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23.067 Messaggio concernente la modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno) del 15 settembre 2023

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di modifica della legge sulle indennità di perdita di guadagno1.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

15 settembre 2023

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1

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Compendio La modifica di legge proposta prevede la digitalizzazione della procedura per l'esercizio del diritto alle indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio. A tal fine verrà introdotto un apposito sistema d'informazione.

Situazione iniziale Attualmente le persone prestanti servizio nell'esercito, nel servizio civile, nella protezione civile o nell'ambito di Gioventù e Sport richiedono le indennità di perdita di guadagno (IPG) mediante un modulo cartaceo. Il processo di richiesta implica la collaborazione di vari attori (organizzazione presso cui è svolto il servizio, persona prestante servizio e datore di lavoro) ed è quindi laborioso e potenzialmente soggetto a errori.

Contenuto del progetto In futuro le persone prestanti servizio dovranno poter esercitare i loro diritti tramite una procedura digitale. A tal fine presso l'Ufficio centrale di compensazione verrà sviluppato un sistema d'informazione finanziato dal Fondo di compensazione IPG.

Le informazioni necessarie per il trattamento delle richieste saranno riprese perlopiù automaticamente da altri registri tramite interfacce digitali. Questo permetterà di migliorare la qualità dei dati e di velocizzare il versamento delle indennità. La nuova procedura ridurrà l'onere amministrativo dei datori di lavoro e delle casse di compensazione, il che consentirà di realizzare risparmi.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Indennità di perdita di guadagno per le persone prestanti servizio

Le indennità di perdita di guadagno (IPG) per le persone prestanti servizio servono a compensare la perdita di guadagno subita durante i servizi prestati nell'esercito (incluso il Servizio della Croce Rossa), nella protezione civile o nel servizio civile nonché durante i corsi di formazione dei quadri di Gioventù e Sport e i corsi per monitori di giovani tiratori. La base legale di riferimento è la legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG). Gli aventi diritto ricevono un'indennità di base che corrisponde in linea di massima all'80 per cento del reddito lavorativo medio conseguito prima del servizio, ma almeno a 69 franchi per giorno di servizio. Le persone prestanti servizio con figli hanno inoltre diritto a un assegno per i figli secondo l'ordinamento delle IPG.

Le prestazioni previste dall'ordinamento delle IPG (in seguito «prestazioni IPG») sono finanziate esclusivamente mediante contributi paritetici (0,5 % del salario, suddiviso a metà tra datore di lavoro e dipendente) e redditi da interessi.

Nel 2022 le persone prestanti servizio hanno ricevuto le prestazioni seguenti:

Esercito Protezione civile Servizio civile Reclutamento Gioventù e Sport Corsi per monitori di giovani tiratori Totale

Numero di beneficiari di prestazioni

Numero di giorni di indennità

Importo in mio. fr.

97 070 43 930 19 600 20 730 21 160 150

4 756 440 332 240 1 609 020 42 950 77 150 450

478,2 49,3 151,1 2,7 9,8 0,1

202 640

6 818 250

691

Fonte: UFAS/UCC

1.1.1

Procedura di richiesta attuale

Attualmente le prestazioni IPG sono richieste mediante un modulo cartaceo (modulo di richiesta IPG). Le organizzazioni presso cui viene prestato servizio (esercito, organizzazioni di protezione civile, organizzazioni di servizio civile e Ufficio federale dello sport; in seguito «organizzazioni di servizio») attestano il numero di giorni di servizio prestati sul modulo di richiesta, che consegnano all'avente diritto alla fine del periodo di servizio. Questi completa il modulo con indicazioni sulla sua situazione 2

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familiare e professionale. Le persone prestanti servizio che esercitano un'attività lucrativa dipendente trasmettono il modulo di richiesta al loro datore di lavoro, che vi aggiunge i dati relativi al salario e lo inoltra alla cassa di compensazione AVS competente. Le persone prestanti servizio che non hanno un datore di lavoro (lavoratori indipendenti, persone senza attività lucrativa) presentano la richiesta direttamente alla cassa di compensazione competente. La cassa di compensazione verifica i dati, calcola le indennità e le versa agli aventi diritto.

Ogni anno vengono trattati circa 590 000 moduli di richiesta.

Moduli di richiesta IPG rilasciati annualmente (2022)

Esercito Protezione civile Servizio civile Reclutamento Gioventù e Sport Corsi per monitori di giovani tiratori

331 667 118 105 84 682 23 752 28 433 188

Totale

586 827

Fonte: UCC

1.2

Necessità di agire e obiettivi

1.2.1

Punti deboli del sistema attuale

Il processo basato sui moduli di richiesta cartacei è fortemente dipendente dalla collaborazione di vari attori (organizzazione di servizio, persona prestante servizio e datore di lavoro) ed è quindi potenzialmente soggetto a errori. Se uno solo dei partecipanti al processo non inoltra i moduli di richiesta o li inoltra in ritardo, le prestazioni potrebbero non essere versate o il versamento potrebbe essere posticipato. Ne possono derivare ripercussioni negative per terzi, in particolare per i datori di lavoro, che hanno diritto alle indennità se continuano a versare il salario durante il periodo del servizio.

Talvolta i moduli di richiesta vengono inoltre smarriti, sia dagli aventi diritto stessi che dai loro datori di lavoro. In questo caso le casse di compensazione chiedono una prova dei giorni di servizio prestati e, dopo averla ottenuta, emettono un duplicato, il che causa un onere amministrativo supplementare. Gli organi esecutivi delle IPG non hanno la possibilità né di monitorare né di gestire il processo di richiesta. La fornitura di dati incompleti o imprecisi nella documentazione della richiesta da parte dei partecipanti al processo costringe gli organi esecutivi a svolgere verifiche molto onerose, ritardando la procedura di accertamento del diritto alle indennità e il versamento delle prestazioni.

