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Legge federale sulle banche e le casse di risparmio

Disegno

(Legge sulle banche, LBCR) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 settembre 20231, decreta: I La legge dell'8 novembre 19342 sulle banche è modificata come segue: Art. 3g cpv. 1 e 2, primo periodo La FINMA è autorizzata a emanare, per i gruppi finanziari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo, la pubblicazione e la contabilità.

1

Essa è autorizzata a emanare, per i conglomerati finanziari dominati dal settore bancario o da quello del commercio di valori mobiliari, prescrizioni concernenti i fondi propri, la liquidità, la ripartizione dei rischi, le poste rischio interne al gruppo, la pubblicazione e la contabilità oppure a stabilirle nel singolo caso. ...

2

Art. 5

Pubblicazione

Le banche informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico in merito alla loro attività e ai loro rischi, in particolare in merito alla loro organizzazione, ai loro fondi propri e alla loro liquidità.

1

Il Consiglio federale disciplina i dettagli della pubblicazione. Stabilisce le esigenze minime tenendo conto del genere di attività e dei rischi.

2

3

1 2

La FINMA è autorizzata a emanare prescrizioni di esecuzione.

FF 2023 2165 RS 952.0

2023-2603

FF 2023 2166

Legge sulle banche

Art. 10a cpv. 2, frase introduttiva e lett. c, 3 e 4 Tenuto conto della situazione economica della banca e del sostegno accordato, il Consiglio federale può in particolare: 2

c.

obbligare la banca a chiedere alle persone che vi esercitano o esercitavano una funzione direttiva e che sono corresponsabili in modo determinante della necessità dell'aiuto statale la restituzione delle retribuzioni variabili già versate.

Le banche di rilevanza sistemica e le loro società madri hanno l'obbligo di prevedere nei loro sistemi di retribuzione una riserva vincolante che consente di limitare il diritto alla retribuzione variabile e di chiedere la restituzione delle retribuzioni variabili già versate qualora sia accordato un sostegno statale ai sensi del presente articolo. Se il diritto applicabile a un contratto di lavoro non ammette una riserva sulla restituzione, la FINMA può consentire alla banca di rinunciare del tutto o in parte nei singoli casi alla restituzione delle retribuzioni variabili.

3

4

La FINMA verifica l'attuazione delle misure concernenti le retribuzioni.

Inserire prima del titolo del capo sesto Art. 10b

Collaborazione tra il DFF, la FINMA e la Banca nazionale per evitare o gestire il dissesto di una banca di rilevanza sistemica

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la FINMA e la Banca nazionale collaborano a stretto contatto per evitare o gestire il dissesto di una banca di rilevanza sistemica.

1

La FINMA informa senza indugio il DFF e la Banca nazionale se dalla propria valutazione risulta che potrebbe essere necessario ordinare una misura secondo l'articolo 25 capoverso 1 nei confronti della banca di rilevanza sistemica e comunica la propria valutazione al DFF. La FINMA valuta in particolare i rischi per la banca di rilevanza sistemica interessata.

2

Dopo essere stata informata dalla FINMA, la Banca nazionale comunica la propria valutazione al DFF. Essa valuta in particolare i rischi per l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero.

3

Art. 12

Capitale di riserva

L'assemblea generale può autorizzare il consiglio d'amministrazione, mediante una modifica dello statuto, ad aumentare il capitale azionario o di partecipazione. Essa indica il limite superiore fino al quale il consiglio d'amministrazione può aumentare il capitale.

1

Se delibera un aumento del capitale azionario o di partecipazione, il consiglio d'amministrazione emana le disposizioni necessarie, qualora non siano contenute nella deliberazione di autorizzazione dell'assemblea generale.

2

Dopo ogni aumento del capitale azionario o di partecipazione, il consiglio d'amministrazione procede agli accertamenti occorrenti e modifica lo statuto. La delibera3

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Legge sulle banche

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zione relativa alla modifica dello statuto e gli accertamenti del consiglio d'amministrazione devono risultare da un atto pubblico.

