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Legge federale sull'Assemblea federale

Progetto

(Legge sul Parlamento, LParl) (Esame preliminare del preventivo e procedura di corapporto parlamentare) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 29 giugno 20231; visto il parere del Consiglio federale del 23 agosto 20232, decreta: I La legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 50 cpv. 1­3 Le Commissioni delle finanze (CdF) si occupano della gestione finanziaria della Confederazione; esaminano preliminarmente, in particolare, la pianificazione finanziaria, il preventivo e le relative aggiunte, nonché il consuntivo della Confederazione.

Esercitano l'alta vigilanza sull'intera gestione finanziaria secondo l'articolo 26 capoverso 2, sempre che la legge non preveda altrimenti.

1

Le Commissioni delle finanze sono invitate a presentare un corapporto se progetti delle commissioni parlamentari o disegni del Consiglio federale di atti legislativi che hanno ripercussioni finanziarie significative non sono loro attribuiti per esame preliminare. Per difendere le loro proposte nelle Camere hanno gli stessi diritti delle commissioni incaricate dell'esame preliminare.

2

3

1 2 3

Abrogato

FF 2023 2157 FF 2023 2159 RS 171.10

2023-2574

FF 2023 2158

Legge sul Parlamento (Esame preliminare del preventivo e procedura di corapporto parlamentare)

FF 2023 2158

Art. 94a, rubrica e cpv. 2 Appianamento delle divergenze in materia di programma di legislatura, di piano finanziario e di valori di pianificazione nel preventivo Per il decreto federale sul programma di legislatura, il decreto federale sul piano finanziario e il decreto federale concernente i valori di pianificazione nel preventivo la conferenza di conciliazione presenta una proposta di conciliazione riguardo a ogni divergenza. Su ogni proposta si vota separatamente.

2

Art. 112, rubrica, cpv. 3bis e 4 Collaborazione con il Consiglio federale, l'Amministrazione federale e la Commissione delle finanze Se un progetto di atto legislativo della commissione ha ripercussioni finanziarie significative, la Commissione delle finanze della sua Camera è invitata a esprimere il proprio parere simultaneamente al Consiglio federale. La commissione può difendere il proprio progetto di atto legislativo in seno alle Commissioni delle finanze di entrambe le Camere.

3bis

Se il Consiglio federale o la Commissione delle finanze propongono una modifica, la commissione la esamina prima della trattazione del progetto nella Camera prioritaria.

4

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

La Conferenza di coordinamento ne determina l'entrata in vigore.

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