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Legge federale sulla geoinformazione

Disegno

(Legge sulla geoinformazione, LGI) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 23 agosto 20231, decreta: I La legge del 5 ottobre 20072 sulla geoinformazione č modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 60 capoverso 1, 63, 64, 75a, 95 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale3, Art. 3 cpv. 1 lett. k­n 1

Ai sensi della presente legge si intendono per: k.

dati geologici: dati e informazioni sul sottosuolo geologico, in particolare la struttura, la natura e le proprietā, sull'uso passato e presente, sul valore economico, sociale e scientifico e sui processi geologici passati, presenti e potenziali;

l.

dati geologici primari: dati di misurazione, registrazioni, documentazioni e osservazioni dirette delle proprietā geologiche;

m. dati geologici primari processati: dati geologici primari elaborati per essere in seguito interpretati; n.

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dati geologici e informazioni secondari: dati e informazioni geologici derivanti dall'interpretazione di dati geologici primari o di dati geologici primari processati.

FF 2023 2059 RS 510.62 RS 101

2023-2463

FF 2023 2060

Legge sulla geoinformazione

Art. 28a

FF 2023 2060

Messa a disposizione di dati geologici

I detentori di dati geologici primari o di dati geologici primari processati devono metterli a disposizione: 1

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a.

della Confederazione, nella misura in cui i dati sono necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 27 capoverso 2 lettere a­c;

b.

dei Cantoni, nella misura in cui i dati sono necessari per l'adempimento dei compiti previsti dal diritto federale o dal diritto cantonale.

I detentori di questi dati continuano ad avere il diritto di sfruttarli e utilizzarli.

I dati geologici primari sono messi gratuitamente a disposizione della Confederazione e dei Cantoni. La Confederazione e i Cantoni versano un'indennitā per la fornitura dei dati geologici primari processati richiesti secondo la presente legge; nel calcolare l'indennitā tengono conto dei contributi che hanno giā versato.

3

4

Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti: a.

le modalitā per la messa a disposizione dei dati;

b.

l'indennitā per la fornitura dei dati geologici primari processati;

c.

l'utilizzazione dei dati e l'accesso agli stessi, tenendo conto degli interessi economici dei titolari, in particolare del segreto di fabbricazione e d'affari;

d.

i requisiti qualitativi e tecnici relativi ai dati.

La Confederazione acquista i dati geologici secondari in conformitā alla legislazione sugli appalti pubblici.

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Art. 28b

Scambio di dati geologici tra la Confederazione e i Cantoni

La Confederazione e i Cantoni si mettono gratuitamente a disposizione i dati geologici.

Art. 46a

Disposizioni transitorie dell'articolo 28a

Per i dati geologici creati fino a un anno dopo l'entrata in vigore dell'articolo 28a, l'obbligo di messa a disposizione č limitato alla forma e ai formati di dati esistenti.

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In questi casi la Confederazione provvede alla preparazione digitale dei dati geologici disponibili solo in forma cartacea e ne sostiene i costi.

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II Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 19574 sulle ferrovie Art. 45

Dati geologici

I gestori delle infrastrutture devono mettere a disposizione della geologia nazionale, su richiesta e a titolo gratuito, i dati geologici raccolti nell'ambito di una procedura di approvazione dei piani o durante l'esecuzione di un progetto approvato.

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle modalitā di messa a disposizione dei dati, sull'utilizzazione dei dati e sui requisiti qualitativi e tecnici relativi ai dati.

2

2. Legge federale del 17 dicembre 20215 sul trasporto di merci sotterraneo Inserire prima del titolo della sezione 4 Art. 24a

Dati geologici

Le imprese devono mettere a disposizione della geologia nazionale, su richiesta e a titolo gratuito, i dati geologici raccolti nell'ambito di una procedura di approvazione dei piani o durante l'esecuzione di un progetto approvato.

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulle modalitā di messa a disposizione dei dati, sull'utilizzazione dei dati e sui requisiti qualitativi e tecnici relativi ai dati.

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III 1

La presente legge sottostā a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 742.101 RS 749.1

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