Per gravi motivi, il consiglio d'amministrazione può sopprimere il diritto di opzione degli azionisti o dei partecipanti, segnatamente se questo consente il collocamento rapido e semplice delle azioni o dei buoni di partecipazione. In tal caso le nuove azioni o i nuovi buoni di partecipazione sono emessi alle condizioni di mercato. I disaggi sono ammessi per quanto rientrino nell'interesse della società nella prospettiva di un collocamento rapido e completo delle azioni o dei buoni di partecipazione.

4

Per il resto, si applicano per analogia le disposizioni del CO3 sull'aumento ordinario del capitale (art. 650­652h CO) e sui buoni di partecipazione (art. 656a­656g CO), eccezion fatta per le seguenti: 5

a.

articolo 652b capoverso 2 (gravi motivi che giustificano la soppressione del diritto d'opzione);

b.

articolo 652d (aumento mediante capitale proprio);

c.

articolo 656b capoverso 1 (limitazione inerente all'ammontare del capitale di partecipazione).

Art. 13 cpv. 1, 2, parte introduttiva, 6 e 8, frase introduttiva L'assemblea generale può deliberare la creazione di un capitale convertibile condizionale stabilendo nello statuto che i crediti derivanti da prestiti obbligatoriamente convertibili sono convertiti in azioni o in buoni di partecipazione nel caso in cui si verifichi un evento determinante.

1

L'assemblea generale può limitare nello statuto l'ammontare nominale del capitale convertibile condizionale. Essa stabilisce nello statuto: 2

La deliberazione del consiglio d'amministrazione va notificata senza indugio al registro di commercio.

6

Le disposizioni del CO4 sull'aumento con capitale condizionale (art. 653­653i CO) non si applicano, eccezion fatta per le seguenti: 8

Art. 14 cpv. 6 I titolari di buoni di partecipazione possono proporre all'assemblea generale l'istituzione di una verifica speciale, in quanto ciò sia necessario per l'esercizio dei loro diritti. Se l'assemblea generale non accede alla proposta, essi possono chiedere al giudice, entro il termine di tre mesi, l'istituzione di una verifica speciale se insieme detengono almeno il 10 per cento del capitale di partecipazione o un capitale di partecipazione per un valore nominale di 2 milioni di franchi. Alla procedura si applicano per analogia gli articoli 697c­697hbis CO5.

6

3 4 5

RS 220 RS 220 RS 220

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Legge sulle banche

Art. 14b

Obblighi di annunciare ed elenco per le banche cooperative

Chiunque acquista buoni di partecipazione non quotati di una banca cooperativa deve annunciare a quest'ultima entro un mese l'acquisto, il proprio nome e cognome o la propria ditta così come il proprio indirizzo.

1

Il titolare deve comprovare di possedere il buono di partecipazione e identificarsi nel modo indicato di seguito: 2

a.

in qualità di persona fisica: con l'originale o la copia di un documento d'identità ufficiale provvisto di fotografia, segnatamente il passaporto, la carta d'identità o la licenza di condurre;

b.

in qualità di persona giuridica svizzera: con un estratto del registro di commercio;

c.

in qualità di persona giuridica estera: con l'estratto autenticato aggiornato del registro di commercio estero o con un documento equivalente.

Il titolare deve annunciare alla banca cooperativa ogni modifica del proprio nome o cognome, della propria ditta così come del proprio indirizzo.

3

L'obbligo di annunciare non sussiste se i buoni di partecipazione rivestono la forma di titoli contabili secondo la legge del 3 ottobre 20086 sui titoli contabili. La banca cooperativa designa l'ente di custodia presso il quale i buoni di partecipazione sono depositati o iscritti nel registro principale; l'ente di custodia deve essere in Svizzera.

4

Oltre all'obbligo di annunciare secondo i capoversi 1­4, vige l'obbligo di annunciare gli aventi economicamente diritto. L'articolo 697j CO7 è applicabile per analogia.