Dopo che negli anni 2006­2010 erano state scoperte irregolarità nelle richieste di prestazioni IPG per servizi militari volontari e interventi della protezione civile, che avevano messo in evidenza le insufficienti possibilità di controllo degli organi esecutivi, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato la procedura di richiesta delle

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IPG. Nel suo rapporto del 4 marzo 20133 all'attenzione della Delegazione delle finanze delle Camere federali il CDF ha accolto con favore l'introduzione nel 2012 di un registro centrale delle IPG correnti da parte dell'Ufficio centrale di compensazione (UCC), reputandolo utile ai fini della lotta agli abusi. Nel contempo ha raccomandato di procedere a medio termine all'automatizzazione del processo di richiesta mediante la realizzazione di una piattaforma Internet con accesso protetto.

1.2.2

Obiettivo

Il progetto prevede che dal 2026 le richieste di prestazioni IPG siano presentate in forma elettronica e che il loro trattamento venga in gran parte automatizzato. Le organizzazioni di servizio notificheranno automaticamente in forma digitale all'UCC i giorni di servizio prestati. In linea di massima, le persone prestanti servizio potranno esercitare il loro diritto alle indennità mediante un portale online. In un primo momento ciò non sarà possibile per i corsi per monitori di giovani tiratori, poiché la loro integrazione nel processo di richiesta digitale non è attualmente realizzabile con un onere ragionevole a causa del numero esiguo. Nel limite del possibile, i dati necessari per il calcolo delle prestazioni verranno ripresi automaticamente da altre banche dati tramite interfacce digitali. Questo consentirà di garantire un'elevata qualità dei dati e di ridurre considerevolmente l'intervallo di tempo che intercorre tra la fine del servizio e il versamento delle prestazioni. L'elevato grado di automatizzazione permetterà di evitare errori e comporterà un notevole risparmio di risorse per gli organi esecutivi.

Sarà inoltre possibile individuare le richieste ancora in sospeso e monitorare lo stato di avanzamento del processo.

1.3

Alternative esaminate e opzione scelta

Nel quadro di uno studio di fattibilità, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha fatto analizzare diverse varianti di attuazione. In particolare è stata vagliata l'introduzione di un processo di richiesta interamente automatizzato, senza interazione con le persone prestanti servizio. Questa variante è stata scartata per vari motivi.

Innanzitutto, il versamento automatizzato delle prestazioni delle assicurazioni sociali viola il principio sancito nella legge federale del 6 ottobre 20004 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) secondo cui non si possono versare prestazioni non rivendicate (art. 29 cpv. 1 LPGA). Inoltre, alcune informazioni necessarie per il calcolo delle prestazioni, in particolare riguardo alla situazione familiare, sono note soltanto alle persone prestanti servizio e dovrebbero quindi essere richieste direttamente a queste ultime. Infine, le attuali banche dati non permettono di stabilire in modo completamente automatizzato la cassa di compensazione competente.

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4

Disponibile (soltanto in francese) all'indirizzo: www.efk.admin.ch > Publications > Assurances sociales & prévoyance vieillesse > Archives Assurances sociales & prévoyance vieillesse > 2013 > Rapport d'audit Procédure d'annonce et mesures de surveillance dans le domaine des allocations pour perte de gain.

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L'opzione scelta tiene conto di questi aspetti coinvolgendo in modo mirato nel processo le persone prestanti servizio. Per esempio, le informazioni necessarie per il calcolo che sono già disponibili in altre banche dati vengono riprese da queste ultime tramite interfacce digitali, conformemente al principio «once only». La persona prestante servizio viene successivamente invitata ad accedere a un portale online per convalidare i dati visualizzati, completare le informazioni ancora mancanti e autorizzare l'invio della richiesta, dopodiché questa viene inoltrata automaticamente alla cassa di compensazione competente. Nel caso dei lavoratori dipendenti, la cassa di compensazione competente è determinata di regola in base al numero d'identificazione delle imprese del datore di lavoro. In seguito la cassa di compensazione si procura i dati salariali presso il datore di lavoro, nel limite del possibile in forma digitale.

Il presente progetto di digitalizzazione non concerne le prestazioni in caso di maternità o paternità oppure per l'assistenza a figli con gravi problemi di salute. Nel caso di queste prestazioni non vi è un'organizzazione di servizio, ragion per cui il processo è avviato dai beneficiari stessi, il che esclude la possibilità di un'automatizzazione. Per la richiesta di queste prestazioni sono però disponibili moduli di richiesta online.

Processo

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1.4

Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale

1.4.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è annunciato esplicitamente né nel messaggio del 29 gennaio 20205 sul programma di legislatura 2019­2023 né nel decreto federale del 21 settembre 20206 sul programma di legislatura 2019­2023. È tuttavia incluso nelle strategie del Consiglio federale, che a loro volta figurano nel programma di legislatura.

1.4.2

Rapporto con le strategie del Consiglio federale

La digitalizzazione nell'ordinamento delle IPG figura nel piano d'azione della «Strategia Svizzera digitale»7, dove rientra tra le misure volte a far sì che la popolazione e l'economia possano sbrigare in modo efficiente le loro pratiche burocratiche in formato digitale.

