FF 2023 www.fedlex.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Richiesta di autorizzazione per l'utilizzazione di organismi alloctoni invasivi ai sensi dell'art. 15 cpv. 2 dell'ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente Richiedente:

streichelfarm.ch

Oggetto:

D23.002 ­ Allevamento di tartarughe dalle orecchie rosse (Trachemys scripta elegans) Descrizione e origine degli organismi: ­ Le tartarughe dalle orecchie rosse sono originarie degli Stati Uniti (dal lago Michigan alla Florida) e sono arrivate in Svizzera a partire dagli anni '70 attraverso il commercio di animali domestici.

­ Questi animali alloctoni sono invasivi in Svizzera e danneggiano la flora e la fauna locali perché, tra l'altro, non hanno predatori qui. Per questo motivo sono stati vietati in Svizzera dal 2008.

Contenuti e obiettivi della sperimentazione: ­ Il richiedente privato gestisce un centro d'accoglienza che ospita vari rettili, tra cui le tartarughe ornamentali dalle orecchie rosse; ­ Il centro d'accoglienza streichelfarm.ch fornisce un importante contributo alla sistemazione (temporanea) delle tartarughe dalle orecchie rosse; ­ Le tartarughe ornamentali dalle orecchie rosse sono tenute in recinti adeguati alla specie, chiusi e a prova di fuga, e non possono riprodursi.

Luogo di allevamento delle tartarughe ornamentali dalle orecchie rosse: Streichelfarm.ch, Hüsli 340, 9056 Gais Durata: Da oggi fino a nuovo avviso.

Procedura di autorizzazione:

2023-2673

La procedura si basa sull'ordinanza del 10 settembre 2008 sull'utilizzazione di organismi nell'ambiente (ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente, OEDA; RS 814.911), in particolare l'art. 15 cpv. 2, e sulla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021).

FF 2023 2161

FF 2023 2161

Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione:

Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), 3003 Berna

Consultazione pubblica del fascicolo:

Gli atti non confidenziali possono essere consultati dal pubblico dal 22 settembre 2023 al 23 ottobre 2023 (compreso) durante il normale orario d'ufficio presso: ­ UFAM, divisione suolo e biotecnologia, Monbijoustrasse 40, 3011 Berna (si prega di avvisare prima per telefono: 058 462 20 82); ­ Gemeindeverwaltung, Schulhausstrasse 1, 9056 Gais (si prega di avvisare prima per telefono: 071 791 80 80).

Dichiarazione:

Chiunque può esprimere per iscritto il proprio parere sulla domanda entro il termine summenzionato (23 ottobre 2023).

Chiunque intenda esercitare i propri diritti in qualità di parte ai sensi dell'articolo 6 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) nella procedura di autorizzazione, deve comunicare e motivare per iscritto tale intenzione all'UFAM nell'atto d'opposizione, indicando le informazioni concernenti la propria qualità di parte, entro il summenzionato termine previsto per la consultazione (23 ottobre 2023). Chi omette di farlo è escluso dalla successiva procedura.

Nota: In caso di opposizioni collettive o di più opposizioni individuali identiche, deve essere designata una persona che possa rappresentare il gruppo degli oppositori in modo giuridicamente vincolante. In caso contrario, il rappresentante sarà designato dall'UFAM (art.11a PA).

21 settembre 2023

2/2

Ufficio federale dell'ambiente