5

La banca cooperativa iscrive nell'elenco dei soci i titolari di buoni di partecipazione e gli aventi economicamente diritto che le sono stati annunciati.

6

Oltre alle disposizioni relative all'elenco dei soci, a tale elenco si applicano anche le seguenti prescrizioni: 7

a.

l'elenco menziona il nome e il cognome o la ditta così come l'indirizzo dei titolari di buoni di partecipazione e degli aventi economicamente diritto;

b.

l'elenco menziona la cittadinanza e la data di nascita dei titolari di buoni di partecipazione;

c.

i documenti giustificativi su cui si fonda un annuncio di cui al presente articolo devono essere conservati per dieci anni dopo la cancellazione della persona dall'elenco.

L'elenco deve essere tenuto in modo che sia possibile accedervi in ogni momento in Svizzera.

8

6 7

RS 957.1 RS 220

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Art. 26 cpv. 1 lett. i 1

La FINMA può decidere misure di protezione; in particolare può: i.

ordinare alla banca o alla società madre di ammortizzare o convertire i fondi propri di base supplementari.

Art. 30b cpv. 3 lett. a 3

Sono esclusi dalla conversione e dalla riduzione dei crediti: a.

i crediti privilegiati di prima e seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF8 così come i crediti secondo l'articolo 32i capoverso 1, nella misura del privilegio accordato;

Inserire prima del titolo del capo dodicesimo

Capo undicesimo a: Concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale a banche di rilevanza sistemica Art. 32a

Concessione di garanzie in caso di dissesto

La Confederazione può concedere alla Banca nazionale garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati a banche di rilevanza sistemica o facenti parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica. La Confederazione valuta i rischi connessi alla concessione delle garanzie in caso di dissesto considerando, in particolare, il privilegio nel fallimento secondo l'articolo 32i.

1

Con una garanzia in caso di dissesto la Confederazione si impegna ad assumersi, al termine di una procedura di fallimento bancario nei confronti del mutuatario e nella misura dell'importo della garanzia, la perdita definitiva della Banca nazionale derivante dai mutui a sostegno della liquidità garantiti dalla Confederazione, compresi gli interessi maturati e il premio di rischio della Banca nazionale (art. 32d cpv. 2 e 3).

2

Per la concessione di una garanzia in caso di dissesto devono essere adempiute le seguenti condizioni: 3

8

a.

il mutuatario ha esaurito le fonti di finanziamento reperibili con i propri mezzi.

La Banca nazionale conferma che il mutuatario e il gruppo finanziario non dispongono più di alcuna garanzia adeguata per garantire mutui straordinari a sostegno della liquidità. La FINMA conferma che il mutuatario e il gruppo finanziario non dispongono di altre fonti di finanziamento;

b.

la FINMA ha avviato una procedura di risanamento o l'avvio di tale procedura è imminente;

c.

la FINMA conferma che il mutuatario è solvibile o che esiste un piano di risanamento;

RS 281.1

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d.

senza la concessione di mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto sussiste il rischio di un grave pregiudizio per l'economia svizzera e il sistema finanziario svizzero;

e.

i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto sono adeguati e necessari per il risanamento del mutuatario.

Non sussiste alcun diritto alla concessione da parte della Confederazione di una garanzia in caso di dissesto per i mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale al mutuatario.

4

Art. 32b

Stanziamento del credito

Lo stanziamento del credito d'impegno necessario è retto dall'articolo 28 della legge federale del 7 ottobre 20059 sulle finanze della Confederazione.

Art. 32c

Importo forfettario per il rischio di un'eventuale messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto

La Confederazione riscuote annualmente dalle banche di rilevanza sistemica o facenti parte di un gruppo finanziario di rilevanza sistemica un importo forfettario per il rischio di un'eventuale messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto.

