FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

23.051 Messaggio concernente una modifica della legge federale sull'energia del 21 giugno 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge federale sull'energia1.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2020

P

19.3730

Procedure più efficienti e brevi per la costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (N 19.06.2020, Chevalley)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

21 giugno 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1

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Compendio Il progetto mira a semplificare e quindi accelerare le procedure per la pianificazione, la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di grandi impianti per la produzione di elettricità o calore da energie rinnovabili. Esso prevede inoltre la semplificazione del processo di pianificazione della rete di trasporto svizzera.

Situazione iniziale L'incertezza della situazione geopolitica e la dipendenza dalle importazioni di energia elettrica rendono evidente la necessità di incrementare urgentemente la produzione nazionale di energie rinnovabili per evitare una possibile penuria di elettricità in Svizzera. Ai fini dell'attuazione della Strategia energetica 2050, approvata nella votazione popolare del 2017, e della Strategia climatica a lungo termine della Svizzera, per l'impiego delle energie rinnovabili sono indispensabili la costruzione di nuovi impianti e il potenziamento di quelli esistenti. In questo contesto assume grande importanza la produzione di energia da fonte idroelettrica, solare ed eolica. Visto quanto precede, il 18 giugno 2021, il Consiglio federale ha adottato il disegno di legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (revisione della legge federale sull'energia e della legge sull'approvvigionamento elettrico) all'attenzione del Parlamento. Tale disegno non prevede però modifiche delle procedure di pianificazione e di autorizzazione edilizia relative agli impianti per l'impiego di energie rinnovabili, nonostante la durata di queste procedure sia considerata uno degli ostacoli principali al potenziamento di questi impianti. A volte, soprattutto per gli impianti di grandi dimensioni, tra l'inizio della pianificazione e la realizzazione del progetto passano anche più di 20 anni. Ciò è dovuto ad esempio all'insufficiente coordinamento delle procedure e alla possibilità di presentare ricorso fino al Tribunale federale contro singole decisioni in materia di pianificazione e di autorizzazione edilizia.

Date le circostanze, il Parlamento ha adottato la legge federale sulle misure urgenti volte a garantire a breve termine l'approvvigionamento elettrico durante l'inverno (modifica della legge federale sull'energia, la cosiddetta «offensiva solare»), che prevede una semplificazione della pianificazione degli impianti fotovoltaici isolati
situati nelle regioni alpine e di un unico progetto idroelettrico selezionato. L'iniziativa parlamentare CAPTE-N del 22 settembre 2022 (22.461 «Legge urgente concernente l'accelerazione di progetti di parchi eolici avanzati e di grandi progetti di centrali idroelettriche ad accumulazione», la cosiddetta «offensiva eolica») prevede l'accelerazione delle procedure per un certo numero di impianti eolici di interesse nazionale fino a una determinata produzione annuale. Con il presente progetto di modifica della legge federale sull'energia (cosiddetto «atto sull'accelerazione»), il Consiglio federale intende continuare a promuovere il potenziamento delle energie rinnovabili indigene al fine di rafforzare ulteriormente la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico in Svizzera e raggiungere tempestivamente gli obiettivi di potenziamento stabiliti nella legge federale sull'energia e nella Strategia energetica 2050.

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Contenuto del progetto Le procedure di pianificazione e di autorizzazione edilizia per gli impianti solari ed eolici di interesse nazionale nonché le procedure di ricorso relative agli impianti per la produzione di elettricità o calore da energie rinnovabili devono essere semplificate mediante prescrizioni ai Cantoni e ai tribunali. Poiché nel settore delle energie rinnovabili la Confederazione ha soltanto la competenza di emanare una legislazione quadro, essa non può stabilire prescrizioni di diritto procedurale globali in materia di pianificazione e autorizzazione di impianti per la produzione di elettricità o calore dalle energie rinnovabili. La presente revisione si concentra quindi sulle misure che accelerano le procedure concernenti i grandi impianti di interesse nazionale. Il disegno non compromette il diritto materiale sulla protezione della natura e dell'ambiente, giacché prevede che tali impianti vengano smantellati una volta cessata definitivamente la produzione di energia.

Per quanto riguarda la pianificazione, oltre alle sezioni di corsi d'acqua e ai territori adeguati per l'impiego della forza idrica e dell'energia eolica, il disegno prevede che i Cantoni debbano definire nei loro piani direttori anche i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge federale sull'energia. Nel definire questi territori, i Cantoni dovranno tenere conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi, della conservazione delle foreste, nonché della protezione delle superfici coltive e di quelle per l'avvicendamento delle colture. I progetti concreti situati in un territorio adeguato con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente non necessiteranno più di una base nel piano direttore di cui all'articolo 8 capoverso 2 della legge sulla pianificazione del territorio. Ciò consentirà di accelerare il processo di pianificazione.

Per quanto riguarda le procedure di autorizzazione, i Cantoni dovranno prevedere una procedura di approvazione dei piani accentrata per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti solari e di impianti eolici di interesse nazionale, che riunisca la procedura del piano di utilizzazione e la procedura di autorizzazione edilizia. L'obiettivo è far sì che un progetto non sia più
suddiviso in più fasi temporali e che in ogni singola fase non possa più essere interposto ricorso fino al Tribunale federale. Secondo il disegno, il chiarimento di tutte le questioni giuridiche avverrà invece unicamente attraverso una sola via di ricorso. I Comuni saranno coinvolti tempestivamente nella procedura cantonale di approvazione dei piani accentrata.

L'autorità competente per il rilascio dell'approvazione dei piani sarà il Governo cantonale, se tale compito non è affidato a un servizio amministrativo cantonale. Il richiedente potrà tuttavia chiedere che venga svolta la procedura ordinaria invece della procedura cantonale di approvazione dei piani accentrata. Un'ulteriore misura di accelerazione delle procedure è l'accorciamento delle vie di ricorso e la limitazione della legittimazione al ricorso a livello cantonale. Il disegno prevede ulteriori prescrizioni per i tribunali al fine di accelerare le procedure di ricorso.

Infine, si prevede di semplificare e quindi accelerare il processo relativo al piano settoriale concernente la rete di trasporto svizzera. A tal fine, nel caso di progetti di linee del livello di tensione 1 ­ le linee ad altissima tensione ­ si rinuncerà alla definizione formale quale dato acquisito di una zona di pianificazione, mentre sarà definito direttamente un corridoio di pianificazione.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Necessità di agire e obiettivi

La domanda di elettricità aumenterà a causa della decarbonizzazione della società, soprattutto a seguito dell'elettrificazione della mobilità e del settore degli edifici. Per garantire l'approvvigionamento, il nostro Paese deve produrre una quantità sufficiente di corrente elettrica, disporre di una buona infrastruttura di rete e importare dall'estero.

Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina e a causa della forte dipendenza dalle importazioni di elettricità, è aumentato il rischio di un'imminente penuria in questo settore in Svizzera. Non vi sono quindi dubbi sul fatto che il nostro Paese debba potenziare in modo significativo e in tempi brevi le proprie capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. A tal proposito è particolarmente importante incrementare la produzione di energia elettrica in inverno, poiché in tale periodo dell'anno viene prodotta in generale meno energia idroelettrica e, soprattutto nell'Altopiano, anche meno energia solare. A ciò si aggiunge l'utilizzo dell'energia solare per la produzione di calore, un modo efficiente per contribuire alla decarbonizzazione del settore degli edifici e alla fornitura di calore per i processi industriali.

Il potenziamento delle energie rinnovabili indigene è tuttora lento. Ciò è dovuto non da ultimo alle complesse e lunghe procedure di pianificazione, autorizzazione e ricorso concernenti i relativi impianti. I progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente necessitano di una base nel piano direttore (art. 8 cpv. 2 della legge del 22 giugno 19792 sulla pianificazione del territorio [LPT]). A prescindere da questo aspetto, i Cantoni devono delimitare nel piano direttore cantonale territori adeguati per impianti eolici e sezioni di corsi d'acqua per impianti idroelettrici. A livello legislativo, finora questo principio non era previsto espressamente per gli impianti solari, vale a dire gli impianti fotovoltaici o i collettori solari (cfr. art. 10 cpv. 1 della legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia [LEne] e art. 8b LPT).

