 / 210

FF 2023 1512

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.123 Rete interislamica per lo sviluppo e la gestione delle risorse idriche (INWRDAM) Sostegno all'organizzazione della prima seduta del comitato consultivo per una politica «Blue Peace» in Medio Oriente e per le future misure, 29 giugno 2021

25.10.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

29 700 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.124 UNICEF Misure contro la pandemia di COVID-19 in Burundi, 20 ottobre 2020

18.08.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.08.2021.

­

10.1.125 UNICEF Rafforzamento dell'istruzione di base in Ciad, 10 dicembre 2019

29.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

2,46 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.126 UNICEF Misure contro la pandemia di COVID-19 in Burundi, 20 ottobre 2020

20.07.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 30.12.2022.

60 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.127 UNICEF Misure contro la pandemia di COVID-19 in Burundi, 20 ottobre 2020

29.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: aumento del contributo e proroga fino al 31.03.2023.

40 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.128 UNICEF Lotta contro la pandemia di COVID-19 in Mozambico, 9 ottobre 2020

31.08.2021

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 28.02.2022.

­

10.1.129 UNICEF Progetto scolastico sulla resilienza in Burkina Faso, 19 novembre 2018

25.03.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 30.09.2022.

­

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

173 / 210

FF 2023 1512

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.130 UNICEF Progetto concernente la promozione dell'accesso all'istruzione formale per profughi rohingya (bambini e giovani) a Cox's Bazar, 7 novembre 2021

31.07.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: revisione della descrizione del progetto e del budget.

­

10.1.131 UNICEF Programma «Giovani e futuro», Egitto, 31 ottobre 2021

24.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: aumento del contributo.

555 555 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.132 UNOPS Contributo al Fondo di pace comune per il Myanmar, 31 marzo 2016

31.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.133 UNOPS Contributo alla fase di costituzione del Fondo per i servizi igienico-sanitari e l'igiene, 11 maggio 2021

29.04.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 31.08.2022.

­

10.1.134 UNOPS Sostegno allo «Scaling-Up Nutrition Movement» per il rafforzamento delle piattaforme alimentari multisettoriali a livello nazionale, 5 dicembre 2017

29.06.2022

Art. 10, RS 974.0

Quarto complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.135 UNOPS Contributo alla fase di costituzione del Fondo per i servizi igienico-sanitari e l'igiene, 11 maggio 2021

25.08.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: proroga fino al 28.02.2023.

­

N.

174 / 210

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2023 1512

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.136 UNOPS Contributo al fondo multidonatori concernente i mezzi di sussistenza e la sicurezza alimentare in Myanmar, 13 novembre 2019

30.09.2022

Art. 10, RS 974.0

Terzo complemento: aumento del contributo.

2,22 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.137 UNOPS Miglioramento del posto di frontiera di Karm Abu Salem a Gaza, 29 ottobre 2020

31.10.2022

Art. 10, RS 974.0

Primo complemento: proroga fino al 29.02.2024.

­

10.1.138 UNRWA Palestina: contributo al bilancio del programma 2021­2022, 18 febbraio 2021

14.07.2022

Art. 10, RS 974.0

Secondo complemento: aumento del contributo.

2,75 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.139 Stati Uniti d'America 07.07.2022 Ufficio esecutivo delle Nazioni Unite: contributo al progetto dell'ONU per rinnovare l'approccio in materia di giustizia di transizione, 18 dicembre 2019

Art. 8 della legge federale Terzo complemento: proroga fino del 19 dicembre 2003 al 15.12.2022.

su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo (RS 193.9)

­

10.1.140 Nigeria 02.03.2022 Progetto volto a rafforzare il quadro politico e le misure di lotta contro la tratta di esseri umani, 21 gennaio 2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2022.

­

10.1.141 Nigeria 30.09.2022 Progetto volto a rafforzare il quadro politico e le misure di lotta contro la tratta di esseri umani, 21 gennaio 2020

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.10.2022.

­

175 / 210

FF 2023 1512

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.142 Ufficio delle Nazioni Unite per l'Africa 15.08.2022 occidentale e il Sahel Progetto per l'organizzazione di forum regionali di consulenti per la pace e lo sviluppo nell'Africa occidentale, 14 ottobre 2019

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 30.09.2022 e riduzione del contributo.

­13 873 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.143 CICR Progetto volto a rafforzare la capacità di soddisfare le esigenze dei bambini colpiti da conflitti armati, fase 3, 7 dicembre 2021

16.12.2022

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.144 Commissione internazionale per le persone scomparse (ICMP) Progetto per la ricerca di persone siriane e irachene scomparse nel contesto della migrazione nel Mediterraneo (01.07.2020­31.12.2021), 3 settembre 2020

10.01.2022

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2022.

­

10.1.145 Comitato dell'ONU contro il terrorismo 03.07.2021 Progetto volto a rafforzare la comprensione delle misure antiterrorismo nel rispetto del diritto internazionale umanitario, 6 dicembre 2020

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 30.09.2021.

­

10.1.146 Consiglio d'Europa Progetto volto ad aumentare l'efficacia degli organismi di sorveglianza nel rispetto del diritto europeo, 15 ottobre 2019

23.05.2022

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.147 DPPA 04.01.2023 Sostegno all'attuazione del mandato dell'inviato speciale del segretario generale per il Mozambico, 8 marzo 2022

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 30.04.2023 e aumento del contributo.

400 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

N.

176 / 210

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

FF 2023 1512

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.148 OHCHR Relatore speciale sui diritti umani dei migranti, 5 dicembre 2018

11.10.2021

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 30.06.2022.

­

10.1.149 OHCHR Progetto per sfruttare il potenziale digitale a vantaggio dei diritti umani, 5 gennaio 2022

07.03.2022

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: nuovo piano di pagamento.

­

10.1.150 OHCHR Progetto per sfruttare il potenziale digitale a vantaggio dei diritti umani, 5 gennaio 2022

01.12.2022

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2023.

­

10.1.151 OHCHR Progetto relativo alle aziende e ai diritti umani nel mondo delle tecnologie, 3 ottobre 2019

25.04.2022

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.152 OHCHR Strumento di gestione dei rischi di conflitti legati ai diritti umani, 6 dicembre 2018

29.06.2022

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2023.

­

10.1.153 Meccanismo internazionale incaricato di eserci- 12.01.2022 tare le funzioni residuali dei tribunali penali ad hoc dell'ONU Programma d'informazione del meccanismo per le comunità colpite (01.01.2021­31.12.2021), 19 maggio 2021

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2022.

­

10.1.154 Meccanismo internazionale incaricato di eserci- 28.04.2022 tare le funzioni residuali dei tribunali penali ad hoc dell'ONU Programma d'informazione del meccanismo per le comunità colpite (01.01.2021­31.12.2021), 19 maggio 2021

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.07.2022.

­

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

177 / 210

FF 2023 1512

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.155 UNODC Progetto volto a gestire le crescenti esigenze di protezione e di aiuto di profughi e sfollati esposti alla tratta di esseri umani in Libano e Giordania (01.11.2019­31.10.2021), 18 novembre 2019

11.01.2022

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.07.2022.