1

L'importo forfettario corrisponde al prodotto tra un'aliquota di calcolo unica e una base di calcolo determinata per ciascuna banca di cui al capoverso 1. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

2

Nel disciplinare l'aliquota di calcolo unica il Consiglio federale considera in particolare: 3

a.

il rischio di perdita medio a lungo termine derivante da un'eventuale messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale; e

b.

i risultati d'esercizio delle banche di cui al capoverso 1.

Nel disciplinare la base di calcolo per le singole banche il Consiglio federale considera in particolare: 4

a.

l'esposizione totale di ciascuna banca calcolata secondo lo standard minimo di Basilea, dedotti i seguenti elementi: 1. i fondi propri prudenziali, 2. le attività liquide di elevata qualità, e 3. le garanzie, al netto delle riduzioni di valore legate al rischio, predisposte per il sostegno straordinario di liquidità da parte della Banca nazionale;

b.

le particolarità delle garanzie dello Stato rilasciate dai Cantoni.

Per il calcolo dell'importo forfettario è determinante il valore medio annuale specifico alla banca della base di calcolo determinata con cadenza trimestrale.

5

9

RS 611.0

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L'importo forfettario decade dal momento in cui una banca di cui al capoverso 1 è tenuta a versare un premio secondo l'articolo 32d capoverso 1.

6

Art. 32d

Premio per la messa a disposizione, premi di rischio, interessi e costi per prestazioni di terzi

La Confederazione ha diritto a un premio per la messa a disposizione di una garanzia in caso di dissesto. Il premio per la messa a disposizione è commisurato all'ammontare della garanzia in caso di dissesto; è stabilito nel singolo caso.

1

A titolo di compensazione dei rischi assunti con un mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto, la Confederazione e la Banca nazionale hanno diritto a un premio di rischio ciascuna. I premi di rischio sono commisurati all'ammontare dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto erogati; sono stabiliti nel singolo caso. La Confederazione e la Banca nazionale possono adeguare il proprio premio di rischio, in particolare in base all'evoluzione della situazione di rischio.

2

La Banca nazionale ha diritto a riscuotere interessi sui mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto.

3

La Banca nazionale addebita il premio per la messa a disposizione e i premi di rischio al mutuatario nel quadro della concessione del mutuo e accredita alla Confederazione il premio per la messa a disposizione e il premio di rischio che le spetta.

4

Nell'ambito di una procedura di fallimento la Banca nazionale è autorizzata e tenuta a far valere, a nome della Confederazione, il premio per la messa a disposizione e il premio di rischio maturati che spettano alla Confederazione.

5

I costi per prestazioni di terzi sostenuti dalla Confederazione, dalla Banca nazionale o dalla FINMA nell'ambito della concessione, della gestione, della sorveglianza, della verifica e della liquidazione dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto sono addebitati al mutuatario.

6

Art. 32e

Contratti

I dettagli concernenti i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, la garanzia in caso di dissesto e i relativi premi, interessi e costi sono disciplinati nei contratti conclusi tra la Confederazione e la Banca nazionale nonché tra la Banca nazionale e il mutuatario.

Art. 32f

Rimborso

Il mutuatario deve rimborsare i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto prima degli altri mutui a sostegno della liquidità che la Banca nazionale gli ha concesso. È fatto salvo il rimborso anticipato di altri mutui a sostegno della liquidità che la Banca nazionale ha concesso al mutuatario se: a.

questi altri mutui non sono più coperti da garanzie sufficienti a seguito di cambiamenti del mercato; o

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b.

la Confederazione ha previamente acconsentito a un rimborso anticipato in casi motivati.

