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Decreto del Consiglio federale concernente le richieste dei Cantoni di Basilea Città, San Gallo e Turgovia di ottenere un'autorizzazione di principio per la sperimentazione del voto elettronico nell'ambito delle elezioni del Consiglio nazionale 2023 del 16 agosto 2023

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 8a della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; esaminate le richieste dei Cantoni di Basilea Città, San Gallo e Turgovia, decreta:

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1.

Ai Cantoni di Basilea Città, San Gallo e Turgovia è accordata l'autorizzazione di principio a sperimentare il voto elettronico in occasione delle elezioni del Consiglio nazionale del 22 ottobre 2023, nel rispetto delle condizioni secondo il numero 2 e degli oneri secondo il numero 3.

2.

Alla sperimentazione del voto elettronico nei singoli Cantoni si applicano le condizioni specifiche riportate nell'allegato.

3.

Le sperimentazioni del voto elettronico sottostanno inoltre agli oneri seguenti: a. l'urna elettronica è chiusa alle ore 12.00 del sabato precedente la domenica delle elezioni; b. nel Cantone di Turgovia la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata al più presto la domenica delle elezioni; c. nei Cantoni di Basilea Città e San Gallo la decrittazione dell'urna elettronica può essere effettuata già il sabato precedente la domenica delle elezioni; d. i Cantoni adottano le misure necessarie affinché i risultati non siano divulgati prima delle ore 12.00 della domenica delle elezioni.

4.

La Cancelleria federale è autorizzata ad ammettere al voto elettronico gli aventi diritto di voto conformemente al campo di applicazione territoriale e alle categorie di elettori previsti dal presente decreto (n. 2 e allegato), sempre che non siano superati i limiti di cui all'articolo 27f capoverso 1 dell'ordinanza sui diritti politici.

RS 161.1

2023-2258

FF 2023 1883

FF 2023 1883

5.

La Cancelleria federale informa i Governi dei Cantoni di Basilea Città, San Gallo e Turgovia in merito al decreto del Consiglio federale.

16 agosto 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato

Condizioni specifiche per Cantone Campo d'applicazione territoriale ed elettorato ammesso alle sperimentazioni

(secondo l'art. 27f cpv. 3 ODP nel verificare il rispetto dei limiti non si tiene conto degli Svizzeri all'estero aventi diritto di voto né degli aventi diritto di voto con disabilità)

(art. 27d lett. c ODP)2

Cantone

Basilea Città

Sistema della Posta Svizzera

30 %

Tutto il territorio (Svizzeri all'estero aventi diritto di voto; aventi diritto di voto con disabilità residenti in Svizzera)

San Gallo

Sistema della Posta Svizzera

30 %

Tutto il territorio (Svizzeri all'estero aventi diritto di voto; aventi diritto di voto residenti in Svizzera in Comuni pilota, previa notifica)

Turgovia

Sistema della Posta Svizzera

30 %

Svizzeri all'estero aventi diritto di voto

2

3/4

L'autorizzazione di principio concerne lo scrutinio seguente

comunale

Percentuale massima Concerne le votadell'elettorato cantonale ammessa zioni in materia

cantonale

Sistema di voto elettronico impiegato

federale

Condizioni

22 ottobre 2023

I Cantoni comunicano alla Cancelleria federale, per ogni votazione popolare federale, il numero di Svizzeri all'estero e di aventi diritto di voto residenti in Svizzera che intendono coinvolgere nella sperimentazione del voto elettronico. La Cancelleria federale concede il nulla osta soltanto se tale numero non supera i limiti stabiliti dall'articolo 27f capoverso 1 ODP, pari al 30 % dell'elettorato cantonale e al 10 % dell'elettorato svizzero.

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