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Termine di referendum: 5 ottobre 2023

Legge federale sull'agricoltura (Legge sull'agricoltura, LAgr) Modifica del 16 giugno 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20201, decreta: I La legge del 29 aprile 19982 sull'agricoltura è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 45, 46 capoverso 1, 102­104a, 120, 123 e 147 della Costituzione federale3; Art. 2 cpv. 1 lett. e, nonché 4bis 1

La Confederazione prende segnatamente i seguenti provvedimenti: e.

promuove la ricerca, la valorizzazione dei suoi risultati e la consulenza nell'agricoltura e nella filiera alimentare nonché la coltivazione delle piante e l'allevamento di animali;

I provvedimenti della Confederazione sostengono la digitalizzazione nell'agricoltura e nella filiera alimentare.

4bis

Art. 3 cpv. 3 e 3bis Alla pesca professionale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto e del capitolo 4 del titolo settimo.

3

1 2 3

FF 2020 3567 RS 910.1 RS 101

2023-1741

FF 2023 1527

Legge sull'agricoltura

FF 2023 1527

Ai prodotti dell'acquacoltura, alle alghe, agli insetti e agli altri organismi viventi che non sono prodotti valorizzabili derivanti dalla coltivazione vegetale e dalla tenuta di animali da reddito e che servono per l'alimentazione umana e animale si applicano i provvedimenti del capitolo 1 del titolo secondo, del titolo quinto, del titolo sesto e del capitolo 4 del titolo settimo. Questi provvedimenti presuppongono un'attività di cui al capoverso 1 lettere ac.

3bis

Art. 16 cpv. 4 Abrogato Art 28 cpv. 2 Il Consiglio federale può applicare singole disposizioni, in particolare gli articoli 38, 39 e 41, anche al latte di capra, di pecora e di bufala.

2

Art. 38 cpv. 1 e 1bis Ai produttori è versato un supplemento per il latte commerciale trasformato in formaggio.

1

Il Consiglio federale può stabilire che il supplemento sia versato per il tramite dei valorizzatori del latte. In tal caso, la Confederazione fornisce la prestazione con effetto liberatorio.

1bis

Art. 39 cpv. 1bis e 2 Il Consiglio federale può stabilire che il supplemento sia versato per il tramite dei valorizzatori del latte. In tal caso, la Confederazione fornisce la prestazione con effetto liberatorio.

1bis

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è versato e i gradi di consistenza dei formaggi nonché i formaggi che danno diritto a un supplemento. Può rifiutare di versare un supplemento per il formaggio con un tenore ridotto di grasso.

2

Titolo prima dell'art. 41

Sezione 4a: Contributo per il controllo del latte Art. 41 Per garantire l'igiene del latte, si possono versare contributi a parziale copertura dei costi delle analisi condotte dai laboratori su incarico delle organizzazioni nazionali dell'economia lattiera.

1

I contributi sono versati sotto forma di contributi forfettari alle organizzazioni nazionali dell'economia lattiera.

2

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e la procedura per il versamento dei contributi.

3

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Legge sull'agricoltura

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Art. 43 cpv. 1, frase introduttiva Concerne soltanto il testo francese Art. 46 cpv. 3 3

Il Consiglio federale può prevedere deroghe per: a.

la stazione di ricerca agronomica della Confederazione;

b.

le aziende che svolgono un'attività d'interesse pubblico d'importanza regionale smaltendo, nell'alimentazione dei suini, sottoprodotti e cascami alimentari delle aziende dei settori lattiero e alimentare;

c.

le aziende sperimentali.

Art. 58 cpv. 2 e 62 Abrogati Art. 70 cpv. 2 2

I pagamenti diretti comprendono: a.

contributi per il paesaggio rurale;

b.

contributi per la sicurezza dell'approvvigionamento;

c.

contributi per la biodiversità;

d.

contributi per i sistemi di produzione;

e.

contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio;

f.

contributi di transizione.