­

10.1.156 UNODC Progetto volto a gestire le crescenti esigenze di protezione e di aiuto di profughi e sfollati esposti alla tratta di esseri umani in Libano e Giordania (01.11.2019­31.10.2021), 18 novembre 2019

09.06.2022

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino ­ al 31.12.2022.

10.1.157 UN Women 17.08.2022 Progetto per la creazione di una rete nazionale di donne per il dialogo e il consolidamento della pace in Libano, 3 dicembre 2020

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2022 e aumento del contributo.

35 448 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.158 UN Women 12.12.2022 Progetto per la creazione di una rete nazionale di donne per il dialogo e il consolidamento della pace in Libano, 3 dicembre 2020

Art. 8, RS 193.9

Terzo complemento: proroga fino al 31.03.2023 e aumento del contributo.

19 501 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.159 OSCE Progetto concernente l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla libertà di espressione, 20 settembre 2019

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

N.

178 / 210

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

17.01.2022

FF 2023 1512

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

13.05.2022

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 28.02.2022.

­

10.1.161 OSCE 09.06.2022 Contributo alla creazione e al sostegno di gruppi multilaterali di monitoraggio dei rischi nelle catene di approvvigionamento di minerali aurei nell'Africa occidentale, 11 dicembre 2020

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.162 OSCE Rafforzamento dei sistemi giudiziari nazionali per proteggere i detenuti nella regione dell'OSCE, 28 aprile 2020

07.12.2022

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2023.

­

10.1.163 PNUS Programma di assistenza elettorale per il rafforzamento della democrazia in Etiopia, 29 aprile 2020

06.04.2022

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.08.2022.

­

10.1.164 PNUS Programma di assistenza elettorale per il rafforzamento della democrazia in Etiopia, 29 aprile 2020

14.07.2022

Art. 8, RS 193.9

Terzo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.1.160 OSCE Contributo all'Ufficio del commissario per le lingue a sostegno del progetto di allestire un manuale bilingue e altri strumenti linguistici per i settori della pubblica sicurezza e delle istituzioni della pubblica sicurezza, 16 dicembre 2020

179 / 210

FF 2023 1512

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.165 PNUS 23.10.2022 Progetto per rafforzare il sostegno alle disposizioni di legge fondamentali per garantire l'indipendenza del potere giudiziario mediante la promozione di un approccio inclusivo e orientato ai processi nonché la creazione di spazi di dialogo, 8 dicembre 2021

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2023.

­

10.1.166 PNUS Contributo al Fondo di stabilizzazione per la Libia destinato all'obiettivo 3 del programma, 30 novembre 2018

25.10.2022

Art. 8, RS 193.9

Secondo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.167 PNUS Contributo all'implementazione del sistema per il monitoraggio delle tensioni a Beirut, Libano, 26 novembre 2021

28.11.2022

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.12.2022.

­

10.1.168 DPPA 19.01.2022 Attività di prevenzione delle atrocità 2018­2019 finanziate da risorse non previste nel budget, 11 dicembre 2018

Art. 8, RS 193.9

Terzo complemento: proroga fino al 30.04.2022.

­

10.1.169 DPPA 25.05.2022 Attività di prevenzione delle atrocità 2018­2019 finanziate da risorse non previste nel budget, 11 dicembre 2018

Art. 8, RS 193.9

Quarto complemento: proroga fino al 30.09.2022.

­

10.1.170 UNICEF Progetto volto a promuovere l'accesso alla giustizia per i bambini in Iran, 26 agosto 2021

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2023.

­

N.

180 / 210

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

17.10.2022

FF 2023 1512

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.171 UNIDIR Programma sulle armi convenzionali (fase 01.01.2021­31.12.2022), 1° luglio 2021

02.09.2022

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: aumento del contributo.

40 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.1.172 UNODA Progetto di promozione di una gestione delle munizioni efficace e sicura mediante manuali esplicativi improntati alla parità di genere, p. es. tramite le direttive tecniche internazionali sulle munizioni o il programma SaferGuard dell'ONU, 2 dicembre 2019

09.02.2022

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.03.2022.

­

10.1.173 UNOPS Progetto volto a sostenere la cooperazione nell'Asia nordorientale, fase 2, 14 dicembre 2020

10.01.2022

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 30.06.2022.

­

10.1.174 UNOPS 14.02.2022 Progetto sull'assistenza elettorale del 10 ottobre 2021, sostegno operativo alla Missione di assistenza in Iraq, 9 novembre 2021

Art. 8, RS 193.9

Primo complemento: proroga fino al 31.08.2022.

­

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

181 / 210

FF 2023 1512

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.175 Austria Collaborazione in affari consolari, 3 dicembre 2015 (RS 0.191.111.631)

07.07.2022

Art. 64 cpv. 3 della legge federale del 26 settembre 2014 concernente persone e istituzioni svizzere all'estero (RS 195.1)

Modifica dell'appendice II: la ­ Svizzera rappresenta ora l'Austria a Douala (Camerun). La Svizzera non rappresenta più l'Austria a Dar es Salaam (Tanzania). L'Austria rappresenta ora la Svizzera a Volos (Grecia). L'Austria non rappresenta più la Svizzera a Madeira (Portogallo) e a Basseterre (Saint Kitts e Nevis). São Tomé (São Tomé e Príncipe) passa da rappresentanza ad hoc / di emergenza a rappresentanza tramite console onorario.

10.1.176 Austria Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto, 1° ottobre 2011

20.12.2022

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI

La Svizzera non rappresenta più l'Austria a Tbilisi (Georgia).

­

10.1.177 Finlandia Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto, 4 maggio 2016

21.11.2022

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI

La Svizzera non rappresenta più la Finlandia a Bishkek (Kirghizistan).

­

10.1.178 Ungheria Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto, 21 febbraio 2014

28.07.2022

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI

La Svizzera rappresenta tempora­ neamente l'Ungheria a Dhaka (Bangladesh).

10.1.179 Ungheria Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto, 21 febbraio 2014

17.10.2022

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI

La Svizzera non rappresenta più l'Ungheria a Vancouver (Canada).

10.1.180 Lettonia Rappresentanza nella procedura di rilascio del visto, 26 febbraio 2015

14.10.2022

Art. 100 cpv. 2 lett. a LStrI

La Svizzera non è più rappresentata ­ dalla Lettonia a Kaliningrad (Russia).

N.

182 / 210

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Ripercussioni finanziarie

­

FF 2023 1512

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.1.181 Convenzione sulla raccolta, il deposito e il ritiro di rifiuti nella navigazione sul Reno e nella navigazione interna, 9 settembre 1996 (CDNI, RS 0.747.224.011)

22.06.2022

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Decisioni CDNI 2022-I-5 e 7.

Modifica delle disposizioni d'esecuzione e degli allegati della CDNI.

Entrata in vigore: 01.06.2022.

10.1.182 Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, 1° novembre 1974 (SOLAS, RS 0.747.363.33)

11.11.2020

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Decisioni del Comitato della sicurezza marittima (MSC) 477 (102).

Modifica del Codice internazionale per il trasporto delle merci pericolose (IMDG Code). Entrata in vigore: 01.06.2022.

