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Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno

Disegno

(Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) (Digitalizzazione nell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 settembre 20231, decreta: I La legge del 25 settembre 19522 sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue: Art. 1a cpv. 4 Le persone che partecipano ai corsi federali e cantonali di formazione dei quadri di Gioventù e Sport giusta l'articolo 9 della legge del 17 giugno 20113 sulla promozione dello sport e quelle che partecipano ai corsi per monitori di giovani tiratori giusta l'articolo 64 della legge militare del 3 febbraio 19954 sono equiparate alle persone di cui al capoverso 1.

4

Art. 17 cpv. 3 Le persone prestanti servizio possono esercitare il loro diritto tramite il sistema d'informazione di cui all'articolo 21bis.

3

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FF 2023 2245 RS 834.1 RS 415.0 RS 510.10

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Art. 20a cpv. 1 lett. a e b I Cantoni rispondono dei danni subiti dall'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno: 1

a.

per l'inosservanza di prescrizioni concernenti la chiamata per interventi della protezione civile ai sensi degli articoli 46 capoverso 2 e 49­53 LPPC5;

b.

per l'inosservanza di prescrizioni concernenti l'autorizzazione di interventi di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 53 capoverso 3 LPPC;

Art. 21 cpv. 1 e 3 L'esecuzione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno spetta agli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti: 1

3

a.

per i servizi nell'esercito svizzero o nel servizio della Croce Rossa, con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari;

b.

per il servizio civile, con la collaborazione dell'Ufficio federale del servizio civile (CIVI);

c.

per la protezione civile, con la collaborazione dell'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) e dei contabili delle organizzazioni di protezione civile;

d.

per la formazione dei quadri di Gioventù e Sport, con la collaborazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO);

e.

per i corsi per monitori di giovani tiratori, con la collaborazione dell'Aggruppamento Difesa.

In deroga all'articolo 78 LPGA, la responsabilità è disciplinata come segue: a.

la responsabilità dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari sottostà alla legge militare del 3 febbraio 19956;

b.

la responsabilità di CIVI, UFPP e UFSPO e dell'Aggruppamento Difesa sottostà alla legge del 14 marzo 19587 sulla responsabilità;

c.

la responsabilità dei contabili delle organizzazioni di protezione civile sottostà alla LPPC8.

Art. 21bis

Sistema d'informazione

L'Ufficio centrale di compensazione gestisce un sistema d'informazione che permette alle persone prestanti servizio di esercitare il loro diritto all'indennità.

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RS 520.1 RS 510.10 RS 170.32 RS 520.1

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I dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per l'esercizio del diritto all'indennità sono trattati nel sistema d'informazione. Essi sono messi a disposizione dalla persona prestante servizio o ripresi da uno dei seguenti registri: 2

a.

il registro dello stato civile di cui all'articolo 39 del Codice civile9;

b.

il sistema nazionale d'informazione per lo sport di cui alla sezione 3 (art. 8­ 12) della legge federale del 19 giugno 201510 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport;

c.

il registro d'identificazione delle imprese di cui all'articolo 6 della legge federale del 18 giugno 201011 sul numero d'identificazione delle imprese;

d.

il Sistema di gestione del personale dell'esercito e della protezione civile (PISA) e il sistema d'informazione per l'amministrazione dei servizi di cui al capitolo 2 sezione 1 (art. 12­17) e al capitolo 3 sezione 3 (art. 84­89) della legge federale del 3 ottobre 200812 sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS;

e.

il sistema d'informazione di cui all'articolo 80 della legge del 6 ottobre 199513 sul servizio civile;

f.

il registro degli assicurati di cui all'articolo 49d della legge federale del 20 dicembre 194614 su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;

g.

il registro degli assegni familiari di cui al capitolo 3a (art. 21a­21e) della legge del 24 marzo 200615 sugli assegni familiari.

L'Ufficio centrale di compensazione comunica i dati del sistema d'informazione alle casse di compensazione AVS competenti.

3

4

Il Consiglio federale disciplina: a.

la responsabilità per la protezione dei dati;

b.

i dati da registrare e da comunicare;

c.

i termini di conservazione;

d.

l'accesso ai dati;

e.

la collaborazione fra gli utenti;

f.

la sicurezza dei dati.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

9 10 11 12 13 14 15

RS 210 RS 415.1 RS 431.03 RS 510.91 RS 824.0 RS 831.10; FF 2022 1563 RS 836.2

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III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice civile16 Art. 43a cpv. 5 Il servizio federale competente per la gestione del sistema d'informazione di cui all'articolo 21bis della legge del 25 settembre 195217 sulle indennità di perdita di guadagno ha accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari per l'accertamento dell'esistenza del rapporto di filiazione.

5

2. Legge federale del 19 giugno 201518 sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport Art. 11 cpv. 1 lett. e, 1bis e 2 1

Mediante procedura di richiamo lUFSPO può rendere accessibili i dati: e.

Abrogata

Esso trasmette i dati di cui all'articolo 9 lettere a­c all'Ufficio centrale di compensazione ai fini dell'esecuzione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.

1bis

2

Abrogato

3. Legge federale del 3 ottobre 200819 sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS Art. 15 cpv. 3 3

Abrogato

16 17 18 19

RS 210 RS 834.1 RS 415.1 RS 510.91

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Art. 16 cpv. 1 lett. h e 1bis L'Aggruppamento Difesa rende accessibili mediante procedura di richiamo i dati del PISA, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 14 capoverso 4, agli organi e alle persone seguenti, nella misura in cui questi dati siano necessari per adempiere i loro compiti legali o contrattuali: 1

h.

Abrogata

Esso trasmette all'Ufficio centrale di compensazione i dati del PISA necessari per l'applicazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

1bis

4. Legge del 6 ottobre 199520 sul servizio civile Art. 80 cpv. 2, frase introduttiva, e 2bis 2

Concerne soltanto il testo tedesco

L'organo d'esecuzione trasmette all'Ufficio centrale di compensazione i dati del sistema d'informazione necessari per l'esecuzione dell'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno.

2bis

5. Legge del 24 marzo 200621 sugli assegni familiari Art. 21a lett. e L'Ufficio centrale di compensazione tiene un registro degli assegni familiari al fine di: e.

informare i competenti organi federali e cantonali in caso di esercizio del diritto a prestazioni, se una legge federale lo prevede.

Art. 21c, rubrica Concerne soltanto il testo francese

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Inserire prima del titolo del capitolo 3b Art. 21ebis

Accesso dei Cantoni ai dati ai fini dell'esecuzione della riduzione individuale dei premi

I servizi cantonali competenti possono accedere ai dati del registro degli assegni familiari necessari per l'esecuzione della riduzione individuale dei premi di cui all'articolo 65 capoverso 1 della legge federale del 18 marzo 199422 sull'assicurazione malattie.

1

Per ottenere l'accesso ai dati si registrano presso l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

2

3

I costi dell'accesso ai dati sono a carico dei Cantoni.

Art. 21i cpv. 1 1

Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate all'UFAS.

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RS 832.10

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