Art. 70a cpv. 1 lett. i e 3 lett. g 1

I pagamenti diretti sono versati se: i.

3

il coniuge o il partner registrato del gestore dispone quanto ad assicurazioni sociali di una copertura personale, sempreché collabori regolarmente e in misura considerevole nell'azienda.

Il Consiglio federale: g.

Art. 73

concretizza i criteri riguardanti la copertura quanto ad assicurazioni sociali di cui al capoverso 1 lettera i.

Contributi per la biodiversità

Per promuovere e preservare la biodiversità sono versati contributi. Sono versati per ettaro, graduati secondo la zona, il tipo e il livello qualitativo della superficie per la promozione della biodiversità.

1

Il Consiglio federale stabilisce i tipi e i livelli qualitativi delle superfici per la promozione della biodiversità per i quali sono versati contributi.

2

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Art. 74 Abrogato Art. 75 cpv. 1 lett. b Per promuovere forme di produzione particolarmente in sintonia con la natura e rispettose dell'ambiente e degli animali sono versati contributi per i sistemi di produzione. I contributi comprendono: 1

b.

un contributo, graduato secondo il tipo di utilizzazione e l'efficacia, per forme di produzione aziendali parziali;

Art. 76

Contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio

Per promuovere la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio sono versati contributi in relazione ai progetti che favoriscono: 1

a.

l'interconnessione di superfici per la promozione della biodiversità e l'attuazione di altri provvedimenti intesi a promuovere la biodiversità;

b.

la promozione, la preservazione e l'ulteriore sviluppo di paesaggi rurali diversificati.

La Confederazione versa contributi per la concretizzazione dei progetti regionali che ha approvato. I progetti comprendono un'analisi della situazione, nonché obiettivi, misure e contributi. Se gli obiettivi sovraordinati sono raggiunti, i progetti regionali possono beneficiare di una promozione continua.

2

La Confederazione si assume al massimo il 90 per cento dei contributi stabiliti nel progetto. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.

3

4

Il Consiglio federale può stabilire un importo massimo per ettaro e per carico usuale.

Titolo prima dell'art. 78

Titolo quarto: Gestione del rischio aziendale Capitolo 1: Aiuti per la conduzione aziendale Titolo prima dell'art. 86b

Capitolo 3: Contributi per la riduzione dei premi delle assicurazioni per il raccolto Art. 86b La Confederazione può versare contributi per la riduzione dei premi di assicurazioni per il raccolto private, purché l'assicurazione copra i rischi aventi un impatto su larga scala, come la siccità e il gelo.

1

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I contributi sono accordati ai gestori assicurati. La Confederazione versa il contributo agli assicuratori presso i quali i gestori sono assicurati. Gli assicuratori utilizzano i contributi esclusivamente per ridurre i premi dell'assicurazione.

2

3

Il contributo federale ammonta al 30 per cento al massimo dei premi.

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e gli oneri per il versamento dei contributi, il loro importo e la franchigia minima degli assicurati.

4

Se i rischi sono assicurabili nell'ambito delle assicurazioni per il raccolto promosse, sono esclusi altri aiuti della Confederazione per il risarcimento di danni.

5

Art. 87

Scopo

La Confederazione sostiene i miglioramenti strutturali tesi a: a.

rafforzare la competitività delle aziende;

b.

migliorare le condizioni di lavoro e di vita nelle aziende;

c.

proteggere e migliorare la capacità produttiva dell'agricoltura;

d.

promuovere una produzione rispettosa dell'ambiente e degli animali;

e.

rafforzare lo spazio rurale, in particolare la regione di montagna.