10.1.183 Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, 17 febbraio 1978 (MARPOL, RS 0.814.288.2)

20.11.2020

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Decisioni del Comitato per la ­ protezione dell'ambiente marino (MEPC) 324 e 325 (75). Modifica dell'allegato VI e della Convenzione internazionale del 2004 per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi. Entrata in vigore: rispettivamente lo 01.04 e lo 01.06.2022.

10.1.184 Protocollo del 1978 relativo alla Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, 17 febbraio 1978 (MARPOL, RS 0.814.288.2)

17.06.2021

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Decisioni del Comitato per la ­ protezione dell'ambiente marino (MEPC) 328, 329 e 330 (76). Modifica degli allegati I e VI MARPOL.

Entrata in vigore: 01.11.2022.

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Ripercussioni finanziarie

­

183 / 210

FF 2023 1512

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.1.185 Accordo tra la Svizzera e la Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa per determinare lo statuto giuridico della Federazione internazionale in Svizzera, 29 novembre 1966 (RS 0.192.122.51)

15.12.2022

Art. 26 cpv. 2 lett. a LSO

Modifica delle disposizioni sui privilegi e sulle immunità dei collaboratori della Federazione per concedere lo stesso privilegio fiscale riconosciuto ad altre organizzazioni internazionali con cui il Consiglio federale ha concluso un accordo di sede.

Il calo delle entrate (imposta federale diretta) per la Confederazione è stimato in circa 200 000 franchi all'anno.

10.1.186 UNOG Contributo al «Perception Change Project» per gli anni 2021­2022, 4 dicembre 2020

15.12.2022

Art. 26 cpv. 2 lett. d LSO

Proroga fino al 30.04.2023.

­

10.1.187 UNITAR Seminario 2021 per rappresentanti e inviati speciali e personali del segretario generale dell'ONU, 19 aprile 2021

02.12.2021

Art. 26 cpv. 2 lett. d LSO

Proroga fino al 31.07.2022.

­

10.1.188 UNITAR Seminario 2021 per rappresentanti e inviati speciali e personali del segretario generale dell'ONU, 19 aprile 2021

09.06.2022

Art. 26 cpv. 2 lett. d LSO

Proroga fino al 31.12.2022.

­

N.

184 / 210

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

FF 2023 1512

10.2

Dipartimento federale dell'interno

185 / 210

FF 2023 1512

10.3

Dipartimento federale di giustizia e polizia

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.3.1

Francia Accordo tra la Svizzera e la Francia sulla cooperazione transfrontaliera in materia giudiziaria, di polizia e doganale, 9 ottobre 2007 (RS 0.360.349.1)

21.11.2022

Art. 1a cpv. 1 LUC

L'accordo aggiuntivo ha lo scopo di ­ riconoscere formalmente il concetto francese di forfait post-stazionamento, che nel 2018 in Francia ha sostituito la multa in caso di uso eccessivo di un parcheggio da parte di un veicolo stradale.

10.3.2

Regolamento d'esecuzione comune all'Atto del 1999 e all'Atto del 1960 relativi all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.42)

22.07.2022

Art. 21 par. 2 lett. a n. iv dell'Atto di Ginevra relativo all'Accordo dell'Aja (RS 0.232.121.4)

Regola 21 par. 1 e 2: Iscrizione di una ­ modifica; regola 26 par. 1 e 3: Pubblicazione.

10.3.3

Regolamento di esecuzione comune all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo, 18 gennaio 1996 (RS 0.232.112.21)

22.07.2022

Art. 10 par. 2 n. iii dell'Accordo di Madrid e del suo protocollo (RS 0.232.112.3 e 0.232.112.4)

Regola 3: Costituzione del mandatario; regola 5: Domanda internazionale e designazione successiva; regola 30: Emolumenti e tasse.

10.3.4

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000), 7 dicembre 2006 (RS 0.232.142.21)

07.09.2021

Art. 33 par. 1 lett. c della Convenzione sul brevetto europeo (RS 0.232.142.2)

Regola 56 (2) e (3): Parti mancanti della ­ descrizione o disegni mancanti; regola 135 (2): Prosecuzione della procedura e nuova regola 56a.

186 / 210

Ripercussioni finanziarie

­

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.3.5

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000), 7 dicembre 2006 (RS 0.232.142.21)

13.10.2022

Art. 33 par. 1 lett. c della Convenzione sul brevetto europeo (RS 0.232.142.2)

Regola 46: Forma dei disegni; regola ­ 49: Disposizioni generali relative alla presentazione dei documenti della domanda; regola 50: Documenti presentati ulteriormente; regola 57: Esame formale; regola 65: Trasmissione del rapporto di ricerca europea; regola 82: Mantenimento del brevetto europeo nella sua forma modificata.

10.3.6

Regolamento di esecuzione della Convenzione sul brevetto europeo (RE CBE 2000), 7 dicembre 2006 (RS 0.232.142.21)

13.10.2022

Art. 33 par. 1 lett. c della Convenzione sul brevetto europeo (RS 0.232.142.2)

Regola 126: Notifica mediante un servi- ­ zio postale; regola 127: Notifica mediante mezzi tecnici di comunicazione; regola 131: Computo dei termini.

10.3.7

Regolamento d'esecuzione del Trattato di Buda22.07.2022 pest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, 28 aprile 1977 (RS 0.232.145.11)

Art. 12 par. 3 del Trattato di Budapest (RS 0.232.145.1)

Regola 11: Consegna di campioni.

­

187 / 210

FF 2023 1512

10.4 N.

Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.4.1 Germania 15.02.2022 Accordo tecnico n. 10 «studi sulle interazioni tra EME (effetti elettromagnetici) e HPEM (elettromagnetica ad alta potenza)» relativo all'Accordo del 9 luglio 2009 concernente la cooperazione in materia di armamenti, 23 gennaio 2017

Art. 109b LM Prima modifica: ampliamento della cooperazione e proroga fino ­ al 27.02.2027.

10.4.2 Germania 05.04.2022 Accordo tecnico di esecuzione n. 09 «Protezione CBRNE» (rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari) relativo all'Accordo del 9 luglio 2009 concernente la cooperazione in materia di armamenti, 6 marzo 2017

Art. 109b LM Proroga fino allo 05.04.2032.

­

10.4.3 Germania 07.11.2022 Accordo tecnico di esecuzione n. 12 «Ricerca e sviluppo nell'ambito dei sistemi terrestri senza equipaggio» relativo all'Accordo del 9 luglio 2009 concernente la cooperazione in materia di armamenti, 16 settembre 2020

Art. 109b LM Prima modifica: proroga fino al 31.12.2024.

­

10.4.4 Convenzione contro il doping, 16 novembre 1989 (RS 0.812.122.1)

23.09.2022

Art. 11 par. 1 lett. b della Convenzione

Modifica dell'allegato. Elenco dei divieti 2023 dell'AMA (Agenzia mondiale antidoping), valido dallo 01.01.2023.

Le principali modifiche riguardano: il divieto del doping a base di betabloccanti nel minigolf e l'aggiunta di altri esempi di sostanze proibite.