Art. 32g

Obblighi del mutuatario derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto

Durante il periodo di validità di un contratto relativo a un mutuo a sostegno della liquidità coperto da una garanzia in caso di dissesto e, se tale contratto viene rescisso, fino al rimborso integrale dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto e al pagamento integrale degli interessi e dei premi maturati di cui all'articolo 32d, al mutuatario e alle sue filiali dirette o indirette non è consentito: 1

a.

decidere di versare o versare dividendi e tantièmes a persone all'interno e al di fuori del gruppo del mutuatario;

b.

restituire fondi propri di base di qualità primaria, fondi propri di base supplementari, fondi propri complementari e fondi supplementari in grado di assorbire le perdite;

c.

concedere o rimborsare mutui ai proprietari della società madre del gruppo.

Nel caso delle operazioni di cui al capoverso 1 lettere b e c è ammesso l'adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi, di ammortamento e di rimborso.

2

Il mutuatario e le società del gruppo a cui è legato direttamente o indirettamente non possono né compiere atti che possano ritardare o compromettere il rimborso dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto e il pagamento integrale degli interessi e dei premi di cui all'articolo 32d né astenersi dal compiere atti che sarebbero utili ai fini del rimborso di questi mutui e del pagamento integrale di tali interessi e premi.

3

I divieti di cui al capoverso 1 non sono applicabili se il mutuatario o il gruppo finanziario è assunto da una società terza e il mutuatario o il gruppo finanziario è incorporato in un'unità della società terza.

4

Art. 32h

Riduzione dei rischi, sorveglianza e rapporti

Dopo l'erogazione dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, la FINMA e la Banca nazionale quale mutuante provvedono, per quanto possibile, affinché i rischi della Confederazione derivanti dalle garanzie in caso di dissesto vengano ridotti.

1

La FINMA sorveglia l'utilizzo dei mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto tenendo conto degli obblighi di cui all'articolo 32g e ne fa rapporto al DFF almeno mensilmente.

2

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Art. 32i

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Privilegio nel fallimento per crediti derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto

I crediti della Banca nazionale derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, i premi maturati spettanti alla Banca nazionale e alla Confederazione e gli interessi maturati di cui all'articolo 32d sono collocati nella terza classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF10.

1

Se esistono crediti di questo tipo, in deroga all'articolo 220 capoverso 1 LEF i crediti della terza classe devono essere soddisfatti nel seguente ordine: 2

a.

i crediti derivanti da conti di libero passaggio sotto forma di risparmio puro previsti dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 26 capoverso 1 della legge del 17 dicembre 199311 sul libero passaggio e i crediti derivanti da depositi a risparmio su conti della previdenza individuale vincolata secondo l'articolo 82 capoverso 1 lettera b della legge federale del 25 giugno 198212 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità;

b.

i crediti della Banca nazionale derivanti da mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, i premi maturati spettanti alla Banca nazionale e alla Confederazione e gli interessi maturati di cui all'articolo 32d;

c.

tutti gli altri crediti della terza classe.

Art. 32j

Esercizio da parte della Banca nazionale del diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto

L'esercizio da parte della Banca nazionale del diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto presuppone che: 1

a.

la Banca nazionale abbia fatto valere interamente, nell'ambito della procedura di fallimento, i mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto, gli interessi maturati, il suo premio di rischio e, a nome della Confederazione, il premio per la messa a disposizione e quello di rischio maturati; e

b.

la procedura di fallimento si sia conclusa con decisione passata in giudicato.

Eventuali ulteriori condizioni per l'esercizio del diritto al pagamento della garanzia in caso di dissesto sono definite dalla Confederazione e dalla Banca nazionale nel contratto relativo alla garanzia in caso di dissesto.

2

Art. 32k

Esigibilità del credito coperto

Il credito che sorge da una perdita definitiva della Banca nazionale derivante dai mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto diventa esigibile cinque anni dopo la conclusione della procedura di fallimento con decisione passata in giudicato.

10 11 12

RS 281.1 RS 831.42 RS 831.40

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Art. 32l

Scambio di informazioni e trattamento dei dati

Il DFF, la FINMA e la Banca nazionale si scambiano informazioni non accessibili pubblicamente e necessarie per l'esecuzione del presente capo, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza, la verifica e la liquidazione di mutui a sostegno della liquidità, di garanzie in caso di dissesto e di garanzie o per il monitoraggio del mercato.