Art. 87a 1

2

Provvedimenti sostenuti

La Confederazione sostiene: a.

i seguenti provvedimenti del genio rurale nell'ambito dei miglioramenti strutturali: 1. migliorie fondiarie, 2. infrastrutture di trasporto utili per l'agricoltura, 3. impianti e provvedimenti nel settore delle bonifiche fondiarie e del bilancio idrico, 4. infrastrutture di base nello spazio rurale;

b.

i seguenti provvedimenti edilizi nell'ambito dei miglioramenti strutturali: 1. edifici e impianti per la trasformazione, l'immagazzinamento o lo smercio di prodotti agricoli regionali, 2. edifici di economia rurale, edifici abitativi e impianti agricoli, 3. diversificazione dell'attività nei settori affini all'agricoltura;

c.

progetti di sviluppo regionale;

d.

i seguenti provvedimenti supplementari nell'ambito dei miglioramenti strutturali: 1. provvedimenti tesi a promuovere la salute degli animali nonché una produzione particolarmente rispettosa dell'ambiente e degli animali, 2. provvedimenti tesi a promuovere la collaborazione interaziendale, 3. provvedimenti tesi a promuovere l'acquisto di aziende e fondi agricoli.

Sono sostenuti provvedimenti collettivi e individuali.

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Art. 88 1

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Condizioni per il sostegno di provvedimenti collettivi

Sono sostenuti provvedimenti collettivi e provvedimenti collettivi di ampia portata.

I provvedimenti collettivi sono sostenuti se le seguenti aziende sono interessate in misura determinante: 2

3

a.

almeno due aziende di cui all'articolo 89 capoverso 1 lettera a;

b.

un'azienda d'estivazione; o

c.

una piccola azienda artigianale del primo livello di trasformazione.

I provvedimenti collettivi di ampia portata sono sostenuti se: a.

concernono una regione delimitata naturalmente o economicamente; e

b.

promuovono la compensazione ecologica e l'interconnessione di biotopi.

Art. 89, rubrica, cpv. 1 lett. b, g e h, nonché 3 Condizioni per il sostegno di provvedimenti individuali 1

3

I provvedimenti individuali sono sostenuti se sono adempiute le seguenti condizioni: b.

il richiedente dirige l'azienda in modo economicamente efficace;

g.

il proprietario stesso gestisce la propria azienda o la gestirà dopo l'investimento;

h.

l'affittuario prova che è costituito un diritto di superficie per i provvedimenti edilizi oppure, in caso di crediti d'investimento, che l'affitto è annotato nel registro fondiario, secondo l'articolo 290 del Codice delle obbligazioni4, per la durata del credito d'investimento.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni al capoverso 1 lettera g.

Art. 93

Principio

Nei limiti dei crediti stanziati la Confederazione sostiene i miglioramenti strutturali con contributi.

1

I contributi ammontano al 50 per cento al massimo dei costi computabili. In casi eccezionali il contributo può essere aumentato al 60 per cento.

2

La concessione di un contributo federale presuppone un contributo adeguato del Cantone, incluso quello dei suoi enti locali di diritto pubblico, nonché una partecipazione minima dei responsabili del progetto.

3

Per rimediare a conseguenze particolarmente gravi di eventi naturali straordinari, la Confederazione può accordare un contributo supplementare del 20 per cento al massimo dei costi computabili, se un adeguato sostegno del Cantone, dei Comuni e di fondi di diritto pubblico non è sufficiente per finanziare i lavori necessari.

4

4

RS 220

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Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di contribuzione, i costi computabili e le eccezioni. Gradua l'importo dei contributi in funzione della dimensione collettiva dei provvedimenti. Può stabilire l'importo dei contributi in maniera forfettaria.

5

6

Il Consiglio federale può vincolare la concessione dei contributi a condizioni e oneri.

Art. 94 Abrogato Art. 95

Contributi per provvedimenti individuali

I contributi per provvedimenti individuali sono accordati per i provvedimenti secondo l'articolo 87a capoverso 1 lettere a numeri 2­4, b e d numero 1.