Nel quadro della Strategia di e-government Svizzera 2020­20238 la Confederazione, i Cantoni e i Comuni definiscono gli obiettivi da perseguire congiuntamente nell'ambito della digitalizzazione e i campi d'azione fondamentali per gestire attivamente la trasformazione digitale dell'Amministrazione. La digitalizzazione nell'ordinamento delle IPG è uno degli obiettivi definiti in questa strategia (segnatamente il principio del «digital first» quale missione e il principio della gestione comune dei dati).

La digitalizzazione nell'ordinamento delle IPG sarà attuata nel quadro della Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020­20239, adottata dal nostro Consiglio quale direttiva generale di rango superiore per la gestione dell'impiego delle TIC all'interno dell'Amministrazione federale.

2

Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione

2.1

Risultati della procedura di consultazione

La consultazione si è svolta dal 2 novembre 2022 al 15 febbraio 2023. Sono stati invitati a esprimersi sull'avamprogetto di legge e sul rapporto esplicativo i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello nazionali dell'economia nonché varie organizzazioni interessate. Nel complesso sono 5 6 7 8 9

FF 2020 1565 FF 2020 7365 Disponibile all'indirizzo: www.digitaldialog.swiss > Piano d'azione.

FF 2019 7289 Disponibile all'indirizzo: www.bk.admin.ch > Trasformazione digitale e governance delle TIC > Strategia e pianificazione TIC della Confederazione > Strategia di digitalizzazione della Confederazione 2020­2023.

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pervenuti 41 pareri. Il rapporto sui risultati della procedura di consultazione è pubblicato su Internet10.

Tutti i partecipanti alla consultazione, tra cui 25 Cantoni, approvano sia la digitalizzazione nell'ordinamento delle IPG che le modifiche di legge proposte. Diversi Cantoni si dichiarano espressamente favorevoli allo scambio di dati nell'ambito della riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattie (RIPAM).

Le critiche al progetto riguardano in primo luogo le ripercussioni stimate sull'effettivo del personale e quelle finanziarie. In particolare vengono deplorate le spese supplementari per il personale a carico della Confederazione.

A questo proposito occorre rilevare che l'onere supplementare è una conseguenza diretta dell'accentramento di gran parte della procedura di richiesta presso l'UCC, che gestirà il nuovo sistema d'informazione. Questo accentramento è però l'elemento centrale del progetto di digitalizzazione. In compenso sono previsti risparmi presso le casse di compensazione (cfr. n. 3.2). Dato che le spese a carico dell'UCC saranno rimborsate alla Confederazione dal Fondo di compensazione IPG, di fatto si tratta sostanzialmente di un trasferimento di oneri all'interno del sistema delle IPG.

La procedura di consultazione aveva per oggetto in particolare la creazione di un'interfaccia automatizzata tra il sistema d'informazione delle IPG e il registro dello stato civile, con l'introduzione dell'articolo 21bis capoverso 2 lettera a AP-LIPG. Dopo l'avvio della procedura di consultazione è emerso che occorre modificare anche l'articolo 43a del Codice civile11. Questa modifica non è pertanto stata posta in consultazione.

2.2

Commissione federale dell'AVS/AI

Consultata il 21 giugno 2022 in merito alle modifiche di legge previste, la Commissione federale dell'AVS/AI non ha espresso alcuna riserva.

3

Punti essenziali del progetto

3.1

La normativa proposta

3.1.1

Comunicazione automatica di dati delle organizzazioni di servizio all'UCC

In futuro l'esercito, la protezione civile, il servizio civile e Gioventù e Sport comunicheranno automaticamente all'UCC, tramite interfacce digitali, il numero di giorni di servizio prestati presso la loro organizzazione; l'esercito gli comunicherà anche i giorni di servizio prestati presso il Servizio della Croce Rossa. Il presente progetto crea le basi legali necessarie a tal fine. I dati relativi ai militari, gestiti nel sistema 10 11

Disponibile all'indirizzo: www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2022 > DFI > Procedura di consultazione 2022/68.

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d'informazione MIL Office, possono essere comunicati già oggi all'UCC in virtù della modifica del 17 giugno 202212 della legge federale del 3 ottobre 200813 sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS (LSIM; cfr.

in particolare art. 85 cpv. 2 e art. 88 lett. d LSIM).

3.1.2

Sviluppo di un sistema d'informazione per la presentazione delle richieste di prestazioni IPG in forma digitale

Affinché le richieste di prestazioni IPG possano essere trattate in forma digitale, verrà messo a punto un sistema d'informazione che, da un lato, permetterà di trattare elettronicamente i dati provenienti dalle organizzazioni di servizio e dal registro degli assegni familiari e, dall'altro, sarà dotato di un portale online tramite il quale le persone prestanti servizio potranno inserire i dati mancanti ed esercitare il diritto alle prestazioni IPG. Il sistema d'informazione sarà gestito dall'UCC, che si occupa già anche del registro centrale delle IPG correnti. I nuovi compiti dell'UCC saranno finanziati tramite il Fondo di compensazione IPG (cfr. n. 2). Per le persone prestanti servizio l'uso del portale online sarà facoltativo. L'imposizione di un obbligo di utilizzare questo canale digitale sarebbe impossibile, poiché non tutte le persone interessate dispongono di un accesso a Internet. Le persone prestanti servizio che non avranno autorizzato l'invio della richiesta sul portale online entro un certo termine riceveranno per posta un modulo di richiesta cartaceo, che dovranno inoltrare come finora alla loro cassa di compensazione AVS.

