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Termine di referendum: 18 gennaio 2024

Legge federale sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI) del 29 settembre 2023

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 9 dicembre 20222, decreta:

Sezione 1: Emanazione di norme: principi Art. 1

Legislazione

La Confederazione si adopera affinché nei suoi atti normativi la regolamentazione sia efficiente per l'economia nel suo insieme e poco onerosa per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi:

1 2

a.

la scelta ricade sulla variante normativa che presenta il miglior rapporto costibenefici per l'economia nel suo insieme;

b.

l'onere dei costi della regolamentazione per le imprese è analizzato in modo trasparente nella fase iniziale del processo legislativo;

c.

l'onere per le piccole e medie imprese non è sproporzionato;

d.

la regolamentazione è concepita in modo da favorire l'innovazione ed essere tecnologicamente neutrale;

e.

la regolamentazione è concepita in modo da non influire sulla concorrenza e da non produrre distorsioni della stessa, siano esse effettive o potenziali, tra le imprese;

f.

gli atti normativi sono redatti in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari.

RS 101 FF 2023 166

2023-2782

FF 2023 2297

Legge sullo sgravio delle imprese

Art. 2

FF 2023 2297

Esecuzione

La Confederazione imposta l'esecuzione dei suoi atti normativi in modo da ridurre al minimo l'onere amministrativo per le imprese. In particolare, osserva i seguenti principi: a.

il numero di enti a cui le imprese devono rivolgersi è ridotto al minimo;

b.

le norme sono comunicate alle imprese in modo appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari;

c.

le procedure di primo grado del diritto dell'economia sono eseguite in modo rapido e semplice; la loro durata è limitata mediante termini ordinatori;

d.

per i contatti con le autorità sono sfruttate tutte le possibilità offerte dai mezzi elettronici;

e.

i moduli sono uniformi e semplici;

f.

il controllo sulle imprese è esercitato in funzione dei rischi.

Art. 3

Valutazione

Il diritto vigente e la sua esecuzione sono periodicamente sottoposti a verifica per individuare le possibilità di sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.

1

2

Le verifiche del diritto vigente esaminano anche l'economicità.

Sezione 2: Elaborazione degli atti normativi Art. 4

Obblighi di verifica

Nell'elaborazione degli atti normativi federali, le unità responsabili dell'Amministrazione federale verificano se: 1

a.

per le piccole e medie imprese possano essere previste norme semplificate o comportanti costi inferiori;

b.

si possa fare a meno di prevedere requisiti più severi rispetto a quelli previsti da regolamentazioni comparabili di altri Paesi;

c.

l'esecuzione della regolamentazione possa essere semplificata con l'ausilio di mezzi elettronici;

d.

l'abrogazione di una regolamentazione nello stesso settore consenta lo sgravio delle imprese interessate.

I risultati di tali verifiche sono riportati nel rapporto esplicativo posto in consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Se le possibilità di sgravio delle imprese di cui al capoverso 1 non vengono sfruttate, nel rapporto esplicativo e nel messaggio occorre indicarne i motivi.

2

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Legge sullo sgravio delle imprese

Art. 5

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Stima dei costi della regolamentazione

Nell'elaborazione degli atti normativi federali, le unità responsabili dell'Amministrazione federale stimano i costi unici e i costi ricorrenti a carico delle imprese derivanti dagli obblighi di fare, tollerare o astenersi. Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca fornisce le basi metodologiche.

1

I costi stimati sono riportati nella proposta al Consiglio federale, nel rapporto esplicativo posto in consultazione e nel messaggio del Consiglio federale. Per quanto possibile, i costi sono rapportati ai benefici attesi dalla regolamentazione.

2

I costi stimati sono per quanto possibile espressi in cifre. Se ciò non è fattibile, sono esposti in forma descrittiva e indicando il motivo per cui non possono essere espressi in cifre.

3

Nel corso del processo legislativo le unità responsabili aggiornano i risultati della stima dei costi della regolamentazione. Riferiscono l'esito degli aggiornamenti al servizio cui compete il monitoraggio dell'onere derivante dalla regolamentazione.

4

Sezione 3: Monitoraggio e studi settoriali Art. 6

Monitoraggio dell'onere derivante dai costi della regolamentazione

Il Consiglio federale monitora l'evoluzione dei costi della regolamentazione per le imprese.

1

2

Designa il servizio responsabile del monitoraggio.

Art. 7

Studi settoriali

Nei suoi obiettivi annuali, il Consiglio federale designa da tre a cinque settori da sottoporre a una valutazione esterna finalizzata a determinare se sussista un potenziale di sgravio per le imprese (studi settoriali).

1

Ogni anno i dipartimenti propongono al Consiglio federale lo svolgimento di uno studio settoriale in almeno un settore di loro competenza.

2

I Cantoni e le associazioni mantello nazionali dell'economia possono proporre al Consiglio federale settori da sottoporre a valutazione.

3

Gli studi settoriali presentano le possibili misure di miglioramento e ne descrivono l'impatto sull'economia nel suo insieme. Sono pubblicati.

4

I dipartimenti sottopongono i risultati degli studi settoriali al Consiglio federale e presentano una proposta sul seguito da darvi.

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Art. 8

Rapporto

Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione.

1

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Il rapporto contiene: a.

i risultati del monitoraggio dei costi della regolamentazione per le imprese;

b.

le proposte di sgravio formulate negli studi settoriali;

c.

un riepilogo delle misure adottate dal Consiglio federale per sgravare le imprese dai costi della regolamentazione.