Art. 96

Contributi per provvedimenti collettivi

I contributi per provvedimenti collettivi sono accordati per i provvedimenti secondo l'articolo 87a capoverso 1 lettere a, b numeri 1 e 2, c e d numero 2.

Art. 97 cpv. 1, 2 e 6 1

Il Cantone approva i progetti sostenuti con contributi federali.

Se è interessato un inventario federale, il Cantone chiede sollecitamente il parere dell'UFAG.

2

6

Abrogato

Art. 97a Abrogato Art. 98

Finanziamento

L'Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice un credito d'impegno pluriennale per l'assegnazione di contributi per i provvedimenti di cui all'articolo 87a capoverso 1.

Art. 105 1

Principio

La Confederazione sostiene miglioramenti strutturali con crediti d'investimento.

La Confederazione mette a disposizione dei Cantoni i mezzi finanziari per i crediti d'investimento.

2

3

I Cantoni accordano i crediti d'investimento sotto forma di mutui esenti da interesse.

4

I mutui devono essere rimborsati entro 20 anni al massimo.

Se il mutuo è garantito da un diritto di pegno immobiliare, la decisione dell'autorità che accorda il mutuo può tener luogo dell'atto pubblico relativo al contratto di pegno.

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Il Consiglio federale stabilisce l'importo dei crediti d'investimento e le modalità di rimborso.

6

Il Consiglio federale può vincolare la concessione di crediti d'investimento a condizioni e oneri.

7

Art. 106

Crediti d'investimento per provvedimenti individuali

I crediti d'investimento per provvedimenti individuali sono accordati per i provvedimenti secondo l'articolo 87a capoverso 1 lettere b e d numeri 1 e 3.

Art. 107

Crediti d'investimento per provvedimenti collettivi

I crediti d'investimento per provvedimenti collettivi sono accordati per i provvedimenti secondo l'articolo 87a capoverso 1 lettere a­c e d numero 2.

1

Per progetti collettivi importanti possono essere accordati crediti d'investimento anche sotto forma di crediti di costruzione.

2

Art. 107a Abrogato Titolo dopo l'art. 112

Titolo sesto: Ricerca, valorizzazione delle conoscenze e consulenza, promozione della coltivazione delle piante e dell'allevamento di animali nonché risorse genetiche Capitolo 1: Principio Art. 113 cpv. 1 La Confederazione promuove l'elaborazione, la valorizzazione e lo scambio di conoscenze nell'agricoltura e nella filiera alimentare, sostenendone così gli sforzi volti a produrre in modo razionale e sostenibile.

1

Art. 114 1

Stazione di ricerca agronomica

La Confederazione gestisce una stazione di ricerca agronomica.

La stazione di ricerca agronomica si compone di un sito di ricerca principale, di centri di ricerca regionali e di stazioni sperimentali decentrate. Le stazioni sperimentali sono distribuite in diverse regioni del Paese.

2

3

La stazione di ricerca agronomica è subordinata all'UFAG.

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Art. 115, rubrica, e cpv. 1, frase introduttiva, lettere a­f Compiti della stazione di ricerca agronomica 1

La stazione di ricerca agronomica ha segnatamente i seguenti compiti: a.­f. Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 116

Aiuti finanziari e mandati di ricerca

La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari organizzazioni che forniscono prestazioni nell'ambito della ricerca.

1

2

La Confederazione può sostenere mediante aiuti finanziari progetti di ricerca.

Può conferire mandati di ricerca a istituti universitari federali e cantonali o ad altri istituti.

3

Art. 117 Abrogato Titolo prima dell'art. 118

Capitolo 2: Valorizzazione e scambio delle conoscenze Art. 118

Rete di contatti

La Confederazione può versare aiuti finanziari a organizzazioni e per progetti che contribuiscono a sviluppare una rete di contatti tra la ricerca, la formazione, la consulenza e la pratica nell'agricoltura e nella filiera alimentare.

