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Comunicato dell'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria del 29 agosto 2023

1. Per i prodotti fitosanitari elencati nella tabella è stata presentata una domanda di autorizzazione in virtù dell'articolo 21 dell'ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161).

2. Le organizzazioni legittimate a ricorrere di cui all'articolo 12 capoverso 1 lettera b della legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451) possono chiedere fino al 12 settembre 2023 la qualità di parte nel quadro della presente procedura di omologazione, indicando il numero di procedura e il nome del prodotto.

3. Tutte le domande e le istanze delle organizzazioni legittimate a ricorrere devono essere inoltrate entro 6 settimane dalla concessione della qualità di parte.

4. Per consultare gli atti presso l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria, Schwarzenburgstrasse 155, 3003 Berna occorre prima annunciarsi, inviando una e-mail al seguente indirizzo: pflanzenschutzmittel@blv.admin.ch.

5. Alle organizzazioni legittimate a ricorrere che hanno chiesto la qualità di parte viene notificata la decisione emessa dall'USAV.

29 agosto 2023

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Il direttore: Hans Wyss

2023-2507

FF 2023 2026

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Nome del prodotto

Numero di procedura

Principio attivo

Richiedente

Tipo di domanda

Data di domanda

Forma di cultura

Anderline

P9411/08.23

Amblyseius andersoni

Omya (Schweiz) AG

Nuovo prodotto con nuovo principio attivo

07.01.2022

Pieno campo e serra

Wormox

P8926/08.23

Bacillus thuringiensis var.

kurstaki

Stähler Suisse SA

Nuovo prodotto con nuovo principio attivo

15.01.2018

Pieno campo e serra

Mecoprop-P

Leu + Gygax AG

Estensione del prodotto

12.08.2022

Pieno campo

Duplosan KV P6307/08.23 Combi

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