Sezione 4: Piattaforma elettronica per i servizi offerti dalle autorità Art. 9

Scopo

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) gestisce una piattaforma elettronica centralizzata per facilitare l'accesso ai servizi offerti dalle autorità alle imprese e alle altre unità IDI ai sensi della legge federale del 18 giugno 20103 sul numero d'identificazione delle imprese.

1

Può consentire l'accesso alla piattaforma anche ai privati, sempre che i servizi loro offerti dalle autorità siano paragonabili a quelli offerti alle imprese e alle altre unità IDI.

2

Art. 10

Funzioni

1

La piattaforma agevola la comunicazione degli utenti con le autorità.

2

Offre loro le seguenti possibilità, sempre che il diritto applicabile non vi si opponga:

3

a.

inserire e gestire dati in seguito utilizzabili per comunicare con le autorità;

b.

importare dati da registri ufficiali;

c.

trasmettere documenti a un'autorità o ricevere documenti da un'autorità.

Fornisce alle autorità le interfacce per collegare i loro sistemi alla piattaforma.

Art. 11

Utilizzo per l'esecuzione del diritto federale

Sempre che il diritto applicabile non vi si opponga, le autorità federali consentono alle imprese e alle altre unità IDI di accedere attraverso la piattaforma ai servizi che offrono in forma elettronica. Anche le autorità cantonali e i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi lo consentono, nella misura in cui eseguano il diritto federale.

1

2

La Cancelleria federale può prevedere eccezioni e termini per l'attuazione.

3

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Legge sullo sgravio delle imprese

Art. 12

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Utilizzo per l'esecuzione del diritto cantonale

La SECO può mettere a disposizione la piattaforma per l'esecuzione del diritto cantonale se: a.

l'adempimento dei compiti principali della piattaforma non ne risulta compromesso; e

b.

non sono necessarie considerevoli risorse materiali e di personale supplementari.

Art. 13

Standard

Nella misura in cui sia necessario ad assicurare l'interoperabilità di altri sistemi con la piattaforma, la Cancelleria federale può definire standard tecnici, organizzativi e procedurali vincolanti per le autorità e per i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi secondo la presente legge. Si basa sugli standard vigenti e sugli standard aperti consolidati a livello internazionale.

1

Definisce gli standard in collaborazione con la SECO e con l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera.

2

Art. 14

Costi

La Confederazione si fa carico dei costi di gestione e di sviluppo della piattaforma derivanti dal suo utilizzo per l'esecuzione del diritto federale.

1

La SECO può stipulare con i Cantoni, gli enti di diritto pubblico, in particolare l'organizzazione Amministrazione digitale Svizzera, e i terzi incaricati dell'esecuzione di compiti amministrativi un accordo di partecipazione finanziaria ai costi derivanti dall'utilizzo della piattaforma per l'esecuzione del diritto federale.

2

In caso di utilizzo per l'esecuzione del diritto cantonale, i Cantoni e i terzi incaricati di compiti amministrativi cantonali versano un contributo a copertura dei costi di gestione e di sviluppo. La SECO può stabilire importi forfettari.

3

Nel caso di progetti che rivestono un elevato interesse per la Confederazione, la SECO può rinunciare al massimo al 45 per cento del contributo cantonale; nel caso di costi trascurabili, può rinunciarvi integralmente.

4

Art. 15

Trattamento dei dati

L'accesso ai dati di un utente e ai documenti trasmessi a un'autorità o ricevuti da un'autorità è consentito solo alle persone autorizzate dall'utente stesso.

1

La SECO può trattare dati personali e dati di persone giuridiche, compresi dati personali degni di particolare protezione, nella misura in cui sia necessario per svolgere le funzioni di cui all'articolo 10.

2

Su richiesta dell'interessato, la SECO può trasmettere i dati dell'utente alle autorità competenti.

3

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Art. 16

FF 2023 2297

Durata di conservazione dei dati

1

I dati sono conservati sino a quando l'utente non li distrugga.

2

Inoltre, la SECO distrugge i dati: a.

al più tardi un anno dopo la cessazione dell'attività economica di un'unità IDI;

b.

due anni dopo essere venuta a conoscenza del decesso di un privato di cui all'articolo 9 capoverso 2, salvo se nel frattempo un avente causa ha avanzato pretese.

Art. 17

Sicurezza dei dati

Il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca disciplina le modalità per garantire la sicurezza dei dati.

Art. 18

Principio di trasparenza

I dati memorizzati sulla piattaforma non sono considerati documenti ufficiali della SECO ai sensi della legge del 17 dicembre 20044 sulla trasparenza.

1

I documenti trasmessi alle autorità o dalle autorità attraverso la piattaforma sono considerati documenti ufficiali delle autorità in questione.

2

Sezione 5: Disposizioni finali Art. 19

Valutazione

Entro dieci anni dall'entrata in vigore, il Consiglio federale verifica la necessità, l'adeguatezza, l'efficacia e l'economicità della presente legge e della sua esecuzione.

1

Il Consiglio federale presenta un rapporto all'Assemblea federale e propone le modifiche eventualmente necessarie.

2

Art. 20

Disposizioni di esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 21

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 13 dicembre 20025 sul Parlamento è modificata come segue: Art. 111 cpv. 4 Gli articoli 4 (obblighi di verifica) e 5 (stima dei costi della regolamentazione) della legge del 29 settembre 20236 sullo sgravio delle imprese si applicano per analogia.

4

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RS 152.3 RS 171.10 RS ...

Legge sullo sgravio delle imprese

Art. 22

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Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La sezione 3 (art. 6­8) ha effetto per i dieci anni successivi all'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 29 settembre 2023

Consiglio nazionale, 29 settembre 2023

La presidente: Brigitte Häberli-Koller La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Martin Candinas Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 10 ottobre 2023 Termine di referendum: 18 gennaio 2024

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