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Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere

Disegno

(LFFS) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 20231, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19982 sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue: Art. 20

Finanziamento

Le FFS possono finanziare investimenti al di fuori del settore dell'infrastruttura beneficiario di indennità mediante mutui della Tesoreria federale gravati da interessi e rimborsabili. Il loro indebitamento netto gravato da interessi non deve tuttavia superare l'importo indicato nell'ultimo conto annuale sottoposto a revisione prima del xx xxxxx 2024 (data dell'entrata in vigore della modifica).

1

Se per questi investimenti il fabbisogno delle FFS di finanziamento esterno supera l'importo massimo ammesso per l'indebitamento netto di cui al capoverso 1, sono chiesti all'Assemblea federale nel quadro del preventivo altri mutui gravati da interessi e rimborsabili.

2

L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) conclude con le FFS convenzioni di diritto pubblico sui mutui, che fissano in particolare i relativi oneri e condizioni.

3

Se le FFS non possono rimborsare i mutui o devono risanare il loro bilancio, nel quadro del preventivo il Consiglio federale può chiedere all'Assemblea federale la conversione di mutui in capitale proprio.

4

D'intesa con l'AFF, le FFS possono applicare nel singolo caso altre modalità di finanziamento che si dimostrino economicamente vantaggiose per la Confederazione e le FFS.

5

1 2

FF 2023 2204 RS 742.31

2023-2684

FF 2023 2205

Ferrovie federali svizzere. LF

FF 2023 2205

Per garantire la loro solvibilità, oltre ai mutui di cui al capoverso 1, le FFS possono ottenere dall'AFF o da terzi d'intesa con l'AFF anticipi rimborsabili per un importo massimo di 1 miliardo di franchi con una durata fissa non superiore a un anno.

6

Art. 26b

Disposizione transitoria della modifica del ...

Al fine di ridurre l'indebitamento netto gravato da interessi, la Confederazione versa alle FFS un apporto di capitale pari all'ammontare delle perdite di 1,15 miliardi di franchi registrate durante gli esercizi 2020­2022 nel traffico a lunga distanza.

1

Il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, conclude con le FFS una convenzione di diritto pubblico, che fissa in particolare gli oneri e le condizioni inerenti all'apporto di capitale.

2

Per quanto concerne l'apporto di capitale, le FFS sono esonerate da qualsiasi imposta federale, cantonale e comunale.

3

II La legge del 19 dicembre 19973 sul traffico pesante è modificata come segue: Art. 19 cpv. 2 e 2bis La Confederazione assegna la sua quota dei proventi netti al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 20134 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria.

2

Se il Consiglio federale nella pianificazione finanziaria del Fondo per l'infrastruttura ferroviaria prevede una riserva adeguata, la Confederazione impiega i mezzi non necessari alla costituzione della riserva per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.

2bis

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3 4

2/2

RS 641.81 RS 742.140