­

10.4.5 Convenzione internazionale contro il doping nello sport, 19 ottobre 2005 (RS 0.812.122.2)

23.09.2022

Art. 34 della Convenzione

Modifica dell'allegato. Elenco dei divieti 2023 dell'AMA (Agenzia mondiale antidoping), valido dallo 01.01.2023.

Le principali modifiche riguardano: il divieto dei betabloccanti nel minigolf e l'aggiunta di altri esempi di sostanze proibite.

­

188 / 210

FF 2023 1512

10.5

Dipartimento federale delle finanze

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

10.5.1

Francia 27.10.2022 Accordo concernente i redditi secondo l'articolo 17 paragrafi 1 e 4 della Convenzione del 9 settembre 1966 intesa ad evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza nonché a prevenire la frode e l'evasione fiscale, 18 luglio 2022

Art. 27 par. 3 della Conven- Proroga fino al 31.12.2022.

zione (RS 0.672.934.91)

10.5.2

Convenzione doganale concernente il trasporto internazionale di merci con libretti TIR, 14 novembre 1975 (RS 0.631.252.512)

25.06.2022

Art. 241 n. 8 dell'ordinanza Piccole modifiche e aggiunte all'articolo ­ del 1° novembre 2006 sulle 18 e all'allegato 1 modello 1 pagine 2 e 3.

dogane (RS 631.01)

10.5.3

Convenzione relativa ad un regime comune di transito, 20 maggio 1987 (RS 0.631.242.04)

25.08.2022

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA Adeguamento delle appendici I e III bis ­ in relazione all'attuazione del regime di transito elettronico fase 5 e modifiche all'appendice IV sull'assistenza reciproca per il recupero dei crediti.

10.5.4

Convenzione relativa ad un regime comune di transito, 20 maggio 1987 (RS 0.631.242.04)

29.09.2022

Art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA Modifiche all'appendice III in relazione all'adesione dell'Ucraina alla Convenzione.

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

­

­

189 / 210

FF 2023 1512

10.6

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.1

Bosnia ed Erzegovina Progetto di gestione idrica e trattamento delle acque di scarico in Bosnia ed Erzegovina, fase 2, 15 ottobre 2020

18.07.2022

Art. 10 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0)

Aumento del budget per misure di protezione contro le inondazioni.

2,5 milioni di euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.2

Colombia Contributo per riforme nel campo delle finanze pubbliche, 14 giugno 2018

03.03.2022

Art. 10, RS 974.0

Aggiunta di un sesto partner contrattuale.

­

10.6.3

Indonesia Cooperazione tecnica nello sviluppo di un sistema di formazione duale, 25 gennaio 2018

24.01.2022

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 30.06.2023.

­

10.6.4

Indonesia 18.05.2022 Accordo di progetto per lo sviluppo di competenze nel campo delle energie rinnovabili, 9 ottobre 2019

Art. 10, RS 974.0

Coinvolgimento formale del Ministero della manodopera dell'Indonesia.

­

10.6.5

Marocco Programma globale per il settore tessile e dell'abbigliamento, 22 novembre 2018

20.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.12.2023 e aumento del contributo.

300 000 franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.6

Banca asiatica di sviluppo Contributo non vincolato sotto forma di sovvenzione al Fondo fiduciario multidonatori per misure di protezione climatica nell'ambiente urbano, 30 ottobre 2020

04.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.12.2022.

­

190 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.7

BERS Cooperazione tecnica per l'inclusione economica nell'Africa del Nord e in Medio Oriente, 26 settembre 2017

14.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

625 000 euro.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.8

BIRS Accordo amministrativo sul Fondo fiduciario multidonatori per lo sviluppo urbano e regionale sostenibile, 19 ottobre 2019

09.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Modifica delle condizioni di versamento.

­

10.6.9

BIRS 10.01.2022 Accordo amministrativo sul Fondo fiduciario multidonatori per il rafforzamento dell'amministrazione fondiaria e fiscale a livello subnazionale in Colombia, 3 dicembre 2020

Art. 10, RS 974.0

Modifica dell'allegato 3: riorganizzazione della cooperazione.

­

10.6.10

BIRS Fondo fiduciario multidonatori per la mobilità e la logistica, 8 dicembre 2017

26.02.2022

Art. 10, RS 974.0

Modifica della modalità di versamento dal 31.03.2023.

­

10.6.11

BIRS Fondo fiduciario multidonatori per l'attuazione del progetto di riforma del settore finanziario in Sudafrica, 22 luglio 2020

15.03.2022

Art. 10, RS 974.0

Aumento del budget.

500 000 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

191 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.6.12

BIRS Fondo fiduciario multidonatori per il programma di resilienza urbana, 14 ottobre 2017

25.03.2022

Art. 10, RS 974.0

Eliminazione del par. 4.1 dell'allegato 2 ­ e relativa sostituzione con un nuovo testo: entro il 30 giugno di ogni anno, la Banca presenta ai donatori una relazione scritta sui progressi compiuti. Modifica dell'allegato 3: riorganizzazione della cooperazione.

10.6.13

BIRS Fondo fiduciario per il meccanismo di consulenza sulle infrastrutture pubblico-private ­ programma di assistenza tecnica subnazionale, 10 settembre 2018

05.04.2022

Art. 10, RS 974.0

Aggiunta di un nuovo par. 8 dopo il par. 7 nel testo principale dell'accordo aggiuntivo: le parti concordano che la data di pagamento finale ai fini del conto parallelo è il 30.06.2032. Il par. 8 diventa par. 9.

­

10.6.14

BIRS 05.04.2022 Fondo fiduciario a donatore unico per il meccanismo di consulenza sulle infrastrutture pubblicoprivate ­ fondo non essenziale per i Paesi a reddito medio, 28 giugno 2018

Art. 10, RS 974.0

Modifica del par. 5.1 dell'allegato 2: la data di pagamento finale per i versamenti nel fondo fiduciario è il 30.06.2032.

­

10.6.15

BIRS Fondo fiduciario per l'attuazione del programma volto a uno sviluppo sostenibile del turismo in Indonesia, 4 dicembre 2017

17.06.2022

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.12.2023.

­

10.6.16

BIRS Fondo fiduciario multidonatori per l'urbanizzazione sostenibile dell'Indonesia, 11 maggio 2016

21.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Modifica del par. 5.1 dell'allegato 2: la data di pagamento finale per i versamenti nel fondo fiduciario è il 31.05.2023.

­

192 / 210

Ripercussioni finanziarie

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.17

BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori a sostegno del Governo tunisino nell'ambito del buongoverno, dello sviluppo del settore finanziario e del decentramento, 14 novembre 2016

30.11.2021

Art. 10, RS 974.0

Modifica del par. 6.1 dell'allegato 2.

Proroga fino al 30.06.2024.

­

10.6.18

BIRS/IDA 19.12.2021 Programma di sostegno globale e programmatico nel settore estrattivo ­ Fondo fiduciario multidonatori, 19 ottobre 2019

Art. 10, RS 974.0

Modifica necessaria affinché il fondo ­ fiduciario sia in linea con il modello definitivo della BM e possa così fungere da fondo fiduciario di ancoraggio.

10.6.19

BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori a sostegno della gestione delle finanze pubbliche in Indonesia, 24 luglio 2020

30.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Modifica necessaria per l'UE (partner ­ del fondo fiduciario multidonatori) ai fini del versamento di altri 2 milioni di euro.