3.1.3

Applicazione del principio «once only» agli attestati di formazione

Le persone prestanti servizio con figli hanno diritto ad assegni per i figli conformemente all'articolo 6 LIPG. Per i figli in formazione il diritto dura fino al compimento del 25° anno d'età. In questi casi per ricevere gli assegni per i figli occorre fornire annualmente la prova dello svolgimento di una formazione. Per i figli in formazione sussiste nel contempo il diritto agli assegni di formazione di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b della legge del 24 marzo 200614 sugli assegni familiari (LAFam). In entrambi i casi la nozione di formazione che dà diritto alle prestazioni è identica. Nel quadro della digitalizzazione nell'ordinamento delle IPG andrà pertanto creata un'interfaccia digitale tra il sistema d'informazione delle IPG e il registro degli assegni familiari che permetta di verificare se sussista già il diritto a un assegno di formazione.

In caso affermativo, nella maggior parte dei casi gli assegni per i figli secondo la LIPG potranno essere versati senza che debba essere nuovamente fornita la prova dello svolgimento di una formazione. Conformemente al principio «once only», questo permet-

12 13 14

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terà di ridurre l'onere amministrativo sia dei genitori che degli organi esecutivi delle IPG.

I dati del registro degli assegni familiari relativi alle persone in formazione sono rilevanti non soltanto per le IPG ma anche per l'esame del diritto alla RIPAM secondo l'articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199415 sull'assicurazione malattie. Anche per l'esame del diritto alla RIPAM è spesso determinante il fatto che la persona in questione sia in formazione. I Cantoni hanno pertanto interesse a sapere se sia versato o meno un assegno di formazione. La presente revisione di legge sarà quindi utilizzata per consentire anche alle autorità cantonali preposte alla concessione della RIPAM di impiegare i dati relativi agli assegni di formazione contenuti nel registro degli assegni familiari. Se dalla consultazione dei dati di questo registro risulterà che una persona avente diritto a prestazioni è in formazione, i Cantoni potranno rinunciare a esigere nuovamente un attestato di formazione ai fini della concessione della RIPAM. Questo permetterà di sgravare notevolmente le persone interessate e di prevenire gli abusi.

3.2

Compatibilità tra compiti e finanze

Per attuare la digitalizzazione nell'ordinamento delle IPG l'UCC svilupperà e gestirà un sistema d'informazione. I costi d'investimento e le spese dell'UCC per l'esercizio del sistema d'informazione saranno assunti dal Fondo di compensazione IPG.

Nel 2020 l'UCC ha messo in funzione un'interfaccia digitale per la protezione civile, che tramite un servizio web permette alle casse di compensazione di verificare la correttezza delle richieste IPG e di prevenire gli abusi. Questo collegamento verrà esteso progressivamente alle altre organizzazioni di servizio. L'interfaccia digitale tra le organizzazioni di servizio e l'UCC potrebbe essere utilizzata senza importanti investimenti aggiuntivi anche per la digitalizzazione nell'ordinamento delle IPG. La comunicazione elettronica dei giorni di servizio eviterebbe alle organizzazioni in questione il rilascio dei moduli di richiesta IPG, il che consentirebbe notevoli risparmi.

Per maggiori spiegazioni riguardo alle ripercussioni finanziarie per la Confederazione si rinvia al numero 5.1.1.

La digitalizzazione del processo di richiesta sgraverà anche le casse di compensazione e i datori di lavoro. L'entità dei loro risparmi dipenderà sostanzialmente dalla quota dei dati salariali che potranno essere trasmessi per via elettronica. Le casse di compensazione offrono già oggi ai datori di lavoro la possibilità di comunicare i salari elettronicamente. La percentuale dei datori di lavoro che ricorre a questa possibilità è in costante crescita. Con l'introduzione della digitalizzazione nell'ordinamento delle IPG le casse di compensazione si procureranno gran parte dei dati salariali presso i datori di lavoro in forma digitale e strutturata tramite portali o interfacce automatiz-

15

RS 832.10

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zate. Nel suo rapporto del dicembre 2013 sui costi della regolamentazione16 il nostro Consiglio ha vagliato l'opzione di una procedura di richiesta interamente elettronica per tutte le prestazioni IPG (incluse quelle in caso di maternità) e ha stimato il potenziale di risparmio per i datori di lavoro a 10,7 milioni di franchi all'anno. Benché questa opzione abbia dovuto essere ridimensionata (cfr. n. 1.3), si stima comunque un potenziale di risparmio pari a 4,5 milioni di franchi all'anno per i datori di lavoro, poiché questi non dovranno più trattare manualmente i moduli di richiesta IPG. I risparmi per le casse di compensazione sono stimati a 2,1 milioni di franchi all'anno, in particolare perché il miglioramento della qualità dei dati permetterà di ridurre l'onere per gli accertamenti e quindi anche le spese di amministrazione delle casse, che sono coperte in gran parte dai datori di lavoro.

3.3

Necessità di coordinamento con altri atti legislativi

Il progetto va coordinato con le seguenti revisioni:

16

17 18 19

­

Modernizzazione della vigilanza nel 1° pilastro: con la modifica del 17 giugno 202217 della legge federale del 20 dicembre 194618 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) (Modernizzazione della vigilanza) verranno adeguate, tra le altre, le basi legali per il finanziamento dei sistemi d'informazione comuni del 1° pilastro. Verranno così creati i presupposti affinché lo sviluppo e l'esercizio del sistema d'informazione necessario per la digitalizzazione nell'ordinamento delle IPG possano essere finanziati tramite il Fondo di compensazione IPG (modifica del 17 giugno 202219 dell'art. 29 lett. b LIPG in combinato disposto con la modifica del 17 giugno 2022 dell'art. 95 cpv. 3 lett. a LAVS). Il termine di referendum è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2022. La modifica di legge entrerà in vigore presumibilmente il 1° gennaio 2024.

