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Termine per la raccolta delle firme: 4 gennaio 2025

Iniziativa popolare federale «No a una Svizzera da 10 milioni!

(Iniziativa per la sostenibilità)» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)», presentata il 14 giugno 2023; dopo che il 14 giugno 2023il comitato ha dichiarato di approvare le tre versioni linguistiche vincolanti del testo dell'iniziativa e confermato che queste sono definitive; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide: 1.

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La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)», presentata il 14 giugno 2023, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2023-1986

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2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Aeschi Thomas, Mühlebachstrasse 5b, 6340 Baar 2. Chiesa Marco, Via delle Vigne 3, 6977 Ruvigliana 3. Egger Mike, Oberfahrstrasse 8, 9434 Au 4. Matter Thomas, Toggwilerstrasse 96, 8706 Meilen 5. Strupler Manuel, Untere Weinbergstrasse 14, 8570 Weinfelden 6. Amaudruz Céline, Chemin Marclay 10a, 1253 Vandoeuvres 7. Bircher Martina, Brodheiteristrasse 11a, 4663 Aarburg 8. Buffat Michaël, Chemin Riaz 3, 1418 Vuarrens 9. Föhn Peter, Hauptstrasse 7, 6436 Muotathal 10. Gartenmann Stephanie, Kupfergasse 15, 3800 Matten 11. Graber Michael, Sonnenstrasse 9, 3900 Brig 12. Grüter Franz, Sonnhangstrasse 35, 6205 Eich 13. Guggisberg Lars, Hofweg 7, 3038 Kirchlindach 14. Haab Martin, Schürmatt 2, 8932 Mettmenstetten 15. Ledergerber Domenik, Schlattstrasse 67, 8704 Herrliberg 16. Lütolf Samuel, Riedappel 8, 6903 Küssnacht 17. Maurer Ueli, Rebacker 12, 8342 Wernetshausen 18. Minder Thomas, Rheinstrasse 84, 8212 Neuhausen 19. Page Pierre-André, Chemin Grange-des-Bois 5, 1553 Châtonnaye 20. Quadri Lorenzo, Via San Gottardo 20A, 6900 Lugano 21. Rutz Gregor, Postfach 470, 8702 Zollikon 22. Salzmann Werner, Breite 7, 3317 Mülchi 23. Sollberger Sandra, Leisenbergstrasse 4, 4410 Liestal 24. Spahr Adrian, Rolliweg 28, 2543 Lengnau 25. Trachsel David, Schürmatt 1, 4303 Kaiseraugst

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «No a una Svizzera da 10 milioni!

(Iniziativa per la sostenibilità)» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Initiativkomitee Nachhaltigkeitsinitiative, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf, e pubblicata nel Foglio federale del 4 luglio 2023.

4 luglio 2023

Cancelleria federale svizzera: Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Iniziativa popolare federale «No a una Svizzera da 10 milioni! (Iniziativa per la sostenibilità)» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 73a

Sviluppo sostenibile della popolazione

Prima del 2050 la popolazione residente permanente della Svizzera non può superare i dieci milioni di abitanti. Dal 2050 il Consiglio federale può, mediante ordinanza, innalzare ogni anno il limite nella misura dell'incremento naturale. La Confederazione assicura che tale limite sia rispettato.

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Nell'ambito delle loro competenze, la Confederazione e i Cantoni prendono provvedimenti per uno sviluppo sostenibile della popolazione, volti in particolare a proteggere l'ambiente e nell'interesse della conservazione duratura delle basi naturali della vita, dell'efficienza delle infrastrutture, dell'assistenza sanitaria e delle assicurazioni sociali svizzere.

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La popolazione residente permanente si compone dei cittadini svizzeri con domicilio principale in Svizzera e dei cittadini stranieri con un titolo di soggiorno di almeno 12 mesi o che risiedono in Svizzera da almeno 12 mesi.

3

Art. 197 n. 155 15. Disposizione transitoria dell'art. 73a (Sviluppo sostenibile della popolazione) Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera i nove milioni e mezzo di abitanti prima del 2050, per garantire il rispetto del limite di cui all'articolo 73a capoverso 1 il Consiglio federale e l'Assemblea federale, nell'ambito delle loro competenze, prendono provvedimenti riguardanti in particolare il settore dell'asilo e del ricongiungimento familiare. Il Consiglio federale sottopone un disegno di legge in tal senso all'Assemblea federale. Dal momento del superamento del limite, alle persone ammesse provvisoriamente non sono accordati permessi di dimora o di domicilio né la cittadinanza svizzera o altri diritti di rimanere. Sono fatte salve le disposizioni cogenti del diritto internazionale. Per garantire il rispetto del limite di cui all'articolo 73a capoverso 1, il Consiglio federale si adopera inoltre per rinegoziare gli accordi internazionali che favoriscono la crescita della popolazione, siano essi giuridicamente vincolanti o meno, oppure per negoziare clausole d'eccezione o di salvaguardia. Se un accordo prevede simili clausole, il Consiglio federale le invoca.

1

Se la popolazione residente permanente della Svizzera supera il limite di cui all'articolo 73a capoverso 1, il Consiglio federale e l'Assemblea federale prendono tutti i provvedimenti a loro disposizione perché questo sia rispettato. Il capoverso 1 si applica per analogia. Devono tuttavia essere denunciati il prima possibile gli accordi 2

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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internazionali ai sensi del capoverso 1, in particolare il Patto mondiale del 19 dicembre 2018 per una migrazione sicura, ordinata e regolare (Patto globale ONU sulla migrazione), sempre che la Svizzera lo abbia firmato. Se, due anni dopo il primo superamento, il limite di cui all'articolo 73a capoverso 1 non è ancora rispettato e non è stato possibile negoziare o invocare alcuna clausola d'eccezione o di salvaguardia che ne garantisca il rispetto, l'Accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) deve essere denunciato il prima possibile.

Entro un anno dall'accettazione dell'articolo 73a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le disposizioni d'esecuzione. L'ordinanza ha effetto sino all'entrata in vigore delle disposizioni d'esecuzione emanate dall'Assemblea federale.

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RS 0.142.112.681