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Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari del 22 agosto 2023
L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 20101 sui prodotti fitosanitari, decide: I prodotti fitosanitari Nemagreen (W-5810) Nematop (W-5950) Galanem (W 6336) Meginem Pro (W 6336-1) Meganem (W 6336-2) Bio Garden Älchen gegen Dickmaulrüssler-Larven (W 6336-3) Coop Oecoplan Biocontrol Nützlinge gegen Dickmaulrüsslerlarven (W 6336-4) Dickmaulrüssler-Nematoden (W 6336-5) BIOHOP NemaGAL (W 6336-6) Biorga Contra Nematoden gegen Dickmaulrüssler (W 6336-7) Larvanem (W-7032) sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2023 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:
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RS 916.161
2023-2410
FF 2023 1939
FF 2023 1939
Applicazioni autorizzate: Ambito di applicazione
Organismo nocivo
Modalità di applicazione
Condizioni
Frutticoltura In generale
Popillia japonica
Dosaggio: 1 millione di nematodi/m2
1, 2, 3, 4, 5
Dosaggio: 1 millione di nematodi/m2
1, 2, 3, 4, 5
Coltivazione di bacche In generale Popillia japonica Coltivazione piante ornam.
In generale
Popillia japonica
Dosaggio: 1 millione di nematodi/m2
1, 2, 3, 4, 5
Campicoltura In generale
Popillia japonica
Dosaggio: 1 millione di nematodi/m2
1, 2, 3, 4, 5
Orticoltura In generale
Popillia japonica
Dosaggio: 1 millione di nematodi/m2
1, 2, 3, 4, 5
Viticoltura In generale
Popillia japonica
Dosaggio: 1 millione di nematodi/m2
1, 2, 3, 4, 5
Superfici per la promozione della biodiversità (SPB) OPD In generale
Popillia japonica
Dosaggio: 1 millione di nematodi/m2
1, 2, 3, 4, 5
Selvicoltura In generale
Popillia japonica
Dosaggio: 1 millione di nématodi/m2
1, 2, 3, 4, 5, 6
Dosaggio: 1 millione di nematodi/m2
1, 2, 3, 4, 5, 6
Superfici non coltive In generale Popillia japonica
Condizioni d'uso 1 Applicare se la temperatura del suolo è di almeno 10°C.
2 Non trattare alla luce diretta del sole, bensì la sera o con tempo coperto.
3 Dopo l'applicazione mantenere il suolo umido per alcuni giorni.
4 Il prodotto non è stato testato alle condizioni pratiche svizzere; non è pertanto possibile garantirne l'efficacia.
5 Trattamento soltanto su indicazione dei servizi fitosanitari cantonali.
6 Applicazione in conformità ai divieti e alle restrizioni applicabili ai sensi dell'Allegato 2.5 dell'Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell'utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, ChemRRV; RS 814.81).
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Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 19682 sulla procedura amministrativa.
Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.
24 agosto 2023
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Il Direttore, Hans Wyss
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RS 172.021
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