­

Digitalizzazione della procedura delle assicurazioni sociali: il Dipartimento federale dell'interno prevede di elaborare una revisione di legge volta a basare la procedura delle assicurazioni sociali sulla comunicazione digitale con gli assicurati e gli altri partecipanti alla procedura. Verranno per esempio creati i presupposti per l'invio elettronico delle decisioni in tutti i rami delle assicurazioni sociali del 1° pilastro, incluse le IPG. La procedura di consultazione sarà avviata presumibilmente nel 2024.

www.seco.admin.ch > Publikationen & Dienstleistungen > Publikationen > Regulierung > Projekte in der Regulierungspolitik > Bericht über die Regulierungskosten > Bericht über die Regulierungskosten, Bericht des Bundesrates 2013 (disponibile in tedesco e francese).

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3.4

Attuazione

3.4.1

Emanazione di modifiche di ordinanza

Le modifiche apportate alla procedura di richiesta e l'esercizio del sistema d'informazione rendono necessari vari adeguamenti dell'ordinanza del 24 novembre 200420 sulle indennità di perdita di guadagno. L'ordinanza del 31 ottobre 200721 sugli assegni familiari (OAFami) dovrà essere modificata al fine di disciplinare la comunicazione di dati del registro degli assegni familiari. Sono inoltre previste modifiche specifiche di altre ordinanze.

3.4.2

Attuazione tecnica

Per l'attuazione tecnica del progetto di digitalizzazione verrà istituita un'organizzazione di progetto. Gli organi preposti all'esecuzione dell'ordinamento delle IPG (UCC e casse di compensazione; art. 21 cpv. 1 LIPG) saranno integrati in misura determinante nella struttura di progetto e potranno avanzare direttamente le loro richieste. La responsabilità e il coordinamento generali saranno affidati all'UFAS.

L'esercito svizzero sta sviluppando il sistema d'informazione Gestione dei servizi, che consentirà alle persone soggette all'obbligo di leva, all'obbligo di prestare servizio militare o all'obbligo di prestare servizio di protezione civile di elaborare elettronicamente una parte dei propri dati personali (cfr. cap. 2 sez. 1a, ovvero art. 17a­17f LSIM). Il coordinamento tra i due progetti di digitalizzazione è garantito.

4

Commento ai singoli articoli

4.1

Legge sulle indennità di perdita di guadagno

Art. 1a cpv. 4 La designazione dei corsi per quadri di Gioventù e Sport verrà adeguata al tenore dell'articolo 9 della legge del 17 giugno 201122 sulla promozione dello sport. La formulazione del capoverso sarà inoltre armonizzata con il resto della legge («partecipanti» è sostituito con «persone che partecipano»).

Art. 17 cpv. 3 Il principio secondo cui le persone prestanti servizio possono esercitare il diritto alle prestazioni IPG tramite un portale online verrà sancito nella legge. La disposizione ha in primo luogo carattere dichiarativo. In casi eccezionali continuerà a essere possibile richiedere le prestazioni mediante moduli cartacei (cfr. n. 3.1.2).

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RS 834.11 RS 836.21 RS 415.0

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Art. 20a cpv. 1 lett. a e b I rimandi alle disposizioni applicabili vanno adeguati in seguito alla revisione della legge federale del 20 dicembre 201923 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC).

Art. 21 cpv. 1 e 3 Per migliorare la leggibilità, i capoversi 1 e 3 verranno strutturati diversamente.

Nel capoverso 1 saranno aggiunte le autorità e le persone che partecipano all'esecuzione dell'ordinamento delle IPG pur non essendo organi esecutivi di quest'ultimo e che attualmente non sono menzionate nella legge. Le aggiunte riguardano l'ambito di Gioventù e Sport, il Servizio della Croce Rossa e i corsi per monitori di giovani tiratori. La regolamentazione proposta corrisponde alla prassi attuale. Le competenze nel settore della protezione civile verranno adeguate conformemente all'attuale struttura organizzativa. Nel settore del servizio civile sarà soppressa la menzione della collaborazione con gli istituti d'impiego. Questa modifica tiene conto del fatto che la responsabilità per la notifica dei giorni di servizio agli organi esecutivi delle IPG incombe esclusivamente all'Ufficio federale del servizio civile.

Il capoverso 3 disciplina la responsabilità delle autorità e persone di cui al capoverso 1. Per completezza verranno menzionate anche le autorità federali che sottostanno alla legge del 14 marzo 195824 sulla responsabilità. Si tratta di una modifica di natura prettamente dichiarativa.

Art. 21bis

Sistema d'informazione

Cpv. 1 Il sistema d'informazione servirà al disbrigo elettronico delle richieste di prestazioni IPG per le persone prestanti servizio. L'interazione con queste ultime avverrà tramite un portale online.

Cpv. 2 Il sistema d'informazione permetterà di trattare i dati immessi dalle persone prestanti servizio o da altri partecipanti alla procedura (p. es. datori di lavoro) tramite il portale online come pure i dati provenienti dai vari sistemi d'informazione (registri). In base al principio di trasparenza sancito nel diritto in materia di protezione dei dati, questi registri saranno indicati in un elenco esaustivo. Oltre ai sistemi d'informazione delle organizzazioni di servizio, al registro degli assegni familiari e al registro degli assicurati, si tratta del registro d'identificazione delle imprese, necessario per la determinazione della cassa di compensazione competente, e del registro dello stato civile, che serve a stabilire se le persone prestanti servizio abbiano figli che danno diritto a un assegno per i figli. Con questa disposizione viene inoltre creata la base legale per poter collegare tra loro i dati provenienti dai vari registri.