1

La FINMA e la Banca nazionale forniscono al DFF in particolare tutte le informazioni che quest'ultimo ritiene essenziali per la valutazione dei rischi per le finanze della Confederazione in vista della concessione, gestione, sorveglianza, verifica e liquidazione di mutui a sostegno della liquidità e garanzie in caso di dissesto. Il DFF inoltra al Controllo federale delle finanze le informazioni e i documenti di cui quest'ultimo necessita per poter valutare i mutui a sostegno della liquidità, le garanzie in caso di dissesto e i relativi impegni finanziari della Confederazione.

2

Il DFF, la FINMA, la Banca nazionale e il Controllo federale delle finanze nonché i terzi cui si fa ricorso per l'esecuzione del presente capo possono trattare e comunicarsi i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche, compresi i dati degni di particolare protezione di cui all'articolo 5 lettera c numeri 1, 2, 5 e 6 della legge federale del 25 settembre 202013 sulla protezione dei dati e i dati concernenti persone giuridiche degni di particolare protezione di cui all'articolo 57r capoverso 2 della legge del 21 marzo 199714 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, nonché altre informazioni, se ciò è necessario ai fini dell'esecuzione del presente capo, segnatamente per la concessione, la gestione, la sorveglianza, la verifica e la liquidazione di mutui a sostegno della liquidità, di garanzie in caso di dissesto e di garanzie o per il monitoraggio del mercato.

3

Art. 34 cpv. 1, secondo periodo 1

... Sono fatte salve le disposizioni derogatorie della presente legge.

Art. 36 cpv. 1bis L'ordine dei creditori e il soddisfacimento dei loro crediti nelle classi di cui agli articoli 32i e 51b capoverso 4 devono essere considerati nella graduatoria.

1bis

Art. 46 cpv. 1 lett. d È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente: 1

d.

13 14

viola gli obblighi di cui all'articolo 32g.

RS 235.1 RS 172.010

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Inserire prima del titolo del capo quindicesimo

Capo quattordicesimo a: Disposizioni relative ai mutui supplementari a sostegno della liquidità concessi in virtù dell'ordinanza del Consiglio federale del 16 marzo 2023 Art. 51a

Campo di applicazione

Il presente capo si applica ai mutui supplementari a sostegno della liquidità concessi in virtù dell'ordinanza del 16 marzo 202315 concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica nella versione del 19 marzo 202316 e alle misure connesse a questi mutui supplementari a sostegno della liquidità.

Art. 51b

Mutui supplementari a sostegno della liquidità

D'intesa con la Banca nazionale, il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dei mutui supplementari a sostegno della liquidità che la Banca nazionale può erogare per gruppo finanziario.

1

La Banca nazionale definisce le condizioni dei mutui supplementari a sostegno della liquidità. Nei limiti dell'importo massimo stabilito secondo il capoverso 1, può concedere mutui supplementari distinti a sostegno della liquidità a più banche facenti parte del medesimo gruppo finanziario di rilevanza sistemica.

2

Gli articoli 32a capoverso 3, escluse le lettere b ed e, 32d capoversi 3 e 6, nonché 32g si applicano per analogia ai mutui supplementari a sostegno della liquidità. La concessione di mutui supplementari a sostegno della liquidità presuppone che questi mutui siano adeguati e necessari per la continuazione dell'attività del mutuatario.

3

I crediti della Banca nazionale derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e i relativi interessi maturati sono collocati nella seconda classe secondo l'articolo 219 capoverso 4 LEF17. In deroga all'articolo 220 capoverso 1 LEF, nella seconda classe, i crediti di cui all'articolo 219 capoverso 4 Seconda classe lettere a­f LEF devono essere soddisfatti prima dei crediti derivanti da mutui supplementari a sostegno della liquidità e dei relativi interessi maturati.

