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Legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

(LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 9 giugno 20231, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 6b

Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori

I Cantoni e gli assicuratori scambiano, sulla base di uno standard uniforme, i dati necessari per: 1

a.

verificare l'osservanza dell'obbligo d'assicurazione;

b.

evitare che vi siano persone assicurate presso più assicuratori.

I Cantoni comunicano agli assicuratori i nomi delle persone che sono assicurate presso più assicuratori.

2

Il Consiglio federale disciplina le modalità relative allo standard uniforme dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.

3

Art. 16 cpv. 4, secondo periodo, e 5 4

... Il Consiglio federale stabilisce questi altri indicatori.

5

Abrogato

1 2

FF 2023 1545 RS 832.10

2023-1735

FF 2023 1546

Assicurazione malattie. LF (Scambio di dati, compensazione dei rischi)

Art. 16a

FF 2023 1546

Effettivo degli assicurati

Fanno parte dell'effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi tutti gli assicurati dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie eccettuati: 1

a.

gli assicurati che al 31 dicembre dell'anno in questione non hanno ancora compiuto 19 anni (minorenni);

b.

i richiedenti l'asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora se soggiornano in Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale;

c.

gli assicurati soggetti all'assicurazione malattie svizzera in virtù dell'Accordo del 30 novembre 19793 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno;

d.

gli assicurati che gli assicuratori non riescono più a contattare da un certo numero di mesi.

I Cantoni e gli assicuratori scambiano, sulla base di uno standard uniforme, i dati necessari per determinare l'effettivo degli assicurati secondo il capoverso 1 lettera b.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.

2

Le autorità amministrative comunali, e in via sussidiaria quelle federali, comunicano gratuitamente agli assicuratori, su richiesta scritta, i dati necessari al rilevamento degli assicurati di cui al capoverso 1 lettera b.

3

4

Il Consiglio federale stabilisce il numero di mesi di cui al capoverso 1 lettera d.

Gli assicurati residenti all'estero sono attribuiti a un Cantone ai fini del calcolo della compensazione dei rischi. Il Consiglio federale stabilisce le modalità di attribuzione.

5

Art. 16b Ex art. 16a Art. 17 cpv. 4 e 5 Per gli assicurati residenti all'estero, gli altri indicatori stabiliti dal Consiglio federale si applicano sulla base di un gruppo di riferimento composto di assicurati residenti in Svizzera dello stesso gruppo di età e dello stesso sesso. Il Consiglio federale fissa i criteri per la determinazione del gruppo di riferimento.

4

Per gli assicurati di cui al capoverso 4, il calcolo della tassa di rischio o del contributo compensativo tiene conto soltanto della quota di prestazioni ottenute in Svizzera dall'effettivo degli assicurati dello Stato di residenza in questione rispetto alle prestazioni complessive di cui ha beneficiato tale effettivo. Se l'effettivo degli assicurati nello Stato di residenza è esiguo, la quota delle prestazioni ottenute in Svizzera può essere determinata congiuntamente per più effettivi di assicurati esigui. Il Consiglio federale stabilisce le modalità di determinazione della quota.

5

3

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RS 0.831.107

Assicurazione malattie. LF (Scambio di dati, compensazione dei rischi)

FF 2023 1546

Art. 17a cpv. 1 L'istituzione comune esegue, in ogni singolo Cantone, la compensazione dei rischi tra assicuratori per tutti gli assicurati facenti parte dell'effettivo di assicurati secondo l'articolo 16a capoverso 1.

1

Art. 49a cpv. 5 I Cantoni e gli assicuratori scambiano, sulla base di uno standard uniforme, i dati necessari per stabilire il luogo di residenza dell'assicurato. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.

5

Art. 61 cpv. 5 I Cantoni e gli assicuratori scambiano, sulla base di uno standard uniforme, i dati necessari per stabilire il luogo di residenza dell'assicurato. Il Consiglio federale disciplina i dettagli dopo aver sentito i Cantoni e gli assicuratori.

5

Art. 105a Abrogato II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Assicurazione malattie. LF (Scambio di dati, compensazione dei rischi)

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