23 24

RS 520.1 RS 170.32

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Cpv. 3 Questa disposizione autorizza l'UCC a trasmettere i dati del sistema d'informazione alle casse di compensazione competenti. In virtù dell'articolo 36 capoverso 1 della legge federale del 25 settembre 202025 sulla protezione dei dati (LPD) gli organi federali hanno il diritto di comunicare dati personali soltanto se lo prevede una base legale secondo l'articolo 34 capoversi 1­3, la quale deve indicare alle persone interessate quali dati vengono comunicati a chi e a quale scopo. L'articolo 21bis capoverso 2 D-LIPG definisce quali dati vengono trattati nel sistema d'informazione e la loro provenienza, mentre il capoverso 3 precisa a chi possono essere comunicati i dati.

Cpv. 4 Le disposizioni esecutive necessarie per l'esercizio del sistema d'informazione e il trattamento dei dati saranno emanate a livello di ordinanza. Il Consiglio federale stabilirà anche i termini di conservazione dei dati. Conformemente alla disposizione sullo scopo del sistema d'informazione (cpv. 1), l'obbligo di conservazione dei dati cessa in ogni caso al più tardi cinque anni dopo la fine dell'obbligo di servizio, poiché dopo la scadenza del termine di cinque anni previsto all'articolo 20 capoverso 1 lettera a LIPG non possono più essere richieste prestazioni.

4.2

Codice civile

Art. 43a cpv. 5 Per poter accertare il diritto delle persone prestanti servizio agli assegni per i figli secondo l'ordinamento delle IPG occorre verificare se queste persone abbiano figli che conferiscono loro il diritto agli assegni in questione. A tal fine andrà creata un'interfaccia automatizzata tra il sistema d'informazione delle IPG e il registro dello stato civile Infostar. Il sistema riprenderà in modo automatizzato i numeri AVS dei figli e verificherà se la persona prestante servizio abbia diritto agli assegni per i figli.

Se i figli non figurano nel registro informatizzato dello stato civile, il che può accadere in particolare subito dopo la nascita o se i genitori non sono registrati in Infostar, la persona prestante servizio avrà la possibilità di annunciarli in modo da poter riscuotere gli assegni per i figli delle IPG.

25

RS 235.1

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4.3

Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)26

Art. 11 cpv. 1 lett. e, 1bis e 2 I giorni di servizio prestati nell'ambito di Gioventù e Sport sono registrati nella banca dati nazionale per lo sport dell'Ufficio federale dello sport. Attualmente la LSISpo consente di comunicare i dati agli organi esecutivi delle IPG soltanto al fine di prevenire abusi e unicamente tramite procedura di richiamo. Anche in quest'ambito occorre che tutti i dati necessari ai fini dell'esecuzione dell'ordinamento delle IPG (dati personali e giorni di servizio) vengano trasmessi in modo automatizzato all'UCC. Questa disposizione sarà stabilità in un nuovo capoverso 1bis. In compenso verrà abrogato il capoverso 1 lettera e, che fa riferimento alla procedura di richiamo.

L'articolo 21bis D-LIPG disciplina uniformemente la comunicazione da parte dell'UCC alle casse di compensazione di tutti i dati trattati nel sistema d'informazione. Il capoverso 2 del presente articolo verrà pertanto abrogato.

4.4

Legge federale sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS

Art. 15 cpv. 3 In futuro l'Aggruppamento Difesa trasmetterà all'UCC i dati del Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) necessari per l'esecuzione dell'ordinamento delle IPG (cfr. art. 16). La vigente disposizione secondo cui il PISA può essere collegato con il registro centrale delle prestazioni correnti dell'UCC diventerà pertanto superflua e potrà essere abrogata.

Art. 16 cpv. 1 lett. h e 1bis I dati sui servizi dei militi della protezione civile vengono registrati nel PISA. In futuro l'esercito trasmetterà automaticamente all'UCC i dati necessari per l'esecuzione dell'ordinamento delle IPG. Questa disposizione sarà stabilita nel capoverso 1bis. In compenso verrà abrogato il capoverso 1 lettera h, che si basa su una procedura di richiamo.

L'articolo 21bis D-LIPG disciplina uniformemente la comunicazione da parte dell'UCC alle casse di compensazione di tutti i dati trattati nel sistema d'informazione. La vigente disposizione del capoverso 1bis potrà pertanto essere abrogata.

26

RS 415.1

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4.5

Legge sul servizio civile (LSC)27

Art. 80 cpv. 2, frase introduttiva, e 2bis I dati sui giorni di servizio prestati nell'ambito del servizio civile sono gestiti nel sistema d'informazione dell'Ufficio federale del servizio civile (art. 80 cpv. 1 LSC). Se è vero che la LSC prevede già oggi un accesso online degli organi esecutivi delle IPG al sistema d'informazione, essa lo limita esclusivamente ai chiarimenti necessari per determinare gli aventi diritto (art. 80 cpv. 2 lett. d LSC). In futuro l'Ufficio federale del servizio civile trasmetterà in modo automatizzato al sistema d'informazione delle IPG il numero di giorni di servizio computabili utilizzando un'interfaccia digitale standardizzata. Questa disposizione sarà stabilità nel nuovo capoverso 2bis. La versione tedesca della frase introduttiva dell'articolo 80 capoverso 2 verrà adeguata all'uso attuale della lingua.