Dopo la pianificazione direttrice si svolge la pianificazione dell'utilizzazione, se necessario con un esame dell'impatto sull'ambiente. Seguono le procedure di approvazione cantonali eventualmente necessarie (ad es. autorizzazione per il dissodamento e la protezione delle
acque nonché autorizzazioni rilasciate in virtù della legislazione edilizia per edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili). Nella maggior parte dei Cantoni, l'autorità competente ­ di solito il Comune ­ rilascia infine un'autorizzazione edilizia3. I Cantoni sono già obbligati dalla legge attuale a coordinare le varie procedure (cfr. art. 25a LPT). È possibile presentare ricorso fino al Tribunale federale, sia contro il piano di utilizzazione che contro l'autorizzazione edilizia. I Comuni pos2 3

RS 700 Per i progetti di impianti eolici, alcuni Cantoni, come ad esempio il Cantone di Neuchâtel, seguono una procedura del piano di utilizzazione cantonale coordinata con le necessarie autorizzazioni e quindi una procedura di pianificazione e autorizzazione in un'unica fase.

Nell'ambito di tali procedure non è quindi più necessaria successivamente un'autorizzazione edilizia.

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sono inoltre interporre ricorso contro la corrispondente definizione nel piano direttore per violazione della loro autonomia. Ciò significa che, nel caso di grandi impianti energetici, possono trascorrere più di 20 anni tra l'inizio della pianificazione e la realizzazione del progetto. Questa lunga procedura non solo ritarda il necessario e urgente potenziamento delle energie rinnovabili indigene, ma è anche problematica dal punto di vista del diritto costituzionale, in quanto può violare l'imperativo di celerità secondo l'articolo 29 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)4.

Il 18 giugno 2021, il Consiglio federale ha adottato il disegno di legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili (revisione della LEne e della legge del 23 marzo 20075 sull'approvvigionamento elettrico [LAEl])6 all'attenzione delle vostre Camere. Con questa legge, il nostro Collegio intende rafforzare il potenziamento delle energie rinnovabili indigene e la sicurezza di approvvigionamento della Svizzera, in particolare nei mesi invernali. Il testo non comprende tuttavia norme procedurali concernenti la pianificazione e l'autorizzazione di impianti per l'impiego delle energie rinnovabili. Tuttavia, per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di potenziamento previsti dalla LEne e dalla Strategia energetica 20507, è necessario ottimizzare anche le procedure per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti di interesse nazionale per la produzione di energia elettrica o di calore da energie rinnovabili, nonché le relative procedure di ricorso.

In questo contesto, nel corso della sessione autunnale 2022, il Parlamento ha adottato una modifica della LEne concernente misure urgenti volte a garantire a breve termine l'approvvigionamento elettrico durante l'inverno («offensiva solare»)8. Per consentire una rapida adozione di questo progetto, le vostre Camere si sono limitate agli impianti fotovoltaici su superfici libere nelle regioni alpine e a un unico progetto idroelettrico selezionato, senza includere altre fonti energetiche. L'iniziativa parlamentare CAPTE-N del 22 settembre 20229 ­ la cosiddetta «offensiva eolica» ­ prevede, secondo quanto disposto dalla Confederazione, l'accelerazione delle procedure di autorizzazione per progetti in fase molto avanzata, per i
quali in particolare è già stata verificata e confermata la conformità alle prescrizioni ambientali. Queste procedure accelerate si applicano solo a un numero limitato di impianti eolici di interesse nazionale fino a una potenza installata aggiuntiva di 600 MW in tutta la Svizzera rispetto al 2021. In tal modo l'energia eolica potrebbe contribuire ad allentare le tensioni nell'approvvigionamento elettrico in tempi rapidi e in misura significativa. I due progetti di legge sono di durata limitata.

Il presente disegno di modifica della LEne non è di durata limitata. Obiettivo del nostro Consiglio è semplificare e quindi accelerare le procedure di pianificazione, di autorizzazione edilizia e di ricorso.

4 5 6 7 8 9

RS 101 RS 734.7 FF 2021 1667; 21.047 Consultabile all'indirizzo: www.bfe.admin.ch > Politica > Strategia energetica 2050 RU 2022 543 22.461 «Legge urgente concernente l'accelerazione dei progetti di parchi eolici avanzati e di grandi progetti di centrali idroelettriche ad accumulazione».

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1.2

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 29 gennaio 202010 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 202011 sul programma di legislatura 2019­2023.

Con la Strategia energetica 2050 la Svizzera ha dato un nuovo orientamento alla propria politica energetica. La Strategia energetica 2050 e la LEne fissano in particolare gli obiettivi per l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Le misure di accelerazione delle procedure proposte nel presente disegno intendono contribuire al raggiungimento degli obiettivi di potenziamento stabiliti dalla legge.

Il 28 agosto 2019 il Consiglio federale ha deciso di perseguire l'obiettivo di un bilancio di gas serra neutro per la Svizzera entro il 2050 (saldo netto pari a zero)12. Le misure di accelerazione delle procedure proposte con il presente disegno intendono favorire il potenziamento delle energie rinnovabili indigene e puntano quindi al raggiungimento dell'obiettivo climatico a lungo termine, ovvero azzerare entro il 2050 il saldo netto delle emissioni di gas serra della Svizzera.

1.3

Interventi parlamentari

Il postulato13 presentato il 20 giugno 2019 dalla consigliera nazionale Isabelle Chevalley e accolto dal Consiglio nazionale incarica il Consiglio federale di presentare insieme ai Cantoni un rapporto con soluzioni per ridurre i tempi di rilascio delle autorizzazioni edilizie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. In risposta a questo postulato, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha commissionato una breve valutazione. Il rapporto del 14 luglio 202114 che ne è risultato indica dove esistono i potenziali per misure volte ad accorciare le procedure in questo settore. Gli esiti della valutazione sono confluiti nel presente disegno di legge. Per questo motivo vi proponiamo di togliere dal ruolo il postulato 19.3730.

10 11 12

13 14

FF 2020 1565 FF 2020 7365 Il comunicato stampa è consultabile all'indirizzo www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > 28.8.2019 > «Il Consiglio federale vuole una Svizzera climaneutrale entro il 2050».

19.3730 «Procedure più efficienti e brevi per la costruzione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili».

Rapporto «Externe Kurzevaluation von Projekten zur Produktion erneuerbarer Energie: Bestandesaufnahme, Verzögerungsgründe und Beschleunigungspotential» (disponibile soltanto in tedesco), consultabile all'indirizzo: www.bfe.admin.ch > Novità e media > Valutazioni.

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Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

Il 2 aprile 2022 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, La consultazione si è conclusa il 23 maggio 2022 e ha raccolto 258 pareri. I risultati sono stati discussi con rappresentanti del settore elettrico, dei Cantoni e dei Comuni (associazione dei Comuni svizzeri e Unione delle Città svizzere). Ciò ha permesso di sviluppare ulteriormente il progetto in consultazione.

Prima dell'avvio della consultazione è stata effettuata una verifica rapida in vista dell'analisi dell'impatto della regolamentazione per valutare quale tipo di analisi ex ante delle ripercussioni economiche debba essere effettuata. In base ai risultati emersi si è deciso di non redigere un rapporto separato, bensì di illustrare i punti della verifica nel messaggio (cfr. n. 6). Le ripercussioni delle disposizioni di legge proposte sono state ritenute lievi e riguardano principalmente le autorità cantonali. Dopo la consultazione, queste disposizioni sono state in parte ottimizzate e quelle di maggiore impatto eliminate. Di conseguenza non sono necessarie ulteriori analisi.

2.1

Testo sottoposto a consultazione

L'avamprogetto posto in consultazione riguarda i principali impianti idroelettrici ed eolici. Prevede che questi ultimi siano definiti e descritti in modo più dettagliato nella concezione per le energie rinnovabili ai sensi dell'articolo 13 LPT, in base alla quale i Cantoni svolgono il più rapidamente possibile le procedure del piano direttore specifiche per gli impianti più importanti in essa elencati. Secondo l'avamprogetto, per tali impianti i Cantoni prevedono quindi una procedura di approvazione dei piani accentrata secondo le prescrizioni della Confederazione, nell'ambito della quale è stabilito l'uso del suolo necessario (cfr. art. 14 cpv. 1 LPT) e i Cantoni rilasciano l'autorizzazione edilizia (art. 22 LPT) e tutte le autorizzazioni speciali sancite dal diritto federale. In particolare, nell'ambito di questa procedura di approvazione dei piani dovrebbero essere rilasciate le concessioni necessarie per lo sfruttamento della forza idrica e conferiti eventuali diritti di espropriazione per tutti gli impianti. In questo modo, la realizzazione dei progetti prioritari sarebbe resa possibile mediante un unico atto giuridico impugnabile che potrebbe essere esaminato dal tribunale cantonale superiore e dal Tribunale federale. Inoltre il progetto posto in consultazione comprende disposizioni per la promozione dell'energia solare. Ad esempio, secondo l'avamprogetto gli impianti solari sufficientemente adattati posti sulle facciate degli edifici nelle zone edificabili e nelle zone agricole non necessitano di un'autorizzazione edilizia e sono soggetti ad un'unica procedura di notifica. Nel caso di nuovi edifici, dovrebbero essere possibili detrazioni fiscali per l'installazione di impianti solari in edifici privati.

