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Termine di referendum: 5 ottobre 2023

Legge sulle epizoozie (LFE) Modifica del 16 giugno 2023 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 20201, decreta: I La legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie è modificata come segue: Titolo prima dell'art. 1

I. Disposizioni generali Art. 1

Scopo

La presente legge ha lo scopo di prevenire e combattere le epizoozie nonché di rafforzare la salute degli animali.

Art. 1a Ex art. 1 Art. 1b Ex art. 1a

1 2

FF 2020 3567 RS 916.40

2023-1742

FF 2023 1528

Legge sulle epizoozie

FF 2023 1528

Titolo prima dell'art. 11a

IIIa. Provvedimenti per rafforzare la salute degli animali Art. 11a, rubrica Servizi di sanità animale Art. 11b

Rete di competenze e d'innovazione per la salute degli animali

La Confederazione può versare aiuti finanziari per lo sviluppo e la gestione di una rete di competenze e d'innovazione per la salute degli animali.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 giugno 2023

Consiglio nazionale, 16 giugno 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 27 giugno 2023 Termine di referendum: 5 ottobre 2023

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