4.6

Legge sugli assegni familiari

Art. 21a lett. e L'UCC deve avere la possibilità di comunicare i dati del registro degli assegni familiari agli organi federali e cantonali. In virtù del principio del trattamento conforme allo scopo ai sensi della legislazione sulla protezione dei dati, questo è lecito soltanto se l'utilizzazione dei dati per un determinato scopo è prevista da una legge federale.

La base legale necessaria ai fini della digitalizzazione nell'ordinamento delle IPG verrà introdotta con l'articolo 21bis capoverso 2 D-LIPG, quella per la RIPAM con l'articolo 21ebis D-LAFam. Questa disposizione intende far sì che in caso di necessità anche altre autorità possano accedere ai dati del registro degli assegni familiari per scopi diversi da quello dell'esecuzione degli assegni familiari, a condizione che venga creata una base legale in tal senso.

Art. 21c La modifica riguarda soltanto il testo francese. L'attuale rubrica dell'articolo «Communication des données» sarà sostituita con «Obligation de communiquer». Si tratta di un adeguamento al tenore delle versioni italiana e tedesca del medesimo articolo nonché dell'armonizzazione con quello della rubrica della versione francese dell'articolo 18d OAFami.

Art. 21ebis

Accesso dei Cantoni ai dati ai fini dell'esecuzione della riduzione individuale dei premi

Cpv. 1 Per l'esecuzione della RIPAM nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie possono essere utilizzati dati del registro degli assegni familiari.

In virtù dell'articolo 25 lettera b LAFam in combinato disposto con l'articolo 50a 27

RS 824.0

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capoverso 1 lettera b LAVS, la comunicazione di dati agli organi esecutivi competenti per la RIPAM è autorizzata soltanto se l'obbligo di comunicazione è sancito da una legge federale. Questa nuova disposizione introdurrà la base legale necessaria a tal fine. La norma di delega di competenza dell'articolo 21b capoverso 1 LAFam concerne esclusivamente gli organi che possono avere accesso al registro degli assegni familiari ai fini dell'esecuzione della legislazione sugli assegni familiari (cfr. art. 21a LAFam sullo scopo). Una semplice aggiunta all'elenco dell'articolo 18b OAFami degli organi che hanno accesso al registro degli assegni familiari per altri scopi non avrebbe dunque una base legale sufficiente.

Cpv. 2 Affinché si sappia quali Cantoni si avvalgono della comunicazione dei dati e si possano adottare i necessari accorgimenti tecnici, gli organi cantonali competenti dovranno registrarsi presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Cpv. 3 I costi della comunicazione dei dati, segnatamente quelli di sviluppo, esercizio e manutenzione del servizio web, saranno a carico dei Cantoni.

Art. 21i cpv. 1 Dato che l'espressione «Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)» è utilizzata per la prima volta nell'articolo 21ebis capoverso 2, in seguito può essere utilizzato soltanto l'acronimo.

5

Ripercussioni

5.1

Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1

Ripercussioni finanziarie

Lo sviluppo del sistema d'informazione delle IPG presso l'UCC dovrebbe comportare costi d'investimento unici per circa 4­5 milioni di franchi e costi di manutenzione per 200 000 franchi all'anno. Dato che si tratta di un sistema d'informazione comune per l'esecuzione dell'ordinamento delle IPG, i costi d'investimento e di manutenzione saranno coperti tramite il Fondo di compensazione IPG (modifica del 17 giugno 2022 dell'art. 29 lett. b LIPG in combinato disposto con la modifica del 17 giugno 2022 dell'art. 95 cpv. 3 lett. a LAVS).

Per i lavori di progetto sono preventivate spese di consulenza esterna per 900 000 franchi, che saranno rimborsate dal Fondo di compensazione IPG a partire dall'entrata in vigore della modifica del 17 giugno 2022 dell'articolo 29 lettera b LIPG. Fino a quel momento le spese, pari a circa 450 000 franchi, saranno a carico della Confederazione.

In futuro le organizzazioni di servizio potranno rinunciare al rilascio dei moduli di richiesta cartacei, il che consentirà risparmi in termini di spese per beni e servizi per alcune decine di migliaia di franchi all'anno. Per l'adeguamento dei loro sistemi in17 / 20

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formatici dovranno sostenere costi d'investimento unici, che saranno però modesti, poiché tutte le organizzazioni di servizio stanno già attuando lo scambio di dati elettronico con l'UCC indipendentemente dalla digitalizzazione nell'ordinamento delle IPG (cfr. n. 3.2).

In quanto datore di lavoro la Confederazione beneficerà degli effetti illustrati al numero 5.3.

La comunicazione dei dati necessari per la RIPAM non causerà costi supplementari alla Confederazione.

5.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il nuovo sistema d'informazione centralizzato delle IPG sarà gestito dall'UCC. Il fabbisogno di personale supplementare necessario a tal fine è stimato a 3­4 posti e sarà connesso all'amministrazione dei diritti di accesso e degli utenti e alla fornitura di informazioni al riguardo. L'UCC provvederà inoltre all'invio postale dei moduli di richiesta IPG alle persone prestanti servizio che nonostante una sollecitazione non avranno autorizzato l'invio della richiesta sul portale online (cfr. n. 3.1.2). Le spese per il personale dell'UCC vengono rimborsate alla Confederazione dal Fondo di compensazione IPG.

Per le organizzazioni di servizio la rinuncia al rilascio dei moduli di richiesta IPG cartacei non comporterà una riduzione significativa delle spese per il personale.