Il Consiglio federale ha infine chiesto ai partecipanti alla consultazione un parere in merito all'impiego dell'energia solare sui tetti di nuovi edifici idonei in combinazione con gli sgravi fiscali proposti.

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2.2

Riassunto dei risultati della procedura di consultazione

Nei pareri pervenuti l'orientamento principale del progetto in consultazione è stato accolto con favore, mentre l'impostazione concreta ha suscitato critiche. Per quanto riguarda la pianificazione, la concezione per le energie rinnovabili della Confederazione è stata respinta dai Cantoni. In relazione alle procedure di autorizzazione, è stato fatto presente che la procedura di approvazione dei piani accentrata non è adatta ai grandi impianti idroelettrici. Inoltre è stato chiesto che i responsabili del progetto possano scegliere tra una procedura di approvazione dei piani accentrata e una procedura in più fasi.

I Cantoni e le aziende elettriche hanno inoltre espresso la necessità di un'accelerazione, oltre che delle procedure relative alla costruzione di impianti per la produzione di energia, anche di quelle per l'ulteriore sviluppo delle reti elettriche. Inoltre sono state chieste scadenze vincolanti e più brevi per la valutazione dei progetti da parte delle autorità e dei tribunali. Le aziende elettriche in particolare hanno espresso il parere secondo il quale la ponderazione degli interessi debba essere riconsiderata alla luce degli interessi di protezione.

La possibilità di detrazioni fiscali per gli investimenti in impianti solari sui nuovi edifici è stata accolta positivamente dai partecipanti. Inoltre è stata generalmente accolta con favore l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione per gli impianti solari posti sulle facciate, che dovranno essere notificati solamente alle autorità competenti. L'obbligo di impiego dell'energia solare nei nuovi edifici ha suscitato opinioni differenti.

Le richieste dei partecipanti alla consultazione sono riportate nel rapporto sugli esiti15.

2.3

Valutazione dei risultati della procedura di consultazione

La presente modifica della LEne continuerà a essere limitata alle procedure di pianificazione e di autorizzazione edilizia per gli impianti di interesse nazionale destinati all'impiego delle energie rinnovabili. In questo modo si garantisce che gli impianti menzionati possano essere realizzati quanto prima, considerata la loro particolare importanza per il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento secondo la LEne. Le modifiche al diritto ambientale materiale, in particolare per quanto riguarda la ponderazione degli interessi di protezione e di quelli di utilizzazione, non rientrano nel presente disegno di legge. Nel quadro delle deliberazioni in corso sulla legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili16, il Parlamento ha già apportato diverse modifiche al diritto ambientale materiale.

La concezione per le energie rinnovabili della Confederazione è stata respinta in particolare dai Cantoni e pertanto non fa più parte del disegno. La procedura cantonale di approvazione dei piani accentrata è stata generalmente accolta con favore. Pertanto, 15 16

www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DATEC 21.047

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nel presente disegno, essa viene mantenuta in una forma leggermente modificata e si applica sia agli impianti solari che agli impianti eolici di importanza nazionale. L'applicazione di detta procedura agli impianti solari tiene conto dei pareri espressi durante la consultazione, secondo i quali il progetto di legge deve prendere maggiormente in considerazione l'energia solare. Il disegno prevede inoltre la possibilità per i richiedenti di optare per lo svolgimento della procedura ordinaria e tiene quindi conto di un'ulteriore richiesta da parte di alcuni partecipanti alla consultazione. Nel caso di impianti idroelettrici di interesse nazionale, invece, abbiamo rinunciato a prevedere una procedura di approvazione dei piani accentrata, dando la preferenza a mantenere l'attuale suddivisione in due parti delle procedure. In questo modo il DATEC accoglie una richiesta dei Cantoni e delle aziende elettriche.

Oltre a ciò il disegno prevede termini per la trattazione dei rimedi giuridici, allo scopo di accelerare le procedure di ricorso. Il nostro Consiglio tiene conto inoltre delle critiche secondo le quali l'avamprogetto posto in consultazione non prendeva in considerazione anche l'accelerazione delle procedure edilizie e di pianificazione per le reti elettriche e propone a tal fine di semplificare il processo relativo al piano settoriale concernente la rete di trasporto svizzera, in modo da evitare in futuro la definizione formale di una zona di pianificazione quale dato acquisito. Così facendo è possibile un'accelerazione generale del processo di pianificazione delle linee di trasporto. La Strategia Reti elettriche17 è entrata in vigore a metà del 2019 e l'attuazione delle misure da essa prevista è quindi appena iniziata. Per questo motivo il nostro Collegio non ha inserito nel disegno ulteriori disposizioni concernenti la rete elettrica.

3

Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo

Il diritto dell'UE comprende il regolamento (UE) 2022/257718 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili. Questo regolamento stabilisce disposizioni di emergenza temporanee per accelerare il processo di rilascio delle autorizzazioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L'obiettivo è quello di velocizzare nel breve termine un maggiore impiego delle energie rinnovabili nell'Unione Europea. Un'attenzione particolare è rivolta agli impianti solari, agli impianti di stoccaggio dell'energia ubicati laddove viene prodotta l'energia, alla revisione della potenza degli impianti di produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili, alla relativa connessione alla rete e alle pompe di calore. Oltre alle modifiche sostanziali, il regolamento (UE) 2022/2577 stabilisce le scadenze per le rispettive procedure di rilascio dell'approvazione. Gli Stati membri possono prevedere deroghe per motivi specifici. Il regolamento (UE) 2022/2577 si applica per 18 mesi a partire dalla sua entrata in vigore.

17 18

Consultabile all'indirizzo: www.bfe.admin.ch > Approvvigionamento > Approvvigionamento elettrico > Reti elettriche > Strategia Reti elettriche.

Regolamento (UE) 2022/2577 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili, versione della GU L 335 del 29 dicembre 2022, pag. 36.

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Gli ordinamenti giuridici dei nostri Paesi confinanti Germania, Francia e Austria non prevedono alcuna procedura di pianificazione particolare per impianti idroelettrici ed eolici di grandi dimensioni, ma applicano in tali casi le procedure generali. In Italia vigono invece linee guida nazionali relative alla pianificazione territoriale per le cosiddette fonti di energia rinnovabile, che vengono poi attuate a livello regionale e locale. Gli ordinamenti giuridici dei Paesi citati hanno in comune l'esistenza di diversi strumenti di pianificazione del territorio ai quali è possibile ricorrere. In Austria vi sono differenze tra gli Stati federati, ai quali spetta la relativa competenza legislativa.

La procedura di autorizzazione edilizia relativa agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è regolata dalle leggi dei singoli Stati federati non solo in Austria, ma anche in Germania. Gli ordinamenti giuridici dei Paesi summenzionati prevedono un esame dell'impatto sull'ambiente per la costruzione di impianti eolici, a volte limitato a quelli di grandi dimensioni o con una potenza elevata. Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte idrica sono solitamente soggetti a normative separate che si applicano cumulativamente o in alternativa a quelle sull'energia eolica.

Nei Paesi confinanti, nell'ambito delle procedure di ricorso contro le azioni compiute dalle autorità nell'ambito della procedura di pianificazione o di autorizzazione edilizia si applica il diritto amministrativo generale del rispettivo ordinamento giuridico. Non esiste alcuna specificità per gli impianti di produzione di elettricità dalle energie rinnovabili.

4

Punti essenziali del progetto

4.1

La normativa proposta

Le procedure di pianificazione, di autorizzazione e di ricorso relative agli impianti di interesse nazionale per l'impiego delle energie rinnovabili vengono semplificate e quindi accelerate. Sulla base dei risultati della consultazione, l'avamprogetto è stato ulteriormente sviluppato.

Fino ad ora i Cantoni dovevano definire nei loro piani direttori i territori e le sezioni di corso d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica (cfr.

art. 10 cpv. 1 LEne; art. 8b LPT). D'ora in poi essi dovranno definire nei loro piani direttori territori adeguati anche per impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2 LEne. Nel definire questi territori, i Cantoni tengono conto degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi, della conservazione delle foreste, nonché della protezione delle superfici coltive e di quelle per l'avvicendamento delle colture. Progetti concreti situati in un territorio adeguato e con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente non necessitano più di una base nel piano direttore conformemente all'articolo 8 capoverso 2 LPT. La procedura di approvazione dei piani nonché la procedura di pianificazione dell'utilizzazione e quella di autorizzazione edilizia possono essere avviate direttamente. Ciò consente di accelerare il processo di pianificazione.

