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Legge federale sulla cartella informatizzata del paziente

Disegno

(LCIP) (Finanziamento transitorio, consenso e accesso ai servizi di ricerca di dati) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20231, decreta: I La legge federale del 19 giugno 20152 sulla cartella informatizzata del paziente è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli 95 capoverso 1, 117 capoverso 1 e 122 capoverso 1 della Costituzione federale3; Art. 1 cpv. 3, secondo periodo ... In questo modo contribuisce anche a un'assistenza sanitaria di alto livello qualitativo e al contenimento dei costi nell'ambito dell'assicurazione malattie.

3

Art. 3 cpv. 1 e 1bis La costituzione di una cartella informatizzata richiede il consenso esplicito del paziente. Il consenso è valido soltanto se espresso liberamente e dopo debita informazione sulle modalità di trattamento dei dati e sulle conseguenze di tale trattamento. Il Consiglio federale disciplina le modalità del consenso.

1

1bis Le

comunità di riferimento devono poter attestare il consenso del paziente in qualsiasi momento.

1 2 3

FF 2023 2181 RS 816.1 RS 101

2023-2613

FF 2023 2182

Cartella informatizzata del paziente. LF (Finanziamento transitorio, consenso e accesso ai servizi di ricerca di dati)

FF 2023 2182

Titolo dopo l'art. 23

Sezione 7a: Finanziamento transitorio Art. 23a

Principi

La Confederazione può concedere alle comunità di riferimento aiuti finanziari per garantire il finanziamento della gestione e dell'ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente.

1

Gli aiuti finanziari sono corrisposti sotto forma di importo fisso per ciascuna cartella aperta. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare di questo importo.

2

Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se i Cantoni partecipano almeno nella stessa misura della Confederazione ai costi sostenuti annualmente dalla comunità di riferimento per la gestione e l'ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente. La partecipazione dei Cantoni deve avvenire prima della presentazione delle domande di aiuti finanziari da parte delle comunità di riferimento.

3

Se per la gestione e l'ulteriore sviluppo della cartella informatizzata del paziente possono essere richiesti altri sussidi federali, i fondi federali totali possono ammontare al massimo alla metà dei costi corrispondenti.

4

Art. 23b

Importo massimo

L'Assemblea federale stabilisce con un limite di spesa l'importo massimo degli aiuti finanziari che la Confederazione può concedere.

Art. 23c

Procedura

1

Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'UFSP.

2

L'UFSP concede gli aiuti finanziari mediante decisione.

Inserire dopo il titolo della sezione 9 Art. 24a

Esecuzione

1

Il Consiglio federale esegue la presente legge.

2

Emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 26a

Disposizioni transitorie della modifica del ...

Gli aiuti finanziari di cui alla sezione 7a sono concessi anche per le cartelle informatizzate del paziente aperte prima dell'entrata in vigore della modifica del ....

1

In deroga all'articolo 23a capoverso 3 secondo periodo, nel primo anno dall'entrata in vigore della modifica del ... è sufficiente una garanzia della partecipazione dei Cantoni.

2

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II La legge federale del 18 marzo 19944 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 37 cpv. 3 I fornitori di prestazioni di cui ai capoversi 1, 1bis e 2 devono affiliarsi a una comunità o a una comunità di riferimento certificata ai sensi dell'articolo 11 lettera a della legge federale del 19 giugno 20155 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP).

3

Art. 39 cpv. 1 lett. f Gli stabilimenti e i rispettivi reparti adibiti alla cura ospedaliera di malattie acute o all'attuazione ospedaliera di provvedimenti medici di riabilitazione (ospedali) sono autorizzati se: 1

f.

si affiliano a una comunità o comunità di riferimento certificata ai sensi dell'articolo 11 lettera a LCIP6.

Art. 42a cpv. 2bis La tessera può essere utilizzata come strumento d'identificazione ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 LCIP7.

2bis

Inserire prima del titolo del capitolo 4a Art. 59abis

Cartella informatizzata del paziente

Le seguenti autorità possono accedere ai servizi di ricerca di dati di cui all'articolo 14 capoverso 1 LCIP8, nella misura in cui ciò sia necessario per controllare l'adempimento dell'obbligo per i fornitori di prestazioni di affiliarsi a una comunità o comunità di riferimento certificata ai sensi dell'articolo 11 lettera a LCIP: a.

l'autorità di vigilanza di cui all'articolo 38 capoverso 1;

b.

l'autorità cantonale responsabile della vigilanza sui fornitori di prestazioni di cui all'articolo 35 capoverso 2 lettere h-k.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

4 5 6 7 8

RS 832.10 RS 816.1 RS 816.1 RS 816.1 RS 816.1

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