5.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

I Cantoni e i Comuni beneficeranno degli effetti illustrati al numero 5.3 in qualità di datori di lavoro.

La creazione di una base legale per la comunicazione dei dati del registro degli assegni familiari ai Cantoni faciliterà in misura significativa il controllo del diritto alle prestazioni e la lotta agli abusi nell'ambito della RIPAM. Si prevede che questo permetterà di ridurre considerevolmente il numero delle prestazioni riscosse indebitamente.

I costi della comunicazione dei dati necessari per la RIPAM saranno a carico dei Cantoni. Le spese dell'UCC per la realizzazione di questo nuovo scambio di dati saranno comprese tra 100 000 e 200 000 franchi e verranno fatturate ai Cantoni. A queste spese si aggiungeranno quelle d'introduzione proprie dei Cantoni. Le consultazioni del registro degli assegni familiari saranno raggruppate, automatizzate ed effettuate una o più volte all'anno. Inoltre, questo scambio di dati sarà finanziato dai Cantoni.

Presumibilmente, dunque, tali consultazioni causeranno spese supplementari esigue (se non nulle) all'UCC. Di conseguenza le spese di esercizio annue saranno molto contenute.

Non sono previste particolari ripercussioni per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

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5.3

Ripercussioni sull'economia

L'ampia automatizzazione della procedura di richiesta permetterà di versare più rapidamente le IPG, il che andrà a beneficio dei datori di lavoro che continuano a versare il salario durante il periodo di servizio e hanno quindi diritto alle prestazioni IPG.

Grazie all'introduzione della gestione del processo sarà possibile individuare le richieste ancora in sospeso e ricordare alle persone prestanti servizio la necessità della loro collaborazione al processo di richiesta. Si potrà così ridurre il volume delle IPG non rivendicate, che vanno a scapito dei datori di lavoro (cfr. n. 1.2.1).

I datori di lavoro saranno sgravati dell'onere amministrativo per il trattamento dei moduli di richiesta IPG (cfr. n. 3.2). La riduzione di questo onere permetterà alle casse di compensazione di risparmiare sulle spese di amministrazione, che sono sostanzialmente finanziate tramite i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori indipendenti.

5.4

Ripercussioni sulla società

Il progetto non avrà particolari ripercussioni sulla società.

5.5

Ripercussioni sull'ambiente

La soppressione dei moduli di richiesta IPG cartacei permetterà di ridurre considerevolmente il consumo di carta delle organizzazioni di servizio.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità

Il progetto si fonda sugli articoli 59 capoverso 4 e 61 capoverso 4 della Costituzione federale (Cost.)28, che autorizzano la Confederazione a emanare prescrizioni per un'adeguata compensazione della perdita di guadagno di chi presta servizio. Le disposizioni sul trattamento dei dati del registro degli assegni familiari si fondano sull'articolo 116 capoverso 2 Cost.

6.2

Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d'impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

28

RS 101

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6.3

Delega di competenze legislative

Il disegno di legge prevede di delegare al Consiglio federale la competenza di emanare le disposizioni dettagliate necessarie per l'esercizio del sistema d'informazione e il trattamento dei dati. Questa delega è giustificata dal fatto che occorre poter reagire rapidamente all'evoluzione della tecnica.

6.4

Protezione dei dati

Laddove le basi legali sono ancora insufficienti, la presente revisione di legge introduce le disposizioni necessarie per la comunicazione all'UCC dei dati provenienti da altri registri e per il loro trattamento (cfr. n. 3.1). I dati che saranno trattati nell'ambito della procedura elettronica corrispondono in gran parte a quelli che vengono trattati già oggi nell'ambito del processo di richiesta cartaceo. Pertanto, i dati che in futuro verranno comunicati elettronicamente dalle organizzazioni di servizio al sistema d'informazione delle IPG corrispondono a quelli che vengono attualmente stampati sui moduli di richiesta IPG. In futuro le persone prestanti servizio dovranno fornire tramite un portale online le informazioni che comunicano attualmente con il modulo cartaceo. Il salvataggio dei dati nel sistema d'informazione serve esclusivamente ad agevolare e accelerare le future richieste. I dati verranno cancellati automaticamente al più tardi cinque anni dopo la conclusione dell'obbligo di servizio. Il trattamento dei dati non verrà effettuato all'insaputa degli interessati. Prima di autorizzare l'invio della richiesta alla cassa di compensazione, questi avranno la possibilità di consultare, verificare, correggere o completare i dati trattati nel portale online. Il diritto d'accesso di cui all'articolo 25 LPD sarà pertanto garantito. Se non acconsentirà al trattamento elettronico dei dati, la persona prestante servizio continuerà ad avere la possibilità di presentare la richiesta di prestazioni IPG mediante il modulo cartaceo, allegando i giustificativi richiesti. L'UCC sarà il detentore dei dati e sarà responsabile per la sicurezza e la protezione dei dati del sistema d'informazione. L'accesso ai dati sarà circoscritto ai collaboratori degli organi esecutivi che ne hanno bisogno per l'adempimento dei loro compiti legali. Le prestazioni versate dopo l'esame delle richieste verranno iscritte nel registro centrale delle IPG correnti dell'UCC.

La presente revisione di legge introdurrà nella LAFam le disposizioni necessarie per la comunicazione dei dati del registro degli assegni familiari ai servizi cantonali preposti alla RIPAM e per il trattamento di questi dati. I servizi in questione sottostanno alle disposizioni in materia di protezione dei dati del pertinente diritto cantonale.

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