La procedura cantonale di approvazione dei piani accentrata è un elemento centrale per l'accelerazione delle procedure. Per la costruzione, l'ampliamento e il rinnova10 / 28

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mento di impianti solari e di impianti eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 LEne i Cantoni devono prevedere una procedura di questo tipo. L'autorità competente per il rilascio dell'approvazione dei piani è il Governo cantonale o, in caso di delega da parte di quest'ultimo, un servizio amministrativo cantonale. Invece della procedura di approvazione dei piani accentrata, i responsabili del progetto hanno la possibilità di chiedere lo svolgimento della procedura di pianificazione e della procedura di autorizzazione ordinarie. L'autorità competente decide quale tipo di procedura sarà eseguita. Nell'ambito della procedura di approvazione dei piani accentrata viene stabilito l'uso ammissibile del suolo e rilasciate tutte le autorizzazioni cantonali e quelle concesse finora dai Comuni necessarie per la costruzione dell'impianto, ad esempio anche le autorizzazioni per il dissodamento e le autorizzazioni per la protezione delle acque. Ciò permette di evitare che un progetto venga suddiviso in più fasi temporali e che le decisioni prese in ogni singola fase possano essere impugnate fino al Tribunale federale. Affinché l'auspicata accelerazione delle procedure possa avere effetto il più rapidamente possibile, dopo l'entrata in vigore della presente proposta di modifica della LEne, in un primo tempo gli articoli 16­17 della legge del 24 giugno 190219 sugli impianti elettrici (LIE) devono potersi applicare per analogia a titolo di diritto cantonale per la procedura cantonale di approvazione dei piani accentrata, qualora non esistano ancora disposizioni cantonali a riguardo.

Le vie di ricorso vengono snellite con l'introduzione di termini di trattazione nell'ambito delle procedure di ricorso. Lo snellimento delle vie di ricorso riguarda anche i piani di utilizzazione, le autorizzazioni e le concessioni per impianti idroelettrici di importanza nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 LEne.

Le procedure di pianificazione e di autorizzazione spesso subiscono ritardi, anche perché le organizzazioni ambientaliste cantonali e comunali hanno la possibilità di presentare ricorso contro gli impianti per l'impiego delle energie rinnovabili. Tale legittimazione al ricorso non è giustificata in caso di progetti di interesse nazionale. D'ora in poi tale
legittimazione nell'ambito delle procedure di ricorso concernenti impianti di interesse nazionale sarà circoscritta alla legittimazione ai ricorsi dinanzi al Tribunale federale. Ciò significa che organizzazioni come WWF Svizzera, Pro Natura, l'Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU / Birdlife Schweiz, il Club Alpino Svizzero, la Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio o la Federazione Svizzera di Pesca continueranno ad essere legittimate a ricorrere. Stesso discorso per i Cantoni e i Comuni interessati (in particolare i Cantoni e i Comuni di ubicazione e, se del caso, i Cantoni e i Comuni limitrofi) nonché per le organizzazioni attive in tutta la Svizzera.

Per accelerare il potenziamento della rete il Consiglio federale rinuncia a definire quale dato acquisito una zona di pianificazione nell'ambito del processo del piano settoriale per la rete di trasporto svizzera. Il disegno prevede invece che il Consiglio federale stabilisca direttamente il corridoio di pianificazione e la tecnologia di trasporto (linea aerea o cavo). La rinuncia alla definizione formale quale dato acquisito di una zona di pianificazione semplifica la preparazione del Piano settoriale Elettrodotti (PSE) e consente quindi un potenziamento più rapido della rete di trasporto sviz19

RS 734.0

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zera. Ciò contribuisce in particolare a garantire che le infrastrutture di rete necessarie per la produzione di elettricità o calore da energie rinnovabili possano essere messe a disposizione più rapidamente.

4.2

Compatibilità tra compiti e finanze

Il disegno riguarda principalmente le procedure dei Cantoni, che definiscono nei loro piani direttori territori adeguati per impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2 LEne. Tali adeguamenti dei piani direttori sono soggetti all'approvazione della Confederazione. L'Amministrazione federale può svolgere le nuove attività che ne conseguono entro i limiti di spesa ordinari. Non sono quindi necessarie risorse umane e finanziarie supplementari. Il fatto che il Consiglio federale non definisce quale dato acquisito una zona di pianificazione semplifica il processo relativo al PSE e consente uno sgravio dei compiti sia delle autorità federali che delle autorità interessate dai singoli progetti di costruzione delle linee.

4.3

Attuazione

L'attuazione delle modifiche proposte spetta ai Cantoni che devono adattare la propria legislazione in materia di organizzazione e di procedure alle prescrizioni di diritto federale proposte. In base a questa modifica legislativa, anche i Comuni potrebbero dover adattare i propri atti normativi. Alcuni Cantoni già dispongono di procedure di approvazione dei piani accentrate e quindi non devono procedere ad adeguamenti. Il Consiglio federale segue l'attuazione delle prescrizioni di diritto federale del presente disegno e raccoglie le esperienze che ne derivano per poter presentare al Parlamento, in un secondo momento, le proposte di ottimizzazione eventualmente necessarie.

Le norme di legge proposte richiedono l'adeguamento di diverse disposizioni dell'ordinanza del 2 febbraio 200020 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (OPIE). Anche il Tribunale federale, che in sede di consultazione non si è espresso a riguardo, potrebbe eventualmente dover adeguare il proprio regolamento del 20 novembre 200621 alle prescrizioni del presente disegno.

5

Commento ai singoli articoli

5.1

Legge federale sull'energia

Art. 10 La proposta di modifica dell'articolo 10 LEne richiede eventualmente un coordinamento con le disposizioni della legge federale su un approvvigionamento elettrico si-

20 21

RS 734.25 RS 173.110.131

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curo con le energie rinnovabili22, che attualmente è ancora oggetto di deliberazioni parlamentari.

Cpv. 1 Al fine di migliorare le basi di pianificazione per l'impiego delle energie rinnovabili, l'attuale mandato per la pianificazione direttrice cantonale inerente alla forza idrica e alla forza eolica viene esteso all'utilizzo dell'energia solare. Pertanto nei piani direttori cantonali sono definiti i territori adeguati per gli impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2 LEne. L'obbligo si riferisce esplicitamente agli impianti di interesse nazionale, in quanto solo per questi impianti è necessaria una gestione a livello di pianificazione. Gli impianti di dimensioni minori sono spesso collegati a infrastrutture (ad es. tetti di case, stalle, bacini di accumulazione). I Cantoni devono garantire la partecipazione dei Comuni al processo di pianificazione. Come previsto dal diritto vigente, i Comuni avranno la possibilità di fare ricorso contro la definizione nel piano direttore per violazione della loro autonomia.

Cpv. 2 Già secondo il vigente capoverso 2 i Cantoni devono provvedere affinché per la realizzazione di impianti per l'impiego di energie rinnovabili siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti. Il presente disegno completa questa disposizione chiarendo che queste fasi della pianificazione dell'utilizzazione possono avvenire anche nel quadro di una procedura di approvazione dei piani accentrata di cui all'articolo 14a del disegno di modifica della LEne (D-LEne). Di conseguenza, nell'ambito dell'approvazione dei piani viene stabilito anche l'uso ammissibile del suolo (cfr. commento all'art. 14a cpv. 2 D-LEne). L'accorpamento della pianificazione dell'utilizzazione e dell'autorizzazione edilizia in un'unica procedura contribuisce ad accelerare l'iter, poiché viene presa una sola decisione e viene a cadere la procedura del piano di utilizzazione come fase intermedia secondo il diritto procedurale.

Pertanto non sarà più possibile ricorrere separatamente fino al Tribunale federale contro il piano di utilizzazione e successivamente contro l'autorizzazione edilizia.

Cpv. 3 Già in base al vigente articolo 25a LPT le singole procedure sono avviate per quanto possibile simultaneamente. Per gli impianti che necessitano, in relazione al
progetto, di una definizione formale quale dato acquisito nel piano direttore la procedura può quindi essere condotta parallelamente alla procedura del piano di utilizzazione (o di una procedura di approvazione dei piani cantonale). In questo modo l'informazione e la partecipazione della popolazione possono avvenire contemporaneamente, con conseguente guadagno di tempo.

D'ora in poi per tutti i progetti idonei sarà in linea di massima obbligatorio lo svolgimento simultaneo della procedura del piano direttore, della procedura del piano di utilizzazione o della procedura di approvazione dei piani. Solo in casi motivati sarà possibile eseguire queste fasi in successione.

22

21.047

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Il discorso è diverso per i progetti previsti in un territorio adeguato che adempie i requisiti dell'articolo 8 capoverso 3 del disegno di modifica della LPT (D-LPT) e per i quali non è comunque necessaria una base nel piano direttore.