Art. 119

Progetti pilota e progetti dimostrativi

La Confederazione può versare aiuti finanziari per: a.

progetti pilota che sperimentano le conoscenze scientifiche acquisite nel campo della ricerca al fine dell'applicazione pratica;

b.

progetti dimostrativi che espongono agli operatori del settore e al pubblico le novità quanto a tecnologie, metodi, processi e servizi.

Art. 120

Reti di competenze e d'innovazione

La Confederazione può versare aiuti finanziari per lo sviluppo e la gestione di reti di competenze e d'innovazione.

Art. 121

Istituto di allevamento equino

La Confederazione gestisce un istituto di allevamento equino quale centro di competenza per l'allevamento e la detenzione di cavalli. L'istituto di allevamento equino è subordinato all'UFAG.

1

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La Confederazione stabilisce i compiti dell'istituto di allevamento equino.

Art. 136 cpv. 4, primo periodo Sono sostenute le attività di consulenza che promuovono lo scambio di conoscenze, di informazioni e di esperienze tra ricerca e pratica, tra le aziende agricole e le persone di cui al capoverso 1. ...

4

Titolo prima dell'art. 140

Sezione 1: Selezione vegetale Art. 140 cpv.1, frase introduttiva e cpv. 2, frase introduttiva e lett. a 1

La Confederazione può promuovere la selezione di piante utili:

Essa può versare contributi ad imprese di selezione private e a organizzazioni professionali che forniscono prestazioni di interesse pubblico, in particolare per: 2

a.

la selezione, la conservazione della purezza e il miglioramento delle varietà;

Art. 141 1

Promozione dell'allevamento di animali da reddito

La Confederazione può promuovere l'allevamento di animali da reddito: a.

sani e adatti alle condizioni naturali del Paese; e

b.

atti a garantire prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi e concorrenziali.

La Confederazione può sostenere con contributi misure zootecniche attuate da organizzazioni riconosciute e da istituti universitari federali e cantonali.

2

3

I contributi per le misure zootecniche sono accordati in particolare per: a.

la gestione di un proprio programma zootecnico volto a sviluppare le basi genetiche che preveda la tenuta di un libro genealogico, il monitoraggio delle risorse zoogenetiche nonché la registrazione e valutazione delle caratteristiche zootecniche, purché il programma zootecnico tenga adeguatamente conto della redditività, della qualità dei prodotti, dell'efficienza delle risorse, dell'impatto ambientale, della salute degli animali e del loro benessere;

b.

misure per la conservazione delle razze svizzere e della loro varietà genetica;

c.

progetti di ricerca a sostegno delle misure di cui alle lettere a e b.

Il Consiglio federale può stabilire requisiti aggiuntivi in materia di redditività, qualità dei prodotti, efficienza delle risorse, impatto ambientale, salute degli animali o loro benessere e prevedere corrispettivi contributi maggiori per i provvedimenti di cui al capoverso 3 lettera a.

4

Gli allevatori di animali da reddito devono prendere le misure di solidarietà che si possono ragionevolmente esigere da loro e partecipare finanziariamente alle misure zootecniche.

5

6

Le misure zootecniche devono essere conformi alle norme internazionali.

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L'allevamento di animali transgenici non dà diritto a contributi.

Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento delle organizzazioni e la concessione dei contributi.

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Art. 142­144 Abrogati Art. 146a

Animali da reddito clonati e animali da reddito geneticamente modificati

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni in merito all'allevamento, all'importazione e alla messa in commercio di animali da reddito clonati e di animali da reddito geneticamente modificati, nonché dei loro discendenti.

Art. 146b

Utilizzo di dati per scopi scientifici

Le organizzazioni sostenute in virtù dell'articolo 141 devono mettere a disposizione dati riguardanti le caratteristiche zootecniche per scopi scientifici.

1

2

Il Consiglio federale disciplina il tipo, la portata e l'utilizzo dei dati.

