FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto federale concernente l'adeguamento del credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 11 della legge federale del 20 marzo 20092 sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (LSIF); visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 20233, decreta:

Art. 1 La riduzione a 4810 milioni di franchi del credito complessivo di 5400 milioni di franchi stanziato mediante il decreto federale del 17 dicembre 20084 concernente il credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (prezzi e stato del progetto 2005, senza rincaro né imposta sul valore aggiunto) è approvata.

1

2

Il credito complessivo è suddiviso fra i seguenti crediti d'impegno: Investimenti in mio. fr.

a. Misure sulle linee di base della NFTA (art. 4 lett. a LSIF) b. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera a c. Misure sulle altre tratte (art. 4 lett. b LSIF) d. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera c e. Misure di compensazione per il traffico regionale (art. 6 LSIF) Totale

1 2 3 4

730 10 3750 20 300 4810

RS 101 RS 742.140.2 FF 2023 2061 FF 2009 5015

2023-2369

FF 2023 2063

Adeguamento del credito complessivo per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria. DF

FF 2023 2063

Art. 2 Il Consiglio federale gestisce il credito complessivo. Può in particolare: a.

adeguare il credito complessivo al rincaro comprovato e all'imposta sul valore aggiunto;

b.

effettuare spostamenti esigui tra i crediti d'impegno.

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

2/2