Art. 14a

Procedura cantonale di approvazione dei piani per gli impianti solari e gli impianti eolici di interesse nazionale

L'articolo 14a D-LEne comprende un mandato legislativo ai Cantoni, che dovranno prevedere una procedura di approvazione dei piani accentrata per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti solari e di impianti eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 LEne. La disposizione proposta contiene il mandato di base e i singoli requisiti di cui i Cantoni tengono conto nell'impostazione della procedura.

Cpv. 1 La procedura di approvazione dei piani accentrata stabilita dai Cantoni riguarda la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti solari ed eolici di interesse nazionale. Se un Cantone dispone già di una procedura di pianificazione e di approvazione accentrata e incentrata su un coordinamento territoriale globale, esso può basarsi su di essa nell'attuazione del mandato legislativo e, se necessario, sviluppare ulteriormente la procedura esistente conformemente ai requisiti del presente articolo.

Al di là del mandato legislativo dell'articolo 14a D-LEne, i Cantoni possono di propria iniziativa prevedere anche una procedura di approvazione accentrata per altri impianti per l'impiego delle energie rinnovabili. Già ora, secondo le disposizioni sancite all'articolo 14 capoverso 1 LEne, i Cantoni devono stabilire procedure di autorizzazione rapide per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti per l'impiego di energie rinnovabili. Inoltre, secondo l'attuale articolo 10 capoverso 2 LEne, i Cantoni devono provvedere, se necessario, affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti. Rispetto alle due norme quadro sopraccitate, l'articolo 14a D-LEne costituisce una prescrizione speciale per gli impianti di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 LEne. I Cantoni coinvolgono tempestivamente i Comuni nella procedura di approvazione dei piani, cioè ancora prima del deposito pubblico del progetto. Per quanto concerne la partecipazione della popolazione al deposito pubblico, la Confederazione lascia ai Cantoni il compito di stabilire le relative modalità.

Cpv. 2 Finché non saranno entrate in vigore le disposizioni di legge cantonali relative alla procedura di approvazione dei piani accentrata secondo l'articolo 14a D-LEne, secondo il capoverso 2 si applicano per analogia a titolo di
diritto cantonale gli articoli 16­17 LIE. I Governi cantonali hanno dal canto loro la facoltà di disciplinare tramite ordinanza la procedura di approvazione dei piani accentrata conformemente all'articolo 14a D-LEne, fino a che non saranno disponibili dette prescrizioni legislative cantonali. In relazione alla procedura di approvazione dei piani accentrata, i Governi cantonali sono tenuti allo stesso tempo a sottoporre non appena possibile un progetto di legge al legislativo cantonale. Tale disciplinamento è necessario per rendere il nuovo diritto federale immediatamente operativo.

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Cpv. 3 Il capoverso 3 definisce il contenuto dell'approvazione dei piani che viene rilasciata nell'ambito della procedura accentrata e che disciplina l'uso ammissibile del suolo conformemente all'articolo 14 capoverso 1 LPT. Altri aspetti importanti riguardano quindi la garanzia di una partecipazione e informazione adeguate della popolazione (art. 4 LPT). I piani di utilizzazione esistenti sono sostituiti dall'approvazione dei piani. Quest'ultima comprende anche il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie già di competenza del Cantone o attualmente di competenza del Comune per un determinato progetto nonché il conferimento dei diritti di espropriazione necessari per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di un progetto. Le citate autorizzazioni comprendono anche le autorizzazioni speciali disciplinate dal diritto federale (ad es. le autorizzazioni per il dissodamento o quelle in materia di diritto sulla protezione delle acque), il cui rilascio spetta ai Cantoni o ai Comuni. Se necessario, la motivazione dell'approvazione dei piani fa riferimento alle corrispondenti fattispecie di autorizzazione. A tal proposito anche il dispositivo dell'approvazione dei piani menziona il rilascio e indica eventuali oneri e condizioni. I Cantoni fissano una scadenza temporale per la parte dell'approvazione dei piani il cui contenuto corrisponde alle attuali autorizzazioni edilizie (cpv. 3 lett. b e c). In tal modo questi provvedimenti possono contribuire ad accelerare la realizzazione dei progetti.

La procedura di pianificazione e quella di autorizzazione di impianti solari ed eolici di interesse nazionale non sono più suddivise in fasi temporali separate riguardanti il piano di utilizzazione, l'autorizzazione edilizia, l'autorizzazione speciale, l'espropriazione e l'allacciamento. Procedure condotte separatamente comportano il rischio che l'obbligo di coordinamento secondo l'articolo 25a LPT non possa essere adempiuto e che l'ampia ponderazione degli interessi della pianificazione del territorio (cfr. art. 2 cpv. 1 e 2 LPT e art. 3 dell'ordinanza del 28 giugno 200023 sulla pianificazione del territorio) non possa svolgersi in misura sufficiente. In caso di progetti controversi, diverse procedure condotte separatamente possono inoltre comportare un allungamento eccessivo della procedura complessiva,
in quanto ogni decisione è a sua volta assoggettata a una propria procedura di ricorso. La procedura di approvazione dei piani accentrata, che riunisce le diverse procedure in un'unica fase di attuazione, contribuisce a risolvere la problematica descritta in modo mirato, efficace e conforme al diritto federale. Essa assicura inoltre che contro un progetto possa essere avviata una sola procedura di ricorso.

La parte elettrica degli impianti per l'impiego di energie rinnovabili rimane soggetta alla procedura di approvazione dei piani ai sensi degli articoli 16­17 LIE. Questa parte dell'impianto necessita di un'approvazione dei piani ai sensi dell'articolo 16 capoverso 1 LIE, con la quale vengono concesse le autorizzazioni necessarie (art. 16 cpv. 3 LIE). In tale ambito non sono necessarie autorizzazioni cantonali (art. 16 cpv. 4 LIE).

La procedura di approvazione dei piani secondo gli articoli 16­17 LIE viene svolta dalle competenti autorità federali e quindi separatamente dalla procedura cantonale secondo l'articolo 14a D-LEne. La procedura di approvazione dei piani secondo quest'ultimo articolo, nel corso della quale sono trattate le questioni giuridiche in materia di pianificazione, costruzione ed espropriazione, deve tuttavia essere coordinata 23

RS 700.1

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dal punto di vista formale, materiale e temporale con la procedura di approvazione dei piani secondo il diritto federale ai sensi degli articoli 16­17 LIE.

Come già finora, per ogni singolo impianto eolico si dovrà eseguire anche la necessaria procedura di autorizzazione di diritto federale dell'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) relativa alla sicurezza aerea. In virtù della legge federale del 21 dicembre 194824 sulla navigazione aerea, l'UFAC rilascia un'autorizzazione di diritto aeronautico per l'impianto come ostacolo alla navigazione aerea, corredata dei necessari oneri e condizioni, purché l'influsso dell'impianto o degli impianti eolici sull'infrastruttura della navigazione aerea e sull'aviazione in generale sia ritenuto ammissibile in termini di sicurezza. Il necessario coordinamento tra questa procedura di autorizzazione federale da condurre separatamente e le procedure cantonali, in particolare per quanto concerne la tempistica, continua a essere assicurato dall'UFAC in collaborazione con il richiedente o responsabile del progetto e finora non ha mai determinato alcun problema. Le procedure di autorizzazione per gli impianti eolici presso l'UFAC richiedono solitamente solo pochi mesi.

Cpv. 4 In virtù del capoverso 4, il Governo cantonale è l'autorità competente per il rilascio dell'approvazione dei piani nell'ambito della procedura cantonale accentrata. Tuttavia può delegare questo compito a un servizio dell'amministrazione cantonale. Se un impianto solare o eolico di interesse nazionale si estende sul territorio di più Cantoni, questi ultimi sono tenuti a coordinare le loro procedure.

Cpv. 5 Il termine di trattazione di 180 giorni indicato riguardante l'autorità competente per il rilascio dell'approvazione dei piani ha lo scopo di contribuire ad accelerare la procedura ai sensi dell'articolo 14a D-LEne. Si tratta di un termine ordinatorio e il suo mancato rispetto non comporta pertanto sanzioni.

Il termine decorre a partire dalla presentazione della domanda e della relativa documentazione completa. Il tempo necessario per correggere e completare la documentazione incompleta presentata non viene conteggiato. Il coinvolgimento dei servizi specializzati avviene entro la scadenza fissata. Questi emettono un parere definitivo solo se la documentazione è completa.

Cpv. 6
Conformemente all'articolo 14 capoverso 3 LEne le commissioni e i servizi di cui all'articolo 25 della legge del 1° luglio 196625 sulla protezione della natura e del paesaggio [LPN] sottopongono le loro perizie all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione entro tre mesi dalla sua richiesta. Se entro i termini fissati non è sottoposta una perizia, l'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione decide in base agli atti. Questa disposizione si applica per analogia anche alla procedura cantonale di approvazione dei piani accentrata. Le perizie vanno sottoposte all'autorità

24 25

RS 748.0 RS 451

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competente per il rilascio dell'approvazione dei piani secondo l'articolo 14a capoverso 4 D-LEne.

