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Comunicato dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 29 agosto 2023
1. Per i prodotti fitosanitari elencati nella tabella è stata presentata una domanda di autorizzazione in virtù dell'articolo 21 dell'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161).
2. Le organizzazioni legittimate a ricorrere di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera b della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) possono chiedere fino al 12 settembre 2023 la qualità di parte nel quadro della presente procedura di omologazione, indicando il numero di procedura e il nome del prodotto.
3. Tutte le domande e le istanze delle organizzazioni legittimate a ricorrere devono essere inoltrate entro 6 settimane dalla concessione della qualità di parte.
4. Per consultare gli atti presso l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna occorre prima annunciarsi, inviando una e-mail al seguente indirizzo: pflanzenschutzmittel@blv.admin.ch.
5. Alle organizzazioni legittimate a ricorrere che hanno chiesto la qualità di parte viene notificata la decisione emessa dall'USAV.
29 agosto 2023
Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Il direttore: Hans Wyss
2023-2507
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Nome del prodotto
Numero di procedura
Principio attivo
Richiedente
Tipo di domanda
Data di domanda
Forma di cultura
Anderline
P9411/08.23
Amblyseius andersoni
Omya (Schweiz) AG
Nuovo prodotto con nuovo principio attivo
07.01.2022
Pieno campo e serra
Wormox
P8926/08.23
Bacillus thuringiensis var.
kurstaki
Stähler Suisse SA
Nuovo prodotto con nuovo principio attivo
15.01.2018
Pieno campo e serra
Mecoprop-P
Leu + Gygax AG
Estensione del prodotto
12.08.2022
Pieno campo
Duplosan KV P6307/08.23 Combi
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