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Termine di referendum: 5 ottobre 2023

Legge federale concernente il trasferimento dalla strada alla ferrovia del traffico merci pesante attraverso le Alpi (Legge sul trasferimento del traffico merci, LTrasf) Modifica del 16 giugno 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 20221, decreta: I La legge del 19 dicembre 20082 sul trasferimento del traffico merci è modificata come segue: Art. 8

Promovimento del trasporto di merci per ferrovia

Per il raggiungimento dell'obiettivo di trasferimento, la Confederazione può adottare misure di promovimento. In tale ambito è promosso in primo luogo il traffico combinato non accompagnato. Tali misure non possono avere effetti discriminatori nei confronti delle imprese di trasporto svizzere o estere nel traffico merci.

1

Nel traffico combinato non accompagnato l'importo dell'indennità media per invio trasportato si riduce di anno in anno.

2

Il traffico combinato accompagnato (strada viaggiante) può essere promosso sino alla fine del 2028.

3

Nell'anno successivo alla cessazione dell'esercizio della strada viaggiante la Confederazione può partecipare ai costi di liquidazione del gestore.

4

1 2

FF 2022 2456 RS 740.1

2023-1746

FF 2023 1529

Legge sul trasferimento del traffico merci

FF 2023 1529

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 16 giugno 2023

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2023

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 27 giugno 2023 Termine di referendum: 5 ottobre 2023

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