La procedura di approvazione dei piani accentrata secondo l'articolo 14a D-LEne avviene in adempimento di un compito della Confederazione, poiché di solito si tratta di progetti al di fuori delle zone edificabili e di autorizzazioni disciplinate dal diritto federale, in particolare dal diritto ambientale, per i quali vengono concessi sussidi federali (cfr. art. 2 LPN). Se gli impianti solari ed eolici a cui fa riferimento il presente disegno interessano un oggetto inserito in un inventario federale ai sensi dell'articolo 5 LPN, è necessario richiedere una perizia della Commissione federale per la protezione della natura e del paesaggio (CFPN), a condizione che siano soddisfatte le condizioni relative alla perizia obbligatoria di cui all'articolo 7 capoverso 2 LPN. In caso di dubbio, il servizio cantonale specializzato conformemente all'articolo 25 capoverso 2 LPN decide in merito al coinvolgimento della CFPN (art. 7 cpv. 1 LPN).

Cpv. 7 La disposizione sancisce che gli impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 LEne devono essere smantellati una volta cessata definitivamente la produzione di energia. L'autorità competente secondo il capoverso 4 inserisce quest'obbligo come onere nel quadro dell'approvazione dei piani e decide in quale misura deve essere ripristinato lo stato anteriore. In tal modo viene dato un contributo alla salvaguardia del territorio, del paesaggio e dell'ambiente. Una tale disposizione è contenuta anche nell'articolo 19 della legge del 23 giugno 200626 sugli impianti a fune.

Art. 14b

Svolgimento della procedura ordinaria invece della procedura cantonale di approvazione dei piani per gli impianti solari e gli impianti eolici di interesse nazionale

Per procedura di pianificazione e di autorizzazione edilizia ordinarie si intendono la procedura del piano di utilizzazione secondo l'articolo 14 LPT e la procedura di autorizzazione edilizia secondo l'articolo 22 LPT. Secondo la disposizione proposta l'approvazione di impianti solari ed eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 LEne avverrà di regola nell'ambito della procedura di approvazione dei piani accentrata secondo l'articolo 14a D-LEne. Il richiedente ha tuttavia il diritto di chiedere che siano condotte la procedura di pianificazione e la procedura di autorizzazione edilizia ordinarie. L'autorità competente per il rilascio dell'approvazione dei piani secondo l'articolo 14a capoverso 4 D-LEne decide quale procedura applicare, tenendo in ogni caso conto dell'intenzione del legislatore federale di accelerare le procedure per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti solari ed eolici di interesse nazionale. La scelta della procedura ordinaria è giustificata solo nei casi in cui è chiaro che le decisioni possono essere prese più rapidamente con tali procedure. In caso di procedura ordinaria, sono applicabili le attuali procedure di ricorso.

26

RS 743.01

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Art. 14c

Tutela giurisdizionale nell'ambito degli impianti solari, degli impianti eolici e degli impianti idroelettrici di interesse nazionale

Cpv. 1 Per gli impianti solari ed eolici di interesse nazionale approvati nell'ambito della procedura di approvazione dei piani accentrata è prevista solo più una autorità di ricorso, ossia il tribunale cantonale superiore (lett. a). Lo stesso principio vale per le centrali idroelettriche di interesse nazionale (lett. b). Si tratta di norma del tribunale amministrativo cantonale.

Cpv. 2 La decisione del tribunale cantonale superiore può essere impugnata davanti al Tribunale federale tramite un ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a e art. 86 cpv. 1 lett. d della legge del 17 giugno 200527 sul Tribunale federale [LTF]). Ciò è necessario per garantire la certezza del diritto e l'applicazione uniforme del diritto federale in tutta la Svizzera.

Cpv. 3 Il capoverso 3 stabilisce innanzitutto che i Cantoni e i Comuni interessati (in particolare i Cantoni e i Comuni di ubicazione, eventualmente i Cantoni e i Comuni limitrofi) hanno il diritto di interporre ricorso dinanzi ai tribunali cantonali superiori contro le decisioni dell'autorità di prima istanza conformemente al capoverso 1 (cfr. art. 89 cpv. 2 lett. d LTF). Inoltre detti Cantoni e Comuni possono interporre ricorso in materia di diritto pubblico contro le decisioni di tribunali cantonali superiori dinanzi al Tribunale federale. In secondo luogo il diritto di ricorso nel caso di impianti di interesse nazionale viene limitato alle organizzazioni attive a livello nazionale e che sono considerate organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi dell'ordinanza del 27 giugno 199028 che designa le organizzazioni dell'ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ad es. WWF Svizzera, Pro Natura, Associazione svizzera per la protezione degli uccelli ASPU / Birdlife Svizzera, Club Alpino Svizzero, Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio, Federazione Svizzera di Pesca, Sentieri Svizzeri, Mountain Wilderness). Queste organizzazioni possono adire i tribunali cantonali superiori e in ultima istanza il Tribunale federale (cfr.

art. 89 LTF).

Cpv. 4 Per evitare decisioni di rinvio, il capoverso 4 prevede che i tribunali emettano per quanto possibile sentenze nel merito.

Anche per le procedure di ricorso viene introdotto un termine di 180 giorni per le decisioni dei tribunali quale misura di
accelerazione della procedura. Anche in questo caso si tratta di un termine ordinatorio che induce i tribunali a un rapido espletamento della procedura. Pertanto il mancato rispetto di tale termine non comporta sanzioni.

In tal modo è garantita l'autonomia dei giudici. Il termine entro il quale deve essere emanata la decisione decorre dalla data di chiusura dello scambio di scritti.

27 28

RS 173.110 RS 814.076

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Art. 75c

Disposizione transitoria

Questa disposizione mira a un'applicazione quanto più rapida possibile della procedura di approvazione dei piani cantonale secondo l'articolo 14a D-LEne, sempre nell'ottica dell'accelerazione delle procedure. Si può quindi giustificare un'applicazione immediata del nuovo diritto per procedure pendenti in prima istanza dinanzi all'autorità di pianificazione e/o autorizzazione. Va inoltre considerato che, ai sensi dell'articolo 14b D-LEne, la nuova autorità competente per il rilascio dell'approvazione dei piani può decidere, su domanda del richiedente, di svolgere o proseguire la procedura di pianificazione e quella di autorizzazione edilizia ordinarie invece della procedura di approvazione dei piani accentrata.

L'applicazione immediata del nuovo diritto alle procedure pendenti in prima istanza comporta eventualmente che ­ a seconda della precedente organizzazione delle competenze cantonali e comunali ­ dopo l'avvio della procedura la competenza per la trattazione della domanda cambia e che la domanda deve essere trasmessa a una nuova autorità. Se necessario, occorre presentare un'ulteriore documentazione, ad esempio non solo quella relativa alla pianificazione dell'utilizzazione, ma anche l'insieme dei documenti per tutte le autorizzazioni necessarie. Inoltre nei Cantoni dove ancora manca una procedura di approvazione dei piani accentrata cambia il carattere della procedura di prima istanza, in quanto non si tratta più di una procedura di pianificazione o di autorizzazione in senso stretto, bensì di una procedura combinata e accentrata. In ultima analisi, va tenuto conto che, al momento dell'entrata in vigore dell'atto in questione, le disposizioni di legge cantonali potrebbero non essere ancora in vigore, ragione per cui la procedura si basa sulle ordinanze cantonali o, per analogia, sugli articoli 16­17 LIE (cfr. art. 14a cpv. 2 D-LEne).

5.2

Legge sulla pianificazione del territorio

Art. 8 cpv. 2, secondo periodo A seguito della sentenza del Tribunale federale DFE 147 II 164 (Grimsel) è sorta un'incertezza. Il considerando 3.2 di questa decisione potrebbe essere interpretato nel senso che tutti i progetti di importanza nazionale ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2 LEne, quindi anche i piccoli impianti senza ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, necessitano di una base nel piano direttore. Ciò non avrebbe senso, soprattutto dal punto di vista della pianificazione territoriale. Pertanto il capoverso 2 secondo periodo qui proposto chiarisce l'incertezza in questione.

Lo stesso vale anche per i progetti destinati all'impiego delle energie non rinnovabili che non hanno ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente. Anche questi non necessitano di una base nel piano direttore, anche se si tratta di impianti di interesse nazionale.

