FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante
Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 19 luglio 2023
L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari, decide: I prodotti fitosanitari Gazelle SG (W 6581, 20 % Acetamiprid) Barritus Rex (W 6581-2, 20 % Acetamiprid) Oryx Pro (W 6581-3, 20 % Acetamiprid) Pistol (W 6581-4, 20 % Acetamiprid) sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2023 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti: Applicazioni autorizzate: Ambito di applicazione
Organismo nocivo
Modalità di applicazione
Condizioni
Frutticoltura Frutta a granelli
Popillia japonica
Concentrazione: 0,01 % Dosaggio: 160 g/ha Termine d'attesa: 21 giorni
1, 2, 3, 4, 5
Frutta a nocciolo
Popillia japonica
Concentrazione: 0,015 % Dosaggio: 240 g/ha Termine d'attesa: 21 giorni
1, 2, 3, 4, 5
Coltivazione di bacche In generale
Popillia japonica
Dosaggio: 250 g/ha
1, 2, 3, 5, 8
1
RS 916.161
2023-2138
FF 2023 1728
FF 2023 1728
Ambito di applicazione
Organismo nocivo
Piante ornamentali Alberi e arbusti Popillia japonica (al di fuori della foresta) Colture da fiore e piante verdi
Modalità di applicazione
Condizioni
Concentrazione: 0,05 % Dosaggio: 500 g/ha
1, 2, 3, 5
Campicoltura In generale
Popillia japonica
Dosaggio: 300 g/ha
1, 2, 6, 7, 8
Orticoltura In generale
Popillia japonica
Dosaggio: 300 g/ha
1, 2, 6, 7, 9
Condizioni d'uso 1 Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali.
2 I prodotti non sono stati testati alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.
3 Al massimo 2 trattamenti per particella e anno.
4 La dose indicata si riferisce a un volume di alberi di 10 000 m3/ha.
La dose va adattata al volume di alberi in base alle istruzioni del servizio di omologazione.
5 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 20 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del servizio di omologazione.
6 SPe 3: Per proteggere organismi acquatici dagli effetti della deriva rispettare una zona tampone non trattata di 6 metri dalle acque superficiali. Per la protezione contro gli effetti di un dilavamento, rispettare una zona tampone con copertura vegetale a una distanza di almeno 6 metri. Riduzione della distanza a causa di deriva ed eccezioni secondo le istruzioni del servizio di omologazione.
7 Al massimo 2 trattamenti per coltura.
8 In caso di applicazione secondo le specifiche della presente autorizzazione in situazione d'emergenza, non è possibile garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti secondo l'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale2.
9 In caso di applicazione secondo le specifiche della presente autorizzazione in situazione d'emergenza, non è possibile garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari nei prodotti secondo l'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale2, ad eccezione delle colture seguenti: cipolle: termine d'attesa 7 giorni pomodori, peperone, melanzana: termine d'attesa 3 giorni cetrioli: termine d'attesa 3 giorni romanesco, cavoli a testa, broccoli: termine d'attesa 14 giorni porro: termine d'attesa 14 giorni.
2
2/4
RS 817.021.23
FF 2023 1728
Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa.
Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.
21 luglio 2023
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Il Direttore, Hans Wyss
3
RS 172.021
3/4
FF 2023 1728
4/4