10.6.20

BIRS/IDA 07.07.2022 Fondo fiduciario multidonatori per rafforzare il settore finanziario nei Paesi partner, 3 giugno 2022

Art. 10, RS 974.0

Il finanziamento di 4 milioni di franchi ­ per il progetto di trasferimento di denaro ha dovuto essere firmato separatamente come modifica contrattuale dopo la firma dei due contratti di base. Procedura discussa con il servizio giuridico della BM.

10.6.21

BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori a sostegno della gestione delle finanze pubbliche in Vietnam, 5 dicembre 2015

27.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Modifica del par. 5.1 dell'allegato 2.

Proroga fino al 31.05.2023.

10.6.22

BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori a sostegno del Governo tunisino nell'ambito del buongoverno, dello sviluppo del settore finanziario e del decentramento, 3 settembre 2014

13.01.2022

Art. 10, RS 974.0

Modifica del par. 5.1 dell'allegato 2.

­ Relazione annuale scritta ai donatori sui progressi compiuti entro il 28.02.2022.

Modifica dell'annesso 3 concernente l'organo direttivo supremo.

­

193 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.23

BIRS/IDA Fondo fiduciario a donatore unico a sostegno della gestione delle finanze pubbliche in Colombia, 27 giugno 2019

24.01.2022

Art. 10, RS 974.0

Modifica del par. 1: altri 2 milioni di franchi. Modifica del par. 3.2.

dell'allegato 1: adeguamento delle attività.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.24

BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori a sostegno del programma fiscale mondiale (GTP 2017­2024), 29 novembre 2017

22.06.2022

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 30.06.2028.

­

10.6.25

BIRS/IDA 15.07.2022 Programma di sostegno globale e programmatico nel settore estrattivo ­ Fondo fiduciario multidonatori, 19 ottobre 2019

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.26

BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori sul tema della gestione finanziaria, 14 ottobre 2022

14.10.2022

Art. 10, RS 974.0

Modifica n. 1: aumento del contributo.

4 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.27

BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori sul tema della gestione finanziaria, 14 ottobre 2022

14.10.2022

Art. 10, RS 974.0

Modifica n. 2: aumento del contributo.

6,65 milioni di franchi.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.28

BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori sul tema della gestione finanziaria, 14 ottobre 2022

14.10.2022

Art. 10, RS 974.0

Modifica n. 3: aumento del contributo.

2 milioni di franchi.

Aiuto pubblic o allo sviluppo

194 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.29

BIRS/IDA Fondo fiduciario a donatore unico per partenariati infrastrutturali pubblico privati in particolare per i Paesi a medio reddito, 28 giugno 2018

29.11.2022

Art. 10, RS 974.0

Modifica n. 3: aumento del contributo.

3 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.30

BIRS/IDA 29.11.2022 Fondo fiduciario multidonatori per un meccanismo di consulenza sulle infrastrutture pubblico-private, 27 aprile 2022

Art. 10, RS 974.0

Modifica n. 1: aumento del contributo.

7 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.31

BIRS/IDA Programma per rafforzare la resilienza al clima delle città, 14 ottobre 2017

06.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Modifica n. 3: aumento del contributo.

3,3 milioni di dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.32

BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori della facilitazione di credito «Partenariato per la trasformazione del mercato», 25 novembre 2020

07.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Modifica del par. 4 «Tasse».

­

10.6.33

BIRS/IDA Programma per rafforzare la resilienza al clima delle città, 14 ottobre 2017

07.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Modifica n. 4: aumento del contributo.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

195 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.34

BIRS/IDA Programma per rafforzare la resilienza al clima delle città, 14 ottobre 2017

07.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Modifica n. 5: aumento del contributo.

5 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.35

BIRS/IDA 09.12.2022 Finanziamento di posti di consulenza nell'ufficio esecutivo del gruppo di voto della Svizzera in seno alla BM, 16 gennaio 2017

Art. 10, RS 974.0

Modifica n. 5: contributo per il 2022.

843 750 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.36

BIRS/SFI Fondo fiduciario multidonatori «Umbrella Facility for Trade», 22 aprile 2017

15.08.2022

Art. 10, RS 974.0

Aumento del contributo.

1 milione di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.37

CCI «Swiss Trade Program Vietnam», 26 giugno 2020

10.01.2022

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.12.2024.

­

10.6.38

UNCTAD «Biotrade Facilitation Programme»: nesso tra commercio, biodiversità e sviluppo sostenibile, 22 marzo 2018

21.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.10.2022.

­

10.6.39

UNCTAD Programma per rafforzare la gestione del debito pubblico in determinati Paesi a basso e medio reddito, 14 dicembre 2018

17.05.2022

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.12.2023.

­

196 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.40

UNCTAD «Biotrade Facilitation Programme» messa in rete di commercio, biodiversità e sviluppo sostenibile, 22 marzo 2018

27.10.2022

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.10.2024.

­

10.6.41

UNCTAD Accordo internazionale sul cacao, 25 giugno 2010

08.07.2021

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 30.09.2024.

­

10.6.42

OCSE Programma di sostegno a progetti fiscali in Colombia, 18 dicembre 2020

23.12.2021

Art. 10, RS 974.0

Modifica della clausola 1: programma di lavoro; clausola 2: ripartizione dei costi.

163 011 franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.43

UN-Habitat Sostegno finanziario al progetto Hayenna per uno sviluppo urbano integrato, 4 ottobre 2018

06.12.2022

Art. 10, RS 974.0

Modifica n. 2: proroga fino al 31.12.2024.

­

10.6.44

ONUSI 03.03.2022 Programma per rafforzare le norme e la metrologia e aumentare la competitività internazionale delle PMI nei Paesi partner della SECO orientate all'esportazione, 27 novembre 2017

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 30.11.2023.

­

10.6.45

SFI 14.12.2022 Sostegno del Fondo fiduciario per l'America latina e i Caraibi per servizi di consulenza, 23 novembre 2016

Art. 10, RS 974.0

Modifica n. 3: proroga dell'accordo fino ­ al 31.12.2023 e proroga della fase di implementazione fino al 31.07.2024.

10.6.46

SFI Fondo globale di assistenza tecnica, progetto per edifici efficienti dal punto di vista energetico, 1° giugno 2016

Art. 10, RS 974.0

Modifica n. 3: rimborso di altri fondi.

10.05.2022

318 764 dollari americani. Aiuto pubblico allo sviluppo

197 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.47

SFI Programma per servizi di consulenza della SFI, Global Advisory Trust Fund, 1° giugno 2016

13.10.2022

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 31.12.2030 (art. 2.3) e nuova normativa per evitare conflitti di interessi della SFI (art. 6.4, art. 6.5).

­

10.6.48

UNOPS «UN Trade Cluster Programme Myanmar», 2 giugno 2018

18.03.2022

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 28.02.2023.

­

10.6.49

UNOPS «Enhanced Integrated Framework», 11 dicembre 2015

12.08.2022

Art. 10, RS 974.0

Proroga fino al 28.02.2023.