Art. 8 cpv. 3 Se gli impianti per la produzione di energia, come ad esempio gli impianti solari, sono realizzati sempre più spesso al di fuori delle zone edificabili, si rende necessario un certo controllo della pianificazione delle ubicazioni attraverso i piani direttori. Questo 19 / 28

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controllo viene effettuato, tra l'altro, con lo strumento dei territori adeguati secondo l'articolo 10 capoverso 1 LEne. Questa prassi è già adottata per gli impianti solari nel quadro della pianificazione direttrice, per cui, se per gli impianti eolici vengono definiti territori adeguati conformemente all'articolo 10 capoverso 1 LEne, oggi si può rinunciare alla successiva definizione di singoli impianti quale dato acquisito, nel caso tali territori soddisfino i requisiti della Confederazione. Il presente disegno sancisce questa prassi espressamente nella legge, affinché siano definiti territori adeguati anche per gli impianti solari, in modo da accelerare la procedura di pianificazione. La legge stabilisce la condizione da adempiere, affinché per un progetto concreto destinato all'impiego di energia solare o eolica con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, la cui ubicazione si trova in tale territorio, non sia più necessaria una base nel piano direttore ai sensi dell'articolo 8 capoverso 2 LPT. La condizione è che il Cantone, nel definire il territorio interessato, effettui una ponderazione degli interessi, nell'ambito della quale venga tenuto conto in particolare degli interessi della protezione del paesaggio e dei biotopi, della conservazione delle foreste, della protezione delle superfici coltive e di quelle per l'avvicendamento delle colture. Nel singolo caso vanno inoltre presi in considerazione anche gli ulteriori interessi rilevanti.

Se questa condizione è adempiuta, nel quadro dell'approvazione secondo l'articolo 11 capoverso 1 LPT il Consiglio federale può decidere che la definizione di un territorio per progetti destinati all'impiego dell'energia eolica e dell'energia solare valga contemporaneamente come base nel piano direttore secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPT. Ciò consente un'accelerazione dei singoli progetti, poiché una volta definiti i territori adeguati può essere avviata direttamente la pianificazione dell'utilizzazione.

Il capoverso 3 non contempla la forza idrica. Per quanto riguarda gli impianti idroelettrici ad accumulazione secondo l'articolo 9bis capoverso 2 D-LAEl, in relazione all'obbligo di pianificazione si applicherà l'articolo 9bis capoverso 2 lettera a D-LAEl.

Attualmente questa disposizione è ancora oggetto delle deliberazioni parlamentari
concernenti la legge federale su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili29.

Art. 8 cpv. 4 Questa disposizione stabilisce che i progetti per l'impiego delle energie rinnovabili e quindi anche della forza idrica non devono necessariamente essere ubicati in un territorio adeguato o in una sezione di corso d'acqua adeguata secondo l'articolo 8b LPT e 10 capoverso 1 LEne. In particolare si intende evitare di dover attendere la definizione dei corrispondenti territori e sezioni di corso d'acqua nel Cantone interessato, prima di pianificare e costruire gli impianti. Questo capoverso chiarisce quindi la volontà del legislatore, secondo cui lo scopo degli articoli 8b LPT e 10 capoverso 1 LEne nel quadro della Strategia energetica è di semplificare la pianificazione per l'impiego delle energie rinnovabili, senza creare nuove condizioni vincolanti per la pianificazione di singoli progetti.

Per contro, una procedura del piano direttore secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPT è necessaria nel caso di progetti con ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, se nel Cantone interessato non sono ancora stati definiti territori adeguati o 29

FF 2021 1667; 21.047

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sezioni di corsi d'acqua adeguate secondo gli articoli 8b LPT e 10 capoverso 1 LEne, o se l'ubicazione prevista si trova al di fuori di simili territori o sezioni di corso d'acqua.

5.3

Legge sugli impianti elettrici

Art. 15b cpv. 2 La modifica è stata apportata per motivi redazionali. Il termine «zona di pianificazione» viene infatti stralciato nella LIE. La nuova formulazione, secondo la quale gli impianti di produzione di energia elettrica menzionati nell'articolo di norma devono trovarsi all'interno «della zona interessata dalla linea prevista», viene adeguata alla giurisprudenza del Tribunale federale concernente i provvedimenti di sostituzione30.

Secondo questa prassi, tali provvedimenti devono essere realizzati in linea di massima nello «stesso territorio» nel quale vi è un danno per il valore naturalistico e/o paesaggistico.

Art. 15h Dal 2013 il coordinamento territoriale tra un progetto sul livello di rete 1 (cosiddetto livello ad altissima tensione), avente ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, e altre esigenze sul territorio avviene essenzialmente nell'ambito di una procedura del piano settoriale in due fasi (modifica del 9 ottobre 201331 dell'OPIE).

A un approccio inizialmente sovraordinato e su larga scala segue una visione sempre più dettagliata e concreta. In altre parole, la pianificazione si basa sul principio dell'imbuto. In una prima fase del PSE, vengono definiti una zona di pianificazione e in una seconda fase un corridoio di pianificazione per il rispettivo progetto di costruzione della linea. Nel quadro della Strategia Reti elettriche lo svolgimento della procedura è stato fissato negli articoli 15e­15k LIE con decorrenza dal 1° giugno 2019 (modifica del 15 dicembre 201732). Questa procedura non si è rivelata utile, in quanto negli ultimi anni è emerso in diversi casi che la definizione formale quale dato acquisito di una zona di pianificazione non avrebbe offerto alcun valore aggiunto alla pianificazione dei progetti di ampliamento della rete. La proposta di abrogazione dell'articolo 15h mira quindi a ripristinare la «normale» procedura di piano settoriale in un'unica fase prevista dalla legislazione in materia di pianificazione del territorio, vale a dire una pianificazione senza la definizione quale dato acquisito di zone di pianificazione da parte del Consiglio federale.

Se nel caso di un progetto concreto dovesse risultare evidente che la definizione di una zona di pianificazione potrebbe risultare utile, rimane la possibilità di definire tale zona nel PSE come risultato intermedio ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio. Tuttavia non vi è più un obbligo generale in tal senso.

30

31 32

Vedi FAHRLÄNDER KARL-LUDWIG, in: Keller Peter M., Zufferey Jean-Baptiste, Fahrländer Karl-Ludwig (Hrsg.), Kommentar NHG / Commentaire LPN, Ergänzt um Erläuterungen zu JSG und BGF / Augmenté d'aspects choisis LChP et LFSP, 2a ed., Zurigo / Basilea / Ginevra 2019, art. 18 Protezione di specie animali e vegetali N 37, con rimando alla giurisprudenza pertinente.

RU 2013 3509 RU 2019 1349

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Art. 15k Anche in questo caso si tratta solo di un adeguamento redazionale. L'espressione «zona di pianificazione» è stralciata.

6

Ripercussioni

6.1

Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto richiede principalmente adeguamenti alle leggi sull'organizzazione e le procedure a livello cantonale e comunale. La definizione nei piani direttori cantonali di territori adeguati per impianti solari di interesse nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2 LEne deve essere approvata dalla Confederazione; la verifica e i lavori preliminari relativi all'approvazione sono svolti dall'Amministrazione federale, il che richiede personale e risorse adeguati. Il Tribunale federale deve pronunciarsi più rapidamente a causa dei nuovi termini ordinatori e ha maggiori oneri a suo carico.

In relazione alle previste modifiche della legislazione in materia di energia elettrica, va tenuto conto del fatto che la decisione del Consiglio federale di non definire una zona di pianificazione quale dato acquisito semplifica il processo relativo al PSE. Il lavoro a carico delle autorità federali ne risulta quindi alleggerito.

6.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

I Cantoni devono adeguare alla normativa federale qui proposta la propria legislazione in materia di organizzazione e di procedure in vista della pianificazione e della costruzione di impianti solari ed eolici di interesse nazionale, come pure le procedure di ricorso concernenti le decisioni aventi per oggetto la pianificazione e la costruzione di impianti di interesse nazionale per la produzione di elettricità o calore da energie rinnovabili. Fino all'entrata in vigore delle necessarie disposizioni, ai Governi cantonali è data la possibilità di regolamentare a livello di ordinanza la procedura di approvazione dei piani accentrata secondo l'articolo 14a D-LEne. Con la nuova regolamentazione, l'autorità competente per il rilascio dell'approvazione dei piani e l'autorità di ricorso cantonale superiore ricevono un ambito di competenze più vasto. Inoltre i Cantoni definiscono nei propri piani direttori territori adeguati per gli impianti solari. Le novità descritte costituiscono un onere organizzativo e amministrativo supplementare per le autorità cantonali competenti e il tribunale cantonale superiore.

Grazie alla prevista semplificazione della procedura del piano settoriale per la definizione quale dato acquisito di progetti di costruzione di linee della rete trasporto, si riduce l'onere per le attività di coordinamento tra la Confederazione e le autorità cantonali interessate dai progetti. Ciò consente una riduzione del carico di lavoro delle autorità cantonali.

