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Deroghe alle disposizioni sulle operazioni con aeromobili senza occupanti del 19 luglio 2023

Autorità di decisione:

Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)

Oggetto:

Il 24 novembre 2022 il Comitato misto dell'accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo ha deciso il recepimento delle disposizioni europee in materia di droni1. A partire dal 1° gennaio 2023 anche agli operatori in Svizzera si applicano quindi nuove disposizioni per le operazioni con aeromobili senza occupanti.

La nuova normativa stabilisce gli standard di sicurezza per la produzione, la certificazione e l'esercizio dei droni. Sulla base del rischio legato all'esercizio, tali apparecchi vengono ora suddivisi in tre categorie: «aperta», «specifica» e «certificata». La nuova normativa comporta molti cambiamenti. A seguito della decisione generale dell'UFAC dell'11 gennaio 2023 (FF 2023 96), la Svizzera ha stabilito un periodo transitorio di 8 mesi, affinché gli operatori possano registrarsi, disporre dei certificati di abilitazione obbligatori e richiedere le autorizzazioni necessarie. Tale periodo scade il 31 agosto 2023.

All'inizio del 2023 l'UFAC ha già invitato i richiedenti a presentare la domanda di autorizzazione il più presto possibile. Nel frattempo numerosi operatori hanno dato seguito alla richiesta e presentato una domanda di autorizzazione all'UFAC. Visto l'elevato numero di richieste, l'UFAC non è tuttavia in grado di evadere tutti i dossier e di rilasciare tutte le autorizzazioni entro il 31 agosto 2023. I richiedenti che hanno presentato la domanda entro il 31 luglio 2023 hanno pertanto il diritto di volare legalmente e secondo le vecchie regole fino all'esame della domanda di autorizzazione, ma al massimo fino a

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Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione del 12 marzo 2019 e regolamento d'esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019 relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio.

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sei mesi dopo la fine del periodo transitorio, ossia il 31 agosto 2023.

Basi giuridiche:

In base all'accordo bilaterale tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo2, il regolamento (UE) 2018/11393 è stato recepito dal diritto svizzero. I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 71 di detto regolamento permettono all'UFAC, quale autorità competente (competent authority), in caso di circostanze imprevedibili urgenti o di esigenze operative urgenti, di concedere esenzioni dai singoli requisiti delle disposizioni di esecuzione di atti delegati o di esecuzione.

Contenuto della decisione: La decisione generale dell'UFAC del 19 luglio 2023 concernente deroghe alle disposizioni sulle operazioni con aeromobili senza occupanti recita come segue: Operazioni con aeromobili senza occupanti nelle categorie «aperta» e «specifica» secondo il regolamento (UE) 2019/947 Le seguenti norme ovvero le seguenti deroghe alle disposizioni applicabili valgono per tutti gli operatori di aeromobili civili senza occupanti che rientrano nella «categoria specifica» .

(a) Gli operatori di aeromobili senza occupanti nella «categoria specifica» devono richiedere un'autorizzazione all'autorità preposta dello Stato membro (in Svizzera all'UFAC). A seguito dell'elevata domanda, l'UFAC non è in grado di evadere tempestivamente tutte le domande di autorizzazione entro il 31 agosto 2023 e di rilasciare tutte le necessarie autorizzazioni. Questa situazione impedisce agli operatori di volare legalmente. Per tenere conto di questa circostanza e non penalizzare gli operatori che hanno presentato una domanda in tempo utile, per questi ultimi il periodo transitorio sarà esteso come illustrato nella decisione dell'11 gennaio 2023 al numero 1c.

Ciò significa che gli operatori che hanno presentato una domanda completa entro il 31 luglio 2023 2

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Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo; concluso il 21 giugno 1999; approvato dall'Assemblea federale l'8 ottobre 1999 (RS 0.748.127.192.68).

Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio.

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potranno continuare a volare per un massimo di sei mesi secondo le regole finora valide per i voli non soggetti ad autorizzazione. In riferimento al SORA («specific operations risk assessment»), con domanda completa si intende la presentazione dei documenti secondo la fase 1. Nel caso di un PDRA («predefined risk assessment») è determinante la data di presentazione della domanda di autorizzazione completa.

(b) Il periodo transitorio non vale per le domande di autorizzazione presentate dopo il 31 luglio 2023.

Secondo il regolamento d'esecuzione (UE) 2019/947, in questi casi gli operatori possono eseguire i voli soggetti ad autorizzazione solo dopo il rilascio della stessa.

Destinatari:

Le presenti disposizioni derogatorie si applicano agli operatori di aeromobili senza occupanti della «categoria specifica» secondo il regolamento d'esecuzione (UE) 2019/947 e valgono esclusivamente per le operazioni effettuate sul territorio svizzero.

Deposito pubblico:

La presente decisione viene notificata tramite pubblicazione sul Foglio federale in tedesco, francese e italiano.

Inoltre può essere richiesta per iscritto all'UFAC, Divisione Strategia e supporto alla direzione.

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, casella postale, 9023 San Gallo entro 30 giorni dalla notifica.

Secondo l'articolo 22a capoverso 1 lettera b della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021), il termine non decorre dal 15 luglio al 15 agosto incluso. L'atto di ricorso deve essere inoltrato in duplice copia. Deve inoltre contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente. Devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso dei ricorrenti. È inoltre necessario allegare la procura conferita a un eventuale rappresentante.

31 luglio 2023

Ufficio federale dell'aviazione civile: Il direttore, Christian Hegner

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