­

10.6.50

Albania Sostegno finanziario al progetto per la sicurezza delle dighe dei fiumi Drin e Mat, 24 maggio 2020

19.05.2022

Art. 12 della legge federale del 30 settembre 2016 sulla cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est (RS 974.1)

Nuova definizione di una sottocomponente del progetto.

­

10.6.51

Albania Rafforzamento della vigilanza sulla revisione contabile esterna di concessioni e partenariati pubblico-privati, 9 marzo 2020

28.06.2022

Art. 12, RS 974.1

Proroga fino al 31.12.2024.

­

10.6.52

Bulgaria Progetti pilota di raccolta ecologica e stoccaggio temporaneo di rifiuti domestici pericolosi, 21 aprile 2021

26.02.2022

Art. 12, RS 974.1

Introduzione di nuove attività e modifica degli allegati.

­

198 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.53

Tagikistan Progetto per la fornitura di assistenza tecnica e finanziaria al «Pamir Private Power Project», fase 3, 2 dicembre 2019

31.08.2022

Art. 12, RS 974.1

Modifica dell'art. 3.1: l'importo totale ­ è di massimo 11,88 milioni di dollari americani; art. 3.4: per il progetto sono stati stanziati 900 000 dollari americani, inclusi nell'importo di cui all'art. 3.1; art. 13.1: il presente accordo entra in vigore il giorno della firma delle parti contraenti. Rimane in vigore fino all'adempimento di tutti gli obblighi, probabilmente fino al 31.12.2024.

10.6.54

Tagikistan Sostegno finanziario per il previsto impianto di trattamento delle acque reflue a Chujand, fase 3, 13 marzo 2020

01.11.2022

Art. 12, RS 974.1

Aumento del budget.

383 546 dollari americani.

Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.55

CCI/Tagikistan Supporto tecnico e finanziario al progetto «programma di cooperazione commerciale IV», 30 aprile 2019

08.07.2022

Art. 12, RS 974.1

Proroga fino al 31.12.2025.

­

10.6.56

BERS Programma di assistenza tecnica al Consiglio di investimento in Albania, 2019­2021, 16 gennaio 2019

21.04.2022

Art. 12, RS 974.1

Modifica n. 1: proroga fino al ­ 31.12.2022 e coinvolgimento geografico del Kosovo.

10.6.57

BIRS Fondo fiduciario multidonatori per il programma di sviluppo energetico e idrico nell'Asia centrale, 28 novembre 2017

08.06.2022

Art. 12, RS 974.1

Modifica del contatto bancario al par. 6. ­ Modifica del par. 5.1 dell'allegato 2: la data di pagamento finale per i versamenti nel fondo fiduciario è il 18.11.2023.

199 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.58

BIRS Fondo fiduciario a donatore unico per un progetto nel settore finanziario in Azerbaigian, 25 novembre 2016

09.06.2022

Art. 12, RS 974.1

Proroga fino al 31.07.2023.

­

10.6.59

BIRS 15.07.2022 Accordo amministrativo sul Fondo fiduciario a donatore unico per lo sviluppo urbano e le capacità di resilienza a Can Tho, 6 settembre 2016

Art. 12, RS 974.1

Modifica del par. 5.1 dell'allegato 2: la data di pagamento finale per i versamenti nel fondo fiduciario è il 31.12.2024.

­

10.6.60

BIRS Programma di sviluppo idrico nell'Asia centrale, 17 aprile 2020

25.10.2022

Art. 12, RS 974.1

proroga fino al 31.12.2024.

­

10.6.61

BIRS Fondo fiduciario per il programma nazionale di modernizzazione dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento delle acque reflue in Albania, 14 dicembre 2020

16.12.2022

Art. 12, RS 974.1

Modifica n. 1: aumento del contributo.

1,7 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.62

BIRS/IDA Rete di scambio di esperienze nella gestione delle finanze pubbliche, 19 dicembre 2017

13.12.2021

Art. 12, RS 974.1

Proroga fino al 30.04.2026.

­

10.6.63

BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori sul tema della gestione finanziaria, 14 ottobre 2022

14.10.2022

Art. 12, RS 974.1

Modifica n. 1: aumento del contributo.

2 milioni di franchi. Aiuto pubblico allo sviluppo

10.6.64

BIRS/IDA Fondo fiduciario multidonatori per rafforzare la gestione delle finanze pubbliche nell'Europa del Sud-Est e nell'Asia centrale, 21 novembre 2016

18.11.2022

Art. 12, RS 974.1

Modifica n. 2: proroga fino al 30.06.2025.

­

200 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.65

BM/BIRS/IDA Finanziamento comune di una riforma pianificata del settore finanziario della BM, 14 agosto 2022

23.12.2022

Art. 12, RS 974.1

Integrazione di una componente aggiuntiva.

­

10.6.66

SFI Sostegno finanziario al programma di consulenza della SFI «ECA Public Private Partnership» (consulenza transazionale), 1° giugno 2017

22.02.2022

Art. 12, RS 974.1

Proroga dello svolgimento delle attività fino 30.06.2024.

­

10.6.67

SFI Sviluppo del mercato dei capitali agricoli in Ucraina, 8 dicembre 2020

07.10.2022

Art. 12, RS 974.1

Modifica n. 1: adeguamento delle attività a causa dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina

­

10.6.68

Camerun Sesto e settimo accordo sulla ristrutturazione del debito del Camerun, 3 maggio 2002 e 2 luglio 2007

17.03.2022

Art. 7 cpv. 1 LARE

Seconda proroga del differimento delle scadenze relative al debito dallo 01.07.2021 al 31.12.2021 secondo gli accordi bilaterali del 2002 e del 2007.

Questo provvedimento si inserisce nel contesto dell'iniziativa di moratoria del G20 e del Club di Parigi.

­

10.6.69

Camerun Sesto accordo sulla ristrutturazione del debito del Camerun, 3 maggio 2002

26.10.2022

Art. 7 cpv. 1 LARE

Modifica dell'accordo per sostituire i tassi di interesse basati sul «London Interbank Offered Rate» (Libor) con un tasso di interesse fisso.

­

10.6.70

Honduras Ristrutturazione del debito dell'Honduras, 16 novembre 2004

08.06.2022

Art. 7 cpv. 1 LARE

Modifica dell'accordo per sostituire i tassi di interesse basati sul «London Interbank Offered Rate» (Libor) con un tasso di interesse fisso.

­

201 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.71

Pakistan Ristrutturazione del debito del Pakistan, 19 dicembre 2002

15.06.2022

Art. 7 cpv. 1 LARE

Seconda proroga del differimento delle scadenze relative al debito dallo 01.07.2021 al 31.12.2021 secondo l'accordo bilaterale del 2002. Questo provvedimento si inserisce nel contesto dell'iniziativa di moratoria del G20 e del Club di Parigi (Debt Service Suspension Initiative).

­

10.6.72

Accordo con la Jugoslavia sulla ristrutturazione del debito jugoslavo, 3 ottobre 2002

19.09.2022

Art. 7 cpv. 1 LARE

Modifica dell'accordo con la Serbia ­ per sostituire i tassi di interesse basati sul «London Interbank Offered Rate» (Libor) con tassi di interesse basati sullo «Swiss Average Rate Overnight» (Saron).