4

Art. 51c

Relazione tra mutui supplementari a sostegno della liquidità e mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto

La banca deve avere quasi esaurito i mutui supplementari a sostegno della liquidità che le sono stati concessi in virtù dell'ordinanza del 16 marzo 202318 concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati 15 16 17 18

RS 952.3 RU 2023 136 RS 281.1 RS 952.3

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dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica nella versione del 19 marzo 202319 prima che le possano essere erogati mutui a sostegno della liquidità coperti da una garanzia in caso di dissesto secondo il capo undicesimo a. La Banca nazionale conferma al DFF che i mutui supplementari a sostegno della liquidità sono esauriti.

Art. 51d

Ulteriori misure della FINMA

In relazione ai mutui supplementari a sostegno della liquidità concessi in virtù dell'ordinanza del 16 marzo 202320 concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica nella versione del 19 marzo 202321, la FINMA può esigere la sostituzione integrale o parziale dell'organo responsabile dell'alta direzione, della vigilanza e del controllo nonché dell'organo di gestione del mutuatario.

Art. 51e

Esame del presente capo

Al più tardi cinque anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ..., il Consiglio federale esamina le disposizioni del presente capo. Ne riferisce all'Assemblea federale e indica l'eventuale necessità di abrogazioni o modifiche a livello di legge.

Art. 52a Abrogato

Disposizione transitoria della modifica del ...

I sistemi di retribuzione secondo l'articolo 10a devono essere adeguati al più tardi entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del ...

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

Gli articoli 51b capoversi 1­3, 51c e 51d si applicano fino al 31 dicembre 2027.

19 20 21

RU 2023 136 RS 952.3 RU 2023 136

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 17 giugno 200522 sul Tribunale federale Art. 46 cpv. 2 lett. f 2

Il capoverso 1 non si applica nei procedimenti concernenti: f.

le offerte pubbliche di acquisto (art. 83 lett. u).

Art. 83 lett. u Il ricorso è inammissibile contro: u.

le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125141 della legge del 19 giugno 201523 sull'infrastruttura finanziaria [LInFi]); in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile se il Tribunale amministrativo federale ha deciso in prima istanza in virtù dell'articolo 141 capoverso 1bis LInFi;

Art. 100 cpv. 2 lett. e 2

Il termine è di dieci giorni per i ricorsi contro le decisioni: e.

22 23 24

del Tribunale amministrativo federale in materia di offerte pubbliche di acquisto pronunciate da quest'ultimo in prima istanza in virtù dell'articolo 141 capoverso 1bis LInFi24.

RS 173.110 RS 958.1 RS 958.1

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Legge sulle banche

2. Codice delle obbligazioni25 Art. 633 2. Prestazione dei 1 I conferimenti in denaro conferimenti secondo l'articolo 1a della a. Versamenti

devono essere depositati presso una banca legge dell'8 novembre 193426 sulle banche (LBCR) o una persona secondo l'articolo 1b LBCR ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.

La banca o la persona secondo l'articolo 1b LBCR può rimettere questa somma alla società solo dopo l'iscrizione di quest'ultima nel registro di commercio.

2

Sono considerati conferimenti in denaro i versamenti nella moneta in cui è espresso il capitale azionario, nonché i versamenti effettuati in una moneta liberamente convertibile diversa da quella del capitale azionario.

3

Art. 653e cpv. 2 I conferimenti in denaro devono essere depositati presso una banca secondo l'articolo 1a LBCR27 o una persona secondo l'articolo 1b LBCR ed essere tenuti a disposizione esclusiva della società.

2

Art. 653w 5. Riserva a favore del capitale di riserva

Sono fatte salve le disposizioni sul capitale di riserva sancite dalla LBCR28.

Art. 704 cpv. 1 n. 5 Una deliberazione dell'assemblea generale approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza dei valori nominali rappresentati è necessaria per: 1

5.