Art. 147, 149 cpv. 2 e 151 Abrogati Titolo prima dell'art. 152

Sezione 2: Salute dei vegetali Art. 152 cpv. 1 e 2bis Per proteggere colture, piante, parti di piante e prodotti vegetali (materiale vegetale) da organismi nocivi particolarmente pericolosi, il Consiglio federale emana prescrizioni sull'importazione e sull'immissione in commercio di: 1

a.

organismi nocivi particolarmente pericolosi;

b.

materiale vegetale e oggetti che possono veicolare organismi nocivi particolarmente pericolosi.

Chiunque produce, importa o mette in commercio materiale vegetale ha in particolare l'obbligo di notificare gli organismi nocivi particolarmente pericolosi.

2bis

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Art. 153, rubrica Provvedimenti di lotta contro organismi nocivi particolarmente pericolosi Inserire prima del titolo della sezione 3 Art. 153a

Provvedimenti di lotta contro organismi nocivi diversi da quelli particolarmente pericolosi

Se è necessario un coordinamento a livello nazionale, il Consiglio federale può ordinare provvedimenti adeguati per lottare contro gli organismi nocivi che, viste le loro proprietà biologiche o la loro diffusione, non sono considerati organismi nocivi particolarmente pericolosi secondo l'articolo 152 capoverso 1.

1

2

I provvedimenti possono comprendere in particolare: a.

la sorveglianza della situazione fitosanitaria;

b.

il trattamento, la disinfezione o la distruzione di colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi secondo il capoverso 1;

c.

l'impiego di organismi atti a lottare contro gli organismi nocivi secondo il capoverso 1.

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti per l'impiego di organismi atti a lottare contro gli organismi nocivi secondo il capoverso 1 e disciplina la procedura.

3

Art. 156 cpv. 1 Se, in seguito a provvedimenti ordinati dall'autorità secondo l'articolo 153, determinati oggetti perdono valore o sono distrutti, al proprietario può essere versata un'equa indennità.

1

Art. 160b

Qualità di parte in procedure concernenti i prodotti fitosanitari

Le organizzazioni legittimate a ricorrere secondo l'articolo 12 capoverso 1 lettera b della legge federale del 1° luglio 19665 sulla protezione della natura e del paesaggio possono richiedere la qualità di parte all'autorità di omologazione entro 14 giorni dall'informazione in merito a una procedura d'omologazione di un prodotto fitosanitario.

1

2

Chi non richiede la qualità di parte è escluso dal seguito della procedura.

Se vi è pericolo nel ritardo, l'autorità di omologazione non è tenuta a sentire le organizzazioni che hanno ottenuto la qualità di parte.

3

4

5

Il Consiglio federale stabilisce la procedura.

RS 451

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Art. 165h cpv. 1 e 2 I diritti sui beni immateriali prodotti nell'esercizio dell'attività di servizio da persone che con l'UFAG o la stazione di ricerca agronomica sono legate da un rapporto di lavoro ai sensi della legge del 24 marzo 20006 sul personale federale appartengono alla Confederazione; la presente disposizione non si applica ai diritti d'autore.

1

I diritti esclusivi d'uso di programmi informatici prodotti nell'esercizio dell'attività di servizio da persone secondo il capoverso 1 appartengono all'UFAG o alla stazione di ricerca agronomica. L'UFAG e la stazione di ricerca agronomica possono pattuire contrattualmente con gli aventi diritto la cessione dei diritti d'autore su altre categorie di opere.

2

Art. 166 cpv. 1, secondo periodo, 2 e 3 ... Contro le decisioni delle commissioni di ricorso di organismi di certificazione e d'ispezione a cui sono stati affidati i controlli dei prodotti designati secondo gli articoli 14 e 63 va interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

1

Contro le decisioni prese dagli uffici federali, dai dipartimenti e dalle autorità cantonali di ultima istanza in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione nonché dell'Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli è ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo federale; fanno eccezione le decisioni cantonali concernenti i miglioramenti strutturali.