10.6.73

Accordo con la Jugoslavia sulla ristrutturazione del debito jugoslavo, 3 ottobre 2002

17.11.2022

Art. 7 cpv. 1 LARE

Modifica dell'accordo con il Montenegro per sostituire i tassi di interesse basati sul «London Interbank Offered Rate» (Libor) con tassi di interesse basati sullo «Swiss Average Rate Overnight» (Saron).

10.6.74

CE Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, 21 giugno 1999 (RS 0.916.026.81)

17.11.2022

Art. 177a LAgr

Aggiunta di nuove denominazioni ­ nell'appendice 1 nonché aggiornamento delle disposizioni dell'appendice 2 dell'allegato 12.

202 / 210

­

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

10.6.75

CE Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli, 21 giugno 1999 (RS 0.916.026.81)

17.11.2022

Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA Adeguamento delle linee tariffarie in seguito agli aggiornamenti del sistema armonizzato e trasferimento della concessione tariffaria di 6000 tonnellate nette di alimenti per cani e gatti accordata dalla Svizzera all'UE nell'accordo agricolo (finora in base a uno scambio di lettere).

40 000 franchi

10.6.76

CEE Accordo tra la Svizzera e la Comunità economica europea, 22 luglio 1972 (RS 0.632.401)

08.09.2022

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA Modifica dei prezzi di riferimento e degli importi di base riportati nelle tabelle III e IV b) figuranti nel protocollo n. 2 dell'accordo.

­

10.6.77

Bosnia ed Erzegovina Accordo di libero scambio, 24 giugno 2013 (RS 0.632.311.911)

07.07.2022

Art. 1 cpv. 2 lett. b, c e d del decreto federale del 19 marzo 2021 che approva le decisioni di modifica della Convenzione AELS60

10.6.78

Bosnia ed Erzegovina Accordo agricolo, 24 giugno 2013 (RS 0.632.311.911.1)

07.07.2022

Art. 1 cpv. 2 lett. e del Introduzione del cumulo diagonale dei decreto federale del prodotti agricoli.

19 marzo 2021 che approva le decisioni di modifica della Convenzione AELS61

60 61

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

Modifica della struttura dell'accordo, ­ introduzione del cumulo diagonale dei prodotti agricoli, rinvio alla Convenzione PEM, applicazione bilaterale transitoria delle disposizioni riviste della Convenzione PEM, inclusione di disposizioni sul cumulo totale e sull'eliminazione del divieto di restituzione per i prodotti tessili.

­

FF 2021 678 FF 2021 678

203 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

10.6.79

Cile Accordo di libero scambio, 26 giugno 2003 (RS 0.632.312.451)

31.12.2022

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA Modifica delle appendici 1 e 2 all'allegato I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa.

­

10.6.80

Corea del Sud Accordo di libero scambio, 15 dicembre 2005 (RS 0.632.312.811)

05.06.2020

Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA Modifica delle appendici 2 e 4 dell'allegato I relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi di cooperazione amministrativa.

­

10.6.81

Ecuador Accordo di partenariato economico globale tra gli Stati dell'AELS e l'Ecuador, 25 giugno 2018 (RS 0.632.313.271)

14.12.2021

Art. 7a cpv. 3 lett. a LOGA Modifica dell'allegato I dell'accordo: regole d'origine e cooperazione amministrativa in materia doganale.

­

10.6.82

Georgia Accordo di libero scambio, 27 giugno 2016 (RS 0.632.313.601)

13.05.2022

Art. 1 cpv. 2 lett. b del decreto federale del 19 marzo 2021 che approva le decisioni di modifica della Convenzione AELS62

Modifica dell'allegato II dell'Accordo ­ di libero scambio: applicazione bilaterale transitoria delle disposizioni riviste della Convenzione PEM. Inclusione di disposizioni sul cumulo totale e sull'eliminazione del divieto di restituzione per i prodotti tessili.

10.6.83

Liechtenstein Accordo tra la Svizzera e il Liechtenstein relativo al disciplinamento della partecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera, 28 settembre 2020 (RS 0.916.051.41)

06.07.2022

Art. 177a LAgr

Aggiornamento degli atti normativi federali riportati nell'appendice che costituiscono la base legale per includere i produttori, i trasformatori e i commercianti liechtensteinensi nelle misure della politica agricola svizzera.

62

FF 2021 678

204 / 210

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

­

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.84

Regno Unito Accordo commerciale, 11 febbraio 2019 (RS 0.946.293.671)

21.06.2022

Art. 177a LAgr

Proroga di due anni fino alla fine del ­ 2024 secondo l'appendice C all'allegato 4; aggiunta di un organo di certificazione per il Regno Unito; rinvio alla nuova legislazione bio dell'UE che si applica nell'Irlanda del Nord.

10.6.85

Regno Unito Scambio di note concernente l'accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi, 14 dicembre 2020 (RS 0.946.293.671.2)

17.11.2022

Art. 1 cpv. 3 del decreto Proroga fino al 31.12.2025.

federale che approva l'Accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi (FF 2022 714)

10.6.86

FAO Sostegno all'Agenda globale per l'allevamento sostenibile, 28 novembre 2011

10.10.2022

Art. 177a LAgr

Proroga fino al 31.12.2024 e aumento del contributo.

600 000 franchi

10.6.87

FAO Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Partecipazione dei Paesi in via di sviluppo, 3 novembre 2001 (RS 0.910.6)

20.06.2022

Art. 177a LAgr

Modifica n. 3: sostenere la partecipazione dei Paesi in via di sviluppo alle consultazioni informali sul miglioramento del sistema multilaterale.

30 000 franchi

10.6.88

FAO Contributo al programma di lavoro pluriennale della Commissione per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, 30 ottobre 2017

05.12.2022

Art. 177a LAgr

Modifica n. 3: aumento del contributo.

Dal momento che l'importo attuale ammonta a 360 000 franchi, l'importo totale è quindi di 410 000 franchi.

50 000 franchi

10.6.89

FAO Partenariato LEAP (Livestock Environmental Assessment and Performance), 15 dicembre 2015

21.11.2022

Art. 177a LAgr

Modifica n. 2: aumento del contributo.

150 000 Dal momento che l'importo originario franchi ammontava a 300 000 franchi, l'importo totale è quindi di 450 000 franchi.

­

205 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.6.90

FAO Contributo al programma di lavoro pluriennale della Commissione per le risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, 8 agosto 2019

28.02.2022

Art. 177a LAgr

Modifica n. 3: progetto: gestione della penuria d'acqua nell'agricoltura e nei sistemi alimentari. Il progetto è stato prorogato fino al 28 febbraio 2023.

50 000 franchi

10.6.91

ONU Accordo internazionale sullo zucchero del 1992, 20 marzo 1992 (RS 0.916.113.1)

26.11.2021

Art. 177a LAgr

Modifica del metodo di calcolo per l'attribuzione dei voti (art. 25).

Revisioni minori negli altri articoli (art. 1, 23, 32, 33, 34). Adozione delle modifiche da parte della Svizzera lo 01.12.2022.