Con la procedura di approvazione dei piani accentrata proposta, la pianificazione dell'utilizzazione e l'autorizzazione edilizia a livello comunale non sono più necessarie. Ne risulta un minore onere per i Comuni. Lo stesso vale per le autorità di ricorso 22 / 28

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di prima istanza, in quanto a livello cantonale solo i tribunali cantonali superiori sono competenti per le decisioni concernenti gli impianti solari, eolici e idroelettrici di interesse nazionale. Poiché il presente disegno disciplina solo le procedure, non vi sono nuove ripercussioni sui centri urbani e sugli agglomerati.

L'accelerazione delle procedure va a vantaggio delle regioni di montagna, nelle quali spesso sono ubicati impianti di interesse nazionale. Con l'introduzione di una procedura cantonale di approvazione dei piani accentrata, le autorità comunali delle regioni di montagna saranno in particolare esentate dall'obbligo di svolgere procedure di pianificazione e di autorizzazione complesse e onerose sul piano delle risorse per impianti solari ed eolici di interesse nazionale.

6.3

Ripercussioni sull'economia e sulla società

Con le modifiche proposte si può partire dal presupposto che la durata della procedura per la pianificazione e la costruzione di impianti solari ed eolici di interesse nazionale possa essere accorciata. Di conseguenza, diminuiscono i costi procedurali e l'onere amministrativo dei responsabili dei progetti, che invece di presentare più domande a diversi enti comunali presentano oramai solo più una domanda al servizio cantonale.

Ne trae vantaggio anche l'economia.

6.4

Ripercussioni sull'ambiente

Il progetto non prevede adeguamenti del diritto materiale per la protezione della natura e dell'ambiente. La costruzione di nuovi impianti per l'impiego delle energie rinnovabili dà un importante contributo alla svolta energetica e al raggiungimento dell'obiettivo del saldo netto pari a zero delle emissioni di CO2 entro il 2050, con la sostituzione della produzione di energia da fonti fossili con quella di elettricità e di calore da fonti rinnovabili. In caso di cessazione definitiva della produzione di energia, gli impianti solari ed eolici di interesse nazionale vengono smantellati. Questo va a vantaggio dell'ambiente.

7

Aspetti giuridici

7.1

Costituzionalità

Le modifiche previste si basano sull'articolo 89 e sull'articolo 75 Cost. concernenti rispettivamente la politica energetica e la pianificazione del territorio. L'articolo 89 capoverso 2 Cost. conferisce alla Confederazione il mandato di elaborare una legislazione di principio nell'ambito dell'impiego di energie rinnovabili indigene. La Confederazione dispone quindi di competenze normative limitate. Essa è responsabile dell'emanazione di disposizioni con un elevato grado di astrazione e, solo eccezionalmente, di norme specifiche applicabili a casi singoli, se ciò è necessario per soddisfare

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esigenze di fondamentale importanza33. Nell'ambito della pianificazione del territorio, la Confederazione stabilisce i principi (art. 75 cpv. 1 Cost.) e anche in questo caso dispone di una competenza legislativa limitata. Il progetto tiene conto di questi principi e consente pertanto ai Cantoni di attuare la procedura di approvazione dei piani cantonale sulla base di prescrizioni proprie. Inoltre va tenuto conto del fatto che spesso gli impianti solari ed eolici sono situati al di fuori delle zone edificabili. In queste zone, stando a una prassi riconosciuta, il diritto federale può stabilire disposizioni dettagliate34.

Le modifiche proposte hanno ripercussioni sull'autonomia organizzativa e procedurale dei Cantoni (art. 47 cpv. 2 Cost.) e dei Comuni (art. 50 cpv. 2 Cost.). L'autonomia organizzativa e procedurale dei Cantoni non è assoluta e, secondo la prassi e la dottrina, può essere limitata in presenza di motivi sufficientemente rilevanti35. Vista la precarietà dell'approvvigionamento energetico che si protrarrà probabilmente nei prossimi anni, un'accelerazione delle procedure di pianificazione e di autorizzazione diventa inevitabile. Le modifiche proposte sono limitate agli impianti solari, idroelettrici ed eolici di interesse nazionale e hanno quindi carattere specifico. I Cantoni devono provvedere affinché i Comuni interessati vengano coinvolti tempestivamente nella procedura di approvazione dei piani accentrata. Così facendo si tiene conto della situazione dei Comuni.

Inoltre, stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, la procedura nel complesso deve rispettare il principio costituzionale della garanzia di una tutela giurisdizionale nel quadro di un processo equo entro un termine ragionevole (art. 29 cpv. 1 Cost.; art. 6 n. 1 della Convenzione del 4 novembre 195036 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali CEDU)37. Attualmente il diritto costituzionale a un processo equo per i richiedenti e gli oppositori di progetti relativi a impianti per l'impiego di energie rinnovabili non è garantito. Oggi le procedure per la pianificazione e l'autorizzazione degli impianti interessati dal presente disegno hanno una durata troppo lunga perché tale diritto possa essere esercitato. Le disposizioni proposte sono quindi necessarie anche in considerazione dei principi della Cost. e della CEDU.

7.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto non concerne obblighi internazionali della Svizzera.

33 34 35

36 37

JAGMETTI RICCARDO, Energierecht Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, volume VII, Basilea ecc. 2005, N. 1321 seg.

Cfr. GRIFFEL ALAIN, Die Grundsatzgesetzgebungskompetenz gemäss Art. 75 Abs. 1 BV: Tragweite und Grenzen, 20 febbraio 2017, pag. 14 con rinvii.

Cfr. EGLI PATRICIA, in: Ehrenzeller Bernhard, Benjamin Schindler, Rainer J. Schweizer, Klus A. Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, 3a ed., San Gallo 2014, N. 21 sull'art. 47.

RS 0.101 DTF 142 II 20 consid. 3­7 pag. 25 segg. e consid. 1.4 pag. 24 seg. (Spreitenbach/AG); DTF 136 II 165 consid. 1.2.2 pag. 171 (aeroporto di Zurigo, con rinvii).

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7.3

Forma dell'atto

Il disegno contempla importanti disposizioni contenenti norme di diritto che, secondo l'articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.

La competenza dell'Assemblea federale in materia scaturisce dall'articolo 163 capoverso 1 Cost. Il disegno sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

Il Consiglio federale propone al Parlamento di modificare la LEne per soddisfare le esigenze descritte. Inoltre sono proposte modifiche della LPT e della LIE.

7.4

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa e pertanto non sottostà al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

7.5

Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell'equivalenza fiscale

Con le disposizioni proposte la competenza dei Cantoni nell'ambito della legislazione in materia di organizzazione e di procedure rimane assicurata. Le prescrizioni contenute nel disegno hanno ripercussioni minime sulle procedure cantonali di pianificazione, di autorizzazione edilizia e di ricorso. Le procedure da modificare in base al diritto federale qui proposto riguardano ancora una volta solo un numero limitato di impianti per la produzione di elettricità o calore da energie rinnovabili, in particolare quelli di interesse nazionale. Inoltre già ora il diritto vigente esige dai Cantoni procedure di autorizzazione rapide per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti per l'impiego di energie rinnovabili (art. 14 cpv. 1 LEne). Le prescrizioni contenute nel disegno sono necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento secondo la LEne e la Strategia energetica 2050. Pertanto si tiene conto del principio di sussidiarietà

7.6

Conformità alla legge sui sussidi

Il disegno non contiene disposizioni in materia di sussidi e non chiede crediti d'impegno o limiti di spesa. Non si applicano quindi i principi della legge sui sussidi.

7.7

Delega di competenze legislative

Il progetto non contiene alcuna nuova norma di delega che consenta al Consiglio federale di emanare disposti ordinativi surrogatori della legge.

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7.8

Protezione dei dati

Il progetto è irrilevante dal punto di vista della protezione dei dati.

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Abbreviazioni ARE

Ufficio federale dello sviluppo territoriale

CAPTE-N

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale

CAPTE-S

Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati

CEDU

Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101)

Cost.

Costituzione federale (RS 101).

LAEI

Legge del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7)

LEne

Legge federale del 30 settembre 2016 sull'energia (RS 730.0)

LIE

Legge del 24 giugno 1902 sugli impianti elettrici (RS 734.0)

LPN

Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451)

LPT

Legge del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700)

LTF

Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110)

MW

megawatt

OPIE

Ordinanza del 2 febbraio 2000 sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici (RS 734.25)

PSE

Piano settoriale Elettrodotti

TWh

terawattora

UFAC

Ufficio federale dell'aviazione civile

UFE

Ufficio federale dell'energia

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