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Legge federale sull'energia

Disegno

(LEne) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 giugno 20231, decreta: I La legge federale del 30 settembre 20162 sull'energia è modificata come segue: Art. 10

Piani direttori dei Cantoni e piani di utilizzazione

I Cantoni provvedono affinché nel piano direttore (art. 8b della legge del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio [LPT]) siano definiti in particolare i territori e le sezioni di corsi d'acqua adeguati per l'impiego della forza idrica e della forza eolica nonché i territori adeguati per gli impianti solari di importanza nazionale secondo l'articolo 12 capoverso 2. Vi includono le ubicazioni già sfruttate e possono indicare anche territori e sezioni di corsi d'acqua che devono in linea di massima essere preservati.

1

Se necessario, provvedono affinché siano allestiti nuovi piani di utilizzazione o siano adeguati quelli esistenti. Ciò può avvenire anche nel quadro di una procedura cantonale di approvazione dei piani accentrata di cui all'articolo 14a (procedura cantonale di approvazione dei piani).

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Se opportuno, per i progetti secondo l'articolo 8 capoverso 2 LPT, le autorità competenti svolgono la procedura del piano direttore parallelamente alla procedura del piano di utilizzazione o alla procedura cantonale di approvazione dei piani.

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FF 2023 1602 RS 730.0 RS 700

2023-1909

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Inserire prima del titolo del capitolo 3 Art. 14a

Procedura cantonale di approvazione dei piani per gli impianti solari e gli impianti eolici di interesse nazionale

Per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti solari e di impianti eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 i Cantoni prevedono una procedura di approvazione dei piani accentrata. Provvedono affinché i Comuni interessati siano coinvolti tempestivamente nella procedura.

1

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di legge cantonali concernenti la procedura cantonale di approvazione dei piani, i Cantoni possono disciplinare la procedura a livello di ordinanza. Fino all'entrata in vigore di un disciplinamento cantonale, si applicano per analogia a titolo di diritto cantonale gli articoli 16 e 17 della legge del 24 giugno 19024 sugli impianti elettrici.

2

3

Nell'ambito dell'approvazione dei piani: a.

è stabilito l'uso ammissibile del suolo;

b.

sono rilasciate le autorizzazioni e conferiti i diritti di espropriazione di competenza dei Cantoni e dei Comuni necessari per la costruzione, l'ampliamento o il rinnovamento dell'impianto; e

c.

è disciplinato l'allacciamento e sono stabilite le aree di cantiere.

Il Governo cantonale è competente per l'approvazione dei piani. Esso può affidare tale compito a un servizio amministrativo cantonale.

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Una volta in possesso della documentazione completa relativa alla domanda, l'autorità competente per l'approvazione dei piani decide entro 180 giorni.

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L'articolo 14 capoverso 3 si applica per analogia.

Gli impianti solari e gli impianti eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 la cui produzione di energia cessa definitivamente devono essere smantellati. L'autorità competente per l'approvazione dei piani decide in quale misura deve essere ripristinato lo stato anteriore.

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Art. 14b

Svolgimento della procedura ordinaria invece della procedura cantonale di approvazione dei piani per gli impianti solari e gli impianti eolici di interesse nazionale

Su domanda del richiedente, l'autorità competente per l'approvazione dei piani secondo l'articolo 14a capoverso 4 può svolgere la procedura di pianificazione e di autorizzazione edilizia ordinaria invece della procedura cantonale di approvazione dei piani per gli impianti solari e gli impianti eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1.

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RS 734.0

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Art. 14c

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Tutela giurisdizionale nell'ambito degli impianti solari, degli impianti eolici e degli impianti idroelettrici di interesse nazionale

A livello cantonale, il ricorso contro i seguenti piani e decisioni è ammissibile solamente dinanzi al tribunale cantonale superiore ai sensi dell'articolo 86 capoverso 2 della legge del 17 giugno 20055 sul Tribunale federale (LTF): 1

a.

approvazioni dei piani secondo l'articolo 14a concernenti impianti solari e impianti eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1;

b.

piani di utilizzazione, decisioni relative ad autorizzazioni e concessioni di impianti idroelettrici di importanza nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1.

La decisione del tribunale cantonale superiore è impugnabile mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale.

2

Può interporre ricorso dinanzi al tribunale cantonale superiore e al Tribunale federale soltanto chi ha diritto di adire il Tribunale federale conformemente all'articolo 89 LTF. Hanno inoltre diritto di ricorrere anche i Cantoni e i Comuni interessati (art. 89 cpv. 2 lett. d LTF).

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Per quanto possibile, i tribunali decidono nel merito ed entro 180 giorni dalla chiusura dello scambio di scritti.

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Art. 75c

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le procedure per la costruzione, l'ampliamento e il rinnovamento di impianti solari e di impianti eolici di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 che sono pendenti dinanzi all'autorità di prima istanza al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono disciplinate dal nuovo diritto.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 173.110

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 22 giugno 19796 sulla pianificazione del territorio Art. 8 cpv. 2, secondo periodo, 3 e 4 ... Non necessitano di una base nel piano direttore in particolare i progetti per l'impiego delle energie rinnovabili senza ripercussioni considerevoli sul territorio e sull'ambiente, anche se concernono impianti di interesse nazionale secondo gli articoli 12 capoverso 2 e 13 capoverso 1 della legge federale del 30 settembre 2016 7 sull'energia (LEne).

2

Il Consiglio federale può, nel quadro dell'approvazione secondo l'articolo 11 capoverso 1 della presente legge, approvare territori adeguati secondo l'articolo 10 capoverso 1 LEne quale base secondo l'articolo 8 capoverso 2 della presente legge. A tal fine il Cantone, nel definire il territorio, deve aver svolto una ponderazione degli interessi essenziali, in particolare quelli della protezione del paesaggio e dei biotopi, della conservazione delle foreste, nonché della protezione delle superfici coltive e delle superfici per l'avvicendamento delle colture.

3

I progetti per l'impiego delle energie rinnovabili possono essere pianificati e autorizzati a prescindere dalla delimitazione di un territorio o di una sezione di corso d'acqua secondo l'articolo 8b della presente legge e l'articolo 10 capoverso 1 LEne.

4

2. Legge del 24 giugno 19028 sugli impianti elettrici Art. 15b cpv. 2 Laddove sia richiesta la realizzazione di provvedimenti di sostituzione in virtù della legislazione in materia di protezione dell'ambiente o della legislazione in materia di protezione della natura e del paesaggio, l'impresa può richiedere all'autorità competente per l'approvazione dei piani di cui all'articolo 16 capoverso 2 di ordinare che questi provvedimenti siano realizzati da altre imprese su impianti a corrente forte che sono di loro proprietà e che di norma devono trovarsi all'interno della zona interessata dalla linea prevista.

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RS 700 RS 730.0 RS 734.0

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Art. 15h Abrogato Art. 15k In casi di secondaria importanza, il Consiglio federale può delegare al DATEC la definizione di corridoi di pianificazione secondo l'articolo 15i capoverso 3.

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