10 000 franchi

206 / 210

FF 2023 1512

10.7

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

10.7.1

CE Accordo sul trasporto aereo, 21 giugno 1999 (RS 0.748.127.192.68)

24.11.2022

Art. 3a cpv. 1 lett. b e cbis LNA e art. 7a cpv. 3 lett. b LOGA

Modifica dell'allegato concernente le disposizioni applicabili in materia di liberalizzazione del trasporto aereo, gestione del traffico aereo e sicurezza aerea (safety e security).

­

10.7.2

CE Accordo sul trasporto di merci e passeggeri su strada e per ferrovia, 21 giugno 1999 (RS 0.740.72)

21.12.2012

Art. 9a cpv. 6 e art. 23f cpv. 4 Lferr

Modifica della decisione 2/2019 concernente le di- ­ sposizioni transitorie e le date di trasposizione delle due direttive ferroviarie (interoperabilità e sicurezza ferroviaria).

10.7.3

UE 09.12.2022 Accordo sul collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, 23 novembre 2017 (RS 0.814.011.268)

Art. 39 cpv. 2 LPAmb

Modifica degli allegati III e IV in seguito a nuove classificazioni dei livelli di riservatezza per documenti legati al SSQE.

10.7.4

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)

Art. 3a LNA

Modifica 178 dell'allegato 1 (Licenze del perso­ nale). Modifica 24 dell'allegato 6, parte III (Esercizio degli aeromobili: Voli internazionali ­ Elicotteri). Modifica 40 dell'allegato 6, parte II (Esercizio degli aeromobili: Aviazione generale internazionale ­ Aeroplani). Modifica 109 dell'allegato 8 (Aeronavigabilità degli aeromobili). Modifica 91 dell'allegato 10, volume IV (Telecomunicazioni aeronautiche: Sistemi di sorveglianza e anticollisione).

Modifica 29 dell'allegato 9 (Facilitazioni). Modifica 7 dell'allegato 7 (Marche di nazionalità e di immatricolazione degli aeromobili). Modifica 17 dell'allegato 14, volume I (Aerodromi: Pianificazione ed esercizio degli aerodromi). Modifica 18 dell'allegato 17 (misure di sicurezza).

18.07.2022

­

207 / 210

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

Data di conclusione

Base legale

Contenuto della modifica

10.7.5

Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, 7 dicembre 1944 (RS 0.748.0)

18.11.2022

Art. 3a LNA

Modifica 48 dell'allegato 6, parte I (Trasporto aereo ­ commerciale internazionale ­ Aeroplani).

10.7.6

Accordo tra le amministrazioni delle telecomu- 08.09.2022 nicazioni di Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Ungheria, Paesi Bassi, Croazia, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia e Svizzera sull'uso delle frequenze da 29,7 MHz a 43,5 GHz per i servizi radiofonici fissi e mobili «HCM Agreement», 11 giugno 2012

Art. 64 cpv. 1 LTC

Adeguamento dei campi di dati agli sviluppi tecnologici.

­

10.7.7

Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, 22 marzo 1989 (RS 0.814.05)

15.06.2022

Art. 39 cpv. 2 lett. abis LPAmb

Modifica degli allegati II, VIII e IX per un migliore controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti elettronici.

­

10.7.8

Convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare con conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, 10 settembre 1998 (RS 0.916.21)

15.06.2022

Art. 39 cpv. 2 lett. abis LPAmb

Inclusione del decabromodifeniletere e dell'acido ­ perfluoroottanoico, i suoi sali e le sostanze correlate nell'allegato III «prodotti chimici», soggetti alla procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa.

10.7.9

Accordo concernente l'adozione di regolamenti tecnici armonizzati per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti, emendamenti entrati in vigore il 14 settembre 2017 (RS 0.741.411).

14.10.2022

Art. 106a cpv. 2 LCStr

Regolamento ONU 164 su prescrizioni tecniche uni- ­ formi relative all'omologazione degli pneumatici chiodati per quanto riguarda le prestazioni sulla neve.

208 / 210

Ripercussioni finanziarie

FF 2023 1512

N.

Accordo di base (Parte, oggetto, data di conclusione e RS)

10.7.10 Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada, 1° luglio 1970 (RS 0.822.725.22)

Data di conclusione

Base legale

21.10.2020

Art. 1 della legge fede- Inclusione dell'Egitto nell'elenco degli Stati che rale del 18 marzo 2016 possono aderirvi.

che autorizza il Consiglio federale ad approvare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (RS 822.22)

Contenuto della modifica

Ripercussioni finanziarie

­

10.7.11 Accordo relativo al trasporto internazionale su 20.09.2022 strada delle merci pericolose, 30 settembre 1957 (RS 0.741.621)

Art. 106a cpv. 2 LCStr

La modifica degli allegati riguarda varie disposizioni ­ del diritto dei trasporti, la cui adozione è indispensabile per il trasporto internazionale di merci pericolose.

10.7.12 Convenzione della circolazione stradale, 8 novembre 1968 (RS 0.741.10)

Art. 106a cpv. 2 LCStr

La modifica crea condizioni quadro a livello internazionale per la guida autonoma. Queste sono da intendersi come soluzione transitoria in attesa di un nuovo accordo che disciplini la guida autonoma.

­

Art. 7a cpv. 3 lett. c LOGA

Modifiche agli allegati 2 e 3: migliore protezione di alcune popolazioni di uccelli acquatici migratori.

­

03.11.2021

10.7.13 Accordo sulla conservazione degli uccelli acqua- 30.09.2022 tici migratori dell'Africa-Eurasia, 15 agosto 1996 (RS 0.451.47)

209 / 210

FF 2023 1512

11

Denuncia di trattati da parte della Svizzera

N.

Titolo e data dell'accordo

Base legale

Motivo della denuncia

Data della denuncia e di effetto

1

BIRS/IDA Fondo fiduciario per infrastrutture pubblico-private e meccanismi di consulenza, 15 dicembre 2017

Art. 10, RS 974.0.

Il progetto è concluso.

L'importo rimanente nel fondo fiduciario viene rimborsato (fondo principale e fondo fiduciario II).

31.10.2021, 05.04.2022

2

Liechtenstein Accordo concernente le ripercussioni delle misure per contrastare la pandemia di COVID-19 sull'applicazione della Convenzione del 10 luglio 2015 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio a scapito dei frontalieri, 22 ottobre 2020

Art. 25 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.951.43)

Accordo obsoleto.

25.02.2022, 31.03.2022

3

Germania Accordo concernente le ripercussioni delle misure per contrastare la pandemia di COVID-19 sull'applicazione della Convenzione dell'11 agosto 1971 per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito e sulla sostanza a scapito dei frontalieri, 11 giugno 2020

Art. 26. par. 3 della Convenzione Accordo obsoleto.

(RS 0.672.913.62)

11.04.2022, 30.06.2022

4

Italia Accordo concernente i redditi di cui all'art. 15 par. 1 e 4 della Convenzione del 9 marzo 1976 per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di cui all'art. 1 dell'Accordo del 3 ottobre1974 relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine, 19 giugno 2020

Art. 26 par. 3 della Convenzione (RS 0.672.945.41)

22.12.2022, 31.01.2023

210 / 210

Accordo obsoleto.