2

L'ufficio federale competente può avvalersi dei mezzi di ricorso del diritto cantonale e federale contro le decisioni prese dalle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle relative disposizioni d'esecuzione nonché dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

3

Art. 168 cpv. 2 2

Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.

Art. 172 cpv. 1, secondo periodo ... In materia di classificazione e designazione secondo l'articolo 63, il diritto di querela spetta anche all'organo di controllo designato dal Consiglio federale secondo l'articolo 64 capoverso 4.

1

6 7

RS 172.220.1 RS 0.916.026.81

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Art. 173 cpv. 1 lett. f, gquater e h Per quanto un'altra disposizione non commini una pena più severa, è punito con la multa sino a 40 000 franchi chiunque intenzionalmente: 1

f.

impianta vigneti senza autorizzazione, non ottempera ai suoi obblighi nel commercio del vino o viola i requisiti riguardanti i termini vinicoli specifici secondo l'articolo 63 capoverso 4;

gquater. contravviene alle misure preventive emanate secondo l'articolo 148a o 165a; h.

contravviene alle prescrizioni volte a preservare la salute dei vegetali emanate in base agli articoli 152, 153 o 153a;

Art. 177b cpv. 1, frase introduttiva L'UFAG, la stazione di ricerca agronomica (art. 114) come pure l'istituto di allevamento equino (art. 121) possono fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: 1

Art. 179 cpv. 2, primo periodo Se un Cantone non esegue o esegue manchevolmente la legge, la Confederazione può chiedergli la restituzione degli aiuti finanziari oppure ridurli o negarli. ...

2

Art. 180 cpv. 2, terzo periodo ... Tali ditte e organizzazioni devono presentare a quest'ultima un rendiconto della loro gestione e contabilità; ne sono esclusi gli organismi di certificazione a cui è stato affidato il controllo dei prodotti designati secondo l'articolo 14 della presente legge e dell'articolo 41a della legge forestale del 4 ottobre 19918. ...

2

Art. 181 cpv. 7 La Confederazione può finanziare analisi di laboratorio per il controllo delle disposizioni concernenti i prodotti fitosanitari.

7

Art. 185 cpv. 3bis Per raggiungere gli obiettivi di cui al capoverso 1 lettere b e d, il Consiglio federale può obbligare i gestori di aziende agricole che ricevono aiuti finanziari in virtù della presente legge a fornire i dati relativi all'azienda. Il Consiglio federale rende noto a chi ha trasmesso i dati.

3bis

8

RS 921.0

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Inserire prima del titolo del capitolo 3 Art. 187e

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 giugno 2023

I contributi previsti dal diritto anteriore per la biodiversità (art. 73 cpv. 1 lett. b), per la qualità del paesaggio (art. 74) e per l'efficienza delle risorse (art. 76) sono versati al massimo per due anni a decorrere dall'entrata in vigore della modifica del 16 giugno 2023.

1

Alle procedure contro decisioni di commissioni di ricorso di organismi di certificazione e d'ispezione di cui all'articolo 166 capoverso 1 pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente modifica si applica il diritto anteriore.

2

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

L'articolo 86b ha effetto per otto anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

3

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2023

Consiglio nazionale, 16 giugno 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 giugno 2023 Termine di referendum: 5 ottobre 2023

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 6 ottobre 19959 sul servizio civile Art. 4 cpv. 2 lett. c Abrogata

2. Legge forestale del 4 ottobre 199110 Art. 41a cpv. 2 e 3 La registrazione, la protezione delle designazioni, la procedura e la protezione giuridica sono rette dalla legge del 29 aprile 199811 sull'agricoltura.

2

3

Il Consiglio federale può affidare a terzi i controlli.

9 10 11

RS 824.0 RS 921.0 RS 910.1

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