25 26 27 28

RS 220 RS 952.0 RS 952.0 RS 952.0

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l'introduzione di un capitale condizionale o l'introduzione di un margine di variazione del capitale;

Legge sulle banche

FF 2023 2166

3. Legge del 16 dicembre 200529 sui revisori Art. 31 cpv. 3 La direzione consulta previamente il consiglio d'amministrazione in merito ad affari di grande portata.

3

Art. 36a

Responsabilità

Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la responsabilità dell'autorità di sorveglianza, dei suoi organi, del suo personale e dei terzi cui essa fa capo è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195830 sulla responsabilità.

1

2

L'autorità di sorveglianza è responsabile soltanto se: a.

ha violato importanti doveri d'ufficio; e

b.

i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di un revisore, di un perito revisore o di un'impresa di revisione.

Se terzi o la Confederazione avanzano pretese in materia di responsabilità contro l'autorità di sorveglianza per atti compiuti dal consiglio d'amministrazione o per atti compiuti dalla direzione in merito ad affari per i quali quest'ultima ha consultato previamente il consiglio d'amministrazione e queste pretese sono oggetto di controversie, il Dipartimento federale delle finanze si pronuncia mediante decisione.

3

La responsabilità delle società di audit incaricate conformemente all'articolo 24 capoverso 1 lettera a LFINMA31 è retta dalle disposizioni del diritto della società anonima (art. 752­760 CO32).

4

4. Legge del 15 giugno 201833 sugli istituti finanziari Art. 46a

Pubblicazione

Le disposizioni della LBCR34 relative alla pubblicazione si applicano per analogia alle società di intermediazione mobiliare che tengono personalmente conti secondo l'articolo 44 capoverso 1 lettera a.

29 30 31 32 33 34

RS 221.302 RS 170.32 RS 956.1 RS 220 RS 954.1 RS 952.0

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Legge sulle banche

5. Legge del 22 giugno 200735 sulla vigilanza dei mercati finanziari Art. 19

Responsabilità

Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la responsabilità della FINMA, dei suoi organi, del suo personale e delle persone da essa incaricate è disciplinata dalla legge del 14 marzo 195836 sulla responsabilità.

1

2

La FINMA e le persone da essa incaricate sono responsabili soltanto se: a.

hanno violato importanti doveri d'ufficio; e

b.

i danni non sono riconducibili a violazioni di obblighi da parte di una persona sottoposta a vigilanza.

Se terzi o la Confederazione avanzano pretese in materia di responsabilità contro la FINMA per atti compiuti dal consiglio di amministrazione in merito ad affari di grande portata di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b e queste pretese sono oggetto di controversie, il DFF si pronuncia mediante decisione.

3

6. Legge del 19 giugno 201537 sull'infrastruttura finanziaria Art. 140 cpv. 1 Le decisioni della Commissione possono essere impugnate entro il termine di cinque giorni di borsa dinanzi alla FINMA; è fatto salvo il ricorso presentato direttamente al Tribunale amministrativo federale secondo l'articolo 141 capoverso 1bis.

1

Art. 141 cpv. 1, secondo periodo, 1bis e 2 ... Il ricorso deve essere presentato entro un termine di dieci giorni dalla notifica della decisione.

1

Se la FINMA ha preso una decisione in materia di OPA in virtù dell'articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA38 e la Commissione emana una decisione al riguardo, il ricorso deve essere presentato direttamente al Tribunale amministrativo federale entro il termine di cinque giorni di borsa. Se una decisione della Commissione è impugnata dinanzi alla FINMA e l'offerta pubblica di acquisto in questione esige una decisione secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA, la FINMA trasmette il ricorso senza indugio al Tribunale amministrativo federale. Se il Tribunale amministrativo federale decide in prima istanza, è ammesso il ricorso al Tribunale federale.

1bis

2

I ricorsi di cui al presente articolo non hanno effetto sospensivo.

35 36 37 38

RS 956.1 RS 170.32 RS 958.1 RS 956.1

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